Raccomandata
Incarto n. 38.2004.37
rs/gm
Lugano 3 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2004 di
RI1
contro
la decisione del 25 marzo 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 ottobre 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI1 è inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° luglio 2003, poiché oggettivamente, visti gli impegni assunti nella propria attività professionale di gerente di un ristorante, egli non è disponibile per il mercato del lavoro (cfr. doc. III3).
1.2. Contro tale provvedimento l'assicurato ha interposto opposizione l'11 dicembre 2003 (cfr. doc. III2).
1.3. La Sezione del lavoro, il 25 marzo 2004, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l'opposizione introdotta dall'assicurato irricevibile, in quanto tardiva.
A motivazione di questo provvedimento l'amministrazione ha rilevato:
" 1. Il signor RI1 si è riscritto in disoccupazione in data 16 aprile 2003 (termine quadro di riscossione: 1. agosto 2002 - 31 luglio 2004; guadagno assicurato: fr. 8'900.-), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come consulente finanziario. In data 31 ottobre 2003 l'assicurato ha chiuso il periodo di controllo della disoccupazione.
Con comunicazione 5 settembre 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) di __________ ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso del signor RI1 per decisione, in relazione alla sua mancata partecipazione al programma di occupazione temporanea assegnatogli in data 14 agosto 2003 per il periodo dal 20 agosto al 31 dicembre 2003.
Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentito personalmente il signor RI1 a verbale in data 24 settembre 2003, con decisione 23 ottobre 2003 il servizio cantonale ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 1. luglio 2003, visti gli impegni da lui assunti relativamente alla sua attività (apertura di un ristorante).
Contro la predetta decisione l'assicurato ha interposto opposizione in data 11/16 dicembre 2003.
Con scritto 18 dicembre 2003 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurato per conoscenza ed eventuali osservazioni gli accertamenti esperiti presso la Posta, ritenuto come il termine di trenta giorni per interporre opposizione è venuto scadere in data 24 novembre 2003.
Con lettera 24/30 dicembre 2003 l'opponente ha informato il servizio cantonale della sua impossibilità a rispettare il termine per l'inoltro dell'opposizione a causa di problemi di salute occorsigli nel mese di novembre (infezione all'occhio destro, con conseguente cura con antibiotici, prelievo ambulatoriale nella spina dorsale e immobilizzazione a letto per alcuni giorni).
Richiesto dal servizio cantonale in data 13 gennaio 2004 di precisare e documentare l'asserito impedimento fisico, l'assicurato ha prodotto con lettera 28 gennaio/2 febbraio 2004 un certificato medico del dr. med. __________, specialista in medicina interna e medicina tropicale, medico curante del signor RI1.
In data 11/12 marzo 2004 il signor RI1 ha prodotto un certificato medico redatto in data 28 gennaio 2004 dal servizio di oftalmologia dell'Ospedale __________ di __________, dal quale risulta che l'assicurato è stato in cura dal 22 ottobre 2003 al 7 gennaio 2004 per una patologia oftalmologica.
Conformemente all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Conformemente alla giurisprudenza, un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti. Inoltre, affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una persona può del resto farsi rappresentare da un terzo nel ritiro della sua corrispondenza (cfr. STCA del 5 dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e riferimenti ivi citati).
Secondo l'articolo 41 LPGA, Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (cpv. 1). Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2) (cfr. anche DTF 112 V 255).
Nel caso in esame, dal certificato medico stilato in data 26 gennaio 2004 dal medico curante del signor RI1 emerge che l'intervento ambulatoriale da lui menzionato nel suo scritto 24/30 dicembre 2003 è avvenuto il 6 novembre 2003, che l'assicurato è stato completamente inabile al lavoro per malattia dal 6 al 13 novembre 2003, mentre dal 14 novembre 2003 ha recuperato in maniera integrale la propria abilità al lavoro.
D'altra parte, dal certificato medico oculistico stilato in data 28 gennaio 2004 dal servizio di oftalmologia dell'Ospedale ____________ non risulta che il signor RI1 sia stato inabile al lavoro a causa della patologia oftalmologica per la quale è stato in cura fino al 7 gennaio scorso.
Visto quanto precede, ritenuto come a far tempo dal 14 novembre 2003 l'opponente è stato ritenuto dal suo medico curante di nuovo pienamente abile, l'assicurato aveva dunque a disposizione una decina di giorni ancora, cessato l'impedimento, per interporre, personalmente o per il tramite di un rappresentante, tempestiva opposizione. Non trova dunque applicazione l'articolo 41 LPGA e l'opposizione è pertanto irricevibile, in quanto tardiva.
Visto quanto sopra, non si procederà dunque all'esame nel merito dell'opposizione." (doc. III1)
1.4. L'assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:
" (…)
Noto con rammarico che le giustificazioni mediche che ho dovuto richiedere ai rispettivi medici sono servite a poco considerato il fatto che la vostra decisione si basa sul tardivo invio della mia lettera 24/30 dicembre 2003.
L'intervento ambulatoriale (prelievo spinale) effettuato dal mio medico curante è stato effettuato per confermare la diagnosi della patologia oftalmologica che si è conseguentemente verificata corretta. L'intervento mi ha causato effettivamente dei gravi disturbi alla schiena con forti emicranie e se secondo il certificato ero abile al mio lavoro a partire dal 14 novembre 2003 resta da risolvere il problema oftalmologico. Questa patologia recidiva non mi impedisce di svolgere l'attività di gerente ma indubbiamente resta il fatto che non posso vedere correttamente dall'occhio destro o leggere o avvicinarmi al computer per scrivere fino a che la cura e l'infezione non sia completamente curata (7 gennaio 2004).
Questo per quanto riguarda la mia situazione di salute.
Per quanto riguarda la situazione con l'Ufficio Regionale di Collocamento vorrei far notare che uno dei loro scopi è quello di assistere gli assicurati nella ricerca di un nuovo impiego. Ho sempre effettuato le mie ricerche di lavoro come richiesto ed approvato ai colloqui con il mio consulente. Senza attendere oltre in gennaio 2003 ho seguito il corso esercenti a mie spese pur continuando ad effettuare le ricerche di lavoro. Terminati gli esami ho avuto rapidamente un'opportunità di riprendere un locale che ho fatto dal 15 luglio 2003. Ecco un buon esempio di impegno nella ricerca di lavoro per mettere fine al mio periodo di disoccupazione che l'assicurazione mi concedeva fino a luglio 2004. (…)" (Doc. I)
1.5. Con scritto del 27 maggio 2004 l'assicurato ha chiesto a chi rivolgersi per contestare il provvedimento relativo all'ordine di restituzione di indennità di disoccupazione percepite indebitamente nel corso dell'anno 2003 (cfr. doc. VI).
Il TCA ha accertato che la Cassa __________, il 24 novembre 2003, ha emesso un ordine di restituzione a seguito della decisione di inidoneità al collocamento (cfr. VIIIbis), contro cui l'assicurato non ha tuttavia inoltrato opposizione. La procedura di incasso è comunque stata sospesa in attesa dell'esito della presente vertenza (cfr. doc. VIII; IX).
1.6. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 28 giugno 2004, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo a decorrere dal 1° luglio 2003, sono applicabili anche le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).
2.4. Nella presente evenienza, con decisione formale del 23 ottobre 2003, la Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1° luglio 2003, in quanto oggettivamente egli, benché avesse dichiarato di essere disponibile per il mercato del lavoro, vista l'attività di gestore e gerente di un ristorante, non poteva essere collocato (cfr. consid. 1.1.; doc. III3; 12).
L'opposizione inoltrata dall'assicurato l'11 dicembre 2003 (cfr. doc. III2; 9) è stata considerata tardiva dall'amministrazione con decisione su opposizione del 25 marzo 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. III1).
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.
Oggetto della presente lite è pertanto la questione di sapere se l'opposizione interposta dall'assicurato contro la decisione di inidoneità al collocamento del 23 ottobre 2003 è tempestiva o meno.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Nel caso in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 23 ottobre 2003 è stata inviata all'assicurato per raccomandata il medesimo giorno ed è stata recapitata il 24 ottobre 2003 a _____________, dove il ricorrente gestisce il __________ e vive nell'alloggio situato nel relativo stabile (cfr. doc. 7; doc. 11). Essa è dunque stata notificata all'insorgente correttamente.
Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 25 ottobre 2003 ed è scaduto, tenuto conto che l'ultimo giorno era una domenica, lunedì 24 novembre 2003.
Entro questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).
L'opposizione, per contro, è stata inviata per raccomandata alla Sezione del lavoro soltanto l'11 dicembre 2003 (cfr. copia della busta allegata a doc. 9).
In simili condizioni tale opposizione risulta tardiva.
2.5. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha osservato:
" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
" (…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.6. Nel caso di specie va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Agli atti risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 24 dicembre 2003, in cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della Sezione del lavoro secondo cui l'opposizione interposta l'11 dicembre 2003 appariva tardiva, ha precisato:
" (…)
Non posso darmi pace nell'apprendere che per una manciata di giorni ho oltrepassato il limite imposto dal vostro ufficio ma in novembre ho avuto una condizione di salute molto precaria. A causa di un'infezione all'occhio destro per la quale sono ancora in cura attualmente con dose importante di antibiotici, non potevo scrivere o scrivere al computer visto che la luce emessa mi impediva di focalizzare; per permettere ai professori di identificare meglio l'origine di questa infezione e migliorare la cura, sono stato sottoposto ambulatoriamente ad un prelievo nella spina dorsale che mi ha bloccato a letto per 5-6 giorni.
Spero avervi dato qualche informazione utile supplementare che vi permetta di valutare ed accettare la mia opposizione dell'11/16 dicembre 2003. (…)" (Doc. 6)
In ogni caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa andrebbe respinta.
L'insorgente nel periodo in questione ha effettivamente sofferto di una patologia oftalmologica, come attestato dai Dr. med. __________ e __________, rispettivamente __________ e __________ del Servizio di Oftalmologia e Oftalmochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, i quali, il 28 gennaio 2004, hanno indicato che la relativa cura è durata dal 22 ottobre 2003 al 7 gennaio 2004 (cfr. doc. 2).
Inoltre il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e __________, il 26 gennaio 2004, ha certificato che l'assicurato, a seguito di un intervento ambulatoriale che ha avuto luogo il 6 novembre 2003, è rimasto inabile al lavoro al 100% da tale data sino al 13 novembre 2003. Il medico ha anche specificato che dal 14 novembre 2003 il ricorrente poteva riprendere a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. 3).
L'assicurato, come appena esposto, ha ritrovato la piena capacità lavorativa a partire dal 14 novembre 2003.
Di conseguenza il TCA ritiene che da tale data l'insorgente non era impossibilitato a inoltrare l'opposizione contro la decisione formale del 23 ottobre 2003, il cui termine sarebbe scaduto il 24 novembre 2003.
Egli, quindi, visto che il 14 novembre 2003 disponeva ancora di dieci giorni per opporsi tempestivamente al citato provvedimento, era in grado di rispettare il relativo termine.
Va, poi, osservato che, a prescindere dalla questione di sapere se nell'arco di tempo da quando gli è stata notificata la decisione del 23 ottobre 2003 alla fine dell'inabilità lavorativa, ossia dal 24 ottobre al 13 novembre 2003, l'assicurato era o meno impedito di conferire a un terzo un mandato di rappresentanza, egli avrebbe comunque potuto incaricare una terza persona di interporre opposizione a suo nome perlomeno dal 14 al 24 novembre 2003 (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Inoltre dalla DTF 112 V 255 consid. 2a (cfr. consid. 2.5.) emerge che determinante per stabilire se una determinata malattia, quale impedimento non colpevole, ha reso impossibile a un assicurato di agire egli stesso o di conferire a un terzo il mandato di agire a suo nome è soprattutto l'ultimo periodo del termine, poiché la normativa legale permette di elaborare il ricorso contro un determinato atto e di procedere al relativo inoltro anche solo alla fine del termine. Se l'assicurato si ammala qualche tempo prima dello scadere del termine, di regola è possibile ed esigibile che egli difenda personalmente i suoi interessi o incarichi un terzo per questo compito. Se, per contro, la malattia insorge proprio alla fine del termine, in linea di principio l'assicurato non è in grado di agire egli stesso o di scegliere un rappresentante. Pertanto in tali casi la restituzione del termine deve essere garantita.
Il principio secondo cui per stabilire se la presentazione tardiva di un atto a causa di una malattia è scusabile o meno risulta rilevante l'ultimo periodo del termine è stato ribadito in una recente sentenza dell'Alta Corte del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03, consid. 2.2.
Nella presente fattispecie la cura relativa alla patologia oftalmica prestata dai medici dell'Ospedale __________ di __________ è iniziata il 22 ottobre 2003 e, più specificatamente, l'intervento ambulatoriale, che ha causato l'inabilità lavorativa, risale al 6 novembre 2003 (cfr. doc. 2, 3).
Dato che il termine per introdurre l'opposizione spirava il 24 novembre 2003, va ritenuto che l'impedimento di agire è insorto alcune settimane prima della menzionata scadenza.
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza appena ricordata e considerato, da un lato, che la malattia e l'incapacità al lavoro sono subentrate un certo tempo prima della fine del termine, dall'altro, che negli ultimi giorni di tale termine l'assicurato, come esposto sopra, era in grado egli stesso di interporre opposizione alla decisione formale del 23 ottobre 2003 o quantomeno di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in casu, l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.
In simili condizioni il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 23 ottobre 2003.
Pertanto, visto che l'opposizione dell'11 dicembre 2003 è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 25 marzo 2004 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti