Raccomandata

Incarto n. 38.2005.63

rs/sc

Lugano 24 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 luglio 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ___________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 17 maggio 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dall’11 febbraio 2005, argomentando:

" (...)

Nel presente caso le ricerche di lavoro per il periodo precedente il suo annuncio in disoccupazione risultano mancanti per i mesi di dicembre 2004 e febbraio 2004, insufficienti per il mese di gennaio 2005 (periodo controllato dal 27.12.2004 al 10.02.2005).

L'assicurato a tutt'oggi non ha risposto alla richiesta di giustificazione del 20.04.2005." (Doc. A3)

1.2. A seguito dell’opposizione interposta il 15 giugno 2005 dall’assicurato (cfr. doc. A2), l’URC, il 6 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

In particolare l’amministrazione ha osservato:

" (...)

L'assicurato si è iscritto in data 11.2.2005 alla ricerca di un posto di lavoro come montatore elettricista a tempo pieno. Egli comunica di aver avuto in precedenza un incarico verbale (purtroppo non vi è alcun contratto scritto) a tempo determinato, da dicembre 2003 a dicembre 2004. Ha ricevuto da parte del consulente sig. __________ una richiesta di giustificazioni in merito al fatto che non aveva presentato alcuna prova delle ricerche di lavoro effettuate durante il periodo precedente alla sua iscrizione (lettera del 20.4.05 a cui non è stato dato alcun seguito).

In data 17.5.05 è giunta al nostro ufficio tramite e-mail una segnalazione da parte di un datore di lavoro, la __________ di __________, confermante il fatto che il signor RI 1 si era proposto alla ricerca di un posto di lavoro durante il mese di gennaio 2005.

Pur essendo giunta tardivamente, il consulente del personale sig. __________, ha considerato tale prova ed ha emanato il giorno stesso una sanzione di tre giorni per non aver presentato sufficienti ricerche di lavoro relative al mese di gennaio ed alcuna ricerca per febbraio e dicembre.

(...)

Nel caso in questione l'assicurato ha presentato soltanto una prova relativa al periodo dei tre mesi precedenti alla sua entrata in disoccupazione.

Applicando il minimo previsto, si arriva al risultato totale di 11 indennità (4 + 4 + 3).

Vista l'età del signor RI 1 (57 anni compiuti), sempre secondo le disposizioni della SECO, tale cifra di 11 indennità deve essere ridotta di un terzo, arrivando quindi ad un numero di 7 indennità (arrotondamento a favore dell'assicurato).

Riteniamo inoltre secondo noi importante considerare l'attitudine volenterosa del ricercatore d'impiego, che si è dimostrato disponibile ad accettare lavori all'estero dimostrando tutta la propria flessibilità ed impegno nella ricerca di un posto di lavoro. Tantoché, a conferma di ciò, anche in questo periodo sta lavorando a tempo parziale tramite la __________.

Considerata tale attitudine riteniamo opportuno ridurre fortemente la sanzione prevista di 7 indennità ad un numero di 3 indennità.

Un riesame della pratica non permette quindi di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito nella decisione contestata." (Doc. A1)

1.3. L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, rilevando:

" (...)

A questa decisione mi oppongo in maniera decisa in quanto penso di aver dimostrato in tutti i modi di prodigarmi con il massimo impegno per la ricerca di una occupazione.

In particolare evidenzio le seguenti osservazioni:

  1. Sono un assicurato di 57 anni di età che, in questi ultimi tempi, ha accettato vari lavori pur di pesare il meno possibile alla Cassa Disoccupazione.

  2. L'ultimo mio lavoro si è svolto in ____________________, malgrado sia stato assunto dalla __________ di __________, dimostrando penso massima flessibilità nell'accettare una nuova occupazione difficile da reperire alla mia età;

  3. Il lavoro a __________ è durato dal 1. dicembre 2003 al 30 novembre 2004 mentre prima ero occupato, con un impiego in qualità di montatore elettricista, dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2003.

  4. Il lavoro svolto in __________ si è concluso a fine novembre 2004 ma sono ritornato in__________ ancora 2 volte nel mese di dicembre 2004 (fino al giorno di Natale 2004) in quanto mi hanno richiesto di effettuare gli ultimi lavori indispensabili alla ditta.

  5. Già nel mese di dicembre 2004 avrei potuto iscrivermi in disoccupazione e ricevere le prestazioni ma, sapendo che dovevo ultimare questi lavori, per una questione di correttezza non ho voluto appositamente pesare sulle casse dell'assicurazione disoccupazione.

  6. In questo mese di dicembre ho anche approfittato per curarmi bene da un infortunio subito in agosto presso il posto di lavoro. Ho quindi effettuato alcune sedute di fisioterapia per curarmi dal problema al ginocchio occorso mentre spostavo dei cavi.

  7. Nel mese di gennaio ho effettuato le ricerche di lavoro soprattutto tramite conoscenze. In particolare, incontrando la sera amici ed ex colleghi di lavoro attualmente indipendenti, chiedevo loro se vi era qualche possibilità di lavoro. Ero consapevole della mia età avanzata e quindi mi rivolgevo soprattutto a loro in quanto, avendo lavorato insieme in passato, partivo con una possibilità maggiore di essere ricollocato.

  8. Inoltre in questo mese di gennaio ho avuto alcuni problemi strettamente personali, che non mi è possibile evidenziare, e quindi ho ritenuto onesto non annunciarmi in disoccupazione in quanto la mia mente era occupata per risolvere questi importanti problemi.

  9. Mi sono annunciato unicamente a febbraio 2005, dopo aver dichiarato di essere disponibile completamente per un posto di lavoro e mi sono prodigato per ricercare una nuova occupazione con forte impegno.

  10. Già a partire dal 4 di aprile 2005, dopo solo un mese e mezzo di disoccupazione, sono riuscito a trovare un'occupazione a tempo pieno presso la __________.

  11. Ho accettato questa attività senza indugio anche se ricevo unicamente un salario vicino ai Frs. 4'000.-- lordi rispetto al salario precedente dove guadagnavo Frs. 5'800.-- al mese.

Malgrado queste indicazioni, l'Ufficio Regionale di Collocamento ha deciso di sospendermi dal diritto alle indennità per 3 giorni, corrispondenti ad oltre Fr. 600.--, che sono, per le mie finanze, un importo molto importante.

Ritengo invece di essermi comportato correttamente nei confronti dell'assicurazione disoccupazione per tutti i motivi sopra riportati.

Questa mia correttezza pare non sia valsa a nulla in quanto mi viene inflitta questa sospensione che non ritengo corretta nei miei confronti anche perchè penso di avere dimostrato tutta la mia buona volontà a trovare ed accettare offerte di lavoro differenti e con ubicazioni al di fuori del Canton Ticino ed addirittura della Svizzera. (...)" (Doc. I)

1.4. L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 29 luglio 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Con scritto del 10 agosto 2005 l’assicurato ha puntualizzato:

" (...)

Evidenzio unicamente che le ricerche richiestemi per il periodo precedente la disoccupazione, come da lettera del 20.4.2005 e da decisione del 17.5.2005, si riferivano al periodo 27.12.2004/10.2.2005.

In questo periodo mi preme osservare che:

  1. per dicembre 2004, dal 27 al 31, vi sono le ferie nel settore edile e rami affini e quindi tutte le aziende che operano nel campo dove ricerco lavoro sono chiuse per le festività natalizie;

  2. anche per gennaio 2005, esattamente fino al 10, le aziende erano chiuse per le festività natalizie. Successivamente ho prodotto una dichiarazione della __________ dove veniva illustrato che verso la metà del mese di gennaio mi ero presentato per una ricerca di lavoro. Inoltre per gennaio, come indicato nell'atto di ricorso, ho effettuato le ricerche soprattutto tramite conoscenze (la sera ho contattato ex colleghi di lavoro o amici in possesso di attività indipendenti).

  3. Infine, per il mese di febbraio 2005, ho effettuato le varie ricerche consegnandole a fine mese al mio consulente del personale URC.

Ribadisco inoltre che ho 57 anni, che mi sono dimostrato disponibile ed aperto a qualsiasi soluzione per reperire una nuova occupazione allargando i miei orizzonti sia a livello regionale che nazionale e che dopo solo un mese e mezzo di disoccupazione ho reperito una nuova occupazione." (Doc. V)

1.6. L’URC di __________, il 16 agosto 2005, ha evidenziato:

" (...)

  • la decisione su opposizione emanata dal nostro ufficio il 6.7.2005 riportante una sospensione dal diritto di indennità di 3 giorni, è stata presa considerando il periodo dei tre mesi precedenti alla sua entrata in disoccupazione (ovvero dal 12.11.04 al 11.02.2005).

  • Nel primo colloquio avuto con il consulente il 16.3.2005, l'assicurato non ha portato alcuna prova delle ricerche di lavoro relativa ai tre mesi precedenti alla sua entrata in disoccupazione ed ha ricevuto nel verbale una richiesta formale di giustificazioni a riguardo (vedasi copia allegata).

L'assicurato è stato quindi messo al corrente che tale richiesta e la successiva valutazione potevano portare ad una sanzione. Egli ha dichiarato che attendeva la conferma per un nuovo mandato da parte del datore di lavoro e che era in vacanza (una parte, a suo dire, ma senza portare alcuna conferma, pagata dal datore di lavoro, un'altra parte invece non pagata). Il signor RI 1, successivamente, non ha portato alcuna ulteriore giustificazione in merito.

  • È giunta al nostro ufficio soltanto una prova delle ricerche (__________di __________) effettuate nel periodo dei tre mesi precedenti alla sua entrata in disoccupazione. Pur se arrivata tardivamente, questa è stata comunque considerata nella valutazione della sanzione." (Doc. VII)

1.7. Il doc. VII è stato sottoposto all’assicurato per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni in merito (cfr. doc. VIII).

L’interessato è rimasto silente.

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di impiego nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005.

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 6 luglio 2005).

Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005 precedenti il riannuncio per il collocamento dell’11 febbraio 2005. Nel lasso di tempo in questione la terza revisione della LADI era in vigore e deve, dunque, essere presa in considerazione.

2.3. Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

" (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

" 1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

" (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

In una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw. 4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C 10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus, d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes, vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden, und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2). (...)"

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

" Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01), nella quale ha osservato:

" Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

" (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

In una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

" (...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé d'objectif précis; (...)"

In un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si è così espressa:

" (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni 2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw. Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in zweiter Linie vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C 185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw. 5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom 17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25. Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.7. Riguardo ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 28-29).

Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).

2.8. L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

" Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

" (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.9. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).

2.10. Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

2.11. Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurato, nato nel 1948, dal mese di dicembre 2003 al mese di novembre 2004 ha lavorato presso la ditta __________ di __________ quale montatore elettricista al beneficio di un contratto di durata determinata. Tale attività è stata svolta interamente a Londra (cfr. doc. 10).

L’11 febbraio 2005 il ricorrente si è reiscritto in disoccupazione alla ricerca di un’attività a tempo pieno come montatore elettricista (cfr. doc. 7).

Al momento del suo annuncio per il collocamento egli non ha consegnato alcuno sforzo intrapreso al fine di reperire una nuova occupazione nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005 (cfr. doc. 1; VIIbis).

Il consulente del personale dell’assicurato, conseguentemente, il 20 aprile 2005, gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 2 maggio 2005, il fatto di non aver comprovato alcuna ricerca di lavoro relativa al periodo precedente la reiscrizione in disoccupazione. Il collocatore ha altresì precisato che oltre la data indicata l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).

L’insorgente non ha dato seguito a tale richiesta.

Tuttavia l’URC, il 17 maggio 2005, ha ricevuto un messaggio di posta elettronica da parte di __________ della __________ - agenzia privata di collocamento - in cui è stato indicato che nel mese di gennaio 2005 l’assicurato si è presentato presso i loro uffici con l’intento di mettersi a disposizione per un collocamento (cfr. doc. 3).

L’amministrazione, non ritenendo comunque sufficienti gli sforzi effettuati dal ricorrente, con decisione formale del 17 maggio 2005, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 luglio 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

" (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella presente fattispecie il TCA constata che l’amministrazione, trasmettendo all’assicurato la citata “Richiesta di giustificazione” del 20 aprile 2005, gli ha dato l’opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Dunque il diritto di essere sentito dell’assicurato è stato rispettato già prima dell’emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

2.12. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione.

L’assicurato durante il colloquio del 16 marzo 2005 ha indicato che dal mese di ottobre al mese di dicembre 2004 ha usufruito di vacanze pagate quale recupero delle ore supplementari effettuate presso l’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1).

In effetti nel verbale del 20 aprile 2005 relativo a un ulteriore incontro con l’URC è stato precisato che la Cassa competente ha consegnato un documento attestante che dal 22 ottobre 2004 al 25 dicembre 2004 l’insorgente ha beneficiato di vacanze retribuite dalla ditta (cfr. doc. 7).

L’assicurato ha, in ogni caso, pure affermato che nel mese di dicembre 2004, nonostante il proprio contratto fosse terminato alla fine di novembre 2004, si è recato in __________ due volte per effettuare gli ultimi lavori indispensabili alla ditta (cfr. doc. I, consid. 1.2.).

In tale contesto è utile segnalare che il Tribunale federale in una sentenza pubblicata in DTF 130 III 19, ha deciso che la giurisprudenza secondo la quale il diritto alle vacanze è perento qualora le vacanze non vengano prese, al più tardi, durante l'anno successivo a quello in corso è superata.

In particolare il TF ha rilevato:

" (…)

3.2. Der Beklagte hält sodann dafür, dass die Klägerin ihre Ferien jeweils spätestens im Folgejahr hätte beziehen müssen. Da sie dies nicht getan habe, sei ihr Anspruch teilweise verwirkt. Damit verkennt der Beklagte die Rechtslage. Das Gesetz kennt keine entsprechende Verwirkungs- oder Verjährungsfrist. Die Verjährung richtet sich vielmehr nach den allgemeinen Verjährungsregeln und beträgt somit nicht bloss ein Jahr, sondern fünf oder zehn Jahre (Art. 127 und 128 Ziff. 3 OR; in der Lehre werden beide Meinungen vertreten [vgl. Rehbinder/ Portmann, a.a.O., N. 4 zu Art. 329c OR]; vgl. auch Botschaft des Bundesrates vom 27. September 1982 zur Volksinitiative "für eine Verlängerung der bezahlten Ferien" und zur Revision der Ferienregelung im Obligationenrecht, BBl 1982 III S. 201, 237]). Die gegenteilige, auf den Wortlaut von Art. 329c aOR gestützte Rechtsprechung (zuletzt publiziert in BGE 107 II 430 E. 3b; vgl. auch darauf bezugnehmend Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 7 zu Art. 329c OR) ist durch die Revision des Art. 329c OR gemäss Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 (in Kraft seit 1. Juli 1984; AS 1984 S. 580 f.) überholt. Abgesehen vom gesetzestechnischen Argument, dass es an jeder Norm fehlt, die eine Befristung auf ein Jahr vorsähe, besteht auch materiell kein Bedürfnis für eine solche. Es ist der Arbeitgeber und damit der Schuldner, der den Zeitpunkt der Ferien festlegt und dafür sorgen kann und muss, dass der Arbeitnehmer seine Ferien im Sinne von Art. 329c Abs. 1 OR "in der Regel im Laufe des betreffenden Dienstjahres" bezieht (Art. 329c Abs. 2 OR). Grundsätzlich ist er damit auch dafür verantwortlich, wenn der Anspruch erst viel später geltend gemacht wird (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 237).

Es erweist sich somit, dass das Obergericht der Klägerin die Entschädigung für nicht bezogene Ferien- und Feiertage zu Recht zugesprochen hat. Deren Berechnung durch die Vorinstanz wird vom Beklagten nicht in Frage gestellt." (DTF 130 III 25 consid. 3.2.)

A proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art. 329a segg. CO.

L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.

Scopo delle vacanze è quello di permettere al lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale (cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.).

Proprio in considerazione della finalità delle vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354).

In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999) il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare la disdetta del rapporto di lavoro.

L'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" La notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra connaissance.

Dans les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ 1989 p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).

Ainsi, la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA 2001 pag. 31)

Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:

" C'est l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir qu'à la fin des vacances."

(DLA 2001 pag. 31-32)

Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del lavoratore.

È vero che in materia di assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).

Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale controllo.

A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc. 38.2002.17=RDAT I-2003 N. 83)

Visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, questa Corte ritiene che al fine di rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18 consid. 5.2.; DTF 129 V 327 consid. 4.1. e 4.5.; DTF 129 I 265 consid. 3.2.; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che svolgono le vacanze allorché sono ancora legati da un contratto di lavoro e coloro che, non avendone fruito in precedenza, le effettuano immediatamente dopo la fine del contratto di lavoro, prima di iscriversi in disoccupazione, anche questi ultimi non sono tenuti a compiere ricerche di impiego nel periodo delle ferie.

Ciò significa, nel caso in esame, che l'assicurato, il cui contratto di durata determinata con la __________ è giunto a termine alla fine del mese di novembre 2004 e che ha usufruito di vacanze pagate dal 22 ottobre al 25 dicembre 2004, nelle settimane del mese di dicembre 2004 in cui ha beneficiato di vacanze retribuite non era tenuto a intraprendere delle ricerche di lavoro.

Del resto l’amministrazione stessa, nella decisione formale di sospensione del 17 maggio 2005, ha specificato che quale periodo controllato è stato considerato il lasso di tempo dal 27 dicembre 2004 al 10 febbraio 2005 (cfr. doc. A3; consid. 1.1).

2.13. Secondo questo Tribunale a decorrere da lunedì 27 dicembre 2004 doveva effettuare degli sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata.

Quanto sostenuto dall’assicurato, in occasione del colloquio del 16 marzo 2005, a giustificazione della mancata consegna di ricerche al momento dell’annuncio in disoccupazione, e meglio che attendeva la conferma di un nuovo mandato da parte dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1= VIIbis), non configura poi un valido motivo di esenzione dall’obbligo di cercare lavoro.

Al riguardo è utile rilevare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA del 29 settembre 2005 nella causa H., C 199/05; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

In concreto all’assicurato non era stato garantito alcun nuovo impiego da parte della __________, per cui egli poteva unicamente nutrire la speranza di concludere un ulteriore contratto di lavoro con la medesima ditta.

Il ricorrente d’altronde non ha mai asserito di avere la certezza di venire riassunto dalla __________.

Di conseguenza, nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, più precisamente dal 27 dicembre 2004 al 10 febbraio 2005, l'assicurato era tenuto a compiere delle ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente sufficienti.

2.14. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2004, alla luce di quanto esposto sopra, l’assicurato, doveva cercare una nuova occupazione a partire dal 27 dicembre 2004.

Il ricorrente, per contro, non ha compiuto alcuno sforzo nella settimana da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 2004.

E’ vero che, trattandosi del periodo delle festività natalizie, verosimilmente molte ditte erano chiuse (cfr. doc. V).

Egli, tuttavia, in questo lasso di tempo avrebbe comunque potuto e dovuto proporsi perlomeno a qualche potenziale datore di lavoro per iscritto.

Relativamente alle cure a cui si sarebbe sottoposto nel mese di dicembre 2004 a seguito dell’infortunio al ginocchio occorsogli nel mese di agosto 2004 sul luogo di lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.2.), va osservato che agli atti non risulta alcun attestato medico che comprovi tale problematica e che certifichino l’eventuale inabilità lavorativa ad essa legata.

Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

E’ stata unicamente prodotta la fotocopia di due biglietti concernenti degli appuntamenti con il fisioterapista __________ di __________ (cfr. doc. A5). Dagli stessi non emerge in modo esplicito che si trattava di sedute relative alla terapia del ginocchio dell’assicurato.

In ogni caso, anche volendo ammettere che effettivamente il ricorrente nel mese di dicembre 2004 era in cura per l’affezione al ginocchio, i trattamenti fisioterapici hanno avuto luogo il 9, il 14 e il 17 dicembre 2004, ossia antecedentemente al periodo - a far tempo dal 27 dicembre 2004 - in cui l’assicurato era tenuto a cercare lavoro.

Pertanto ai fini della presente vertenza l’argomentazione attinente alla cura del ginocchio è comunque irrilevante.

2.15. Nel mese di gennaio 2005 l’insorgente ha compiuto una sola ricerca di lavoro, presso la __________ di __________ - agenzia di collocamento privata -, come attestato dalla società stessa (cfr. doc. 3).

Per quanto concerne l’asserzione del ricorrente secondo cui nel mese di gennaio 2005 egli avrebbe effettuato ricerche di lavoro soprattutto tramite conoscenze, incontrando la sera amici ed ex colleghi attualmente indipendenti e chiedendo loro se vi era qualche possibilità di impiego, va sottolineato che essa è stata formulata per la prima volta in sede ricorsuale. Mai in precedenza egli ha menzionato tali sforzi.

Inoltre l’assicurato non ha minimamente documentato le ricerche citate, come invece richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.), e nemmeno ha indicato - né con il ricorso, né con lo scritto del 10 agosto 2005 inviato a questa Corte a seguito dell’ordinanza del TCA con cui gli è stata data la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) - i nominativi delle persone interpellate (cfr. doc. I, V; consid. 1.2.; 1.5.).

Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato e di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

In proposito va osservato che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha rilevato:

" (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del redattore)

L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe effettuato tra le sue conoscenze (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

In simili condizioni, l’unica ricerca effettuata nel mese di gennaio 2005 presso la __________, benché possa essere considerata sufficiente qualitativamente, risulta nettamente insufficiente dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.).

2.16. Per quanto attiene al mese di febbraio 2005, nel periodo dal 1° fino all’iscrizione in disoccupazione dell’11 di tale mese, l’assicurato, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), non ha intrapreso alcuna ricerca di impiego.

Nello scritto del 10 agosto 2005 al TCA egli ha indicato di avere effettuato, durante questo mese, delle ricerche che ha consegnato alla fine di febbraio al suo consulente del personale (cfr. doc. V; consid. 1.5.).

Dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di febbraio 2005 risulta che effettivamente l’insorgente ha compiuto quattro ricerche di lavoro. Tuttavia esse sono state eseguite posteriormente all’annuncio per il collocamento, e meglio il 16, il 18, il 21 e il 24 febbraio 2005. Esse risultano, dunque, ininfluenti nell’ambito della presente causa.

2.17. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 27 al 31 dicembre 2004, rispettivamente dal 1° al 10 febbraio 2005 e avendone compiute di insufficienti nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 2.14., 2.15., 2.16.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Ciò implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3., 2.8.).

2.18. Per quanto concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (11 giorni per insufficienti e mancate ricerche nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione decurtati a 7 giorni a causa dell’età avanzata e ulteriormente ridotti a 3 giorni ritenuta l’attitudine volenterosa dell’assicurato, cfr. doc. A1; III).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.9.).

Dapprima va rilevato che nel caso di specie, ai fini della sanzione per mancate ricerche di lavoro precedentemente all’iscrizione in disoccupazione, i mesi di dicembre 2004 e di febbraio 2005 non vanno considerati interamente, visto che nel mese dicembre 2004, avendo beneficiato di vacanze pagate, l’assicurato era tenuto a compiere ricerche unicamente dal 27 al 31 e che l’11 febbraio 2005 egli si è iscritto in disoccupazione.

A torto perciò l’amministrazione, come sospensione di base, ha inflitto 4 giorni di sospensione sia per il mese di dicembre 2004, che per quello di febbraio 2005.

Al ricorrente che non ha effettuato ricerche di lavoro dal 27 al 31 dicembre 2004 e dal 1° febbraio al momento dell’annuncio per il collocamento - l’11 febbraio 2005 - e ne ha compiute di insufficienti nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 2.14., 2.15., 2.16.) andrebbe piuttosto inflitta una sanzione di 6 giorni (3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di gennaio 2005 + 1 giorno per le mancate ricerche nell’ultima settimana del mese di dicembre 2004 + 2 giorni per le mancate ricerche del mese di febbraio 2005 fino all’iscrizione in disoccupazione).

Va, però, tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore anziano, nato nel 1948 (cfr. consid. 2.7.), circostanza del resto ritenuta anche dall'URC nella commisurazione della penalità (cfr. doc. A1; III).

Di conseguenza la sospensione di 6 giorni che andrebbe irrogata all'assicurato va ridotta a 3 giorni (cfr. STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1).

In casu si giustifica un’ulteriore decurtazione della sanzione, in quanto l’assicurato, in primo luogo, si è dimostrato particolarmente volenteroso nell’espletamento di attività lavorative. Egli, infatti, non solo è stato impiegato da una ditta __________, la __________ di __________, ma è anche stato disposto a svolgere le sue mansioni per il datore di lavoro per un anno a __________ (cfr. doc. 10).

In secondo luogo, grazie alla ricerca di lavoro svolta nel mese di gennaio 2005 egli ha reperito, a partire dal mese di aprile 2005, un’occupazione che gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 3, 7).

Infine, l’assicurato non si è iscritto subito in disoccupazione al termine del contratto con la __________ alla fine di novembre 2004, bensì ha atteso l’11 febbraio 2005 (consid. 2.11.).

A quest’ultimo riguardo il TFA giova segnalare che in una sentenza del 21 novembre 2001 nella causa I. (C 48/01), commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non iscrivendosi immediatamente per il collocamento assume egli stesso una parte del danno (cfr. pure STFA del 20 settembre 2005 nella causa B., C 128/04, consid. 2.3, STCA del 14 luglio 2005 nella causa C., 38.2005.40).

Di conseguenza, tutto ben considerato, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.9.) sospendere l'insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.

La sanzione inflitta all'assicurato dall'URC di __________ di 3 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione va dunque ridotta a 1 giorno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 6 luglio 2005 dell'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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