Raccomandata
Incarto n. 36.2025.11
IR/sc
Lugano 15 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
sedente per giudicare sul ricorso 23 marzo 2025 formulato da
RI 1 e per essa minorenne, dal padre RA 1
contro l’inazione di
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto e in diritto
" l’assicurazione di base CO 1 continua a rifiutare la presa a carico di un’anestesia totale per un intervento dentale per mia figlia RI 1.
La cassa malati ha dapprima richiesto un certificato medico psichiatrico regolarmene ricevuto in quanto mia figlia è affetta da bordelaine cognitivo con disturbo di ansia paura e successivamente ancora rifiutato nonostante l’articolo di legge. (…)” (doc. I)
Il gravame riporta, poi, il testo dell’art. 19b dell’Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre). In conclusione della sua esposizione RA 1 specifica di allegare “tutta la documentazione intercorsa tra il sottoscritto, medico dentista, e cassa malati” (doc. I).
" (…)
· che, per quanto si possa comprendere dalla breve esposizione inoltrata al Tribunale cantonale delle assicurazioni e dagli allegati al medesimo, sembra che persona assicurata presso l’assicuratore CO 1 sia RI 1;
· che, per quanto rilevabile da uno scritto dell’assicuratore malattie prodotto con l’esposizione, RI 1 è nata il __________ 2010, ed è quindi minorenne e per tale ragione rappresentata dal padre;
· che la polizza assicurativa della minore non è stata prodotta agli atti con l’esposizione;
· che l’esposizione non è accompagnata da alcuna decisione resa su opposizione impugnata dalla ricorrente sicché il gravame potrebbe, semmai, essere considerato quale ricorso per denegata giustizia;
· che la ricorrente, e per essa il padre, non si confronta però con il preteso ritardo nell’emanare una decisione e non si confronta neppure con le richieste di atti medici ed informazioni da parte dell’assicuratore, finalizzate a compiutamente qualificare la patologia dentale e la conseguente necessità di un’anestesia;
· che, in particolare, RA 1 non indica che le richieste dell’assicuratore siano defatigatorie o immotivate;
· che, in specie, sembra che l’assicuratore non abbia potuto ritenere un preventivo di una società a garanzia limitata (__________) rappresentata dal signor __________ (che da un esame del sito doctorfmh.ch non appare quale anestesista FMH), che ha indicato come i servizi di __________ (per i quali può qui essere fatto rinvio al sito internet __________ ove non è indicato alcun nome di medici anestesisti specializzati autorizzati) non sarebbero fatturati in base al Tarmed ma in base a non meglio specificato “nostro tariffario in quanto i codici Tarif-94 SSO non sono consentiti nella fatturazione con il sistema Tarmed”;
· che, in base a tale comunicazione del 10 febbraio 2025 di __________, il 13 marzo 2025, l’assicuratore sociale ha indicato (in uno scritto destinato al dentista curante e trasmesso in copia al padre dell’assicurata) di avere ricevuto “oggi ulteriori informazioni dal padre della nostra assicurata, secondo cui l’anestesia generale sarà eseguita da un fornitore di prestazioni convenzionato Tarmed” rilevando come il preventivo __________ non sia “più adatto. Per poter inviare la cartella al nostro medico dentista di fiducia, la preghiamo di inviarci: un preventivo corretto senza i costi dell’anestesia”. Si ribadisce che questo scritto è datato 13 marzo 2025. Non è noto se il dott. __________, dentista della giovane RI 1, abbia nel frattempo trasmesso all’assicuratore quanto richiesto. Resta che il gravame non si confronta con tale aspetto;
· che, ulteriore difficoltà indicata da CO 1, è stata la produzione di un rapporto psichiatrico datato (a fronte di una ragazzina in veloce crescita). Soltanto in data 3 marzo __________ (dipendente della Clinica __________, che dal sito della clinica avrebbe conseguito la laurea alla __________ e sarebbe specializzata in psichiatria infantile e dell’adolescenza, ancorché non risulti nel sito della FMH né tra i medici psichiatri e neppure tra quelli specializzati in psichiatria infantile), ha rilasciato un rapportino redatto a mano in cui attesta un deficit cognitivo (per quanto si possa leggere della grafia della redattrice);
· che, l’esposizione di RA 1 per conto della figlia risulta poi lacunosa perché non è firmata a mano dall’estensore. Si tratta di condizione di ricevibilità rilevante qui non adempiuta;
· che, in base alla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 3), se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, il Giudice delegato lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito. In base all’art. 3 della medesima legge il ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere una concisa esposizione dei fatti (qui completamente assente) ed una breve motivazione (come indicato il ricorrente qui non si confronta minimamente con i tempi e la natura delle richieste dell’assicuratore). Deve inoltre essere formulata una precisa richiesta al Tribunale e, soprattutto, il gravame deve essere firmato personalmente dall’estensore. (…)” (doc. II)
" (…)
· Al punto uno lei usa il condizionale e dice (sembra) dagli incarti in suo possesso è evidente che mia figlia è assicurata con CO 1 __________, trova comunque la polizza in allegato.
· La polizza assicurativa non è stata prodotta agli atti in quanto ci sono leggi federali che racchiudono gli obblighi da parte degli assicuratori di rispettare così come il cittadino.
· Dagli incarti in suo possesso si evince che l'assicuratore rifiuta la presa a carico dell'anestesia totale.
· Il medico dentista ha inviato più di una lettera all'assicuratore, invitandoli a prendere a carico i costi dell'anestesia, con tanto di diagnosi in quanto mia figlia non riuscirebbe a sopportare l'intervento e sarebbe impossibile procedere senza un'anestesia totale, la stessa cassa malati invita i genitori ad avere un rapporto di un medico psichiatra, in quanto il rapporto redatto dal medico di famiglia pediatrico non è sufficiente, e dopo aver ricevuto il rapporto della Dottoressa __________, rifiuta ancora di prendere a carico i costi, perchè non fatturati TARMED.
· È altrettanto vero che la società __________ rappresentata dal Signor __________ non presenta sul loro sito il nome di medici anestesisti, così come nel sito da me verificato doctorfmh, questo allora sarebbe grave se esercitano senza autorizzazione?
· Mia figlia RI 1 il ____________ compie 15 anni, purtroppo una patologia ne impedisce lo sviluppo, è affetta da un basso Ql, difficoltà motorie, problemi relazionali, ansia, paura, dall'età di 4 anni. Quello che dispiace, il fatto che lei definisce un rapportino quello redatto dalla Dottoressa __________, che nonostante ci siano i mezzi, preferisce come da vecchia maniera redigere i rapporti a mano, cambia la sostanza, ma non cambia la diagnosi, che sarebbe stata la stessa anche con uno scritto in pdf, word, e lungo 10 pagine, in mio possesso esiste un lungo dossier per le problematiche di mia figlia e che forse tanti genitori avrebbero preferito il contrario.
· Le chiedo scusa se il documento non è stato firmato.
Alla luce di quanto esposto vorrei conoscere.
La cassa malati prenderebbe a carico in base al mio esposto i costi?
La cassa malati prenderebbe a carico in basse al mio esposto qualora t'intervento venga fatto in Ospedale?” (doc. III)
Il documento non è stato trasmesso all’assicuratore, cui non sono state chieste osservazioni e neppure la trasmissione del dossier completo alla luce dell’esito della procedura, esito che consente – inoltre – l’emanazione di un giudizio monocratico da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
In base all’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), infatti, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile. Se il gravame non risponde alle esigenze imposte dall’art. 3 Lptca (per cui l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere una copia della decisione impugnata [se emessa], una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente), il Giudice delegato lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito. Anche in questa costellazione la decisione è emessa monocraticamente dal Giudice delegato.
A prescindere da quanto esposto il Tribunale cantonale delle assicurazioni può sempre emettere giudizi monocratici in base all’art. 49 cpv. 2 LOG quando la vertenza, come in casu fondata su una pretesa denegata giustizia, non ponga questioni giuridiche di principio e non sia di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte), e questo sulla scorta di costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg.
I temi oggetto della procedura (ricevibilità di un ricorso non firmato, carente nelle motivazioni e nelle conclusioni, non emendato convenientemente, rispettivamente il sussistere o meno di una denegata giustizia) sono stati più volte affrontati da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, che sarà esposta più avanti in corso di motivazione.
In concreto, con l’ordinanza del 25 marzo 2025 (doc. II), il ricorrente è stato reso attento alla carenza (pag. 2 penultimo paragrafo e punto 1 del dispositivo) cui questi non ha posto rimedio. Il signor RA 1 ha, in effetti, firmato lo scritto del 30 marzo / 7 aprile 2025 di complemento, ma non ha invece ritrasmesso il ricorso del 23 marzo 2025 firmato di suo pugno. L’assenza di firma autografa rende quindi il gravame nullo (in questo senso: STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017). La questione a sapere se la firma sull’emendamento sani il difetto può essere lasciata aperta alla luce delle carenze del doc. III che rendono comunque irricevibile il ricorso.
Nell’Ordinanza di emendamento del gravame il giudice delegato non si è limitato a rinviare il testo per la necessaria firma e per il completamento, ma ha evidenziato una serie di elementi problematici nella motivazione che avrebbero dovuto essere analizzati, approfonditi e discussi dal ricorrente nel suo emendamento. La lamentela generica del signor RA 1, senza che egli si rapporti con la natura del suo gravame (si trattava di un ricorso – apparentemente almeno per l’omessa trasmissione di qualsiasi decisione resa su opposizione dall’assicuratore – per denegata giustizia), senza che egli analizzi le richieste formulate dall’assicuratore sociale, senza la loro adeguata contestualizzazione e senza discuterle, rendeva il ricorso non ricevibile.
L’emendamento (doc. III) dà poi, però, conto ed atto che il fornitore delle prestazioni di sedazione / anestesia, la __________, sia rappresentata da un signor __________, che non risulta essere medico specialista in materia abilitato in Ticino, e chiede candidamente se “questo allora sarebbe grave se esercitano senza autorizzazione?”. L’emendamento conclude con una panoramica dei problemi legati allo sviluppo di RI 1 e stigmatizza l’uso del termine “rapportino” usato nel decreto di completamento per riferirsi alle 8 righe manoscritte della psichiatra interpellata come si vedrà. Queste motivazioni non sono manifestamente sufficienti quale emendamento al ricorso. Si tratta di indicazioni, come indicato, generiche, scollate dalla documentazione prodotta agli atti e non riferite specificatamente agli allegati, argomenti non concludenti per un diniego di giustizia da parte dell’assicuratore. Per tale motivo, ossia per non avere il ricorrente emendato adeguatamente il suo ricorso 23 marzo 2025, l’atto va dichiarato irricevibile, il complemento al ricorso non connota un ingiustificato ritardo od il rifiuto di emanare una decisione in merito alla postulata presa a carico dei costi di un’anestesia completa per un intervento di natura dentistica.
Ma vi è di più, qualora il gravame avesse dovuto essere analizzato nel suo merito, non avrebbe possibilità di successo alla luce della documentazione consegnata agli atti e delle stesse motivazioni dell’esposizione e del complemento.
Il tema posto è quello della denegata e ritardata giustizia. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, può essere formulato ricorso se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione o una decisione su opposizione. L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo concetto, affermando che il ricorso può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante una domanda dell'assicurato, non emani una decisione o una decisione su opposizione rispettivamente su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e riferimenti ivi menzionati). Nella sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Vi è un diniego di giustizia formale invece quando una autorità di ricorso che deve rendere una decisione omette di statuire su una conclusione di un ricorso per il quale essa è competente per farlo (STF 8C_268/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.2.).
Va ulteriormente ricordato come, in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione dell'atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2).
Per maggiori specifiche ci si riferisca alla STCA 36.2024.22 del 30 agosto 2024.
CO 1 (nello scritto doc. A1 del 5 febbraio 2025) informa il curante che “Per poter giudicare se si tratta di una prestazione … obbligatoriamente a carico dell’assicurazione malattia secondo l’articolo OPre 19b b., abbiamo bisogno di un rapporto medico dettagliato di uno psichiatra … il certificato medico del dottor __________” (pediatra in base all’iscrizione in doctorfmh.ch, consultato il 10 aprile 2025) “non è sufficientemente completo”. Si deve quindi dare atto di evasione adeguatamente tempestiva della richiesta di pochi giorni prima di Natale 2024 del dentista curante da parte della Cassa malati.
La risposta dell’assicuratore alla richiesta è volta al chiarimento della prestazione e costituisce un invito all’assicurata a completare il dossier per una decisione. La lettera dell’assicuratore segue una telefonata del dentista __________ e uno scritto 4 febbraio 2025 del medesimo che precisa il contesto della domanda di garanzia dei costi di anestesia (doc. A2).
Agli atti (doc. A3 del 10 febbraio 2025) è poi consegnato uno scritto della __________, società che sarebbe stata interessata a praticare l’anestesia al momento dell’intervento su RI 1. La lettera, destinata al dentista curante, precisa che la società fatturerebbe la prestazione secondo un tariffario proprio e non ricorrerebbe invece al TARMED, che invece l’assicuratore sociale deve applicare. Non è, peraltro, specificato il nome dell’anestesista che sarebbe chiamato ad intervenire e lo scritto è firmato dall’amministratore __________. Anche per gli aspetti dell’anestesia, e della sua tariffazione, CO 1 ha posto condizioni chiare per l’allestimento del preventivo da sottoporre al suo dentista di fiducia.
Quale doc. A4 è stato prodotto un rapportino della dott. __________ che si definisce FMH in psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza, attiva presso la Clinica __________, e questo in conseguenza allo scritto (doc. A5) della CO 1 del 20 febbraio 2025 che attesta al dentista curante ricevuta di un rapporto non attuale relativo allo sviluppo di RI 1 trasmesso dal padre dell’assicurata, ed allestito dal pediatra. __________ non risulta nell’elenco dei medici che esercitano in Svizzera (doctorfmh.ch consultato il 10 aprile 2025) ancorché indichi, dopo nome e cognome in calce al rapportino doc. A4 “FMH Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza”. Il rapportino (datato 3 marzo 2025) è così definito siccome composto da 8 righe scarne, scritte a mano, ed attesta (per quanto sia leggibile la grafia della redattrice) l’avvenuta visita “in data odierna” (“3.03.25”) e ritiene, in base ai test presentati (non quindi aggiornati ed eseguiti nuovamente) e dall’esame clinico, una diagnosi di “disturbo cognitivo tipo Borderline cognitivo” (così letteralmente). Seguono altri passaggi non leggibili. La dott. __________ conclude, apoditticamente, che “è evidente che una operazione dentaria complessa crea … crisi di panico e di … (illeggibile)” e chiude indicando come necessaria l’anestesia totale.
L’assicuratore ha dato seguito in maniera tempestiva alla richiesta formulata (garanzia di cure) chiedendo la produzione di atti specifici ed utili a determinare la corretta applicazione delle norme della LAMal. Quando il dentista curante avrà provveduto ad allestire quanto richiesto da ultimo il 13 marzo 2025 dall’assicuratore la Cassa (se non lo avesse nel frattempo già fatto) disporrà degli elementi utili e necessari per determinare il suo obbligo prestativo.
Oggettivamente non si può ritenere che la Cassa abbia dilazionato il suo esame o abbia, con atteggiamento defatigatorio, postulato documentazione inutile. Il ricorrente deve essere ben cosciente che l’obbligo di prestazione dell’assicuratore malattie sociale deve essere sempre compiutamente valutato per evitare che prestazioni non dovute siano prese a carico dalla collettività degli assicurati.
Alla luce di quanto precede, se fosse stato ricevibile, il gravame sarebbe stato respinto nel merito.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso per ritardata e denegata giustizia formulato da RA 1, __________ per la figlia RI 1, minorenne, non è ricevibile.
Non sono prelevate tasse giudiziarie mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti