Raccomandata
Incarto n. 38.2003.101
rs/fe
Lugano 2 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2003 di
RI1 rappr. da: RA1
contro
la decisione del 6 novembre 2003 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 7 maggio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" concernente RI1:
" (…)
La Signora RI1 si è annunciata presso il nostro ufficio il 22.04.03 per fissare l'appuntamento dell'iscrizione, durante il primo colloquio sostiene che non può lavorare causa bambini, e chiede la decisione della cassa che non ha diritto, per percepire le indennità dall'assistenza.
La cassa decide di aprire un termine quadro per periodo educativo.
Nel colloquio odierno, l'assicurata mi afferma che ha in ogni modo un grado di disponibilità, dalle 06:00 alle 10:15 orari che coincidono con partenze e arrivi del Bus a __________. Comune dove l'assicurata è domiciliata e senza mezzo di trasporto privato.
A mio modo di vedere le dichiarazioni dell'assicurata sono contraddittorie, e inoltre il tempo che si mette a disposizione al mercato del lavoro è molto ristretto.
Visto quanto sopra, l'assicurata è da ritenersi idonea al collocamento
(…)." (Doc. 6)
Con decisione del 25 luglio 2003 la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 18 aprile 2003 l'assicurata è ritenuta inidonea al collocamento, argomentando:
" (…)
Nella presente fattispecie, la signora RI1, si è iscritta in disoccupazione il 18 aprile '03 nella misura del 50%, nel corso del 3° termine quadro, alla ricerca di un'occupazione in qualità di aiuto cucina.
II 23 aprile '03, durante il colloquio di iscrizione presso l'URC di __________, l'assicurata dichiara di volersi iscrivere in disoccupazione unicamente per ricevere una decisione negativa in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione, per poi potersi recare agli sportelli delle Istituzioni Sociali e presentare una domanda di assistenza a causa dei cambiamenti subentrati nella sua situazione famigliare. L'assicurata aggiunge inoltre di avere tre figlì a carico e di essere conseguentemente impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa.
II 7 maggio '03, l'assicurata si presenta all'URC per il colloquio di controllo e notifica le modalità di custodia dei figli; ella afferma nuovamente che malgrado la sua volontà di lavorare, ciò le risulta impossibile viste le modalità dell'affidamento dei figli stabilita dalla commissione tutoria.
II 19 maggio '03, a seguito di assegnazione per un posto di lavoro, l'assicurata si presenta all'URC per informare che non è in grado di presentarsi dal datore di lavoro per dare seguito alla segnalazione, in quanto a causa della situazione per la custodia dei figli le è impossibile lavorare. L'URC ci ha trasmesso una comunicazione in merito al caso il 7 maggio 03.
L'assicurata è stata sentita personalmente dallo scrivente Servizio in sede di verbale il 16 giugno '03. Durante lo stesso è stato verificato come la situazione famigliare legata all'affidamento dei figli, i limiti orari posti e la limitata mobilità geografica, oggettivamente rendono l'assicurata non collocabile.
Richiamati gli articoli di legge citati e tenuto conto di quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio ritiene la signora RI1 inidonea al collocamento a partire dal 18 aprile '03.
Si rende attenta l'assicurata che un'eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa (…)." (Doc. 10)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, rappresentata dall'avv. __________ RA1 (cfr. doc. 11), la Sezione del lavoro, il 6 novembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il suo primo provvedimento e, in particolare, ha rilevato che:
" (…)
In data 10 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale no. __________ con sede in __________ ha previsto di affidare i tre figli dell'assicurata alla custodia del padre, precisando segnatamente che gli stessi avrebbero concluso l'anno scolastico a __________, che fino alla fine del corrente anno scolastico la madre avrebbe avuto i due figli più grandi per il pranzo e, inoltre, che tutti e tre i bambini sarebbero tornati dalla madre al termine della giornata scolastica e rimasti presso la stessa fino alle ore 18.30, momento a partire dal quale sarebbero stati riconsegnati al padre.
Nel successivo colloquio di consulenza (7 maggio 2003), l'assicurata ha dichiarato la sua disponibilità dalle ore 06.00 circa alle ore 10.15, considerati gli orari scolastici dei figli e ritenuto come per i suoi spostamenti la signora RI1 debba dipendere dai servizi pubblici.
Con scritto 12 maggio 2003 il servizio cantonale ha convocato l'assicurata per essere sentita a verbale in data 16 giugno 2003 e le ha sottoposto per conoscenza la suddetta comunicazione.
In data 19 maggio 2003 la signora RI1 si è presentata all'URC di propria iniziativa per segnalare l'avvenuto cambiamento riguardo alla custodia dei figli e per motivare la mancata assunzione come ausiliare di pulizia presso il Ristorante __________ a __________ come da assegnazione del 9 maggio 2003. In particolare, l'assicurata ha fatto presente un aumento della sua disponibilità lavorativa (dalle ore 09.00 alle ore 15.00), nonché il fatto che __________ e __________ sono stati affidati completamente al padre (per cui non rientrano neppure più dalla madre per il pranzo), mentre la piccola __________, che inizia la scuola materna alle ore 08.30, è stata affidata alla madre.
Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentita a verbale in data 16 giugno 2003, con decisione 25 luglio 2003 il servizio cantonale ha ritenuto la signora RI1 inidonea al collocamento a far tempo dal 18 aprile 2003.
Contro questa decisione l'assicurata, per il tramite dell'avv.__________, ha interposto opposizione in data 18/19 agosto 2003.
Con scritto 15 settembre 2003 lo scrivente Ufficio ha sottoposto al rappresentante dell'assicurata alcune domande, il quale ha risposto con lettera 19 settembre 2003.
L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz iàber die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 1 0).
Ora, dai documenti agli atti emerge in particolare quanto segue:
unicamente per ottenere una decisione da parte della cassa di disoccupazione in cui sia constatato il suo mancato diritto alle indennità, per poter in seguito ottenere le prestazioni d'assistenza (cfr. verbale di consulenza del 23 aprile 2003, sottoscritto dall'assicurata, e comunicazione 7 maggio 2003 per dubbi circa l'idoneità al collocamento). A ciò si aggiunge il fatto che nel corso del colloquio di iscrizione presso l'URC di __________, la signora RI1 ha chiaramente affermato di essere al momento nell'impossibilità di lavorare considerata la presenza a casa dei tre figli;
l'assicurata si è dichiarata disponibile dalle ore 06.00 circa alle ore 10.15, conto tenuto degli orari scolastici dei figli e della necessità di far capo ai mezzi pubblici. La stessa si è d'altra parte detta desiderosa di lavorare ma che, visto l'impegno con i figli, ciò le risulta alquanto difficile. A ciò si aggiunge il fatto che le ricerche di lavoro per il mese di aprile sono risultate incomplete e insufficienti;
consulente del personale di essere disponibile dalle ore 09.00 alle ore 15.00, di non avere più i due figli più grandi a pranzo durante la settimana e di avere in affidamento la piccola __________, nata il 19 marzo 1997. Si osserva al riguardo che dallo scorso 1. settembre __________ ha iniziato a frequentare la scuola elementare a __________, per cui per il pranzo ritorna a casa dalla madre. Inoltre, dal verbale di audizione del 16 giugno 2003 e dallo scritto 19 settembre 2003 dell'avv. RA1 risulta che l'assicurata non ha trovato una sistemazione per quanto riguarda la piccola __________ per la pausa estiva. Si osserva d'altra parte che la signora RI1 è intenzionata ad ottenere l'affidamento anche degli altri due figli; al riguardo è pendente un ricorso contro la decisione di affidamento dei tre figli al padre.
Visto quanto precede, ritenuto che la disponibilità lavorativa della signora RI1, inizialmente inesistente, è risultata poi alquanto limitata data la presenza dei figli, considerato inoltre come nel corso del periodo delle ferie estive scolastiche l'assicurata non sia stata in grado di trovare una sistemazione, in previsione di un eventuale impiego, per quanto riguarda l'affidamento della piccola __________, alla luce della citata giurisprudenza bisogna concludere che l'opponente non può essere ritenuta idonea al collocamento già a far tempo dalla data della sua iscrizione in disoccupazione, in quanto non sufficientemente disponibile per il mercato del lavoro.
In merito alle contestazioni sollevate dall'opponente circa l'idoneità al collocamento del padre dei tre figli dell'assicurata, __________, si osserva quanto segue.
II signor __________ è stato sentito dallo scrivente Ufficio in data 9 ottobre 2003. Dal verbale (estratto) sottoposto all'opponente per conoscenza il 10 ottobre 2003, emerge in
particolare che i tre figli del signor __________ (iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1. settembre 2002), dimessi dal centro __________ nel mese di aprile 2003, sono stati presi in custodia dal padre a __________ presso i genitori dello stesso, ch'egli non ha avuto difficoltà a occuparsene, dato anche l'aiuto fornito dai suoi genitori, che dal mese di giugno i due figli più grandi vivono con lui a __________ e che non ha nessun problema a occuparsene, ritenuto come lo stesso possa sempre far capo ai suoi genitori (ad esempio durante le vacanze estive) e come i bambini siano sufficientemente autonomi (segnatamente per quanto riguarda il pranzo durante la settimana).
Visto quanto precede, ritenuto come la situazione dell'opponente sia diversa rispetto a quella del padre dei suoi figli, le argomentazioni della stessa circa il riconoscimento della sua idoneità al collocamento non possono dunque essere accolte.
Con decisione 25 luglio 2003 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona (in seguito: USSI) ha accolto la domanda formulata dalla signora RI1 in data 14 maggio 2003, accordandole una prestazione assistenziale mensile di fr. 401.- a far tempo dal
Del resto, se in data 25 luglio 2003 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha decretato l'inidoneità al collocamento della signora RI1 e lo stesso giorno l'USSI ha, dal canto suo, deciso la concessione delle prestazioni di assistenza, trattasi di una pura coincidenza temporale.
Non può infine non essere rilevata la posizione alquanto contraddittoria che l'assicurata ha avuto sin dalla sua iscrizione in disoccupazione. Infatti, da un lato ella dichiara essersi iscritta in disoccupazione al solo scopo di ottenere una decisione negativa dalla cassa di disoccupazione per potersi poi rivolgere all'assistenza, dall'altro si dice desiderosa di lavorare ma di trovarsi al riguardo in difficoltà considerato l'impegno dato dalla presenza a casa dei figli. Quanto precede, a dimostrazione della scarsa reale volontà da parte dell'opponente di trovare un'occupazione per porre termine alla disoccupazione, nonché della sua alquanto limitata disponibilità al collocamento.
Riguardo alla richiesta del beneficio del gratuito patrocinio, si osserva quanto segue.
A norma dell'articolo 37 cpv. 4 LPGA, Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
Nel caso concreto, la fattispecie in esame non presenta particolari difficoltà, tali da rendere necessaria la rappresentanza da parte di un legale. È pertanto respinta la domanda di concessione del gratuito patrocinio (…)." (Doc. A)
1.3. Contro questa decisione , sempre assistita dall'avv. RA1, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in cui postula:
" (…)
I. IN VIA PRELIMINARE
La signora RI1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria. L'avvocato RA1 viene a tale proposito designato.
II. IN VIA PRINCIPALE
§ Di conseguenza alla signora RI1 è riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria in sede di opposizione.
§ Di conseguenza la signora RI1 è ritenuta idonea al collocamento.
§ Di conseguenza la decisione 6 novembre 2003 è annullata.
(Doc. I pag. 7)
A motivazione del proprio ricorso l'assicurata ha addotto che:
" (…)
II. IN FATTO
La signora RI1 è stata dichiarata inidonea al lavoro ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0).
Secondo la Sezione del lavoro la ricorrente non avrebbe trovato una idonea sistemazione per la figlia che frequenta la scuola materna.
E' precisato che non vi è traccia alcuna di un rifiuto di posto di lavoro da parte della ricorrente, ancor meno dovuto a questioni legate alla figlia.
Prove: c.s.
III. NEL MERITO
Appurata l'indigenza della signora RI1 l'autorità di prime cure ha risolto di negare l'assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 37 LPGA adducendo che il caso non risultava a priori essere complesso.
L'autorità di prime cure ha raggiunto tale convinzione a conclusione della procedura.
1.1 Il diritto all'assistenza giudiziaria è riconosciuta a
condizione che esista un'indigenza, il caso non sia a priori privo di esito favorevole e se lo stesso non sia semplice (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2003, pag. 400, Massima 21).
1.2 La decisione quo all'assistenza giudiziaria deve
fondamentalmente essere stabilita mediante decisione incidentale durante la procedura (Kieser, op.cit., pag. 401, Massima 24, con citazioni).
Analogamente è previsto nella LAG, applicabile per analogia, all'articolo 5 cpv. 1.
In particolare, tale procedura era stata così voluta dal legislatore della LAG anche pensando al rappresentate patrocinatore; eloquente a tale proposito il Rapporto 5123 della Commissione della legislazione del 17 aprile 2002: "In caso di diniego il patrocinatore legale ha infatti il diritto e il dovere di chiedere al cliente, al momento dell'assunzione del mandato e dell'esecuzione dei principali atti, anticipi per le sue presumibili spese e competenze per onorari (art. 4 cpv . 1 e 2 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino - TOA)".
L'autorità di prime cure ha inspiegabilmente statuito solo al termine della procedura senza peraltro spiegare le ragioni per la quale non abbia potuto farlo prima e ancor meno senza comunicare alcunché circa il fatto che essa abbia stabilito di non emettere alcuna decisione incidentale.
Tale agire solleva qualche giustificata perplessità. La ricorrente, e di converso il legale, potevano partire dal presupposto - per le ragioni anche che verranno esposte al punto 1.3 - che la domanda non venisse respinta adducendo una ragione legata alla presunta semplicità della procedura.
1.3 Pur volendo tralasciare il fatto che la signora RI1
non sarebbe stata comunque in grado di redigere un ricorso circostanziato, si osserva che la procedura in parola non era così scontata e semplice come si sia voluto fare credere nella decisione impugnata. In effetti:
a) la signora RI1 è stato oggetto di un
complemento di inchiesta (non effettuato in precedenza), segnatamente attraverso una serie di domande poste alla ricorrente per il tramite dello scrivente legale (cfr. scritto del 15 settembre 2003, doc. B);
b) il ricorso ha condotto all'interrogatorio dell'ex-
convivente (il quale ha esplicato una versione dei fatti molto soggettiva); a sua volta la signora RI1 è stata nuovamente invitata a prendere posizione per il tramite dello scrivente studio legale (cfr. scritto del 10 ottobre 2003, doc. C);
c) va pure detto che, a mente della ricorrente, la
posizione dell'ex-convivente nei confronti della LADI appare tutt'altro che chiarita;
d) durante la litispendenza la ricorrente veniva obbligata
a presenziare ai colloqui con il collocatore, venendo
persino sanzionata poiché in ragione di un equivoco telefonico non si era presentata ad uno di questi incontri (doc. D): ciò dimostra nondimeno che all'interno della stessa Sezione del lavoro il caso era tutt'altro che semplice e scontato poiché altrimenti male si comprenderebbe la ragione per la quale la ricorrente ritenuta inidonea veniva comunque obbligata ai predetti colloqui venendo persino sanzionata.
e) la stessa decisione si fonda su motivi nuovi e
posteriori alla decisione stessa, segnatamente legati
alla stagione estiva.
1.4 Non è dunque vero che "la fattispecie in esame non
presenta particolari difficoltà". La procedura ha comportato un notevole approfondimento del caso e la stessa autorità ha deciso di continuare a convocare l'interessata.
Se la fattispecie fosse complessa per l'autorità, figuriamoci per l'interessata che è persona molto timida e non in grado di redigere un ricorso.
Come se non bastasse, per la decisione su opposizione in parola sono stati presi in considerazione fatti posteriori alla prima decisione.
