Raccomandata
Incarto n. 38.2004.57
FS/DC/sc
Lugano 21 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 dicembre 2003 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente “Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento” concernente RI 1:
" L'assicurato è stato reiscritto in data odierna con inizio disoccupazione 01.09.03, come concordato durante il colloquio del 22.11.03, che si è svolto all'URC di __________ in presenza del capo sede, del sig. RI 1, del rappresentante della __________ e dalla sottoscritta.
Sottoponiamo il caso per valutazione, in quanto l'assicurato sta frequentando la scuola di tecnico di radiologia a __________. Si tratta di una scuola a tempo pieno (08.00-17.00) che prevede diversi periodi di stage che vengono svolti presso l'Ospedale __________.
L'assicurato si dichiara disponibile al 100% per attività quali impiegato di commercio e impiegato d'ufficio, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
Durante il colloquio di reiscrizione ha dichiarato di essere disponibile a lasciare l'attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta facendo.
Visto quanto sopra sottoponiamo il caso per le dovute verifiche." (Doc. 8)
Con riferimento alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" (trasmessagli in copia) l'assicurato è stato convocato per il giorno di mercoledì 28 gennaio 2004 alle ore 10:00 presso l’Ufficio giuridico per essere sentito in merito (cfr. doc. 5).
In quell'occasione, presenti l’ispettore __________, l’assicurato e il suo rappresentante, è stato steso e sottoscritto da tutti i presenti un "Verbale di audizione" del seguente tenore:
" (...)
Lei ha partecipato alla giornata diritti e doveri?
Adr.:
Sì non ricordo la data esatta.
Quando e per quali motivi si è iscritto in disoccupazione?
Adr.:
Il 1° aprile 2003. Ho dovuto lasciare il lavoro di esercente a causa di motivi medici.
Alla ricerca di quale occupazione si è iscritto in disoccupazione e con quale disponibilità?
Adr.:
Sono alla ricerca di un'occupazione quale impiegato d'ufficio. Sono disponibile in ragione del 100%.
Oltre alle attività citate in quali altre professioni è disposto a cercare un'occupazione?
Adr.:
Se la salute lo permette sì.
Dove lavorava prima di iscriversi in disoccupazione? E per quanto tempo ha lavorato?
Adr.:
Lavoravo alla __________ a __________. Ho lavorato senza interruzioni per 15 anni.
Era un'attività a tempo parziale o a tempo pieno?
Adr.:
Lavoravo a tempo pieno.
Da chi e per quali motivi è stata data disdetta del rapporto di lavoro presso la __________?
Adr.:
Ho dato io la disdetta a causa di motivi medici.
Durante la sua disoccupazione ha mai ricevuto delle assegnazioni da parte dell'URC di __________?
Adr.:
No.
Quante ricerche di lavoro svolge mensilmente?
Adr.:
Faccio una decina di ricerche di lavoro. Le svolgo in forma scritta.
Quante ricerche di lavoro ha svolto nel periodo 1 settembre - 30 novembre 2003?
Adr.:
Per i mesi di settembre - ottobre 2003 non ho svolto nessuna ricerca di lavoro a causa dell'opposizione. Avrò svolto circa una decina di ricerche di lavoro dal mese di novembre 2003.
Attualmente di cosa si occupa?
Adr.:
Attualmente frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________. La parte teorica viene svolta a __________, mentre la parte pratica all'Ospedale __________ o __________ di __________.
E quanto tempo la occupano giornalmente queste attività?
Adr.:
Sono occupato al 100%.
Ha avvisato il suo collocatore e la cassa di disoccupazione di queste sue attività?
Adr.:
Sì.
Il corso che sta seguendo è finanziato da Lei o da qualche altro ente?
Adr.:
Ho ricevuto una borsa di studio per queste attività di Fr. 15'000.--.
Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l'importo.
Che salario percepisce per queste sue attività?
Adr.:
Sì quando lavoro sono salariato. Il primo anno ammonta a Fr. 1'240.-- ca. il secondo ca. 1'400.-- ed il terzo 1'700.--.
È disposto ad accettare dei programmi occupazionali che le fossero offerti dal proprio collocatore?
Adr.:
Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità.
Le è stato spiegato da parte dei suoi collocatori la possibilità di far capo al guadagno intermedio?
Adr.:
Non mi è mai stato parlato della possibilità di guadagno intermedio." (Doc. 4)
Dando seguito ad una richiesta di collaborazione (cfr. doc. 7), il 12 febbraio 2004, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico una dichiarazione del docente responsabile della Formazione di tecnico in radiologia medica della Scuola superiore medico-tecnica del seguente tenore:
" (…)
Così richiesto si certifica che il signor
RI 1
Frequenta il primo anno della Formazione di tecnico in radiologia medica presso la Scuola superiore medico-tecnica di __________.
La sua formazione è caratterizzata da circa un 40% di attività teorica a scuola e un 60% di attività pratica presso il reparto di radiologia dell’Ospedale __________ di __________.
Durante la formazione pratica, il signor RI 1 riceve uno stipendio di Fr. 1255.-- al mese dall’ospedale che lo accoglie.
Gli stage pratici che riguardano la pratica professionale retribuita mensilmente, ricoprono un periodo di sei mesi per ogni anno di formazione.
Per Legge non esiste un rapporto contrattuale tra l’allievo e gli ospedali.
La responsabilità dell’intera formazione è della Scuola.
(…).” (cfr. doc. 6/B)
Con decisione del 20 febbraio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003 (cfr. doc. 3).
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato tramite il suo rappresentante (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 18 dicembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 20 febbraio 2004 e ha rilevato che:
" (...)
Il signor RI 1 è iscritto in disoccupazione dal 1° aprile 2003 (1° termine quadro: 01.04.2003 - 31.03.2005), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegato di commercio e impiegato d'ufficio.
Con comunicazione 4 dicembre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) il caso del signor RI 1 per decisione, in quanto a far tempo dal mese di settembre 2003 lo stesso frequenta la scuola di tecnico in radiologia medica.
Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 20 febbraio 2004 l'UG ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003.
Contro la predetta decisione il signor RI 1 per il tramite del __________, ha interposto opposizione in data 1/3 marzo 2004.
Secondo la definizione legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und lnsolvenzenteschadigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STCA del 23 luglio 2003 nella causa S.G., 38.2002.234 e riferimenti ivi citati).
Uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro la disponibilità e quindi l'idoneità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le vacanze semestrali (DTF 120 V 385; DTF 108 V 100; Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (gennaio 2002, edizione francese), Segretariato di Stato dell'economia (seco), nota marginale B164).
In una sentenza del 22 ottobre 1990 pubblicata in DLAD 1990 N. 22 l'Alta Corte federale, a proposito di un assicurato che frequentava un corso durante la sua disoccupazione senza adempiere le condizioni degli artt. 59 e segg. LADI, ha stabilito che egli ha comunque diritto all'indennità di disoccupazione se adempie le condizioni dell'art. 8 LADI, in particolare se è idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI) durante il corso.
Per essere considerato idoneo al collocamento, l'assicurato deve essere disposto -ed in condizione di farlo- a sospendere il corso per assumere un impiego. Egli deve d'altronde soddisfare pienamente il suo obbligo di cercare un'occupazione.
In seguito il TFA ha precisato questa giurisprudenza sottolineando che l'idoneità di assicurati che frequentano corsi senza che le condizioni poste dagli artt. 59 e segg. siano adempiute, può essere riconosciuta se l'assicurato è pronto ed in grado di sospendere il corso in ogni momento allo scopo di accettare un'occupazione. Una semplice dichiarazione dell'assicurato non è sufficiente. Risulta invece esigibile una verificabile conferma da parte della direzione della scuola, dove emergono le conseguenze finanziare di una interruzione del corso (DTF 122 V 268).
Nel corso del colloquio di consulenza 4 settembre 2003 l'assicurato ha comunicato l'inizio della scuola di tecnico in radiologia medica. Il 4 dicembre 2003 il signor RI 1 comunica all'URC che la scuola è a tempo pieno (08.00-17.00) e, oltre alla frequenza dei corsi, prevede anche lo svolgimento di alcuni periodi di pratica professionale. La durata prevista della scuola è dal 1° settembre 2003 al 30 settembre 2006. Egli fornisce comunque una disponibilità oraria dalle 07.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, asserendo però di essere disposto ad abbandonare l'attuale attività e la scuola a condizione che gli venga proposto un lavoro "(...) economicamente vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta facendo (...)".
Sentito personalmente in data 12 gennaio 2004 (ndr. recte: 28 gennaio 2004) dall'UG l'assicurato ha dichiarato quanto segue:
" (...) attualmente di cosa si occupa?
Adr.:
Attualmente frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________. La parte teorica viene svolta a __________, mentre la parte pratica all'ospedale __________ o __________ di __________.
E quanto tempo la occupano giornalmente queste attività?
Adr.:
Sono occupato al 100%.
Ha avvisato il suo collocatore e la cassa di disoccupazione di queste sue attività?
Adr:.
Si.
Il corso che sta seguendo è finanziato da Lei o da qualche altro ente?
Adr.:
Ho ricevuto una borsa di studio per queste attività di fr. 15'000.--
Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l'importo.
Che salario percepisce per queste sue attività?
Adr.:
Sì quando lavoro sono salariato. Il primo anno ammonta a Fr. 1'240.-- ca. il secondo ca. 1'400.-- ed il terzo 1'700.--.
E' disposto ad accettare dei programmi occupazionali che le fossero offerti dal proprio collocatore?
Adr.:
Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità (...)".
Nel caso concreto considerati gli impegni di studio assunti dall'assicurato, che comprendono le lezioni presso la scuola di tecnico in radiologia medica, lo svolgimento di stages, il tempo sufficiente per lo studio e in futuro la preparazione all'esame di diploma portano a ritenere che l'assicurato non abbia una sufficiente disponibilità al collocamento. Neppure la semplice dichiarazione di abbandonare la scuola porta ad una differente conclusione, considerato che questa possibilità, a mente dell'assicurato, potrebbe verificarsi alla esclusiva condizione di reperire un'occupazione che, oltre ad essere sicura, gli permetta di ottenere uno stipendio pari alla retribuzione percepita al termine della formazione in corso, e visti gli impieghi ricercati (impiegato di commercio o impiegato d'ufficio) tale evenienza risulta praticamente impossibile. Inoltre la dichiarazione di interrompere la scuola è ancor meno credibile se consideriamo le conseguenze finanziare della stessa, ovvero la restituzione della borsa di studio concessa dall'ufficio competente.
La volontà di non interrompere l'attuale formazione è a maggior ragione dimostrata se consideriamo che le ricerche di lavoro sono quasi tutte spontanee e non sono mirate a concrete offerte di lavoro presenti sul mercato.
Visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, non può che essere confermata l'assenza di una sufficiente disponibilità al collocamento da parte del signor RI 1.
Pertanto, tenuto conto degli argomenti sollevati con l'opposizione in esame, non si ritiene di poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)
1.3. Contro questa decisione il rappresentante dell'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:
"1. La decisione n° Al/aa – 15656 è annullata.
Di conseguenza il sig. RI 1 è ritenuto idoneo al collocamento e pertanto può usufruire delle prestazioni della legge sulla disoccupazione LADI.
A titolo di risarcimento danno e riparazione morale l’URC di __________ è condannato a versare al ricorrente l’importo di Fr. 5'000.--.
Protestate tasse, spese e ripetibili.”
A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha, in particolare, addotto che:
" (...)
L'interpretazione agli articoli 15 e 16 della LADI sono frutto della più velleitaria applicazione d'una Legge Federale che in nessun caso è arbitraria sull'aggettivo idoneo e che soltanto con una mentalità quanto meno talebana e rigida può avere riscontro.
In virtù dell'articolo 15 § 1 della LADI l'istante avrebbe tutto il diritto ad essere seguito e fornito aiuto logistico soprattutto tenendo conto che il collocatore dovrebbe "collocare" e questo non è fatto MAI, invece con molta disinvoltura l'Ufficio Giuridico, per pura e totale incompetenza preferisce, per salvare la faccia ai colleghi dell'URC, accettare il concetto di occupazione adeguata senza tener conto della fattispecie in concreto che stiamo valutando, e più precisamente all'articolo 16
Occupazione adeguata
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente del assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute de/l assicurato.
Fin dall'inizio, è stato dimostrato senza ombra di dubbio, chi (ndr. recte: che) l'istante ha dovuto lasciare il proprio posto di lavoro quale gerente al __________ di __________, perché impedito dal proprio stato di salute, con tanto di certificazione medica. Per tanto è impensabile una qualsiasi occupazione sia adeguata, sia per lo stato di salute che per la particolare situazione famigliare (l'istante ha tre figli adolescenti agli studi superiori).
1 L'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il cui collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.
Proprio su questo articolo appare molto chiaramente quale siano stati gli scopi del legislatore miranti a riqualificare una persona che difficilmente avrebbe potuto essere reinserita nel mondo del lavoro data l'età nonché le limitazioni di tipo fisico. Invece l'URC ha ostacolato fin dal primo giorno questa possibilità data dalla LADI.
Durante il verbale del 12.01.2004 e citato dalla controparte si evince che il RI 1 era ben disposto ad accettare un posto di lavoro che le permetta di portare avanti la propria formazione oppure un posto di lavoro al 100 % purché tenga conto del salario percepito a formazione conclusa, è qui che si applica l'articolo 16 § 2 lettera d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; e aggiunge alla lettera i procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato. E questo sarebbe stato il risultato, tenendo conto dei salari d'uso degli impiegati di commercio dove si parla di 2'650.- mensili. Se a questi argomenti riprendiamo la LADI e alla lettera g, sempre dell'articolo 16 dice: implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione supera l'ambito dell'occupazione garantita; invece, le elucubrazione dell'URC e in questo caso dell'Ufficio Giuridico non fanno altro che pretendere dall'assicurato una totale disponibilità e in cambio cosa danno? Solo burocrazia! Non ci è stata nemmeno UNA sola proposta di lavoro al sig. RI 1. A questo punto è lecito domandarsi se questi signori possano giustificare il proprio stipendio di collocatori o se non sia lecito licenziarli perché tanto, collocare non collocano nessuno ..." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 24 agosto 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso, ha ribadito le proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:
" (...)
Le pretese di risarcimento di danni e di riparazione per torto morale contro lo Stato devono essere fatte valere secondo le prescrizioni della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1.). La legislazione speciale prevede in particolare che "Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l'azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata" (art. 19 cpv. 1) e che "Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l'azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata" (art. 19 cpv. 1) e che "Per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell'attore, le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell'ente pubblico convenuto (art. 22 cpv. 1).
Visto quanto precede, la domanda di risarcimento - a titolo cautelativo comunque integralmente contestata - risulta, oltre che incompleta e immotivata, presentata senza rispettare le prescrizioni di legge (cfr. obbligo della notifica e competenza giudiziaria)."
(…).” (Doc. III)
1.5. Con ulteriore scritto del 16 settembre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso la nuova procura del suo assistito e ha chiesto al TCA di inviare tutta la corrispondenza al loro segretariato (cfr. doc. V e allegato V/1).
in diritto
In ordine
2.1. Nel proprio ricorso l’assicurato, tramite il suo rappresentante, ha, tra l’altro, chiesto che: “(…) A titolo di risarcimento danno e riparazione morale l’URC di Lugano è condannato a versare al ricorrente l’importo di Fr. 5'000.--.(…).” (cfr. doc. I, pag. 4).
Il TCA non è competente a decidere in merito a richieste di risarcimento (cfr. art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, LPTCA; STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03, consid. 3; STFA dell’11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, consid. 7; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 - C 137/01, consid. 4 e STCA del 18 febbraio 2004 nella causa G.D.G., 38.2003.61), per cui su questo punto il ricorso è irricevibile.
Nel merito
2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento.
In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).
Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)
2.4. In una sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il TFA ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro le disponibilità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le vacanze semestrali. Al riguardo vedi pure la STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M. (C 245/04).
Questa chiara giurisprudenza federale ha definitivamente risolto una questione molto dibattuta negli scorsi anni soprattutto in relazione all'esistenza sul mercato del lavoro di una sufficiente offerta di impieghi a carattere temporaneo (cfr. H.U. Stauffer, "Neuere Rechtsprechung des EVG zum Arbeitslosenversiche-rungsrecht" in Ausgewählte Fragen des Arbeitslosenversiche-rungsrecht, Giornata di studio del 18 gennaio 1993, tenutasi a Lucerna, pag. 9-10; R. Spira, "Jurisprudence récente dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indennité en cas d'insolvabilité" in RSA 1995 pag. 8 seg. (12 e 13); D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Basilea 1992, pag. 341 nota 1276; RDAT II - 1992, pag. 145 seg.; DLA 1992 pag. 127; DLA 1991 pag. 22 e 26; DLA 1990 pag. 83).
2.5. In una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Chiamata a pronunciarsi circa l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che durante il periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il corso ““Pre-MBA Preparation” (Vorbereitungskurs MBA) am American Language Institute der San Diego State University in den USA”, l’Alta Corte ha avuto modo di richiamare questa giurisprudenza e ha ancora una volta ribadito che:
" (…)
1.2 Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231 publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist: vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er seiner Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22 S. 139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266 Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).
Hinsichtlich des objektiven Bereichs der Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hiezu nicht. Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der Schulleitung zu verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen eines Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss feststehen, dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen, kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).
(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)
In quell’evenienza il TFA ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis 16. Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu Recht abgesprochen hat.
2.1 Diese Frage ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen aus den folgenden Gründen:
2.1.1Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.
2.1.2 Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17 AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem Vorstellungsgespräch bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der Vermittlungsbereitschaft des Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für eine Rückkehr in die Schweiz und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es als ausgeschlossen erscheinen, dass der Versicherte - wie dies Gesetz und Verordnung verlangen - jederzeit und so oft als nötig bereit und in der Lage ist, sich einem Arbeitgeber zur Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder zum Stellenantritt zur Verfügung zu stellen.
2.2 Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Diese Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des Beschwerdegegners.
2.3 Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt, Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.
2.4 Nach der Rechtsprechung muss auf der Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C 23/03] Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis zeigt, dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die Vermittlungsbereitschaft, weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn absehbar ist, dass der Versicherte innert Kürze keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr zu beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen beim Beschwerdegegner bisher nicht erfüllt.
Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar 2003 (B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins Ausland begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.
(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)
In un’altra decisione del 17 novembre 2004 nella causa S. (C 122/04), l’Alta Corte ha invece ritenuto idoneo al collocamento un assicurato che ha frequentato un corso non autorizzato durante il periodo dal 17 luglio al 15 agosto 2003 negli USA sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.1.2 Nach der Rechtsprechung (BGE 122 V 266 Erw. 4) muss ein Versicherter, der auf eigene Initiative einen nicht bewilligten Kurs besucht, während der Kursdauer qualitativ und quantitativ in besonderem Ausmass Stellen suchen.
Ausserdem muss er jederzeit bereit und in der Lage sein, den Kurs zu Gunsten eines Arbeitsplatzes abzubrechen. Diesen Voraussetzungen hat der Beschwerdeführer genügt. Da die heutigen technischen Möglichkeiten (E-Mail, Fax, Handy) die Kommunikation über Kontinente hinweg stark erleichtern, ist die Entfernung kein allzu schwer wiegendes Hindernis mehr. Ausserdem hat der Versicherte nachgewiesen, dass er vom Kursort täglich mehrere Flugverbindungen in die Schweiz hätte benützen können. Zwar dürfte die Anzahl der geltend gemachten Flugmöglichkeiten nicht so hoch sein wie behauptet, da das selbe Flugzeug wegen Code-Sharings mehrmals unter verschiedenen Flugnummern auf den Flugplänen erscheint. Indessen bestanden genügend Verbindungen, um innert eines Tages in die Schweiz zurückkehren zu können.
Die von Verwaltung und Vorinstanz geltend gemachten Gründe höherer Gewalt reichen nicht aus, die Vermittlungsfähigkeit zu verneinen, zumal auch in der Schweiz eine Verhinderung eintreten kann und ein Vorstellungsgespräch auch nicht immer innert weniger Stunden durchgeführt werden muss. Daher ist die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers während der streitigen Kursdauer zu bejahen.
(…).“ (cfr. STFA del 17 novembre 2004 nella causa S., C 122/04)
2.6. Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta quanto segue.
Il 4 dicembre 2003 è stato steso e l’assicurato ha controfirmato un “Verbale del colloquio di consulenza” del seguente tenore:
" (…)
Procediamo alla reiscrizione dell’assicurato secondo accordi del 21.11.03 (ndr.: si riferisce al verbale di chiarimento del 21.11.2003 alla presenza del caposede dell’URC di __________, __________, della consulente del personale, __________, dell’assicurato e del suo rappresentante; cfr. doc. 14/3). Attualmente sta frequentando la scuola di tecnico di radiologia a __________. Si tratta di una scuola a tempo pieno (08.00-17.00) che prevede diversi periodi di stage che vengono effettuati presso l’Ospedale __________. Durata della scuola: 01.09.03 – 30.06.06. Concordato di essere iscritto come impiegato di commercio e impiegato d’ufficio. Disponibilità oraria dichiarata: 07.00-18.00 dal lunedì al venerdì, automunito. Dichiara che sarà disponibile a lasciare l’attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso (se ne vale la pena) rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta facendo. Richiesto ricerche effettuate dal 1.09.03 al 30.11.03: dichiara di averle riprese solo dopo il nostro colloquio del 22.11.03. Non ne ha svolte prima in quanto ritiene che prima la situazione non fosse chiara. Ricordato che in caso di ricorso - contestazione - avrebbe dovuto continuare a svolgerle. Il caso verrà valutato ed evt. sarà passibile di sanzione per mancate ricerche. Consegna le ricerche di novembre che verranno valutate, tutte offerte spontanee. Già per il mese di dicembre consegnerà un minimo di 10 ricerche mensili, volte su tutto l’arco del mese, nelle professioni iscritte, svolte principalmente in base alle reali offerte presenti sul mercato del lavoro. Consegnato faut di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2003 più fogli per le ricerche. Dato che dovrebbe avere almeno 5 giorni di esonero mi indica che sarà assente dal 29.12.03 al 04.01.04. Mi indica inoltre che le vacanze scolastiche vanno dal 22.12.03 al 6.01.04 (compreso) e che in questo periodo è disposto al lavoro. Fissato nuovo colloquio per il 15.01.04 alle ore 14.00.
(…).” (cfr. doc. 14/2)
L’assicurato ha firmato anche i formulari “Verbale del colloquio di consulenza” del 15 gennaio e del 26 aprile 2004 dai quali risulta che:
" (…)
Comunica che il 7.1.04 ha iniziato lo stage pratico presso il __________ di __________, la scuola riprende a metà febbraio 2004. Consegna le ricerche di dicembre 2003: tutte offerte spontanee in quanto dichiara di non aver trovato annunci sui quotidiani. Informato che verranno valutate dal servizio giuridico. Ha effettuato i giorni di esonero come previsto dal 29.12.03 al 04.01.04. Mi comunica che l’Ufficio giuridico l’ha convocato per il 28.01.04. Consegnato faut di gennaio e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 13.02.04 alle ore 14.00.
(…).” (cfr. 14/1)
" (…)
Nessuna novità da ambedue le parti, non ha ancora ricevuto la decisione su opposizione. Informato che c’erano annunci a cui avrebbe potuto candidarsi pertanto verifico con servizio giuridico come comportarmi. Consegnato faut di aprile e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 12.05.04 alle ore 11.30. Informato che se non avrò novità di rilievo verrà ricevuto dalla segretaria che gli consegnerà il faut e ritirerà le ricerche effettuate.
(…).” (cfr. doc. 14)
In occasione dell’audizione del 28 gennaio 2004 l’assicurato ha, in particolare, dichiarato e sottoscritto le seguenti affermazioni:
" (…)
Quante ricerche di lavoro ha svolto nel periodo 1 settembre – 30 novembre 2003?
Adr.:
Per i mesi di settembre – ottobre 2003 non ho svolto nessuna ricerca di lavoro a causa dell’opposizione. Avrò svolto circa una decina di ricerche di lavoro dal mese di novembre 2003.
Attualmente di cosa si occupa?
Adr.:
Attualmente frequento la scuola medico tecnica di radiologia a __________. La parte teorica viene svolta a __________, mentre la parte pratica all’Ospedale __________ o __________ di __________.
E quanto tempo la occupano giornalmente queste attività?
Adr.:
Sono occupato al 100%.
(…)
Il corso che sta seguendo è finanziato da lei o da qualche altro ente?
Adr.:
Ho ricevuto una borsa di studio per questa attività di Fr. 15'000.--.
Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l’importo.
(…)
E’ disposto ad accettare dei programmi occupazionale che le fossero offerti dal proprio collocatore?
Adr.:
Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità.
(…).” (cfr. doc. 4)
Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2003.
Infatti, l’assicurato ha iniziato la formazione di tecnico in radiologia presso la Scuola superiore medico-tecnica di __________ che lo occupa a tempo pieno (cfr. anche la dichiarazione del docente responsabile della formazione di tecnico in radiologia medica, doc. 6/B riprodotto al consid. 1.1 e il “Calendario scolastico 2003-2004” di cui al doc. 11).
Ora, come visto, secondo la giurisprudenza federale, lo studente a tempo pieno è inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.4).
È vero che, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), a determinate condizioni, anche una persona che segue un corso senza chiedere le prestazioni della LADI può essere considerata idonea al collocamento.
La questione a sapere se tale giurisprudenza, applicabile al corso e dunque ad una formazione che per la sua stessa natura ha una durata limitata, è valida anche trattandosi di una formazione di lunga durata come quella presente può rimanere aperta.
Infatti, l’assicurato non è in ogni caso disposto ad abbandonare senza indugio questa scuola nel caso gli si presentasse un’opportunità d’impiego. Al riguardo egli ha testualmente dichiarato che: “(…) Sono ben disposto ad accettare un posto di lavoro in Ticino che mi permetta comunque di portare a termine la formazione che sto seguendo, oppure che la professione offerta tenga conto del salario che avrei percepito a formazione avvenuta e che dia una certa garanzia di continuità. (…).” (cfr. doc. 4).
Da tali affermazioni il TCA deve concludere che l’assicurato non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e limita rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un impiego (cfr. consid. 2.3).
Dai verbali dei colloqui sopra riprodotti risulta ancora che, oltre a non avere effettuato delle ricerche durante i mesi di settembre e ottobre 2003, l’assicurato non avrebbe dato seguito a concreti annunci di posti di lavoro sebbene fosse stato espressamente richiamato in questo senso.
Al riguardo va qui ricordato che proprio nel caso di assicurati che frequentano un corso che non soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. le esigenze relative alla ricerca di un impiego sono molto severe.
Nella decisione dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04 (citata in esteso al consid. 2.5), l’Alta Corte ha, tra l’altro, rilevato che:
" (…)
In subjektiver Hinsicht muss feststehen, dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht zu persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen, kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4). (…).“
Infine, ma non da ultimo, vista la seguente dichiarazione: “(…) Ho ricevuto una borsa di studio per questa attività di Fr. 15'000.-. Nel caso dovessi interrompere il corso devo ritornare l’importo. (…).” (cfr. doc. 4), il TCA ritiene del tutto improbabile, dal profilo oggettivo, che l’assicurato sia effettivamente disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione che ha intrapreso.
In simili circostanze il TCA deve confermare la decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui è ricevibile il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti