Raccomandata

Incarto n. 38.2005.42

rs/ss

Lugano 21 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 aprile 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ___________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 7 aprile 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso l’assicurato per 8 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2005, argomentando:

" al momento della reiscrizione, non è in grado di documentare ricerche nei due mesi precedenti (febbraio 2005 e marzo 2005). Le motivazioni presentate e verbalizzate in sede di colloquio non vengono ritenute valide, viene quindi emessa una sospensione temporanea dal diritto alle indennità." (Doc. 45)

1.2. A seguito dell’opposizione interposta l’8 aprile 2005 dall’assicurato (cfr. doc. 44), l’URC, il 25 aprile 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

In particolare l’amministrazione ha rilevato:

" L’assicurato si è annunciato presso i nostri uffici a partire dal 01.01.2005 e nel corso del colloquio d'iscrizione del 12.01.2005 aveva ricevuto, dal suo consulente di riferimento, tutte le informazioni inerenti le varie disposizioni vigenti.

Queste indicazioni le aveva tuttavia già ricevute il mese di agosto 2004 durante il momento informativo "Diritti e Doveri", quando si era iscritto per la prima volta in disoccupazione.

Al termine di quest'incontro, gli è stata fissata la data per quello successivo, che avrebbe dovuto svolgersi il 04.02.2005, al quale non si è presentato fornendo delle giustificazioni che non sono state ritenute valide, ricevendo quindi una sanzione.

Il consulente lo ha nuovamente riconvocato il 23.02.2005 ed anche a quest'incontro non ha dato seguito e dopo alcuni giorni il suo caso è stato archiviato.

All'inizio del mese di aprile il signor RI 1, si è nuovamente riannunciato segnalando di essersi assentato per motivi famigliari, e di non aver effettuato nessuna ricerca di lavoro durante questo periodo (febbraio 2005 - marzo 2005), ricevendo quindi una sanzione in merito.

Nella sua opposizione segnala che, essendo stato all'estero per il funerale di un parente, non era in grado di documentare quanto richiesto.

Conformemente all'art. 17 cpv. 1 LADI rispettivamente cpv. 1 lett. d OADI, l'assicurato che si annuncia al nostro Servizio deve presentare le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata. Il disoccupato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 OADI). Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale forma l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

Un riesame della pratica non permette di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito." (Doc. A)

1.3. L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, argomentando:

" Io sottoscritto RI 1 non sono d'accordo con la decisione, perché avevo problemi familiari, cioè è morto il mio nonno in __________, e sono andato con il mio padre in __________ per il funerale, non potevo fare le ricerche di lavoro per questo motivo. __________ che sono stato non era vacanza o per il divertimento, era il momento di tristezza, non potevo anche mangiare per una settimana, perché è uno che mi ha curato da quando la mia mamma mi ha abbandonato, mi ha mantenuto fino quando sono entrato in Svizzera, quindi non posso sentire così morto che non mi presento." (Doc. I)

1.4. L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa dell’11 maggio 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Pendente causa il TCA ha inviato all’URC il seguente scritto:

" (…) dalla risposta di causa emerge la seguente vostra affermazione:

"(…) Pur dovendosi assentare per i motivi sopraccitati, avrebbe comunque dovuto informarci e di riflesso gli sarebbero state rammentate tutte le disposizioni in merito."

Al riguardo voglia comunicarci cosa intendete con l’asserzione "…avrebbe comunque dovuto informarci…" e quali indicazioni sarebbero state da voi fornite all’assicurato." (Doc. V)

Il 7 luglio 2005 l’amministrazione ha precisato:

" (…)

Tutte le persone iscritte, ed al beneficio delle indennità di disoccupazione, possono assentarsi durante questo periodo (esonero dal controllo), a condizione che avvisino il nostro ufficio con almeno 2 settimane di anticipo.

Per altri fondati motivi (non prevedibili) l'assicurato è comunque obbligato ad informarci di questa sua assenza.

Se il signor RI 1 avesse effettuato quanto sopra, dal suo consulente di riferimento avrebbe ricevuto tutte le informazioni in merito alla documentazione da presentare al nostro ufficio (atto di morte, biglietto aereo, ecc.), gli eventuali giorni di esonero a sua disposizione e, soprattutto, le indicazioni inerenti le ricerche di lavoro da svolgere durante questo periodo (febbraio 2005 + marzo 2005) alfine di non ricevere una sanzione al suo rientro." (Doc. VI)

1.6. Questo Tribunale, il 18 luglio 2005, ha trasmesso all’assicurato i doc. V e VI e gli ha posto alcuni quesiti:

" (…)

  1. Quando è deceduto suo nonno e dove di preciso in __________?

  2. In che data è partito dalla Svizzera per recarsi nel luogo dove è deceduto suo nonno?

  3. E’ stato accompagnato da qualcuno? Se sì, da chi e dove risiede questa persona?

  4. Quando ha avuto luogo il funerale?

  5. In quale giorno esattamente è rientrato in Ticino?

Voglia sostanziare le sue risposte con documentazione adeguata (biglietto aereo, ricevuta di pagamento del biglietto, atto di morte, ecc.)." (Doc. VII)

L’assicurato ha risposto con una lettera pervenuta al TCA il 27 luglio 2005, alla quale ha allegato l’atto di morte di __________, la conferma/fattura del __________ del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. VIII; C1-C4).

1.7. L’URC, il 29 luglio 2005, ha puntualizzato che dalla documentazione inviata al TCA dall’assicurato è emerso che la conferma di prenotazione rilasciata dal __________, è datata 4.2.2005, mentre il volo era previsto per il 18.2.2005. Pertanto nei giorni precedenti questa partenza, l'assicurato avrebbe dovuto informare l’amministrazione dalla quale avrebbe ricevuto tutte le indicazioni in merito (cfr. doc. X).

1.8. L’assicurato, infine, con scritto pervenuto a questa Corte il 10 agosto 2005 ha rilevato che, nonostante il volo fosse fissato per il 18.2.2005 sono dovuti partire il 17.2.2005 (cfr. doc. XII).

1.9. Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche nei mesi di febbraio e marzo 2005.

Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 25 aprile 2005).

Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di lavoro nei mesi di febbraio e marzo 2005 precedenti il riannuncio per il collocamento del 1° aprile 2005. Nel lasso di tempo in questione la terza revisione della LADI era già in vigore e deve, dunque, essere presa in considerazione.

2.3. Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

" (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

" 1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

" (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

" Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01), nella quale ha osservato:

" Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

" (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.7. L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

" Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

" (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).

2.9. Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

2.10. Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurato, nato nel 1986, dopo avere interrotto l’apprendistato di riparatore di automobili, si è iscritto in disoccupazione il 22 luglio 2004, ricercando un’attività a tempo pieno quale operaio di fabbrica, manovale edile, ausiliare di pulizia (cfr. doc. 11, 13).

Il 17 agosto 2004 il caso è stato chiuso, come richiesto dal ricorrente stesso (cfr. doc. 9).

Successivamente a un periodo lavorativo presso lo __________ di __________ quale aiuto cucina, l’insorgente si è riannunciato per il collocamento il 1° gennaio 2005 (cfr. doc. 5-8).

Sia il 4 febbraio 2005, che il 23 febbraio 2005 l’assicurato non ha presenziato a un colloquio di consulenza. Di conseguenza l’URC di __________ ha archiviato la sua pratica (cfr. doc. 42, 46, 47 49, A).

Il 1° aprile 2005 l’insorgente si è nuovamente reiscritto presso la sede dell’URC (cfr. doc. 3).

In questa occasione egli non ha consegnato alcuna ricerca di impiego relativa ai mesi di febbraio e marzo 2005.

L’amministrazione, con decisione formale del 7 aprile 2005, l’ha conseguentemente sospeso per 8 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 45).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 25 aprile 2005 (cfr. doc. A).

L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

" (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella fattispecie in esame dal verbale allestito durante il colloquio di consulenza del 7 aprile 2005 presso l'URC e sottoscritto dal ricorrente emerge che:

" Il signor RI 1 si reiscrive dopo un periodo di assenza, durante il quale si è dovuto recare all'estero per motivi famigliari. In data 23.02.2005 avrebbe dovuto presentarsi per un colloquio di consulenza, cosa che non ha potuto fare a causa della citata assenza. Al momento della reiscrizione non è in grado di documentare ricerche di lavoro svolte nei mesi di febbraio e marzo; si giustifica dichiarando che è rientrato in Ticino solamente in data 31.03.05 e che non ha quindi potuto effettuare ricerche di lavoro. Tale motivazione non può essere ammessa poiché ha omesso di annunciare l'assenza, durante la quale, non poteva tuttavia far capo all'esonero dal controllo. Viene invitato ad attivarsi immediatamente con le ricerche di lavoro, presentando almeno 2 candidature settimanali da riportare nel formulario apposito. (…)" (Doc. 2)

In tale occasione il consulente del personale dell’assicurato, dopo avergli dato la possibilità di giustificare le mancate ricerche dei mesi di febbraio e marzo 2005, gli ha consegnato brevi manu la decisione formale relativa alla sanzione di 8 giorni di sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come risulta da quanto menzionato dall’insorgente medesimo sul provvedimento (cfr. doc. 45; consid. 1.1.).

In simili condizioni il TCA constata che l'URC ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

Per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 8 febbraio 2001 nella causa M.-S., 38.2000.266, consid. 2.4.; STCA del 17 agosto 2001 nella causa F., consid. 2.6.

2.11. Preliminarmente va osservato che la LADI concede al disoccupato di beneficiare di giornate esenti da controllo (su questo argomento: cfr. DTF 125 V 42-47; DTF 124 V 69; DTF 123 V 73/74), tuttavia solo a determinate condizioni.

In virtù dei combinati disposti art. 17 cpv. 2 LADI e art. 27 cpv. 1 OADI, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, ch'egli può scegliere liberamente, solo dopo aver controllato 60 giorni di disoccupazione durante il termine quadro (art. 9 LADI).

L'art. 27 cpv. 4 OADI prevede, inoltre, che l'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a LADI. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio delle vacanze.

Va sottolineato che tale versione dell'art. 27 OADI è entrata in vigore il 1° gennaio 2000 e non ha subito modifiche in occasione della terza revisione della LADI (cfr. consid. 2.2.).

I capoversi 1 e 2 si fondano sulla giurisprudenza federale (cfr. DTF 122 V 435). Ne consegue che, per acquisire giorni esenti dall'obbligo di controllo, non sono più determinanti i giorni d'indennizzo, bensì il numero dei giorni di disoccupazione controllati.

Valgono come giorni di disoccupazione controllati i giorni in cui l’assicurato adempie le condizioni del diritto all’indennità conformemente all’art. 8 LADI (cfr. Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio 2003 – p. to B274).

Cambiando il valore di riferimento (dalla durata della disoccupazione al numero di giorni di disoccupazione controllata), l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi esenti dall'obbligo di controllo ogni 60 giorni di disoccupazione controllata, il che corrisponde a quattro settimane di vacanza all'anno.

Giusta le disposizioni legali, i giorni esenti dall'obbligo di controllo acquisiti possono essere presi solo in blocchi settimanali (blocchi di cinque; art. 27 cpv. 3 ultima frase OADI). L'assicurato non può, in linea di principio, prenderli proporzionalmente o in giorni isolati. E’ possibile derogare a questa regola se i giorni senza controllo non sono stati presi in modo consecutivo a causa di circostanze indipendenti dalla volontà dell’assicurato, in particolare durante un guadagno intermedio o un programma di impiego temporaneo (cfr. Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio 2003 – p. to B280).

Per quanto attiene alla riscossione dei giorni esenti dall'obbligo di controllo, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 13 febbraio 1998 nella causa R., citata dall'UFSEL nella direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 99/2, Foglio 5, ha precisato che:

" Die je 50 bezogenen Taggelder sind laut BGE 122 V 441 Erw. 3c und zeit- und nicht wertmässig zu verstehen. Massgebend ist daher nicht, ob 50 volle (oder infolge Zwischenverdienstes reduzierte) Taggelder bezogen worden sind, sondern die Anzahl zurückgelegter Tage mit Arbeitslosigkeit (BGE 122 V Erw. 4). Aus dem Wortlaut der Formulierung "nach je 50 bezogenen Taggeldern." ergibt sich, dass ein Vorbezug von Stempelfreientagen nicht möglich ist. Der Anspruch auf solche Tage setzt den Bezug einer bestimmten Anzahl Taggelder voraus (ARV 1997 Nr. 37 S. 107 Erw. 4). Zudem müssen die 5 kontrollfreien Tage aufeinanderfolgend bezogen werden. Dies bedeutet mit andern Worten, dass Stempelferien jeweils in "Fünferblöcken" zu 5, 10, 15 oder 20 tagen zu beziehen sind. Proporzionale Bezüge (z.B. nach 60 bezogenen Taggeldern 6 Stempelferientage, 70 Bezugstagen 7 Ferientage) sind nicht zulässig, ebensowenig der tageweise Bezug der kontrollfreien Tage (Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung KS-ALE, Randziffer 135 und 137). Diese Regelung beruht auf dem Zweck der Stempelferien, welche analog normaler Ferien der Erholung dienen (BGE 122 V 439 Erw. 3b, 114 V 198 Erw. 2c; Gerhards: Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 72 zu Art. 17). Sie kann unter diesem Gesichtspunkt nicht als überspitzt formalistisch angesehen werden (vgl. auch art. 329c abs. 1 OR). Denn bei einem Arbeitslosen ist nicht voraussehbar, wann er eine Stelle findet. Damit lässt sich auch nicht vorgängig bestimmen, wie lange er stempeln und wieviele kontrollfreie Tage er schliesslich erwerben wird. Dies rechtfertigt es grundsätzlich den Vorbezug solcher Tagen zu untersagen."

L'assicurato non può prendere giorni esenti da controllo prima di averli acquisiti (cfr. Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio 2003 – p. to B279).

Nei giorni esenti dal controllo l'assicurato è dispensato dal compiere ricerche di lavoro (cfr. relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio 2003 – p. to B232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in SBVR, pag. 102, N° 262).

2.12. Nella presente evenienza il ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.10.), non si è presentato ai colloqui del 4 e del 23 febbraio 2005, per cui l’URC ha archiviato il caso.

Quando egli, il 1° aprile 2005, si è reiscritto in disoccupazione, ha indicato di essere stato assente dal Ticino fino al 31 marzo 2005 e che conseguentemente non ha potuto intraprendere ricerche di lavoro (cfr. doc. 2).

Con l’opposizione interposta contro la decisione formale del 7 aprile 2005 con cui è stato sospeso per 8 giorni e con l’atto ricorsuale introdotto contro la decisione su opposizione del 25 aprile 2005 dinanzi al TCA, l’assicurato ha precisato di essersi recato, con il padre, in __________ al funerale del nonno a cui teneva molto, visto che è stato cresciuto dallo stesso a partire dall’abbandono da parte della mamma all’età di tre anni fino all’entrata in Svizzera. Egli ha comunque rilevato che avrebbe potuto tornare in Ticino prima del 31 marzo 2005, ma che a causa della perdita di un documento ha dovuto posticipare la partenza (cfr. doc. 44; I).

Rispondendo ad alcuni quesiti postigli da questa Corte, il ricorrente ha indicato di essere partito, con il padre, dalla Svizzera alla volta della __________ il 17 febbraio 2005 e di essere rientrato il 31 marzo 2005.

Il funerale del nonno si è tenuto dal 4 al 6 marzo 2005 (cfr. doc. VIII), benché dal relativo atto di morte emerga che questi sia comunque deceduto il 24 agosto 2004 (cfr. doc. C1).

Va dapprima evidenziato, come sottolineato dall’URC, che l’assicurato, avendo controllato la disoccupazione dal 22 luglio al 17 agosto 2004 e dal 1° gennaio 2005 al 16 febbraio 2005 (cfr. consid. 2.10.), non aveva maturato giorni esenti da controllo (cfr. doc. 2). Pertanto, anche se il caso non fosse stato archiviato nel mese di febbraio 2005, egli era in ogni caso tenuto a effettuare ricerche di lavoro durante i periodi di controllo della sua assenza (cfr. consid. 2.11.).

Visto, poi, che la pratica del ricorrente, siccome lo stesso, oltre a non comparire ai colloqui di consulenza del 4 e del 23 febbraio 2005, non ha informato l’amministrazione della sua partenza per la __________, è comunque stata chiusa (cfr. doc. III; 2), a più forte ragione egli al momento della reiscrizione il 1° aprile 2005 avrebbe dovuto presentare delle ricerche svolte precedentemente al riannuncio in disoccupazione.

L’assicurato, per contro, non ha compiuto alcuno sforzo al fine di reperire un impiego nei mesi di febbraio e marzo 2005.

Contestualmente giova evidenziare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di lavoro prima di annunciarsi per il collocamento in Svizzera.

Va in proposito segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).

Anche il TFA, con giudizio del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha accolto il ricorso dell’ufficio cantonale del lavoro contro la sentenza di un tribunale cantonale che aveva annullato la decisione di sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato per mancate ricerche mentre si trovava in Brasile per due mesi.

L’assicurato, fino al 16 febbraio 2005, si trovava, inoltre, ancora in Svizzera. Egli, però, nemmeno in questo periodo ha effettuato delle ricerche di impiego.

Dal 17 febbraio al 31 marzo 2005 il ricorrente ha, poi, soggiornato in __________.

Egli ha indicato che la ragione che l’ha indotto a partire per __________ è stata l’intenzione di partecipare al funerale del nonno che si era occupato di lui durante la sua infanzia.

Tale motivazione non è stata, del resto, mai contestata dall’amministrazione.

A mente di questa Corte il motivo invocato dall’assicurato risulta valido per assentarsi dalla Svizzera e per non effettuare ricerche di lavoro. Tuttavia, considerando che il funerale ha avuto luogo dal 4 al 6 marzo 2005 e che il nonno non è morto improvvisamente nel mese di febbraio 2005, bensì è deceduto nel mese di agosto 2004 (cfr. doc. C1), non è giustificata una permanenza così prolungata - dal 17 febbraio al 31 marzo 2005 - in __________.

Essa non è, infatti, dipesa da motivi di forza maggiore. Lo stesso assicurato, nell’opposizione, ha indicato che avrebbe potuto rientrare prima, ma che a causa della perdita di un documento ha dovuto posticipare la partenza (cfr. doc. 44).

Dalla conferma/fattura del TCS si evince, peraltro, che il ritorno del ricorrente era previsto per l’11 marzo 2005, mentre quello del padre, RI 1, per il 18 marzo 2005 (cfr. doc. C2,C3).

La perdita in sé di un documento non legittima, poi, il mancato ossequio da parte dell’assicurato dei suoi doveri, fra i quali l'obbligo di effettuare degli sforzi alfine di reperire un'occupazione adeguata.

Di conseguenza il TCA, tutto ben considerato, ritiene che l’insorgente non era tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione adeguata durante i giorni di viaggio di andata e ritorno, ossia il 17 e il 18 febbraio 2005 e il 30 e 31 marzo 2005, oltre che nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo 2005 (in cui si è svolto il funerale dal 4 al 6 marzo), ritenuto altresì qualche giorno supplementare precedente al 4 marzo di raccoglimento e di preparazione.

Per quanto riguarda i restanti periodi, dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal 7 al 29 marzo 2005, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono invece tali da giustificare il suo comportamento, in quanto l’ampio anticipo con cui si è recato in __________ rispetto alla data del funerale e la lunga permanenza in __________ non sono stati causati da un’urgenza oggettiva (ad esempio per il caso di forza maggiore, cfr. Pratique VSI 2001 pag. 202 segg.).

2.13. L’assicurato, inoltre, era ben consapevole, o perlomeno avrebbe dovuto esserlo, dei doveri legali che gli incombevano, fra i quali l'obbligo di effettuare degli sforzi alfine di reperire un'occupazione adeguata.

Egli, in effetti, come esposto sopra, è stato in disoccupazione dal luglio all’agosto 2004 e si è reiscritto nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 2.10.).

Per di più egli, il 3 agosto 2004, ha partecipato a un incontro informativo Diritti & Doveri presso l’URC di __________ (cfr. doc. 23; III).

In proposito è, pure, utile evidenziare che, come precisato dall’amministrazione (cfr. doc. III; VI; X), se il ricorrente avesse informato l’URC della sua partenza per __________, gli sarebbero stati ribaditi i suoi obblighi e in particolare il dovere di svolgere ricerche di impiego durante la sua assenza per non incorrere in una sanzione. L’assicurato, invece, nonostante il 7 febbraio 2005 abbia scritto all’amministrazione per motivare la sua assenza al colloquio del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. 49) e sapesse già di partire dopo la metà del mese di febbraio 2005, come risulta dalla conferma/fattura del TCS del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. C2), non ha comunicato nulla in merito al suo viaggio in __________.

2.14. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurato, non avendo compiuto nessuna ricerca di impiego nei periodi dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal 7 al 29 marzo 2005, ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve pertanto venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3., 2.7.).

Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione irrogata dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).

A mente del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato nei giorni del 17 e 18 febbraio 2005 e del 30 e 31 marzo 2005, corrispondenti alle date dei viaggi per recarsi in __________ e rientrare in Svizzera, e nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo 2005, in cui ha avuto luogo il funerale del nonno (cfr. consid. 2.12.), non era tenuto a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata, la sospensione di 8 giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.) e deve, pertanto, essere ridotta a 5 giorni per mancate ricerche dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal 7 al 29 marzo 2005.

La decisione su opposizione impugnata deve, dunque, essere riformata nel senso che l’assicurato è sospeso per 5 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione del 25 aprile 2005 dell'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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