Raccomandata

Incarto n. 36.2022.19

cs

Lugano 2 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° aprile 2022 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: __________

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. AT 1, nata nel 1978, impiegata quale responsabile amministrativa presso __________ (doc. B1), dapprima al 50% e dal 1° aprile 2018 al 60%, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia, tramite il suo datore di lavoro, presso CV 1 (doc. 1). L’assicurazione (di danni), prevede il pagamento al massimo del 90% del guadagno assicurato a partire dall’8° giorno fino al 730° giorno (doc. 1).

B. Dall’11 febbraio 2021 AT 1 è stata posta al beneficio di indennità giornaliere per malattia a causa di una patologia alla schiena. L’assicuratore ha inizialmente corrisposto le prestazioni pattuite.

C. Con scritto del 17 agosto 2021 __________ ha sciolto il contratto di lavoro di AT 1 (doc. F). A causa della malattia ed in seguito ad un infortunio intervenuto il 16 novembre 2021 (incidente della circolazione stradale; doc. G), il periodo di disdetta è stato sospeso ed il rapporto di lavoro si è chiuso definitivamente con effetto al 31 gennaio 2022 (cfr. doc. I).

D. Dal 1° febbraio 2022 AT 1 ha iniziato a lavorare, quale responsabile delle risorse umane e amministrazione a supporto della direzione sanitaria e amministrativa, al 50%, presso la __________, con un salario di base lordo di fr. 3'850 al mese per tredici mensilità ed una gratifica di almeno fr. 500 in funzione del suo contributo e rendimento (doc. I).

E. In data 2 febbraio 2022 l’assicuratore ha deciso di cessare il versamento delle indennità giornaliere con effetto al 31 gennaio 2022 poiché non sarebbero più date le condizioni per una loro erogazione. Ciò in considerazione del fatto che in seguito alla visita medico-fiduciaria del 30 novembre 2021 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha ritenuto AT 1 abile al lavoro al 50-60% in attività ritenute adeguate ergonomicamente di tipo leggero ed amministrativo dal 1° febbraio 2022 (doc. M2).

F. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la quale chiede la condanna dell’assicuratore al versamento di un’indennità giornaliera per malattia pari al 10% di fr. 94.51 (50% di fr. 189.51) e dunque fr. 9.47 al giorno fino al momento in cui essa sarà abile al lavoro in misura del 60% e per un massimo di 730 giorni dall’11 febbraio 2021, per complessivi fr. 3'629.08 (doc. I). Contestualmente domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

L’attrice rileva di essere incapace al lavoro nella misura del 50% e di essere stata assunta al 50% dalla __________. Ritenuto che in precedenza era attiva al 60%, deve quindi esserle riconosciuta un’indennità pari alla differenza tra il 60% ed il 50%, ossia il 10% del salario assicurato, per ancora 383 giorni, avendo già percepito indennità per 347 giorni.

G. Con osservazioni del 10 maggio 2022 la convenuta propone la reiezione della petizione (doc. III). L’assicuratore sostiene che il diritto a prestazioni è estinto, che l’attrice è abile al lavoro in misura del 60%, che non è possibile vantare pretese per presunte ed al momento non comprovate inabilità future e che l’assicurata dovrebbe inoltrare una domanda di prestazioni dell’AI. In concreto il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurata, trattandosi di un’assicurazione contro i danni. Secondo l’art. __________ __________ CGA la copertura di assicurazione entra in vigore il giorno dell’assunzione prevista dal contratto, mentre per l’art. __________ CGA la copertura assicurativa si estingue alla conclusione del contratto di lavoro e per l’art. __________ CGA se alla fine della copertura sussiste un’incapacità al lavoro/di guadagno che dà diritto a prestazioni, l’assicuratore effettua le sue prestazioni contrattuali anche oltre questa data. Questa prestazione posteriore viene a cadere in caso di cambiamento del posto di lavoro e passaggio all’assicurazione del nuovo datore di lavoro. Per cui dal 1° febbraio 2022 non vi è più diritto ad alcuna prestazione.

In ogni caso, l’attrice è abile al 60% in attività amministrative, ma ha ripreso l’attività solo al 50% per sua scelta. Ella non ha di conseguenza diritto ad alcunché. Inoltre non è possibile, in assenza di un attestato medico, già prevedere eventuali/presunte inabilità future. Infine l’art. __________ CGA stabilisce l’obbligo di inoltrare domanda di prestazioni all’AI entro 6 mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa e l’assicuratore intende conoscere l’iter di tale eventuale richiesta poiché interviene solo sussidiariamente e complementarmente alle prestazioni di terzi (art. __________ CGA).

H. Le parti sono state convocate il 31 maggio 2022 per un’udienza dalla quale è emerso:

" (…) Parte attrice produce in triplice copia un certificato medico del __________ di __________ a firma della dr.ssa __________ spec. in medicina generale che attesta che a causa delle condizioni di salute per la paziente non è auspicabile una percentuale lavorativa superiore al 50%.

Il giudice rileva che questo certificato non precisa la natura della patologia sofferta, non specifica gli impedimenti da essi derivati e quindi le ragioni per le quali alla sig.ra AT 1 non sia auspicabile lavorare più del 50%.

Parte attrice, con riferimento alla variante A del contratto assicurativo applicabile in concreto, specificatamente l’art. __________ in base al quale un’incapacità lavorativa inferiore al 25% non è remunerata dalla CV 1, precisa che il riferimento ad essa fatto è quello di una capacità lavorativa piena del 100% e quindi l’assicurata risulterebbe incapace nella misura di metà.

La richiesta di fr. 9.47 giornalieri deriva dal fatto che quello è l’effettivo danno dell’assicurata.

A richiesta dell’assicuratore la patrocinatrice precisa che il nuovo assicuratore IG per malattia è la __________.

Parte attrice non ha ulteriori prove da notificare, rispettivamente non ha ulteriori osservazioni.

A complemento della risposta di causa e preso atto che assicuratore nuovo dell’incapacità lavorativa della sig.ra AT 1 è la __________, la convenuta evidenzia l’eventuale applicabilità dell’art. 4 cpv. 2 della Convenzione che regola l’assunzione dei casi tra assicuratori in caso di cambiamento del posto di lavoro rispettivamente di assicuratori.

L’avv. __________ legge nella sua versione tedesca la norma che traduce all’attenzione della collega di parte attrice.

In merito alla determinazione dell’eventuale tasso d’incapacità di lunga durata l’avv. __________ evidenzia che pare anche rilevante conoscere la nuova remunerazione dell’assicurata per eventualmente determina-re ciò che l’assicurato sin qui non ha fatto.

Parte attrice precisa che il salario mensile assomma a fr. 3'850.-- lordi per lo svolgimento di un’attività al 50% e questo per lo svolgimento della sua attività nell’ambito delle RU del nuovo datore di lavoro, ossia la __________. L’importo è versato 13 volte all’anno più una gratifica annua dell’importo di fr. 500.--.

Presso il precedente datore di lavoro l’attrice poteva beneficiare di un salario versato 14 volte annuo, il versamento era di fr. 69'160.-- che dà sulla base annua al 100% e riferito a 13 mensilità l’importo di fr. 107'033.35.

L’avv. __________ precisa che il calcolo dell’invalidità che ne scaturisce è comunque inferiore al 25% pensionabile.

L’avv. RA 1 dà la disponibilità della sua patrocinata a svolgere una visita specialistica e a fornire al Tribunale, eventualmente, un certificato medico.

Le parti non hanno ulteriori richieste probatorie da formulare, confermano la correttezza dei dati finanziari qui forniti sui quali non ci sono obiezioni o perplessità.

L’istruttoria può essere conclusa con questa udienza.

Le parti rinunciano all’udienza di discussione finale e rinunciano anche alla redazione di conclusioni scritte.” (doc. VII)

I. Con scritto del 1° giugno 2022, trasmesso per conoscenza il medesimo giorno alla convenuta (doc. IX), l’attrice ha precisato che l’attuale assicuratore “malattia/infortuni è __________ e non __________ come erroneamente indicato” (doc. VIII).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la convenuta deve versare all’attrice il 10% dell’indennità giornaliera assicurata per 383 giorni, per un importo complessivo di CHF 3'629.08 (doc. I).

  2. Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeld-versicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

  1. Nel caso di specie l’attrice, tramite il proprio datore di lavoro, è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (doc. 1).

La polizza prevede il versamento al massimo del 90% del guadagno assicurato a partire dall’8° giorno fino al 730° giorno (doc. 1, variante A, assicurazione contro i danni).

Secondo l’art. __________ delle condizioni generali di assicurazione (CGA) è considerata malattia, agli effetti dell’assicurazione, qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità lavorativa.

Per l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

Ai sensi dell’art. __________ CGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

L’art. __________ CGA prevede che se alla fine della copertura assicurativa sussiste un’incapacità al lavoro/di guadagno che dà diritto a prestazioni, l’assicuratore effettua le sue prestazioni contrattuali anche oltre questa data (prestazione posteriore). Questa prestazione posteriore viene a cadere: in caso di cambiamento del posto di lavoro e passaggio all’assicurazione del nuovo datore di lavoro.

Per l’art. __________ CGA in caso di incapacità parziale al lavoro, l’assicuratore paga la diaria in conformità al grado di incapacità al lavoro. Per il calcolo della durata della prestazione e del termine di attesa, contano interamente i giorni con incapacità parziale al lavoro. Lo stesso vale nel caso in cui la diaria viene corrisposta in base al grado di incapacità al guadagno.

Ai sensi dell’art. __________ CGA (Variante A), un’incapacità al lavoro/di guadagno inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni. Questi giorni non vengono computati per il calcolo del periodo di prestazione e del termine di attesa.

Secondo l’art. __________ CGA (Assicurazione contro i danni) per l’assicurazione contro i danni valgono inoltre le seguenti disposizioni: l’assicuratore accorda la prestazione assicurata in caso di sopravvenienza dell’evento assicurato e soltanto se è comprovato che l’evento assicurato abbia causato il danno. L’esatta estensione della prestazione risulta dalla polizza e dalle CGA.

Per l’art. __________ CGA la copertura di assicurazione entra in vigore il giorno dell’assunzione prevista dal contratto di lavoro. L’art. __________ CGA prevede che la copertura si estingue alla fine del contratto di assicurazione, alla conclusione del contratto di lavoro.

  1. In concreto non è contestato che le parti hanno sottoscritto un’assicurazione contro i danni (cfr. doc. 1, pag. 3; cfr. su questo aspetto la DTF 146 III 339).

Il versamento e la misura delle prestazioni dipendono di conseguenza dalla misura del pregiudizio economico effettiva-mente patito dall’assicurata.

Come visto, ai sensi dell’art. __________ CGA (Variante A), prima frase, un’incapacità al lavoro/di guadagno inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni.

Nel caso di specie l’attrice, prima del danno alla salute, presso __________, svolgeva l’attività di responsabile delle operazioni commerciali e Customer Care, nella funzione di responsabile amministrativa. Ella doveva garantire i puntuali adempimenti previsti dalle norme del CC, del CO, fiscali e contabili, fornendo tempestivamente tutti i dati e i servizi necessari al Consiglio di amministrazione, garantire il costante monitoraggio e controllo dell’attività societaria amministrativa e finanziaria e inoltre organizzare, coordinare e aggiornare le attività legate alla contabilità generale e il rispetto degli adempimenti (cfr. doc. B1).

Per tale attività, svolta da ultimo al 60%, conseguiva un salario lordo annuo di 14 mensilità pari a fr. 69'179.60 (cfr. petizione, doc. I, pag. 9; cfr. anche doc. B1).

Dal 1° febbraio 2022 ella è stata assunta al 50% dalla __________ quale responsabile delle risorse umane e amministrazione a supporto della direzione sanitaria e amministrativa per un reddito annuo lordo di 13 mensilità di fr. 50'550 ([3'850 X 13] + 500).

Mentre il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha attestato una capacità lavorativa del 50-60% in attività adeguate ergonomicamente di tipo leggero ed amministrativo a partire dal 1° febbraio 2022 potendo cambiare posizione al bisogno e senza alzare pesi maggiori a 5 kg (doc. 7), la dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, ha indicato che “non è auspicabile una percentuale lavorativa superiore al 50%” dal 1° febbraio 2022 (doc. VII/2).

In concreto l’attrice chiede in sostanza la condanna dell’assicuratore al pagamento del danno che subirebbe a causa della malattia a partire dal 1° febbraio 2022 e che quantifica nella differenza tra la percentuale lavorativa presso la __________ (60%) e la percentuale lavorativa che potrebbe ancora svolgere, secondo la sua tesi, dal 1° febbraio 2022 (50%), ossia, secondo il calcolo esposto, il 10% del guadagno assicurato presso la convenuta.

Ella pertanto ammette che, se non fosse stata licenziata, avrebbe potuto continuare a svolgere la medesima attività presso il medesimo datore di lavoro, ma ad una percentuale inferiore (50% in luogo del 60%).

Tuttavia, senza che sia qui necessario stabilire oltre se l’interessata dal 1° febbraio 2022 è abile al lavoro al 60% (come sostiene la convenuta [cfr. tuttavia il referto del 3 dicembre 2021 del dr. med. __________ che attesta: “la paziente risulterà abile al lavoro dal 01.02.2022 almeno in forma parziale del 50-60%”, e dunque non è così perentorio nel certificare una capacità lavorativa del 60% come sostiene invece l’assicuratore]) oppure al 50% come indicato dalla curante, dr.ssa med. __________, la richiesta dell’attrice va d’acchito respinta giacché ella chiede in sostanza di essere indennizzata nella misura del 10% per la sua perdita di guadagno (differenza tra quanto guadagnava lavorando al 60% e quanto potrebbe guadagnare presso il medesimo datore di lavoro lavorando al 50%).

Sennonché, come sopra indicato, l’art. __________ CGA (Variante A), prevede che un’incapacità al lavoro/di guadagno inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni.

L’attrice non può pertanto pretendere dalla convenuta di essere indennizzata per il 10% della perdita di guadagno come invece da lei domandato.

Ne segue che la petizione deve essere respinta senza la necessità di esaminare le altre argomentazioni dell’assicuratore.

  1. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore, rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

  1. L’attrice chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b).

Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5).

Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2).

  1. In concreto la petizione era priva di esito favorevole sin dall’inizio. Infatti dal chiaro tenore dell’art. __________ CGA (Variante A), prima frase doveva apparire sin dall’inizio palese che l’attrice non avrebbe potuto ottenere ragione chiedendo il versamento del 10% del guadagno assicurato presso la convenuta.

Va qui rammentato che il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva alcuna probabilità di esito favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

  1. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione è respinta.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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