Raccomandata
Incarto n. 38.2004.59
cr/DC/sc
Lugano 13 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 8 luglio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11 febbraio 2003 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha accolto la domanda presentata dalla società RI 1 di __________ tendente ad ottenere gli assegni di introduzione per __________ (cfr. doc. 2).
In seguito al licenziamento notificato a __________ in data 27 agosto 2003, per motivi di ristrutturazione della società (cfr. doc. 3), l’URC di __________ ha segnalato alla Sezione del lavoro la presenza di un presunto abuso (cfr. doc. 4a).
Con decisione del 17 febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione (API) a favore del signor __________, dal 3 febbraio 2003 fino al 2 agosto 2003, non sono adempiuti, motivo per il quale gli assegni versati devono essere chiesti in restituzione (cfr. doc. 6).
La Sezione del lavoro ha così motivato la propria decisione:
" Nel caso in esame l'assicurato e la RI 1 __________ di __________, in data 31.01/7.02.2003, hanno presentato una domanda di assegni per il periodo di introduzione, per il periodo dal 3 febbraio al 2 agosto 2003. L'assicurato è stato assunto quale grafico.
Con decisione 11 febbraio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha accolto la richiesta presentata dal datore di lavoro. L'azienda è stata nel contempo resa attenta che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi validi durante il periodo di introduzione, o nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati (cfr. attestato del datore di lavoro relativo al periodo di introduzione del 7.02.2003).
In data 27 agosto 2003 il datore di lavoro ha notificato al signor __________ la disdetta del rapporto di lavoro con effetto 30 settembre 2003, per motivi economici.
Mediante comunicazione 22/30 ottobre 2003 I'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente Ufficio poiché il licenziamento dell'assicurato è avvenuto, senza motivi gravi, nel periodo susseguente gli API.
Visto quanto precede, considerato che le condizioni risolutive poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto ordinariamente, senza motivi gravi e nei tre mesi seguenti la fine del periodo d'introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126 V 42 seg, l'Ufficio giuridico decide che gli assegni (API) versati per il periodo d'introduzione, avvenuto dal 03.02. al 2.08.2003, devono essere chiesti in restituzione.
Per quanto concerne la restituzione la Cassa di disoccupazione dovrà valutare i presupposti previsti dall'art. 95 LADI." (Doc. 6)
1.2. Contro tale provvedimento la società ha interposto opposizione con scritto datato 18 marzo 2004, rilevando di aver rispettato le indicazioni fornite dall’ufficio di collocamento di __________, redatte in francese (cfr. doc. 7).
1.3. La Sezione del lavoro, in data 8 luglio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione introdotta dalla società.
A motivazione di questo provvedimento l'amministrazione ha rilevato:
" (...)
Con decisione 11 febbraio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha accolto la richiesta per il periodo di sei mesi, e meglio dal 3 febbraio al 2 agosto 2003. La ditta è stata nel contempo resa attenta che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi validi durante il periodo di introduzione, o nei tre mesi successivi, l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.
In data 27 agosto 2003 l'azienda in parola ha notificato al signor __________ la disdetta del rapporto di lavoro per la fine di settembre 2003, adducendo in sostanza dei motivi economici ("[...] Notre chiffre d'affaires et surtout notre marge brute ont subi un tel recul cette année que nous ne pouvons que restructurer notre organisation de manière drastique afin de passer le cap de l'an prochain. [...]").
Con scritto 22 ottobre 2003 I'URC ha sottoposto il caso per esame e decisione all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG).
Considerato come le condizioni poste al momento della concessione degli API non siano state rispettate - il rapporto di lavoro essendo stato disdetto nei tre mesi seguenti la fine del periodo di introduzione, senza motivi gravi - con decisione 17 febbraio 2004 I'UG ha decretato la restituzione degli assegni versati, incaricando la cassa di disoccupazione di valutare l'adempimento dei presupposti contemplati dall'articolo 95 LADI.
Contro questa decisione l'azienda in parola ha interposto opposizione in data 18/29 marzo 2004.
Con scritto 30 marzo 2004 alla ditta lo scrivente Ufficio ha rilevato la tardività dell'opposizione
Con lettera 2/5 aprile 2004 l'azienda in questione, nella persona del signor __________, socio gerente della società, ha motivato il tardivo inoltro dell'opposizione con l'assenza dello stesso per affari, nonché con il fatto di aver dovuto far capo a una persona esterna alla società per la redazione in italiano dell'opposizione.
Conformemente all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Conformemente alla giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti. Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5 dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).
Secondo l'articolo 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 1). Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2) (cfr. anche DTF 112 V 255).
Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti presso la Posta emerge che la decisione 17 febbraio 2004 contestata con l'opposizione qui in esame, inviata per raccomandata, è stata recapitata alla ditta opponente in data 24 febbraio 2004. Considerato il termine di trenta giorni per interporre opposizione giusta l'articolo 52 LPGA, lo stesso termine è venuto a scadere in data 25 marzo 2004, per cui l'opposizione, consegnata all'ufficio postale il 26 marzo 2004 e pervenuta allo scrivente Ufficio in data 29 marzo 2004, appare tardiva e dunque irricevibile in ordine. I motivi addotti dall'azienda in parola a giustificazione dell'inoltro tardivo dell'opposizione non possono giustificare una restituzione dei termini conformemente all'articolo 41 LPGA.
A titolo abbondanziale, va osservato quanto segue per quanto riguarda il merito della vertenza.
In una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (DTF 126 V 42 e segg.), il Tribunale federale delle assicurazioni, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
La nozione di "causa grave" è quella contemplata dall'articolo 337 CO. Ai sensi del predetto disposto di legge, per "causa grave" si intende, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragione di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. Ci si trova confrontati con un motivo grave di disdetta allorquando una parte viola gravemente gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad esempio comportamento delittuoso relativo ai rapporti di lavoro, lesione grave ai diritti della personalità del dipendente, del datore di lavoro o dei colleghi di lavoro; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a edizione, Friborgo 1996, pag. 227; DTF 126 V 42 consid. 3). Non costituiscono invece "causa grave" ai sensi dell'articolo 337 cpv. 2 CO segnatamente le assenze temporanee e non autorizzate dal posto di lavoro, l'alcolismo e il mancato rispetto dell'orario di lavoro (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., pag. 228). Non sono per contro accettabili motivi economici.
Nella presente fattispecie, si osserva come l'opponente ha posto anticipatamente fine al rapporto di lavoro per un motivo prettamente economico, per cui non potrebbe essere considerato una "causa grave" ai sensi dell'articolo 337 CO. Ammesso ma non concesso che l'opposizione in esame non fosse tardiva, la stessa non potrebbe in ogni modo essere accolta, dunque, già per la ragione appena esposta." (Doc. 10)
1.4. La società ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione davanti al TCA, e si è così espressa:
" (...)
Secondo indicazioni forniteci dall’ORP di __________ e dopo aver preso contatto con l'Ufficio di Collocamento (URC) di __________ e particolarmente con il Signor __________, la nostra ditta ha ottenuto l'accettazione degli API per il Signor __________.
Con lettera del 7 febbraio 2003, la nostra ditta ha trasmesso al signor __________ il formulario «Attestato del datore di lavoro relativo al periodo d'introduzione» regolarmente compilato e firmato. (Allegato 1)
In data 11.02.2003 l'URC ha fatto pervenire alla nostra ditta la decisione relativa agli assegni per il periodo di introduzione (API) con l'indicazione degli importi versati da parte della cassa disoccupazione. (Allegato 2)
Con lettera del 27 agosto 2003, con termine legale al 30 settembre 2003, la nostra ditta ha messo un termine al contratto di lavoro del Signor __________. (Allegato 3)
In data 10 dicembre 2003 (emessa il 4.12.2003) abbiamo ricevuto una lettera da parte dell'ufficio Giuridico dell'Ufficio di collocamento, riguardante una segnalazione di presunto abuso per la percezione degli API del signor __________. (Allegato 4 )
Con scritto del 19 dicembre 2003 risposta à stata data alla lettera ricevuta dall'Ufficio Giuridico, soffermandosi più particolarmente sui punti seguenti della nostra lettera:
« Très rapidement, nous avons constaté son manque d'intérêt et de motivation, mais nous avons toutefois décidé de le «coacher» plus en avant.
Malgré tous les efforts entrepris par l'ensemble du staff de l'entreprise, aucune amélioration n'à été constatée.
De plus __________ __________ a, durant cette période, demandé trois jours de congé afin d'effectuer, à notre insu, un stage auprès d'un autre employeur, à __________, ville où il a déclaré vouloir s'installer, confirmant ainsi son désintêrét pour RI 1. » (Allegato 5).
In data 17 febbraio 2004, la nostra ditta ha ricevuto la decisione da parte dell'ufficio giuridico nella quale é richiesta la restituzione degli assegni ricevuti.
La richiesta di rimborso é motivata dal fatto di non aver rispettato i termini di disdetta di tre mesi dopo la fine del periodo d'introduzione. (Allegato 6 ).
Con scritto del 18 Marzo 2004, la nostra ditta ha fatto opposizione alla decisione di restituzione inviata dall'ufficio giuridico in data 17 febbraio 2004 menzionando il punto seguente "I documenti che ho ricevuto erano in lingua italiana, li ho firmati tranquillamente. La documentazione che avevo ricevuto per l'API dall'Ufficio di collocamento di __________ era in francese e stipulava che la disdetta del rapporto di lavoro poteva intervenire dopo un mese dalla fine degli API".
Il documento redatto in lingua francese faceva riferimento all'articolo 335c CO, nel quale è precisato che il termine di disdetta é di un mese durante il primo anno di servizio. (Allegato 7)
Con scritto del 30 Marzo 2004 il servizio Giuridico dell’URC ha comunicato alla nostra ditta l'irricevibilità della nostra opposizione in quanto arrivata oltre i termini stabiliti. (Allegato 8)
Il 2 aprile 2004 risposta è stata data alla lettera inviata il 30 marzo 2004 motivando il ritardo con il fatto di aver dovuto richiedere a una persona esterna la redazione dell'opposizione in lingua italiana e con il fatto di essere stato assente per affari. (Allegato 9)
CONCLUSIONI
In conclusione, la presente ditta chiede al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di accettare
L'opposizione alla richiesta di rimborso degli API ricevuti per il signor __________ è accolta, in quanto nessun abuso è stato fatto dalla nostra ditta. Essa ha applicato in buona fede tutte le direttive comunicatele dall'Ufficio di Collocamento (ORP) del domicilio della ditta (__________) inerenti ai termini di disdetta del contratto, basandosi sull'articolo 335c del CO. Articolo stipulato in ogni contratto di lavoro.
Di mettere la ditta al beneficio del fatto che l'insieme della documentazione redatta in lingua italiana, la quale risposta è stata richiesta in lingua italiana ha provocato cattive interpretazioni e ritardi nelle risposte.
Di prendere in considerazione il fatto che la nostra ditta ha svolto un compito sociale nel dare al Signor __________ la possibilità dopo anni di disoccupazione motivata dalla mancanza di esperienza (vedi punto 3 « periodo Introduzione » allegato 1) di avere un primo impiego ed aver così contribuito a reintegrarlo nel mondo attivo del lavoro.
Grazie a questa prima esperienza il signor __________ ha potuto trovare un impiego presso il dipartimento multimedia dell'Ospedale Universitario Cantonale (__________).
1.5. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa dell’8 settembre 2004, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Pendente causa il TCA ha chiesto alla Sezione del lavoro di inviare la busta originale nella quale era contenuta l’opposizione inoltrata dalla società contro la decisione dell’amministrazione (cfr. doc. V).
In data 1° dicembre 2004 l’amministrazione ha inviato al TCA quanto richiesto (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo a decorrere dal 1° febbraio 2003, sono applicabili anche le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA ("osservanza dei termini"), le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).
2.4. Nella presente evenienza, con decisione formale datata 17 febbraio 2004, la Sezione del lavoro ha ritenuto che i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione (API) a favore di __________ non erano adempiuti, motivo per il quale gli assegni già versati alla società RI 1 dovevano essere chiesti in restituzione (cfr. doc. 6).
L'opposizione inoltrata dalla citata società, datata 18 marzo 2004, è stata considerata tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione dell’8 luglio 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. 10).
La società ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.
Oggetto della presente lite è pertanto la questione a sapere se l'opposizione interposta dalla società contro la decisione di restituzione degli assegni per il periodo di introduzione (API) datata 18 marzo 2003 è tempestiva o meno.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Nel caso in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 17 febbraio 2004 è stata inviata alla società per raccomandata in data 23 febbraio 2004 ed è stata recapitata il 24 febbraio 2004 a __________, dove è sita la società (cfr. doc. 3 e allegati 3a e 3b). Essa è dunque stata notificata all'insorgente correttamente.
Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 25 febbraio 2004 ed è scaduto giovedì 25 marzo 2004.
Entro questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).
2.5. Secondo costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).
Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.).
In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).
Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l’opposizione) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
Nella presente fattispecie l'opposizione, sebbene datata 18 marzo 2004, è stata inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del lavoro soltanto il 26 marzo 2004, come emerge dal timbro postale apposto sul francobollo della lettera originale di invio (cfr. originale della busta d’invio, doc. 14, allegata al doc. VI).
Come appena visto, nel caso di specie spettava alla società dimostrare di aver effettivamente spedito all'amministrazione l’opposizione entro il 25 marzo 2004 (ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente opposizione).
Poiché la società ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l’opposizione citata tramite lettera raccomandata, né è stata in grado di fornire nessuna ricevuta dell'ufficio postale comprovante l'invio tramite lettera semplice il 25 marzo 2004, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche.
Pertanto, visto il timbro postale del 26 marzo 2004 apposto sul francobollo della busta, originale, tramite la quale la società ha inoltrato opposizione, il TCA deve concludere che la stessa è tardiva.
2.6. Occorre ora esaminare se la ditta ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha osservato:
" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils __________ vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
" (…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.7. Nel caso di specie va rilevato che la società ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Agli atti risulta, infatti, soltanto uno scritto della società ricorrente del 2 aprile 2004, in cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della Sezione del lavoro secondo cui l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta dall’amministrazione in data 29 marzo 2004, appariva tardiva (cfr. doc. 8), ha precisato:
" Vs. Opposizione 18/29 marzo 2004
Egr. Signori,
Ho appena letto la vostra corrispondenza del 30 marzo 2004 e mi permetto di formulare un’osservazione riguardante la mia opposizione: ho dovuto chiedere ad una persona esterna alla mia società di scrivere in italiano la mia opposizione e questo ha preso più tempo del previsto.
D'altronde ero assente per affari e quando sono tornato dal mio viaggio ho subito mandato la mia lettera di opposizione, lo ammetto con un po' di ritardo.
Questo purtroppo è avvenuto per il fatto che sono dovuto andare in viaggio per lavoro, dunque per circostanze indipendenti dalla mia volontà.
Vi prego dunque di considerare la mia opposizione come ricevibile." (Doc. 9)
In ogni caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa andrebbe respinta.
Nella lettera citata, infatti, il socio gerente della società, signor __________, ha ammesso di avere inviato la propria opposizione alla decisione dell’amministrazione “con un po’ di ritardo” (cfr. doc. 2). Egli ha però giustificato tale suo comportamento con il fatto di avere dovuto affidare ad una persona esterna alla sua società il compito di tradurre in italiano l’opposizione da lui redatta in lingua francese, traduzione che “ha richiesto più tempo del previsto” (cfr. doc. 2). Il signor __________ ha poi rilevato di essere stato assente per lavoro e di avere subito provveduto ad inviare l’opposizione, nella traduzione in lingua italiana, appena rientrato dal suo viaggio di lavoro (cfr. doc. 2).
Il socio gerente della società, ha quindi redatto l’opposizione, in lingua francese, entro il termine di 30 giorni concesso dalla legge. A mente del TCA egli avrebbe potuto inviarla tempestivamente all’amministrazione, provvedendo poi in un secondo momento ad inviare la traduzione della stessa in lingua italiana.
Va infatti rilevato che dalla documentazione presente all’incarto, emerge che, in precedenza, alla richiesta del 4 dicembre 2003 inviata dalla Sezione del lavoro di formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo al presunto abuso in tema di assegni API (cfr. doc. 9), il signor __________ aveva risposto con scritto datato 19 dicembre 2003, redatto in lingua francese (cfr. doc. 4a).
Inoltre, secondo questo Tribunale, avendo il gerente della società affidato ad un terzo il compito di tradurre in italiano l’opposizione da lui redatta in lingua francese e ben sapendo sia che il termine per inoltrare opposizione è di 30 giorni (nella decisione risultano infatti, nelle tre lingue nazionali, italiano, francese e tedesco, l’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la possibilità di inoltrare opposizione presso la Sezione del lavoro nel termine di 30 giorni dalla notificazione, cfr. doc. 6), sia che avrebbe dovuto assentarsi per lavoro durante parte di tale periodo, avrebbe potuto organizzarsi in maniera tale che un terzo potesse provvedere all’invio dell’opposizione in sua vece entro il termine legale (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata e considerato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un impedimento non colposo o per ritenere che l’insorgente non fosse in grado nemmeno di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in casu, l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.
Non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 17 febbraio 2004.
Pertanto, visto che l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta dall’amministrazione solo in data 29 marzo 2004 in quanto messa alla posta il 26 marzo 2004 (invio per posta A), è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro l’8 luglio 2004 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti