Raccomandata
Incarto n. 38.2004.41
FS/td
Lugano 18 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2004 di
RI1
contro
la decisione del 29 aprile 2004 emanata da
Cassa Dis. CO1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 26 febbraio 2004 la Cassa Disoccupazione CO1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità di disoccupazione presentata dall'assicurato il 18 febbraio 2004 (cfr. doc. 7/G), argomentando:
" (…)
L'assicurato deve aver compiuto un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi, ma ha solo 7 mesi di periodo contributivo (dall'1.11.02-31.05.03). Egli ha ricevuto tutti i mesi le indennità di disoccupazione nel PQ scaduto il 10.01.04.
Negli ultimi due anni precedenti l'annuncio in disoccupazione non può comprovare un periodo di contribuzione quale dipendente della durata complessiva di almeno 12 mesi. Non può nemmeno essere esonerato dall'adempimento dello stesso.
(…)." (cfr. doc. 20/T)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato il 23 marzo 2004 (cfr. doc. 21/U), la Cassa, in data 29 aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione.
La Cassa ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
II Sig. RI1 si è annunciato in disoccupazione in data 11 gennaio 2002 ed ha usufruito di un termine quadro di 2 anni scadente il 10 gennaio 2004.
Durante questo periodo di due anni, l'Assicurato ha beneficiato delle indennità di disoccupazione piene da gennaio a ottobre 2002 e da giugno 2003 a gennaio 2004 mentre ha percepito le indennità di guadagno intermedio da novembre 2002 a maggio 2003.
II suo diritto ammontava a 520 giorni e l'Assicurato ha beneficiato, alla scadenza del termine quadro, di 427,3 indennità giornaliere. Alla scadenza del termine quadro sopra indicato, secondo le disposizioni di legge, è possibile aprire un nuovo diritto alle indennità se si riesce a giustificare, nel corso dei due anni precedenti (11.1.2002/10.01.2004) un periodo di lavoro di almeno 12 mesi o in seguito ad una esenzione stabilita dall'art. 14 cpv. 1 della LADI (formazione scolastica, malattia, infortunio ecc.)
L'assicurato ha rivendicato le prestazioni a partire da gennaio 2004 ma purtroppo è in grado di giustificare un periodo di lavoro unicamente di 7 mesi (negli ultimi 2 anni) e non può giustificare un motivo di esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione. La nostra Sezione di __________ ha pertanto deciso di non più indennizzare l'assicurato, a partire dal 11 gennaio 2004, con la decisione emanata.
L'Assicurato, nell'atto di opposizione, rivendica nuovamente le prestazioni, in particolare evidenziando che non ha percepito completamente le 520 indennità che le erano state accordate a partire dal 1. luglio 2003 con una richiesta di rettifica del termine quadro per lo spazio di tempo che ha lavorato. Inoltre evidenzia che ha effettuato un periodo di riqualifica professionale di 1368 ore di frequenza che rapportato in mesi corrisponde a 7,52 mesi di esonero.
Purtroppo questa richiesta non può essere evasa favorevolmente in quanto per la riscossione delle prestazioni vigono termini quadro biennali, che non possono essere modificati e che decorrono dal primo giorno nel quale sono adempiuti i presupposti del diritto alla prestazione. Considerato che il Sig. RI1 ha usufruito dell'apertura di un termine quadro l'11 gennaio 2002, lo stesso si è chiuso in data 10 gennaio 2004 anche se non ha beneficato di tutte le 520 indennità di disoccupazione che aveva diritto.
Anche per l'esonero purtroppo occorrono complessivamente almeno 12 mesi di formazione, riqualifica o perfezionamento
professionale che non possono però essere cumulati con il periodo di attività lavorativa.
Unicamente se l'assicurato fosse stato in grado di documentare un nuovo periodo lavorativo di almeno 12 mesi o un motivo di esonero, poteva ottenere il diritto alla riapertura di un nuovo termine quadro a partire dal 11 gennaio 2004 (…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha osservato che:
" (…)
Mi riferisco alla decisione del 29.04.04. Dovuto alla disposizione sopramenzionata sono forzato e obbligato di presentare nuovamente ricorso alla decisione in questione. I motivi sono seguenti:
Decurtazione del diritto indennità.
Interpretazione non equilibrata di una legge (calendario/numero
giorni di diritto)
Motivazione
Ritengo un trattamento iniquo prendendo in considerazione solo il termine quadro (come Dato) mentre i giorni di diritto vengono gestiti tramite un formulario mensile (attestato su guadagno intermedio) e poi alla fine si decurta l'indennità giornaliera, per essere più preciso i 520 giorni di diritto.
E' la mia aspirazione di prestare l'attenzione su una legge non bilanciata. Soprattutto quando l'interessato ha un certo numero di anni (56) sulle spalle, si é impegnato in un aggiornamento professionale, (frequentato un corso in __________ alla __________, terminato con successo alla fine dell'anno scorso) ha sempre rispettato le prescrizioni dell'ufficio di collocamento (oltre 240 candidature per trovare una nuova attività professionale) e ha una gran voglia di lavorare, ma nessuno (datore di lavoro) vuole riconoscere l'impegno del sottoscritto.
E' in ultimo come onesto cittadino subisce penalizzazioni dovute per l'età da parte di tante istituzioni dello stato e le rispettive leggi.
Conclusione
Non chiedo nient' altro di riconoscere la rimanenza di diritto per l'indennità, e parallelamente l'aggiornamento del calendario del termine quadro.
Per quanto concerne il mio ricorso del 23 marzo 2004, esso fa parte integrativa del presente ricorso. Per evitare una ripetizione degli argomenti in questione allego una copia del ricorso scritto all'CO1 inclusivo allegati (…)." (cfr. doc. I)
Nel suo precedente scritto del 23 marzo 2004 alla Cassa (trattasi dell'opposizione contro la decisione della Cassa del 26 febbraio 2004), a cui rinvia, l'assicurato ha rilevato che:
" (…)
Mi riferisco alla vostra decisione del 26.2.04. Dovuto alla vostra disposizione sono costretto e obbligato di presentare ricorso alla decisione in questione. I motivi sono seguenti:
nuova apertura di un termine quadro.
Non raggiungimento del diritto massimo di 520 giorni d'indennità.
Non riconoscimento del diritto rimanente di 92.7 gironi d'indennità
Gestione non equa tramite il modulo "Attestato su guadagno
intermedio". Gestito solo il numero di giorni del diritto, mentre il
calendario del termine quadro è stato totalmente ignorato.
administration" in generale.
equivalente a 7.52 mesi.
Motivazione
Il sottoscritto ha fatto la richiesta di una rettifica del periodo di quadro (basato sul calendario del termine di quadro) per lo spazio di tempo di cui esso ha lavorato, esattamente per sette (7) mesi. II conteggio indica il diritto massimo di 520 giorni, di cui ho utilizzato 427,3 resta il diritto rimanente di 92.7 giorni che corrispondano ai sette mesi di lavoro. Ogni mese l'ufficio personale della __________ ha inviato il modulo "Attestato su guadagno intermedio" (modulo 716.1051110.2001) alla cassa CO1, per la gestione del pagamento, l'indennità. (Vedi certificati salari). Si può notare sul conteggio CO1, che i numeri di giorni di diritto sono stati gestiti, mentre il calendario No. Per ogni giorno lavorato si doveva prevedere l'accredito della giornata lavorata sul calendario. Questo non fu fatto, e per questa causa è scaduto il termine quadro, data della maturazione 10.01.2004. Per ogni giorno lavorato, il termine quadro (data del calendario) doveva aumentare di un giorno.
La legge prevede una dichiarazione intermedia del guadagno, deve anche prendere in considerazione la variazione del calendario di quadro, altrimenti la legge é non equa.
Ho 56 anni e sono consapevole che la mia data di nascita mi causa una certa difficoltà nella ricerca di un'occupazione, però con il conseguimento del diploma (lettera di conferma dell'ottenimento del titolo, vedi allegato) in __________ il sottoscritto ha dimostrato d'essere abile e flessibile.
La revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ultima attualizzazione del 8.5.2003 dice: Indennità di disoccupazione: il periodo minimo di contribuzione che dà diritto all'indennità è portato da sei a dodici mesi, e la durata massima dell'indennità è ridotta da 520 a 400 giorni per i disoccupati di età inferiore ai 55 giorni.
In quel momento la mia età, non era inferiore di 55 anni. Per un eventuale nuovo periodo di quadro sono sufficiente sei (6) mesi di contribuzione. Durante la mia permanenza presso la __________ ho pagato durante sette mesi i premi d'assicurazione AD.
Non richiedo di riaprire un nuovo periodo di quadro, ma bensì di ottenere i 92,7 giorni di diritto rimanente, mentre il funzionario dell'CO1 è del parere che si tratta di una nuova apertura del termine quadro.
Conclusione
Nel corso dello studio di __________ alla __________, un collega di classe, mi ha offerto un impiego inizialmente terminante il 31 marzo 2003, poi in seguito prolungato fino al 31 maggio 2003. Ho accolto con entusiasmo quest'occasione, poiché è sempre meglio di niente, e nello stesso momento ho contribuito ad un alleggerimento del 58,74% della Cassa disoccupazione per quanto concerne il pagamento dell'indennità. In altre parole l'CO1 mi ha risarcito solo la rimanenza il 41,26% di conseguenza, si tratta di sette pagamenti d'indennità ridotti.
Nel modulo (Domanda d'indennità di disoccupazione) 716.1011 7.2003, pagina quattro (4) è scritta: Dichiarazione: prendo atto che sono tenuto a partecipare o provvedimenti del mercato del lavoro. Ho eseguito testualmente quanto mi è stato ordinato nella prescrizione sopra menzionata. Contrariamente, subisco delle sanzioni sociali, o in altre parole il sottoscritto non doveva accettare l'offerta di lavoro della __________ o ancora peggio, lavorare in nero. Trovo inconcepibile un gesto del genere, è non credo, che la legge appoggia una condotta di questa natura. In più, mi sono impegnato al massimo per la ricerca di un impiego, (per esempio ho partecipato a 13 concorsi dell'amministrazione cantonale) ho superato sempre il numero delle ricerche richiesta dall'ufficio di collocamento.
Un'altra contraddizione è, di non riconoscere il mio impegno per la riqualificazione professionale. II sottoscritto ha frequentato 37 moduli un periodo di 27 mesi, (esattamente 1368 ore di frequenza, compreso il tempo per il lavoro di diploma) e ho terminato con un buon risultato il corso, con uno nota media di 5,0.
Possibilità alternativa per l'interpretazione della legge.
Prendendo in considerazione il periodo totale di lavoro presso la __________ che ha durato sette (7) complessivi (copie di contratto nel vostro possesso), aggiungendo le ore di lavoro del Corso __________, trasformandoli in mesi si ottiene il totale che è equivalente a 7.52 mesi. Sommando i sette (7) mesi di lavoro e i 7,52 mesi di scuola si ottiene un risultato di 14,52 mesi, più che sufficiente (minimo richiesto 12 mesi di età inferiore di 55 anni), per aprire un nuovo termine di quadro.
Sono fiducioso di trovare una nuova occupazione professionale, ma ho bisogno del tempo e precisamente l'intervallo, che risponde al "Diritto rimanente" (92.7 giorni) indicato nel conteggio allegato.
(…)." (cfr. doc. A2)
1.4. Nella sua risposta dell'8 giugno 2004 la Cassa ha ribadito le proprie argomentazioni e ha chiesto la conferma della sua decisione su opposizione del 29 aprile 2004 (cfr. doc. III).
1.5. Con ulteriore scritto del 14 giugno 2004 l'assicurato ha ancora puntualizzato che:
" (…)
Mi riferisco alla vostra lettera del 9.6.2004 e alla risposta dell'CO1 del 8.6.2004. Ho preso atto del contenuto nella lettera scritta dall'CO1, e mi sembra essa ha fornito tutti i documenti utili. Tuttavia l'CO1 menziona, per la prima volta, i giustificativi di guadagno intermedio come vengono utilizzati (in modo parziale) per il calcolo delle indennità.
Motivazione
Sì come già detto, per la prima volta sono indicati i giustificativi di guadagno intermedio. In realtà, l'attività lavorativa presso la __________ ha ridotto l'indennità da ricompensare dall'assicurazione della disoccupazione del 58.74 %. Tramite il formulario "Guadagno intermedio" si teneva una gestione dei giorni di diritto, mentre il termine di quadro resta inosservato, in altre parole si tratta di una gestione non equilibrata. (equity)
Conclusione
E' la mia aspirazione di prestare l'attenzione su una legge (LADI) non equilibrata. Questa legge è stata modificata circa un anno fa. (28.05.2003.) Probabilmente in tutta fretta, perché modificava anche i premi d'assicurativi verso il basso. Inoltre le modifiche prendevano in considerazione l'età. (a partire di 55 anni) Invece la legge non prescrive come amministrare il termine quadro. Tuttavia la gestione deve essere più palese e gestire il periodo di quadro e i giorni di diritto.
Vedi: Revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Numero dell'oggetto: 01.019. Ultima attualizzazione 28.5.2003. hhtp://www.parlament.ch/I/homepage/do-archiv/do-aebeitslosenversicherungsgesetz.htm#inkuerze
II mercato del lavoro penalizza in maniera notevole i lavoratori che hanno superato un certo numero di anni. (ho scritto oltre 250 domande d'impiego, in data odierna) Soprattutto dovuto per i premi alti dei secondo pilastro (LPP) per i collaboratori a partire di 45 anni. Purtroppo la fonte della giovinezza non esiste, e gli anni non si lasciano diminuire.
Per ultimo, non intendo criticare l'operato dell'CO1 come attività operativa nel campo sociale e non ho sentimenti ostili. Qui, si tratta di un mal interpretazione della
legislazione, o di lacune di leggi che si devono correggere, non solo per me, ma per tutti che si trovano in condizioni simili.
II fatto di non trovare un'occupazione a causa della mia età mi preoccupa assai. Ho sempre lavorato con piacere ed entusiasmo. Mi sono sforzato di aggiornare le mie conoscenze professionali, infatti, sono riuscito a superare con abilità il Corso __________ alla __________ ed ora sono dispiaciuto che il mio impegno non porti i meritati frutti.
All'infuori alla mia formazione professionale, ho notevolmente più esperienza, quella che i più giovani non possono ancora avere, e in più mi sento ancora in forma e sono flessibile per affrontare nuove sfide (…)." (cfr. doc. VI)
1.6. Il doc. VI è stato notificato alla Cassa (cfr. doc. VII) la quale, con lettera del 12 agosto 2004 al TCA, ha sottolineato che:
" (…)
La legge sull'assicurazione disoccupazione e insolvenza (LADI) fissa dei termini quadri biennali che non possono essere modificati.
