Raccomandata

Incarto n. 36.2023.26

cs

Lugano 2 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza del 23 settembre 2023 di

RI 1

chiedente la revisione della sentenza emessa il 13 luglio 2020 da questo Tribunale (inc. n. 36.2019.109) nella causa promossa con ricorso del 28 ottobre 2019

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1976, è affiliata presso CO 1 (in seguito: CO 1) per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie.

1.2. Dal 27 novembre 2017 all’8 dicembre 2017 RI 1 è stata degente presso __________ (in seguito: __________) con sede ad __________ (Germania) dove, il 28 novembre 2017, è stata sottoposta ad un intervento di asportazione microchirurgica di un glioma di basso grado per un costo che l’assicurata ha quantificato in complessivi Euro 54'657.50 (cfr. STCA 36.2019.109 del 13 luglio 2020, consid. 1.2).

1.3. Dopo numerosi scambi di corrispondenza tra l’assicurata ed CO 1, l’assicuratore, con decisione formale dell’11 luglio 2019, confermata dalla decisione su opposizione del 25 settembre 2019, ha rifiutato di assumersi i costi dell’intervento effettuato all’estero, non essendo dati i presupposti previsti dall’art. 36 OAMal, poiché l’operazione è avvenuta in una clinica privata e perché poteva essere eseguita in Svizzera con le stesse garanzie.

1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. , è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di concedere il rimborso totale delle spese di ospedalizzazione presso l’ di __________ e le spese legali resesi necessarie.

1.5. Con sentenza 36.2019.109 del 13 luglio 2020 questo Tribunale ha respinto l’impugnativa presentata dall’assicurata.

La pronunzia cantonale è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022.

1.6. Con istanza del 23 settembre 2023 e consegnata alla Posta il 25 settembre 2023, RI 1 chiede che la sentenza cantonale del 13 luglio 2020 e quella dell’Alta Corte del 4 gennaio 2022 siano annullate e riformate “come da richieste formulate nei considerandi dei precedenti memoriali ricorsuali, e meglio è concesso il rimborso totale delle spese di ospedalizzazione presso l’__________ di __________ e le spese legali e processuali resesi necessarie sia dinnanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni che dinnanzi al Tribunale Federale, ivi comprese della presente istanza” (doc. I, pag. 25).

In via subordinata l’assicurata chiede di voler giudicare l’istanza anche quale domanda di riconsiderazione (pag. 24, doc. I).

Preliminarmente, in un capitolo intitolato “richiesta di riesame da parte di altri Giudici-Ricusa”, l’interessata afferma che:

" (…) Scopo di un riesame è quello di poter rivalutare eventuali fatti e prove in modo del tutto imparziale e quindi in assenza di un conflitto di interesse, che potrebbe presentarsi in caso di rivalutazione da parte del medesimo giudice che si è espresso a suo tempo sulla fattispecie.

Un riesame da una persona esterna permetterebbe inoltre di dare uno sguardo da un altro punto di vista e di prendere in considerazione tutti gli aspetti delucidati con un’altra visione.

Si chiede pertanto di dare seguito cortesemente alla richiesta, nell’interesse e nel rispetto dei diritti della scrivente e dello scopo dell’istituto della revisione.” (doc. I)

1.7. Contestualmente alla presente istanza, RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione anche al Tribunale federale (cfr. doc. A1), come confermato dall’Alta Corte con scritto pervenuto al TCA il 2 ottobre 2023 (doc. II).

considerato in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. L’istante chiede che la revisione della sentenza sia affidata ad altri giudici che non hanno statuito nel merito della precedente procedura. Ella sostiene che vi potrebbe essere un conflitto di interesse in caso di rivalutazione della fattispecie da parte del medesimo giudice che si era già espresso in precedenza.

In primo luogo va rammentato che in caso d’istanza di ricusazione manifestamente irricevibile o priva di qualsiasi fondamento la relativa decisione può essere presa dallo stesso organismo interessato, incluso il suo membro destinatario dell’istanza, ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (cfr. in questo senso Pfiffner Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 5c n. 4, pag. 44; art. 53 cpv. 3 LPAmm; cfr. anche STF 8C_392/2018 e 8C_396/2018 del 30 luglio 2018 consid. 1.2, 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1; 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2.2).

In concreto la richiesta si rivela manifestamente infondata poiché l’assicurata quale unico motivo di ricusa solleva la circostanza secondo cui i giudici del Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno già giudicato la vertenza sfociata nella decisione di cui viene chiesta la revisione.

Ora, per costante giurisprudenza, un giudice non può essere ricusato solo perché abbia già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono necessariamente sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto (DTF 143 IV 69; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 6; STF 8C_592/2021 del 4 maggio 2022, consid. 4.2; STF 8F_11/2021 del 22 dicembre 2021, consid. 3.2; STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018; STF 8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF 8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017, 1C_327/2017 del 20 marzo 2018; STF 5A_489/2017 del 29 novembre 2017).

Nel caso di specie pertanto la domanda può essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato e in quanto manifestamente infondata va dichiarata irricevibile (cfr. anche STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018, confermata dalla STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018).

2.3. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Anche l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

Per l’art. 25 cpv. 2 Lptca la forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla Lptca.

2.4. Nel caso di specie, con la sua istanza datata 23 settembre 2023, RI 1 chiede la revisione della STCA 36.2019.109 del 13 luglio 2020, sostenendo che nella fattispecie “due fatti nuovi meritano di essere valutati e presi in esame, come pure 3 pseudo fatti nuovi” (pag. 7, doc. I).

Secondo l’assicurata, il primo fatto nuovo è il riconoscimento da parte dall’AI di un danno alla salute come conseguenza del tumore, che ha comportato una perdita di guadagno rilevante (pag. 7, doc. I) e il secondo fatto nuovo riguarda l’esperienza e conoscenza dell’__________ di __________ in ambito di neuromonitoraggio (pag. 10, doc. I).

Il primo fatto pseudo-nuovo concerne il ritrovamento di una email dell’assicuratore del 14 giugno 2018 che si trovava sul pc e hard disk del suo precedente datore di lavoro e che non era stata correttamente salvata dall’assicurata (pag. 12, doc. I), il secondo fatto pseudo nuovo riguarda gli accertamenti eseguiti dalla neuropsicologa dr.ssa __________ inerenti la procedura AI (pag. 14, doc. I) ed il terzo fatto pseudo nuovo si riferisce ad un rapporto medico della dr.ssa __________ del 12 gennaio 2018 (pag. 14, doc. I).

Come visto, la sentenza 36.2019.109 del 13 luglio 2020 del TCA è stata integralmente confermata dal Tribunale federale con pronunzia 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022.

In queste condizioni, rammentato che l'istanza di revisione deve essere presentata all'ultimo Tribunale che, a suo tempo, ha deciso nel merito (cfr. René Wiederkehr, Christian Meyer, Anna Böhme, in: VwVG Kommentar, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und weiteren Erlassen, 2022, n. 4 ad art. 66, pag. 789; Alfred Kölz, Isabelle Häner, Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n. 1416, pag. 303), l’assicurata avrebbe dovuto chiedere unicamente la revisione della sentenza federale (STF 5A_950/2020 del 21 dicembre 2020, consid. 2.1.: “[…] Si le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours formé devant lui et a statué matériellement sur celui-ci, l'arrêt cantonal concerné ne peut plus faire l'objet d'une révision […]”; cfr. anche Elisabeth Escher in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011, 2a edizione, n. 3 ad art. 125: “[…] Soweit der Entscheid des Bundesgerichts den angefochtenen Entscheid ersetzt hat, fällt das Anfechtungsobjekt für eine vorinstanzliche Revision weg […]”).

Ricordato inoltre che le sentenze emesse dai Tribunali non possono essere oggetto di riconsiderazione (Ueli Kieser, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4e ed., Ginevra - Zurigo - Basilea 2020, n. 51 ad art. 53), l’istanza datata 23 settembre 2023 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al Tribunale federale (cfr. anche art. 58 cpv. 3 LPGA).

Del resto, come visto (cfr. consid. 1.7), un’istanza è già stata notificata anche all’Alta Corte.

Visto l’esito della vertenza le prove richieste dall’istante (richiamo dei dossier completi dal Tribunale federale, dal TCA e da CO 1), non devono essere assunte in questa sede.

2.5. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza di revisione è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale federale.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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