Raccomandata

Incarto n. 38.2005.19

rs/ss

Lugano 4 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 5 agosto 2004 la Cassa di disoccupazione CO 1 (di seguito la Cassa) ha stabilito che l’assicurato a decorrere dal 1° giugno 2004 non aveva più diritto alle indennità di disoccupazione e quindi gli ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 2'428.70, a titolo di prestazioni percepite indebitamente nel mese di giugno 2004.

La Cassa ha così motivato la propria decisione:

" La Cassa è tenuta ad esigere in restituzione le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) alle quali il disoccupato non aveva diritto.

Secondo le direttive del Seco di Berna, i piloti occupati a tempo parziale non hanno diritto alle indennità di disoccupazione e questo con effetto retroattivo 1 giugno 2004. Questo anche nei casi dove sono state accordate delle prestazioni (come nel suo caso). Quindi dall'1.6.04 in avanti non ha più diritto alle indennità di disoccupazione.

Dobbiamo quindi richiedere in restituzione l'importo pagato nel mese di giugno 2004 che equivale a fr. 2428.70.

Secondo l'articolo 25 LPGA, qualora la Cassa riscontri un errore può in ogni tempo modificare la decisione presa ed esigere in restituzione gli importi pagati in più. È pure ammessa la compensazione con indennità di disoccupazione che la Cassa ancora deve versare all'assicurata." (Doc. 25)

1.2. A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 26), la Cassa, il 21 gennaio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento, osservando:

" Il Sig. RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data 1. dicembre 2003. Dalla documentazione prodotta si rileva che l'assicurato ha lavorato dal 1. gennaio 1995 al 30 novembre 2003, con una occupazione al 100%, presso la . A partire dal 1. dicembre 2003 il contratto è stato modificato dal datore di lavoro riducendo al collaboratore l'occupazione dal 100 al 60%. L'assicurato ha ricevuto le indennità, a titolo di guadagno intermedio, regolarmente a partire dal mese di dicembre 2003. In seguito ad una direttiva del SECO, i piloti occupati a tempo parziale, avendo differenti modelli di orario di lavoro, non hanno la possibilità concreta di reperire un impiego complementare a quello che stanno svolgendo. Risulta pertanto che sono idonei al collocamento e di conseguenza non hanno diritto alle indennità di disoccupazione. La direttiva del SECO aveva effetto retroattivamente al 1. giugno 2004 e si applicava anche ai casi dove erano state già elargite prestazioni da parte dell'assicurazione disoccupazione. La Sezione di , con decisione del 5 agosto 2004, ha pertanto decretato il rifiuto alle prestazioni all'Assicurato a partire dal 1. giugno 2004 e richiesto la restituzione dell'importo versato per il mese di giugno 2004. Nell'atto di opposizione l'assicurato evidenzia che il lavoro a tempo parziale scaturisce da un programma per la riduzione di disoccupati totali e per mantenere il maggior numero di posti per i piloti dell' -. Inoltre evidenzia che la __________ aveva in un primo tempo disdetto il rapporto di lavoro definitivamente per il 31 gennaio 2004 e ciò avrebbe portato ad una disoccupazione al 100% dell'assicurato, ma considerato l'accettazione di un'occupazione a __________ al 60%, ha evitato un maggior carico all'assicurazione disoccupazione. Purtroppo, a mente della Cassa, pur comprendendo le motivazioni dell'assicurato, non possono essere tenute in considerazione in quanto l'assicurazione disoccupazione visiona in particolare se l'assicurato è idoneo a reperire una nuova occupazione. Il SECO, dopo aver esaminato con la __________ i diversi modelli di orari di lavoro per i piloti occupati a tempo parziale, ha comunicato una direttiva evidenziando che per queste persone era difficile reperire una nuova attività lavorativa a complemento di quella già posseduta a tempo parziale." (Doc. C)

1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1 Protezione giuridica, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato:

" 1. Il presente ricorso è integralmente accolto.

Di conseguenza,

§ La decisione su opposizione 21.01.05 della Cassa di disoccupazione CO 1 è annullata.

§§ Al qui ricorrente sono integralmente riconosciute le indennità di disoccupazione parziale anche successivamente al 1° giugno 2004.

  1. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

A sostegno delle proprie pretese ricorsali l’assicurato ha precisato:

" (…)

II. Nel merito

  1. II qui ricorrente, di professione pilota, si era annunciato presso la Cassa di disoccupazione qui convenuta in data 1 ° dicembre 2003. Egli, infatti, dopo un lungo rapporto di collaborazione sempre a tempo pieno dapprima con __________, poi __________ ed infine __________, si vedeva ipso facto ridotta la propria attività per decisione unilaterale del datore di lavoro, dal 100% al 60% a far data appunto dal 1° dicembre 2003. Dal mese di dicembre 2003, il qui ricorrente ha quindi potuto pacificamente beneficiare delle indennità per disoccupazione parziale, somme del resto riconosciute e regolarmente versate dalla Cassa.

Prove:

  • si richiama l'intero fascicolo del ricorrente presso la Cassa di disoccupazione qui convenuta.
  1. Con decisione del 5 agosto 2004, la Sezione di __________ della Cassa disoccupazione improvvisamente adottava una decisione mediante la quale, in sintesi, veniva immediatamente sospesa ogni prestazione e pedissequamente era richiesta al qui ricorrente la restituzione della somma di complessivi fr. 2'428.70 corrispondente all'importo pagato per il mese di giugno 2004.

Questa singolare per non dire anomala decisione, a dire della Cassa sarebbe dovuta al fatto che i piloti occupati a tempo parziale non avrebbero diritto alle indennità di disoccupazione e questo con effetto retroattivo al 1° giugno 2004 in quanto "inidonei al collocamento".

Sempre a mente della Cassa, questa preclusione retroattiva alle indennità di disoccupazione dovrebbe trovare giustificazione e fondamento nella lettera del 4 giugno 2004 del Segretariato di Stato dell'economia (in seguito SECO) qui annessa sub Doc. D e sul cui contenuto si dirà meglio qui di seguito.

Prove: - Doc. D (Lettera SECO 04.06.04)

  • c.s.
  1. Il presente caso, o meglio, le motivazioni e soprattutto le conclusioni della Cassa altro non possono che ricordare il noto aforisma dell'arroseur, arrosé.

A mente del qui ricorrente, infatti, il SECO ha adottato la circolare del 4 giugno 2004, del resto d'intesa con il datore di lavoro, visto le gravi difficoltà economiche ed organizzative in cui è venuto a trovarsi quest'ultimo ed appunto per cercare di evitare un licenziamento di massa e favorire, dapprima i dipendenti e, non da ultimo, il datore di lavoro stesso. In particolare, ai piloti occupati a tempo parziale non sarebbe richiesto e non sarebbero tenuti a sottoporsi a tutta quella serie di misure speciali richieste al disoccupato, segnatamente, in ordine al suo reintegro nel mondo del lavoro. A questo titolo vanno, ad esempio, annoverati eventuali corsi di riqualifica professionale, ricerca di altri posti di lavoro, contatti con possibili datori di lavoro, ecc. Visto appunto le particolari esigenze richieste e riconosciute da un impiego a tempo parziale presso __________ quali, gli orari di lavoro scaglionati su tutto l'arco della giornata o addirittura su più giorni, le ubicazioni ove svolgere il lavoro sparse per il mondo intero, il SECO ha adottato la citata direttiva appunto per favorire le parti, da un lato, il datore di lavoro con mansioni anche d'interesse nazionale e, d'altro canto, evitare un massiccio licenziamento di collaboratori specializzati.

Che ne fa dunque la Cassa di disoccupazione di questa direttiva?

A mente del ricorrente, la qui convenuta interpreta esattamente a contrario e ben pensa di penalizzare gli stessi piloti parzialmente disoccupati privandoli di prestazioni e richiedendo la restituzione delle somme già versate.

Si osservi non da ultimo che, a mente del qui ricorrente, le altre Casse disoccupazione in particolare quelle del Canton __________, non hanno affatto applicato la direttiva del SECO come la qui ricorrente.

I piloti con mansioni a tempo parziale ricevono integralmente le indennità di disoccupazione e sono stati esonerati dalle misure di reinserimento richieste al disoccupato.

