Raccomandata
Incarto n. 36.2024.23
cs
Lugano 23 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 20 giugno 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel __________, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (in seguito: CO 1).
B. In data 2 aprile 2024 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato una completa incapacità lavorativa dell’assicurata dal 15 aprile 2024 al 19 maggio 2024 (doc. 2).
C. Il 7 maggio 2024 CO 1 ha convocato RI 1 presso la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, per una visita specialistica da tenersi il 21 maggio 2024, per chiarire in particolare se sussiste una capacità lavorativa nell’attività abituale, da quando ed in quale percentuale, oppure se è possibile esigere un cambiamento di attività, quale, da quando ed in quale percentuale (doc. 3).
D. Il 17 maggio 2024 la dr.ssa med. __________ ha attestato una incapacità lavorativa completa di RI 1 a causa di malattia, per un periodo indeterminato (doc. 4) ed il 20 maggio 2024 il rappresentante dell’assicurata, RA 1, ha segnalato all’assicuratore l’impossibilità della sua assistita di presenziare alla visita psichiatrica presso la dr.ssa med. __________ (doc. 5).
E. Il 21 maggio 2024 CO 1 ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. 6).
F. In data 28 maggio 2024 RA 1 ha scritto all’assicuratore chiedendo di rispondere ad alcune domande inerenti la dr.ssa med. __________, in particolare per sapere se è stata designata quale medico di fiducia ai sensi dell’art. 57 LAMal o con un altro ruolo e per conoscere il numero dei mandati a lei conferiti negli ultimi 5 anni in ambito LAMal ed LCA e l’esito dei medesimi, ponendo quesiti puntuali (doc. 7).
G. Il 29 maggio 2024 CO 1 ha scritto al rappresentante dell’assicurata fissando la visita presso la dr.ssa med. __________ per l’11 giugno 2024 (doc. 8).
H. Il 31 maggio 2024 RA 1 ha ricordato all’assicuratore il contenuto dello scritto del 28 maggio 2024 (doc. 9).
I. Il 4 giugno 2024 CO 1 ha scritto a RA 1, indicando di non vedere la necessità di dover rispondere alle domande poste con lo scritto del 28 maggio 2024, ritenuto come l’assicurata sia stata invitata a presentarsi ad un consulto medico come previsto dalle condizioni generali del contratto assicurativo pattuito dall’ex datore di lavoro dell’interessata (doc. 10).
L. Con istanza in via supercautelare del 7 giugno 2024 RA 1 ha chiesto all’assicuratore l’annullamento della convocazione dell’11 giugno 2024 e lo stralcio del medico designato da CO 1 (doc. 11).
M. Il 17 giugno 2024 l’assicuratore ha risposto affermando che non vi sono elementi per inficiare la designazione della dr.ssa med. __________ e ha convocato l’interessata per una visita il 26 giugno 2024, aggiungendo che nel caso in cui non si presentasse, il caso di malattia sarebbe stato chiuso quel giorno (doc. 12).
N. In data 20 giugno 2024, RI 1, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia, riassumendo quanto successo (doc. I).
O. Il 24 giugno 2024 la dr.ssa med. __________ ha risposto ad CO 1, indicando che si era trattato di un “danno alla salute occasionale, verosimilmente nel frattempo risoltosi” (doc. 13).
P. Con risposta del 27 giugno 2024 l’assicuratore ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, in via subordinata di respingerlo (doc. III).
Q. Con scritto dell’11 luglio 2024, trasmesso il 12 luglio 2024 all’assicuratore per conoscenza (doc. VI), la ricorrente si è riconfermata nell’impugnativa (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha commesso una denegata giustizia.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.
Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere promulgate entro un termine adeguato, motivate e contenere l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui un’opposizione è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati; sul tema cfr. Kieser, op. cit., n. 24 e seguenti ad art. 56).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente.
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).
Con sentenza 8C_453/2008 del 12 dicembre 2008 pubblicata in SVR 2009, UV Nr. 24, al consid. 3.3 il TF ha rammentato i principi alla base di un ricorso per denegata giustizia, rilevando che l’interesse giuridico protetto consiste nel poter ottenere una decisione impugnabile innanzi ad un’istanza giudiziaria (sentenza 8C_738/2007 del 26 marzo 2008, consid. 2 e DTF 131 V 407 consid. 1.1, pag. 410). Prima di inoltrare un ricorso per denegata giustizia l’assicurato deve aver trasmesso all’assicuratore una domanda di emissione di una decisione, rimasta senza seguito.
Il 4 giugno 2024 CO 1 ha risposto alla prima domanda contenuta nello scritto del 28 maggio 2024 (doc. 7), nella misura in cui ha affermato che la specialista è stata incaricata per un consulto medico ai sensi delle condizioni generali del contratto assicurativo sottoscritto dall’ex datore di lavoro, al fine di stabilire se vi sia o meno un’incapacità lavorativa e dunque il diritto a prestazioni (doc. 10). L’assicuratore si è invece rifiutato di prendere posizione sugli ulteriori quesiti.
A questo proposito l’insorgente ha chiesto di conoscere “quanti mandati di valutazione di questa natura sono stati conferiti da codesto assicuratore all’esperta in casu designata negli ultimi 5 anni (LAMal o LCA cumulate)”; “di questi, quanti hanno sortito l’esito di una capacità lavorativa totale, o comunque tale da non generare oneri al mandante in fatto di indennità giornaliera, con effetto immediato (poco importa se in attività abituale o adeguata)”; “di questi, quanti hanno sortito l’esito di una capacità lavorativa totale, o comunque tale da non generare pro futuro oneri al mandante in fatto di indennità giornaliera, con effetto dopo alcuni mesi dall’expertise medica (poco importa se in attività abituale o adeguata)”; “di questi quanti hanno sortito l’esigenza di una seconda chiamata peritale in tempi futuri”; “e di questi, in sede di seconda chiamata peritale:”; “quanti hanno sortito l’effetto di una capacità lavorativa totale, o comunque tale da non generare oneri al mandante in fatto di indennità giornaliera, con effetto immediato (poco importa se in attività abituale o adeguata)”; “Quanti hanno sortito l’esito di una capacità lavorativa totale, o comunque tale da non generare pro futuro oneri al mandante in fatto di indennità giornaliera, con effetto dopo alcuni mesi dall’expertise medica (poco importa se in attività abituale o adeguata” (doc. 7).
Secondo questo Tribunale l’assicurata non chiede né l’emissione di una decisione in materia di prestazioni, di crediti o ingiunzioni ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA (sul tema cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 16 e seguenti ad art. 49), né di una decisione di accertamento in materia di prestazioni, crediti o ingiunzioni, ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 4a edizione, 2020, n. 43 e seguenti ad art. 49, secondo cui “Feststellungsverfügungen enthalten einen verbindlichen Entscheid über Bestand, Nichtbestand oder Umfang von Leistungen oder von Forderungen (vgl. auch Art. 25 Abs. 1 VwVG). Feststellungsverfügungen betreffend Anordnungen (vgl. Art. 49 Abs. 1 ATSG) sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wenn ihnen auch in der Praxis kaum eine Bedeutung zukommt” e n. 44: “Sodann haben sie eine Bedeutung bei Auseinandersetzungen um die Leistungspflicht, sofern es sich um zukünftige Leistungen handelt und falls die Unklarheit den Zwang zu möglicherweise nachteiligen Dispositionen in sich schliesst (vgl. BGE 125 V 24); verneint wurde Letzteres etwa für die Feststellung, dass die MV für allfällige Spätfolgen und Rückfälle aufzukommen hat (Entscheid des Bundesgerichts vom 7. November 1989, zit. bei *Maeschi, Kommentar, N 8 zu Art. 98 MVG)”), ma domanda all’assicuratore di rispondere a quesiti inerenti l’esito di accertamenti medici svolti in passato dalla dr.ssa med. __________ in relazione a terze persone.
D’altra parte la ricorrente, con il presente ricorso, non ha neppure domandato l’emissione di una decisione incidentale in merito alla conferma dell’incarico alla dr.ssa med. __________ o al contrario in merito ad un’eventuale ricusa della specialista (sul tema cfr. Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 36), la quale, come affermato dall’assicuratore (doc. 10), non sarebbe intervenuta quale perita ai sensi dell’art. 44 LPGA, ma quale medico incaricato di stabilire l’esistenza o meno di una incapacità lavorativa, conformemente agli art. 23 e 24 delle condizioni generali d’assicurazione (cfr. in particolare l’art. 24.1 e 24.2 CGA).
In queste condizioni, accertato che la ricorrente non ha chiesto né l’emissione di una decisione in materia di prestazioni, di crediti o ingiunzioni ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, né di una decisione di accertamento in materia di prestazioni, crediti o ingiunzioni ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPGA e neppure di una decisione incidentale in merito alla conferma dell’incarico alla dr.ssa med. __________ o di un’eventuale sua ricusa, l’assicuratore non ha commesso alcuna denegata giustizia, non essendo tenuto ad emettere una decisione formale.
Il suo ricorso deve pertanto essere respinto.
In concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’assicuratore si sia reso colpevole di una denegata giustizia.
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni