Raccomandata
Incarto n. 38.2004.56
FS/DC/sc
Lugano 27 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 giugno 2003, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito l’URC) ha posto __________ al beneficio degli assegni di introduzione per la durata di 3 mesi:
" (…).
Datore di lavoro: __________
Indirizzo: __________
Cognome e nome: __________
No. AVS: __________ No. personale: __________
Data di nascita: __________ Stato civile: __________
Cassa: Cassa disoccupazione __________
Visti gli art. 65, 66 e 67 LADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà particolarmente gravi di collocamento dell'assicurato poiché ha precedenti professioni sfavorevoli (art. 90 cpv. 1 lett. c OADI) è deciso quanto segue:
la domanda per gli assegni d'introduzione del 05.06.2003, con riserva del rispetto del piano di formazione del 10.06.2003, è ACCOLTA.
Se i presupposti sono adempiuti, avete diritto dal 10.06.2003 al 09.09.2003 alle seguenti prestazioni:
Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato per la durata di 3 mesi dal datore di lavoro assieme alla parte del salario a suo carico. Il datore recupera il sussidio dalla cassa disoccupazione inviando mensilmente l'attestato PML qui allegato e il conteggio del salario.
Il rispetto del contratto di lavoro del 05.06.2003 è la condizioni da cui dipende il versamento degli assegni di introduzione. In caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2) durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale potrà chiedere il rimborso degli assegni versati.
Durante questo periodo, il salario mensile lordo soggetto all'AVS ammonta a fr. 3'200.00 ed è composto come segue:
mese assegno periodo d'introduzione resto del salario
1° mese fr. 1344.00 fr. 896.00
2° mese fr. 1920.00 fr. 1'280.00
3° mese fr. 1472.00 fr. 1'728.00
4° mese fr. 384.00 fr. 2'816.00
La cassa disoccupazione verserà gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro sul conto: CCP no.: __________. L'assegno relativo all'ultimo mese verrà versato all'azienda unicamente dopo che l’Ufficio delle misure attive (6501 Bellinzona) avrà ricevuto dalla stessa il rapporto finale sulle attività svolte (vedi formulario allegato).
Fattispecie e motivi:
Dare la possibilità di poter entrare in nuovo contesto professionale al fine di evitare di rientrare in disoccupazione. (…)"
(…).” (cfr. doc. 5/B).
1.2. Il 4 dicembre 2003 l’URC ha trasmesso all’Ufficio del lavoro Servizio giuridico la seguente “Segnalazione / restituzione API”:
" (…)
Si segnala che in data 01.12.03 si è reiscritto in disoccupazione il Sig __________ a seguito del scioglimento dl contratto per fine novembre presso la ditta RI 1 a __________ dopo che la stessa lo aveva assunto con gli aiuti API dallo scorso 10 giugno per il periodo sino al 9 settembre 2003.
Visto che la disdetta ha effetto nei 3 mesi seguenti il periodo API segnaliamo il caso per ev. richiesta di rimborso degli assegni versati.” (cfr. doc. 5)
Dopo aver convocato e sentito personalmente l’amministratrice unica e il direttore della ditta RI 1 (cfr. doc. 4, delle risultanze dell’audizione del 5 febbraio 2004 si dirà se necessario nel merito), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha emanato nei confronti della ditta la seguente decisione formale:
" (…)
i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione (API) a favore del signor __________ (dal 10.06.2003 fino al 09.09.2003) non sono adempiuti;
gli assegni per il periodo di introduzione versati devono essere richiesti in restituzione;
per quanto concerne la restituzione, la cassa disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.
(…)” (cfr. doc. 3)
L'amministrazione ha così motivato la propria decisione:
" (…).
Nel caso in esame l'assicurato, in data 05 giugno 2003, ha presentato una domanda di assegni per il periodo di introduzione a favore (API), della durata di 3 mesi, a seguito dell’assunzione dal 10 giugno 2003 quale aiuto tranciatore e piegatore presso la società RI 1 di __________.
Con decisione 10 giugno 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha accolto la richiesta in oggetto per il periodo di 3 mesi (dal 10.06.2003 fino al 09.09.2003). La società è stata nel contempo resa attenta che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2) durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli assegni versati.
In data 28 ottobre 2003 il datore di lavoro ha notificato al signor __________ la disdetta del rapporto di lavoro con effetto 30 novembre 2003. Mediante comunicazione 04 dicembre 2003 l’URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente ufficio poiché il licenziamento dell’assicurato è avvenuto senza motivi gravi nel periodo susseguente gli API.
Sentiti personalmente il 05 febbraio 2004 i rappresentanti della società RI 1, la signora __________, amministratrice e il signor __________, direttore, hanno dichiarato, in buona sostanza che lo scioglimento del rapporto di lavoro è stato causato per motivi economici.
Visto quanto precede, considerato che le condizioni risolutive poste al momento della concessione degli assegni per il periodo d'introduzione non sono state rispettate e più precisamente il rapporto di lavoro è stato disdetto ordinariamente, senza motivi gravi e nei tre mesi seguenti la fine del periodo d’introduzione, tenuto conto della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 126 V 42 seg., l’Ufficio giuridico decide che gli assegni (API) versati per il periodo d’introduzione, avvenuto dal 10.06.2003 al 09.09.2003, devono essere chiesti in restituzione.
Per quanto concerne la restituzione la cassa dovrà valutare i presupposti dell'art. 95 LADI.
(…).” (cfr. doc. 3)
1.3. A seguito dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il 5 luglio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione e, in particolare, ha rilevato che:
" (…)
Rimane ora da esaminare se il datore di lavoro può prevalersi di un motivo grave, giustificante l’avvenuta rescissione anticipata del contratto.
Nella sua lettera di licenziamento l’azienda in parola ha indicato quale motivo dello stesso “la perdita di due grosse commesse di lavoro”, con conseguente ristrutturazione degli organici. Questa circostanza è stata confermata dalla signora __________ e dal signor __________, rispettivamente amministratrice unica e direttore della società, nel corso della loro audizione avvenuta in data 5 febbraio 2004, e ribadita in sede di opposizione.
Ora, visto quanto precede e alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto in particolare come il motivo per il quale l’opponente ha posto anticipatamente fine al rapporto di lavoro sia prettamente economico - per cui non può essere considerato una “causa grave” ai sensi dell’articolo 337 CO - gli assegni per il periodo di introduzione versati devono essere chiesti in restituzione dalla cassa disoccupazione, la quale dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti di cui all’articolo 95 LADI.
(…).” (cfr. doc. A)
1.4. Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…)
Con la presente faccio ricorso alla decisione del 5 luglio 2004 dell’Ufficio Giuridico della Sezione del Lavoro di Bellinzona concernente il signor __________ per i seguenti motivi:
La decisione di sciogliere il rapporto di lavoro con il signor __________ e di altri operai (in totale il personale è stato ridotto di 8 unità) è stata fatta in quanto abbiamo avuto una riduzione delle commesse del 60% di lavoro.
Attualmente abbiamo avuto una lieve ripresa. La nostra ditta soffre di liquidità ed un’azione pecuniaria non escluderebbe la messa in liquidazione della stessa.
(…).” (cfr. doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 3 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).
1.6. Con ulteriore scritto del 15 settembre 2004 la ditta ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova e si è confermata nel proprio ricorso (cfr. doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Pertanto, a mente del TCA, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.”
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b;”.
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…).” (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere.”
Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 594, pag. 221 e G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9.
2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:
" (…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves», c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu, lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
L'Alta Corte ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
" (…)
3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
Infine, in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C 322/99)
La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di Y.S. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - G.C. e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che Y.S. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la G.C. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la G.C. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di Y.S.
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C 322/99)
Va inoltre ricordato che, anche nell'ambito degli art. 59 seg. LADI, il TFA ha stabilito che "l'introduzione in un nuovo impiego, se è usuale nella professione, non può essere equiparata ai corsi la cui frequentazione dà diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione" (DLA 1986 pag. 60 seg.; cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 334-335 n. 497-499).
2.6. Nel caso di specie, la ditta RI 1 di __________ ha sottoscritto con __________ un contratto di assunzione a tempo indeterminato con inizio al 10 giugno 2003 e un periodo di prova di un mese (cfr. doc. 5/F).
Per l’inizio di questo impiego l’URC, con decisione del 10 giugno 2003, ha riconosciuto a __________ il diritto agli assegni per il periodo di introduzione (API) dal 10 giugno al 9 settembre 2003 indicando che, in caso di interruzione del contratto senza motivi gravi durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova) o nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni versatigli (cfr. doc. 5/B).
Infatti, sulla decisione in parola figurava espressamente che:
" (…)
Il rispetto del contratto di lavoro del 05.06.2003 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2) durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi seguenti, l'autorità cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni versati.
(…)," (cfr. doc. 5/B)
Al riguardo, il TFA, nella già citata sentenza pubblicata in DTF 126 V 42 = SVR 2000 ALV Nr. 26, ha precisato le ragioni di tale clausola:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
(…).“ (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
L'art. 337 del Codice delle Obbligazioni (CO) regola la risoluzione immediata del rapporto di lavoro per cause gravi. Secondo questa norma:
" 1Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.
2È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.
3Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare."
Dunque il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può essere pretesa.
In quanto provvedimento straordinario ed estremo, la risoluzione immediata va ammessa con riserva.
Sulla nozione di cause gravi Brunner - Bühler - Waeber - Bruchez (in Commentaire du contrat de travail, 3a edizione, Ed. Réalités sociales, Losanna 2004) sottolineano quanto segue:
" Constitue un juste motif un fait qui est propre à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler, de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être exigée, .1même pas pendant la durée du délai de congé. C'est le cas lorsqu'une partie viole gravement les obligations découlant du contrat de travaill, ce que les tribunaux admettent généralement dans les circonstances suivantes:
comportement délictueux relatif aux rapports de travail;
refus persistant d'exécuter la prestation de travail;
concurrence délibérée au détriment de l'employeur;
atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur, de l'employeur ou des collègues de travail, telle que le harcèlement sexuel;
modification unilatérale et inattendue du statut du travailleur;
refus délibéré de verser tout ou partie du salaire. (...)
Ne constitue pas un juste motif un manquement moins grave comme, par exemple, les absences temporaires et non autorisées de la place de travail, l'ivresse, le non-respect de l'horaire de travail, un retard occasionnel dans le paiement du salaire. C'est seulement lorsqu'on informe dûment l'autre partie que l'on va considérer de tels manquements comme un juste motif de résiliation immédiate que l'on peut, selon les circonstances, l'invoquer ensuite à ce titre si, effectivement, il se reproduit à brève échéance. Ce n'est toutefois pas l'avertissement en soi, même assorti d'une menace de résiliation immédiate, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que le comportement reproché ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'autre partie la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ou jusqu'a I'échéance d'un contrat de durée déterminée." (pag. 276-277)
Dal canto suo G. Aubert (in Code des obligations I. Commentaire Romanda, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003) rileva che:
" Les justes motifs de licenciement immédiat les plus souvent invoqués consistent dans un ou plusieurs manquements de l'une des parties à ses obligations contractuelles. Selon un principe souvent répété par la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est de gravité moyenne ou légère, il ne peut entrainer une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un ou plusieurs avertissements.
Gomme le juge doit statuer à la lumière de toutes les circonstances, la jurisprudence ne pose pas de règle rigide sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, peut justifier un licenciement immédiat. Sont décisifs, dans chaque cas particulier, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Dans certains cas, la menace claire d'un licenciement immédiat : révélera nécessaire; dans d'autres, elle paraîtra inutile compte tenu de l'attitude du travailleur.
D'une manière générale, l'employeur doit pouvoir compter sur la rectitude absolue du travailleur. La jurisprudence considère souvent comme particulièrement grave la violation de l'obligation de fidélité ou de loyauté (CO 321a I). En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les rapports de confiance entre les parties. Il en va ainsi des détournements (même de faible importance pécuniaire), des soustractions d'objets ou des vols5, des mensonges et de la falsification de pièces, des incapacités de travail simulées, des indiscrétions visiblement dommageables, de la concurrence faite à l'employeur, de l'acceptation de pots-de-vin, des comportements violents comme les injures, les menaces ou les voies de fait ou encore des infractions suffisamment graves commises au détriment de tiers.
En revanche, les autres manquements du salarié, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement (CO 321, 321c, 329c III), le refus d'exécuter une tâche assignée (CO 321d) ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail (CO 321a I) constituent en général des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements.
Parmi les manquements de l'employeur qui peuvent justifier une démission du travailleur avec effet immédiat figurent les retards dans le paiement du salaire malgré une mise en demeure (CO 323), les atteintes aux droits de la personnalité (CO 328) ou encore la modification unilatérale du contrat de travail." (pag. 1781-1782)
2.7. Dagli atti di causa risulta che, in data 28 ottobre 2003, la ditta ha rescisso il contratto di lavoro stipulato con __________, motivando:
" (…)
nelle scorse settimane ci è stata purtroppo confermata la perdita di due grosse commesse di lavoro. Questo, inevitabilmente, ci obbliga ad una ristrutturazione dei nostri organici.
Di conseguenza, come discusso con il nostro direttore Sig. __________, le confermiamo nella forma scritta lo scioglimento del rapporto di lavoro per il 30 novembre 2003.
(…).” (cfr. doc. 5/A)
In data 4 dicembre 2003 l'URC ha trasmesso all’Ufficio del lavoro Servizio giuridico una “Segnalazione / restituzione API” (cfr. doc. 5 e consid. 1.2).
In data 5 febbraio 2004 __________ e __________, amministratrice rispettivamente direttore della ditta RI 1, sono stati sentiti, previa convocazione, presso gli uffici della Sezione del lavoro.
In quell'occasione è stato allestito e sottoscritto da tutti i presenti un verbale nel quale, in particolare, si legge che:
" (…)
Disdetta / scioglimento del rapporto di lavoro
In data 28 ottobre 2003, a seguito della purtroppo confermata perdita di due grosse commesse di lavoro (__________), inevitabilmente siamo stati costretti a ristrutturare i nostri organici.
Pertanto, abbiamo provveduto a notificare con lettera 28 ottobre 2003 la disdetta/scioglimento del rapporto di lavoro per 8 dipendenti (7 settore produzione + 1 settore amministrativo) con effetto 30 novembre 2003.
Specifico che per i casi in esame la disdetta era con effetto al 30 novembre 2003.
(…)
A precisa domanda rispondiamo che le disdette sono state notificate causa la perdita improvvisa delle commesse di lavoro e non per gravi motivi ai sensi del Codice delle Obbligazioni.
La perdita improvvisa dei contratti ci è stata verbalmente annunciata nel corso del mese di settembre 2003 dal sig. __________ / Direttore di produzione __________.
(…).” (cfr. doc. 4)
Anche nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla riduzione del 60% delle commesse di lavoro (cfr. doc. 2 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con __________ (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà non configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.6. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25)
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
(…).“ (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 5/A), prima che fossero trascorsi tre mesi dalla conclusione del periodo di introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti