Raccomandata

Incarto n. 38.2005.64

FS/sc

Lugano 17 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 luglio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 23 marzo 2005 la RI 1 (ditta attiva nell’importazione, il commercio e il deposito di combustibili, carburanti, lubrificanti e nella gestione di stazioni di servizio di carburanti), per il settore d’esercizio “Trasp./Fornitura Autisti/Aiuto A.”, ha preannunciato, per 9 dipendenti e per una durata probabile dal 1° aprile al 31 agosto 2005, un periodo di lavoro ridotto al 50% (cfr. doc. 4).

Quale motivo che l’ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha addotto:

" (…)

Dagli scorsi anni, a causa dell’esplosione del prezzo del carburante e della crisi economica in generale, abbiamo subito una notevole diminuzione dell’attività lavorativa. Tale evento ha colpito anche le ditte che operano nel settore distribuzione combustibili e carburanti.

Per la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti che prestano il loro servizio da diversi anni, abbiamo introdotto una diversificazione del modo di operare. Inoltre va tenuto conto della diminuzione del risultato d’esercizio, delle difficoltà nel reperire nuovi clienti, del problema generale di liquidità. Per questi motivi abbiamo dovuto provvedere a una compressione delle spese.

Durante i prossimi mesi ci auguriamo delle entrate che possano coprire almeno le spese derivanti dalla gestione del personale, salari e oneri sociali e speriamo, (come tutti gli imprenditori) a breve termine, una ripresa economica e un’auspicata riduzione del costo dei combustibili e carburanti.

Un vostro rifiuto nell’approvazione della summenzionata richiesta, visto l’andamento dell’attività lavorativa in generale, ci porterà a dover seriamente valutare il problema della riduzione del personale.

Sarebbe un peccato da parte nostra essere costretti, se necessario, procedere ad eventuali licenziamenti nei confronti di personale fidato, onesto, padri di famiglia e fedeli alla nostra ditta da diversi anni.

In effetti, in caso di mancata concessione da parte vostra del LR e la conseguente disdetta dei rapporti di lavoro, in previsione di una ripresa economica ci troveremmo in enorme difficoltà, nel dover nuovamente reperire il personale precedentemente licenziato.

(…)" (cfr. doc. 5)

Rispondendo alle domande circa i motivi dell’introduzione del lavoro ridotto e quelli per i quali la perdita di lavoro è ritenuta temporanea, nell’”Allegato 2” al “Preannuncio di lavoro ridotto”, la ditta ha precisato che:

" (…)

11 Introduzione dell’orario ridotto

a) Motivi: forza maggiore il lavoro non c’è!

b) Abbiamo provveduto alla manutenzione del parco veicoli, riordino del magazzino, pulizie varie. Questi lavori sono terminati.

c) Non è stata differita da parte nostra alcuna ordinazione.

12 Perdita di lavoro temporaneo?

Siamo dell’opinione che il prezzo del greggio prima o poi dovrà scendere. In questo caso prevediamo che la clientela acquisterà quantità maggiori rimandate durante l’autunno e inverno 2004-2005.

Nel caso il greggio non dovesse diminuire sarà la forza maggiore della natura a dettare gli acquisti.

(…)" (cfr. doc. 4)

Con decisione del 13 aprile 2005 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

" (…)

Nel caso in esame la perdita di lavoro subita dall’azienda dovuta in particolare alla continua crescita del costo del combustibile, rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

(…)" (cfr. doc. A3)

1.2. A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. A2), la Sezione del lavoro, il 18 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 13 aprile 2005 e, tra l'altro, ha osservato che:

" (…)

Si osserva a titolo abbondanziale che, per quanto riguarda il precedente preannuncio di lavoro ridotto, le motivazioni per l’introduzione dello stesso – improntate essenzialmente sul carattere stagionale della perdita di lavoro riscontrata nel 2000 – erano differenti rispetto a quelle attuali.

(…)" (cfr. doc. A1)

1.3. Contro la decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di:

“1. annullare la decisione su opposizione del 18.07.2005, emessa dall’Ufficio Giuridico della Sezione del Lavoro,

  1. la nostra ditta può beneficiare del pagamento delle indennità Lavoro Ridotto “a causa della fluttuazione stagionale” a partire dal 01.04.2005

  2. protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. I. pag. 2)

A sostegno del proprio ricorso la ditta ha, in particolare, addotto che:

" (...)

In data 23.03.2005, abbiamo inoltrato preannuncio di LR a partire dal 01.04.2005 fino al 31.07.2005.

Tale nostra richiesta era stata inoltrata, con scritto dettagliato datato 01.04.2005, vista la situazione economica che stavamo e stiamo tuttora vivendo.

Come per altre ditte, in questo periodo, la situazione economica che stiamo attraversando non consente un'adeguata copertura di lavori per poter occupare i nostri dipendenti al 100%.

Dopo la nostra prima e unica richiesta del 19.07.2000, con relativa autorizzazione da parte della SdL, in data 23.03.2005 abbiamo inoltrato un nuovo preannuncio di LR oggetto del presente ricorso.

La SdL, nella sua decisione oggetto del presente gravame, non ha tenuto in considerazione la fluttuazione stagionale che deriva dalla scarsità di ordinazioni da parte della clientela. Non possiamo accettare che il caro petrolio sia una conseguenza diretta per la nostra ditta e di riflesso un normale rischio aziendale.

La SdL ha indicato che la perdita di lavoro è peraltro computabile soltanto se è dovuta a motivi economici.

Da parte nostra riteniamo che la perdita di lavoro sia proprio da attribuire a motivi economici e di conseguenza da ricondurre alla situazione finanziaria che siamo attraversando.

La SdL dovrebbe inoltre tenere in considerazione che la nostra ditta, che occupa 15 dipendenti, non ha mai beneficiato del pagamento, da parte della Cassa, delle indennità di LR.

Siamo convinti che la nostra richiesta è stata fatta perchè, quali datori di lavoro, è nostro dovere mantenere i posti di lavoro.

A nostro modo di vedere la riduzione dell'attività lavorativa è sicuramente temporanea, anche perchè la riduzione dell'attività lavorativa attuale è dovuta, come indicato in precedenza, ad una perdita imprevista di lavoro a causa della fluttuazione delle ordinazioni da parte dei clienti.

Il negarci l'introduzione del LR da parte della SdL, vista la situazione economica che stiamo vivendo, ci preoccupa.

In effetti riteniamo che la SdL debba adoperarsi maggiormente e con una maggiore elasticità nel rilascio delle autorizzazioni di LR in favore delle ditte.

Comprendiamo logicamente che la SdL deve a sua volta applicare i disposti di legge evitando eventuali abusi. Il negare il LR alle ditte, vista la situazione conflittuale fra partner sociali, accresce ulteriormente il rischio di obbligare i datori di lavoro a licenziare il proprio personale, coinvolgendo intere famiglie, e di proporre all' "ex-dipendente" contratti precari (vedi contratti su chiamata).

Visto quanto sopra:

Ribadiamo quanto già menzionato e riteniamo che l'introduzione del LR per la nostra ditta risulta essere temporaneo a causa della fluttuazione stagionale e i posti di lavoro in questo modo vengono mantenuti.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 6 settembre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

" (...)

  1. Nella presente fattispecie, il motivo addotto dalla ditta RI 1 in occasione del preannuncio di lavoro ridotto dello scorso mese di marzo è, in sostanza, l'aumento del prezzo dei combustibili e dei carburanti, come anche la crisi economica in generale. Ora, in considerazione della menzionata giurisprudenza, ci si trova confrontati a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro e la perdita di lavoro per ragioni come quelle avanzate dalla ditta può di principio toccare nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico, per cui non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI. Non è pertanto dato uno dei presupposti cumulativi di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle relative indennità.

La ditta in parola ha, in sede ricorsuale, indicato delle ragioni per l'introduzione del lavoro ridotto differenti rispetto a quelle precedentemente indicate in occasione del preannuncio dello scorso mese di marzo. Ora, determinanti non sono le giustificazioni che la ditta fornisce, per la prima volta, in questa sede - improntate sul carattere stagionale della perdita di lavoro

  • bensì quelle da lei presentate in occasione del preannuncio e sulle quali l'amministrazione si è fondata per decidere in merito al pagamento delle relative indennità.

(…)." (cfr. doc. III)

1.5. Con ulteriore scritto del 12 settembre 2005 al TCA la ditta ha comunicato di non avere altri mezzi di prova e ha precisato che:

" (...)

In particolare constatiamo che la SdL non ha tenuto in considerazione le nostre osservazioni del 18.4.2005 (opposizione) e rispettivamente il nostro ricorso, dinnanzi a questo Tribunale, del 22.7.2005.

Al punto 4 dello scritto del 7.9.2005 la SdL indica che la nostra ditta ha modificato la richiesta presentata nel preannuncio del mese di marzo 2005.

Contestiamo in modo più assoluto tale conclusione in quanto da parte nostra, e come ben indicato nei nostri precedenti scritti, abbiamo fatto quello che avevamo già richiesto e ottenuto in data 12.7.2000.

Ribadiamo qui che in quest'ultima occasione non avevamo usufruito del pagamento da parte della Cassa Disoccupazione.

Da parte nostra riteniamo che la SdL avrebbe dovuto informarci o avrebbe dovuto decidere lei stessa per una probabile decisione con "fluttuazione stagionale"

(…)." (cfr. doc. V)

Il doc. V è stato notificato alla Sezione del lavoro che ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc., VI e VII).

Il doc. VII è stato trasmesso alla ditta per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 18 luglio 2005 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo dal 1°aprile al 31 agosto 2005), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato."

Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.4. Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

" (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

In un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

" (…)

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

In questo senso la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha stabilito che il forte rallentamento subito dal commercio di confine abbinato alla vendita di carburante rientra nel rischio normale dell’azienda e dunque non è risarcibile (cfr. RDAT II – 1995, N. 78, pag. 214).

In quel caso l'Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Come osservato dalla precedente istanza, nel ramo in cui è attivo il ricorrente la variazione dei cambi nonché la fluttuazione dei prezzi delle derrate nei confronti di quelli praticati oltre confine sono di quotidiana attualità. In sostanza i negozi di confine si sono creati appunto vista l'improvvisa richiesta di determinati prodotti, richiesta comunque per lo più effimera, dipendente sovente da misure politiche. Si tratta in un certo qual modo di un'attività "speculativa", nel senso che a periodi in cui le vendite eccedono manifestamente i limiti di quanto sarebbe concepibile per i bisogni locali susseguono improvvisamente tempi nei quali l'attività si situa di nuovo a questi livelli normali.

A torto il ricorrente afferma che non dissimile sarebbe la situazione in altri campi, quali ad esempio quello dell'edilizia, dipendenti pure da questioni monetarie, di cambio, ecc. In effetti, una particolarità che contraddistingue il commercio di confine, come in concreto, è quella di essere "sovrastrutturato" per far fronte a periodi di massima domanda, e questo dai due lati dei confine. Complessivamente, il sistema commerciale instaurato sui due lati del confine è globalmente di dimensioni eccedenti le necessità, le strutture essendo vicendevolmente sottoutilizzate, a seconda appunto di elementi aleatori, come i cambi, i prezzi, specie politici, di determinate derrate, quali segnatamente la benzina. Meglio si comprende il tema immaginando che pure oltre confine esista un sistema di indennità per lavoro ridotto analogo a quello vigente in Svizzera: ne risulterebbe che praticamente sempre, da un lato o dall'altro della frontiera, le rispettive assicurazioni contro la disoccupazione dovrebbero, avvicendandosi, intervenire, il che manifestamente va oltre i fini voluti.

Non può essere negato, è vero, che tutte le ditte che esportano o che fanno capo a clientela estera possono vedere il loro volume di lavoro modificarsi in funzione del mercato dei cambi o dei prezzi politici di certi prodotti. Orbene, la specificità dei commerci di confine è quella di fondarsi essenzialmente, se non esclusivamente, su questi fattori. La modifica dei medesimi deve quindi inequivocabilmente essere compresa come un fenomeno rientrante fra i rischi aziendali normali, ciò che esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto." (cfr. RDAT II-1995, N. 78, pag. 215-216)

Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto, anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui (vista l’asserita perdita del lavoro dal 30% a 40% a causa di un grande cantiere aperto davanti al proprio negozio) l’autorità giudiziaria cantonale aveva ritenuto computabile la perdita di lavoro preannunciata dalla ditta, l’Alta Corte ha accolto un ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato dell’economia SECO e, in particolare circa il normale rischio aziendale, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Nach dem Gesagten war die Durchfahrt für den Motorfahrzeugverkehr auf der Hauptstrasse trotz der Bauarbeiten immer frei, allerdings mit Behinderungen. Die Zufahrt zum Geschäft des Beschwerdegegners war damit zwar erschwert, aber nicht unterbrochen. In der unmittelbaren Nähe standen weiterhin Park- und Halteplätze für Autos zur Verfügung. Für die Fussgänger war das Geschäft erreichbar. Der öffentliche Verkehr auf der Hauptstrasse funktionierte praktisch unverändert weiter, indem an Stelle der Bahn Busse eingesetzt wurden.

Strassenbauarbeiten mit solchen Auswirkungen auf den Verkehr können nicht als aussergewöhnlich bezeichnet werden, zumal die Phase der stärksten Behinderung nur relativ kurz dauerte. Solche Situationen treten regelmässig und wiederholt auf und können jeden Arbeitgeber treffen. Allfällige damit zusammenhängende Arbeitsausfälle infolge erschwerter Geschäftszufahrt sind voraussehbar bzw. kalkulierbar und gehören somit zum normalen Betriebsrisiko. Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht demnach nicht (Erw. 1.2 hievor; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 153 Rz 396 f.). Ob dies auch zutrifft, wenn die Zufahrt zu einem Geschäft wegen im Voraus geplanter Bauarbeiten gänzlich unterbrochen wird, kann offen gelassen werden.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

Chiamata a pronunciarsi nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

In una decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che, nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia (Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen (Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X. vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.

2.5. L’art. 33 cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado di occupazione.

Questo disposto, il cui tenore è rimasto identico a quello proposto dal Consiglio federale riportato nel Messaggio del 23 agosto 1989 a sostegno di una revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) (cfr. FF 1989 III 325 in particolare alla pag. 358), è stato introdotto con la prima revisione parziale della LADI del 5 ottobre 1990 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1992.

Il Consiglio federale, commentando il nuovo art. 33 cpv. 3 LADI, aveva osservato che:

" In pratica, capita che perdite di lavoro non siano dovute esclusivamente a fluttuazioni stagionali, ma anche a influenze congiunturali. Il nostro Collegio deve dunque venir abilitato a stabilire i criteri tecnici che permettano di delimitare le influenze stagionali.

Sul piano materiale è concepibile un disciplinamento secondo il quale una perdita di lavoro è considerata stagionale se non supera essenzialmente quelle subite durante la stagione corrispondente degli anni precedenti (p. es. la media dei cinque ultimi anni)."

(cfr. FF 1989 III pag. 344)

Nell’ambito di questa delega legislativa e concretizzando quanto disposto dall’art. 33 cpv. 1 lett. b il Consiglio federale ha adottato l’art. 54a OADI, entrato in vigore al 1° gennaio 2000, secondo il quale le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

Per una decisione di principio su questa disposizione e in particolare su cosa rientra nella “perdita di lavoro” e sul suo calcolo vedi la STFA del 7 agosto 2002 nella causa V. AG (C 62/02) cui la STFA del 7 giugno 2005 nella causa A. AG (C 95/05) rinvia.

2.6. Nel caso concreto, come visto sopra (cfr. consid. 1.1), la ditta ha preannunciato l’introduzione del lavoro ridotto a causa della diminuzione dell’attività lavorativa riconducibile all’esplosione del prezzo del carburante e alla crisi economica generale.

Ora, visti i motivi addotti, le difficoltà in cui è venuta a trovarsi la ditta configurano delle circostanze che possono colpire qualsiasi altra impresa nella sua situazione.

Infatti è la stessa ditta ricorrente che ha affermato che “(…) Tale evento (ndr.: si riferisce all’esplosione del prezzo del carburante e della crisi economica in generale) ha colpito anche le ditte che operano nel settore distribuzione combustibili e carburanti. (…).” (cfr. doc. 5).

D’altra parte, dai dati forniti circa la cifra d’affari concernente il settore d’esercizio per il quale la ditta ha chiesto l’indennità per lavoro ridotto, risulta che la quantità in m3 e gli importi per gli anni 2003 e 2004 sono stati i seguenti:

Anno Quantità m3 Importo

2003 36'103 14'317’723

2004 43'579 21'262’093

(cfr. doc. 4 Allegato 2)

Inoltre nei primi tre mesi dell’anno 2005 la quantità in m3 e gli importi sono stati di 16'074 e 8'154'276 contro i 12'954 e i 5'082'206 dell’anno precedente (cfr. doc. 4 Allegato 2).

Dunque complessivamente l’esercizio 2004 è stato migliore di quello del 2003 e nei primi tre mesi del 2005 i risultati sono sensibilmente migliori rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.

Di conseguenza visto che la ditta non ha allegato né tantomeno provato il carattere eccezionale o straordinario della perdita di lavoro (e di questo ne deve portare le conseguenze; cfr. STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04; STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., C 151/03 consid. 2.3.2; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., consid. 2b bb, U 202/01; DLA 2002 pag. 177, consid. 2c, pag. 179; DLA 2000 pag. 121 e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro si è opposta all’introduzione del lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro e quindi non computabile (cfr. le sentenze citate al consid. 2.4).

Nel proprio ricorso la ditta ricorrente ha sostenuto che: “(…) la nostra ditta può beneficiare delle indennità per Lavoro Ridotto “a causa della fluttuazione stagionale” a partire dal 01.04.2005.” (cfr. doc. I).

Al riguardo il TCA rileva che, secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI, se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione, la perdita di lavoro non è computabile (cfr. consid. 2.3 e 2.5).

Del resto proprio avuto riguardo ai dati delle cifre d’affari dei singoli periodi negli anni dal 1996 al 2000 e negli anni 2003 e 2004 (cfr. doc. 6/B e 4 Allegato 2) non risulta che la ditta alterni normalmente a dei periodi di punta dei periodi di stasi relativa.

In particolare non risulta che proprio i mesi da aprile a agosto siano quelli in cui l’attività della ditta cala maggiormente.

Al contrario le cifre d’affari variano sensibilmente da un periodo con l’altro come di anno in anno rispetto al medesimo periodo.

2.7. Nei propri allegati la ditta ha sostenuto altresì che in occasione del precedente preannuncio di lavoro ridotto, quello del 4 luglio 2000, la Sezione del lavoro non ha sollevato alcuna opposizione all’introduzione dello stesso (cfr. doc. I, V, 2 e 6).

Il TCA rileva innanzitutto che, in una decisione del 2 settembre 2005 nella causa X. SA (C 180/05), chiamata a pronunciarsi nel caso concernente una ditta che ha contestato il rifiuto delle indennità d’intemperie invocando la propria buona fede visto che in precedenza aveva percepito le stesse prestazioni, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il est incontestable et incontesté que la recourante n'a pas droit - et n'avait pas droit - aux indemnités en cas d'intempéries (cf. art. 42 al. 2 LACI et 65 OACI, voir également ATF 112 V 139). Le litige porte sur le point de savoir si celle-ci peut néanmoins se prévaloir de sa bonne foi pour fonder son droit à l'octroi d'indemnités en cas d'intempéries.

Par rapport aux prestations déjà versées au cours des années précédentes, la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient la recourante, ne procède pas d'un simple changement de pratique de l'administration qui eût pu justifier, sous certaines conditions, la prise en compte du droit à la protection de la bonne foi (voir ATF 122 I 59 consid. 3c/bb et arrêt 4C.9/2005). En réalité, l'administration a mis fin à une pratique illégale à l'égard de la recourante. Cette circonstance aurait pu - bien que l'intimé ait déclaré y renoncer - entraîner une restitution des prestations indues. Il serait paradoxal de considérer que les prestations déjà versées pour les années précédentes soient sujettes à restitution, tout en reconnaissant un droit à l'indemnité pour les périodes d'intempéries annoncées pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Dès lors, il est pour le moins douteux que la recourante soit fondée à invoquer le droit à la protection de la bonne foi pour obtenir le versement d'indemnités pour les périodes de décomptes qui ont fait l'objet de la décision sur opposition litigieuse.

Quoiqu'il en soit, supposé que le grief tiré de la protection de la bonne foi puisse être invoqué dans le présent contexte, il ne serait de toute façon pas fondé.

Tout d'abord, comme l'ont constaté les premiers juges, chaque demande doit faire l'objet d'un nouvel examen et d'une décision formelle de l'autorité.

Celle-ci n'est pas liée par les décisions antérieures qu'elle a prises.

Ensuite, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir. Elle affirme certes - mais sans autres précisions - qu'elle aurait pris des mesures pour diminuer le dommage si elle avait pu s'attendre à un refus de l'administration. Mais comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, dans la mesure où une planification du travail eût été possible pour éviter de mettre à contribution l'assurance, la recourante était de toute façon tenue de satisfaire à son obligation générale de réduire le dommage au lieu de tabler sur le versement des indemnités en cause.

(…).” (cfr. STFA del 2 settembre 2005 nella causa X. SA, C 180/05, la sottolineatura è del redattore)

Del resto, la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra il suo precedente preannuncio di lavoro ridotto e quello oggetto delle presente vertenza va respinta anche perché la ditta ricorrente non può pretendere un’uguaglianza di trattamento in caso di applicazione illegale di norme giuridiche (uguaglianza nell’illegalità).

Al riguardo, in una decisione dell’11 agosto 2005 nella causa T. (C 121/05), chiamato a pronunciarsi nel caso di una ditta che ha preannunciato un periodo di lavoro ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che ha, in particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre ditte le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

3.3 Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen nichts zu seinen Gunsten ableiten.

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw. 4.3, C 8/03).

Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen, deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht substanziiert dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den seinigen übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht vorgelegen haben könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch aktenkundig, dass jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis bilden könnten, zumal das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf Weiterausrichtung der Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die Sache vertieft überprüft habe.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione impugnata e respingere il ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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