Raccomandata

Incarto n. 38.2003.9

FS/cd

Lugano 7 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2002 di


rappr. da: avv. __________

contro

la decisione del 27 novembre 2002 emanata da


in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 27 novembre 2002 la Cassa Disoccupazione __________ (di seguito la Cassa) ha stabilito che il guadagno assicurato di __________ ammonta a fr. 2'600.--.

La Cassa ha precisato che il guadagno assicurato è stato stabilito sulla base dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001 e ha così motivato la propria decisione:

" (…)

In data 16.10.2001 aveva presentato domanda d'indennità di disoccupazione. La Cassa aveva stabilito il suo guadagno assicurato sulla base dei certificati allegati al formulario "attestato del datore di lavoro" rilasciati dal suo ex datore di lavoro __________.

In seguito ha lavorato, alle dipendenze di due datori di lavoro differenti nei periodi 14.01.2002 13.04.2002 e dal 4.08.2002 al 28.11.2002. Durante i due periodi citati e più precisamente dal 15.04.2002 al 31.07.2002, ha controllato la disoccupazione (vedi reiscrizione del 15.04.2002) e ha percepito le normali indennità di disoccupazione.

Visto quanto sopra la Cassa, in risposta alla sua richiesta scritta del 26.11.2002, conferma che il suo guadagno assicurato fissato in

Fr. 2'600.-- non può essere modificato causa mancata attività lavorativa soggetta a contribuzione di almeno 6 mesi consecutivi. (…)." (cfr. doc. _)

1.2. Contro questa decisione l'assicurato, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:

"1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione 27 novembre 2002 della Cassa disoccupazione __________.

§ Alla Cassa è fatto ordine di rivedere e ricalcolare il guadagno assicurato tenendo in considerazione il salario percepito nell'anno 2002 dal signor __________.

  1. Tasse, spese e ripetibili protestate." (cfr. doc. _, pag. 3)

A motivazione del proprio ricorso l'assicurato ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

  1. In data 16.10.2001 il qui ricorrente ha presentato domanda di indennità di disoccupazione, dopo aver terminato l'attività presso la __________. Occorre precisare che l'attività svolta presso tale __________ fa parte di esperienze lavorative che il ricorrente ha intrapreso in vista di una formazione specifica nel sociale, da effettuare con frequenza, dopo i necessari stages, della SUPSI. L'indirizzo di riqualifica preso dal ricorrente scaturisce da un corso (Piano d'Azione) da lui seguito nel 1999, organizzato dall'Ufficio di consulenza professionale __________. Sulla base di questo rapporto il ricorrente imbocca, d'accordo il proprio collocatore, la strada della riqualifica professionale.

Prove: documenti, testi, richiamo incarti

  1. Al momento in cui il ricorrente si è annunciato alla cassa disoccupazione il guadagno era quello indicato e cioè fr. 2'600.--. Nel periodo intercorrente e alfine di migliorare la propria esperienza nel campo sociale il qui ricorrente ha accettato due occupazioni e meglio dal 14.01.2002 al 13.04.2002 con un salario lordo di fr. 4'100.-- mensili presso il __________ e dal 04.08.2002 al 28.11.2002 con un salario lordo di ca. fr. 4'500.-- mensili presso la __________.

Prove: documenti, testi, richiamo incarti

  1. Notasi che a oggi il qui ricorrente è inabile al lavoro causa infortunio e usufruisce delle prestazioni __________, fino a data da stabilire.

Prove: documenti, testi, richiamo incarti

  1. Nel periodo antecedente il nuovo annuncio per l'indennità di disoccupazione il ricorrente ha svolto un'attività, pur se non consecutiva, di sette mesi, che addirittura potrebbero essere maggiori in funzione della durata dell'infortunio.

Prove: documenti, testi, richiamo incarti

  1. Risulta essere iniquo, per applicazione analoga dei disposti citati nella decisione gravata, non tener conto nel caso concreto del guadagno percepito dal ricorrente nel corso delle due attività da lui svolte. Ma ancor di più risulta iniquo poiché tutto quanto fatto dal ricorrente lo è stato in funzione della propria riqualifica professionale concordata con i competenti uffici cantonali.

Prove: documenti, testi, richiamo incarti

  1. Fatte queste premesse e ribadito che il presente gravame assume carattere cautelativo si chiede che venga ricalcolato il guadagno assicurato, tenendo in considerazione quanto percepito dal ricorrente nel corso delle due attività intraprese nel corso dell'anno

Prove: documenti, testi richiamo incarti.(…)." (cfr. doc. _)

1.3. Nella sua risposta del 13 gennaio 2003 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

" (…)

In data 5 ottobre 2001 l'assicurato presentava regolare domanda d'indennità di disoccupazione dal 16 ottobre 2001 (doc. _).

L'iscrizione in disoccupazione è stata effettuata dopo che l'assicurato ha presentato alla Cassa la conferma d'iscrizione rilasciata dall'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ (in seguito URC) e si annunciava quale disoccupato a tempo pieno (doc._).

L'iscrizione in disoccupazione del signor __________ è avvenuta in quanto allo stesso era giunto a termine il contratto di durata determinata, sottoscritto con la __________, come indicato dal datore di lavoro sul formulario "attestato del datore di lavoro" (doc. _).

La Cassa stabiliva il guadagno assicurato sulla base del citato formulario e allestiva il relativo "foglio di rilevamento dei dati/conteggio" (doc. _).

L'assicurato mensilmente, dal mese di ottobre 2001 al mese di gennaio 2002, controllava la disoccupazione e consegnava alla Cassa il relativo formulario "indicazioni della persona assicurata per il mese di..." (plico doc. _).

L'URC annullava il suo nominativo, quale persona in cerca d'impiego, dal 14 gennaio 2002 (doc. _).

L'assicurato in data 23 aprile 2002 si riannunciava in disoccupazione e presentava domanda d'indennità a partire dal 15 aprile 2002

(doc. _).

Alla Cassa egli presentava la conferma d'iscrizione rilasciata dall'URC (doc. _).

La Cassa, sulla base della documentazione in suo possesso, riapriva regolare domanda d'indennità LADI e non modificava il guadagno assicurato in quanto il signor __________ non aveva svolto un'occupazione lavorativa, soggetta a contribuzioni, per almeno 6 mesi. Alleghiamo copia formulario "attestato del datore di lavoro" (doc. _).

La Cassa, durante il periodo dal 15 aprile 2002 al 31 luglio 2002, indennizzava mensilmente l'assicurato in quanto quest'ultimo controllava regolarmente la disoccupazione (plico doc. _).

L'URC annullava il nominativo del signor __________, quale persona in cerca d'impiego, dal 3 agosto 2002 (doc. _).

II signor __________ si riannunciava in disoccupazione in data 26 novembre 2002 e rivendicava il diritto alle indennità dal 25 novembre 2002 (doc. _).

Annunciandosi alla Cassa presentava regolare conferma d'iscrizione rilasciata dall'URC (doc. _).

La Cassa non modificava il guadagno assicurato del signor __________ in quanto anche per questa attività lavorativa il rapporto di lavoro è stato inferiore ai 6 mesi (doc. _).

II signor __________ presentava regolare certificato medico che indicava l'abilità al lavoro dal 26 novembre 2002 (doc. _). In seguito l'assicurato, in data 4 dicembre 2002, presentava uno scritto (doc. _) allegando un certificato medico (doc. _) che indicava un'inabilità lavorativa totale dal 12 novembre 2002.

La Cassa, visto il certificato medico prodotto, ha modificato il pagamento delle indennità LADI del mese di novembre 2002. Tali indennità erano state precedentemente registrate in favore dell'assicurato ed in seguito ne è stato richiesto il rimborso (Doc. _).

II signor __________ risulta tutt'oggi inabile al lavoro.(…)." (cfr. doc. _)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 27 novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

2.3. Secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI é considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che, è reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l'ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è calcolato secondo questo salario medio (art. 37 cpv. 2 OADI; va qui rilevato che in merito a questo capoverso il TFA ha stabilito che con il termine di “mesi” si intende “mesi di contribuzione” cfr. DLA 1996/1997 N. 9, pag. 35, consid. 4b, pag. 42 e DTF 121 V 165, consid. 4b, pag. 172).

Se il risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto per l'assicurato, la Cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma al massimo sui 12 ultimi mesi di contribuzione (art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente (art. 37 cpv. 3 bis OADI).

L'art. 37 cpv. 3 ter OADI precisa che se il periodo di contribuzione per il ripristino del diritto all'indennità di disoccupazione è stato accumulato esclusivamente durante un termine quadro di riscossione ormai scaduto, il guadagno assicurato è di regola calcolato sugli ultimi 6 mesi di contribuzione di detto termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI). Non sono presi in considerazione i periodi di contribuzione corrispondenti a indennità compensative conformemente all'articolo 41a cpv. 4.

Infine, secondo l'articolo 37 cpv. 4 OADI il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:

a. l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;

b. l'idoneità al collocamento dell'assicurato è mutata.

2.4. Chiamato a pronunciarsi circa l'esigenza, perché il guadagno assicurato possa nel caso di lavoro intermedio essere ricalcolato, di un'attività ininterrotta soggetta a contribuzione di almeno sei mesi per la quale venga ottenuto un salario più elevato, il TFA, in una decisione pubblicata in DTF 124 V 69, ha stabilito che nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia fruito di vacanze, decisivo ai fini di accertare se sia sussistito un periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi conferente un salario intermedio superiore al guadagno assicurato è stabilire quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto lavorativo: qualora, come in quel caso, sia stato pattuito un unico rapporto, le indennità per vacanze devono essere prese in considerazione quale guadagno intermedio ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 OADI a prescindere dal quesito se esse siano maturate prima o dopo le vacanze medesime.

Ribadendo che per poter procedere a una ridefinizione del guadagno assicurato è necessario l'esercizio ininterrotto di almeno sei mesi di un'attività soggetta a contribuzione per la quale l'assicurato ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, in un'altra decisione pubblicata in DLA 2001 pag. 154, la nostra Massima Istanza ha concluso che non ha diritto alla ridefinizione del guadagno assicurato secondo l'art. 37 cpv. 4 let. a OADI l'assicurata il cui rapporto di lavoro è durato 5 mesi e 25 giorni e che, immediatamente dopo la scadenza del contratto, ha preso le vacanze corrispondenti all'indennità di vacanze percepita. Il presupposto secondo cui la persona assicurata deve avere esercitato un'attività soggetta a contribuzione durante almeno sei mesi consecutive si riferisce esclusivamente alla durata formale del rapporto di lavoro. Il fatto che sia stata versata un'indennità di vacanze non può avere l'effetto di prolungare un rapporto di lavoro che è stato disdetto.

Da questa situazione occorre distinguere il caso (DTF 124 V 69 segg.) in cui l'assicurata beneficia dell'indennità di vacanze durante il rapporto di lavoro, vale a dire se le parti hanno concordato che si trattava di un unico rapporto di lavoro comprendente periodi di lavoro prima e dopo le vacanze. In tal caso, le vacanze contano per la durata del rapporto di lavoro, e, di conseguenza, vanno considerate come attività soggetta a contribuzione.

Anche il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto e impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) del mese di gennaio 2002 e in vigore dal 1° gennaio 2002, circa il "Nouveau calcul du gain assuré pendant le délai-cadre d'indemnisation" ha, tra l'altro, stabilito che:

" (…)

C22 En principe, le gain assuré fixé au début du délai-cadre d'indemniation reste inchangé pendant tout le délai-cadre. Il est recalculé pour la période de contrôle suivante si pendant le délai-cadre d'indemnisation:

· un changement est intervenu dans l'aptitude au placement de l'assuré; ou si

· avant de retomber au chômage, l'assuré a exercé pendant au moins 6 mois sans interruption une activité soumise à cotisation pour laquelle il a touché un salaire supérieur au gain assuré. Est réputée interruption chaque période ou l'assuré touche l'IC, jours d'attente et jours de suspension inclus.

(…)." (cfr. Circolare ID gennaio 2002, C22)

Lo stesso tenore è stato ripreso anche nella Circolare ID gennaio 2003, C22, valevole dal 1° gennaio 2003.

Sempre in merito alla problematica legata al nuovo calcolo del guadagno assicurato in un termine quadro per la riscossione della prestazione Nussbaumer, in particolare, rileva che:

" (…)

Der einmal ermittelte versicherte Verdienst bleibt grundsätzlich während der ganzen Rahmenfrist für den Leistungsbezug massgebend. In Ausnahmefällen erfolgt eine Anpassung. Nach Art. 37 Abs. 4 AVIV wird der versicherte Verdienst auf die nächste Kontrollperiode neu festgesetzt, wenn der Versicherte innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug während mindestens sechs Monaten ununterbrochen eine beitragspflichtige Beschäftigung zu einem Lohn ausgeübt hat, der über dem versicherten Verdienst liegt, und er erneut arbeitslos wird (lit. a) oder wenn sich die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten verändert (lit. b). (…)."

(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 312, pag. 119)

2.5. Nell'evenienza concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 16 ottobre 2001 e che a far tempo da quella data ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. _).

La Cassa ha quindi aperto al ricorrente un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2003 e ha fissato il suo guadagno assicurato in fr. 2'600.-- visto l'attestato della __________ che ha dichiarato che __________ è stato impiegato presso di loro dal 16 ottobre 2000 al 15 ottobre 2001 con un salario mensile di fr. 2'600.-- (cfr. doc. _).

Durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha svolto i seguenti periodi lavorativi entrambi sulla base di rispettivi contratti di lavoro a tempo determinato:

  • dal 14 gennaio al 13 aprile 2002 presso il __________ (cfr. doc. _ per il mese di gennaio 2002, _ per il mese di aprile 2002);

  • dal 4 agosto al 23 novembre 2002 presso la __________ (cfr. doc. _).

Tra i due periodi lavorativi l'assicurato ha poi controllato la disoccupazione e beneficiato delle indennità (cfr. doc. _ FAUT per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2002, I e III).

In simili condizioni, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina citata (cfr. consid. 2.3), a ragione la Cassa ha confermato che il guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 2'600.--.

Infatti, non avendo il ricorrente esercitato ininterrottamente per almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, egli non può pretendere che il suo guadagno assicurato venga ridefinito in base al combinato di cui agli art. 23 cpv. 1 LADI e 37 cpv. 4 OADI (cfr. consid. 2.2).

Questa soluzione si impone anche se, come sostenuto nel ricorso (cfr. consid. 1.2.), quanto intrapreso dall'assicurato rientra nell'ottica di una riqualifica professionale concordata con i competenti uffici cantonali.

Infatti, in questa evenienza l'ordinanza non prevede nessuna possibilità di ridefinire il guadagno assicurato del ricorrente.

Come sopra visto (cfr. consid. 2.3), per poter eccezionalmente procedere ad un nuovo calcolo del guadagno assicurato nello stesso termine quadro per la riscossione della prestazione il Consiglio Federale, nell'ambito della delega ricevuta, ha infatti posto, soltanto, l'esigenza di una durata minima e ininterrotta del rapporto di lavoro (cfr. art. 37 cpv. 4 lett. a OADI) e il cambiamento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato (art. 37 cpv. 4 lett. b OADI).

In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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