Raccomandata
Incarto n. 36.2022.24
cs
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1962, sua moglie __________, nata nel 1977, ed i figli minorenni, __________ e __________, erano affiliati, nel 2021, presso __________ (in seguito: __________) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. doc. 5).
B. Constatata l’esistenza di un arretrato composto di CHF 2'771.40 di premi non pagati da aprile 2021 a giugno 2021 e di CHF 701.55 di partecipazioni ai costi in arretrato dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, __________, dopo averne sollecitato il pagamento, nel mese di ottobre 2021 ha fatto spiccare nei confronti di RI 1 un precetto esecutivo per complessivi CHF 3’472.95 (2'771.40
C. Con decisione formale del 22 novembre 2021 l’assicuratore, preso atto che l’importo richiesto non era ancora stato pagato, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione n. __________ del 15 ottobre 2021 dell’UE di __________ (doc. 31).
D. Il 21 dicembre 2021 RI 1 si è opposto alla predetta decisione formale, chiedendo di rinunciare alle spese di CHF 250 e di poter dilazionare il pagamento del dovuto (doc. 32).
E. Dal 1° gennaio 2022 __________ ha fusionato con CO 1, in applicazione degli art. 9 LVAMal, 3 e 22 LFus. Da tale data ogni diritto ed obbligo di __________ è passato ad CO 1 (in seguito: CO 1).
F. Con decisione su opposizione del 7 aprile 2022 CO 1 ha confermato la predetta decisione formale ed ha condannato RI 1 al pagamento di CHF 3'722.95 per partecipazioni ai costi di cura dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 e per i premi del periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (importo comprensivo delle spese di CHF 250), nonché al pagamento dell’interesse di mora sui premi. Per tale importo è stata rigettata l’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ (doc. 33).
G. RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione, rilevando di aver proceduto a pagamenti per totali CHF 1’164.10 pari ai premi del mese di aprile 2021 e alle spese (recte: partecipazioni ai costi) dei mesi di aprile e giugno 2021 (doc. I). Egli rileva inoltre di aver effettuato versamenti per altri periodi non oggetto della procedura. Il ricorrente, che riconosce il suo debito, ribadisce tuttavia la richiesta di annullare le spese di CHF 250 e domanda una dilazione di pagamento.
H. Il 12 maggio 2022 l’insorgente ha rilevato che entro il 20 maggio 2022 avrebbe effettuato un ulteriore pagamento di CHF 923.80 ed ha chiesto, nel caso in cui non fosse possibile di dilazionare la somma restante in CHF 100 al mese, di avere la possibilità di pagare l’intero importo entro fine settembre 2022, ritenuto come le difficoltà economiche dovrebbero essere momentanee (doc. V).
I. Il 16 maggio 2022 l’assicurato ha trasmesso al TCA copia dell’opposizione contro una decisione emessa da CO 1 nel mese di aprile 2022, da cui emerge un ulteriore pagamento di CHF 923.80 per premi del mese di maggio 2021 e di CHF 73.90 per le partecipazioni ai costi del mese di maggio 2021. Egli quantifica in CHF 1'713.20 l’importo ancora dovuto per questa procedura (doc. VII).
L. Con risposta del 7 giugno 2022 CO 1 propone il parziale accoglimento del ricorso, nel senso di ridurre a CHF 1'516.15, oltre agli interessi di mora sui premi e le spese esecutive, l’importo ancora scoperto (doc. IX). Riassunta la fattispecie e citate le norme applicabili al caso di specie, l’assicuratore rileva che l’insorgente non contesta la pretesa, ma sostiene di aver già effettuato pagamenti che riducono il suo debito, secondo lui, a CHF 1'713.20. CO 1 conferma di aver ricevuto pagamenti per complessivi CHF 2'161.80, che portano il debito a CHF 1'311.15, oltre interessi di mora (CHF 79.15 sino alla decisione su opposizione impugnata), spese amministrative per CHF 250 e spese esecutive per CHF 73.30. L’assicuratore respinge la richiesta di dilazione, visto lo stato della procedura e la situazione debitoria generale.
in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione impugnata del 7 aprile 2022 è la condanna dell’insorgente al pagamento di un importo complessivo di CHF 3'722.95 per partecipazioni ai costi dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 e per premi dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (importo comprensivo di CHF 250 di spese amministrative), oltre agli interessi di mora ed il rigetto dell’opposizione al precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. 33).
Ne discende che le contestazioni relative ad altri periodi o la richiesta di dilazioni o rateizzazioni, non oggetto della decisione su opposizione impugnata, sono irricevibili.
Abbondanzialmente, a proposito della richiesta di dilazione di pagamento, va rilevato che con la risposta di causa la Cassa l’ha respinta a causa dello stato della procedura e della situazione debitoria generale del ricorrente.
nel merito
L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicurato-re può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Il debito, comprovato da CO 1 tramite la documentazione prodotta sub doc. da 5 a 28, non è contestato dal ricorrente (doc. I: “[…] Riconosciamo il nostro debito […]”), il quale evidenzia tuttavia di aver nel frattempo pagato alcuni arretrati.
Da quanto affermato dall’assicuratore, emerge in effetti che il ricorrente ha nel frattempo versato:
CHF 209 il 6 aprile 2022 per prestazioni del 30 aprile 2021;
CHF 31.30 il 26 aprile 2022 per prestazioni del 26 marzo 2021;
CHF 923.80 il 26 aprile 2022 per premi di aprile 2021;
CHF 73.90 il 17 maggio 2022 per prestazioni del 2 aprile 2021;
CHF 923.80 il 17 maggio 2022 per premi di maggio 2021;
per complessivi CHF 2'161.80.
L’importo ancora dovuto per premi e partecipazioni ai costi ammonta di conseguenza, come rilevato in sede di risposta dall’assicuratore, a CHF 1'311.15 (3'472.95 - 2'161.80).
Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Ne segue che il prelevamento degli interessi di mora va confermato.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Nel caso di specie l’art. 14.2 del regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal di __________ prevede che le spese della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
In queste condizioni le spese di sollecito di CHF 250, proporzionate all’importo richiesto di CHF 3'472.95 e dovute a colpa del ricorrente che non ha versato il dovuto malgrado i solleciti e che trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette condizioni d’assicurazione, vanno confermate.
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…).
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG, Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (CHF 73.30) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
In queste condizioni, la decisione su opposizione va confermata ed il ricorso respinto.
RI 1 è condannato a pagare a __________ (ora: CO 1) l’importo di CHF 1'311.15 per premi e partecipazioni ai costi, nonché le spese di CHF 250 e gli interessi di mora al 5% su CHF 923.80 dal 31 marzo 2021 al 25 aprile 2022 (giorno precedente il pagamento dei premi di aprile 2021; cfr. doc. IX, pag. 5, punto 3.4), su CHF 923.80 dal 30 aprile 2021 al 16 maggio 2022 (giorno precedente il pagamento dei premi di maggio 2021; cfr. doc. IX, pag. 5, punto 3.4) e su CHF 923.80 dal 31 maggio 2021 (per i premi di giugno 2021).
L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 15 ottobre 2021 emanato dall’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per tale importo.
Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità.
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. RI 1 è condannato a pagare a __________ (ora: CO 1) l’importo di CHF 1'311.15 per premi e partecipazioni ai costi, nonché le spese di CHF 250 e gli interessi di mora al 5% su CHF 923.80 dal 31 marzo 2021 al 25 aprile 2022, su CHF 923.80 dal 30 aprile 2021 al 16 maggio 2022 e su CHF 923.80 dal 31 maggio 2021.
1.2. L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 15 ottobre 2021 emanato dall’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per tale importo.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti