Raccomandata

Incarto n. 38.2005.80

FS/td

Lugano 19 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 luglio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 5 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione argomentando:

" (…)

Nel caso in esame l’assicurato ha dichiarato di risiedere in un appartamento di proprietà del suocero del signor RI 1. Lo stesso è composto da due locali, oltre a cucina e bagno. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia comunale di __________ non è mai stata rilevata la presenza dell’assicurato nell’appartamento. Neppure gli altri inquilini dello stabile hanno rilevato la sua presenza prima dei controlli della Polizia comunale. Da un accertamento effettuato presso le Aziende Industriali di __________ è stato rilevato un esiguo consumo di energia elettrica che conferma la mancata residenza effettiva dell’assicurato all’indirizzo menzionato. Si osserva inoltre che la moglie e i figli dell’assicurato risiedono a __________ (__________).

Il signor RI 1 non può quindi essere ritenuto effettivamente residente in Svizzera, pertanto non può essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

(…)." (cfr. doc. 14)

1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 9), la Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la propria decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che:

" (…)

  1. Il signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 22 marzo 2004 (termine quadro per la riscossione: 01.07.2004 - 30.06.2006; guadagno assicurato: 8'900), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegato di banca.

Precedentemente la sua iscrizione, e meglio nel periodo dal 1. ottobre 2000 al 30 giugno 2004, egli ha lavorato presso la __________ a __________ in qualità di quadro organizzatore a tempo pieno.

L'assicurato ha beneficiato di indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto 2004.

  1. In data 29 settembre 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: __________) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione dei lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con scritto del seguente tenore:

"La persona summenzionata si è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 01.07.2004 per la ricerca di un'attività a tempo pieno. L'indennità di disoccupazione è stata versata fino al 31 agosto 2004.

Dall'incarto si rilevano le seguenti informazioni:

  • L'indirizzo indicato dall'assicurato al momento dell'iscrizione è il seguente: __________, __________, telefono n. __________

  • La dichiarazione per imposte alla fonte indica che la moglie e i figli (ancora in giovane età) risiedono all'estero

  • Il documento E411 indica che la moglie e i figli risiedono a __________, in __________; per l'assicurato vengono indicati due indirizzi: quello appena citato e quello di __________

  • L'ultimo datore di lavoro, la __________ di __________, sulla lettera di assunzione indica come indirizzo __________

Considerato quanto sopra chiediamo:

L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento a partire dal 01.07.2004?".

Il predetto scritto è stato sottoposto in data 4 ottobre 2004 all'assicurato, il quale ha risposto con lettera 7/12 ottobre 2004.

  1. Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente presso le Aziende Industriali di __________ (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________) e presso la polizia comunale di __________ (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004), con decisione 5 novembre 2004 l'UG ha ritenuto che il signor. RI 1, a decorrere dal 1. luglio 2004, non adempisse i presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.

Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto in data 3/6 dicembre 2004 l'opposizione qui in esame.

  1. A seguito di informazioni preliminari raccolte dopo denuncia sporta in data 5 novembre 2004 dalla Sezione del lavoro nei confronti del signor RI 1 - unitamente ai signori __________, __________ e __________ - in data 1. marzo 2005 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedimento penale, concludendo: «[..] I fatti a carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. I signori __________, __________, __________ e RI 1 devono pertanto essere posti al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".

  2. Successivamente all'opposizione, lo scrivente Ufficio ha proceduto ad ulteriori accertamenti. In particolare, il signor RI 1 è stato personalmente sentito il 13 giugno 2005. Allo stesso sono pure stati sottoposti, per conoscenza ed eventuali osservazioni, i verbali di audizione (estratti) dei signori __________ e __________, lo scritto (estratto) 27 settembre 2004 del signor __________, la documentazione penale acquisita presso il Ministero pubblico e l'incarto URC.

  3. Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Per quanto concerne il requisito della residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì della residenza effettiva e, inoltre, l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di fame, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e riferimenti ivi citati).

L'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI esige dunque una presenza qualificata nel nostro Paese. È in effetti solo restando a diretto contatto con il mondo dei lavoro nel quale intende essere reinserito, che il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre, la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 465 e relativi riferimenti).

  1. Nel caso in esame, dai documenti agli atti, come pure dall'audizione personale dell'opponente presso questo Ufficio, emerge segnatamente quanto segue:
  • dal mese di aprile 2001 egli ha il proprio recapito in __________, presso l'appartamento (composto da due locali, oltre a cucina e servizi) di proprietà del suocero, signor __________. Non è pagata nessuna pigione, mentre le spese per la conduzione dell'appartamento (segnatamente elettricità, riscaldamento, consumo di acqua, canone TV, ascensore, spese generali di portineria) sarebbero poste a carico del solo assicurato (i signori __________, __________ e __________ sarebbero infatti soltanto degli ospiti; cfr. verbale 13 giugno 2005 di RI 1 presso l'UG). Si osserva al riguardo che, in sede di interrogatorio davanti alla polizia cantonale, il signor RI 1 ha invece dichiarato che i costi per l'appartamento sono assunti dal suocero (cfr. verbale 9 dicembre 2004);

  • in __________ si trovano i suoi legami affettivi (moglie, figli, genitori, sorelle), mentre in Svizzera (Ticino) quelli professionali. La moglie (insegnante) e i figli (__________frequenta la scuola media, __________ la scuola elementare) risiedono stabilmente a __________. In sede di audizione il signor __________ ha dichiarato che l'assicurato ha la propria residenza in __________ (cfr. verbale di polizia 7 dicembre 2004);

  • secondo la polizia comunale di __________, l'appartamento di proprietà del suocero dell'opponente sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004);

  • nel periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004 il consumo di energia elettrica per l'appartamento in oggetto è stato di soli 418 kwh, cifra che dimostra uno scarso consumo (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________). Nel periodo dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo è stato di poco superiore (705 kwh);

  • nel periodo in cui la signora __________ è stata custode del condominio ove è ubicato l'appartamento del signor __________ (1. dicembre 2003 - 30 novembre 2004), ella non ha mai visto nessuno entrare o uscire da quest'ultimo, né constatato l'arrivo dei signori RI 1, __________, __________ e __________ con eventuali autovetture nel garage sotterraneo (cfr. verbale di interrogatorio 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

  • dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004 emerge segnatamente quanto segue: «[…] L'impressione emersa dalle indagini è che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari. Nessuno ha mai usufruito della lavanderia ed anche il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto nell'ultimo anno. (...La perquisizione effettuata il 07.12.2004 ore 0910 (vedasi doc fotografica allegata) ci ha permesso di capire che l'appartamento di __________, non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale in corso. All'interno dello stesso abbiamo trovato indumenti, peraltro pochi, di RI 1 […] I controlli effettuati dagli agenti, i giorni venerdì 16.09.2004 - lunedì 20.09.2004 e martedì 21.09.2004 tra le 0620 e le 0700, hanno permesso di stabilire che nessuna persona era uscita dallo stabile. Stesse verifiche, negative, sono state effettuate il 20.09.2004 ore 1800 - 21.09.2004 ore 1930 e ore 2100 - 22.09.2004 ore 2115. […]";

  • l'assicurato ha messo l'appartamento a disposizione di __________ (suo collega di lavoro presso la __________), __________ (una sua conoscenza dall'università) e __________ (collega di __________), dopo che gli stessi sono rimasti senza lavoro e alla ricerca di un appartamento. L'assicurato non ha mai chiesto loro di contribuire alle spese, fissando tuttavia quale condizione della loro convivenza che tutti e quattro insieme non potevano stare se non saltuariamente (cfr. verbale 13 giugno 2005 di RI 1 presso l'UG).

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, il centro di interessi dell'opponente risulta essere in __________, dove vive la famiglia e dove lui stesso solitamente vive per alcuni giorni la settimana. È dunque in __________, anziché in Svizzera, che l'assicurato ha la sua residenza effettiva. L'assicurato non ha pertanto diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative contemplate dall'articolo 8 LADI.

(…)." (cfr. doc. A)

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo legale ha addotto che:

" (…)

  1. Il signor RI 1 risiede in via __________.

Il suo domicilio è stato sino ad oggi riconosciuto sia sotto il profilo civile ai sensi dell'articolo 19 CCS, che sotto quello della legislazione sugli stranieri (art. 9 LDDS) e quello fiscale. La stessa cosa dicasi per l'assoggettamento all'AVS.

Dopo avere, suo malgrado, cessato il lavoro in banca a __________, l'autorità preposta in materia LADI è giunta alla conclusione che il signor RI 1 risiedesse in __________ e che il recapito di __________ fosse di comodo. Di conseguenza, stando all'autorità di prime cure, il domicilio era in realtà a __________.

L'inchiesta è stata condotta sull'arco di diverse settimane. II signor RI 1 ha ammesso (perché non ha nulla da nascondere) che la famiglia abita (da sempre) in __________ e che va a trovarla non appena possibile. Egli ha pure precisato che secondo il diritto italiano la famiglia è considerata un soggetto fiscale unico, di conseguenza - essendo la famiglia in Italia - egli vi risulta registrato (da sempre) per ragioni prettamente formali. Il signor RI 1, nondimeno, ha dichiarato di avere risieduto buona parte del tempo in Ticino cercando un posto di lavoro.

Giova rilevare che l'appartamento in essere appartiene al suocero e che l'autorità di prime cure non lo ha neppure sentito.

Per questa ragione la Sezione del lavoro denunciava il signor RI 1 al Ministero pubblico per infrazione alla LADI (articolo 105), segnatamente per presunto abuso per avere preteso indennità pur non avendone diritto.

Il Magistrato penale ha decretato un non luogo a procedere (doc. C).

La Sezione del lavoro ha ciononostante applicato il principio della "probabilità preponderante" per stabilire che il signor RI 1 non risiede in Ticino e che di conseguenza non ha diritto a percepire le indennità di assicurazione contro la disoccupazione.

Prove: doc. C; c.s.

  1. In primo luogo va osservato che tutte le autorità considerano il signor RI 1 domiciliato in Ticino.

2.1 Giusto l'articolo 2 LDDS ottiene un permesso

L'articolo 9 cpv. 1 lettera c LDDS precisa che il permesso di soggiorno perde di validità qualora la dimora in Svizzera cessasse di fatto.

La dimora cessa di fatto quando lo straniero ha trasferito il centro dei propri interessi all'estero (art. 10 cpv. 4 ODDS).

Il signor RI 1 ha un regolare permesso di dimora (doc. D) valido a tutti gli effetti fino al 1° ottobre 2007.

2.2 Richiamando l'incarto dell'Ufficio controllo abitanti di __________ codesto lodevole Tribunale potrà stabilire che il signor RI 1 è regolarmente iscritto tra gli abitanti di __________. Egli è pertanto da ritenersi domiciliato a tutti gli effetti giusta l'articolo 19 CCS.

2.3 Per quanto utile nella presente sede egli è pure considerato straniero residente secondo la legislazione AVS (doc. D).

2.4 II signor RI 1 è soggetto fiscale svizzero a tutti gli effetti. In data 11 agosto 2005 ha ricevuto la decisione di tassazione per l'IC (doc. E) e federale (doc. F), come pure i bollettini di versamento di quest'ultima (doc. G).

Tutta la corrispondenza fiscale è indirizzata del resto al recapito di __________ (es. doc. H).

2.5 II signor RI 1, come si vedrà più avanti, non ha neppure mai deviato la propria corrispondenza ma mantenuto sempre il proprio recapito a __________, dove ritira puntualmente la propria posta.

Esistono pertanto cinque presunzioni, fra cui quattro riconosciute da altre autorità amministrative, che depongono a favore del soggiorno in Ticino del signor RI 1.

Giova a questo proposito rilevare che:

a) la decisione non confuta in alcun modo le presunzioni di cui sopra;

b) le autorità sanno da sempre che i famigliari del signor RI 1 abitano all'estero.

Prove: c.s.; doc. D-H, edizione atti dell'UCA __________, edizione atti fiscali.

  1. Come già evidenziato nel novembre 2004 la Sezione del lavoro ha denunciato il signor RI 1 al Ministero pubblico per presunta fronde alla LADI. Le conclusioni dell'inchiesta, fatte proprie dal Magistrato, sono evidenti e non fanno che confermare quanto sopra indicato.

3.1 In generale le conclusioni delle autorità penali vanno prese in conto anche nell'ambito del diritto amministrativo (fra le tante: STF 2A.494/2003 del 24 agosto 2004 in re A.A.; RU 130 II 176; RU 129 II 215).

Vero è che l'autorità amministrativa non è vincolata alle conclusioni del Giudice penale laddove essa persegua finalità diversa (STF citata del 24 agosto 2004). Tuttavia, salvo in caso di palese errore, l'autorità amministrativa non può discostarsi dai fatti accertati dall'indagine penale.

Proprio in materia LADI anche il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte avuto occasione di esprimersi. Nella sua sentenza C.292/2002 del 15 marzo 2004 in re P, la Corte federale di Lucerna ha avuto occasione di confermare (RU 125 V 242 e RU 111 V 177) che per le autorità amministrative le conclusioni penali "non necessariamente sono vincolanti" (....) "dove il giudice dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione più fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili" (anche RU 126 V 360 e 125 V 195).

3.2 L'autorità di prime cure non è stata (ndr. recte in grado) in alcun modo di sovvertire le considerazioni del giudice penale (doc. C) fra le quali annoveriamo i seguenti passaggi:

➣ "non è comprovato che nei mesi precedenti gennaio, maggio, giugno e agosto 2004 (...) __________, __________, __________, rispettivamente RI 1, non abbiano risieduto a __________ ",

➣ "la dichiarazione della custode signora __________ lascia trasparire un'insicurezza della testimone che, come visto, non ha escluso la possibilità di avere incontrato casualmente uno dei denunciati nei locali comuni del condominio...';

➣ "non è pertanto risultato possibile determinare la presenza, rispettivamente l'assenza, dei denunciati a __________...";

➣ "dagli atti raccolti non risulta alcuna prova certa ed affidabile che i denunciati non abbiano risieduto nel Condominio __________ ",

➣ "In mancanza di prove certe non è possibile ritenere che l'appartamento (...) sia stato sfruttato dai denuncianti <recte: denunciati> quale luogo di emergenza o per comodità..

3.3 Va detto che l'autorità di prime cure non sostanzia la ragione per la quale giunge ad una conclusione diversa da quella del Giudice penale.

3.4 A titolo marginale va detto che sugli appostamenti in essere della polizia sono rimasti quantomeno vaghi: nulla è detto circa gli orari e le modalità.

Come faceva la polizia a riconoscere il signor RI 1?

Il poliziotto è davvero, rimasto tutto il giorno (sull'arco di diversi giorni) ad aspettare il signor RI 1?

Non può essere entrato in casa il signor RI 1 mentre l'agente si era distratto un attimo?

E' certo l'agente di quanto afferma o è soffocato da qualche dubbio come è avvenuto per la portinaia?

Al fine di garantire i legittimi diritti del signor RI 1, occorrerà garantire a questo proposito il contraddittorio con questo agente o questi agenti, segnatamente chiamandoli a deporre.

3.5 Giova pure rilevare che nei periodi indicati dal Decreto di non luogo a procedere il signor RI 1 era regolarmente in Ticino, come lo dimostrano anche i diversi prelievi e pagamenti (doc. I1-5).

3.6 L'autorità di prime cure contraddice peraltro sé stessa. Se, infatti, pretendeva l'esistenza del centro degli interessi all'estero in deroga alle conclusioni penali ed alle autorità amministrative indicate al considerando 2, ella ha pacificamente continuato ad inviare (con successo) la corrispondenza al recapito ticinese. Lo dimostra a chiare lettere il documento L, regolarmente inviato e ritirato dal signor RI 1.

L'autorità dovrebbe quindi spiegare anche questa contraddizione.

Prove: c.s.; doc. I-L; audizione teste/i

  1. L'inchiesta è stata parimenti carente se consideriamo che non è stato debitamente interrogato il suocero del ricorrente che è il proprietario dell'appartamento.

Prove: c.s.

  1. La decisione impugnata omette pure di indicare che anche la ricerca di lavoro è stata effettuata indicando il recapito in Ticino. Come visto sopra (doc. L) la stessa autorità preposta alla LADI inviava la corrispondenza al recapito ticinese, riconoscendo di conseguenza legittima la bucalettere in essere.

Proprio la ricerca di lavoro presuppone l'invio ed una risposta rapida da parte del cercatore. Se il signor RI 1 non fosse stato reperibile immediatamente sarebbe senz'altro giunto in ritardo per la propria offerta di lavoro.

L'incarto della Sezione del lavoro (in particolare la parte inerente all'Ufficio regionale di collocamento) bene dimostra il volume delle domande di lavoro inoltrate e quindi l'interesse attivo del signor RI 1.

II signor RI 1 stesso era ed è dunque direttamente interessato ad essere prontamente disponibile - se del caso nell'arco di pochi minuti - per effettuare un colloquio.

Egli non poteva oggettivamente essere pertanto in __________.

A questo proposito alleghiamo alcuni tra le numerose ricerche - peraltro già in possesso dell'autorità di prime cure

  • a comprova di quanto affermato (doc. M1-9).

Si precisa che si tratta solo di alcuni esempi, essendo tutti gli altri doverosamente già inseriti agli atti dell'autorità di prime cure.

Prove: c.s.; doc. M

  1. II signor RI 1 ritiene pertanto di avere ampiamente reso verosimile la propria posizione. L'autorità preposta alla disoccupazione non ha quindi elementi validi per determinarsi con "probabilità preponderante" contro i mezzi di prova, gli indizi e le constatazioni sopra esposte.

Il signor RI 1 ritiene che l'autorità voglia in realtà tentare di sovvertire l'onere probatorio imposto di principio all'autorità (art. 43 LPGA). Non solo. Ella tenta di ottenere la dimostrazione con tanto di certezza assoluta dal signor RI 1 che egli abbia il centro degli interessi in Ticino.

Altrimenti detto, la tesi della Sezione del lavoro poggia unicamente su supposizioni, mentre il signor RI 1 ha ampiamente dimostrato e reso verosimile il suo legame con il Ticino, tant'è che non indica neppure con concretezza le ragioni per le quali giunge ad una conclusione diversa rispetto alle autorità in materia di stranieri, fiscali, comunali, dell'AVS e penali.

Prove: c.s.

  1. Giova rilevare che l'autorità di prime cure non ha neppure imputato al signor RI 1 una qualsivoglia responsabilità circa il suo stato di disoccupazione oppure che egli vi si trovi per una propria colpa.

Fosse stato questo il caso, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto adottare una precisa procedura. A questo proposito il Tribunale federale delle assicurazioni (STFA C.221/02 del 4 agosto 2003 in re S.) ha stabilito:

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). (...)

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. l, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline - Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).

Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b). Di conseguenza, una persona è suscettibile di andare soggetta a sospensione anche se provoca la propria disoccupazione per motivi onorevoli (Chopard, op. cit., pag. 47).

L'autorità di prime cure non ha imputato alcuna colpa o responsabilità allo stato di disoccupazione del signor RI

  1. La sua unica "colpa" di visitare i famigliari (segnatamente i figli) non può certo essere un motivo atto a giustificare una sanzione, prova ne è che non è neppure stata presa in considerazione.

Anche sotto questo aspetto, dunque, esiste un ulteriore indizio atto a dimostrare che lo stato del signor RI 1 è oggettivamente legittimo per ottenere le postulate indennità.

Prove: c.s.

  1. Qualora vi fossero ancora dei dubbi si chiede l'assunzione delle deposizioni dell'agente o degli agenti che avrebbero sorvegliato il signor RI 1.

Parimenti si chiede la deposizione dell'ispettore della Sezione che ha trattato la pratica.

Infine, il signor RI 1 domanda di beneficiare del contraddittorio orale, come peraltro la stessa LPGA permette.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 10 ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).

1.5. Con scritto del 21 ottobre 2005, oltre a produrre diversi formulari concernenti le sue ricerche di lavoro (cfr. doc. N/1-N/30), il legale dell’assicurato ha indicato i seguenti mezzi di prova:

" (…)

Edizione atti

Il signor RI 1 chiede l'edizione dei seguenti atti ed incarti:

1.1 incarto della Sezione permessi e immigrazione inerente al signor RI 1, c/o residenza governativa, Bellinzona

1.2 incarto dell'ufficio controllo abitanti di __________ inerente al signor RI 1, c/o Municipio di __________,


1.3 incarto fiscale inerente al signor RI 1, c/o Ufficio circondariale di tassazione, __________

1.4 incarto AVS inerente al signor RI 1, c/o Istituto delle assicurazioni sociali, via Ghiringhelli, Bellinzona

I quattro sopra citati incarti servono per dimostrare che il signor RI 1 ha tenuto il suo domicilio civile, fiscale, degli stranieri e per le assicurazioni sociali in Ticino. Di conseguenza si potrà dimostrare che non può esistere una presunzione di diverso domicilio per la LADI, laddove addirittura è la stessa Sezione del lavoro ad indicare il recapito di __________ (v. corrispondenza, replica, ecc.). La "probabilità preponderante" addotta dalla Sezione del lavoro verrà pertanto relativizzata e neutralizzata.

1.5 Incarto penale __________ del Ministero pubblico, __________, inerente al signor RI

  1. Se del caso tramite autorizzazione della CRP (art. 27 CPP). Dall'incarto si evincono tutti i considerandi penali ed i nominativi degli agenti "controllori" utilizzati e di cui si chiede la verbalizzazione (cfr. punto 2.3, sotto). L'incarto servirà anche a dimostrare che la Sezione del lavoro non aveva gli estremi per obiettare alle considerazioni cui era giunto il Magistrato penale.

1.6 Edizione incarto completo relativo alla disoccupazione ed inerente al signor RI 1 sito presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________. Si tratta di una richiesta di edizione a controparte in quanto l'Ufficio regionale di collocamento di __________ è subordinato alla Sezione del lavoro. A giudicare dagli atti la Sezione del lavoro non parrebbe avere compiegato l'intero incarto. Con i colloqui il signor RI 1 ha sempre portato le copie delle ricerche di lavoro (formulari) e delle relative domande - rispettivamente risposte - di lavoro. La richiesta serve a dimostrare che il signor RI 1 era attivo (su suolo svizzero) alla ricerca di lavoro e che per questa ragione non si trovava certo in __________ (fatto questo che sarebbe stato peraltro controproducente nel caso in cui il potenziale datore di lavoro domandasse un colloquio immediato). I formulari sono già compiegati (v. punto 3, sotto; doc. N1-N30).

La convenuta è quindi invitata ad inviare un completamento dell'incarto.

  1. Audizione testi

2.1 Audizione del funzionario __________ che ha redatto il formulario "caso sottoposto a decisione" datato 29 settembre 2004. II nominativo è ignoto in quanto la firma è illeggibile (“__________”?); nondimeno il nome è giocoforza noto alla Sezione del lavoro, essendo la Cassa __________ partner lavorativo diretto nell'applicazione della LADI. L'autorità di prime cure richiama questo scritto quale doc. 19, facendo credere che sia stata la Cassa disoccupazione a segnalare il soggiorno all'estero del signor RI 1. In realtà la Cassa chiedeva che cosa doveva fare, segnatamente come le impone l'articolo 81 cpv. 2 LADI. Inoltre, il responsabile della Cassa dovrà indicare come mai si sarebbe accorto solo dopo quasi tre mesi del soggiorno della famiglia, nonostante questa informazione fosse già nota.

2.2 Audizione della signora __________, __________. Si tratta della custode - chiamata in causa dalla stessa Sezione del lavoro ancora una volta nella risposta - che avrebbe affermato di non avere mai visto il signor RI 1. Ella dovrà giocoforza spiegare quali erano le modalità di "controllo" dei passaggi del signor RI 1 e se è certa di quanto afferma. Da notare che la stessa autorità penale ha constatato che questa signora non era affatto sicura di quanto afferma (cfr. doc. C, ripreso anche nel punto 3.2 del ricorso).

2.3 Audizione degli agenti che avrebbero controllato gli spostamenti del signor RI 1. La richiesta era stata già esplicitata nel ricorso. Il nome degli agenti non sono oggi noti al ricorrente ma devono esserlo per forza di cose all'autorità che si sono basati sui loro rapporti e deve giocoforza evincersi dagli atti di causa sopra richiamati. Dal Decreto di non luogo a procedere (doc. C, pag. 4), emerge che si trattava di (almeno) un agente della polizia comunale ed uno della polizia cantonale ("Sezione REF"). Questi agenti sapranno dire quanto assidui erano i controlli, rispettivamente come facevano a riconoscere il signor RI 1. Queste deposizioni servono a dimostrare quanto fragile sia la tesi della Sezione del lavoro.

La richiesta di interrogatorio degli agenti era del resto già stata avanzata dallo stesso ricorrente e la Sezione del lavoro non vi si è opposta nella sua risposta.

(…)." (cfr. doc. V)

1.6. Il doc. V unitamente agli allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI) che, con lettera del 3 novembre 2005 al TCA, si è espressa in merito (cfr. doc. XIX).

1.7. Con lettere del 24 ottobre 2005 il TCA ha richiesto tutti gli incarti di cui è stata chiesta l’edizione e gli stessi sono stati assunti agli atti (cfr. doc. VII-XII e doc. XIII-XVIII).

1.8. Con lettera del 4 novembre 2005 il TCA ha assegnato alle parti un termine per prendere visione degli incarti acquisiti e per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XX).

Al rappresentante dell’assicurato è inoltre stato trasmesso il doc. XIX (cfr. doc. XX).

Con lettera del 24 novembre 2005 la Sezione del lavoro ha comunicato al TCA che, dopo visione degli atti, si riconferma nelle proprie allegazioni (cfr. doc. XXI).

Dopo la chiesta proroga del termine (cfr. doc. XXII e XXIII), con lettera del 9 dicembre 2005, il rappresentante dell’assicurato ha osservato che:

" (…)

a) In primo luogo corre osservare che da tutti gli incarti richiamati da codesto lodevole Giudice che non hanno a che fare con la Sezione del lavoro non emerge un soggiorno continuativo del ricorrente atto a fare ritenere che egli avesse all'estero il domicilio civile, fiscale o ai sensi della legislazione degli stranieri. Si tratta dunque di una constatazione atta a formare una serie di importanti indizi a sostegno della corretta tesi del ricorrente che ha sempre mantenuto il suo domicilio in Ticino;

b) Si osserva inoltre che durante il periodo in essere il recapito del signor RI 1 è sempre stato, per tutte le autorità, quello di __________. Anche le fatture colà recapitate sono state pagate (es. __________). Il nome del signor RI 1 era regolarmente indicato sulla buca delle lettere. Non risulta che sia mai ritornata una lettera raccomandata al mittente per mancato ritiro, tanto meno la Sezione del lavoro lo afferma;

c) Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità di prime cure, la richiesta di accertamenti alla polizia comunale di __________ non concerneva il signor RI 1 (cfr. richiesta della Sezione del lavoro del 10 settembre 2004), tant'è che il "caso sottoposto per decisione" inerente al ricorrente è stato inviato dalla Cassa alla stessa Sezione del lavoro soltanto il 29/30 settembre 2004. Lo stesso rapporto del comune di __________ del 24 settembre 2004 non indica il nominativo del signor RI 1 tra gli "indagati". Questo significa che gli accertamenti della polizia comunale di __________ sono impertinenti ai fini della presente causa in quanto non erano destinati a verificare la presenza (o assenza) del diretto interessato;

d) Assolutamente inattendibile (già solo perché ci si rifiuta di indicare la presunta origine!) la fonte informativa della polizia comunale nel rapporto 24 settembre 2004 quando afferma che l'appartamento sarebbe stato vuoto dal dicembre 2003. L'inconsistenza e l'inattendibilità di questa affermazione è data anche dalla constatazione che non é vero - come affermato - che l'appartamento sia di proprietà del signor RI 1 (da notare che addirittura il rapporto lo indica come RI 1). Aggiungasi di transenna che non è neppure dato sapere come si sarebbero svolti i controlli da parte della polizia comunale che, ribadiamo, non stava cercando informazioni sul signor RI 1 ma sulle altre tre persone indicate dalla Sezione del lavoro. L'inattendibilità delle risultanze emerge anche dalla constatazione che la polizia comunale ha controllato l'appartamento (e il parcheggio) numero 7 (rapporto del 24 settembre 2004, pag. 2), quando quello corretto era il numero 10 (estratto UR __________, agli atti del rapporto di polizia cantonale e confermato dal teste __________). La Sezione del lavoro doveva pertanto accorgersi che gli accertamenti erano stati effettuati sull'appartamento sbagliato!

e) Senz'altro poco attendibile è anche la deposizione (senza contraddittorio) della custode signora __________ al quale - a dispetto del rapporto di polizia del comune di __________ - afferma che gli agenti di polizia avrebbero effettuato delle ispezioni notturne dopo la mezzanotte. A questo proposito ci si permetta di sollevare qualche perplessità sulla presenza di agenti in divisa in un parcheggio coperto privato in piena notte;

f) la polizia cantonale (la quale cercava anche il signor RI

  1. si è limitata a tre soli appostamenti. Le conclusioni che con queste tre postazioni si possa negare una prestazione LADI rasenta l'arbitrio. Fatto sta che è lo stesso rapporto informativo del 16 dicembre 2004 che afferma che il ricorrente "è colui che principalmente abita in detti locali, di proprietà del suocero";

g) neppure all'allusione secondo cui il garage fosse vuoto permette di concludere che il signor RI 1 non si trovasse a __________. Casomai questa affermazione doveva portare ad una conclusione opposta. In effetti, il ricorrente aveva sempre detto di non utilizzare il proprio parcheggio. Di conseguenza, essendo egli maggiormente impedito negli spostamenti (tramite l'uso di mezzi pubblici), a maggior ragione, si deve poter presumere che egli si trovasse nel __________.

In conclusione, gli incarti richiamati da codesto lodevole Giudice, non permettono affatto di sorreggere la tesi della "probabilità preponderante" avanzata dall'autorità amministrativa.

La Sezione del lavoro pare essere piuttosto partita da un pregiudizio di assenza, cercando di sovvertire l'onere della prova a scapito del ricorrente. Nondimeno, tutta la serie di indizi elencata nel ricorso, confermata dagli atti richiamati dal Giudice e definitivamente assicurati dalle deposizioni chieste, dimostrano che in realtà non vi sono ragioni per negare le prestazioni LADI al ricorrente, beneficiando quest'ultimo di una serie di credibili e concreti indizi a proprio favore.

(…)." (cfr. doc. XXIV)

1.9. Il doc. XXI è stato trasmesso al rappresentante dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XXV).

I doc. XXII, XXIII e XXIV sono stati notificati alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXVI) che, con lettera del 21 dicembre 2005 ha, in particolare, osservato che:

" (…)

Relativamente alle contestazioni riguardo al rapporto informativo 24 settembre 2004 della Polizia comunale di __________, va rilevato come le stesse siano sollevate per la prima volta soltanto in questa sede, quando invece avrebbero potuto e dovuto già essere sollevate, se del caso, davanti all'autorità amministrativa. Si rinvia comunque a quanto chiaramente emerso dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004, dal quale risulta in particolare quanto segue: "[…] L'impressione emersa dalle indagini è che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari. […]".

(…)." (cfr. doc. XXVII)

1.10. I doc. XXVI e XXVII sono stati trasmessi al legale dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. XXVIII).

in diritto

2.1. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5 novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr. doc. 14 e A), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156, consid. 5, pag. 160-162).

I presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.

Orbene, l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la __________ a __________.

Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° luglio 2004.

In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).

Nel caso in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

Occorre, peraltro, rilevare che, per quanto riguarda le norme della legge qui applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.

2.3. Perché un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In deroga all’ art. 13 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

2.4. In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.

Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

In particolare il TFA ha sottolineato che:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.

(...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

Chiamata a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre 1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.

L’Alta Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.

In quell’occasione la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

" (…)

3.- Auf Grund der Akten steht fest, dass der Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer 3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel gemietet hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung per 31. Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein anderes Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C., der sich meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse A. in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.

4.- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben über die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1. September 1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember 1997 wurde die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar um die Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den vorliegend relevanten Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über die polizeiliche Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie anbetroffen wurde. Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung darüber fehlen, wo er sich während und vor dieser fast zweimonatigen Observierungsperiode aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und Sohn im nahe gelegenen Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.

b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:

aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.

bb) Da die Observierung ergab, dass sich in der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten, darunter DetKpl W., der an der Observierung beteiligt war, bei dieser Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W. konnte daher durchaus angeben, ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen hatte. Der Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer nicht gekannt und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der fraglichen Wohnung aufgehalten habe, ist haltlos.

(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)

L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19 luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito che:

" (…)

Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff. ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw. 2a mit Hinweisen).

Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).

(…).“ (cfr. la STFA succitata)

In quell’occasione l’Alta Corte ha concluso che:

" (…)

Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und dort seine Steuern beglich.

(…).“ (cfr. la STFA succitata)

In un’altra decisione del 22 ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:

" (…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

(…)." (cfr. la STFA succitata)

Sempre riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F. (C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).

2.5. In particolare, in una decisione del 6 marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza ha stabilito che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate anche quando il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha confermato la propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

6.1 In der Verwaltungsverfügung wurde die Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.

6.2 Das "Wohnen" in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S. vom 26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02, Erw. 2.2, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C 303/00, Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c). Zweck dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen zu ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02, Erw. 1.1, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).

6.3 Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C 153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96).

6.4 Davon, dass ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I. vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden Lohn arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine solche mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001 eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw. Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des Lebensmittelpunktes erübrigt.

6.5 Vorliegend von der im Urteil C 153/03 gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C 153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.

(…).“ (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)

Su questo tema vedi pure la STFA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.

2.6. Nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non risiede in Svizzera fondandosi, sostanzialmente, sulle seguenti emergenze:

  • dal mese di aprile 2001 l’assicurato ha il proprio recapito in __________ a __________ in un appartamento di due locali e mezzo di proprietà di suo suocero;

  • i legami affettivi dell’assicurato (moglie, figli, genitori, sorelle) si trovano in __________. Moglie e figli risiedono stabilmente a __________;

  • in sede di audizione il signor __________ ha dichiarato che l’assicurato ha la propria residenza in __________ (cfr. verbale di polizia 7 dicembre 2004);

  • il consumo di energia elettrica dell’appartamento è scarso: nel periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004 418 kwh e dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 705 kwh;

  • la signora che, durante il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004, è stata custode del condominio non ha mai visto l’assicurato né i suoi ospiti (cfr. verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

  • dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2004 risulta che l’impressione è che l’appartamento era sfruttato come luogo di emergenza o di comodità per pernottamenti non regolari, che nessuno ha mai usufruito della lavanderia, che il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto, che la perquisizione del 7 dicembre 2004 ha permesso di capire che l’appartamento non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale, che all’interno dello stesso sono stati trovati pochi indumenti dell’assicurato e che durante i controlli effettuati dagli agenti i giorni di venerdì 16 (ndr.: recte giovedì), lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2004, a diversi orari, nessuno è uscito dallo stabile;

  • l’assicurato ha messo a disposizione l’appartamento a tre suoi conoscenti dopo che gli stessi, rimasti senza lavoro, erano alla ricerca di un appartamento, non ha chiesto loro alcuna partecipazione ai costi e solo ha posto la condizione che tutti e quattro insieme non potevano stare se non che saltuariamente (cfr. verbale 13 giugno 2005 dell’assicurato presso l’UG).

(cfr. doc. A e III).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa non può condividere le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti ragioni.

Sentito dalla funzionaria incaricata dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 13 giugno 2005, l’assicurato ha dichiarato che:

" (…)

ADR 1:

Sono iscritto in disoccupazione a decorrere dal 22 marzo 2004 e dal 1. luglio 2004 sono stato posto a beneficio delle relative indennità.

ADR 2:

Ho lavorato dal 1. ottobre 2000 fino al 30 giugno 2004 presso la __________, __________, quale quadro organizzatore a tempo pieno. In particolare mi sono occupato dell’organizzazione di progetti interni alla banca.

Ho cessato questa attività perché ho ricevuto la disdetta da parte della banca (motivo: riorganizzazione interna della banca).

Per i primi sei mesi, la banca mi ha trovato una residenza (non ricordo l’indirizzo). Poi, da aprile 2001, in via __________ a __________.

ADR 3:

Fino al 30 giugno 2004 ho lavorato presso la __________. Poi, dal 1. luglio 2004, non ho svolto nessuna attività lucrativa (sono alla ricerca di un impiego).

ADR 4:

Ho lavorato in totale circa quattro anni (cfr. rapporto presso la __________).

Mi trovo in Svizzera da quando ho cominciato a lavorare.

Con la Svizzera ho legami professionali ed economici. Ho anche legami sociali in senso lato (essenzialmente con persone che ho conosciuto durante il mio lavoro), ma non invece di tipo affettivo (la famiglia è infatti in __________).

ADR 5:

Non riesco a capire la differenza tra residenza e domicilio.

Per me, il centro economico è qui in Svizzera (a __________), mentre per quanto riguarda la mia famiglia, che risiede stabilmente a __________, il centro dei miei interessi è a __________. Tengo a precisare che, per lo Stato italiano, è necessaria un’unica residenza fiscale italiana (è puramente per motivi fiscali). E’ comunque chiaro che se dovessi reperire qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia).

Quando lavoravo in banca, trascorrevo la mia giornata nella sede lavorativa e spesso tornavo a __________ per trascorrere la notte (ogni tanto, infatti, tornavo a __________), mentre i fine settimana mi recavo a __________. Poi, durante le vacanze, la mia famiglia mi raggiungeva a __________.

Invece, da quando non lavoro più, sono maggiormente presente a __________ (mi trovo anche durante la giornata, in quanto mi capita di lavorare in casa al mio progetto di software bancario – informatica bancaria, che spero di lanciare al più presto quale mia attività indipendente).

La mia famiglia risiede a __________ (via __________). Mia moglie insegnava (da settembre 2005 terminerà il contratto di lavoro; faceva 18 ore la settimana). I miei figli vanno a scuola (medie la grande elementari il piccolo). Mia moglie lavora solo al mattino e questo orario coincide con quello dei figli.

In __________ ho tutta la mia famiglia (genitori e sorelle).

Ripeto che i miei legami affettivi si trovano in __________, mentre quelli professionali in Svizzera (Ticino). Va da sé che, qualora trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui in Ticino.

Da lunedì a venerdì passo la maggior parte del mio tempo in Ticino mentre i fine settimana dipende (durante le vacanze scolastiche è la mia famiglia che viene a trovarmi). Simile situazione per quanto riguarda l’inizio della disoccupazione.

Può succedere che trascorra intere giornate in __________, ma solitamente sono, durante la settimana, qui in Ticino.

ADR 6:

Le mie ricerche di lavoro le effettuo inviando il curriculum vitae (invio spontaneo, cercando contatto con l’azienda), tramite conoscenti o via internet. Dunque le effettuo essenzialmente per iscritto o di persona. Le spedisco per posta, dal mio indirizzo a __________ (mentre quelle che faccio in Italia le spedisco dall’Italia).

Scopo delle mie ricerche di lavoro è trovare un impiego in Svizzera (oppure in __________). Non conosco la lingua tedesca, per cui mi andrebbe eventualmente anche la Svizzera romanda.

Ho alcuni potenziali datori di lavoro dai quali attendo una risposta, ma non credo vi sarà qualcosa di concreto.

Il potenziale datore di lavoro può contattarmi al mio recapito a __________ o al mio numero di natel (__________).

Ho un curriculum vitae per le mie ricerche in Italia (ove ho indicato il numero di telefono di mia moglie, che poi mi gira la chiamata) e uno per quelle in Svizzera (con indicato il mio recapito in Ticino e il mio numero di natel).

ADR 7:

Dispongo di una autovettura (marca Volvo), con un numero di targhe italiane (che però non ricordo esattamente il numero).

Quando sono qui in Ticino, la posteggio nel posto auto (garage sotterraneo del palazzo dove abito). Spesso mi è capitato di lasciare la mia auto in Italia e di venire in Ticino con mio cognato, con colleghi o con altri mezzi.

ADR 8:

Riguardo all’appartamento di mio suocero, __________, in __________ a __________ posso dire che l’affitto non c’è perché è di proprietà di mio suocero, mentre le spese per la conduzione dell’appartamento (elettricità, riscaldamento, spese generali di portineria, ascensore, canone TV, consumo di acqua) sono poste a mio carico. Preciso che i primi sei mesi che lavoravo presso la banca a __________ l’appartamento era in affitto a terze persone e che poi sono subentrato io.

Li pagavo già prima e posso dire che i signori __________, __________ e __________ sono strutturalmente miei ospiti (i signori __________ e __________ non sono mai stati molto presenti, soprattutto da quando io sono [ndr. recte: in] disoccupazione; sono stati molto saltuariamente nell’appartamento). Il signor __________, invece, è stato presente in maniera più assidua ed a periodi (egli contribuisce in maniera indiretta; ad esempio, se usciamo per la cena, è lui che offre). Le spese non sono comunque così sostanziose. Dei quattro sono io colui maggiormente presente nell’appartamento di __________. Da luglio 2004 i signori __________ e __________ non sono mai stati presenti nell’appartamento (__________mai, __________ saltuariamente). Il signor __________ è solitamente stato presente in maniera regolare. Se viene la mia famiglia, l’appartamento lo utilizzo io e il signor __________ dunque non c’é. Da settembre 2004 la presenza è mia e del signor __________ (da settembre 2004 gli altri due non ci sono più).

Io uso la camera matrimoniale.

Abbiamo dormito nell’appartamento tutti insieme pochissime volte (da luglio 2004, forse due volte al massimo). La convivenza avviene solo con il signor __________.

Ognuno si arrangia per la cena (si cena fuori oppure nell’appartamento).

Per quanto riguarda il consumo esiguo di energia elettrica (418 kWk – periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004), si tratta di un consumo basso e comunque io non c’ero praticamente mai a cena. Faccio notare che il consumo di energia elettrica per quanto riguarda il periodo successivo (conguaglio pervenutomi in questi giorni) è aumentato, anche perché sono maggiormente in casa.

La mia presenza nell’appartamento dipende dalle mie giornate.

ADR 9:

Il signor __________ è stato mio collega alla __________. Per quanto riguarda il signor __________, è una mia conoscenza dall’università (egli è più giovane ma abbiamo studiato alla stessa facoltà). Il signor __________ lo conoscevo lontanamente ed è un collega del signor __________.

I miei tre coinquilini sono venuti da me alla ricerca di un appartamento quando sono rimasti senza lavoro ed erano alla ricerca di un appartamento.

Per me la reale condivisione è avvenuta nel settembre 2004 con il signor __________. Con tutti è invece successo, precedentemente, in modo saltuario.

Ero già nell’appartamento quando lavoravo alla banca. A luglio ed agosto 2004 c’ero io soltanto. Da settembre 2004 fino ad adesso (eccetto dal 15 dicembre 2004 circa a gennaio 2005, ove sono stato io con la mia famiglia) c’era anche il signor __________. In quattro siamo rimasti soltanto 10 volte circa al massimo.

Ci siamo accordati che, quando io ero con la mia famiglia, l’appartamento lo usavo io. Ho fissato quale condizione che tutti e quattro insieme non potevamo stare, se non saltuariamente.

Ho messo l’appartamento a loro disposizione perché me l’hanno chiesto. Non ho mai chiesto loro di contribuire alle spese (non era una condizione specifica).

Non ho mai usato la lavanderia (ho il turno il sabato) perché ho sempre fatto capo a mia moglie.

Osservazioni del signor RI 1:

Desidero sottolineare che la mia situazione è differente rispetto a quella degli altri tre assicurati menzionati sopra.

Nel mio caso c’è una continuità tra il mio periodo lavorativo e quello in cui sono in disoccupazione, soprattutto nel senso della mia residenza qui in Ticino.

(…)." (cfr. doc. 5)

Nel suo ricorso l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che per diverse autorità (in materia di stranieri, fiscali, comunali, dell’AVS e penali) egli è considerato domiciliato in Ticino e che l’autorità di prime cure non ha né sovvertito le considerazioni del Giudice penale né ha motivato per quali ragioni si è scostata dalle conclusioni dello stesso.

Inoltre l’assicurato ha addotto che, il fatto di non avere mai deviato la corrispondenza ritirata puntualmente, la copia dei diversi prelievi e pagamenti prodotti sub doc. I 1-5 e il volume delle sue ricerche di lavoro, dimostrano la sua presenza regolare in Ticino.

Al riguardo il TCA rileva innanzitutto che molte affermazioni dell’assicurato sono rimaste semplici dichiarazioni di parte senza alcun riscontro probatorio oggettivo.

In particolare, l’assicurato non documenta in alcun modo l’asserito impegno nel suo progetto di software bancario informatica bancaria – che spera di lanciare al più presto quale attività indipendente – e l’aumento della sua presenza durante il giorno a __________ da quando è disoccupato.

Anche le affermazioni secondo le quali “(…) E’ comunque chiaro che se dovessi reperire qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia) (…)” e “(…) Va da sé che, qualora trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui in Ticino. (…).” (cfr. doc. 5), sembrerebbe in contraddizione con il fatto che, nonostante il contratto di lavoro sottoscritto a suo tempo con la __________ fosse a tempo indeterminato (cfr. doc. 21/N) - dunque stabile -, allora la famiglia dell’assicurato non si é trasferita in Ticino.

Per il fatto che il Giudice penale abbia concluso che non è provato che l’assicurato non abbia risieduto a __________ non è possibile concludere il contrario e meglio che egli vi abbia risieduto.

I requisiti posti dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di una residenza in Svizzera ai sensi della LADI non collimano né con quelli del domicilio civile secondo l’art. 23 CCS né con quelli del domicilio ai sensi della legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465, consid. 2a, pag. 467 e riferimenti).

La maggiore parte delle ricerche di lavoro è stata fatta in forma scritta e non di persona (cfr. doc. XIV mappetta blu).

Dal doc. I 1-5 risultano dei pagamenti effettuati in diversi giorni solo in alcuni mesi (settembre, ottobre, novembre e dicembre 2004 e marzo 2005).

La corrispondenza presso l’appartamento del suocero dell’assicurato poteva essere ritirata da più persone e meglio dai suoi coinquilini.

Il permesso di dimora valido, l’annuncio ufficiale al Comune di __________ (dai cui atti risulta pure che l’assicurato è affiliato a una Cassa malati riconosciuta; cfr. doc. XV/4 e XV/8) e l’assoggettamento fiscale costituiscono degli indizi che da soli non bastano ancora per concludere circa l’esistenza di una residenza in Svizzera ai sensi della LADI.

Inoltre, __________, uno dei suoi coinquilini, ha dichiarato che: “(…) Io ribadisco che risiedo a __________ regolarmente, per gli altri posso solo dire che loro sono più frequentemente su __________ e quindi non sono in grado di quantificare le loro presenze a __________ (…).” e che “(…) nel corso di questo ultimo anno ritengo che abbiamo dormito almeno in due, sommando le singole notti, complessivamente per qualche mese. Come già detto non so essere più preciso, gli altri risponderanno per quanto li concerne (…).” (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 7 dicembre 2004, sub doc. XVI, mappetta 1).

__________, un altro coinquilino, ha invece affermato: (…) che è giusto dire che prevalentemente nell’appartamento di __________ risiedevano RI 1 e __________. (…).” (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 13 dicembre 2004, sub doc. XVI, mappetta 1).

Comunque, secondo questa Corte, alla luce degli atti di causa e delle risultanze degli accertamenti effettuati non è tuttavia neppure possibile concludere, come fatto dall’amministrazione, che l’assicurato non risiedeva in Svizzera nel periodo determinante.

Infatti, da una parte, così richiesta dall’Ispettore dell’Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro (che voleva verificare l’effettiva presenza dei coinquilini dell’assicurato nell’appartamento di suo suocero; cfr. doc. 16), la Polizia comunale di __________ ha proceduto a dei controlli regolari solo sull’arco di quattro giorni e meglio il 16 e dal 20 al 22 settembre 2004 a diversi orari (cfr. doc. 15; “Rapporto informativo” del 24 settembre 2004).

Al riguardo va qui rilevato che in un caso analogo, nella sentenza del 31 luglio 2001 nella causa C. (C 303/00, citata in esteso al consid. 2.4), la sorveglianza di un appartamento da parte della polizia (due poliziotti) si era protratta per una durata di quasi due mesi (dal 28 ottobre al 17 dicembre 1997) con controlli in momenti diversi della giornata e della notte.

D’altra parte, le “fonti” che avrebbero affermato che a partire almeno dal mese di dicembre 2003 l’appartamento sarebbe stato vuoto non hanno voluto essere interrogate (cfr. doc. 15).

Inoltre per i mesi precedenti non vi sono informazioni (cfr. doc. 15).

Anche la Polizia giudiziaria ha effettuato dei sopralluoghi solo i giorni 24 e 26 novembre 2004 alle ore 16.00 rispettivamente alle ore 10.30 e il 2 dicembre 2004 alle ore 08.30 (cfr. Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 16 dicembre 2004, sub doc. XVI, mappetta 1).

Non è possibile concludere che l’assicurato non abbia la propria residenza in Svizzera neanche avuto riguardo al basso consumo di elettricità.

Infatti, oltre alle spiegazioni fornite al proposito (praticamente nessuna economia domestica: pasti consumati fuori e nessun uso della lavanderia), effettivamente durante il periodo dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo di elettricità è sensibilmente aumentato (705 kWk contro le 418 kWh del precedente periodo; cfr. doc. 3/A e 17).

Infine non si può neppure concludere che, vista la residenza della sua famiglia in __________, non è possibile che l’assicurato risieda in Svizzera ai sensi della LADI e della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4).

Questo a maggiore ragione visto che l’assicurato, anche se apparentemente in contraddizione con il fatto che allorquando egli era occupato presso la __________ in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato la sua famiglia non si è trasferita in Ticino, ha sostenuto che “(…) E’ comunque chiaro che se dovessi reperire qui in Svizzera un impiego, il centro dei miei interessi personali si sposterebbe in Svizzera (porterei infatti in Svizzera la mia famiglia) (…)” e che “(…) Va da sé che, qualora trovassi un impiego stabile qui in Ticino, i miei legami si sposterebbero qui in Ticino. (…).” (cfr. doc. 5).

In simili circostanze, sebbene vi siano diversi elementi che farebbero piuttosto concludere per l’assenza di residenza in Svizzera, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti (per un caso simile cfr. la STCA del 7 febbraio 2003 nella causa F-S. 38.2002.86).

La Sezione del lavoro dovrà sentire ancora l’assicurato ed invitarlo a indicare altre prove (oltre al documento I 1-5 dal quale risultano prelievi e pagamenti dell’assicurato in Ticino) – che andranno verificate – (ad esempio colloqui avuti con potenziali datori di lavoro, incontri con colleghi e altre persone che lo hanno visto durante i suoi acquisti e/o i pasti fuori casa) e a produrre la documentazione utile (ad esempio estratti bancari dai quali si possano evincere eventuali pagamenti e/o acquisti effettuati dall’assicurato in Ticino), atti a confermare la sua presenza stabile sul territorio svizzero.

In particolare, visto che egli ha affermato che: “(…) da quando non lavoro più, sono maggiormente presente a __________ (mi trovo anche durante la giornata, in quanto mi capita di lavorare in casa al mio progetto di software bancario – informatica bancaria, che spero lanciare al più presto quale mia attività indipendente (…).” e che “(…) Spesso mi è capitato di lasciare la mia auto in Italia e di venire in Ticino con mio cognato, con colleghi o con altri mezzi. (…).” (cfr. doc. 5), l’amministrazione dovrà verificare anche queste evenienze.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro Ufficio giuridico verserà all’assicurato la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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