Non è stato possibile aprire un nuovo termine quadro in quanto il signor RI1 non ha potuto documentare, all'interno del termine quadro durato dall'11 gennaio 2002 al 10 gennaio 2004, né un periodo lavorativo di almeno 12 mesi né un motivo di esonero di almeno 12 mesi (formazione, riqualifica o perfezionamento professionale).
Pur comprendendo le motivazioni e le osservazioni portate dall'assicurato, la Cassa non può far altro che applicare la Legge e versare le indennità previste.
(…)." (cfr. doc. VIII)
I doc. VII e VIII sono stati notificati all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 29 aprile 2004 che conferma il rifiuto della domanda d'indennità presentata dall'assicurato il 18 febbraio 2004), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI stabilisce che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono i termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadri biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadri biennali sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.4. In una decisione pubblicata in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.
Sul carattere definitivo dei termini quadro una volta stabiliti la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
" (…)
b) (…) Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begrenzt die Anspruchberechtigung in zeitlicher Hinsicht und legt die für die Dauer und Höhe der Leistungen massgebende Zeitspanne ein für alle Mal fest (Nussbaumer, a.a.O., Rz 89; vgl auch Gerhards, a.a.O., N. 6 und 19 zu Art. 9). Vorbehalten bleiben Sachverhalte, wo sich die Zusprechung und Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung nachträglich zufolge Fehlens einer oder mehrerer Anspruchs-voraussetzungen als unrichtigt im wiedererwägungsrechtlichtlichen oder prozessual revisionsrechtlichen Sinne erweist (vgl 122 V 21 Erw. 3a und 368 f Erw. 3 mit Hinweis sowie Art. 95 Abs. 1 AVIG)."
In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).
In tale contesto l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
a) Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begrenzt die Anspruchsberechtigung in zeitlicher Hinsicht und legt die für die Dauer und Höhe der Leistungen massgebende Zeitspanne fest (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 89; vgl. auch GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N 6 zu Art. 9). Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine einmal laufende Rahmenfrist grundsätzlich bestehen und kann eine neue frühestens nach deren Ablauf eröffnet werden. Weder eine die Arbeitslosenentschädigung ausschliessende Tätigkeit noch der Wegfall der Anspruchsberechtigung als solche (beispielsweise bei nicht mehr gegebener Vermittlungsfähigkeit) beendigen die Rahmenfrist (NUSSBAUMER, a.a.O., Rz 96, sowie GERHARDS, a.a.O., N 19 zu Art. 9; vgl. auch Art. 37 Abs. 4 AVIV). Ebenfalls kann die Rahmenfrist nicht durch den Verzicht auf Leistungen verkürzt werden (Urteil S. vom 24. Juli 2000 [C 151/99]).
(…)." (cfr. DTF 127 V 475, consid. 2a, pag. 477)
In particolare, riguardo alla validità della direttiva ML/AD 98/4 foglio 4 secondo la quale dopo il primo pagamento di indennità giornaliere i termini quadro non possono, salvo eccezioni, essere spostati, la nostra Massima Istanza ha puntualizzato che:
" (…)
dd) AM/ALV-Praxis 98/4, Blatt 4, schliesst das Verschieben der Rahmenfristen nach der erstmaligen Auszahlung von Taggeldern in allen Fällen (auch jenen nach Art. 29 AVIG) schlechterdings aus, ohne die Fälle des wiedererwägungsweisen Zurückkommens und der prozessualen Revision vorzubehalten. Insofern wäre die Weisung, allein von ihrem Wortlaut her betrachtet, gesetzwidrig. Richtig, d.h. in gesetzeskonformer Auslegung (vgl. - zu den Rechtsverordnungen - statt vieler BGE 125 V 4 Erw. 3b) verstanden, kann sie allerdings nur dahin gehend ausgelegt werden, dass im Falle des Zurückkommens kraft Wiedererwägung oder prozessualer Revision eine Verschiebung der Rahmenfristen möglich sein muss.
(…)." (cfr. DTF 127 V 475, consid. 2b)dd), pag. 478)
In una sentenza del 16 ottobre 2003 nella causa S. (C 147/03) la nostra Massima Istanza è stata chiamata a decidere nel caso in cui ad un assicurato è stata chiesta la restituzione della differenza tra le indennità versategli durante il periodo dal 4 marzo 1998 fino al 31 agosto 1999 rispetto a quelle dovutegli nel termine quadro per la riscossione dall'11 febbraio 1997 al 10 febbraio 1999, dopo che il Tribunale cantonale, con decisione del 25 giugno 1999, lo aveva ritenuto idoneo al collocamento a contare dall'11 febbraio 1997.
Il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti osservazioni:
" (…)
3.1 Es ist im Grundsatz unbestritten, dass die Arbeitslosenkasse auf die Eröffnung einer Bezugsrahmenfrist am 4. März 1998 und die Ausrichtung von Taggeldern ab diesem Zeitpunkt zurückkommen durfte. Welcher Rückkommenstitel (Wiedererwägung, prozessuale Revision) gegeben ist, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden. Insbesondere kann offen bleiben, ob der Entscheid vom 25. Juni 1999, mit welchem die Vorinstanz in Aufhebung der Verfügung des Kantonalen Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) vom 2. Dezember 1997 die Vermittlungsfähigkeit ab 11. Februar bis 18. Juli 1997 bejahte, einen prozessualen Revisionsgrund darstellt. Wesentlich ist, dass aufgrund dieses Erkenntnisses am 11. Februar 1997 sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren. In jenem Zeitpunkt begann somit von Gesetzes wegen eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu laufen (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Vor deren Ablauf am 10. Februar 1999 konnte nach der gesetzlichen Konzeption keine (neue) Frist eröffnet werden (BGE 127 V 477 Erw. 2a).
Entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bedurfte es nicht einer separaten Verfügung, um die Eröffnung einer Bezugsrahmenfrist am 4. März 1998 und die formlose Zusprechung und Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung ab diesem Zeitpunkt aufzuheben. Die Unrichtigkeit dieser Anordnungen unter wiedererwägungs- oder prozessual revisionsrechtlichem Gesichtswinkel stellt einen Teilaspekt des mit der Rückforderungsverfügung festgelegten Rechtsverhältnisses dar (vgl. BGE 125 V 415 f. Erw. 2a und b).
Die Höhe der Rückforderung von Fr. 8294.65, bemessen nach dem Entschädigungsanspruch für die Bezugsrahmenfrist vom 11. Februar 1997 bis 10. Februar 1999, wird nicht beanstandet. Es besteht kein Anlass zu einer näheren Prüfung der Berechnung dieses Betrages (BGE 125 V 415 Erw. 1b und 417 oben).
(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre 2003 nella causa S., C 147/03)
In un'altra sentenza del 26 maggio 2003 nella causa F., C 265/02 - trattandosi di un assicurato al quale è stata rifiutata l'indennità per insolvenza per i mesi da giugno a agosto 2001 e aperto un termine quadro per la riscossione dal 6 luglio 2001 - l'Alta Corte ha rilevato:
" (…)
2.1 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Rahmenfrist ab dem Tag der Anmeldung - dem 6. Juli 2001 - zu laufen beginne, während der Beschwerdeführer demgegenüber der Ansicht ist, dass er während der hier interessierenden Zeitspanne vom 1. Juni bis zum 5. Juli 2001 versichert gewesen sei und deshalb entweder Insolvenz- oder Arbeitslosenentschädigung zugute habe. Im Weiteren habe er durch die selbst vorgenommene Arbeitssuche seit seiner Freistellung alles Sinnvolle zur Schadensvermeidung vorgenommen; die Erfüllung der Kontrollpflichten habe in dieser Hinsicht keinerlei Bedeutung, da ihm das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum bis jetzt keine Arbeit habe verschaffen können. Schliesslich weist der Versicherte darauf hin, dass er sich einzig aus gesundem Menschenverstand nicht früher bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet habe, da er - vor dem Konkurs der Arbeitgeberfirma - ja noch einen durchsetzbaren Lohnanspruch gehabt habe.
2.2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt nach Art. 9 Abs. 2 AVIG am Tag, an dem alle Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG erfüllt sind, wozu auch die formelle Voraussetzung der Anmeldung gehört (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat sich der Versicherte nicht erst am 6. Juli 2001, sondern bereits am 3. Juli 2001 zur Arbeitsvermittlung angemeldet, sodass die Rahmenfrist (frühestens) an diesem Tag zu laufen beginnt. Bei erfüllten restlichen Voraussetzungen führt dies wiederum - trotz des damals noch vorliegenden Arbeitsvertrages (vgl. Art. 10 AVIG) - zu einem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, weil durch die Nichtleistung von Insolvenzentschädigung während der Zeit der Freistellung (Urteil A. vom 28. Januar 2002, C 164/01) andernfalls eine Lücke im Versicherungsschutz vorläge und der Versicherte zwischen Tisch und Bank fiele, indem ihm die Insolvenzentschädigung wegen der Vermittelbarkeit während der Dauer der Freistellung verwehrt ist und die Arbeitslosenentschädigung infolge Vorliegens eines Arbeitsvertrages und somit fehlender Arbeitslosigkeit abgelehnt wird; aus diesem Grund ist bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses denn auch eine faktische Betrachtungsweise vorzunehmen (vgl. ARV 1989 Nr. 4 und 5 S. 82 f. Erw. 4). Vorliegend kann im Übrigen offen bleiben, ob die Anmeldung zum Bezug von (schliesslich wegen der erfolgten Freistellung verneinten) Insolvenzentschädigung in eine Anmeldung zur Arbeitsvermittlung umzudeuten ist, da dieser Antrag erst am 4. Juli 2001 - und demnach später als die am 3. Juli 2001 erfolgte Anmeldung zur Arbeitsvermittlung - gestellt worden ist.
Für die Zeit vor der am 3. Juli 2001 erfolgten Anmeldung kann der Mangel eines früher erfolgten Antrages nicht dadurch geheilt werden, dass eine frühere Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung - wegen des nach wie vor bestehenden Lohnanspruchs gegenüber der zu diesem Zeitpunkt vermeintlich noch liquiden Arbeitgeberfirma - nicht naheliegend gewesen ist, denn das Verfahren auf Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung wird nur auf Antrag hin eröffnet (vgl. Art. 20 AVIG). Es bleibt dem Versicherten allein der Lohnanspruch gegen die in Konkurs gefallene Arbeitgeberfirma (vgl. immerhin Art. 219 Abs. 4 SchKG); das die Gerichte bindende Gesetz (Art. 191 BV) sieht keinerlei Spielraum für eine andere Lösung vor.
2.3 Damit beginnt die Rahmenfrist am 3. Juli 2001 zu laufen; die Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI wird abzuklären haben, ob die restlichen Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG vorliegen und ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bereits ab diesem Datum gegeben ist.
(…)." (cfr. STFA del 26 maggio 2003 nella causa F., C 265/02)
In una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa C. (C 224/03) l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27 settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.
Il TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava aperto il 1° agosto 2003 e che di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr. 5'047.-- come preteso dall'assicurato, e non a fr. 4'715.-- come stabilito dall'amministrazione.
Al riguardo l'Alta Corte ha precisato:
" (…)
Streitig ist die Höhe der Taggelder und in diesem Zusammenhang die Höhe des versicherten Verdienstes.
Die Vorinstanz geht davon aus, dass sich der Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug vom 1. August auf den 1. Oktober 2002 verschoben habe, da der Beschwerdegegner wegen des Zwischenverdienstes im August 2002 keinen Anspruch auf Taggelder gehabt und sich per 1. September 2002 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet habe. Weiter ist das kantonale Gericht der Auffassung, die von Juli bis September 2002 ausgeübte Tätigkeit als Temporärmitarbeiter sei als im Rahmen der Schadenminderungspflicht aufgenommene Ersatzarbeit anzusehen, da damit gegenüber einer Festanstellung deutlich ungünstigere Konditionen (Lohnhöhe, Kündigungsfrist, Risiko fehlender Arbeitseinsätze) verbunden gewesen seien; in Anwendung der Rechtsprechung gemäss BGE 127 V 348 und 122 V 226 Erw. 2c sei deshalb auf den letzten ordentlichen Verdienst abzustellen, der innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit während mindestens eines Monats erzielt worden sei.
Auch die Beschwerde führende Arbeitslosenkasse geht davon aus, dass sich die Rahmenfrist für den Leistungsbezug verschoben habe. In Anwendung des Art. 37 AVIV habe sie in der Folge die Löhne der Monate August und September 2002 berücksichtigen müssen, da sie in die Zeitspanne der Rahmenfrist für die Beitragszeit gefallen seien. Nicht zu folgen sei der Auffassung im kantonalen Entscheid, wonach der Beschwerdegegner mit der Temporärarbeit die Arbeitslosigkeit bis zu einer Festanstellung habe überbrücken wollen, sei dieser doch auch heute noch arbeitslos.
Gestützt auf die Anmeldung des Beschwerdegegners vom 4. Juli 2002 hat die Arbeitslosenkasse den Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu Recht auf den 1. August 2002 festgesetzt, da der Versicherte zu diesem Zeitpunkt sämtliche Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG erfüllt hat. In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass die Tätigkeit des Beschwerdegegners als Temporärarbeiter als Zwischenverdienst im Sinne des Art. 24 AVIG zu qualifizieren ist, da eine bloss zweitägige Kündigungsfrist bestanden hat und somit keine zumutbare Arbeit im Sinne des Art. 16 Abs. 2 lit. a AVIG vorlag, auch wenn der bezogene Lohn höher als die Arbeitslosenentschädigung gewesen ist (vgl. SVR 1995 ALV Nr. 47 S. 139 Erw. 3b sowie Thomas Faesi, Arbeitslosenentschädigung und Zwischenverdienst - Ursachen und Wirkungen der zweiten Teilrevision des AVIG, Dissertation Zürich 1999, S. 244 und S. 363 f. N 274 f.). Damit ist der Beschwerdegegner aber immer noch arbeitslos gewesen (vgl. Faesi, a.a.O., S. 277 oben, S. 278 oben sowie S. 369) und hat die Voraussetzung des Art. 10 AVIG erfüllt. Im Weiteren hat der Versicherte auch einen Verdienstausfall nach Art. 11 AVIG erlitten, da der erzielte Bruttolohn niedriger als die während der Umschulung erzielten Bruttotaggelder der Invalidenversicherung (aber höher als die Taggelder der Arbeitslosenversicherung) gewesen sind. Damit hat der Beschwerdegegner die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Taggeldern bereits im August 2002 erfüllt, auch wenn infolge des die Taggeldhöhe übersteigenden Lohnes aus dem Zwischenverdienst keine Geldleistungen der Arbeitslosenversicherung ausbezahlt worden sind (vgl. auch Art. 24 Abs. 5 AVIG e contrario). Entgegen Vorinstanz und Arbeitslosenkasse hat sich der Beginn der Rahmenfrist deshalb nicht auf den
Eine einmal - hier auf den 1. August 2002 - eröffnete Rahmenfrist bleibt jedoch bestehen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 96 mit Hinweis), d.h. sie läuft weiter. Daran ändert nichts, dass sich der Versicherte per September 2002 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet und sich am Ende dieses Monates wieder angemeldet hat; denn die Rahmenfrist wird durch die Abmeldung und die damit verbundene Auflösung des Rechtsverhältnisses mit der Arbeitslosenversicherung nicht beendet, sie läuft auch bei mehrmaliger Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist weiter (so explizit Nussbaumer, a.a.O.). Diese Auffassung wird durch die Regelung des Art. 6a Abs. 1 AVIV bestätigt, wonach die allgemeine Wartezeit gemäss Art. 18 Abs. 1 AVIG in der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nur einmal zu bestehen ist. Würde die Rahmenfrist bereits mit der Abmeldung eines Versicherten beendet, stünde dies im Weiteren mit der Vorschrift des Art. 13 Abs. 1 AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung in Widerspruch, wonach zur Erfüllung der Beitragszeit innert der Rahmenfrist mindestens sechs Monate einer beitragspflichtigen Beschäftigung notwendig sind, während bei einer erneuten Arbeitslosigkeit innert dreier Jahre nach Ablauf der Rahmenfrist eine Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten verlangt ist. Wäre die Rahmenfrist tatsächlich mit der Abmeldung beendet, würde dies hier bedeuten, dass der Beschwerdegegner infolge seiner einen Monat dauernden Abmeldung im Monat September 2002 nach nur einem Monat Arbeitslosigkeit im August 2002 plötzlich zwölf statt nur sechs Monate Mindestbeitragszeit aufweisen müsste.
Da die Rahmenfrist für den Leistungsbezug am 1. August 2002 begonnen hat, endet die Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG am 31. Juli 2002, so dass der Verdienst der Monate August und September 2002 für die Berechnung des versicherten Verdienstes nicht zu berücksichtigen ist. Damit ist der Standpunkt der Vorinstanz im Ergebnis begründet, was zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.
(…)." (cfr. STFA del 1° marzo 2004 nella causa C., C 224/03)
2.5. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.6. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
Chiamato a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in "Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il TFA ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.
" (…)
2.2 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S. 26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).
Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte, hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab 15.30 Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor. Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint.
(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03)
Per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, in particolare nell'ambito di uno stage, in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud (C 311/02), il TFA ha osservato che:
" (…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS (arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C 148/85).
(…).
3.1 La juridiction cantonale a jugé que le stage de six mois accompli au à l'étranger constituait une période de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée, bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
3.2 En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant. Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid. 1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire, l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder au marché de l'emploi qui suivent une formation au-delà du niveau minimum requis actuellement.
(…)."
Nella medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione universitaria dell'assicurata:
" Par sa décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22 jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9 janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre 1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives. C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver 1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février 2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation (DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi mal fondé."
Infine l'Alta Corte ha pure rilevato che:
" (…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s. consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO contro Service de l'emploi du canton de Vaud, C 311/02)
Circa la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del 17 novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27. August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft, Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben. Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20 Erw. 2c).
(…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02; la sottolineatura è del redattore)
2.7. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03, il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. STFA del 13 aprile 2004 nella causa G., C 106/03)
2.8. Nell'evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento l'11 gennaio 2002 rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1/A e 2/B).
All'assicurato è quindi stato aperto un termine quadro per la riscossione dall'11 gennaio 2002 al 10 gennaio 2004 e lo stesso ha controllato la disoccupazione durante tutto quel periodo (cfr. doc. 5/E e 6/F1-6/F25 formulari "Indicazioni della persona assicurata per il mese di" FAUT da gennaio 2002 a gennaio 2004).
Con lettera del 10 febbraio 2004 la Cassa ha scritto all'assicurato quanto segue:
" (…)
Con la presente le comunichiamo che lei non ha più diritto alle indennità disoccupazione perché il suo periodo quadro è terminato il 10 gennaio 2004.
Risulta che lei ha lavorato dall'1.11.02 fino al 31.5.03 (quindi per 7 mesi) e quindi per poter riaprire un nuovo periodo quadro mancano ancora 5 mesi.
(…)." (cfr. doc. 17/Q)
Riferendosi allo scritto appena riprodotto, con lettera del 12 febbraio 2004, l'assicurato ha, in particolare, comunicato alla Cassa che:
" (…)
Con la mia presentazione nel vostro ufficio pretendevo di ottenere un riconoscimento, rispettivamente un prolungamento per sette mesi nei quali ho lavorato per la __________. Il conteggio indica il diritto massimo di 520 giorni, di cui ho utilizzato 427,3 resta il diritto rimanente di 92,7 giorni che corrispondono ai sette mesi di lavoro. In parole più semplici:
10.1.2004 + 7 mesi = 10.8.2004
(…)." (cfr. doc. 18/R)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che la LADI prevede dei termini quadro biennali per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione (cfr. art. 9 LADI e consid. 2.3).