Prove: - c.s.

  1. Che la decisione della Cassa sia in stridente contrasto anche con il buon senso, appare pacifico. Ma la stessa, a mente del ricorrente, viola crassamente precise norme legali e pure costituzionali, è in contrasto con il principio della proporzionalità, viola il principio dell'interesse pubblico e quello della buona fede.

  2. Giusta l’art. 8 della Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Con la decisione adottata dalla qui convenuta, i piloti assunti a tempo parziale da __________ vengono semplicemente discriminati non solo rispetto agli altri piloti, ma nei confronti di tutti gli altri disoccupati a tempo parziale. Infatti, se il ricorrente fosse impiegato a tempo parziale presso qualsivoglia altro datore di lavoro in Svizzera, egli potrebbe pacificamente percepire delle indennità di disoccupazione. Considerato che egli lavora per la __________, non ne ha diritto e deve rimborsare quanto percepito.

Vi è parimenti da chiedersi se il presente caso non violi altresì il cpv. 2 dell'art. 8 Cost. fed.

Queste considerazioni sono altresì pertinenti in relazione all'art. 9 della Cost. fed. che sancisce in particolare il diritto costituzionale di essere trattato senza arbitrio. Questa disamina non necessita di particolare approfondimento visto la singolarità del caso di specie che vede, appunto, penalizzato il qui ricorrente rispetto a tutti gli altri lavoratori parzialmente disoccupati.

  1. La Cassa di disoccupazione viola anche la legge. Giusta l'art. 8 cpv. 1 Legge federale su l'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI), il disoccupato ha, diritto all'indennità se è disoccupato parzialmente. L'art. 10 cpv. 2 LADI definisce chi è parzialmente disoccupato. A mente dell'art. 15 cpv. 1 LADI, poi, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione

Nel caso di specie, il qui ricorrente adempie pacificamente tutti i requisiti posti dalla legge a fondamento delle prestazioni di disoccupazione; egli risponde ed adempie parimenti la condizione di cui all'art. 15 cpv. 1 LADI. Il ricorrente è infatti perfettamente disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e pure sarebbe disponibile ad ogni provvedimento di reintegrazione, ma queste misure non gli sono richieste dal SECO.

Orbene, se misure dipartimentali che non hanno né forza di legge, né di ordinanza o quant'altro come la circolare del 4 giugno 2004 del SECO certo non possono stravolgere quello che è espressamente previsto da una norma giuridica formale ed avente rango di legge.

Ben al contrario, se del caso, la lettera del SECO può unicamente essere interpretata a favore del disoccupato e, il caso di specie, deve essere trattato come o per analogia alle idoneità al collocamento previste dai cpv. 2 o 4 del citato art. 15 LADI. A mente di quest'ultima norma, il legislatore ha ritenuto de iure idoneo al collocamento, l'assicurato che, ad esempio, esercita evidentemente autorizzato, volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati.

Analogamente deve essere trattata la circolare del SECO che indica alle Casse disoccupazione cantonali di soprassedere dal richiedere ai piloti __________ impiegati a tempo parziale di sottoporsi alle condizioni di cui all'art. 15 cpv. 1 LADI: essi sono idonei al collocamento senza ulteriore condizione.

Non da ultimo, alla richiesta di restituzione di somme percepite dal ricorrente per applicazione retroattiva della citata circolare del SECO stravolge letteralmente ogni principio legale e giurisprudenziale sulla sicurezza del dritto e sulla non retroattività delle norme.

  1. La decisione della Cassa qui impugnata viola altresì il principio della proporzionalità. Va da sé che se pure si ponesse a semplice titolo di modello accademico ipotetico il fatto che i piloti __________ parzialmente disoccupati non fossero idonei al collocamento, sicuramente non lo sono per loro colpa o indisponibilità. Non volendo nella fattispecie neppure esaminare se trattasi di eventuale colpa o misura di ritorsione o quant'altro da parte del SECO o del datore di lavoro in quanto queste considerazioni sarebbero perfettamente prive di utilità, nulla tuttavia può e deve essere rimproverato od imputato al disoccupato qui ricorrente.

Di conseguenza, e giusta il principio della proporzionalità si dovrebbe, nella denegata ipotesi, applicare se del caso esclusivamente una misura di riduzione delle prestazioni. Tuttavia, vista le singolarità della fattispecie, eventuali penalità andrebbero applicate, sempre se del caso, al datore di lavoro.

  1. L'interesse pubblico nel caso __________ appare altresì di facile esposizione. Si può infatti ritenere che sia ampiamente interesse della collettività generare meno costi possibile salvaguardando più posti di lavoro. Di due cose l'una: o __________ licenzia un grande numero di piloti, ed allora la collettività dovrà sopportare un onere non indifferente, oppure __________ riduce il tempo di lavoro dei piloti richiedendo altresì sforzi supplementari al fine di garantire il raggiungimento di un'attività solida e redditizia. In quest'ultimo caso, la collettività parteciperà solo limitatamente.

Con la decisione della Cassa, si potrebbe arrivare al paradosso che per gli interessati piloti e pure per il datore di lavoro, sia più redditizio sciogliere il rapporto di lavoro ponendo tutti i relativi costi a carico dello Stato. Certo è che con la querelata decisione si penalizza chi di buona volontà è disposto a rinunciare a parti di salario o aumentare le proprie prestazioni in vista di un risanamento della Compagnia aerea __________.

  1. Il principio della buona fede, infine, richiede quantomeno che se una siffatta misura deve essere adottata, non lo sia evidentemente in via retroattiva, ma soprattutto che sia nota e dichiarata al momento delle trattative a suo tempo intervenute sia tra datore di lavoro e piloti, rispettivamente tra loro rappresentanti. Il qui ricorrente avrebbe dovuto sapere al più tardi il 1 ° dicembre 2003 che una siffatta misura sarebbe stata adottata, non fosse per determinare le proprie scelte. Questo non è stato il caso in crassa violazione della buona fede e della sicurezza del diritto." (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 14 marzo 2005 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 29 febbraio 2005 la rappresentante dell’assicurato, RA 1, ha comunicato di non richiedere l’assunzione di ulteriori mezzi di prova oltre a quelli evidenziati nel ricorso (cfr. doc. V).

1.6. Questa Corte, pendente causa, ha chiesto alla Cassa su quale base legale si è fondata per esaminare, nel caso concreto, l’esistenza del presupposto dell’art. 8 cpv. lett. f LADI - idoneità al collocamento (cfr. doc. VII).

La Cassa, il 15 aprile 2005, ha risposto:

" In merito alla decisione su opposizione, effettuata in data 21 gennaio 2005, la nostra Cassa ha collegato l'art. 8 cpv. 1 lett. f con le disposizioni dell'art. 15 della LADI. Quest'ultimo articolo prevede che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Per un errore questa disposizione doveva essere accertata, in conformità con l'art. 85 cpv. 1 lett. d LADI, dal Servizio Cantonale (Sezione del Lavoro) e non dalla Cassa Disoccupazione.

Le chiediamo pertanto voler cortesemente annullare la nostra decisione affinché possiamo effettuare i relativi passi per la verifica dell'idoneità al collocamento dell'assicurato oggetto del ricorso." (Doc. VIII)

1.7. La rappresentante dell’assicurato, il 21 aprile 2005, ha precisato:

" (…) il ricorrente non ha evidentemente nulla in contrario alla richiesta della Cassa convenuta che sarà da considerarsi quale acquiescenza.

Oltre all'annullamento della decisione del 05.08.04 della Cassa, parte ricorrente deve parimenti postulare che al signor RI 1 siano immediatamente versate le indennità di disoccupazione scadute dal 01.06.04 ad oggi e relativi interessi, nonché si richiede che queste indennità siano pure puntualmente riconosciute all'interessato anche in futuro. Si protestano infine tasse, spese e ripetibili." (Doc. X)

1.8. Il doc. X è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. A norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Questa norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Inoltre la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).

In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.

In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.). L'Alta Corte, applicando il principio al caso di specie, ha affermato:

" En l'espèce, la caisse de compensation, dans ses décisions du 10 avril 1989 concernant la période de cotisations 1984/1985, n'a pas admis la requête du recourant de fixer des cotisations moins élevées en raison d'une augmentation de son capital propre investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre part. Au contraire, les deux décisions comportent une reformatio in peius, en ce sens qu'à la différence des deux décisions attaquées (du 14 novembre 1998; recte: 1988), les revenus estimés pour les années 1984 et 1985 ont été relevés. Cette discrimination de l'assuré, conséquence de la décision prise litispendente, ne constitue cependant, ainsi qu'il a été exposé, qu'une simple requête à l'instance de recours. De la sorte, le litige portant sur la période du janvier 1984 à décembre 1985 n'est pas sans objet, ce qui fait que l'annulation de la procédure de recours concernant les périodes de cotisations 1984 et 1985 n'est pas légitime. L'instance inférieure doit en conséquence poursuivre la procédure et doit se prononcer aussi bien sur la requête du recourant que sur celles de la caisse de compensation (définies nouvelles décisions). Si les décisions attaquées étaient réformées au détriment du recourant - comme c'est le cas ici - ce dernier doit avoir la possibilité de se prononcer au préalable (art. 85 la. 2 let. d LAVS). Pour l'assuré cela signifie deux choses: il est autorisé à exposer à l'autorité de recours les raisons allant à l'encontre, selon son opinion, d'une reformatio in peius. Il est ensuite en droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé (ATF 107 V 246)".

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.

A tale proposito giova segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni avessero previsto una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (cfr. DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

L'art. 3a LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

In una sentenza del 19 novembre 2003 nella causa P., 38.2003.40, il TCA ha ritenuto la normativa cantonale conforme all’art. 53 cpv. 3 LPGA.

Nel caso in esame la Cassa, il 15 aprile 2005, dopo aver indicato che per errore l’idoneità al collocamento dell’assicurato è stata accertata dalla Cassa e non dal Servizio cantonale (Sezione del lavoro), ha chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata al fine di effettuare i relativi passi per la verifica dell’idoneità al collocamento del ricorrente (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).

Tale scritto è stato inviato successivamente alla risposta di causa del 14 marzo 2005.

La Cassa, inoltre, nello stesso nulla ha menzionato circa la restituzione delle indennità di disoccupazione del mese di giugno 2004, il cui ordine emesso nei confronti dell’insorgente con la decisione formale del 5 agosto 2004 è stato confermato con la medesima decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 contestata davanti al TCA.

Ne consegue che lo scritto del 15 aprile 2005 configura soltanto una proposta indirizzata al TCA.

Questa Corte esaminerà, quindi, se la Cassa era competente o meno per stabilire, con la decisione formale del 5 agosto 2004 e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005, che l’assicurato a partire dal 1° giugno 2004 non aveva più diritto alle indennità di disoccupazione e se essa era legittimata a richiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione del mese di giugno 2004 oppure no.

Nel merito

2.3. Oggetto del contendere, come appena visto, è, in primo luogo, la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa ha deciso che l’assicurato a partire dal 1° giugno 2004 era inidoneo al collocamento e conseguentemente non aveva più diritto alle indennità di disoccupazione.

In secondo luogo, va valutato se l’ordine di restituzione dell’importo di fr. 2'428.70 emesso nei confronti dell’assicurato è corretto oppure no.

Infine questa Corte esaminerà se all’insorgente vanno erogate immediatamente le indennità giornaliere di disoccupazione, oltre ai relativi interessi, dal 1° giugno 2004 a tutt’oggi, come da questi preteso (cfr. doc. X; consid. 1.7.).

2.4. Per quanto attiene alla prima problematica da accertare, va osservato che l’art. 81 LADI concernente i compiti delle casse, enuncia:

" 1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

a. appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;

b. sospendono l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 1, sempre che tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al servizio cantonale;

c. versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;

d. amministrano il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;

e. rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.

2 La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:

a. se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;

b. se, per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni."

L'art. 85 LADI, relativo ai compiti dei servizi cantonali, per contro, prevede:

" 1 I servizi cantonali:

a. consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;

b. appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;

c. decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;

d. verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;

e. decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;

f. eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;

g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);

h. esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;

i. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;

j. fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

k. rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2 ... " (la sottolineatura è del redattore)

L'art. 85b LADI, attinente agli Uffici di collocamento regionali, enuncia:

" 1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2.

2 Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

3 I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento."

In una decisione del 21 febbraio 2001 nella causa M., C 144/00, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che l'art. 85 LADI, normativa che anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI, come visto, concerne i compiti di spettanza dei Servizi cantonali, regola in modo esaustivo le competenze assegnate ai servizi cantonali.

2.5. La LADI, dunque, conferisce il compito di verificare l'idoneità al collocamento al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett. d LADI).

L'art. 85b LADI permette, tuttavia, di delegare questa competenza, come peraltro le altre assegnate al Servizio cantonale, agli URC. La LADI non prevede, per contro, la delega di tale compito alle casse.

Nel Cantone Ticino la mansione di decidere circa l'idoneità al collocamento non è stata attribuita agli URC, bensì resta di competenza del Servizio cantonale.

In effetti dalla direttiva interna del 7 agosto 2001 riguardante la ripartizione delle competenze tra il Servizio cantonale, corrispondente nel Cantone Ticino fino alla fine del 2001 all'Ufficio cantonale del lavoro e dal 2002 alla Sezione del lavoro (cfr. STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, consid. 1.6.), e gli URC, emanata dall'allora UCL, emerge che l'esame dell'idoneità al collocamento richiesta dagli URC e dalle Casse compete al Servizio giuridico dell'Ufficio del lavoro.

Ciò risulta, del resto, anche dal Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988, modificato il 15 ottobre 2003 (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003, 38/2003, pag. 281-282):

" I.

Il Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 è così modificato:

Autorità Art. 1 Sono competenti per l’applicazione della LADI e della L-rilocc:

  • la Divisione dell’economia;

  • la Sezione del lavoro (SdL) e le unità amministrative a lei subordinate, segnatamente l’Ufficio di collocamento (UC) con le sedi regionali (URC), l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico (UG);

  • la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di disoccupazione private riconosciute dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;

  • le Commissioni tripartite.

Sezione del Art. 2 La Sezione del lavoro è competente per:

lavoro a) emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate;

b) rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI);

c) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale, in materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità.

Ufficio di

collocamento Art. 2a (nuovo)

L’Ufficio di collocamento è competente, per il tramite degli Uffici regionali di collocamento, per:

a) la consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);

b) decidere in merito all’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);

c) assegnare occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI);

d) eseguire le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);

e) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).

(…)

Ufficio giuri- Art. 2c (nuovo)

dico L’ufficio giuridico è competente per:

a) decidere in merito all’idoneità al collocamento e in genere i casi sottoposti per esame dagli Uffici regionali di collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI);

b) decidere i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett. e LADI);

c) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo oltre la durata di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);

d) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni per quanto questo compito non sia attribuito ad altri (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);

e) assolvere, nell’ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti riservati ai servizi cantonali (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI);

f) decidere le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc);

g) trasmette gli atti al Ministero pubblico nel caso di reati penali di cui agli articoli 105 e 106 LADI.

Tale modifica è stata approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento federale dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del Consigliere federale Joseph Deiss di cui all'inc. 38.2003.55) ed è in vigore a decorrere da tale data (cfr. STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04).

Attualmente, competente per decidere in merito all'idoneità al collocamento nel Cantone Ticino è quindi, ai sensi dell'art. 85 lett. d LADI e dell'art. 2c lett. a del citato Regolamento, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. STCA del 1° dicembre 2003 nella causa N., 38.2003.79).

Le casse di disoccupazione sono, perciò, tenute a esaminare il requisito dell'idoneità al collocamento e non a statuire sullo stesso, dovendo invece sottoporre tale questione alla Sezione del lavoro (cfr. STFA del 29 giugno 2005 nella causa V., C 20/05).

Abbondanzialmente, va segnalato che le Casse, in virtù dell'art. 81 LADI sono competenti, per esempio, a sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per colpa propria o che hanno rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l‘ultimo datore di lavoro e a versare le prestazioni.

2.6. Per costante giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr. STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04; DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità in questione riceva nello specifico ambito un potere decisionale e generale, ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27, 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a. M. 1986, B. I, Nr. 40 B V a1 S. 242, nonché Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a. M. 1990, Nr. 40, S. 120).

Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può, in particolare, essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr. STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04, consid. 1; DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp, "Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul Meno 1992, pag. 265-270).

In DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:

" Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen schwerwie­genden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet all­gemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a. M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen zu entfalten."

Sulla nullità delle decisioni Knapp (in Précis de droit administratif, 4a edizione, Basilea e Francoforte del Meno, 1991 pag. 262) rileva che:

" 1220. Dès lors, les motifs de nullité des décisions sont pour l'essentiel des motifs de forme. Ainsi, peuvent être cause de nullité:

  • l'incompétence évidente de l'autorité quant à son pouvoir d'intervenir (ATF 114 V 327 Suva; 114 Ib 184 Commune de Chiasso), quant aux personnes, au lieu ou quant à la matière, notamment lorsqu'une autre autorité est compétente (ATF 83 I 5 Hoirs Hirschi; 96 I 313 Piazza; 109 V 237 Demarchi); en revanche, une intervention de l'autorité hiérarchique supérieure ou une intervention de l'autorité de surveillance ne sont pas cause de nullité (évocation nos 8s.) (ATF 91 I 381 Fédération suisse des avocats); de même, il n'y a pas nullité si l'autorité compétente ou l'autorité supérieure endosse la décision en cours de procédure, voire si l'autorité, en soi compétente, interprète mal et, partant, excède son pouvoir (ATF 115 II 422)."

2.7. Nell’evenienza concreta con decisione formale del 5 agosto 2004, confermata con decisione su opposizione del 21 gennaio 2005, la Cassa ha stabilito che l’assicurato, a far tempo da l 1° giugno 2004, non aveva più diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, a seguito dell’emanazione di una direttiva del SECO del 4 giugno 2004 riguardante i piloti occupati a tempo parziale da __________, doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. doc. B, C, D).

Ora, come esposto, precedentemente (cfr. consid. 2.5.), competente per pronunciarsi circa l'idoneità al collocamento di un assicurato non sono le casse, bensì l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

La Cassa convenuta, con scritto del 15 aprile 2005, successivo alla risposta di causa, ha peraltro chiesto di "annullare" la decisione della Cassa, precisando esplicitamente che a causa di un errore l’idoneità al collocamento era stata accertata dalla stessa e non dal Servizio cantonale (Sezione del lavoro). Essa ha, altresì, manifestato la volontà di sottoporre il caso dell’assicurato all’autorità competente per verificarne l’idoneità al collocamento (cfr. doc. VIII; consid. 1.6., 2.2.).

La decisione formale del 5 agosto 2004 e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005, dal profilo del giudizio circa l’inidoneità al collocamento dell’assicurato, sono dunque nulle, in quanto prese da autorità incompetente (cfr. consid. 2.6; STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04; STCA del 1° dicembre 2003 nella causa N., 38.2003.79; STCA del 10 febbraio 2003 nella causa A., 38.2002.194; STCA del 6 settembre 2001 nella causa R., 38.01.163; STCA del 19 giugno 2001 nella causa G., 39.2001.45; STCA del 1° febbraio 1999 nella causa A.T.R., 38.98.466 ; STCA del 28 gennaio 1999 nella causa P., 38.98.464).

Il ricorso, per quanto attiene alla censura concernente il diniego del diritto alle prestazioni di disoccupazione dal 1° giugno 2004 per inidoneità al collocamento, deve, pertanto, essere accolto e gli atti trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico, affinché si pronunci sulla questione di sapere se il ricorrente dal 1° giugno 2004 è idoneo al collocamento o meno.

Relativamente alla trasmissione degli atti all'autorità competente, occorre osservare che, in casu, viene applicato per analogia il principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali secondo il quale l'autorità incompetente ha l'obbligo di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente (cfr. STFA dell'8 gennaio 2003 nella causa D., K 155/01; DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b).

Per inciso va pure rilevato che l'obbligo di trasmissione da parte del TCA, nel caso in cui questa Corte sia incompetente per pronunciarsi su una determinata vertenza, all'autorità competente deriva, inoltre, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).

La LPGA ha invece codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura, l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio", cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind" - e 582).

2.8. Va ora esaminato se la Cassa era legittimata o meno a richiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione relative al mese di giugno 2004 percepite dall’insorgente.

L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95 LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80).

Per inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

In una sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha ricordato che:

" (...)

2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte, zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15 S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). (...)"

2.9. Nel caso in esame, come visto (cfr. consid. 2.7.), la decisione formale del 5 agosto 2004 e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 emesse dalla Cassa sono nulle in relazione al diniego del diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione per inidoneità al collocamento a partire dal 1° giugno 2004.

In simili condizioni, non essendo stato emanato in merito un provvedimento dalla competente autorità, la Cassa non disponeva, nel caso di specie, di alcun valido elemento per ritenere inidoneo al collocamento l’assicurato.

Essa non era così legittimata a procedere all’esame dell’adempimento dei presupposti della restituzione delle indennità giornaliere percepite dal ricorrente nel mese di giugno 2004. Più precisamente non era ancora possibile vagliare se in concreto la decisione con cui erano state attribuite all’insorgente le indennità di disoccupazione quando egli si era annunciato per il collocamento il 1° dicembre 2003 poteva essere oggetto di riconsiderazione o di revisione processuale.

L’ordine di restituzione contestato è, quindi, privo di fondamento e si rivela conseguentemente prematuro e ingiustificato.

La decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 impugnata, in relazione alla richiesta di rimborso dell’importo di fr. 2'428.70, va, pertanto, annullata.

2.10. L’assicurato ha, poi, chiesto il versamento delle indennità giornaliere attinenti al periodo posteriore al mese di giugno 2004, oltre ai relativi interessi, e che tali prestazioni siano riconosciute anche per il futuro (cfr. doc. I; X, consid. 1.3., 1.7.).

Al riguardo giova rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

In casu, il lasso di tempo determinante si estende dal 1° giugno 2004 al 21 gennaio 2005, quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata. Relativamente a questo periodo il TCA ha già stabilito (cfr. consid. 2.7.) che la decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione della Cassa è nulla, poiché emessa da una autorità incompetente e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Sezione del lavoro affinché decida circa l’idoneità al collocamento del ricorrente.

La Cassa stessa ha d’altronde manifestato la sua intenzione di sottoporre il caso ex art. 81 cpv. 2 alla Sezione del lavoro per verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).

Di conseguenza questa Corte non può pronunciarsi nel merito della questione di sapere se l’assicurato ha o meno diritto al versamento delle indennità di disoccupazione e dei relativi interessi fino a quando la Sezione del lavoro non avrà emanato una decisione relativa alla sua idoneità al collocamento. Il TCA, inoltre, si esprimerà soltanto se la decisione su opposizione, emessa a seguito dell’opposizione interposta contro la decisione formale della Sezione, verrà impugnata dinanzi a questo Tribunale.

L’arco di tempo posteriore al 21 gennaio 2005 esula, invece, completamente dalla presente vertenza, siccome è successivo alla decisione su opposizione impugnata.

Riguardo a questo periodo non è, altresì, stata emessa nessuna decisione.

In proposito è utile rammentare che per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

Pertanto la richiesta del riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo il 21 gennaio 2005 è irricevibile.

2.11. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

  1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)." (cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).

In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato, rappresentato dalla RA 1 protezione giuridica, fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso, in quanto ricevibile, è accolto.

§ E’ accertata la nullità delle decisioni del 5 agosto 2004 e del 21 gennaio 2005 emanate dalla Cassa di disoccupazione CO 1 relativamente al rifiuto delle indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di giugno 2004 per inidoneità al collocamento dell’assicurato.

§§ Gli atti sono trasmessi d’ufficio alla Sezione del lavoro – Ufficio giuridico, Bellinzona, per la decisione di sua competenza.

§§§ La decisione su opposizione del 21 gennaio 2005, per quanto concerne l’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato nel mese di giugno 2004, è annullata.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di disoccupazione CO 1 verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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