Raccomandata

Incarto n. 38.2005.94

rs/sc

Lugano 2 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 26 agosto 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di CO 1 ha sospeso l’assicurato per quattro giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di impiego nel mese di luglio 2005 (cfr. doc. A5).

1.2. A seguito dell’opposizione interposta il 21 settembre 2005 dall’assicurato (cfr. doc. A4), l’URC, il 10 ottobre 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

In particolare l’amministrazione ha osservato:

" (...)

Lei è iscritto al nostro ufficio a partire dal 1 settembre 2005, si è annunciato in disoccupazione al termine del contratto di tirocinio stipulato con la ditta __________ di __________.

Durante il primo colloquio con il suo consulente svoltosi il 29 luglio 2005 non è stato in grado di comprovare ricerche di lavoro da lei svolte durante il mese di luglio 2005 (periodo di disdetta).

Questo in considerazione del fatto che in data 4 luglio 2005 la __________ le ha confermato tramite lettera la fine del contratto di tirocinio per il 31.08.2005.

Non avendo con sé la documentazione richiesta le è stato dato tempo fino al 2 agosto 2005 per consegnare quanto richiesto, il termine in questione non è stato da lei rispettato.

Il 24 agosto 2005 in occasione del colloquio di consulenza ha presentato alla sua consulente una quarantina di ricerche di lavoro tutte però svolte nel mese in questione, nessuna ricerca di lavoro inerente il mese di luglio è stata da lei presentata. Lei ha espressamente chiesto alla consulente se l'alto numero di ricerche di agosto poteva compensare la mancanza di ricerche del mese di luglio.

Le motivazioni da lei presentate non sono state accettate e pertanto è stato sospeso dal diritto alle indennità per 4 giorni. (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).

Con opposizione del 21 settembre 2005 lei ci comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede l'annullamento affermando di aver consegnato 20 ricerche per luglio e 20 per agosto d'accordo con la sua consulente.

(…)

Il controllo della documentazione presente nel suo incarto non permette di modificare le decisione di sospensione. Un ulteriore controllo delle ricerche da lei consegnate ha dimostrato come le 40 ricerche alle quali lei accenna sono state tutte effettuate nel corso del mese di agosto. Non esiste nessuna ricerca di lavoro inerente il mese di luglio.

A titolo di complemento la informiamo che già il fatto di non aver rispettato il termine del 2 agosto 2005 per presentarsi e consegnare le ricerche di luglio era passibile di sospensione non avendo rispettato la direttiva impartita dal nostro ufficio.

Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per reperire un impiego non possono essere ritenuti sufficienti né per quantità, né per qualità." (Doc. A1)

1.3. L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, rilevando:

" (...)

Ho concluso nel giugno 2005 un apprendistato di informatico presso la __________ di __________, ottenendo il relativo diploma.

In data 4 luglio 2005, ho avuto un colloquio con il mio datore di lavoro. Durante questo colloquio sono stato informato che da quel giorno in poi non avrei più dovuto recarmi sul posto di lavoro ma che durante il periodo dal 5 luglio al 31 agosto (fine del contratto di tirocinio) avrei percepito ugualmente il salario mensile. Quel giorno sono pure stato informato che finito il contratto di tirocinio non avrei continuato a lavorare presso la __________.

Prova: documento allegato

Inoltre, come già accennato al pto. 2, sono stato informato con certezza solo in data 4 agosto 2005 che non avrei continuato il mio lavoro presso la __________ di __________ (anche da diplomato), cioè neanche due mesi prima della fine del contratto di tirocinio, mentre il giusto termine per informare un dipendente sul suo futuro dopo la fine del suo contratto sarebbe almeno di tre mesi.

Già prima del colloquio del 4 luglio 2005 con il mio datore di lavoro, sapevo quasi con certezza che non mi avrebbero tenuto a lavorare presso la __________ di __________ come informatico diplomato (anche se nessuno mi aveva accennato niente fino a quel momento), per cui, di mia spontanea volontà sono andato già subito ad iscrivermi in disoccupazione per evitare problemi in futuro.

Durante il primo colloquio (29 luglio 2005) con la mia consulente, non avevo ancora terminato di preparare la documentazione richiesta, visto il breve tempo a disposizione e la mia temporanea malattia (vedi certificato medico allegato). Mi è quindi stato dato un termine fino al 2 agosto 2005 (non sono in possesso della convocazione). In questo corto lasso di tempo (4 giorni) mi è stato impossibile terminare tutta la documentazione richiesta, visto il mio stato di salute e anche perché i giorni in questione erano per lo più giorni festivi (3 su 4). Durante il secondo colloquio però ho presentato alla mia consulente una documentazione chiara e completa inerente i due mesi in questione (luglio e agosto). Ho espressamente detto alla mia consulente che le ricerche erano state svolte nell'arco dei due mesi, ma consegnate a lei purtroppo solo in agosto. Dopo una breve discussione con la mia consulente eravamo rimasti che ne avrebbe tenute in buono 20 per luglio e 20 per agosto. Ma così non è stato!

Il mio scopo quando mi sono iscritto in disoccupazione era veramente quello di trovare un buon posto di lavoro! Essendo da poco rimasto solo in casa e con diverse spese a carico. In questo periodo, sono però stato parecchio indaffarato, ma non era nelle mie intenzioni consegnare le ricerche in ritardo, in effetti ho fatto tutto il possibile per svolgere tutti i miei doveri nel migliore dei modi." (Doc. I)

1.4. L’amministrazione, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Pendente causa il TCA ha posto dei quesiti alla __________, ex datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. V).

La ditta ha risposto il 9 gennaio 2006 (cfr. doc. VI).

1.6. Sia l’assicurato, che l’URC hanno presentato osservazioni in merito il 20 gennaio 2006 (cfr. doc. VIII).

L’URC si è espresso con scritto del 20 gennaio 2006 (cfr.d oc. IX).

1.7. Il doc. VIII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. X), mentre il doc. IX è stato inviato all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego nel mese di luglio 2005, precedente il controllo della disoccupazione.

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

" (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.3. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

2.4. Sul numero di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

" (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw. 4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus, d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes, vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden, und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2). (...)"

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

" Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.5. Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01), nella quale ha osservato:

" Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

" (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

In una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

" (...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé d'objectif précis; (...)"

In un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

" (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni 2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw. Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C 185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw. 5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom 17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25. Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

2.7. Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.

Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti.

La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro.

2.8. Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurato, nato nel 1983, il 1° ottobre 2003 ha iniziato un tirocinio presso la __________ di __________, quale informatico. Dal relativo contratto, concluso nel mese di settembre 2003, emerge che la formazione sarebbe durata fino al 30 settembre 2005. La data è poi stata corretta a mano, indicando il 31 agosto 2005 (cfr. doc. 1).

Da una lettera del 4 luglio 2005, indirizzata all’assicurato dal proprio datore di lavoro, si evince, in effetti, che il contratto di apprendistato sarebbe terminato il 31 agosto 2005 e che tuttavia il ricorrente è stato liberato da ogni impegno già a decorrere dal 5 luglio 2005. Il lasso di tempo dal 5 luglio al 31 agosto 2005 sarebbe stato compensato con i giorni di vacanza e le eventuali ore supplementari non ancora usufruiti (cfr. doc. 2).

Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° settembre 2005 (cfr. doc. A1; III; 3).

Dopo un sollecito da parte della consulente del personale (cfr. doc. 5), l’assicurato, il 24 agosto 2005, ha consegnato le ricerche di impiego effettuate precedentemente all’inizio della disoccupazione.

L’amministrazione, constatando che queste ultime sono state effettuate unicamente nel mese di agosto 2005, con decisione formale del 26 agosto 2005 ha sospeso l’assicurato per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel mese di luglio 2005 (cfr. doc. A5).

Tale provvedimento è poi stato confermato con decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 (cfr. doc. A1).

L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

" (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella fattispecie in esame dal verbale allestito durante il colloquio di consulenza del 29 luglio 2005 presso l’URC e sottoscritto dal ricorrente emerge che:

" (...)

Per quanto concerne le ricerche l'assicurato non mi ha consegnato nessuna, gli ho chiesto di consegnarle il 02.08.05 entro le ore 16:00 presso il nostro sportello. Qualora questo accordo non venisse rispettato, si procederà con una richiesta di giustificazione. Le ricerche verranno analizzate considerate sufficienti o non al momento del ricevimento, nel caso fossero insufficienti verrà inviata una richiesta di giustificazione. (…)" (Doc. 5)

Inoltre, in occasione del colloquio del 24 agosto 2005, il cui verbale è stato firmato dall’assicurato, è stato indicato che:

" (...)

All'appuntamento del 29.07.05 la PCI mi aveva detto che il 22.07.05 era in malattia, pertanto gli avevo richiesto di farmi avere il certificato medico.

Quest'ultimo mi è stato consegnato a mano all'odierno colloquio. Per questo motivo dovrò ora parlare con il capo gruppo per prendere una decisione in merito. Così come anche per le ricerche non fatte nel mese di luglio. Anche lì avevo richiesto (vedi verbale del 29.07.05) di farmi avere entro il 02.08.05 alle ore 16:00 le ricerche svolte. La richiesta non è stata rispettata. L'assicurato mi chiede se le ricerche svolte in agosto, timbri e lettere ca. 39, possono compensare quelle non fatte in luglio. Anche in questo caso verrà analizzato insieme al mio capo gruppo. (...)" (Doc. 10)

In simili condizioni, il TCA constata che l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già prima dell’emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

Al riguardo giova rilevare che in una sentenza del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03 l’Alta Corte si è posta il quesito di sapere se la giurisprudenza elaborata nella DTF 126 V 130, secondo cui un assicurato doveva essere sentito prima dell’emissione di un provvedimento di sospensione, è ancora valida o meno. Il TFA ha, tuttavia, lasciato aperta tale problematica, pur sottolineando che:

" (…)

3.2 Es fragt sich, ob BGE 126 V 130 auch unter der Herrschaft des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts nach Einführung des Einspracheverfahrens im Bereich der Arbeitslosenversicherung weiterhin Gültigkeit hat.

Bejahendenfalls stellt die Nichtanhörung der betroffenen Person vor Erlass der Einstellungsverfügung eine schwerwiegende, im Einspracheverfahren grundsätzlich nicht heilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (vgl. BGE 126 V 133 unten und SVR 2003 EL Nr. 9 S. 10 Erw. 3.2 in fine). Art. 30 Abs. 2 lit. b VwVG und Art. 42 zweiter Satz ATSG besagen ausdrücklich, dass die Parteien vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind, nicht angehört werden müssen. Dies spricht gegen die Weitergeltung von BGE 126 V 130. Der Wortlaut schliesst die Anhörung der versicherten Person vor Erlass der Verfügung im Sinne der Bekanntgabe der wesentlichen Elemente ihres voraussichtlichen Inhalts (Verschuldensgrad und Einstellungsdauer) aber auch nicht aus. Ob BGE 126 V 130 auch unter der Herrschaft des ATSG gültig ist, braucht jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht abschliessend beurteilt zu werden.

Auch im Verfügungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (vgl. BGE 125 V 195 Erw. 2 sowie Art. 43 Abs. 1 ATSG). Die Verwaltung darf die für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Abklärungen nicht in das Einspracheverfahren verschieben (vgl. ZAK 1987 S. 298). Dieses verlöre sonst weitgehend seinen Sinn und Zweck, letztlich die Gerichte zu entlasten (BGE 125 V 191 Erw. 1c und SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 108 unten). Bei den Abklärungen hat die Verwaltung auch die verfassungsmässigen und spezialgesetzlichen Mitwirkungsrechte der Parteien zu beachten. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder im Besonderen kommt der Befragung der versicherten Person erhebliche Bedeutung zu. Im Mittelpunkt steht die Verschuldensfrage. Nach dem Grad des Verschuldens (leicht, mittelschwer oder schwer) bestimmt sich die Einstellungsdauer (Art. 30 Abs. 3 dritter Satz AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV; BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4a). Tatsache und Schwere des Verschuldens lassen sich in aller Regel nicht zuverlässig beurteilen, ohne dass die von der Sanktion bedrohte Person die Gründe für das ihr vorgeworfene Verhalten dartun und entlastende Umstände geltend machen konnte. Diese können sowohl die subjektive Situation des oder der Versicherten, als auch objektive Gegebenheiten beschlagen (BGE 130 V 125). Es kommt dazu, dass häufig auf Grund der Akten allein nicht ohne weiteres klar ist, wie das der versicherten Person vorgeworfene Verhalten rechtlich zu qualifizieren ist resp. welcher Einstellungsgrund in Betracht kommt (vgl. BGE 122 V 37 Erw. 2c). Von der Befragung der versicherten Person vor Erlass einer Einstellungsverfügung kann deshalb in der Regel nicht abgesehen werden. Dies gilt auch im hier zu beurteilenden Fall. Das RAV hat denn auch versucht, dem Versicherten die entsprechenden Fragen zu stellen. (…)." (cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa B., C 279/03)

2.9. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA del 17 aprile 2000 nella causa H. G., inc. 38.99.332, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA del 14 febbraio 2002 nella causa T., inc. 38.2001.213, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale).

Va, pure, evidenziato che un assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. fra le tante: STFA 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03).

L’amministrazione, in casu, a ragione ha esaminato unicamente gli ultimi due mesi in cui l’assicurato era legato contrattualmente alla __________, ossia i mesi di luglio e agosto 2005, in quanto in un primo tempo la fine del contratto di tirocinio era stata prevista per il 30 settembre 2005 e solo in seguito è stata modificata al 31 agosto 2005 (cfr. lettera del 4 luglio 2005, doc. 2).

Dai formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” emerge che l’assicurato nel mese di agosto 2005 ha svolto, proponendosi sempre quale informatico, sei ricerche di impiego di persona e trenta ricerche per iscritto (cfr. doc. 6).

Non vi sono motivi per non ritenere corretta la decisione dell’URC di considerare validi tali sforzi.

Non risultano, per contro, ricerche di lavoro effettuate nel mese di luglio 2005.

2.10. L’ex datore di lavoro dell’assicurato, nella lettera del 4 luglio 2005 relativa alla data della fine del contratto di tirocinio, ha specificato che il ricorrente dal 5 luglio al 31 agosto 2005 era libero da ogni impegno verso la ditta e che tale periodo sarebbe stato compensato con giorni di vacanza ed eventuali ore supplementari non ancora usufruiti (cfr. doc. 2).

Da un accertamento esperito da questa Corte presso la __________ (cfr. doc. VI) è emerso che agli inizi di luglio 2005 il saldo delle vacanze non ancora godute dall’assicurato ammontava a undici giorni, che sono stati compensati dal 4 luglio 2005 pomeriggio al 18 luglio 2005 mattina. L’insorgente non aveva per contro ore supplementari in esubero. L’ex datore di lavoro ha inoltre ribadito che dal 18 luglio pomeriggio al 31 agosto 2005 il ricorrente era libero da ogni impegno nei confronti della società, pur ricevendo ancora il salario fino al 31 agosto 2005 (cfr. doc. VI).

A proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art. 329a segg. CO.

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.

Scopo delle vacanze è quello di permettere al lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale (cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).

Proprio in considerazione della finalità delle vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999) il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.

L'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" La notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra connaissance.

Dans les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ 1989 p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).

Ainsi, la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA 2001 pag. 31)

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

" C'est l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances."

(DLA 2001 pag. 31-32)

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del lavoratore.

È vero che in materia di assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale controllo.

A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc. 38.2002.17=RDAT I-2003 N. 83)

Alla luce di tale giurisprudenza, nel caso in esame, occorre concludere che l'assicurato nel periodo del contratto di tirocinio di durata determinata - scadente il 31 agosto 2005 - con la __________ in cui ha beneficiato di vacanze retribuite, ossia dal 5 luglio al 18 luglio 2005, non era tenuto a compiere delle ricerche di lavoro.

E’ vero, inoltre, che l’assicurato, nel mese di luglio 2005, è stato inabile al lavoro per malattia, tuttavia tale incapacità è durata unicamente un giorno, e meglio il 22 luglio 2005 (cfr. doc. 14).

Il ricorrente, quindi, anche nella giornata del 22 era dispensato dall’intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione.

2.11. Secondo questo Tribunale dal 1° al 4 luglio 2005 e a decorrere dal 19 luglio 2005 (ad eccezione del 22 luglio in cui egli era incapace al lavoro per malattia) l’assicurato doveva, però, effettuare delle ricerche di impiego.

Il contratto di tirocinio con la __________, infatti, già nel 2003 era stato concluso di durata determinata, con termine alla fine del mese di settembre 2005, in seguito modificato al 31 agosto 2005 (cfr. doc. 1).

Con scritto del 4 luglio 2005, che ha fatto seguito a un colloquio intercorso tra __________ del servizio della ditta __________, __________ delle risorse umane della stessa e l’assicurato, l’ex datore di lavoro ha poi soltanto comunicato al ricorrente che dal 5 luglio 2005 era libero da ogni impegno e che il salario gli sarebbe stato versato fino alla fine del mese di agosto 2005 quale compensazione per vacanze e ore supplementari non usufruite (cfr. doc. 2).

Del resto l’assicurato stesso, nell’atto ricorsuale, nonostante in prima battuta abbia indicato di avere saputo che non avrebbe continuato a lavorare presso la __________ soltanto il 4 luglio 2005, ha poi affermato che comunque sapeva quasi con certezza che non l’avrebbero tenuto presso la __________ già prima del colloquio del 4 luglio 2005 (cfr. doc. I).

Il ricorrente, pertanto, già prima della fine del mese di giugno 2005, doveva essere consapevole del fatto che la ditta presso la quale ha svolto il proprio apprendistato di informatico non l’avrebbe riassunto e del suo obbligo, in qualità di disoccupato, di dovere cercare un impiego adeguato.

L’11 luglio 2005 l’insorgente ha d’altronde anche ricevuto dall’amministrazione il “Promemoria Ricerche di lavoro”, da cui si evince chiaramente che se l’ultimo lavoro è un impiego di durata determinata, una nuova occupazione va ricercata già prima della fine del lavoro e questo durante un lasso di tempo ragionevolmente lungo – di regola almeno durante gli ultimi tre mesi (cfr. doc. 3).

Come esposto sopra, l’assicurato non ha invece compiuto alcuna ricerca dal 1° al 4, dal 19 al 21 e dal 23 al 31 luglio 2005.

Il ricorrente sostiene che durante il colloquio del 24 agosto 2005, dopo discussione, la collocatrice gli avrebbe detto che le ricerche consegnate il 24 agosto 2005 sarebbero state considerate parzialmente per il mese di luglio 2005 e parzialmente per il mese di agosto 2005 (cfr. doc. I; VIII).

Tuttavia dal verbale del colloquio del 24 agosto 2005 non è riscontrabile una tale affermazione da parte della collocatrice. La stessa ha semplicemente asserito che la richiesta dell’assicurato, ovvero di poter compensare le mancate ricerche di luglio con quelle compiute in agosto, sarebbe stata analizzata insieme al capogruppo (cfr. doc. 10).

Il TCA non ha motivi per dubitare di quanto emerge dal verbale redatto dalla consulente del personale, visto che l’assicurato l’ha sottoscritto e non l’ha contestato (cfr. doc. 10).

A tale proposito è utile sottolineare che l’Alta Corte in una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, relativa a un assicurato sospeso per otto giorni per mancate ricerche in un periodo di controllo, il quale ha ritenuto quale eccessivo formalismo la circostanza di non considerare le numerose ricerche compiute nel mese successivo, ha rilevato:

" (…)

2.3.2 Der weitere Einwand, das Vorgehen der Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1 hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies gilt umso mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00).“(STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.2.)

Di conseguenza anche in concreto il fatto che l’assicurato nel mese di agosto abbia compiuto molte ricerche è irrilevante ai fini della vertenza, in quanto le stesse, in virtù della legge e della giurisprudenza, non possono essere considerate per il mese di luglio 2005.

2.12. Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei periodi dal 1° al 4, dal 19 al 21 e dal 23 al 31 luglio 2005, nei quali era tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.12.), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

Per quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni al mese (cfr. consid. 2.6.).

A mente del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato, dal 4 al 18 luglio 2005 e nel giorno del 22 luglio 2005 non era tenuto, viste la fruizione delle vacanze e la malattia, a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.12.), la sospensione di 4 giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve pertanto essere ridotta a 2 giorni.

Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 2 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 dell’URC di CO 1 è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 2 giorni.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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