Di regola i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. consid. 2.4).
L'art. 27 cpv. 3 LADI prevede tuttavia che il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
La LADI non prevede invece la possibilità di prolungare il termine quadro per la riscossione anche per il motivo che, durante lo stesso, un assicurato non ha esaurito il numero massimo di indennità giornaliere cui egli avrebbe diritto.
Alla luce delle disposizioni legali appena citate questo Tribunale deve dunque innanzitutto concludere che, nel caso concreto, il termine quadro per la riscossione non può essere prolungato per il motivo che durante lo stesso l'assicurato non ha percepito tutte le 520 indennità che gli sarebbero spettate (cfr. il conteggio del mese di gennaio 2004 prodotto sub doc. A8 dal quale risulta un "Diritto massimo" di 520 indennità e un "Diritto rimanente" di 92,7 indennità).
Si tratta dunque di stabilire se egli adempie le condizioni per beneficiare del diritto alle prestazioni nel nuovo termine quadro.
2.9. La Cassa ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione inoltrata dall'assicurato il 18 febbraio 2002 in quanto ha ritenuto che egli non ha adempiuto e nemmeno poteva essere esonerato dall'obbligo del periodo di contribuzione (cfr. doc. 7/G e 20/T).
Il TCA deve confermare le conclusioni a cui è giunta la Cassa per le seguenti ragioni.
Ritenuto che, come appena visto (cfr. consid. 2.8), non è possibile prolungare il termine quadro per la riscossione dopo il 10 gennaio 2004, per poter aprire un nuovo termine quadro per la riscossione dopo questa data l'assicurato deve, tra l'altro, aver adempiuto o essere esonerato dall'obbligo dell'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.5).
Ora, nel termine quadro per il periodo di contribuzione (che va dall'11 gennaio 2002 al 10 gennaio 2004), l'assicurato ha lavorato per la __________ - __________ nella misura del 50% in base a un contratto di durata determinata dal 1° novembre 2002 al 31 maggio 2003 (cfr. doc. 12/L, 13/M e 14/N).
Egli non ha dunque svolto durante almeno 12 mesi (il contratto di lavoro è durato 7 mesi) un'occupazione soggetta a contribuzione e non ha pertanto adempiuto al presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
L'assicurato non può poi neppure essere esonerato dall'obbligo dell'adempimento del periodo di contribuzione in base all'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Infatti, i corsi frequentati durante gli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003, che lo hanno portato al conseguimento del titolo "" () (cfr. doc. 9/I, 11/K, 15/O e 16/P), non hanno impedito all'assicurato di svolgere un'attività lucrativa.
Come appena visto egli, durante gli studi, ha infatti lavorato a tempo parziale (50%) dal 1° novembre 2002 al 31 maggio 2003 per la __________.
Del resto, come si legge nella lettera del 20 settembre 2001 della __________ con la quale all'assicurato è stato comunicato che la sua domanda di iscrizione al Corso __________ è stata accettata, "(…) Le lezioni si svolgeranno lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 21.15, venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.15 e sabato mattino dalle 8.45 alle 12.00. (…)." (cfr. doc. 9/I).
Dunque, anche ammettendo che lo studio postdiploma presso la __________ configura una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto adempiere al periodo di contribuzione lavorando a tempo parziale.
Pertanto, non essendoci un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di contribuzione e la formazione, l'assicurato non può fare valere un motivo d'esonero a questo titolo (cfr. consid. 2.6).
In simili circostanze, visto che l'assicurato non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione, a ragione la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non è dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Questa soluzione si impone vista anche la giurisprudenza federale secondo la quale non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7).
La decisione impugnata va dunque confermata.
Circa le osservazioni dell'assicurato sulla LADI (cfr. ad esempio consid. 1.3: "La legge prevede una dichiarazione intermedia del guadagno, deve anche prendere in considerazione la variazione del calendario di quadro, altrimenti la legge è non equa.") il TCA ricorda che il giudice è vincolato alla volontà del legislatore e deve applicare la legge.
Infatti, secondo l'art. 191 Cost. fed., le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto (cfr. STFA del 24 aprile 2003 nella causa G., C 29/02, consid. 3.6; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; Pratique VSI 2003 pag. 82, consid. 7, pag. 96 e DTF 128 V 199, consid. 7 pag. 215).
Nel caso concreto vanno dunque applicati segnatamente gli art. 8, 9, 13 e 14 LADI che regolano chiaramente i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione, i termini quadro, il periodo di contribuzione e l'esonero dal suo adempimento.
In assenza dei presupposti legali, pur interpretati alla luce della Costituzione federale (cfr. DTF 130 V 235), il diritto alle indennità di disoccupazione nel presente caso non è dunque dato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti