Raccomandata
Incarto n. 38.2005.10
rs/td
Lugano 13 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 1° ottobre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito l’inidoneità al collocamento di RI 1 a far tempo dal 12 luglio le della società __________, di cui era amministratore unico, non risultava disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni 2004, poiché egli, avendo un interesse nell’attività commercia normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. doc. A3, 10).
1.2. Contro tale provvedimento l’assicurato ha interposto opposizione datata 30 ottobre 2004, pervenuta all’amministrazione il 9 novembre 2004, in lingua tedesca, poi seguita da una traduzione in italiano dell’11 novembre 2004 (cfr. doc. A4; A6; 4).
1.3. La Sezione del lavoro, il 27 dicembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione introdotta dall’assicurato irricevibile, in quanto tardiva.
A motivazione di questo provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
"
2004, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come direttore di azienda, grafico, designer.
In data 20/23 agosto 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: __________) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) per esame e decisione il caso del signor RI 1, con scritto del seguente tenore:
"Il signor RI 1 si è iscritto presso la nostra Cassa, dal 12 luglio 2004, quale disoccupato a tempo pieno.
Il signor __________, collocatore presso I'URC di __________, ci ha invitato a voler verificare, dopo aver conferito con la signora __________, se l'assicurato è iscritto presso il Registro di Commercio di __________ per la ditta RI 1.
Questioni che devono formare oggetto di una decisione: La Cassa può indennizzare l'assicurato?".
In data 24 agosto 2004 il predetto scritto è stato sottoposto per conoscenza ed eventuali osservazioni all'assicurato, il quale ha risposto con scritto 30 agosto 2004 (in tedesco) e 21 settembre 2004 (in italiano).
Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 1. ottobre 2004 l'UG ha ritenuto il signor RI 1 non idoneo al collocamento.
Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto opposizione (in tedesco) in data 30 ottobre/9 novembre 2004.
Con scritto 9 novembre 2004 all'opponente l'UG ha rilevato il carattere tardivo dell'opposizione - la stessa essendo stata consegnata all'ufficio postale in data 8 novembre 2004 e pervenuta al servizio cantonale il giorno seguente, oltre la scadenza, dunque, del termine di trenta giorni per interporre opposizione (4 novembre 2004) - e sottoposto per conoscenza ed eventuali osservazioni il risultato degli accertamenti esperiti presso la Posta. In pari tempo il servizio cantonale ha richiesto all'assicurato la trasmissione di una copia dell'opposizione in lingua italiana.
Con lettera 11/15 novembre 2004 il signor RI 1 ha, in sostanza, motivato il tardivo inoltro dell'opposizione con il fatto di aver cercato, seppure invano, una persona disposta a redigere in italiano l'opposizione e, inoltre, con il fatto di aver avuto bisogno di un po' di tempo per sincerarsi di non aver contravvenuto ad una qualche norma.
Conformemente alla giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. DTF 127 1131; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa M.G., C 359/99; DTF 123 III 493). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5 dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).
emerge che la decisione 1. ottobre 2004, contestata con l'opposizione qui in esame e inviata per raccomandata, è stata recapitata in data 5 ottobre 2004. Considerato il termine di trenta giorni per interporre opposizione giusta l'articolo 52 LPGA, lo stesso termine è venuto a scadere in data 4 novembre 2004, per cui l'opposizione, consegnata ai servizi postali l'8 novembre 2004 e pervenuta all'UG il giorno susseguente, appare tardiva e dunque irricevibile in ordine.
Le motivazioni addotte dall'opponente non permettono di giungere a una conclusione diversa." (Doc. A2)
1.4. L’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA. L’atto ricorsale è stato redatto in lingua tedesca, a cui è stata allegata la relativa traduzione.
Egli si è espresso come segue:
" (…)
II ricorso è stato presentato in tempo.
La RA 1 è autorizzata a presentare questo ricorso dalla delega allegata.
BO1: procura firmata
Considerando i costi elevati di una traduzione, la traduzione presente è stata fatta mediante una software di traduzione. Non sono quindi esclusi piccoli errori di traduzione. In caso dovessero subentrare delle difficoltà riguardo alla comprensibilità, si prega di considerare la versione in lingua tedesca o di contattarci per eventuali chiarificazioni.
L' Ufficio Giuridico (Ufficio in seguente) sostiene che il ricorso contro la disposizione del 1 ottobre 2004 non sia stato presentato nel rispetto dei termini di tempo dovuti. Il ricorso di RI 1 (RI 1 in seguente) invece è stato presentato in tempo utile, come dimostreremo in seguito.
La disposizione dell'Ufficio data del 1 ottobre 2004 ed è pervenuta al RI 1 il 5 ottobre 2004. Il termine di ricorso è di 30 giorni fino al 4 novembre 2004. Queste circostanze sono incontestate e confermate nella sentenza dell' Ufficio del 27 dicembre 2004 (paragrafo 3).
B02: Decisione dell'Ufficio del 27 dicembre 2004
La disposizione dell'Ufficio è scritta nelle lingue nazionali tedesco, francese e italiana e non contiene nell'indicazione delle possibili vie di ricorso nessun obbligo di presentare il ricorso in lingua italiana.
B03: Decisione dell'Ufficio del 1 ottobre 2004
II ricorso di RI 1 del 30 ottobre 2004 in lingua tedesca era stato dunque presentato conformemente al periodo di ricorso di 30 giorni. Non si può pretendere dal RI 1 che sia informato riguardo all'obbligo di presentare il ricorso tradotto in lingua italiana, se non si è provveduto ad informarlo su questo punto nell'indicazione riguardante le vie legali (Rechtsmittelbelehrung).
B04: Ricorso di RI 1 del 30 ottobre 2004 (lingua tedesca)
Con lettera del 9 novembre 2004 I'Ufficio richiede una traduzione in italiano entro 10 giorni.
BO 5: Lettera dell'Ufficio del 9 novembre 2004
Già l'11 novembre 2004 RI 1 presentò il ricorso in lingua
italiana.
B06: Ricorso di RI 1 del 11 novembre 2004 (lingua italiana)
Il ricorso come pure la successiva consegna della traduzione in italiano sono dunque stati presentati nel pieno rispetto delle scadenze.
non adempie le premesse per il diritto al beneficio di indennità come disoccupato conformemente all'artt. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI ed è escluso quindi dal beneficio dalle indennità di disoccupazione.
B03: Decisione dell'Ufficio del i ottobre 2004
L'Ufficio sostiene che RI 1 è consigliere e socio amministrativo della __________ (prima __________) e non è quindi piazzabile. Questa decisione è errata come dimostreremo in quanto segue.
In seguito alla perdita dei mandati della __________ anche gli incarichi per la __________ vennero a mancare. __________ dovette alla fine del 2002 procurarsi un'occupazione fissa presso un'altra azienda e cessare le attività della __________. Da allora la __________ non ha più impiegati e non ha più nessun giro d'affari.
RI 1 stesso fino ad oggi non ha mai effettuato all'interno della __________ nessuna attività commerciale né ha mai ricavato alcun introito o guadagno dalla __________.
Dopo il fallimento della __________ nel mese di gennaio 2004 ha provato a procurarsi nuovi mandati e ha avuto vari colloqui miranti ad una cooperazione con altre agenzie di pubblicità. Per questo motivo il nome della __________ fu cambiato in __________. Ma purtroppo RI 1 con questi tentativi non ha avuto successo.
Da allora RI 1 si è sforzato intensamente d'ottenere un'occupazione fissa e ha sempre rispettato tutte le imposizioni ed i regolamenti dell’URC. Sulla base del suo dossier URC risulta evidente come RI 1 abbia sempre e con insistenza rispettato le disposizioni e si sia sforzato di trovare un posto di lavoro fisso.
B07: dossier URC di RI 1
1.5. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 22 febbraio 2005 ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare:
" (…)
Si tiene infine a sottolineare che il servizio cantonale ha respinto (dichiarato irricevibile) l'opposizione 30 ottobre 2004, pervenuta allo stesso in data 9 novembre 2004, non per il fatto che è stata redatta in lingua tedesca (anziché nella lingua ufficiale del Cantone Ticino), bensì perché, appunto, presentata oltre il termine legale previsto dall'articolo 52 LPGA." (Doc. III)
1.6. L’8 marzo 2005, la RA 1, per conto dell’assicurato, ha precisato:
" (…) con la presentazione del ricorso del 19/01/2005 abbiamo inoltrato tutti i documenti rilevanti.
La risposta della Sezione del lavoro Ufficio giuridico di Bellinzona non contiene alcun elemento nuovo.
Rimandiamo con insistenza alla lettera della Sezione del lavoro Ufficio Giuridico di Bellinzona del 9/11/2004 (BO 5), nella quale al RI 1 veniva concesso uno spazio di tempo di 10 giorni per presentare una traduzione in italiano del ricorso. Già in data 11/11/2004 RI 1 presentava il ricorso in lingua italiana. Sia il ricorso che la traduzione in italiano dello stesso sono avvenuti dunque nel rispetto dei termini prescritti." (Doc. V)
1.7. Il doc. V è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne, invece, le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo a decorrere dal 12 luglio 2004, sono applicabili, oltre alle norme di procedura, anche le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).
2.4. Nella presente evenienza, con decisione formale del 1° ottobre 2004, la Sezione del lavoro ha considerato l’assicurato inidoneo al collocamento a decorrere dal 12 luglio 2004, quando si è annunciato in disoccupazione.
L’amministrazione ha ritenuto che il ricorrente, essendo amministratore unico della __________ presso la quale aveva compiuto il periodo di contribuzione – oltre che presso la __________, in liquidazione, di cui egli era pure amministratore unico -, aveva un interesse nell’attività commerciale della società che non gli permetteva di essere disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. consid. 1.1.; A3; 10).
L’opposizione inoltrata dall’assicurato, datata 30 ottobre 2004 e pervenuta alla Sezione del lavoro il 9 novembre 2004, è stata giudicata tardiva dall’amministrazione con decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. A2).
L’insorgente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.
Oggetto della presente lite è, pertanto, la questione di sapere se l’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione di inidoneità al collocamento del 1° ottobre 2004 è tempestiva o meno.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2004).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.
Pertanto chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).
Nel caso in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall’amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 1° ottobre 2004 è stata inviata all’assicurato per raccomandata il medesimo giorno ed è stata recapitata il 5 ottobre 2004 a __________, dove il ricorrente soggiornava durante la settimana come dallo stesso dichiarato nell’opposizione (cfr. doc. A4; A6; 3).
Essa è, dunque, stata notificata all’insorgente correttamente.
Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 6 ottobre 2004 ed è scaduto il 4 novembre 2004. Entro questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).
2.5. Secondo costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).
Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.).
In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).
Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l’opposizione) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
Nella presente fattispecie l'opposizione stesa in lingua tedesca, sebbene datata 30 ottobre 2004, è stata inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del lavoro soltanto l’8 novembre 2004, come emerge dal timbro postale apposto sulla busta di invio (cfr. doc. 4).
Come appena visto, nel caso di specie spettava all’assicurato dimostrare di aver effettivamente spedito all'amministrazione l’opposizione entro il 4 novembre 2004 (ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente opposizione, cfr. consid. 2.4.).
Poiché il ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l’opposizione citata tramite lettera raccomandata, né ha fornito una ricevuta dell'ufficio postale comprovante l'invio tramite lettera semplice entro il 4 novembre 2004, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche.
Pertanto, visto il timbro postale dell’8 novembre 2004 apposto sulla busta, tramite la quale l’insorgente ha inoltrato opposizione in lingua tedesca, il TCA deve concludere che già la stessa è tardiva.
A torto, dunque, l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha asserito che l’opposizione in tedesco è stata presentata tempestivamente, mentre è soltanto la versione in italiano che è stata inoltrata successivamente al termine di 30 giorni, in quanto egli non era al corrente di dovere formulare l’opposizione in italiano (cfr. doc. I).
2.6. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha osservato:
" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
" (…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.7. Nel caso in esame va rilevato che l’assicurato non ha formulato un’esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l’opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Agli atti risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente dell’11 novembre 2004 redatto sia in tedesco che in italiano (cfr. doc. 2), con cui, presentando le proprie osservazioni in relazione alla comunicazione della Sezione del lavoro secondo cui l’opposizione datata 30 ottobre 2004 - ma pervenuta all’amministrazione il 9 novembre 2004 - appariva tardiva (cfr. doc. A5), ha precisato di avere necessitato di un certo tempo per interporre opposizione, poiché, da un lato, ha voluto accertarsi di non avere violato alcuna norma legale relativamente alla decisione di inidoneità al collocamento emessa il 1° ottobre 2004. Dall’altro, egli ha cercato qualcuno che gli traducesse in italiano l’opposizione da lui redatta in tedesco. Visto che finanziariamente non poteva permettersi di fare capo a un traduttore, ha chiesto fra le sue conoscenze. Dovendo, inoltre, trattarsi di una persona di sua fiducia, non era facile trovare la persona adatta (cfr. doc. 2).
In ogni caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa andrebbe respinta.
Nello scritto citato l’insorgente ha motivato il suo comportamento, principalmente, indicando di avere dovuto cercare una persona di fiducia in grado di tradurre in italiano l’opposizione da lui stesa in tedesco (cfr. doc. 2).
Questa giustificazione non è tale da scusare il ritardo con cui è stata interposta l’opposizione alla Sezione del lavoro.
In effetti irricevibile è stato considerato l’atto datato 30 ottobre 2004, pervenuto all’amministrazione il 9 novembre e il cui timbro postale risulta dell’8 novembre 2004, poiché tardivo (cfr. consid. 2.5.). Tale atto è stato redatto in tedesco e non in italiano.
La versione tradotta è, per contro, datata 11 novembre 2004 ed è stata ricevuta dalla Sezione del lavoro il 15 novembre 2004 (cfr. doc. 2; A6). Essa è, quindi, stata allestita posteriormente allo scritto del 9 novembre 2004 dell’amministrazione con cui l’assicurato è stato informato che la propria opposizione appariva tardiva (cfr. doc. A5).
Di conseguenza, visto che l’amministrazione ha comunque ritenuto irricevibile l’opposizione, non perché redatta in tedesco invece che in italiano, bensì in quanto tardiva (cfr. consid. 1.5.), l’assicurato poteva in prima battuta inoltrare tempestivamente un atto in tedesco, facendolo poi seguire dalla versione tradotta in italiano.
Va, del resto, rilevato che all’invito del 24 agosto 2004 della Sezione del lavoro di formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo alla ventilata decisione di inidoneità al collocamento (cfr. doc. 10), l’insorgente aveva risposto in tedesco, rispettando il termine assegnato (cfr. doc. 9). Soltanto dopo la relativa richiesta del 1° settembre 2004 dell’amministrazione (cfr. doc. 8), l’assicurato, il 21 settembre 2004, ha prodotto la traduzione delle proprie osservazioni (cfr. doc. 7).
L’insorgente, perciò, che ben doveva sapere che il termine per presentare opposizione è di 30 giorni (nella decisione, infatti, l’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la possibilità di interporre opposizione presso la Sezione del lavoro risulta nelle tre lingue nazionali, tedesco, francese e italiano, come peraltro rilevato dall’assicurato nel ricorso; cfr. doc. A3; I), analogamente a quanto effettuato per le osservazioni attinenti al prospettato rifiuto delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, avrebbe dovuto e potuto consegnare alla Posta, entro il 4 novembre 2004, perlomeno l’opposizione in tedesco, indicando che la traduzione in italiano avrebbe fatto seguito.
Egli non era in nessuna maniera impedito di procedere in tal senso.
Al riguardo giova rilevare che, in ogni caso, né l’ignoranza della lingua in cui è stata redatta la decisione notificata a un assicurato, né quindi la relativa necessità di ottenerne la traduzione, costituiscono degli impedimenti tali da giustificare la restituzione del termine di ricorso (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01; STFA del 20 novembre 2001 nella causa M., I 322/01; RCC 1991 pag. 334 consid. 2).
Neppure la circostanza che al ricorrente fosse occorso un certo qual lasso di tempo per verificare di non avere violato alcun disposto di legge in merito alla sua idoneità al collocamento, giustifica il mancato rispetto del termine perentorio di 30 giorni per inoltrare opposizione. Visto che l’assicurato sapeva dal 5 ottobre 2004, allorché gli è stata notificata la decisione formale di inidoneità, che il termine per impugnare questo provvedimento era di 30 giorni, egli avrebbe dovuto organizzarsi in modo da accertare quanto da lui contestato in tale lasso di tempo.
E’ utile d’altronde evidenziare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure, come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la fondatezza della propria impugnativa non va considerato quale impedimento maggiore che legittima la restituzione del termine legale di ricorso (cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01).
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza appena ricordata e considerato che in concreto non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un impedimento non colposo, va ritenuto che, in casu, l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.
In simili condizioni il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono adempiuti i requisiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 1° ottobre 2004.
Pertanto, visto che l'opposizione datata 30 ottobre 2004, ma pervenuta all’amministrazione il 9 novembre 2004, in quanto consegnata alla Posta l’8 novembre 2004 (cfr. consid. 2.5.) è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 27 dicembre 2004 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti