Raccomandata
Incarto n. 36.2024.45
IR/sc
Lugano 2 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
vista la petizione del 14 novembre 2024 formulata da
AT 1 rappr. da:RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in fatto e in diritto
· che AT 1 ha inoltrato una petizione il 14 novembre 2024 (doc. I) al Tribunale cantonale delle assicurazioni tesa alla condanna dell’assicuratore malattie complementare CV 1 al pagamento dell’importo di CHF 200 a titolo di partecipazione ai costi di abbonamento presso una palestra;
· che, a specifiche condizioni che qui non torna utile illustrare, CV 1 riconosce in favore dei propri assicurati (sottoscrittori della polizza denominata __________, qui la copertura denominata __________) la prestazione avente denominata “promozione della salute” consistente nel versamento di CHF 200 per anno civile per “abbonamenti stagionali o annuali per le seguenti attività di wellness o fitness: allenamento coi pesi e di condizione, acqua-fitness, pilates e power-Yoga, corso di walking”;
· che l’attore ha domandato il versamento dell’importo per avere sottoscritto, presso una palestra di __________, un contratto avente per oggetto la muscolazione e cardio;
· che la convenuta ha rifiutato la prestazione salvo, successivamente ad atti di procedura, ammetterla;
· che la petizione ha presentato subito una serie di criticità importanti: l’attore ha scelto di farsi rappresentare da RA 1, certamente non abilitata all’esercizio dell’avvocatura, anche se conta, tra i suoi soci collaboratori, una giurista iscritta all’albo degli avvocati (non per l’attività svolte in seno ad RA 1 ma valida unicamente per quanto svolto nel suo studio legale di __________). Nessuna procura è stata conferita alla giurista personalmente quale avvocato indipendente ma la procura prodotta è stata concessa all’associazione;
• che l’oggetto medesimo della petizione è sembrato subito problematico alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia;
· che, alla luce di tali gravi carenze palesate dall’atto, il giudice delegato ha interpellato l’associazione patrocinatrice con uno scritto (del 18 novembre 2024, doc. II) che – per buona futura memoria e per completezza d’illustrazione – occorre qui riprendere:
" con petizione del 14/18 novembre 2024, in rappresentanza di AT 1, __________, che ha conferito procura (doc. M non designato come tale e non elencato nell’elenco atti prodotti) all’RA 1 (RA 1 qui di seguito), e su carta intestata della medesima associazione Lei introduce un’azione nei confronti di CV 1 con sede a __________. Oggetto del litigio una partecipazione alle spese di una palestra (esercizi cardio e muscolazione) per l’importo di CHF 200 (cui sono stati aggiunti CHF 50 per titolo, così par di capire, di risarcimento del danno). Non è indicata alcuna prescrizione medica in favore del signor AT 1 che renda necessario medialmente lo svolgimento di esercizi in palestra. Ne discende che questi ha scelto un abbonamento di 13 mesi presso __________ per il suo benessere e per mantenersi in forma.
La petizione di RA 1 presenta qualche problema che occorre esaminare preliminarmente e che le sottopongo, per il doveroso rispetto del diritto di essere sentito.
La persona designata quale attore in causa non ha rilasciato, in suo favore, una pro-cura specifica, ma l’ha concessa ad una associazione qual è RA 1. Ne deduco che Lei agisce in nome e per conto dellRA 1. Rilevo ancora che, nel testo della petizione, non è giustificato il fatto che lei rappresenti RA 1 singolarmente. Gli statuti dell’associazione reperiti nel sito internet (se ancora validi) indicano che l’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Segretario generale o del medesimo Presidente con uno dei due vice presidenti. Al momento attuale, per quanto si possa dedurre dal sito RA 1, __________ è Segretaria generale, Lei risulta consulente giuridica, mentre presidente è __________. A prescindere dalle persone che rivestono le cariche non risulta che la petizione sia stata sotto-scritta a due, non appare sottoscritta dalla Presidente con uno degli altri membri autorizzati.
Ma questo non è il punto. Il quesito da risolvere, affinché sia eventualmente possibile entrare nel merito della petizione, è altro. Oggetto della lite è una prestazione prevista da un contratto retto dalla LCA, la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni è da lei ricondotta, in sede di petizione, alla complementarietà della copertura a quella prevista dalla LAMal.
In questo contesto un’associazione (contrariamente a quanto può avvenire per le assicurazioni sociali, ma a ben determinate condizioni) non può rappresentare (davanti ai giudici per una causa di natura civile soggetta quindi a privativa degli avvocati) un attore (o una parte convenuta). L’art. 68 cpv. 1 CPC prevede che ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo, mentre il capoverso 2 specifica che sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio in tutti i pro-cedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a). In concreto lei ha certamente conseguito la patente d’avvocato ed è abilitata all’esercizio dell’avvocatura (per quanto ho velocemente verificato presso la Cancelleria del Tribunale d’Appello oggi), ciò che fa, apparentemente, nello studio legale di __________. In concreto però Lei non agisce in qualità di avvocato indipendente, ma di membro di una associazione che non può vincolare con la sua sola firma (nessuna procura adeguata è stata presentata).
Si pone poi un secondo aspetto di rilievo in merito alla ricevibilità dell’azione. Come sa senz’altro il TF, in una recente sentenza pubblicata in DTF 150 III 204 (consid. 4), si è espresso in tema della competenza del giudice istituito a livello cantonale a norma dell’art. 7 CPC (in Ticino, a norma dell’art. 75 LCAMal il Tribunale cantonale delle assicurazioni), si è cioè domandato se complementare all’assicurazione sociale fosse ogni copertura offerta da un assicuratore sociale LAMal o se invece l’attribuzione della competenza per la complementarietà dell’assicurazione fosse determinata dalla natura della medesima. In altri termini qualsiasi complementare di un assicuratore sociale può originare un litigio di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (senza tentativo di conciliazione, con possibilità di impugnativa al TF in materia civile senza considerazione dei valori patrimoniali in gioco) o solo alcune di queste complementari ed eventualmente quali. Le riporto, di seguito, il passaggio della sentenza federale che risolve questo aspetto.
« Pour satisfaire au critère de la complémentarité à l'assurance-maladie sociale que l'art. 7 CPC exige, il faut que l'assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par les prestations qu'elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que l'assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les prestations de base prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations prévues par d'autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai 2017 consid. 1.2; KATHARINA ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 2022, p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], vol. I, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 7 CPC et les références citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 4 ad art. 7 CPC et les références citées; HAAS/SCHLUMPF, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n° 5 ad art. 7 CPC). N'est en revanche pas déterminante la question de savoir si l'assureur est une caisse-maladie ou une entreprise d'assurance privée (ATF 141 III 479 consid. 2.1; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., n° 3 ad art. 7 CPC; HAAS/SCHLUMPF, loc. cit.). Il en découle que si le risque assuré n'est pas l'un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l'art. 7 CPC n'est pas applicable. Cette disposition n'est pas non plus applicable si les prestations offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.»
In quel caso il TF ha escluso che un’assicurazione di capitale in caso di infortunio con conseguenze invalidanti potesse essere ammessa quale complementare alla LAMal a norma dell’art. 7 CPC. (…)”;
· che copia degli atti pervenuti al Tribunale cantonale delle assicurazioni e dello scritto doc. II, sono stati trasmessi al servizio giuridico della convenuta in causa. Il giurista dell’assicuratore complementare ha, nel merito della questione, riconosciuto un errore da parte dei servizi preposti alle prestazioni ed informato l’attore ed il Tribunale cantonale delle assicurazioni che la prestazione sarebbe stata riconosciuta e pagata (doc. III del 20 novembre 2024);
· che copia dello scritto della Cassa è stata trasmessa ad RA 1 il 21 novembre 2024 (doc. IV) e l’associazione, tramite la giurista (membro dell’associazione firmataria della petizione) si è rivolta (il 21 novembre 2024, doc. V) al Tribunale offrendo di trasmettere una procura sottoscritta dalle aventi diritto dell’RA 1, dimostrando così di non avere compiutamente recepito il tema della rappresentanza esposto nel doc. II. Va qui ribadito che, dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni per procedure relative alle coperture complementari di competenza di questa Corte (si veda DTF 150 III 204) aventi carattere civile e rette dal CPC, non è possibile ad associazioni rappresentare soci o terzi. Solo gli avvocati ammessi secondo la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati all’esercizio possono rappresentare in sede civile (diversa la situazione in sede assicurativo-sociale). Il rinvio è fatto all’art. 68 CPC (come indicato nello scritto del TCA qui sopra riportato), le ragioni della scelta del legislatore appaiono chiare e logiche e sono senz’altro note alla giurista senza che occorra esporle in dettaglio. Quindi, in concreto, va ritenuta l’assenza di una capacità di rappresentare in causa l’attore;
· che non solo l’associazione non può patrocinare ma, in concreto, gli atti non contenevano neppure una valida delega alla giurista interna (che non ha potere di firma individuale per obbligare l’associazione), circostanza che è stata evidenziata ad RA 1 (ancorché superata da quanto esposto al precedente considerando);
· che, per quanto attiene alla competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel suo scritto doc. V del 21 novembre 2024 la giurista interna di RA 1 ha rilevato come:
" … prima di inoltrare la petizione mi sono a mia volta posta la medesima questione. Invero un po’ in fretta, il centro __________ di RA 1 ha contattato la cancelleria del TCA e formulato in modo chiaro la richiesta a sapere se in questo caso fosse competente il TCA oppure il Giudice di pace civile e gli è stato risposto, prevista richiesta ad un giurista, affermativamente.
(…)
In effetti, il contributo annuale di fr. 200.- bonus fitness dovuto in base alla polizza LCA complementare alla LAMal non è una prestazione offerta che completa il catalogo delle prestazioni LAMal e dunque la competenza del TCA ex art. 7 CPC non è data. (…)”;
· che il Tribunale federale, nella DTF 150 III 204, ha solo recentemente precisato la sua giurisprudenza in merito alla competenza derivabile dall’art. 7 CPC evidenziando in particolare quanto riportato nel doc. II esposto in precedenza, ossia che:
" l’assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c'est-à-dire la maladie, l'accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par l'art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les prestations de base prévues par la LAMal, à l'exclusion des prestations prévues par d'autres lois sociales.”;
· che, da una parte, il quesito formulato alla Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni ed indirettamente ad un giurista di questa Corte, atteneva ad aspetti del diritto civile inusuali per i funzionari e per cancellieri che non praticano specificatamente questa materia, ma soprattutto, non permetteva una risposta assoluta ed univoca dipendendo dalle circostanze concrete del caso;
· che la prestazione oggetto del litigio (partecipazione ai costi di promozione della salute) ha un ampio ventaglio di situazioni in cui potrebbe trovare applicazione. Tra queste anche casi riferibili ad aspetti di cura, si pensi ad esempio alla riabilitazione (tramite una ginnastica cardio o implicante la forza, la resistenza rispettivamente la corsa) di situazioni post operatorie. In ottica di riabilitazione, nella costellazione descritta, la natura della copertura ed il vincolo alla malattia potrebbe essere riconosciuto, non invece quando la ginnastica è fine a sé stessa per conseguire un benessere soggettivo in assenza di patologia. L’aspetto della malattia rispettivamente della maternità o dell’infortunio potrebbero quindi essere ritenuti in uno con prestazioni destinate a completare rispettivamente migliorare, le cure previste dall’assicurazione di base. Da qui, con tutta verosimiglianza, la risposta data ai servizi di RA 1 in merito alla possibile competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia. Era compito dell’associazione quindi operare una verifica specifica interna prima dell’inoltro della petizione;
· che, in concreto, l’esposizione dell’RA 1 non rileva una correlazione tra gli esercizi proposti dalla palestra e un’indicazione di cura medica che li indichi necessari. Nel caso di specie manifestamente, siccome non sostenuto e non comprovato, il nesso imposto dall’Alta Corte per cui le “prestations litigieuses soient destinées à compléter, c'est-à-dire à améliorer, les prestations de base prévues par la LAMal” non sussiste. Anche per tale ragione la petizione – anche se correttamente inoltrata da persona abilitata a rappresentare l’assicurato – sarebbe stata irricevibile;
· che, a prescindere da quanto precede, l’invio della petizione nonché dei relativi allegati e dello scritto doc. II all’assicuratore convenuto in causa, specificatamente nella persona del giurista __________, ha risolto positivamente il caso;
· che, prima dell’azione legale, sarebbe stato utile all’assicurato (eventualmente tramite un rappresentante autorizzato) contattare il servizio giuridico dell’assicuratore per un chiarimento della fattispecie (trattata palesemente in maniera erronea da parte dei servizi amministrativi dell’assicuratore);
· che la procedura dipendente da petizione del 14 novembre 2024 deve essere qui dichiarata irricevibile per carenza di patrocinio di un legale abilitato e per carenza di competenza del Tribunale adito. Non si prelevano tasse e spese e non sono attribuite le spese richieste (ossia la richiesta di rimborso della tassa d’adesione all’associazione RA 1, di per sé inammissibile) e non sono riconosciute le “congrue ripetibili” postulate;
· che, in base all’art. 49 cpv. 2 LSA, la presente decisione è notificata all'autorità di sorveglianza, a crescita in giudicato, in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La petizione 14 novembre 2024 formulata da AT 1, __________, con il patrocinio dell’RA 1, __________, è irricevibile.
Non sono prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
Intimazione ad AT 1, __________ (e per esso, all’RA 1, __________) ed all’assicuratore CV 1, __________.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti