Raccomandata

Incarto n. 38.2004.33

FS/DC/sc

Lugano 8 novembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1 aprile 2004 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 1° marzo 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di indennità per insolvenza presentata dall’assicurato a seguito del fallimento della ditta __________ SA, argomentando:

" (…)

Se il datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla Cassa pubblica competente nel luogo dell'Ufficio d'esecuzioni e fallimenti.

Nel presente caso il fallimento della ditta è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data 7 novembre 2003. Il termine per la presentazione della richiesta scadeva il 6/7 gennaio 2004.

La domanda, giunta alla nostra Cassa il 12 gennaio 2004 (timbro postale sulla busta: 10.01.2004), non può quindi essere tenuta in considerazione.

Abbiamo valutato le osservazioni portate dal signor __________ del RA 1 a motivazione del ritardo, ma riteniamo che non giustifichino lo stesso.

(…)." (cfr. doc. 5-7)

1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato rappresentato dall'RA 1 (cfr. doc. 4), la Cassa, in data 1° aprile 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione e, in particolare, ha osservato che:

" (…)

La procura del 13 novembre 2002 era stata rilasciata al Sindacato RA 1 e non ad una persona sola, pertanto la sua pratica non necessariamente doveva essere trattata dal signor __________, e se questi era impossibilitato, l'RA 1 doveva provvedervi con altra persona.

Il certificato medico non è di conseguenza accettabile quale motivazione del ritardo dell'inoltro della pratica; per questo motivo la richiesta deve essere respinta.

(…)." (cfr. doc. A1)

1.3. Contro questa decisione, tramite il suo rappresentante, l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

" (…)

Si chiede al Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di concedere il diritto alle prestazioni di insolvenza al signor RI 1, malgrado la richiesta sia stata presentata 3/4 giorni dopo il termine fissato dalla Cassa per il diritto all'indennità.

Il motivo del ritardo è giustificato e dovrebbe dar diritto alla restituzione dei termini.

Al riguardo si osserva come il signor RI 1 sia rappresentato dall'RA 1 di __________, sede periferica, nella quale un'unica persona si occupa dell'assistenza giuridica, motivo per cui non era

evidentemente possibile delegare la pratica ad altra persona.

A tutti gli effetti la pratica era completa di tutti gli atti necessari per il diritto alle prestazioni." (cfr. doc. I)

Così richiesto, l'8 maggio 2004, il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA la procura conferitagli dal suo assistito (cfr. doc. II, III e allegati).

1.4. Nella sua risposta del 26 maggio 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e ha ribadito quanto segue:

" (…)

Con istanza del 9 gennaio 2004 (consegnata alla posta il 10 gennaio 2004), pervenuta alla Cassa il 12 gennaio 2004, l'RA 1 di __________ chiedeva che la Cassa riconoscesse le indennità di insolvenza per il loro patrocinato signor RI 1 dopo che la Pretura del distretto di __________ aveva decretato il fallimento della __________ SA in data 05.09.2003.

Il fallimento della ditta è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di commercio in data 7 novembre 2003. II termine per la presentazione della domanda scadeva il 06.01.2004.

Interrogato circa i motivi del ritardo nella presentazione della domanda l'RA 1 di __________ inviava un certificato medico attestante che la persona preposta alla gestione della pratica non aveva potuto inoltrare tempestivamente la richiesta perché trattenuta all'estero da malattia che gli precludeva l'uso dell'automobile.

La Cassa non ha ritenuto plausibile concedere la restituzione dei termini per le motivazioni presentate.

Da documenti agli atti si evince che l'RA 1 aveva ottenuto il 13.11.2002 una procura dal signor RI 1 affinché lo rappresentasse nella vertenza contro l'ex datore di lavoro __________ SA di __________.

È sulla scorta di questa procura che l'RA 1 di __________ si è pure attivato per l'inoltro della domanda di insolvenza.

II mandato non riguardava la persona del signor __________ ma molto più generalmente l'RA 1, segnatamente di __________.

La richiesta per la restituzione dei termini viene fatta risalire alla malattia del signor __________ che gli ha reso impossibile il rispetto dei termini (domanda presentata solo il 9 gennaio 2004 e consegnata alla posta il 10 gennaio 2004).

La Cassa ritiene ingiustificata la restituzione dei termini. Secondo il suo parere la malattia del signor __________ non può essere presa a pretesto per il mancato rispetto dei termini.

Spettava all'RA 1 di __________ tutelare i diritti del signor RI 1 evitando di presentare la domanda oltre i termini previsti dall'art. 53 cpv. 1 LADI." (cfr. doc. IV)

1.5. Con ulteriore scritto del 5 giugno 2004 al TCA il rappresentante dell'assicurato ha osservato ancora che:

" (…)

il sottoscritto, sig. __________ è stato assente all'estero in __________ ed a causa di una grave intossicazione alimentare ha potuto rientrate in Svizzera unicamente dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di insolvenza.

Risulta evidentemente palese che il sottoscritto era impossibilitato a delegare l'incarto a terza persona sempre dipendente dell'RA 1.

C'era quindi un'impossibilità evidente di trasmettere l'incarto nei termini previsti. Il termine di scadenza era il 6/7 gennaio, la lettera raccomandata è stata spedita in data 09.01.2004. Si ritiene quindi per la particolarità del caso e delle motivazioni espresse che il principio della restituzione dei termini sia da accordare . Il ritardo è giustificato e l'impossibilità di delegare terzi a trasmettere l'incarto evidente. L'intenzione del rispetto dei termini è confermata, l'incarto completo, si ritiene quindi che la Cassa Disoccupazione CO 1 abbia potuto nel caso citato, accettare la richiesta di insolvenza." (cfr. doc. VII)

1.6. Con lettera del 7 giugno 2004 il TCA ha posto al rappresentante dell'assicurato le seguenti domande:

"1.- Quando è stato nominato rappresentante del signor RI 1?

2.- Nel corso degli anni cosa ha fatto per il signor RI 1?"

(cfr. doc. VI)

Dopo essere stato invitato a rispondere anche alla seconda domanda (cfr. doc. XI), il rappresentante dell'assicurato ha così risposto al TCA:

" (…)

Il sottoscritto è stato nominato rappresentante del signor RI 1 in data 13.11.2002, data della firma della relativa procura.

Il sottoscritto non aveva mai conosciuto il signor RI 1 in precedenza. (…)"

(cfr. doc. VIII)

" (…)

Il sottoscritto si è occupato della vertenza con la ditta __________ di __________ dal 18.11.2002 in seguito e sollecitando il pagamento del salario scoperto mediante gli scritti di cui alleghiamo copia.

Il sottoscritto ha avuto innumerevoli contatti telefonici con il signor __________ per il sollecito del salario rimanente. Questo per il periodo settembre 2003 - novembre 2003.

Il signor __________ aveva garantito il pagamento, affermava che il contabile doveva verificare unicamente il saldo.

Purtroppo la ditta è nel frattempo fallita e l'accordo bonale di liquidazione non é stato rispettato.

Il sottoscritto si è impegnato assiduamente per risolvere la vertenza. Bisogna inoltre tener conto che la famiglia del signor RI 1 conosceva bene il signor __________ e che abitando a poca distanza, gli stessi, come il nostro assistito, pensavano che il signor __________ avrebbe liquidato la vertenza, visto che in precedenza aveva versato degli acconti, vedi allegati. (…)"

(cfr. doc. XII)

1.7. I doc. VI, VII, VIII, XI e XII con i relativi allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. IX e XIII) che con lettere del 18 giugno 2004 e 21 luglio 2004 ha comunicato al TCA di confermarsi nella risposta di causa e di non avere osservazioni in merito (cfr. doc. X e XIV).

I doc. XIII e XIV sono stati notificati all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. XV).

in diritto

In ordine

2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

In virtù del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

2.3. A norma dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

Alla scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3 LADI.

L’assicurato che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

a) il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

b) il certificato di assicurazione AVS/AI;

c) il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;

d) tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI).

2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 27 marzo 2002 nella causa G., C 300/01; STFA del 27 marzo 2002 nella causa B., C 312/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01; STFA del 18 dicembre 2000 nella causa P., C 152/00; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; STFA del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DLA 2002 N 29, consid. 1a, pag. 187; DLA 2000 N. 6, pag. 27; DLA 1998 N. 27, consid. 2, pag. 149; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 1a, pag. 70; DLA 1995 N. 21, consid. 1a, pag. 123-124; DLA 1993/1994 N 4, consid. 1, pag. 30; DLA 1986 N. 13, consid. 2, pag. 50; DTF 124 V 75; DTF 123 V 106; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

Pertanto se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la “restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.

Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto all'indicizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.

2.5. Ai sensi dell'art. 41 LPGA (disposizione applicabile al caso di specie; cfr. consid. 2.1) se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Chiamata a pronunciarsi in un caso concernente la tempestività dell'esercizio del diritto all'indennità per intemperie, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Anzufügen bleibt, dass für die Bestimmungen über die Einhaltung (Art. 39 Abs. 1 ATSG) und Wiederherstellung einer Frist (Art. 41 Abs. 1 ATSG) auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG) die bisherige Rechtsprechung (BGE 114 V 123, 112 V 255; ARV 1991 Nr. 17 S. 122, je mit Hinweisen) gilt; denn in beiden Fällen hat der Gesetzgeber keine Neuerungen, sondern lediglich eine einheitliche Regelung der bisherigen Praxis beabsichtigt (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, N 2 zu Art. 39 und N 2 ff. zu Art. 41). (…)"

(cfr. STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03)

La giurisprudenza concernente la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, sviluppata prima dell'entrata in vigore dell'art. 41 LPGA, mantiene pertanto la sua validità (cfr. in questo senso anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un "impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un rappresentante.

In una sentenza del 25 febbraio 1999 nella causa B., (I 469/98) il TFA ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini e ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

1.- Nei considerandi dell'impugnata pronunzia è stato correttamente esposto che ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, applicabile in virtù degli art. 69 LAI e 96 LAVS, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito. I giudici di prime cure hanno pure ricordato in modo pertinente i principi di giurisprudenza

  • riguardanti l'art. 35 OG, di analogo tenore - richiamabili in concreto, rammentando segnatamente che la malattia o la degenza in ospedale costituisce un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa entro il termine o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid. 2a, 114,11 182 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; Poudret/Sandoz-Monoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, ad art. 35, n. 2.3, n. 2.4 e n. 2.7). Soltanto la malattia che si manifesta alla fine del termine fissato e che impedisce la parte di difendere lei stessa i propri interessi e di far capo ai servizi di un terzo tempestivamente costituisce un impedimento senza colpa (DTF 112 V 256). Secondo la prassi, ognuno è libero infatti di redigere e di depositare l'atto processuale nell'ultimo periodo del termine di ricorso (STFA 1969 pag. 149).

2.- Nel caso in esame è pacifico che la decisione dell'UAI, la quale reca la data 13 maggio 1998, è stata notificata a X il giorno seguente la sua emanazione; il termine di ricorso di 30 giorni, che ha iniziato a decorrere il 15 maggio 1998, è venuto a scadere il lunedì, 15 giugno 1998.

a) Come rettamente esposto dalla precedente autorità, i certificati medici prodotti dall'istante per giustificare la sua impossibilità di agire personalmente o di incaricare un terzo tempestivamente attestano soltanto che egli è stato ricoverato in ospedale per disturbi cardiaci dal 2 al 5 giugno 1998 e che al tempo presentava un'incapacità lavorativa del 100 %. Appare evidente ora che, se X ha potuto conferire mandato al suo legale per rappresentarlo, ciò che è avvenuto tramite il fiduciario X il 4 giugno 1998 e mediante sottoscrizione della procura ricevuta dal patrocinatore in data 10 giugno 1998, egli pure avrebbe potuto, al più tardi allegandola a detta procura, trasmettergli la decisione 13 maggio 1998, in suo possesso sin dal 14 maggio seguente. Durante l'intero periodo precedente la scadenza del termine di ricorso egli era in effetti quantomeno in grado di affidare l'esecuzione dell'atto di procedura omesso a un idoneo sostituto (DTF 119 II 88 consid. 2b).

b) Da un altro lato, deve comunque essere negato un impedimento non colposo di agire tempestivamente anche per quanto concerne il mandatario del ricorrente. A questo proposito va rilevato innanzitutto che, contrariamente a quanto affermato dal legale nelle osservazioni completive del 29 luglio 1998, nella lettera 9 giugno 1998 l'assicurato non aveva affatto asserito di non disporre di ulteriori documenti riguardanti la sua richiesta. Nulla avrebbe pertanto impedito il patrocinatore di premurarsi direttamente presso il suo cliente della sorte di un'eventuale decisione in suo possesso. All'esame dell'inserto risulta inoltre che il legale del ricorrente, pur avendo avuto a sua disposizione la proposta di decisione 20 aprile 1998 e lo scritto del 5 maggio seguente sin dal 5 giugno 1998, documenti dai quali emergeva chiaramente l'imminenza della resa di un provvedimento di rifiuto delle prestazioni richieste, solo sei giorni dopo aver ottenuto la procura debitamente firmata dal suo mandante si è rivolto all'amministrazione formulando un'istanza di visione degli atti. In tali circostanze dev'essere ammesso che il mandatario ha agito con ingiustificato ritardo e che peraltro avrebbe avuto a sua disposizione elementi sufficienti anche per depositare tempestivamente un atto ricorsuale di propria iniziativa (DTF 114 11 183 consid. 2).

c) Dato quanto precede, non adempiendo l'istante ed il suo patrocinatore ai requisiti legali e di giurisprudenza posti al riguardo, a ragione la domanda di restituzione del termine per interporre ricorso contro la decisione 13 maggio 1998 è stata disattesa. Il gravame di X, infondato, deve pertanto essere respinto, mentre merita conferma la pronunzia dell'autorità giudiziaria cantonale. (…)"

(cfr. STFA del 25 febbraio 1999 nella causa B., I 469/98, la sottolineatura é del redattore)

Anche Kieser, nel suo commento all'art. 41 LPGA, al riguardo, tra l'altro, rileva che:

" (…)

4 c) ( )

Die Hinderung kann auf einen objektiven oder auf einen subjektiven Grund zurückzuführen sein. Objektiv ist ein Hindernis, wenn es der gesuchstellenden Person oder ihrer Vertretung infolge eines von ihrem Willen unabhängigen Umstand objektiv unmöglich war, die Frist zu wahren (KÖlz/HÄNER, Rz. 345). Ein subjektives Hiendernis liegt etwa vor, wenn die gesuchstellende Person sich in einem Irrtum befindet (BEERLI-BONORAND, Rechtsmittel, 229).

(…)

5 d) Die Hinderung kann auf die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung zurückgehen. Damit hat sich der Gesetzgeber - entgegen einzelnen kantonalen Bestimmungen - für eine strengere Umschreibung der Voraussetzungen entschieden, die Art. 24 Abs. 1 VwVG entspricht. Es muss also die gesuchstellende Partei auch für ein Verschulden der Vertretung einstehen, ohne dass eine Entlastung über die Sorgfalt bei Wahl und Instruktion der Vertretung möglich wäre (dazu BEERLI-BONORAND, Rechtsmittel, 230 f.). (…)"

(cfr. Kieser op. cit., ad Art. 41, n. 4 e 5)

Infine una decisione del 26 novembre 1993 nella causa A. AG, C 8/93 (confermata nella già citata STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03) il TFA, in particolare, ha osservato che:

" (…)

Anderseits ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass von einem als juristischer Person konstituierten Betrieb - anders als von einem Einzelunternehmer - grundsätzlich verlangt werden darf, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden (vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Anmerkung unter N 36 zu Art. 45 AVIG).

Die Pflicht zur Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund von vornherein entfällt. Mit dem blossen Hinweis der Vorinstanz auf die Pflicht der Beschwerdeführerin als juristische Person, durch organisatorische Massnahmen "solche Pannen" zu vermeiden, lässt sich die Ablehnung einer Wiederherstellung der Frist daher nicht begründen. Denn die Rechtsnatur eines Betriebes ist nicht allein ausschlaggebend. Es kommt vielmehr auch auf die Grösse und die Organisation an. Ob ein entschuldbarer Grund für die verspätete Meldung vorliegt oder nicht, ist daher im Einzelfall aufgrund der konkreten Gegebenheiten zu beurteilen. (…)"

(cfr. STFA del 26 novembre 1993 nella causa a. AG, C 8/93)

2.6. La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

L'Alta Corte, nella già citata STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG (C 272/03), riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha rilevato:

" (…)

2.2 Krankheit kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein, doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Handlung zu beauftragen. So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht etwa eine Wiederherstellung bei einem an einer schweren Lungenentzündung erkrankten und hospitalisierten Versicherten oder einem wegen schwerer nachoperativer Blutungen stark beeinträchtigten Versicherten zugelassen (BGE 112 V 255 mit Hinweisen). Für die Frage der Entschuldbarkeit ist rechtsprechungsgemäss die letzte Zeit der Dreimonatsfrist bedeutsam (ARV 1988 Nr. 17 S. 129 Erw. 4b, welche in BGE 114 V 123 nicht publiziert wurde, sowie BGE 112 V 256 in fine). Bei einem als juristischer Person konstituierten Arbeitgeber darf - anders als bei einem Einzelunternehmer - grundsätzlich verlangt werden, dass bei (krankheitsbedingtem) Ausfall eines Angestellten entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Die Pflicht zur Ergreifung geeigneter Massnahmen kann jedoch nicht bedeuten, dass im konkreten Einzelfall, wo solche Massnahmen unterlassen wurden, ein entschuldbarer Grund von vornherein wegfällt; denn die Rechtsnatur des Betriebes ist nicht allein ausschlaggebend, sondern es kommt vielmehr auf die Grösse und Organisation des Betriebes an, weshalb für die Frage der Entschuldbarkeit einer verspäteten Anmeldung stets im Einzelfall auf Grund der konkreten Gegebenheiten zu entscheiden ist (nicht veröffentlichtes Urteil A. AG vom 26. November 1993, C 8/93). (…)"

(cfr. STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03)

Sempre su questo argomento il TFA, nella sentenza pubblicata in DTF 112 V 255, ha osservato:

" 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils __________ vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D. (K 34/03), ha ancora osservato:

" (…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03)

2.7. In una sentenza del 18 gennaio 2000 nella causa L, C 366/99, concernente proprio l'applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LADI, il TFA, confermando il giudizio cantonale, ha precisato che:

" (…)

2.- Nella fattispecie, il fallimento della M. SA, presso la quale aveva lavorato la richiedente, è stato pronunciato il 2 novembre 1998 e la relativa pubblicazione sul FUSC é avvenuta il 4 dicembre seguente. Il termine di 60 giorni prescritto dalla legge per far valere il diritto all'indennità per insolvenza era quindi già ampiamente scaduto quando, il 18 febbraio 1999, l'assicurata ha sottoscritto la domanda di prestazioni. Essendo la stessa tardiva, ne consegue la decadenza del diritto alla chieda indennità.

L. non ha fatto valere, né innanzi alle precedenti istanze né in sede di procedura federale, validi motivi idonei a giustificare la restituzione del termine inosservato. Per le ragioni già esaurientemente esposte nella pronunzia contestata - cui questa Corte deve integralmente aderire e rimandare - l'asserto della ricorrente di non essere stata a conoscenza del termine di 60 giorni, segnatamente per non esserne stata informata dalla Cassa e dai servizi sociali, non è ritenibile quando innanzitutto si consideri che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c). Né d'altra parte è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come la stessa si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2). (…)"

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L, C 366/99)

2.8. Nella presente fattispecie dagli atti di causa risulta che, con decreti del 5 settembre 2003 e 27 ottobre 2003, la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e autorizzato la liquidazione dello stesso mediante la procedura sommaria prevista dall'art. 231 LEF (cfr. doc. 14 e 37).

Il fallimento della __________ SA è stato quindi pubblicato sul FUSC il 7 novembre 2003 (cfr. doc. 14)

Dunque, il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel FUSC entro il quale presentare la domanda di indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1 LADI), è scaduto il 7 gennaio 2004 visto che il 6 gennaio 2004 era un giorno festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA disposizione qui applicabile; cfr. consid. 2.1).

L'assicurato ha sottoscritto il formulario "Domanda d'indennità per insolvenza" il 9 gennaio 2004 e lo stesso è stato inviato in una busta, con l'intestazione del suo rappresentante, sulla quale figura il timbro postale del 10 gennaio 2004 (cfr. doc. 18 e 19).

Pertanto (e non è contestato) la domanda d'indennità per insolvenza è stata inoltrata tardivamente. Il diritto alle prestazioni è quindi estinto a meno che siano adempiuti i necessari presupposti per la "restituzione di un termine" (cfr. art. 53 cpv. 3 LADI e consid. da 2.3 a 2.7).

2.9. Va qui rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare la "Domanda d'indennità per insolvenza" entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Tuttavia, di fatto, con l'invio della "Domanda d'indennità per insolvenza" da parte del suo rappresentante subito dopo la cessazione dell'impedimento e il suo rientro in Svizzera, l'assicurato per atti concludenti ha chiesto la restituzione del termine.

A giustificazione del ritardo con il quale ha inoltrato la "Domanda d'indennità per insolvenza", il rappresentante dell'assicurato ha addotto che a causa di malattia egli non ha potuto rientrare dall'estero prima del 9 gennaio 2004.

Inoltre, essendo egli l'unico ad occuparsi dell'assistenza giuridica nella sede periferica dell'RA 1 a __________, non gli sarebbe neppure stato possibile delegare la pratica ad altra persona.

Al riguardo il TCA constata innanzitutto che l'assicurato ha conferito "Procura" all'RA 1, Segretariato di __________ e non individualmente al signor __________ dipendente presso la sede periferica di __________ (cfr. doc. 12).

Questa circostanza non è tuttavia decisiva nella misura in cui ad occuparsi della pratica dell'assicurato è sempre stato il signor __________. Quest'ultimo deve dunque essere considerato il rappresentante dell'assicurato .

Resta da stabilire se il rappresentante può fare valere motivi atti a giustificare il ritardo legati alla sua persona.

Nel "Certificato medico" del 4 febbraio 2004 il Dr. __________ ha attestato che:

" Si certifica che il signor __________, nato __________, __________, ha sofferto di gastroenterite di probabile origine alimentare dal 02.01.04 al 09.01.04.

Durante quel periodo era impossibilitato alla guida della automobile." (cfr. doc. 10)

Come visto che la malattia costituisce un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa entro il termine o a conferire a un terzo un mandato di rappresentanza (cfr. la giurisprudenza citata ai consid. 2.5 e 2.6). Ora il certificato, peraltro allestito da un medico ticinese più di un mese dopo, attesta semplicemente che il rappresentante dell'assicurato era impossibilitato a guidare nei primi giorni di gennaio 2004.

Il problema di salute non era dunque di una gravità tale da impedire all'assicurato di rispettare la scadenza dei termini, mediante una comunicazione alla Cassa di disoccupazione per telefono o via fax o, eventualmente, delegare ad un collega il compito di inviare la documentazione all'amministrazione. Nel caso concreto non sono dunque dati gli estremi per la restituzione del termine.

La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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