Raccomandata
Incarto n. 38.2005.71
FS/DC/ss
Lugano 18 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio 2005 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 luglio 2005 la Cassa Disoccupazione CO 1, __________ (di seguito la Cassa), ha confermato il proprio conteggio per il periodo di controllo marzo 2005, ed ha respinto l’opposizione interposta da RI 1 il 30 giugno 2005, argomentando:
" (…)
Il 1° dicembre 2004 l'assicurata inizia un'occupazione quale ausiliaria di cura presso la __________ in __________ con grado di occupazione dell'80 per cento. Lo stipendio mensile ammonta a Fr. 2'960.-- per tredici mensilità. L'assicurata ottiene un guadagno intermedio di Fr. 3'207.-- (calcolo = Fr. 2'960.-- + 8.33% di tredicesima). Sul mese di dicembre 2004 l'assicurata percepisce un'indennità compensativa della perdita di guadagno di Fr. 840.15 netti, mentre a partire dal mese di gennaio 2005, ancorché il guadagno assicurato ed il guadagno intermedio restano immutati, l'assicurata non percepisce più alcuna indennità di disoccupazione.
Il 30 giugno 2005 l'assicurata interpone tempestivamente opposizione contro il conteggio della cassa per il periodo di controllo 03.05 emesso il 5 aprile 2005.
Secondo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno, se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, giusta l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI).
L'assicurata percepisce l'indennità di disoccupazione dal 12 maggio 2003. Il guadagno assicurato ammonta a Fr. 4'232.--, per un'indennità giornaliera di Fr. 140.--, pari ad un'aliquota di indennizzazione del 71.7 per cento.
L'assicurata ottiene dal 1° dicembre 2004 un guadagno intermedio su base mensile. In questo caso, il diritto alla compensazione della perdita di guadagno è riconosciuto, se il guadagno intermedio è inferiore all'indennità di disoccupazione. L'indennità di disoccupazione corrisponde al 71.7 per cento del guadagno assicurato, ovvero a Fr. 3'034.--, mentre il guadagno intermedio ammonta a Fr. 3'207.--. A queste condizioni, l'assicurata non subisce più perdita di guadagno computabile a partire dal 1° dicembre 2004 e, a torto, la cassa ha versato l'indennità di disoccupazione sul periodo di controllo 12.04. La cassa potrà procedere alla correzione della registrazione delle indennità sul periodo di controllo 12.04 non appena cresciuta in giudicato questa decisione.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, l'assicurata non ha diritto ad indennità compensative della perdita di guadagno a partire dal 1° dicembre 2004.
L'opposizione dell'assicurata è respinta e il conteggio della cassa per il periodo di controllo 03.05 del 5 aprile 2005 è confermato.
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:
" (…)
Durante il mese di luglio ho presentato ricorso al conteggio della cassa di disoccupazione del mese di marzo 2005 facendo presente alla stessa che malgrado le identiche premesse (giorni lavorativi medi, giorni lavorativi effettivi come anche indennità ancora di diritto) rispetto a quello del mese di dicembre 2004, lo stesso conteggio questa volta era con un'indennità nulla.
Al mio ricorso la stessa cassa decide non solo di respingere la mia richiesta, ma anche di farsi rimborsare la quota versata nel mese di dicembre 2004.
Per ulteriori dettagli richiamo la loro lettera datata 18.7.2005.
Con la presente lettera mi appello al mio diritto di ricorso di 30 giorni dalla notifica e mi oppongo a tale decisione e rinnovo quanto già menzionato precedentemente.
(…)." (cfr. doc. I)
Questo il tenore dello scritto del 30 giugno 2005 che l’assicurata ha inoltrato alla Cassa:
" (…)
Validamente faccio uso del termine di reclamo di 90 giorni inerente il conteggio per le indennità giornaliere del mese di marzo 2005.
Nel mese di dicembre 2004 ho incominciato la mia attività presso la __________ di __________ e percepivo un salario di CHF 3'207 (compr. 13 esima) cosa per evidenti motivi mi ha ridotto l'indennità percepibile dalla vostra cassa.
Mi sono stati accreditati CHF 804.15 in quanto i giorni controllati per tale mese erano 23 e di conseguenza superiori ai giorni di lavoro medi di 21,7.
Nel mese di marzo 2005 si è verificata la situazione identica a quella di dicembre 2004 solo che non mi è stata bonificata nessuna indennità malgrado ancora i giorni di diritto rimanenti di 36,3.
Vi prego di volermi comunicare il motivo per il quale non mi viene bonificata nessuna indennità, rispettivamente cosa è cambiato dal mese di dicembre 2004. Volentieri vi allego copia dei due conteggi menzionati.
(…)." (cfr. doc. 32)
1.3. Nella sua risposta del 16 settembre 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e ha osservato che:
" (…)
dal 1° dicembre 2004 l'assicurata ottiene un guadagno intermedio presso la __________ in __________. L'assicurata è occupata all'80 per cento per uno stipendio mensile di Fr. 2'960.- per tredici mensilità. Il guadagno intermedio ammonta così a Fr. 3'206.65 (calcolo = Fr. 2'960 x 13 mesi / 12 mesi).
Sul mese di dicembre 2004 la cassa computa un guadagno intermedio di Fr. 3'207.- e l'assicurata percepisce un'indennità compensativa della perdita di guadagno di Fr. 924.- lordi (allegato 27).
A partire dal mese di gennaio 2005 l'assicurata non percepisce più indennità compensative della perdita di guadagno, ancorché il guadagno assicurato ed il guadagno intermedio restano invariati (allegati 28, 30 e 31).
II 30 giugno 2005 l'assicurata interpone tempestivamente opposizione al conteggio mensile della cassa del periodo di controllo 03.05 emesso il 5 aprile 2005 (allegato 32). Con decisione su opposizione del 15 luglio 2005, la cassa respinge l'opposizione (allegato 33). L'assicurata ricorre al TCA il 18 agosto 2005 (allegato 34).
Secondo l'articolo 24 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. Se il guadagno intermedio è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto a indennità compensative, giusta l'articolo 41a capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI).
Secondo istruzioni del Seco - Segretariato di Stato dell'economia, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali, l'indennità di disoccupazione, così come menzionata all'articolo 41a capoverso 1 OADI, è stabilita secondo la seguente formula di calcolo (allegato 35, pagina 5):
§ nel caso di guadagno intermedio su base mensile ® Guadagno assicurato x aliquota di indennizzazione
§ nel caso di guadagno intermedio su base oraria ® Guadagno assicurato / 21,7 giorni x numero di giorni di disoccupazione controllati x aliquota di indennizzazione
Il risultato dei calcoli sopra menzionati è definito valore soglia. Il diritto ad indennità compensative della perdita di guadagno è, pertanto, riconosciuto quando il guadagno intermedio è inferiore al valore soglia.
L'assicurata non ha figli ed il guadagno assicurato ammonta a Fr. 4'232.-. L'aliquota di indennizzazione è pari al 71.78 per cento del guadagno assicurato, corrispondente ad un'indennità giornaliera di Fr. 140.-. Infatti, secondo l'articolo 22 capoverso 2 LADI, ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato, ma almeno a Fr. 140.-, gli assicurati che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli, beneficiano di un'indennità giornaliera intera il cui importo supera Fr. 140.- e non sono invalidi.
L'assicurata ottiene un guadagno intermedio su base mensile. Il valore soglia ammonta così a Fr. 3'037.70, ovvero al 71.78 per cento del guadagno assicurato. Di conseguenza, a partire dal 1° dicembre 2004, l'assicurata non ha più diritto ad indennità compensative della perdita di guadagno, poiché il guadagno intermedio ottenuto (Fr. 3'206.65) supera l'indennità di disoccupazione (valore soglia).
La cassa ha a torto versato indennità di disoccupazione compensative sul mese di dicembre 2004. Infatti, la cassa ha erroneamente considerato il guadagno intermedio su base oraria. Così facendo, il guadagno intermedio (Fr. 3'207.-) è risultato inferiore al valore soglia (calcolo del valore soglia nel caso di guadagno intermedio su base oraria = Fr. 4'232.-/ 21.7 giorni x 23 giorni x 71.78% = Fr. 3'219.70). (…)" (cfr. doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a una questione (il diritto alle indennità di disoccupazione in base alle norme che regolano il guadagno intermedio durante il periodo di controllo marzo 2005) che si è posta successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
Il nuovo tenore dell’art. 24 LADI non ha modificato il contenuto di quello vecchio e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l’art. 24 LADI, ha rilevato che:
" Art. 24 Computo del guadagno intermedio
Capoverso 1: i capoversi 1 e 2 sono riuniti in un unico capoverso.
Il capoverso 2 è abrogato.
I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad eccezione del capoverso 3, rimane invariato.
Capoverso 3bis (nuovo): secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per la professione e il luogo.
Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso 3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche, del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e impedisce inoltre che gli assicurati accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)
2.3. L’art. 22 LADI regola l’importo dell’indennità giornaliera.
Il primo capoverso di questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Secondo il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi (art. 8 LPGA).
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
2.4. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art. 109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato l’art. 41a OADI.
In particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.
2.5. In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 pag. 46: "die während einer oder mehrerer Kontrollperioden erzielten Verdienste sollen nach dem Prinzip des Verdienstausfalls und nicht nach jenem des Arbeitsaufalls entschädigt werden, von welchen das Gesetz sonst primär ausgeht") la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20, pag. 46-47).
Contestualmente il TFA ha in particolare rilevato che:
" (…) Die Vorinstanzliche Auffassung, dass auch Tätigkeiten, die dem Versicherten ein Einkommen verschaffen, das zwar über dem Taggeld, aber unter dem versicherten Verdienst liegt, der Zwischenverdienstregelung gemäss Art. 24 AVIG zu unterstellen seien, ist zwar nach dem Wortlaut von Art. 24 AVIG (insbesondere dessen Abs. 3) nicht ausgeschlossen, lässt sich aber letztlich aus systematischen Gründen nicht bestätigen. Das Argument, der Gesetzgeber habe auch in solchen Fällen das die Versicherung entlastende Ausüben von Teilerwerbstätigkeiten fördern wollen, widerspricht im Ergebnis Art. 15 Abs. 1 i. V. m. Art. 16 und Art. 17 Abs. 1 und 3 AVIG, wonach der Versicherte ohnehin bereit sein muss, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, ansonsten er mit der Einstellung im Taggeldbezug (Art. 30 Abs. 1 lit. c und d AVIG; ARV 1991 Nr. 9 S. 88, 1990 Nr. 5 S. 34, 1984 Nr. 14 S. 167) oder mit der Aberkennung der Anspruchberechtigung wegen fehlender Vermittlungsfähigkeit (BGE 112 V 326; ARV 1992 Nr. 10 S. 122, 1990 Nr. 3 S. 25 und Nr. 14 S. 83) zu rechnen hat. Es erscheint daher nicht sachgerecht, bei Erfüllung einer gesetzlichen Obliegenheit Kompensationsleistungen nach Art. 24 AVIG zusprechen, ganz abgesehen von den damit verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten bezüglich Beendigung der Arbeitslosigkeit. (…)" (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20, pag. 47).
Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in un'altra sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 21, pag. 49-50.
In questo giudizio l'Alta Corte ha negato il diritto all'indennizzazione ad un assicurato che, in un periodo di controllo, aveva conseguito un salario di franchi 2'986.35, inferiore al guadagno assicurato di fr. 3'000.--, ma superiore all'indennità di disoccupazione di fr. 2'400.--.
Su questi aspetti, cfr. pure G. Gerhards "ALV: Stempelferien, Zwischen verdienst und Kurzarbeitsentschädigung - Drei Streitfragen" in SZS 1994, pag. 321 seg., in particolare pag. 335-337; OFIAMT, "Bulletin AC 94/1" , pag. 3/2).
Nelle successive sentenze pubblicate in DTF 120 V 502 e in SVR 1995, ALV Nr. 47, il TFA ha poi riconfermato la propria giurisprudenza.
In un'altra sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Nel caso concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come segue:
" (…)
Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75 (80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1 AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993 grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70 (Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80% von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121 V 51, consid. 5, pag. 57-58).
Questi concetti circa la determinazione del diritto all’indennità di disoccupazione in un preciso periodo di controllo, trattandosi di assicurati che conseguono un guadagno intermedio, sono poi stati ribaditi dal TFA nelle sentenze pubblicate in SVR 1999, ALV Nr. 8 e in SVR 1996, ALV Nr. 69 = DTF 121 V 353.
In particolare nell’ultima sentenza citata il TFA ha stabilito che il metodo di calcolo illustrato nelle DTF 112 V 229 e 237 non è più applicabile (cfr. DTF 121 V 353, consid. 4a, pag. 358 in fine).
Va rilevato che questa giurisprudenza permette di tener convenientemente conto del fatto che in ogni periodo di controllo vi é una variazione del numero di indennità di disoccupazione spettante all’assicurato.
2.6. La giurisprudenza federale qui sopra esposta è stata confermata in un’altra decisione del 16 febbraio 2005 nella causa H. (C 170/04) la nostra Massima Istanza a proposito delle modalità per stabilire se in un determinato periodo di controllo va o meno riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme che regolano il guadagno intermedio, ha ribadito che:
" (…)
2.1 Die Vorinstanz berechnete die auszuzahlenden Leistungen in der Weise, dass sie zuerst den nicht streitigen versicherten Verdienst von Fr. 6723.- durch 21,7 (Art. 40a AVIV) teilte und so einen versicherten Brutto-Tagesverdienst von Fr. 309.80 ermittelte. Hievon zog die Vorinstanz 30% ab, da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen Anspruch auf 70% (und nicht 80%) des Lohnausfalls hat. So gelangte sie auf Fr. 216.85. Diesen Wert verglichen sie mit den Löhnen, welche der Versicherte in den Monaten Juni-August 2003 jeweils erzielt hatte. Dazu wurde der im betreffenden Monat verdiente Lohn ebenfalls durch den Divisor 21,7 geteilt. Somit stellte die Vorinstanz den versicherten Brutto-Tagesverdienst dem verdienten Brutto-Tageslohn gegenüber. War der versicherte Tagesverdienst von Fr. 216.85 höher als der im jeweiligen Monat erzielte Tageslohn, erlitt der Beschwerdeführer somit trotz seiner Einkünfte in diesem Monat einen Lohnausfall, weshalb er Anspruch auf Differenzausgleich hatte. Überstieg hingegen der in einem bestimmten Monat verdiente Tageslohn den Wert von Fr. 216.85, blieb für einen Differenzausgleich kein Raum, da diesfalls kein Zwischenverdienst mehr angenommen werden konnte.
2.2 Die Berechnungsweise von Verwaltung und Vorinstanz entspricht der Rechtsprechung (vgl. das Beispiel in BGE 121 V 57 Erw. 5), von der abzuweichen entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kein Anlass besteht. Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwiefern mit der praxisgemässen Berechnungsweise ein Verstoss gegen die Bundesverfassung, namentlich Treu und Glauben, verbunden wäre. Unbestrittenermassen hat der Beschwerdeführer Anspruch auf ein Taggeld, das 70% des versicherten (Tages-)Verdienstes beträgt (Art. 22 Abs. 1 Satz 1 AVIG; BGE 121 V 57 Erw. 4c 2. Abs.). Diesem mit dem Divisor 21,7 ermittelten versicherten Tagesverdienst ist der im gleichen Monat erzielte, ebenfalls durch 21,7 geteilte Bruttomonatslohn gegenüberzustellen (BGE 121 V 56 Erw. 4a). Ist der Brutto-Tageslohn tiefer als das Brutto-Taggeld, handelt es sich um einen Zwischenverdienst mit der Folge, dass Differenzausgleich bezahlt werden kann. Verhält es sich umgekehrt - der Brutto-Tageslohn ist höher als das Brutto-Taggeld -, liegt eine lohnmässig zumutbare Arbeit vor, und für die Annahme eines Zwischenverdienstes bleibt kein Raum (BGE 121 V 56 Erw. 4a in
fine mit Hinweisen). Es wird also das Brutto-Taggeld mit dem Brutto-Tageslohn desselben Monats verglichen. Damit wird berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer nicht Anspruch auf 70% des versicherten Verdienstes hat, sondern auf ein Taggeld, welches 70% des versicherten Tagesverdienstes beträgt (BGE 121 V 57 Erw. 4c 2. Abs. Mitte). Als Arbeitslosenentschädigung gilt demnach nicht die in einem Kalendermonat bezogene, sondern die auf einen Arbeitstag umgerechnete Entschädigung. Die Anwendung des einheitlichen Divisors von 21,7 zur Ermittlung des versicherten Tagesverdienstes und zur Festlegung des Taggeldes hat denn auch zur Folge, dass die Versicherten nicht in jedem Kalendermonat eine Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von exakt 70% (bzw. 80%) ihrer versicherten Verdienste erhalten (BGE 121 V 57 Erw. 4c
(STFA del 16 febbraio 2005 nella causa H., C 170/04)
2.7. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurata si è iscritta al collocamento il 9 maggio 2003 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 12 maggio 2003 (cfr. doc. 1 e 2).
Il guadagno assicurato della ricorrente ammonta a fr. 4'232.-- (cfr. i conteggi della Cassa per i mesi di dicembre 2004 e da gennaio a marzo 2005; cfr. doc. 27/B, 28/B, 30/B e 31/B).
La sua indennità giornaliera lorda, conformemente a quanto disposto dall’art. 22 LADI, è pari a fr. 140.-- (cfr. consid. 2.3).
L'indennizzazione mensile, determinata attraverso l'applicazione, nell'ipotesi contraria, dell’art. 40a OADI che regola la conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero ammonta a fr. 3’038.-- (fr. 140.-- x 21.7 = fr. 3'038.--).
Questo importo rappresenta il 71.78% del guadagno assicurato (100 x 3'038 : 4'232 = 71.78).
Dal formulario "Attestato di guadagno intermedio" del mese di marzo 2005 risulta infatti che l’assicurata è impiegata quale aiuto infermiera a tempo indeterminato con un grado di occupazione dell’80% e con un salario mensile lordo di fr. 2’960.-- oltre la tredicesima presso l’__________ – __________ di __________ (cfr. doc. 31/A).
Durante questo mese il guadagno intermedio dell’assicurata è dunque stato di fr. 3'206.55 (fr. 2'960.-- + [fr. 2'960 x 8.33 :100] = fr. 3'206.55) e il suo guadagno giornaliero lordo pari a fr. 147.75 (fr. 3'206.55 : 21.7 = fr. 147.75)
Ora, visto che il guadagno giornaliero lordo conseguito durante il mese di marzo 2005 è superiore all’indennità giornaliera lorda (fr. 147.75 contro fr. 140.--), conformemente alla legge e alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4 e 2.5), a ragione la Cassa ha stabilito che durante questo periodo l’assicurata non ha diritto a nessuna indennità di disoccupazione.
Di conseguenza la decisione su opposizione con la quale la Cassa ha confermato il proprio conteggio del mese di marzo 2005 va confermata.
2.8. Infine, per quanto riguarda invece l’indennità di disoccupazione versata all’assicurata per il periodo di controllo del mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 27/B) la stessa non è oggetto della presente vertenza e nemmeno la Cassa si è espressa al proposito con una decisione su opposizione.
Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
Al riguardo e circa la ventilata restituzione dell’importo versato all’assicurata per quel periodo il TCA si limita qui a rilevare che un’eventuale restituzione è possibile solo se sono adempiuti i requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2b, pag. 45-46).
La Cassa dovrà pertanto in ogni caso verificare se sono dati o meno i presupposti per una riconsiderazione e/o una revisione di una decisione materiale cresciuta in giudicato.
Va al riguardo sottolineato che i principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
Inoltre, i principi validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 16 agosto 2005 nella causa P., C 11/05, consid. 3; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine).
In conclusione, il TCA deve quindi confermare la decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti