Raccomandata
Incarto n. 36.2021.3
IR/sc
Lugano 12 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 18 gennaio 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
A. Con ricorso per denegata rispettivamente ritardata giustizia del 18 gennaio 2021 (doc. I) RI 1 ho chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di accertare l’esistenza di un diniego di giustizia facendo ordine all’assicuratore malattie sociale CO 1 di evadere senza indugio le richieste e l’opposizione della parte ricorrente inoltrata contro la decisione formale del precedente 19 dicembre 2019, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
B. A fondamento del proprio ricorso l’assicurato ricorda come CO 1 ha emanato, il 19 dicembre 2019, una decisione formale in base alla quale ha confermato, con effetto al 25 novembre 2019, la cessazione del versamento di indennità giornaliere per perdita di guadagno conseguenti a sua malattia.
Tale decisione (doc. A2) si fonda, sostanzialmente, sulla “valutazione (…) della (…) Dr.ssa __________ (che) conferma che dal punto di vista medico-assicurativo non sussistono nuovi elementi che giustificherebbero una diversa valutazione del nostro obbligo di versamento delle prestazioni. Visto che (…) dal 20.11.2019 al 24.11.2019 era ospedalizzato per delle cure presso la Clinica __________ (…) e in base al parere del nostro medico fiduciario durante questo ricovero stazionario per ragioni formali è da presumere un’inabilità lavorativa (…) erogheremo le prestazioni”.
Nella sua decisione l’assicuratore osserva di avere inizialmente interrotto il versamento delle indennità, iniziato il precedente 19 febbraio 2019, dal 15 settembre 2019 e ciò in base a un rapporto del 9 settembre 2019 della dott. __________, psichiatra FMH. Tale rapporto non è stato condiviso dalla curante dott. __________, psichiatra FMH, le cui valutazioni mediche sono state trasmesse a CO 1. Il provvedimento dell’assicuratore sociale ricorda ulteriore ricovero dell’assicurato presso l’Ospedale __________ di __________ per due giorni, nuova valutazione della psichiatra di fiducia del 15 novembre 2019 e successivo altro ricovero per motivi psichici dal 20 al 24 novembre 2019. A fronte di tale situazione CO 1 ha riconosciuto, per i soli periodi di ospedalizzazione e senza versare gli importi delle IPG stante l’opposizione alla decisione formale, il suo obbligo prestativo. L’assicuratore ha quindi confermato la cessazione del suo obbligo di versare indennità con effetto al 25 novembre 2019.
C. La decisione formale è stata contestata mediante opposizione del 16 gennaio 2020 (doc. A3) in cui RI 1 rileva di non avere potuto esprimersi (tramite la curante) sul rapporto della dott. __________ del 15 novembre 2019 che giustificherebbe l’interruzione del versamento di IPG, contesta il fatto che siano riconosciute IPG unicamente per i periodi di ospedalizzazione e postula la continuazione nel versamento delle indennità senza interruzioni.
In assenza di reazione all’opposizione l’assicurato, tramite il patrocinatore, ha spedito alla Cassa una lettera del 10 febbraio 2020 in cui ha rilevato come egli “a causa della mancata (contestata) erogazione delle prestazioni (…) si trova ora confrontato con difficoltà economiche non indifferenti” per cui ha chiesto il pagamento delle IPG retroattive e di “volere evadere senza indugio l’opposizione” (doc. A4). Il 20 febbraio 2020 l’avv. RA 1 ha nuovamente chiesto di evadere senza indugio l’opposizione (doc. A5) mentre il 16 marzo 2020 ha ulteriormente domandato ragguagli in merito all’evasione della procedura (doc. A6).
Solo il 28 marzo 2020, ossia oltre 100 giorni dopo l’opposizione, l’assicuratore ha preso posizione sugli scritti dando atto “di aver ricevuto la sua opposizione 16 gennaio 2020”. In tale lettera, dopo avere ricordato che la valutazione della dott. __________, posta alla base del provvedimento, non ha valore di perizia, ne ha trasmesso copia all’opponente (tramite il suo legale), chiedendo in pari tempo “di voler completare le sue osservazione entro e non oltre il 24 aprile 2020” con l’avvertenza che una mancata presa di posizione avrebbe condotto all’emanazione di una decisione su opposizione in base agli atti (doc. A7). Allo scritto sono stati allegati due rapporti della dott. __________ ossia una relazione del 9 settembre 2019 (composta di 7 pagine) e una del 15 novembre 2019 (di ulteriori 3 pagine). Questi atti, in particolare il rapporto del 15 novembre 2019, alla luce della loro datazione, erano noti da mesi all’assicuratore quando ha emanato la decisione del 19 dicembre 2019, sono antecedenti alla stessa e non sono stati trasmessi all’assicurato, prima del provvedimento, per una sua presa di posizione (per quanto desumibile dagli atti).
L’avv. RA 1, il 20 aprile 2020 (ossia prima della scadenza del termine imposto dall’assicuratore per formulare osservazioni sulla valutazione della dott. __________ del 15 novembre 2019 e sulla precedente del 9 settembre 2019), si è espresso in merito. Al suo scritto è stato annesso un nuovo rapporto della curante dott. __________ (datato 14 aprile 2020), composto di 3 pagine, riassunto nella lettera del patrocinatore nei punti essenziali. Lo scritto (doc. A8) termina con l’invito a voler ripristinare con effetto retroattivo il versamento delle indennità.
Il 3 giugno 2020 RI 1 ha sollecitato, tramite l’avv. RA 1, la trattazione della sua opposizione, rilevando come “la dilatazione dei tempi procedurali sta mettendo a dura prova il mio mandante che si trova (…) in una situazione finanziaria critica” con parallela richiesta di sbloccare “le IG relative ai periodi da voi considerati di IL completa nella vostra del 19.12.2019”. In sostanza il signor RI 1 ha chiesto di versare almeno quanto riconosciuto (doc. A9).
Il 24 giugno 2020 (doc. A11), e successivamente in data 1° settembre 2020 (doc. A12), 6 ottobre 2020 (doc. A13), 28 ottobre 2020 (doc. A14), 30 novembre 2020 (doc. A15) e 22 dicembre 2020 (doc. A16), ossia per 6 volte (fatti salvi gli scritti precedenti l’invio della valutazione __________), l’avv. RA 1 ha sollecitato l’evasione della procedura, trasmettendo sistematicamente all’assicuratore i certificati medici allestiti dalla curante attestanti (senza indicazione della natura della patologia, siccome nota, e quindi senza contenuto nuovo) semplicemente il perdurare dell’IL e la percentuale della stessa (su questi punti si veda doc. VI scritto TCA / Avv. RA 2).
D. Vista la mancata emanazione della decisione su opposizione domandata, RI 1, sempre tramite il patrocinatore, ha inoltrato (come indicato sub. A) un ricorso per denegata e ritardata giustizia con cui lamenta il ritardo nell’emanazione della decisione su opposizione e l’attitudine abusiva dell’assicuratore, protestando spese e ripetibili.
L’atto è stato notificato all’assicuratore il 19 gennaio 2021 (doc. II) e CO 1, mediante scritto del 4 febbraio 2021 (doc. III), ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni l’incarto completo (senza elenco degli atti), riferendosi alla “lettera del 19 gennaio 2021”, recte all’ordinanza del Tribunale. L’8 febbraio 2021 è invece pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni un allegato, senza titolo, composto di 6 pagine e redatto dall’avv. RA 2 per conto dell’assicuratore CO 1. Allo stesso è stata allegata la procura dell’assicuratore, la copia di 12 scritti dell’avv. RA 1, una lettera 16 novembre 2020 dell’assicuratore alla dott. __________ e uno scritto della Cassa __________ del 9 luglio 2020 (incompleta siccome unicamente la pag. 1 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni).
Nel suo allegato l’assicuratore contesta “tutto quanto indicato e domandato con il ricorso” fatte salve le ammissioni esplicite, e rileva come, in concreto, si possa semmai parlare unicamente di una (contestata) ritardata giustizia e non di un rifiuto a decidere. L’assicuratore ammette di avere sospeso le IPG con decisione del 19 dicembre 2019 (con effetto al 25 novembre precedente) osservando comunque di avere trasmesso un “ulteriore accertamento medico” della psichiatra di fiducia all’assicurato (solo dopo l’emanazione del provvedimento contestato con l’opposizione). CO 1 osserva infatti come il 28 marzo 2020 la valutazione della dott. __________ è stata sottoposta all’assicurato con reazione il successivo 20 aprile 2020 (prima della scadenza del termine imposto del 24 aprile 2020). Lo scritto del 20 aprile 2020 dell’avv. RA 1, accompagnante il rapporto medico della curante dott. __________ del precedente 14 aprile 2020, secondo la Cassa, è stato “prontamente” spedito alla psichiatra fiduciaria. Ciò è avvenuto il 7 maggio 2020, ossia due settimane dopo la sua ricevuta. La psichiatra della Cassa avrebbe dovuto esprimersi in merito alle ulteriori considerazioni (14 aprile 2020) della curante. Ciò non è mai avvenuto sino all’emanazione del presente giudizio durante 9 mesi.
L’amministrazione contesta il sussistere di un ingiustificato ritardo nell’emanare il provvedimento domandato. D’avviso della Cassa “chiedendo anche informazioni sullo stato della procedura (…) l’avvocato dell’assicurato ha poi prodotto tutta una serie di ulteriori certificati medici (…) dieci lettere con ulteriore documentazione medica” e due scritti di solo sollecito. Secondo il patrocinatore di CO 1 la ragione della mancata decisione ad oggi sarebbe (anche) da ricondurre alle “innumerevoli sollecitazioni e l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurato” (recte: dal suo legale). Si noti che detti certificati medici indicano il semplice perdurare della patologia e della conseguente IL di cui è stato ogni volta indicato il grado. L’assicuratore evidenzia ancora di avere “più volte sollecitato un riscontro” alla dott. __________ a seguito dell’invio 7 maggio 2020 (con cui chiedeva alla professionista “di volerci comunicare, se possibile entro il prossimo 26.04.2020 una sua presa di posizione” in merito al “più recente (…) parere della dott. __________”). Questa richiesta non è mai stata evasa. L’unico sollecito alla dott. __________ antecedente il ricorso qui all’esame è del 16 novembre 2020 (ossia oltre 6 mesi e 9 solleciti dopo l’invio della valutazione dott. __________, doc. 1). Nelle more della procedura per denegata e ritardata giustizia CO 1 ha scritto 2 e-mail alla psichiatra: il 21 gennaio 2021 e il 2 febbraio scorso, senza alcun seguito.
Per il patrocinatore dell’assicuratore non sarebbe vero, come rimproverato dal ricorrente, che il ritardo nell’emanare una decisione creerebbe un danno all’assicurato. Di tale danno non sarebbe dato conto, siccome “pure per l’assicurazione contro la disoccupazione l’assicurato risulterebbe abile al collocamento e quindi anche possibile beneficiario di indennità giornaliere”, ciò che sembrerebbe poter giustificare l’assenza di una decisione sino a questo giudizio. L’avv. RA 2 ha quindi postulato la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili.
E. L’atto è stato debitamente trasmesso il 6 febbraio 2021 all’avv. RA 1, patrocinatore del ricorrente, con l’assegnazione del termine di legge per l’esercizio dei diritti processuali (diritto di essere sentito sull’allegato di risposta con l’eventuale postulazione di nuove prove, doc. III). Parallelamente il giudice delegato, avendo ricevuto un allegato di risposta di causa comprensivo di documenti annessi dall’avv. RA 2, incaricato da CO 1 (procura doc. 0), e un plico di 90 documenti trasmesso direttamente dall’assicuratore, e ciò senza un dettagliato e ragionato elenco degli atti, ha scritto una lettera all’avv. RA 2, l’8 febbraio 2021 (doc. VI) trasmessa in copia all’avv. RA 1, in cui ha rilevato quanto, per completezza, occorre qui di seguito riportare:
" (…) ricevo la risposta di causa 5 febbraio 2021 (doc. IV) da Lei redatta per conto della CO 1 (…) Mi lascia perplesso il fatto che Ella annetta al Suo allegato 17 documenti (doc. 1 a 17) e l’assicuratore, parallelamente, produca al Tribunale cantonale delle assicurazioni (come da lei annunciato) un corposo plico composto di 90 documenti, che non sono stati elencati, che costituirebbero ulteriori allegati all’incarto (con la presenza di buona parte di documenti che si ritrovano tra i doc. 1 – 17 da lei prodotti). Le ritorno quest’ultimo plico, ossia il fascicolo di 90 documenti che CO 1 ha spedito, affinché Ella proceda, nel termine scadente il prossimo mercoledì 18 febbraio 2021, a trasmettere, debitamente elencati, gli eventuali ulteriori atti che, estrapolati dal fascicolo CO 1, intende produrre a questo Tribunale (…) Ovviamente la cernita dei documenti rilevanti ai fini del giudizio è Sua, in particolare considerato l’oggetto della vertenza (denegata rispettivamente ritardata giustizia), il ruolo del Tribunale in questi contesti (come riconosciuto dalla giurisprudenza federale in materia, nell’ambito di una procedura di ricorso per denegata giustizia il giudice non deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica di merito STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 c. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 c. 4.1) e l’esistenza di un patrocinio. Non è infatti compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni spulciare tra una massa di documenti non elencati al fine di reperire quanto utile alla posizione della parte che produce il plico.
(…).
Evidenzio qui come Lei abbia già prodotto i doc. 2, 4 sino a 11 che contengono i certificati medici della curante con cui è certificato (sempre con il medesimo testo) il perdurare dell’inabilità lavorativa (inizialmente al 100% e successivamente all’80%).”
F. Con messaggio di posta elettronica spedito al Tribunale, il patrocinatore dell’assicuratore ha segnalato sua intenzione di procedere alla cernita (poi realmente non avvenuta), scusando la trasmissione del dossier senza elenco atti da parte dell’assicuratore con il poco tempo a disposizione (doc. VII; di rilievo che la procura rilasciata dall’assicuratore data del 28 gennaio 2021, doc. 0). Dal canto suo il ricorrente, con scritto del 10 febbraio 2021 (doc. VIII), ha contestato “integralmente quanto asserito da controparte” e confermato le proprie richieste alla luce del ritardo ingiustificato dimostrato anche dai doc. 16 e 17 dell’assicuratore.
Questo documento è stato trasmesso all’assicuratore per conoscenza l’11 febbraio 2021 (doc. XI). Dal canto suo CO 1 ha spedito al Tribunale, l’11 febbraio 2021 (doc. X) una lettera con cui ha precisato di non avere prove ulteriori da richiedere, riconsegnando l’intero incarto a suo tempo trasmesso (90 allegati) direttamente al TCA, questa volta però munito dell’elenco atti (senza operare cernita alcuna dei documenti).
Non sono state raccolte ulteriori prove.
in diritto
in ordine
Nel caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte (sussistenza di un ritardo nell’emanazione di una decisione e sua conseguenze) non è nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA reperibili sul sito: sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del 27 aprile 2020 o la STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019. L’aspetto della denegata rispettivamente della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e oggetto di ampissima giurisprudenza federale e approfonditamente analizzato anche dalla più importante dottrina (per tutti si veda L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985). Il presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente. L’esame della documentazione prodotta, i solleciti in numero notevole, accompagnati da semplici certificati medici attestanti il perdurare di una IL, la lettura di una letterina, tardiva come si vedrà, di sollecito alla psichiatra fiduciaria della Cassa il 16 novembre 2020 e di due mail scritti nelle more della procedura sono manifestamente compiti che possono essere assolti anche da un giudice unico. Il tema “giuridico” dell’esistenza o meno di un “danno” per il ricorrente derivante dal ritardo nell’evasione della sua opposizione non costituisce aspetto da affrontare. Una denegata rispettivamente ritardata giustizia non essendo condizionata da un danno di natura materiale a carico del ricorrente.
nel merito
A norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127 OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA.
Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato, in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 c. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, citata, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura di ricorso per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 c. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 c. 4.1).
Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Nel giudizio pubblicato in RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)."
(RAMI succitata)
L’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
Con il rapporto della dott. __________ del 9 settembre 2019 (accompagnato dagli ulteriori rapporti citati) l’assicuratore era pienamente consapevole della situazione valetudinaria dell’assicurato, delle sue patologie e sofferenze, e del quadro complessivo in cui egli versava in quel momento e poteva valutare la sua capacità di lavorare.
Come descritto nelle considerazioni di fatto, le valutazioni della psichiatra fiduciaria sono state contestate dalla curante. Già il 15 ottobre 2019 CO 1 è stata posta ampiamente al corrente della valutazione della curante, che ha dato della situazione patologica in cui versava l’assicurato e delle conseguenze sulla capacità lavorativa una lettura diversa. A richiesta della Cassa, vista la presa di posizione della curante, la dott. __________ è stata richiesta di fornire una nuova valutazione, svolta il 15 novembre 2019. Ulteriormente la psichiatra fiduciaria è stata interpellata a seguito del nuovo ricovero dell’assicurato dal 20 al 24 novembre 2019.
Il quadro della situazione a questo punto è ritenuto tale dall’assicuratore da confermare la cessazione del versamento delle indennità e questo con effetto dal 25 novembre 2019 (il giorno successivo al congedo dal ricovero ospedaliero a __________). In questa costellazione si situa la decisione della CO 1 che è emanata però con un ritardo, quasi un mese dopo la cessazione del versamento, ossia il 19 dicembre 2019, in prossimità delle festività di fine anno. Nessuna motivazione è stata data dalla Cassa per tale ritardo e, dagli atti, non emerge alcuna valida ragione apparente che giustifichi tale lasso temporale inutilizzato.
Come indicato, il 14 aprile 2020 la dott. __________ si è espressa sul rapporto della sua collega dott. __________. L’atto è stato trasmesso il successivo 20 aprile 2020 con uno scritto accompagnatorio a delucidazione dell’avv. RA 1. La coerenza della posizione dell’assicurato è palese già nell’ampio rispetto del termine concesso dalla Cassa per esprimersi in merito al rapporto della dott. __________ (24 aprile 2020). In sostanza ancora prima dello scadere del tempo concesso da CO 1 quanto richiesto era nelle mani dell’assicuratore che però non ha dimostrato altrettanta solerzia.
Da questo momento in avanti, infatti, l’assicuratore ha gravemente tardato l’esame del caso che gli incombeva pur avendo la possibilità di procedervi in tempi del tutto contenuti. Così facendo ha causato un danno all’assicurato, perlomeno riferibile ai diritti che la stessa amministrazione gli ha riconosciuto con la decisione impugnata ma non versati a causa dell’opposizione formulata, come ha rammentato l’avv. RA 1 nei suoi scritti ripetuti e rimasti inascoltati.
Se è vero che CO 1 ha trasmesso il rapporto del 14 aprile 2020 della dott. __________, ricevuto con lo scritto 20 aprile 2020 dell’avv. RA 1 alla sua psichiatra fiduciaria il 7 maggio 2020, ciò è però avvenuto con colpevole ritardo. Nulla spiega l’attesa di due settimane per procedervi. Quell’attesa, durante la quale il ricorrente non ha ricevuto nessuna IPG e, soprattutto, quella giustizia che ha diritto di ottenere, è trascorso assolutamente in maniera inutile. Questo lasso temporale non è, in sé, lungo, ma a fronte della situazione dei solleciti, della conoscenza dell’incarto da parte dell’assicuratore e della sua fiduciaria dott. __________, diviene insopportabile, soprattutto se cumulato alle altre settimane trascorse inutilmente (nonostante i ripetuti solleciti dell’assicurato).
Ben di peggio è però avvenuto da tale data sino all’emanazione di questo giudizio perché, fatto salvo un timido sollecito il 16 novembre 2020 alla dott. __________, nulla si è mosso e nulla è stato fatto sino alla presentazione del ricorso qui all’esame. Colpisce poi la tesi dell’assicuratore che sembra volere colpevolizzare l’assicurato del ritardo il quale, tramite il patrocinatore, ha ripetutamente sollecitato l’emanazione di una decisione su opposizione e trasmesso attestazioni relative al perdurare dell’IL.
Ebbene, dopo la richiesta alla psichiatra di fiducia di verificare la valutazione medica della curante dott. __________ del 14 aprile 2020, gli atti presentati contemplano in pratica solamente sollecitazioni dell’assicurato e nessun intervento dell’assicuratore verso la sua incaricata per ottenere quanto apparentemente necessario per una decisione. Solo dopo oltre 6 mesi dalla trasmissione del rapporto __________ a __________, che in questo contesto rappresentano un periodo straordinariamente lungo e, soprattutto, assolutamente inaccettabile per un’amministrazione chiamata ad applicare la LPGA e la LAMal, CO 1 ha scritto alla sua incaricata per chiedere “cortesemente (…) la sua presa di posizione conformemente al mandato assegnatole”. Questa reazione, e ancor di più i due messaggi di posta elettronica del 21 gennaio e del 2 febbraio 2021 trasmessi alla dott. __________ nelle more della procedura di ricorso, sono assolutamente tardivi. La psichiatra fiduciaria andava sollecitata ben prima e con ben maggior rigore, il mandato poteva essere revocato e conferito ad altro psichiatra più disponibile (a livello di tempi), la procedura andava sorvegliata con maggiore rigore.
La Cassa era già in possesso di diversi rapporti medici, anche specialistici, precisi e approfonditi, il compito assegnato alla dott. __________, come l’incarico che RI 1 ha dato alla sua curante e svolto il 14 aprile 2020, poteva e doveva essere evaso in pochi giorni, al massimo in qualche settimana e invece, ancora oggi, non è stato eseguito. Questo agire è gravemente lesivo della celerità che deve essere riconosciuta a questa procedura che ha per oggetto il “pane quotidiano” dell’assicurato ossia le indennità che sostituiscono il salario che la malattia, impedendo il lavoro, non permette di conseguire.
Sostanzialmente dalla decisione formale (di 13 mesi precedente il ricorso qui in discussione) la Cassa si è limitata, dopo tre mesi e tre solleciti dell’assicurato, a trasmettere all’avv. RA 1 due documenti medici della psichiatra fiduciaria invitandolo, entro un termine stretto, a prendere posizione. Ha quindi trasmesso, il 7 maggio 2020, dopo due settimane (sic!) dalla ricevuta, la valutazione della dott. __________ alla psichiatra di fiducia per una presa di posizione. Da lì solo un sollecito il 16 novembre 2020 e poi più nulla sino al ricorso. Troppo poco in troppo tempo.
Quanto ha trasmesso l’assicurato, per il tramite del patrocinatore, sono solo giustificati solleciti e i certificati della dott. __________ sono composti da un paio di righe più o meno tutti del seguente tenore (qui si riporta l’annesso al doc. 2): “Si certifica che il paziente a margine, in mia cura, continua l’inabilità al lavoro nella misura del 100% dal 01.05.2020 al 01.06.2020 incluso, data in cui sarà rivalutata la capacità lavorativa”. Ebbene l’assicuratore non spiega come questi certificati possano avere intralciato il normale seguito della procedura in discussione, cosa abbiano comportato, quale aggravio amministrativo o d’accertamento medico, chi abbia svolto semmai tale accertamento medico, cosa questo accertamento abbia comportato.
L’argomento dell’assicuratore non ha pregio alcuno.
Come non ne ha la pretesa assenza di un danno in capo all’assicurato, inteso quale danno economico. RI 1 beneficerebbe di prestazioni LADI quindi non avrebbe bisogno delle IPG negategli il 19 dicembre a partire dal 25 novembre. Come a dire che, se una decisione non tocca in maniera assoluta i mezzi di sostentamento non è necessario che sia emanata in tempi consoni tanto l’assicurato può attendere. Tesi che difficilmente trova un riscontro giurisprudenziale o dottrinale in questi termini. Il cittadino ha diritto alla giustizia che la legge gli consente di ottenere, e meglio di conseguire quelle decisioni giudiziarie che può richiedere, nei tempi adeguati e conformi ai dettami della giurisprudenza esposta, senza che l’esistenza di un danno sia rilevante. Il danno procedurale giuridico del ritardo è da solo sufficiente. L’eventuale danno di natura economica che può risentire l’assicurato è semmai sprone maggiore a incrementare, da parte dell’assicuratore, la celerità nell’esame delle decisioni che gli competono. Qui erano dati tutti i segnali per un agire sollecito, segnali rimasti inascoltati.
La Cassa, con le sue teorie negatorie di una denegata e ritardata giustizia (qui il ritardo è tale che trascende nel rifiuto de facto di rendere la decisione richiesta), deve vedersi respingere tali tesi. CO 1 non ha reagito ai solleciti dell’avv. RA 1, non ha risposto allo stesso scusandosi per la situazione, non ha sollecitato sino a metà novembre 2020 la dott. __________. Con il suo ripetuto agire l’assicuratore ha commesso una grave ritardata giustizia cui deve porre rimedio emanando il provvedimento richiesto nei tempi più stretti possibili.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va quindi pienamente accolto e all’assicuratore CO 1 è fatto obbligo di emanare nei tempi più contenuti la decisione su opposizione che l’assicurato attende ormai dal gennaio 2020. Un termine di 15 giorni appare congruo alla luce anche del gravame e dei tempi che lo stesso ha comportato (che hanno – si spera – indotto CO 1 a intervenire presso la dott. F. Bernasconi o incaricare uno psichiatra terzo). L’assicuratore emanerà quindi il provvedimento di sua competenza entro 15 giorni dall’intimazione della presente, fatta salva la concessione dell’eventuale effetto sospensivo ad un possibile ricorso al Tribunale federale contro questa decisione.
All’assicurato, rappresentato da un avvocato, devono essere riconosciute adeguate ripetibili che possono essere cifrate in CHF 2'800, se dovuta IVA compresa, importo che appare conforme all’impegno profuso e in linea con la prassi del TF in materia (DTF 143 V 81; 9C_268/2015 del 3 dicembre 2015; 8C_186/2020 del 26 giugno 2020, per non citarne che alcune).
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è stato presentato nel 2021, ma deve essere ritenuto avere per oggetto delle prestazioni assicurative per le quali la LAMal non prevede che la procedura sia soggetta a spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. È accertata una ritardata giustizia commessa da CO 1, __________, in danno dell’assicurato ricorrente.
1.2. A CO 1, __________, dovrà emanare, nei 15 giorni seguenti l’intimazione della presente sentenza, la decisione su opposizione richiesta dall’assicurato.
L’assicuratore soccombente verserà all’assicurato vincente in causa, patrocinato, l’importo di CHF 2'800 a titolo di ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti