Raccomandata

Incarto n. 36.2022.28

cs

Lugano 22 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 giugno 2022 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1976, venditore al banco, è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (in seguito: CV 1) per il tramite del proprio datore di lavoro, __________.

1.2. Il 22 febbraio 2022 quest’ultima ha annunciato all’assicuratore un’incapacità lavorativa dovuta a malattia del proprio dipendente dal 4 febbraio 2022 (doc. 2).

1.3. Dopo aver inizialmente versato le prestazioni pattuite, CV 1 ha sottoposto AT 1 ad una valutazione specialistica ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale in seguito alla visita del 5 aprile 2022, in data 9 aprile 2022 ha stabilito che l’interessato avrebbe potuto riprendere la propria attività lavorativa al 50% dal 1° maggio 2022 ed al 100% dal 1° giugno 2022 (doc. 11).

1.4. Il 12 aprile 2022 l’assicuratore ha informato AT 1 che avrebbe corrisposto le indennità giornaliere nella misura del 50% dal 1° maggio al 31 maggio 2022. Dal 1° giugno 2022 l’interessato sarebbe invece stato considerato completamente abile al lavoro (doc. 12).

1.5. In data 17 maggio 2022, dopo aver preso atto del nuovo referto del 14 maggio 2022 della dr.ssa med. __________ (doc. 17), che ha preso posizione sul rapporto del 29 aprile 2022 della curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, CV 1 ha confermato la cessazione del versamento delle indennità con il 31 maggio 2022 (doc. 18).

1.6. Il 1° giugno 2022 AT 1 è stato vittima di un incidente stradale, in seguito al quale l’assicuratore contro gli infortuni ha deciso il versamento di un’indennità giornaliera di fr. 120.75 al giorno dal 4 giugno 2022 (doc. B, incarto 35.2022.82), dedotto, per un periodo di due anni al massimo, il 10% per negligenza grave per non aver allacciato le cinture di sicurezza (doc. B, incarto 35.2022.82). Contro la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 della __________, AT 1 ha inoltrato un ricorso al TCA (inc. 35.2022.82).

1.7. Con petizione pervenuta al TCA il 21 giugno 2022 (doc. I) e completata, in seguito all’ingiunzione del giudice delegato del TCA (doc. II), il 22 luglio 2022 (doc. IV), AT 1 si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni, opponendosi alla presa di posizione del 17 maggio 2022 di CV 1, di cui chiede la condanna al versamento delle indennità giornaliere a causa di malattia.

1.8. Con risposta del 27 luglio 2022 (doc. VIII), completata il 5 settembre 2022 (doc. IX), con l’invio di una presa di posizione di medesima data della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 20), CV 1 ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

1.9. Il 27 settembre 2022 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione al termine della quale è stato deciso l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc. XII).

1.10. Il 22 novembre 2022 è pervenuta al TCA la perizia di medesima data del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________, medico chirurgo specializzato in psichiatria e psicoterapia, i quali hanno in sostanza concluso che AT 1 è completamente inabile al lavoro dal 1° maggio 2022 a causa della patologia psichiatrica di cui è affetto (episodio depressivo di media gravità, ICD-10 F32.1; doc. XV).

1.11. Con osservazioni del 5 dicembre 2022, cui ha allegato una presa di posizione del 2 dicembre 2022 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XIX/1), l’assicuratore ha nuovamente chiesto la reiezione della petizione (doc. XIX).

1.12. Il 16 dicembre 2022 le parti sono state sentite nell’ambito della discussione finale, dove l’attore ha contestato il referto della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha confermato la richiesta di versamento delle prestazioni (50% per il mese di maggio 2022 e 100% da giugno 2022, dedotta l’indennità dell’assicuratore contro gli infortuni) ed ha autorizzato il TCA ad acquisire informazioni dall’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni (inc. 35.2022.82) così da poter verificare gli importi versati (doc. XXI).

considerato in diritto

2.1. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.2. Nel caso di specie l’attore, tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1, tramite un contratto d’assicurazione collettiva al quale sono applicabili le condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LCA (in seguito: CGA).

Ai sensi dell’art. __________ CGA l’assicurazione accorda la copertura assicurativa contro le conseguenze economiche dell’incapacità al lavoro a seguito di malattia.

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro (art. __________ CGA).

Per l’art. __________ CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro stessa. In caso di un’incapacità al lavoro di lunga durata, in caso di una perdita di guadagno di almeno il 25% l’indennità giornaliera è corrisposta in proporzione al grado della perdita di guadagno.

2.3. L’assicurato che chiede il versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3).

La posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova, l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III 321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

In una sentenza 4A_117/2021 del 31 agosto 2021, pubblicata in DTF 148 III 105 (cfr. anche STF 4A_144/2021 del 13 settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha confermato la predetta giurisprudenza, precisando che secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA) e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto. Per una pretesa incapacità lavorativa legata all'insorgenza del caso di assicurazione vale il grado della prova ordinario. Di conseguenza la prova è apportata, se il tribunale è convinto secondo criteri oggettivi dell'esattezza dell'allegazione fattuale. È sufficiente che non sussistano più seri dubbi sull'esistenza del fatto allegato o che i dubbi eventualmente rimanenti appaiano leggeri (consid. 3.3.1).

2.4. Circa l’aspetto medico, va rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel processo civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario se quest’ultimo non risponde alle domande che gli vengono poste, non giustifica le sue conclusioni, nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni, se la perizia presenta dei difetti così evidenti da poter essere riconosciuti anche senza una conoscenza speciale oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (cfr. DTF 141 IV 369, consid. 6.1, sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

2.5. In concreto, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa nel referto del 22 novembre 2022 (doc. XV) dai periti giudiziari, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, oltre che docente presso l’Università __________ di __________ e docente presso l’Università __________ di __________, e dr. med. __________, medico chirurgo specializzato in psichiatria e psicoterapia.

La perizia (doc. XV), priva di contraddizioni, coerente ed approfondita, presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti): gli specialisti hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame accurato del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

I periti, esperti nell’ambito qui in discussione, hanno minuziosamente esaminato la fattispecie, prendendo in considerazione tutta la documentazione messa loro a disposizione, visitando l’attore in 3 occasioni, il 14 ottobre 2022, il 21 ottobre 2022 ed il 26 ottobre 2022 (doc. XV, pag. 1), per un totale di circa 4 ore e mezza (cfr. doc. XXI, pag. 2) e rispondendo puntualmente a tutte le domande poste dal Tribunale, non contestate né completate dalle parti.

Dopo aver descritto, nei singoli dettagli, l’anamnesi psichiatrica, i periti hanno riportato i risultati dei test effettuati (Patient Health Questionnaire [PHQ-9]; Zung self rating anxiety scale [SAS]; Disability Scale [DISS]; Structured Clinical Interview for DSM-5-II [SCID-II] e COPE scale) ed hanno stabilito che il quadro clinico soddisfa i criteri diagnostici per un episodio depressivo di media gravità con severa limitazione funzionale, poiché sono presenti i tipici criteri diagnostici: umore significativamente deflesso per la maggior parte della giornata; anedonia, presente sia come significativa difficoltà nel cominciare le attività e nella capacità a trarne piacere sia per quanto riguarda le incombenze lavorative che le attività usualmente appaganti; agitazione psicomotoria, soprattutto quando rievoca ricordi associati a levata carica emotiva; astenia invalidante; idee di morte passive (pensiero ricorrente di “non volersi più svegliare”, in assenza tuttavia di ideazione anticonservativa); perdita di speranza verso il futuro.

Dopo aver posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità (ICD-10 F.32.1), gli specialisti hanno stabilito che l’attore dal 1° maggio 2022 è completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. Secondo i periti, inoltre, l’assenza di un disturbo della personalità che compromette le sue capacità relazionali e le buone capacità di coping, fanno ritenere che in caso di remissione della sintomatologia depressiva l’attore possa lavorare adeguatamente con la stessa mansione presso un altro datore di lavoro.

Il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ hanno poi accertato la necessità di modificare la terapia in atto, essendo poco verosimile che il quadro depressivo migliori mantenendo inalterata la cura.

In caso di modifica del trattamento e regolare presa a carico psichiatrica, sarebbe possibile una remissione sintomatologica e una ripresa della capacità lavorativa, ma non prima di sei mesi e non senza una valutazione di decorso.

L’assicuratore contesta le conclusioni peritali, facendo riferimento alla presa di posizione del 2 dicembre 2022 della propria consulente, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XIX/1).

A torto.

La dr.ssa med. __________, che ha visitato l’attore in una sola occasione, il 5 aprile 2022, dalle 16.30 alle 17.45 (doc. 11), quando aveva accertato la totale incapacità lavorativa dell’assicurato, nei suoi precedenti referti, segnatamente quelli del 9 aprile 2022 (doc. 11) e del 14 maggio 2022 (doc. 17; cfr. anche presa di posizione del 5 settembre 2022, doc. 20), aveva stabilito che l’interessato sarebbe diventato abile al lavoro al 50% dal 1° maggio 2022 ed al 100% dal 1° giugno 2022, sulla base di una valutazione prospettica dello stato di salute dell’assicurato, fondata su ipotesi future, senza tuttavia più visitare l’attore per accertarsi personalmente se quanto previsto si sarebbe poi effettivamente avverato. In particolare la specialista aveva fatto affidamento sull’adeguamento della terapia farmacologica e la continuazione della psicoterapia (doc. 11, pag. 6) per stabilire il probabile ripristino della totale capacità lavorativa.

Tuttavia, i periti evidenziano che la prognosi e la previsione di remissione sintomatologica posta dalla dr.ssa med. __________, è quella tipica di una risposta favorevole al farmaco da lui assunto (in concreto: Vortioxetina [Brintellix] 20 mg/die) e riflette circa il 60% dei decorsi dei pazienti affetti da un episodio depressivo. Il 40% dei pazienti non mostra invece una risposta farmacologica soddisfacente al primo farmaco antidepressivo impostato e in questi casi la sintomatologia persiste invariata per caratteristiche cliniche e disabilità ed è necessario intervenire con un cambio di medicamento, un’ulteriore modifica del dosaggio e/o l’aggiunta di un altro trattamento psicoterapeutico o farmacologico, pena la persistenza della sintomatologia e potenzialmente la sua cronicizzazione.

Essi rivelano giustamente che la dr.ssa med. __________ non ha previsto una rivalutazione sintomatologica e funzionale di decorso per stabilire se l’attore ha risposto all’aumento della terapia psicofarmacologica e se l’interessato ha effettivamente recuperato la capacità lavorativa, dando invece per scontato che l’assicurato era responsivo e sarebbe guarito dell’episodio depressivo.

Nelle osservazioni del 2 dicembre 2022 (doc. XIX/1), dove in più occasioni si limita a riprendere per esteso la perizia del 22 novembre 2022, la dr.ssa med. __________ censura la circostanza che l’attore non ha modificato la propria terapia farmacologica e che i periti non hanno tratto alcuna conclusione in merito a questa circostanza.

Sennonché, il 29 aprile 2022 la curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato di aver aumentato la terapia farmacologica (doc. 14: “[…] ora egli assume 20mg di Brintellix al mattino e continua ad essere sottoposto a flebo con Valium […]”), come del resto confermato dalla stessa dr.ssa med __________ il 14 maggio 2022 (doc. 16: “[…] riferisce di aver aumentato la terapia antidepressiva come da me indicato […]”) e l’attore ha spiegato di aver cessato le cure da parte della sua curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, poiché aveva posto fiducia nella dr.ssa med. __________ che aveva indicato la possibilità di una totale ripresa della sua attività già dal mese di giugno 2022 (cfr. doc. XXI: “[…] la cessazione delle cure da parte della dott.ssa __________ è anche derivata da una certa fiducia che ha instaurato inizialmente in me la valutazione della dott.ssa __________, le cui previsione non si sono avverate motivo per cui ho ripreso da __________ […]”). Gli stessi periti hanno accertato che l’aumento posologico del medicamento è avvenuto (doc. XV, pag. 5-6: “[…] ha cominciato una presa a carico specialistica con la Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che gli avrebbe prescritto una terapia farmacologica con Vortioxetina a un dosaggio di dieci milligrammi […] Egli è stato valutato dalla dr.ssa med. __________ […] suggerendo un aumento posologico di Vortioxetina a 20mg/die […] Considerata l’assunzione regolare fino ancora ad oggi della terapia antidepressiva (ha continuato ad assumere la terapia con Vortioxetina a 20 mg/die […]”).

Esso tuttavia, come rilevato dagli specialisti, non ha avuto l’effetto auspicato dalla dr.ssa med. __________.

Del resto, come rileva la medesima dr.ssa med. __________, spetta alla curante modificare la terapia, mentre i periti devono esaminare, come hanno fatto, lo stato di salute dell’attore, accertandone l’evoluzione sulla base della documentazione agli atti, delle visite effettuate e dei test somministrati.

Quanto all’asserita assenza dell’esame psichico secondo AMDP-System e della descrizione dei deficit funzionali, mentali e psichici, va evidenziato che i periti hanno somministrato all’attore tutta una serie di esami (Patient Health Questionnaire [PHQ-9]; Zung self rating anxiety scale [SAS]; Disability Scale [DISS]; Structured Clinical Interview for DSM-5-II [SCID-II] e COPE scale), i cui risultati sono stati succintamente riportati a pag. 7 del referto, dove figurano pure i criteri diagnostici che hanno permesso loro di porre la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD-10 F32-1) e di giungere alla conclusione che l’interessato è completamente incapace al lavoro dal mese di maggio 2022.

Inoltre, a pag. 5 del referto, i periti hanno descritto il pattern sintomatologico dedotto dai colloqui effettuati e dall’esame degli atti, comportante una significativa compromissione del funzionamento personale, lavorativo e interpersonale: deflessione timica per tutta la giornata e la maggior parte dei giorni, indipendentemente dal trovarsi o meno sul posto di lavoro, anedonia, presente sia come significativa difficoltà nel cominciare le attività e nelle capacità a trarne piacere e presente sia per quanto riguarda le incombenze lavorative che per le attività usualmente per lui appaganti, astenia, agitazione psicomotoria, aumentata difficoltà nella concentrazione, facilità nel pianto, idee passive di morte, intensa disforia e rabbia.

Infine, la dr.ssa med. __________ contesta ai periti di non aver formulato un tempo di recupero oggettivo, poiché dopo aver asserito che l’attore è da ritenere inabile al lavoro al 100% per un periodo indeterminato hanno ipotizzato che vi potrebbe essere una ripresa della capacità lavorativa dopo 6 mesi.

Secondo questo Tribunale non vi è alcuna contraddizione. Gli specialisti hanno stabilito che l’interessato è inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato, ma che in caso di (ulteriore) modifica della terapia antidepressiva e di una regolare presa a carico, l’interessato potrebbe ritornare capace al lavoro in un termine di 6 mesi, con tuttavia la necessità di una valutazione di decorso a conferma di quanto prospettato.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dal referto peritale del 22 novembre 2022 dei dr. med. __________ e __________, che rispetta tutti i crismi posti dalla giurisprudenza per attribuirgli pieno valore probatorio.

Ne segue che l’interessato va ritenuto completamente inabile al lavoro dal mese di maggio 2022 fino almeno a 6 mesi dopo l’eventuale futura modifica della terapia in atto, rispettivamente fino al ripristino della capacità lavorativa.

2.6. Secondo l’art. __________ CGA il concorso di prestazioni di altri assicuratori sociali non può condurre a un sovraindennizzo della persona assicurata.

Il limite di sovraindennizzo è pari all’ammontare delle prestazioni assicurate secondo i paragrafi __________. Le prestazioni di indennità giornaliera vengono corrisposte a complemento delle prestazioni di assicurazioni sociali e delle assicurazioni secondo la LPP.

Di conseguenza, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si limita alla differenza tra le prestazioni delle assicurazioni sociali – inclusa l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LAMal – e delle assicurazioni secondo la LPP e il summenzionato limite di sovraindennizzo.

In concreto l’attore dal 4 giugno 2022 (doc. B, inc. 35.2022.82) riceve indennità giornaliere per la perdita di guadagno dalla __________, nella misura di fr. 120.75 al giorno per giorno di calendario, ridotto del 10% per un periodo di due anni al massimo per negligenza grave ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. A e B, inc. 35.2022.82).

In queste circostanze, nel caso concreto, l’assicuratore va condannato al versamento all’attore di indennità giornaliere al 50% (differenza rispetto al 50% già versato) dal 1° maggio 2022 al 31 maggio 2022, del 100% dal 1° al 3 giugno 2022 e della differenza tra il 100% e quanto versato da __________ dal 4 giugno 2022. Ciò per almeno 6 mesi dopo l’eventuale modifica futura della terapia in atto, rispettivamente sino al ripristino della capacità lavorativa.

Va ancora evidenziato che se la __________, in seguito alle contestazioni dell’attore nella procedura parallela in ambito LAINF, fosse definitivamente condannata a pagare le indennità giornaliere nella sua interezza, l’assicurato dovrà restituire le indennità percepite in troppo dal 4 giugno 2022 ad CV 1.

2.7. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

L’attore non ha diritto a ripetibili non essendo rappresentato.

2.8. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è condannata a versare a AT 1 dal 1° maggio 2022 le indennità giornaliere conformemente al considerando 2.6.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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