Raccomandata

Incarto n. 36.2025.28

cs

Lugano 23 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 10 giugno 2025 di

AT 1 rappr. da: RA 2

contro

CV 1, rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. AT 1, nata nel 1974, lavora al 50% quale contabile della __________ (dal __________ 2024: __________), di cui è amministratrice unica, ed è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________ (doc. 1).

B. Il 12 luglio 2023 la datrice di lavoro ha notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa totale della propria dipendente dal 12 giugno 2023 a causa di una sindrome fibromialgica. __________, dopo aver sottoposto l’assicurata ad una visita specialistica presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e, in due occasioni, preso il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha versato le prestazioni pattuite fino al 19 aprile 2024.

C. Il 10 giugno 2025 AT 1 ha inoltrato una petizione al TCA, tramite la quale ha chiesto in via principale l’annullamento della presa di posizione di CV 1 del 19 aprile 2024 e la condanna di quest’ultima al versamento di indennità giornaliere per malattia anche dopo il 19 aprile 2024 ed in via subordinata l’annullamento della presa di posizione di CV 1 ed il rinvio degli atti all’assicuratore per procedere con ulteriori accertamenti medici (doc. I).

D. Con risposta del 27 giugno 2025 __________, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione della petizione (doc. III).

E. Il 1° luglio 2025 le parti sono state convocate per un’udienza da tenersi il 21 luglio 2025 (doc. V).

F. Il 17 luglio 2025 l’avv. RA 2 ha informato il TCA di aver assunto il patrocinio di AT 1 ed ha domandato il rinvio dell’udienza (doc. VI).

G. Con scritto di medesima data il Giudice delegato del TCA ha respinto la domanda di rinvio, evidenziando che la petizione è stata incoata nei confronti di CV 1, ciò che crea un problema di legittimazione passiva ed aggiungendo che la sostituzione di parte ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC costituisce un’eccezione. Il Giudice ha spiegato che questo aspetto, unitamente al lungo tempo trascorso dalla cessazione del versamento delle prestazioni, impone di procedere celermente (doc. VII).

H. Il 21 luglio 2025 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza dalla quale è emerso:

" (…)

La convenuta osserva inoltre come sia stata incoata l’azione genericamente verso CV 1 e ritiene che questa designazione sia errata e non acconsente in questa sede la mutazione della causa nei confronti dell’effettiva assicuratrice delle prestazioni. È poi evidenziato che con la petizione personalmente formulata dalla sig.ra AT 1 non è stata presentata una richiesta condannatoria precisa e quantificata.

Dal canto suo parte attrice contesta che sia stata indicata una parte erronea ma ritiene che vi sia stato un semplice errore di indicazione che non compromette la ricevibilità dell’azione. Indica poi la possibilità di specificare il petitum in sede d’udienza e quindi porre rimedio ad eventuali lacune.

Da parte sua l’attrice è comunque disponibile a reperire una soluzione concordata ritenuto che le pretese massime sono quantificate in fr. 35'500.— perchè il contratto è stato risolto da __________ con effetto al 31.12.2024 e le pretese sono formulate per il periodo dal 19.4.24 alla fine del medesimo anno.

Il Tribunale deciderà anzitutto in tema di legittimazione passiva dell’ass. convenuto in causa, ed in caso fosse ammessa tale legittimazione le parti saranno riconvocate per l’udienza preliminare.

Nel caso invece fosse accolta l’eccezione l’azione verrebbe respinta ma la stessa sarebbe riproponibile.” (doc. VIII)

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

  1. Le prestazioni richieste si fondano su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 1.1).

Queste assicurazioni complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Bonaz Lucile, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142 e seguenti). La procedura applicabile è quella prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).

In concreto AT 1 è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso __________.

Con la petizione l’attrice ha convenuto in causa “CV 1” (doc. I, pag. 1) ed ha chiesto l’annullamento della presa di posizione del 19 aprile 2024 di “CV 1” e la condanna dell’assicuratore al versamento di ulteriori prestazioni, rispettivamente il rinvio degli atti alla convenuta per ulteriori accertamenti.

Di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte. Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (cfr. Thomas Sutter-Somm, Cordula Lötscher, Christoph Leuenberger, Benedikt Seiler, in: Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung (ZPO), art. 1-218 ZPO, 4a edizione, 2025, n. 36 ad art. 83; cfr. anche Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).

La modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397).

La legittimazione attiva e passiva, quale presupposto di diritto materiale della pretesa dedotta in giudizio, deve essere esaminata d'ufficio dal giudice, in virtù del principio iura novit curia (Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 66).

  1. In una sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una decisione emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto.

Ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1).

La legittimazione passiva, come quella attiva, è invece una condizione di merito del diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2).

Tale giurisprudenza è stata confermata nella STF 5A_741/2020 del 12 aprile 2021, consid. 5.2.2

Vanno inoltre segnalate le sentenze cantonali 36.2017.92 del 15 dicembre 2017, 36.2019.33 del 3 giugno 2019, 36.2019.34 del 3 giugno 2019, 36.2019.54 del 16 settembre 2019, 36.2020.4 del 22 settembre 2020 e 36.2024.31 del 18 ottobre 2024, dove il TCA ha respinto le petizioni poiché le parti attrici hanno convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo assicurativo.

  1. In ambito di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (art. 198 let. f CPC in vigore dal 1° gennaio 2025; in precedenza: DTF 138 III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2).

In concreto con la petizione l’attrice non ha convenuto in causa l’assicuratore che copre la perdita di guadagno in caso di malattia, ossia __________, bensì “CV 1”.

Nel caso di specie, manifestamente, non si tratta di un semplice errore redazionale, di natura formale, che tocca semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è in presenza di un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), presso la quale l’attrice non è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia e che non è titolare del diritto di cui si chiede l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales différentes au sein du groupe B.. Non seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre entité du groupe B., commettant de surcroît une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable”).

Infatti, da una ricerca nel registro di commercio, emerge che vi sono 17 strutture a __________ che contengono il nome “CV 1”.

Di conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2).

L’assicuratore non ha del resto acconsentito alla sostituzione della parte come richiede l’art. 83 cpv. 4 CPC ed ha anzi sollevato la questione dell’assenza di legittimazione passiva in sede di udienza.

La petizione deve di conseguenza essere respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019).

  1. Va inoltre rilevato che, se fosse stata incoata contro l’assicuratore corretto, la petizione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile.

Infatti, l’attrice ha chiesto l’annullamento della presa di posizione del 19 aprile 2024 e la condanna dell’assicuratore al versamento di ulteriori prestazioni, rispettivamente il rinvio degli atti alla convenuta per ulteriori accertamenti, senza quantificare la pretesa, né indicare un valore di causa minimo.

Il rifiuto, la cessazione o l’accoglimento del versamento di indennità giornaliere a causa di malattia da parte di un’assicurazione di indennità giornaliera per perdita di guadagno retta dal diritto privato, come in concreto, non può essere impugnata in sede giudiziale. La parte assicurata può semmai inoltrare una petizione al Tribunale cantonale competente per chiedere la condanna dell’assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate (art. 85 cpv. 1 LSA, art. 7 CPC, art. 75 LCAMal; cfr. DTF 142 V 448, consid. 4.1, STF 4A_427/2017 del 22 gennaio 2018, consid. 1.1; cfr. STCA 36.2023.22 dell’11 dicembre 2023, consid. 2.1; STCA 36.2025.19 del 14 luglio 2025, consid. 2.2, non ancora cresciuta in giudicato; cfr. anche sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, 12.2023.108 del 25 marzo 2024, consid. 9; cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 95, n. 285 con rinvio alle STF 4A_39/2010 del 29 aprile 2010, consid. 2.2 e STF 4A_563/2008 del 10 febbraio 2009), entro il termine di prescrizione previsto dalla legge (cfr. art. 46 LCA).

Nella misura in cui l’attrice chiede l’annullamento della presa di posizione del 19 aprile 2024 la petizione è irricevibile (cfr. anche STCA 36.2025.19 del 14 luglio 2025, consid. 2.2, non ancora cresciuta in giudicato).

In particolare è d’acchito irricevibile la richiesta 2.2 in via subordinata, giacché il Tribunale di prima istanza, nell’ambito della procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC), non può annullare una presa di posizione dell’assicuratore e rinviargli gli atti per ulteriori accertamenti medici, ma deve semmai decidere nel merito di una richiesta di condanna al pagamento di una prestazione (cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 95, n. 285 con rinvio alle STF 4A_39/2010 del 29 aprile 2010, consid. 2.2 e STF 4A_563/2008 del 10 febbraio 2009).

Inoltre, come deciso recentemente da questo Tribunale sulla base della DTF 148 III 322 (cfr. STCA 36.2025.19 del 14 luglio 2025, consid. 2.2, non ancora cresciuta in giudicato), l’assenza di una quantificazione della pretesa nella petizione porta, di principio, all’irricevibilità della petizione, nella misura in cui non contiene una motivazione che spieghi le ragioni per le quali una quantificazione sarebbe stata impossibile o non avrebbe potuto essergli ragionevolmente richiesta (DTF 148 III 322).

La quantificazione della pretesa in sede di replica è tardiva (cfr. DTF 148 III 322, consid. 3.6).

In DTF 148 III 322, il Tribunale federale ha stabilito che la parte attrice, che si prevale di un’eccezione all’obbligo di quantificare un’azione tendente al pagamento di una somma di denaro, deve già mostrare in modo sufficiente nella petizione che sono adempiute le condizioni dell’art. 85 cpv. 1 CPC per promuovere un’azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso.

Nel caso giudicato dall’Alta Corte la parte attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo superiore a fr. 100'000, oltre interessi (consid. B.a: “[…] Sie verlangte. Die A. AG sei zu verurteilen, ihr “einen CHF 100'000.00 übersteigenden Betrag” zu bezahlen, nebst Zins zu 5% seit 30. Januar 2015 […]”).

La prima istanza cantonale ha respinto l’eccezione di irricevibilità della petizione. La sentenza è stata confermata dal Tribunale cantonale grigionese.

Il Tribunale federale ha accolto l’impugnativa della convenuta ed ha dichiarato la petizione irricevibile, sulla base delle motivazioni seguenti.

Ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lett. b CPC (cfr. anche art. 244 cpv. 1 lett. b CPC), la petizione contiene la domanda.

Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata (art. 84 cpv. 2 CPC).

Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC).

La domanda è il fulcro del processo. Essa determina su cosa porta il litigio. Senza una domanda non c’è un processo. La domanda deve essere formulata in modo che in caso di suo accoglimento sia possibile emettere un giudizio. Per questo motivo l’art. 84 cpv. 2 CPC prescrive la necessità per la petizione di contenere, in caso di prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, una sua quantificazione (DTF 148 III 322, consid. 3.2; DTF 142 III 102 consid. 5.3.1). Questo principio, derivante dalla massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte), non è importante solo dal punto di vista del diritto esecutivo, ma caratterizza lo svolgimento del processo civile sin dall’inizio: esso serve a stabilire la competenza materiale (cfr. ad esempio l’art. 4 cpv. 2 CPC e l’art. 8 cpv. 1 CPC), così come la procedura applicabile (cfr. art. 243 cpv. 1 CPC e art. 247 cpv. 2 lett. b CPC). Essa è necessaria per la garanzia del diritto di essere sentito della convenuta: ella deve sapere contro cosa deve difendersi (DTF 148 III 322, consid. 3.2, con rinvii; DTF 142 III 102 consid. 5.3.1). La quantificazione è necessaria per determinare l’oggetto della controversia e quindi gli effetti della litispendenza e più tardi della cosa giudicata (DTF 148 III 322, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 144 III 452, consid. 2.3.2; DTF 147 III 345, consid. 6.2) ed infine anche per la quantificazione delle spese e della cauzione, anche se in questo caso è possibile una modifica (cfr. art.100 cpv. 2 CPC). È inoltre importante per la questione di sapere in quale misura la prescrizione, in applicazione dell’art. 135 cifra 2 CO, in relazione agli art. 64 cpv. 2 e 62 cpv. 1 CPC, è interrotta dalla petizione (DTF 148 III 322 consid. 3.2 con rinvio alla DTF 147 III 166, consid. 3.3.2) e, in determinati casi, per la decorrenza degli interessi (art. 102 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CO).

Da ciò deriva che la quantificazione della pretesa deve necessariamente essere contenuta nell’atto che apre la procedura, ossia nella petizione (art. 220 CPC; DTF 148 III 322, consid. 3.2; STF 4A_516/2019 del 27 aprile 2020, consid. 3.1), come emerge anche dall’art. 221 cpv. 1 lett. b CPC (e art. 244 cpv. 1 lett. b CPC) in relazione con l’art. 84 cpv. 2 CPC.

L’art. 85 cpv. 1 CPC prevede un’eccezione al predetto principio, per venire in aiuto all’attore che non è in misura di stabilire l’importo esatto della sua pretesa sin dall’inizio o al quale non può ragionevolmente essere richiesta una quantificazione (DTF 148 III 322, consid. 3.3 con rinvii alla DTF 133 III 243 consid. 5.1 e DTF 116 II 215, consid. 4a). Se non ci fosse questa norma l’attore dovrebbe indicare nella petizione un importo che sia abbastanza elevato con il pericolo di vedersi respingere in gran parte la sua richiesta in quanto eccessiva (cfr. DTF 148 III 322, consid. 3.3).

Alla luce di quanto sopra esposto il Tribunale federale ha stabilito che alla parte attrice deve in ogni caso essere richiesto, già con la petizione, e non in un secondo tempo, di indicare per quale motivo la quantificazione della pretesa non è possibile o non può esserle ragionevolmente richiesta (DTF 148 III 322, consid. 3.4). La valutazione del rischio processuale sarebbe altrimenti difficoltoso per la parte convenuta, che dovrebbe sopportare l’integralità delle conseguenze dell’art. 85 cpv. 1 CPC.

Il Tribunale federale ha stabilito che la parte attrice nella petizione deve o quantificare esattamente la pretesa o indicare i motivi per i quali ciò è impossibile o non può essergli ragionevolmente richiesto (DTF 148 III 322, consid. 3.4: “[…] Es besteht Parallelität : Entweder beziffert die klagende Partei in der Klageschrift ihr Begehren auf Bezahlung eines Geldbetrags, oder sie legt in der Klageschrift dar, aus welchen Gründen ihr dies unmöglich oder unzumutbar sein soll. Gleich wie die Klägerin ihr Forderungsbegehren bereits in der Klageschrift beziffern muss, gleich muss die Klägerin, die sich auf eine Ausnahme von der Bezifferungspflicht beruft, bereits in der Klageschrift darlegen, weshalb ihr die Bezifferung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dies hat die Vorinstanz verkannt […]”).

Nel caso giudicato, l’Alta Corte non ha approvato la soluzione cantonale secondo la quale una quantificazione sarebbe stata possibile anche nell’ambito di un secondo scambio di allegati (DTF 148 III 322, consid. 3.5 e seguenti). Questo modo di procedere impedirebbe al Tribunale di stabilire sin dall’inizio se i presupposti dell’art. 85 cpv. 1 CPC sono adempiuti. Esso dovrebbe in ogni caso attendere l’inoltro del secondo allegato da parte dell’attrice. La circostanza che per giurisprudenza, nella procedura ordinaria e semplificata, le parti possono esprimersi due volte, senza limiti, sui fatti e i mezzi di prova, concerne solo la presa di posizione sulla fattispecie (“zur Sache”; DTF 146 III 55, consid. 2.3.1). La corretta formulazione della petizione non è solo un presupposto per il giudizio di merito, ma anche per l’apertura e la determinazione della procedura in quanto tale. Per questo, secondo una norma esplicita, la domanda deve essere formulata e quantificata nella petizione stessa (art. 221 cpv. 1 lett. b CPC in relazione con l’art. 84 cpv. 2 CPC). È corretto e non eccessivamente formalista (“nicht überspitzt formalistisch”) che l’attrice, che chiede la condanna di una somma in denaro, la quantifichi nella petizione o indichi nella medesima le ragioni per le quali le è impossibile farlo o non le può essere ragionevolmente richiesto di farlo (DTF 148 III 322, consid. 3.7).

Al consid. 3.8 della DTF 148 III 322 il Tribunale federale ha affermato che se una parte invoca l’eccezione alla quantificazione della pretesa, deve indicare già nella petizione che i presupposti dell’art. 85 cpv. 1 CPC per un’azione creditoria senza quantificazione sono adempiuti. Inoltre non è sufficiente rinviare alla mancanza di informazioni. L’attrice deve semmai già spiegare concretamente per quali motivi oggettivi non le è possibile o perlomeno non è ragionevole quantificare la domanda (DTF 140 III 409, consid. 4.3.2). Altrimenti l’obbligo di motivare non è soddisfatto.

Al consid. 4 della DTF 148 III 322 il Tribunale federale ha concluso che se la parte attrice non spiega i motivi per l’inoltro di un’azione creditoria senza quantificazione della domanda, non bisogna entrare nel merito della petizione inoltrata deliberatamente senza quantificazione e questo senza previamente passare tramite l’interpello (art. 56 CPC) e senza l’assegnazione di un termine per sanare il difetto ai sensi dell’art. 132 CPC.

Ciò vale in ogni caso per una parte rappresentata da un avvocato (“Dies gilt jedenfalls für eine anwaltlich vertretene Partei”).

Nel caso giudicato, il Tribunale federale non ha ritenuto sufficiente la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di un importo superiore a fr. 100'000 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2015 (cfr. consid. B.a: “[…] einen CHF 100'000.00 übersteigenden Betrag” zu bezahlen […]” e consid. 4 in fine: “[…] Es wäre zwar denkbar, bei unzureichender Substantiierung der Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer unbezifferten Klage den angegebenen Mindestwert, in casu Fr. 100'000.-, "als geltend gemachte Klageforderung zu interpretieren" (…). Nach dieser Ansicht dürfte kein Nichteintretensentscheid ergehen, sondern wäre die Klage so zu behandeln, wie wenn die Klägerin von Anfang an genau den Mindestwert (also genau Fr. 100'000.-) verlangt hätte. Dies hat das Bundesgericht in BGE 140 III 409 E. 4.4 indes implizit abgelehnt. In der Tat scheint eine solche "Uminterpretation" des Klagebegehrens fragwürdig, würde der klagenden Partei doch eine Art "Teilklage" aufgedrängt, die sie so nicht erhoben hat. Es wäre an der Klägerin gewesen, in der Klageschrift ein Eventualbegehren zu formulieren dergestalt, dass sie im Falle der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage "die Bezahlung von (genau) Fr. 100'000.- verlangt, unter Vorbehalt der Nachklage").

  1. Alla luce di tutto quanto sopra esposto la petizione va respinta, senza che debbano essere prelevate le spese processuali (art. 114 lett. e CPC), mentre all’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701), che sono di principio calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

Tuttavia, come già rammentato nella STCA 36.2024.13 del 20 giugno 2024, per l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.

La dottrina (Trezzini, op. cit., n. 30 seg. ad art. 107), ricorda che questa soluzione non era sconosciuta alla giurisprudenza precedente, tanto che in una decisione del 10 ottobre 2005 (STF 5P.270/2005), il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al principio della soccombenza sono ammissibili "wo die Umstände dies nahelegen" (DTF 113 II 323 consid. 9c), ciò che lascia ampi spazi di manovra al giudice. Ad esempio, può entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in caso di soccombenza reciproca (STF 4P.225/2003 del 3.5.2004); oppure il comportamento di una parte, che incita l'altra ad agire in giustizia (STF 5D_43/2007 del 3.10.2007 consid. 6) o che è volto a ritardare e/o complicare senza giustificazione il processo (DTF 143 III 46 consid. 3; 139 III 33 consid. 4.2; TF 4D_65/2017 del 24.10.2017 consid. 3.4).

Secondo la dottrina, “questo spazio d'apprezzamento va applicato restrittivamente dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire le logiche di buona fede e prevedibilità dell'attività statale. In particolare, chi può calcolare i rischi processuali prima di presentare causa, non può pretendere di sfuggire facilmente alla logica della soccombenza, in caso di reiezione della stessa. Ad esempio, questa norma non torna applicabile quando sono in gioco soltanto gl'interessi propri della parte che domanda l'annullamento di una decisione” (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1; STF 5A_482/2014 del 14.1.2015 consid. 6).

La dottrina rammenta che fra le circostanze giustificanti l'applicazione di questo correttivo, il Messaggio (cfr. FF 2006, pag. 6593 e seguenti, in particolare pag. 6669) menziona anche la disparità dei mezzi economici a disposizione delle parti (STF 5D_69/2017 del 14.7.2017 consid. 3.3.1).

Nel caso di specie considerato che l’attrice aveva inizialmente agito da sola, senza essere rappresentata da un professionista, mentre l’assicuratore, che dispone di maggiori mezzi finanziari, è fin da subito stato rappresentato da un avvocato esterno, tutto ben considerato, in applicazione dell’art.107 cpv. 1 lett. f CPC, appare equo attribuire alla convenuta un importo per ripetibili di fr. 800.

  1. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà all’assicuratore fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato La segretaria

Ivano Ranzanici Stefania Cagni

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