A titolo marginale si osserva che utilizzando la grafia di arial-10 l'autorità ha impiegato ben 5 pagine per motivare la decisione, dimostrando anche sotto questo aspetto che il caso meritasse effettivamente approfondimenti.
1.5 Visto quanto sopra la signora RI1 ritiene che la parte
di decisione (effettuata solo al termine) di non concedere l'assistenza giudiziaria non sia corretta e pertanto da annullare.
Prove: doc. B, C, D; c.s.; interrogatorio funzionari preposti
è una persona molto timida, fatto questo che la pone in uno stato di agitazione davanti al funzionario di un'autorità che le pone delle domande. Ella è molto provata dalla situazione famigliare in cui si è venuta a trovare, in particolare a seguito di tutte le angherie provocatele dal suo ex-convivente di origine __________.
Questa doverosa precisazione serve a meglio comprendere eventuali contraddizioni emergenti dall'incarto per quanto attiene proprio alla sua situazione famigliare: altrimenti non è spiegabile che ella non dica che i figli si trovano all'istituto (per, decisione della Commissione tutoria) oppure che gli altri due figli risiedano temporaneamente presso il padre.
Prove: c.s.
iscritta alla disoccupazione solamente per vedersi recapitare una decisione negativa e poi pretendere una decisione favorevole da parte dell'Ufficio dell'assistenza sociale. Tale affermazione costituisce un clamoroso fraintendimento e non corrisponde neppure alla logica realtà dei fatti: in effetti la legge - come pure la costituzione - prevedono un diritto di assistenza alle persone indigenti. Tale diritto non è limitato a priori da altre potenziali entrate: è evidente che se la signora avrebbe ottenuto in seguito le prestazioni LADI non avrebbe più dovuto fare capo alle prestazioni assistenziali.
Pure frutto di un maldestro equivoco è la citazione degli orari di "disponibilità" lavorativa. E' chiaro che la domanda del collocatore era stata malposta, avendo la signora RI1 recepito la richiesta come un desiderio personale e non un dovere.
Ne è una riprova il fatto che il collocatore avrebbe in tale caso dovuto immediatamente informare la signora RI1 che in quelle condizioni ella non sarebbe collocabile.
Gli orari, espressi anche a posteriori in maniera più largheggiante, erano quindi dei desiderata.
Prove: c.s.
della signora RI1 ad accettare un'attività con orari diversi.
Tantomeno l'ufficio regionale di collocamento - cui ella doveva recarsi nonostante la decisione di presunta inidoneità - ha mai reperito un'attività che la signora avrebbe rifiutato.
In altre parole: attraverso la decisione di inidoneità si è unicamente effettuato un processo alle intenzioni ai danni della signora RI1.
Prove: c.s.
signora RI1 "non sarebbe stata in grado di trovare una sistemazione, in previsione di un eventuale impiego, per quanto riguarda l'affidamento della piccola __________ " è pertinente.
Tale affermazione si riallaccia al "periodo delle ferie estive scolastiche".
Ora, il rimprovero mosso (in novembre) per non avere (in luglio/agosto) trovato una sistemazione per la figlia non è tempestivo e ancor meno corretto.
In effetti, la sistemazione presupponeva l'esistenza di un'attività lucrativa che però non c'era.
Con questo costrutto l'autorità di prime cure avrebbe in pratica voluto obbligare la signora RI1 a trovare una sistemazione per la figlia (l'unica rimastale) e aspettare un lavoro: così facendo, oltre alla mancanza degli altri due figli e del lavoro la signora RI1 avrebbe inutilmente dovuto venire privata anche dell'ultima figlia.
In altre parole: contrariamente a quanto preteso dalla Sezione del lavoro, la signora RI1 non era affatto obbligata a trovare una sistemazione per la figlia prima che non avesse trovato un lavoro.
Prove: c.s.
III. ASSISTENZA GIUDIZIARIA
La ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali (doc. E), fatto questo del resto evincibile anche dalla decisione impugnata medesima.
Il ricorso in parola non pare scontato a priori. In effetti, esso parte da un presupposto di fondo, ovvero quello legato alla collocabilità di una persona quando ha a carico una figlia che frequenta la scuola materna e che - detto di transenna - può rendersi dagli zii residenti nello stesso comune durante l'eventuale assenza della genitrice.
Trattasi non di meno di un quesito di fondo che potrebbe avere ripercussioni per tutte le persone con bambini affidati o in custodia.
Di conseguenza, la richiesta di assistenza giudiziaria appare giustificata.
Prove: doc. E, c.s. (…). (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 19 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 7 gennaio 2004 l'avv. RA1 ha trasmesso al TCA una dichiarazione dell'assicurata in cui essa conferma di avere interpretato quale desiderata la richiesta relativa agli orari (cfr. doc. F). Inoltre è stato richiesto l'interrogatorio formale del collocatore __________ (cfr. doc. V).
Il rappresentante dell'assicurata, il 21 gennaio 2004, ha poi inviato la "Convocazione al colloquio di consulenza" del 19 gennaio 2004, specificando che essa sarebbe atta a dimostrare che il caso concreto non è così scontato, dal momento che l'amministrazione ritiene la stessa inidonea al collocamento, ma continua a obbligarla a presenziare ai colloqui (cfr. doc. VI).
1.6. Il 5 febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha fatto pervenire a questa Corte la documentazione relativa all'assegnazione di un'occupazione presso l'Hotel __________ del 14 gennaio 2004. L'assicurata ha indicato di potere lavorare il sabato e la domenica, in quanto doveva curare la figlia, mentre il potenziale datore di lavoro ha dichiarato soltanto che la medesima non è stata assunta, poiché dovendo occuparsi dei figli o di altre persone non è disponibile (cfr. doc. VII; 22-27).
Inoltre l'amministrazione, con scritto del 27 febbraio 2004, ha formulato le proprie osservazioni in merito ai doc. V e VI (cfr. doc. XI).
1.7. L'avv. RA1, il 31 marzo 2004, ha, da un lato, sostanzialmente ribadito quanto già allegato nei doc. V e VI, dall'altro, si è espresso circa l'assegnazione di un impiego del 14 gennaio 2004 (cfr. doc. XIII).
1.8. Pendente causa il TCA ha posto al Direttore delle Scuole elementari di __________ i seguenti quesiti:
" 1.- La Scuola Elementare di __________ dispone di una mensa scolastica usufruibile dai bambini dell'Istituto?
2.- Se sì, l'ammissione è subordinata all'adempimento di determinati presupposti? Quali?
3.- In linea di principio, la relativa domanda può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in corso?
4.- Un bambino può essere ammesso immediatamente oppure esiste una lista di attesa?" (Doc. XIV)
Il 29 aprile 2004 __________ ha risposto:
" (…)
La Scuola Elementare di __________ dispone di una mensa usufruibile dai bambini dell'istituto.
L'ammissione è subordinata a determinati presupposti; l'autorità parentale iscrive il figlio (i figli) tramite il formulario particolare, accettando il regolamento.
La domanda di iscrizione può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in corso, in ogni momento, senza restrizioni di sorta.
Non esiste lista di attesa; un bambino può essere ammesso immediatamente.
(…) (Doc. XV)
1.9. Il patrocinatore dell'assicurata ha presentato le sue osservazioni circa l'accertamento effettuato da questa Corte il 17 maggio 2004 (cfr. doc. XVIII).
Il 18 maggio 2004 anche la Sezione del lavoro ha preso posizione in merito (cfr. doc. XIX).
1.10. L'avv. __________, il 28 maggio 2004, oltre a fornire alcune precisazioni in relazione allo scritto dell'amministrazione del 18 maggio 2004, ha trasmesso la documentazione richiesta dal TCA riguardante l'assegno integrativo e le prestazioni assistenziali percepiti dall'assicurata (cfr. doc. XXII; i 1-4).
1.11. Il doc. XXII è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXIII).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento a contare dal 18 aprile 2003, ossia precedentemente all'entrata in vigore il 1° luglio 2003 della terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). In tale contesto va ricordato che, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha comunque modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
Nel caso di un'assicurata che aveva limitato le proprie ricerche verso un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da 6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che:
" (…)
2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.3. Relativamente, in particolare, alle assicurate che, a causa degli impegni casalinghi e dei doveri di madre, vogliono essere professionalmente attive durante soltanto certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito che esse sono idonee al collocamento soltanto a precise condizioni (cfr. DLA 1993/1994 pag. 222; STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03; STFA del 3 ottobre 1995 nella causa D., non pubblicata, C 44/95; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz N° 48 zu Art. 15 AVIG).
In una sentenza del 10 novembre 2003 (C 90/03 e C 92/03), consid. 3.3.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:
" (…)
3.3.1Die Vermittlungsfähigkeit darf nicht leichthin unter Verweis auf familiäre Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl. BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar 2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt namentlich dann, wenn eine Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den Tatbeweis erbracht hat, dass sie trotz Betreuungsaufgaben eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der Lage war (hier: volle Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis 31. März 2002), und die bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden Gründen aufgegeben werden musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut angestrebte Vollzeitstelle am Nachweis einer durchwegs gewährleisteten Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die leistungsansprechende Person allenfalls bereit und in der Lage wäre, wenn nicht vollzeitlich, so doch in einem - nach der Rechtsprechung für die Bejahung der Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl. Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in fine, mit Hinweisen) - Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums erwerbstätig zu sein, was bejahendenfalls den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in reduziertem Umfange begründete (anrechenbarer teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C 119/03] Erw. 1, 2 und 4.1). (…)"
L'Alta Corte ha inoltre deciso che determinante non è soltanto la disponibilità temporale.
È invece molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un impiego su tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il disoccupato, ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre circostanze del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata (cfr. STFA del 12 febbraio 2003 nella causa N., C 205/02; STFA T. del 21 aprile 1993 non pubblicata, C 120/92; STFA del 16 febbraio 1995 nella causa B., C 169/94).
In una decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, il TFA ha confermato tale giurisprudenza, precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per l'esercizio di un'occupazione.
La nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:
" (…)
3.1Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
(…)." (cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03)
Secondo la giurisprudenza (cfr. STCA del 16 settembre 1998 nella causa M.D.S., inc. 38.1998.161 e STCA del 7 gennaio 1998 nella causa J., inc. 38.1997.227, entrambe menzionate in D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), poi, la disponibilità di una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa persona mentre si trova ancora in disoccupazione.
Nell'ambito di una recente procedura dinanzi al TCA (inc. n. 38.2003.91), quest'ultimo ha peraltro appurato che la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è conforme alla suevocata giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito), così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di una nuova occupazione.
Nelle sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di riconoscere l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere occupata solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di cameriera ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).
Nello stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).
Il TFA ha pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è sufficiente per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81 pag. 246).
In una sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa W. (C 236/02) il TFA ha accolto il ricorso contro la decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla commissione di ricorso del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che, dovendo occuparsi della cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli orari in cui il marito non era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha comunque rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti, precisando che, visto che gli orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se non veniva provato di aver ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla cura di terze persone nei giorni in cui gli orari di marito e moglie coincidevano, l'idoneità andava negata.
Il TFA in una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4 anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un eventuale datore di lavoro.
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C 255/02), ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.
In un'altra sentenza dell'8 marzo 2004 nella causa V. (C 149/03), già menzionata sopra, l'Alta Corte ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di un bambino e incinta del secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione quale cameriera o donna delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i fine settimana e nei giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del bambino. Rilevante era poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata nell'esercizio di un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della nascita del secondo figlio.
Questo Tribunale, in una decisione del 5 aprile 1993 in re M.B.R.R. pubblicata in RDAT II-1993, pag. 203 e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della ricorrente ad accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva portare ad ammettere la sua idoneità al collocamento.
Sempre il TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998, N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:
" (…) La disponibilità di R. per un'altra occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle 17.00 (cfr. pure consid. 1.5).
Le condizioni poste dall'assicurata, per poter conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato del lavoro, in attività non qualificate.
Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3 giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr. consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203 seg; STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del 16 gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995 non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der Streit dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen sachlichen und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis gehalten ist, trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt (vgl. Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in relevanter Weise beeinträchtigt zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II 1998, N. 69, pag. 263)
In una sentenza del 28 aprile 2004 nella causa S. (38.2003.8) questa Corte ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre di una bambina emessa dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non aveva compiuto il benché minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a terzi nel caso avesse reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a titolo informativo con un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a un corso TRI, piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.
2.4. Secondo la giurisprudenza federale, la nozione di idoneità al collocamento quale presupposto per riconoscere il diritto a prestazioni, non consente graduazioni.
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
2.5. In una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi é stata una precedente sospensione.
Ancora il TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che:
" (...)
In un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C 26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che:
" (…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b).
Dato quanto precede, correttamente amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare, parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b). L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P., C 26/00, consid. 2).
In un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
Contestualmente il TFA ha tuttavia precisato che:
" (…)
Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl, unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C 123/94). (…)"
(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)
L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:
" (…)
1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)
Il TFA, in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in particolare, osservato che:
" (…)
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"
(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C 101/03)
Infine, per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate).
2.6. Questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione formale del 25 luglio 2003 con la quale ha stabilito che dal 18 aprile 2003 l'assicurata è inidonea al collocamento, l'amministrazione, il 16 giugno 2003, l'ha sentita personalmente, dandole la possibilità di esprimersi in merito alla sua situazione di disoccupata (cfr. doc. 9).
Pertanto l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurata sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).
2.7. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata è nubile e vive separata dal padre dei suoi tre figli, __________, __________ e __________, nati rispettivamente nel 1994, 1995 e 1997. Il 18 aprile 2003 essa si è reiscritta in disoccupazione, facendo valere il periodo educativo quale periodo di contribuzione (cfr. doc. 1, 2, 3, 4).
Al momento dell'annuncio per il collocamento l'assicurata ha dichiarato di cercare un'attività a metà tempo quale aiuto-cuoca (cfr. doc. 1).
Dal verbale relativo al colloquio di consulenza del 23 aprile 2003 risulta:
" (…)
La Signora RI1 si iscrive unicamente per avere una decisione da parte della cassa che non ha diritto alle indennità di disoccupazione, considerato il fatto che negli ultimi 6 anni non può dimostrare alcun periodo contributivo.
A questo si aggiunge il fatto che ha tre figli ed è impossibilitata al momento a svolgere un'attività lavorativa.
Le spiegazioni concernenti le ricerche e la copertura assicurativa non sono state date, ma verranno riprese nei prossimi colloqui, se l'assicurata dovesse maturare il diritto alle indennità giornaliere (…)." (Doc. 4)
Per quanto riguarda i tre figli, va evidenziato che la Commissione tutoria regionale di __________, il 10 aprile 2003, alla luce di tutte le circostanze del caso e ritenuto comunque che entrambi i genitori sono idonei, disposti e in grado di occuparsi dei bambini ha deciso:
" (…)
Di conseguenza, i bambini saranno dimessi dal Centro __________ al più presto, compatibilmente con le esigenze degli operatori del centro, con i quali andranno direttamente concordate le modalità di prelievo da parte del padre.
Indipendentemente dalle prospettive lavorative ed abitative del padre, i bambini termineranno il corrente anno scolastico, risp. di scuola dell'infanzia, presso le scuole di __________.
Alla madre è accordato il più ampio diritto di visita. In ogni caso, à garantito il seguente assetto minimo. Sino al termine dell'anno scolastico, __________ e __________ pranzeranno con la madre, ed i tre figli si intratterranno con la madre al termine della giornata scolastica (compreso il mercoledì) sino alle ore 18,30, quando verranno riconsegnati al padre con le modalità che stabilirà il curatore (cfr., seguente punto 4).
Durante le vacanze di pasquali, i figli rimarranno con la madre ogni due giorni (compreso il giorno di Pasqua) dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Le parti ed il curatore sono sin d'ora convocate all'udienza di martedì 17 giugno 2003 alla ore 15.00 per fissare le nuove modalità del diritto di visita della madre.
E' fatto ordine al padre di adoperarsi per favorire, nell'interesse dei bambini, le relazioni tra i figli e la madre, incoraggiando l'ampliamento del diritto di visita oltre i parametri minimi di cui sopra.
In favore di __________ (1994), __________ (1995) e __________ __________ (1997) é istituita una misura di curatela educativa ai sensi dell'art 308 cpv. 2 CCS.
Quale curatore viene nominato il signor __________, __________, con il compito di vigilare sull'evoluzione dei rapporti madre-figli, fornire consiglio e disciplinare gli aspetti pratici dell'esercizio del diritto di visita e la comunicazione tra i genitori, proponendo se del caso eventuali modifiche del diritto di visita della madre (…)." (Doc. 3; le sottolineature sono del redattore)
Il 7 maggio 2003 ha avuto luogo un ulteriore colloquio, durante il quale sono stati trattati i seguenti punti:
" (…)
L'assicurata si è presentata, mi dice che durante il giorno, come da sentenza, è lei che accudisce ai figli, II Padre li porta a scuola, l'assicurata va a prenderli, e li tiene per l'orario del pasto di mezzogiorno (11:30 13:30), in seguito l'assicurata porta i figli a scuola verso le 13:30. Alle 15:30 va a prendere la più piccola e alle 16:00 arrivano a casa gli altri due e rimangono a casa fino alle 18.30. Momento nel quale il padre deve andare a prenderli. Questa situazione è provvisoria, fintanto che i bambini vanno a scuola , al momento che le scuole chiuderanno, la CTR cambierà le disposizioni.
L'assicurata mi dice che vorrebbe lavorare ma considerato l'impegno che ha con i bambini, le risulta difficile. La Signora RI1, ha portato le ricerche per il mese di aprile, le quali sono incomplete, si rende attenta l'assicurata che deve fare almeno 10 ricerche mensili e il formulario deve essere compilato completamente, le ricerche distribuite su tutto l'arco del mese.
L'assicurata mi dichiara che è disponibile al mattino dalla partenza del primo bus dalle 5:58 al orario dell'ultimo bus che parte da __________ alle 10:15 vista la disponibilità l'assicurata dichiara che il suo grado di disponibilità è al 50%.
All'assicurata sono state date le informazioni concernenti le ricerche come pure le informazioni concernenti la copertura assicurativa, la stessa si rifiuta di firmarle in quanto vuole chiedere un parere e portarmi i formulari compilati al prossimo colloquio (…)." (Doc. 5)
Alla ricorrente, il 9 maggio 2003 è stata assegnata ufficialmente un'occupazione quale ausiliaria di pulizie presso il Ristorante __________, con orario di lavoro dalle 7:00 alle 11:00 (cfr. doc. 18).
Sull'"Esito della candidatura" il potenziale datore di lavoro, il 15 maggio 2003, ha dichiarato che essendole stata affidata da poco la figlia, gli orari non andavano bene all'assicurata. Dal canto suo l'insorgente sull'"Esito dell'offerta di lavoro" ha indicato di non essere disponibile a lavorare nella fascia oraria dalle 6:30 e che, dovendosi occupare della figlia di sei anni, non poteva iniziare il lavoro prima delle 9:00 (cfr. doc. 18).
Il 19 maggio 2003 l'assicurata si è presentata spontaneamente presso il suo consulente del personale. Dal verbale dell'incontro si evince che:
" (…) mi dice che non ha potuto dar seguito all'assegnazione presso il ristorante __________ a __________, in quanto la situazione della custodia dei figli si è modificata.
Ora la piccola, di 6 anni é affidata alla mamma signora RI1, la figlia inizia l'asilo al mattino alle 8.30. e i due più grandi che vanno a scuola sono affidati completamente al padre.
Gli orari di disponibilità sono cambiati, dalle 9:00 alle 15.00.
La signora mi conferma che i due figli più grandi non vengono a pranzo e di conseguenza sul mezzogiorno non ha alcun impegno
In futuro si vedrà come risolvere la situazione nel periodo di giugno e settembre, periodo nel quale l'asilo è chiuso (…)." (Doc. 8; le sottolineature sono del redattore)
A seguito della "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" inviatale dall'URC di __________ (cfr. doc. 6; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha sentito l'assicurata.
In tale occasione è emerso che:
" (…)
Per quale motivo il 18.04.03 si è iscritta in disoccupazione?
Adr.: Perché mio marito non paga alimenti, fino ad ora ero casalinga e non avevo un'entrata. Avevo fatto richiesta per assegni integrativi (ricevevo circa Fr. 1000.-), poi la custodia era stata data al padre. Egli ha annunciato all'Ufficio responsabile per l'erogazione delle prestazioni per i figli. Da allora mi hanno negato gli assegni per i figli. Allora mi sono presentata al Comune per ricevere l'assistenza, ma lì mi hanno detto che avrei dovuto verificare prima se avevo diritto a percepire le indennità di disoccupazione.
Dove e come ha maturato il diritto alla disoccupazione?
Adr.: Tramite le quote globali dovute al periodo educativo.
Mi descriva come si è evoluta la situazione dall'iscrizione in poi?
Adr.: II padre dei figli riconosce la paternità, ma non ha documenti per provare la sua identità. Quindi non è stato possibile celebrare il matrimonio legalmente. Ci siamo separati, da dicembre '02 la CTR è stata avvisata, allora i figli erano affidati alla madre fino alla fine di dicembre. Poi la CTR ha dovuto cambiare la decisione e i figli sono stati affidati al __________ di __________ fino alla fine di marzo '03. Lì hanno verificato come mai i figli volevano stare con padre e non madre. Quindi la CTR ha tolto i bambini dal __________: con nuova decisione: i figli sono affidati al padre, ma durante il periodo scolastico è la madre che porta i bambini a scuola.
Quindi a seguito dell'evolversi della situazione la CTR ha deciso che:
la figlia di 6 anni dall'inizio di giugno è affidata alla madre, il padre non può vederla. Mentre gli altri 2 figli sono affidati al padre. La madre non li vede, solo se i bambini telefonano e chiedono possono vedere la madre. Visto che il padre minaccia i figli al fine che non vedano la mamma, loro non chiamano. AI momento la mamma è in attesa di un'ulteriore decisione perché tutti i figli vengano affidati alla madre (possibile entro un paio di settimane). AI momento non ho ancora pensato chi potrebbe curare mia figlia se trovo lavoro.
Che disponibilità lavorativa ha (orari e giorni)?
Adr.. Quando andava all'asilo, dal momento dell'iscrizione il 18.04.03 fino al 13.06.02 (chiusura scuole per periodo estivo), ero disponibile dalle 09.00 sul luogo di lavoro alle 15.30 (portavo la figlia all'asilo alle 8.30 e andavo a riprenderla alle 15.30). Per un periodo anche gli altri figli erano a casa della madre per il pranzo: andavo a prenderli a scuola alle 11.30 e poi li riportavo a scuola alle 13.30. Tornavano da scuola alle 16.00 e poi restavano a casa della madre fino alle 18.30, quando il padre veniva a prenderli, questo probabilmente fino al 19 maggio '03. Poi i figli più grandi non sono più venuti perché restavano alla mensa della scuola visti i cambiamenti per la custodia dovuti al comportamento del padre. AI momento la situazione per l'affidamento dei figli come detto sopra non è ancora definita. La figlia di 6 anni è con me. AI momento non ho ancora combinato con qualcuno per tenermi la figlia nel caso che trovo lavoro, ma credo che se troverò un lavoro mi arrangerò per trovare una sistemazione per mia figlia. Da settembre, quando iniziano le scuole dopo che ho portato la bambina a scuola, sarò disponibile dalle 9.00 alle 16.00.
Oggi come oggi la mia disponibilità lavorativa, se trovo la persona che mi guarda la figlia e riesco ad accordarmi con lei sugli orari, tra le 9.00 e le 17.00.
Come si sposta dal suo domicilio per cercare lavoro? Quando alla mattina può scendere da __________?
Adr.: Con la posta, o se è a __________ vado a piedi. Penso già alle 7.00, mentre alla sera è alle 19.00. Non sono sicura perché non ho mai preso la posta, ma chiedo a conoscenti che mi portano quando ho bisogno. Ho la patente ma non la macchina.
II padre dei figli che lavoro fa? Dove abita? Come si sposta? Quando tiene i figli?
Adr.: II padre si chiama __________, faceva l'aiuto fabbro presso __________, __________, adesso credo sia in disoccupazione, abita presso i genitori a __________, usa la macchina che era a mio nome dopo che gli ho dato in buona fede la carta grigia (siamo in cattivi rapporti non ho molte informazioni).
Come mai cambia la disponibilità e la situazione dal verbale del 19.5 e quello del 23.4.03 (confrontare vari elementi)?
Adr.. Come detto sopra a causa del cambiamento degli accordi per la cura dei figli.
Confermo che se si renderà necessario per la corretta amministrazione della pratica, che autorizzo contattare il signor __________ (curatore della bambina) e la CTR per maggiori informazioni sul caso (…)." (Doc. 9)
Sulla base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, con decisione formale del 25 luglio 2003, ha ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento a decorrere dal 18 aprile 2003 (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).
Conseguentemente all'opposizione inoltrata dalla ricorrente, l'amministrazione ha posto all'assicurata, tramite il suo rappresentante le seguenti domande:
" (…)
Durante le vacanze estive della scuola la signora RI1 ha trovato una sistemazione per quanto riguarda l'affidamento della figlia __________ oppure la stessa è rimasta tutto il tempo con la madre?
Corrisponde al vero che la piccola __________ ha iniziato a settembre la scuola? Se sì, dove? __________ torna a casa dalla madre per il pranzo o si ferma da qualche altra parte?
Corrisponde al vero che la signora RI1 vorrebbe avere l'affidamento su tutti e tre i figli? Se sì, la Commissione tutoria regionale no. __________ con sede in __________ ha già statuito in tal senso (in caso di risposta affermativa, produrre p.f. la decisione)?
(…)" (Doc. 12)
Il 19 settembre 2003 l'avv. RA1 ha risposto:
" (…)
Durante le vacanze estive la figlia __________ è rimasta con la madre.
La figlia ha iniziato le scuole a __________. La bambina torna a casa per il pranzo.
Vero è che la signora RI1 vorrebbe avere l'affidamento di tutti e tre i figli anche se i fatti sembrerebbero propendere per solo due figli (il primogenito sembra al momento più attaccato al padre). La CTR di __________ aveva inizialmente statuito l'affidamento al padre (il quale risultava però rimanere idoneo alla LADI); successivamente la CTR ha affidato __________ alla madre. Tengo a precisare che è tutt' ora pendente ricorso contro la decisione di affidamento dei figli al padre.
La questione relativa all'affidamento rimane in sospeso in ragione del ricorso pendente all'autorità di vigilanza (…)." (Doc. 13)
Con decisione su opposizione del 6 novembre 2003 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento di inidoneità al collocamento dell'insorgente (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.8. La Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurata era inidonea al collocamento, in quanto ha ritenuto che al momento dell'iscrizione in disoccupazione, il 18 aprile 2003, la sua disponibilità lavorativa era inesistente e successivamente fortemente limitata dal fatto che doveva dedicarsi alla cura dei figli (cfr. doc. 10; A; III).
L'insorgente, dal canto suo, contesta di essersi iscritta in disoccupazione soltanto per ricevere una decisione negativa e pretendere poi le prestazioni dell'assistenza sociale. Gli orari di disponibilità indicati, inoltre, corrisponderebbero a dei desiderata. Non può poi esserle rimproverato di non aver trovato una sistemazione per la figlia __________, avuta in affidamento nel mese di maggio 2003, durante l'estate, poiché essa tale obbligo non esiste prima di aver reperito un impiego (cfr. doc. 11; I).
E' utile rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu, pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 18 aprile 2003, corrispondente al giorno dell'iscrizione in disoccupazione dell'assicurata e a partire dal quale essa è stata ritenuta inidonea al collocamento, al 6 novembre 2003 quando è stata emanata la decisione su opposizione contestata.
2.9. Relativamente al periodo dal 18 aprile 2003 alla fine del mese di agosto 2003, va osservato che al momento in cui si è annunciata in disoccupazione l'assicurata non aveva in affidamento nessuno dei tre figli (cfr. consid. 2.7.; doc. 3). Essa, tuttavia, doveva occuparsi dei due maggiori, __________ e __________, che frequentavano le scuole elementari di __________, durante la pausa pranzo di mezzogiorno e dei tre figli al termine della giornata scolastica - compreso il mercoledì - fino alle 18:30, allorché venivano riconsegnati al padre.
La ricorrente ha così indicato di essere disponibile a svolgere un'attività lavorativa come aiuto-cuoca al 50% dalle 6:00 alle 10:00 (cfr. consid. 2.7.; doc. 5).
Tenuto conto poi del fatto che l'assicurata, non possedendo un'automobile, doveva spostarsi utilizzando i mezzi pubblici ed era disponibile solo 4 ore, l'area di ricerca di una occupazione a metà tempo era fortemente limitata. In simili condizioni le prospettive concrete di reperire un'occupazione sul mercato generale del lavoro, considerando pure la situazione congiunturale, sia come aiuto-cuoca, professione indicata quale attività desiderata quando si è annunciata per il collocamento, che eventualmente come ausiliaria di pulizie, impiego che può essere svolto senza particolare formazione, non sono sufficienti per ritenere la ricorrente idonea al collocamento.
A proposito dell'attività come ausiliaria di pulizie va rilevato che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).
L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22 ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Del resto va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).
Inoltre per quanto concerne il profilo soggettivo, dal verbale relativo al colloquio di iscrizione del 23 aprile 2004, sottoscritto dall'insorgente senza sollevare obiezione alcuna, emerge che la stessa si sarebbe iscritta unicamente per avere una decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione da parte della cassa e che avendo tre figli al momento era impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa (cfr. consid. 2.7., doc. 4).
Pertanto quando si è iscritta in disoccupazione l'assicurata non era idonea al collocamento.
2.10. Nel mese di maggio 2003 un cambiamento è intervenuto nella situazione familiare della ricorrente. Infatti, perlomeno dalla metà di tale mese, quando ha rifiutato l'occupazione assegnatale presso il Ristorante __________ allegando che non poteva lavorare dalle 6:30 poiché doveva occuparsi della cura della figlia (cfr. consid. 2.7.; doc. 18), all'assicurata è stata affidata la figlia minore, __________, nata nel 1997 (cfr. consid. 2.7.; doc. 8).
La piccola frequentava l'asilo di __________ con inizio al mattino alle 8:30. I due figli più grandi, invece, non si recavano più dalla madre per pranzare, ma si fermavano alla mensa della scuola. Di conseguenza l'insorgente, il 19 maggio 2003, si è recata spontaneamente presso il suo collocatore per comunicare di essere disponibile per il mercato del lavoro dalle ore 9:00 alle 15:00 (cfr. consid. 2.7., doc. 8, 9).
L'assicurata non ha, però, mai accennato a una possibile soluzione per la sistemazione di __________ durante i mesi estivi, quando l'asilo sarebbe stato chiuso.
Al contrario in occasione dell'audizione davanti alla Sezione del lavoro essa ha espressamente dichiarato di non aver combinato con nessuno per tenerle la figlia, ma che nel caso in cui avesse trovato un lavoro si sarebbe arrangiata per trovare chi accudisse la bambina (cfr. doc. 9).
Per quanto attiene all'asserzione secondo cui la bambina poteva recarsi dagli zii residenti nello stesso comune, va rilevato che ciò è stato allegato soltanto nel ricorso contestualmente alla motivazione della richiesta dell'assistenza giudiziaria e nelle osservazioni del 17 maggio 2004, rispettivamente del 28 maggio 2004 (cfr. consid. 1.3., doc. I p.to III, doc. XVIII, XXII; in proposito cfr. STFA 10 novembre 2003, C 90/03 e C 92/03, consid. 3.3.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 segg. (37) e parzialmente in DTF 130 V 138).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3; DTF 121 V 45, consid. 2a, p. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988 p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubblicata; RDAT II-1994, p. 189; cfr., pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).
Va d'altronde osservato che quanto affermato relativamente agli zii non è stato suffragato da alcuna prova.
Al riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43 LPGA).
Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997,
pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Pertanto, in casu, fondandosi sulla prima versione, in cui l'assicurata non ha menzionato gli zii, peraltro fornita prima che nei suoi confronti fosse emanata una decisione di inidoneità e mantenuta anche in sede di opposizione, occorre concludere che l'insorgente nel mese di giugno 2003 non aveva ancora trovato una soluzione per la cura della figlia nelle ore in cui avrebbe lavorato.
Di conseguenza non essendo stato provato che all'assicurata era stato garantito l'aiuto regolare di terze persone nell'occuparsi di __________ durante il periodo delle vacanze estive nel caso in cui avesse reperito un impiego, la ricorrente deve essere ritenuta inidonea al collocamento per l'arco di tempo da metà giugno alla fine del mese di agosto 2003 (cfr. consid. 2.3.; STFA del 10 novembre 2003, C 90/03 e C 92/03, consid. 3.3.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 segg. e parzialmente in DTF 130 V 138).
In simili condizioni, a prescindere dalla questione di sapere se la disponibilità temporale dell'assicurata in relazione al tipo di attività ricercata da metà maggio a metà giugno 2003 fosse sufficiente per reperire un posto di impiego, il periodo di circa un mese precedente all'inizio delle vacanze scolastiche era troppo breve per essere ritenuta idonea al collocamento.
In effetti per un lasso di tempo di così breve durata, era impensabile di trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla e a introdurla in una nuova attività (cfr. consid. 2.2.; DTF 126 V 522 consid. 3b; DLA 1980 pag. 97; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, consid. 3.2.; STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, consid. 3.3.).
E' poi utile segnalare che pure le ricerche di lavoro compiute dalla ricorrente dal mese di aprile al mese di luglio 2003 in ristoranti, alberghi e in due panetterie (cfr. doc. 19) risultano insufficienti perlomeno qualitativamente.
Dai relativi formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" si evince che l'assicurata per il mese di aprile e parzialmente per quello di maggio non ha indicato il giorno in cui ha effettuato le ricerche. Essa ha solamente precisato di ricordare la data. Le ulteriori ricerche di maggio e alle ricerche dei mesi di giugno e luglio svolte di persona non sono state compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese, come previsto dalla giurisprudenza (cfr. DLA 2000 pag. 118; STCA del 2 maggio 2000 nella causa M.T.; STCA del 13 aprile 2000 nella causa A.G.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27), bensì raggruppate in pochi giorni.
La ricorrente spesso non ha specificato l'attività ricercata, né il motivo della mancata assunzione, contrariamente a quanto stabilito dal TCA (cfr. STCA dell'11 giugno 2003 nella causa D.B., 38.2002.269; STCA del 21 settembre 1999 nella causa L.-O., 38.1999.242; STFA del 30 dicembre 1993 nella causa M., C177/93; D. Cattaneo, op. cit., pag. 35). Nei casi in cui essa ha indicato l'impiego, si è sempre trattato dell'attività di aiuto-cuoca.
Al riguardo giova rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto (cfr. consid. 2.9.; 2.10.), questa Corte ritiene che dal 18 aprile 2003 alla fine del mese di agosto 2003 l'assicurata era inidonea al collocamento.
Per inciso giova segnalare che la situazione della ricorrente, comune soprattutto alle famiglie monoparentali, è spiacevole, tuttavia non è compito della LADI risolvere le difficoltà legate all'organizzazione famigliare degli assicurati (cfr. STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., C 169/ 02 consid. 2.2.).
2.12. Diversa è invece la situazione a decorrere dal mese di settembre 2003. In effetti __________ ha iniziato la prima elementare a __________. La scuola dispone di una mensa dove già vi andavano i fratelli nell'ultimo periodo dell'anno scolastico 2002/2003.
Da un accertamento effettuato dal TCA risulta che l'ammissione non è subordinata a determinati presupposti e che la domanda di iscrizione può essere inoltrata anche durante l'anno scolastico in corso, in ogni momento (cfr. consid. 1.8., doc. XV).
Pertanto l'assicurata potendo fare capo a questa soluzione, dal mese di settembre 2003, era disponibile a svolgere un impiego dalle ore 9:00 alle 16:00.
La censura sollevata dall'amministrazione relativa al fatto che la ricorrente non ha fatto nulla per effettivamente beneficiare di questa opportunità, dato che agli atti non risulta nessuna richiesta di informazioni, né l'iscrizione alla mensa (cfr. doc. XIX) è priva di fondamento. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), non si può considerare inidonea un'assicurata che sa come organizzarsi nell'ipotesi di reperimento di un'occupazione, ma che attende per concretizzare questa possibilità il momento effettivo dell'inizio del nuovo lavoro.
In casu l'assicurata era al corrente dell'opportunità di lasciare la figlia alla mensa scolastica senza dover adempiere particolari formalità, visto che i suoi due figli più grandi ne hanno usufruito dal mese di maggio al mese di giugno 2003.
E' vero che l'insorgente, dovendo occuparsi di __________, non era disponibile temporalmente durante i fine settimana e il mercoledì pomeriggio. Tuttavia per l'assicurata, in considerazione delle ore in cui era in grado di lavorare dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per il mercoledì in cui avrebbe potuto lavorare dalle 9:00 alle 11:30, e degli ambiti professionali in cui avrebbe potuto essere attiva a metà tempo - aiuto-cuoca, ausiliaria di pulizie -, sul mercato del lavoro vi erano sufficienti possibilità di impiego.
A titolo esemplificativo vanno menzionati impieghi quale aiuto-cucina/inserviente presso scuole, ospedali, ristoranti o quale ausiliaria di pulizie presso abitazioni private. Soprattutto questa ultima attività permette di organizzarsi in modo più elastico relativamente agli orari di impiego. L'assicurata avrebbe così potuto eventualmente lavorare per quattro giorni alla settimana per 5 ore al giorno o secondo una ripartizione oraria implicante anche 2 ore di attività al mercoledì.
Il fatto che non possedesse una vettura non era di ostacolo, poiché, avendo sufficiente tempo da dedicare al tragitto (di regola dalle 9:00 alle 16:00), avrebbe potuto utilizzare i mezzi pubblici. Il bus da __________, per esempio, impiega circa mezzora sia per giungere ad __________, che a __________.
L'assicurata, conseguentemente, dal mese di settembre 2003 deve essere ritenuta idonea al collocamento.
Abbondanzialmente va osservato che l'avv. RA1 il 19 settembre 2003 ha affermato che era pendente davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele un ricorso inoltrato dall'assicurata contro la decisione di affidamento dei figli al padre (cfr. doc. 13).
Dalla decisione su opposizione la Sezione del lavoro risulta che il citato ricorso non era ancora stato evaso. Dagli ulteriori atti non emerge se l'Autorità di vigilanza si è pronunciata o meno in merito.
Comunque nella tabella di calcolo dell'assegno integrativo del mese di maggio 2004, a cui ha diritto l'assicurata a favore di __________, è indicato che il nucleo familiare della ricorrente, fino a tale data, era composto solo della stessa e di sua figlia __________ (cfr. doc. i2; i3).
A tale riguardo va in ogni caso osservato che anche nel caso in cui i due figli più grandi fossero stati affidati alla madre l'esito della vertenza non muterebbe, poiché essi comunque frequentano ancora le scuole elementari - nell'anno 2003/2004 __________ la classe quarta e __________ la terza-, per cui dal mese di settembre 2003 avrebbero potuto anch'essi usufruire nelle ore della pausa di mezzogiorno, come già nel passato, della mensa scolastica.
2.13. Relativamente all'allegazione dell'assicurata secondo cui la Sezione del lavoro ha, da un lato, deciso la sua inidoneità e, dall'altro, ha continuato a convocarla ai colloqui (cfr. doc. consid. 1.3.; doc. I, V, XIII), va evidenziato che il TFA ha ribadito il principio di ossequiare le prescrizioni di controllo durante una procedura ricorsuale introdotta da un assicurato che si vede rifiutare il diritto a un'indennità giornaliera, in una sentenza del 27 aprile 1998 nella causa M., pubblicata in DTF 124 V 215. Pronunciandosi su un caso in cui un assicurato non aveva rispettato tali prescrizioni e che quindi, nonostante l'accoglimento del ricorso gli erano state negate le indennità di disoccupazione giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI, l'Alta Corte ha in particolare deciso che la sua buona fede, in casu, non andava tutelata in quanto la cassa non aveva rilasciato un'informazione errata, né era stato violato l'art. 19 cpv. 4 OADI (valido fino al 31 dicembre 1996, il cui tenore era identico all'art. 20 cpv. 4 OADI in vigore dal 1° gennaio 1997). Infatti l'assicurato non presentandosi per i colloqui durante il periodo di controllo non aveva comunque mai dato l'occasione all'amministrazione di avvertirlo dell'importanza di osservare le prescrizioni di controllo nonostante fosse pendente una procedura di ricorso.
Il TCA in una sentenza del 9 luglio 2004 nella causa S. (38.2003.85) ha confermato un provvedimento della Cassa con cui a un assicurato era stato negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un determinato periodo, in quanto egli non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI. Nel caso di specie ha potuto restare insoluta la questione di sapere se effettivamente all'assicurato era stata fornita un'informazione errata, e meglio se il collocatore gli aveva o meno comunicato di non soddisfare i presupposti per poter aprire un termine quadro, come sostenuto dallo stesso. Infatti un altro presupposto per tutelare la buona fede di un assicurato, ossia quello relativo alla circostanza che l'autorità ha agito, o l'assicurato aveva sufficienti motivi per ritenere che essa abbia agito, nei limiti delle sue competenze, non era adempiuto. Inoltre il comportamento pregiudizievole dell'assicurato era da ascrivere più al fatto di non essersi presentato ai colloqui che all'eventuale informazione fornita dal consulente del personale.
2.14. L'assicurata ha indicato quali prove l'interrogatorio formale del consulente del personale __________ (cfr. doc. V).
Relativamente all'interrogatorio formale, va osservato che esso può essere rifiutato senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24 gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto, la richiesta dell'assicurata in merito all'interrogatorio formale del collocatore va respinta perché, sulla base degli atti di causa, in particolare dei verbali dei colloqui di consulenza e dell'audizione davanti alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 4, 5, 8, 9), questo Tribunale ritiene la questione relativa all'inidoneità al collocamento dell'assicurata dal 18 aprile alla fine del mese di agosto 2003 sufficientemente chiarita.
2.15. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Chiamata a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del Canton Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di ripetibili, alla luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1. Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr. 11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide bejaht (BGE 126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist diese Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw. 2.2; n.d.r.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter Tragweite, wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
La ricorrente, vincente parzialmente in causa, è rappresentata da un avvocato.
Pertanto la Sezione del lavoro verserà all'assicurata l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali.
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.3.; doc. I) relativa alla parte per la quale l'assicurata è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
2.16. Per la parte del ricorso in cui l'assicurata è soccombente, essa può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LADI dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
La LADI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61 lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che l'insorgente vive grazie al versamento da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari di un assegno integrativo mensile a favore della figlia __________ di fr. 505.-- e all'aiuto della pubblica assistenza che, dal mese di luglio 2003 al mese di maggio 2004, le ha erogato l'ammontare complessivo di fr. 31'676.-- (cfr. doc. E; i1-4).
In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Va poi considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. __________ RA1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
2.17. La ricorrente ha pure postulato l'assistenza giudiziaria in sede di opposizione, contestando il relativo diniego della Sezione del lavoro, in quanto la vertenza non era semplice e scontata come ritenuto da quest'ultima. L'assicurata ha anche censurato il fatto che l'amministrazione ha statuito in merito solo alla fine della procedura (cfr. consid. 1.3., doc. I).
L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Dalla Circolare del SECO Prassi ML/AD 2004/2, Foglio 8/1, p.to II, si evince che in una procedura inerente al settore delle assicurazioni sociali il patrocinio non è in linea di massima necessario, poiché gli organi esecutivi sono soggetti al principio inquisitorio. Si può tuttavia derogare a questo principio se il caso in questione è particolarmente complesso.
In particolare il patrocinio può essere considerato necessario, e perciò giustificare l'ammissione della gratuità, allorché viene ventilato un intervento incisivo nella situazione giuridica di un assicurato (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 21).
Inoltre al Foglio 8/2 della Prassi ML/AD 2004/2 del SECO è precisato che la decisione relativa al patrocinio deve essere presa non appena l'assicurato ha presentato la sua domanda sotto forma di una decisione intermedia impugnabile. L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede, in effetti, che il rifiuto di accordare il patrocinio gratuito deve essere notificato con una decisione impugnabile mediante ricorso. Occorre motivare tale decisione con la mancanza di una delle tre condizioni summenzionate.
La richiesta di gratuito patrocinio deve essere, quindi, decisa di principio tramite l'emissione di una decisione incidentale. Il gratuito patrocinio può essere autorizzato anche con effetto retroattivo (cfr. U. Kieser, op.cit., ad art. 37, n. 24).
In una sentenza del 23 settembre 2003 nella causa K. (H 179/03) il TFA ha confermato il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ammesso il gratuito patrocinio durante la procedura di opposizione nell'ambito dell'art. 52 v.LAVS. L'Alta Corte ha riconosciuto che la richiesta di risarcimento di fr. 26'492.40 a titolo di contributi sociali non versati costituiva un intervento relativamente grave nella situazione giuridica dell'allora presidente del consiglio di amministrazione della ditta e che la lite non era semplice dal profilo fattuale.
Nel caso in esame questa Corte può esimersi dall'approfondire il tema di sapere se a torto o meno la Sezione del lavoro ha atteso di emanare la decisione su opposizione per pronunciarsi sulla richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione.
Infatti, in casu, tale richiesta deve essere accolta, dato che sono comunque adempiute le relative condizioni. L'opposizione dell'assicurata, indigente, non era sprovvista di possibilità di successo. Inoltre con la decisione formale di inidoneità al collocamento, che implica il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro è intervenuta in modo rilevante nella sua situazione giuridica.
Va, poi, osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA). Pertanto all'assicurata occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di opposizione.
Di conseguenza, in casu, il patrocinio da parte dell'avv. RA1 era necessario.
In simili condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso alla ricorrente pure per la procedura di opposizione dinanzi alla Sezione del lavoro.
Relativamente alla parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta, pronunciando l'idoneità al collocamento a partire dal mese di settembre 2003, va osservato l'art. 52 cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23).
Anche il SECO nella Prassi ML/AD 2004/02 Foglio 8/2 ammette questo principio, puntualizzando:
" Di regola nella procedura d'opposizione non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA), a meno che questa indennità sia destinata a coprire le spese di patrocinio se la loro gratuità è stata approvata e se le condizioni menzionate al punto II sono soddisfatte (…):"
Nella fattispecie, quindi, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione, all'assicurata vanno accordate anche le ripetibili per la parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta.
L'incarto va rinviato all'amministrazione affinché stabilisca sulla questione delle ripetibili in sede di opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 6 novembre 2004 della Sezione del lavoro è riformata nel senso che l'assicurata è inidonea al collocamento dal 18 aprile 2003 al 31 agosto 2003.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà alla ricorrente la somma di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.- L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.
4.- La domanda di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.
L'amministrazione statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti