Raccomandata
Incarto n. 36.2017.33
cs
Lugano 6 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2017 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1938, è affiliato presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
B. Con scritto del 31 marzo 2017 RI 1 si è rivolto al TCA, “Autorità di Vigilanza cantonale”, indicando quale oggetto del contendere l’esecuzione n. __________ e contestando sia il relativo avviso di pignoramento del 16 marzo 2017 dell’UE di __________ che la diffida di CO 1 datata 16 marzo 2017 concernente il premio dovuto nel 2017, aggiungendo che “i premi LAMal del 2015 sono attualmente in fase delle mie contestazioni, alla quale sono sempre in attesa di una risposta” (doc. I ed allegati).
C. Il 3 aprile 2017 il TCA si è rivolto ad RI 1, informandolo che il suo scritto, per competenza, è stato trasmesso, unitamente a tutta la documentazione originale, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello. Questo Tribunale ha inoltre segnalato ad RI 1 di aver tenuto copia della documentazione e, rilevato che ha chiesto l’annullamento della diffida emessa da CO 1 il 16 marzo 2017 e relativa ai premi del 2017, gli ha assegnato un termine di 10 giorni per precisare se con l’atto datato 31 marzo 2017 intendeva anche inoltrare un ricorso, eventualmente per denegata/ritardata giustizia e, se del caso, di voler motivare le sue contestazioni (doc. II).
D. Con scritto datato 3 aprile 2017 e pervenuto al TCA il 12 aprile 2017, RI 1 ha ribadito di contestare la diffida del 16 marzo 2017 poiché fondata sull’art. 21 cpv. 1 LAMal ormai abrogato e di voler contestare l’aumento dei premi del 2017 che risulta del 24% superiore rispetto al 2016. L’interessato rileva poi ancora una volta che i premi del 2015 sono “in fase di mia contestazione” (doc. IV). L’insorgente afferma di essere sua intenzione citare l’assicuratore per: “aver mentito a livello dei media (aumenti premi dichiarato, del 3-4%)”; per: “i premi incassati in esubero (a livello cantonale ca. 400.000.000 Fr.) e restituito le briciole”; per: “l’assoluta mancanza di collaborare, (per il non mai essere entrato nel merito, snobbando costantemente, le mie contestazioni”. L’interessato ha poi affermato che “al capitale richiesto dalla CO 1 per i premi LAMal che vanno, e citati sul Precetto esecutivo N° __________ cioè dal 1.1.15 al 30.9.2015 è di Fr. 2214.90) questi premi sono stati, ed sono attualmente in fase di contestazione. Di conseguenza, ritengo valida l’opposizione giustificata al Prec. Esec. Citato ed alla conseguente, atto di Pignoramento”.
E. Il 12 aprile 2017 il TCA ha scritto a CO 1, riassumendo la fattispecie, trasmettendogli l’intera documentazione ed assegnando, con atto separato, un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa e per prendere posizione sulla circostanza sollevata da RI 1 secondo cui non avrebbe dato seguito alle sue contestazioni (cfr. ad esempio doc. B2).
F. Con succinto scritto del 12 maggio 2017 l’assicuratore ha rilevato di poter dare risposta solo in pochi punti, non essendo chiaro ciò che vuole il ricorrente, ed ha confermato la correttezza del calcolo del premio dovuto nel 2017 (doc. VIII).
G. Con scritto del 24 maggio 2017, pervenuto il 29 maggio 2017, l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. X), criticando aspramente l’agire, in generale, degli assicuratori malattie. Egli chiede inoltre un risarcimento danni di fr. 500, nonché il versamento della somma di fr. 1'680, la produzione di tutte le lettere raccomandate di contestazione alle quali l’assicuratore “non si è mai degnato minimamente di prender posizione ed assumersi come lo esige la legge la dovuta responsabilità”. Egli cita in giudizio l’assicuratore “per mancato dovere o rispetto che loro devono per legge ad un suo affiliato (mancata dovuta collaborazione)”; “per aver tentato di truffarmi la somma di Fr. 120.- ed avermi mai pagato le spese negative di fr. 1'680.--Annesso ricevute pagamenti allo Studio __________ – Dr. Avv. Prof. signor __________ Fr. 1180.--“; “Esigo che la CO 1 mi deve rimborsare tutte le spese provocate in passato, di ca Fr. 6000.--“. Secondo l’insorgente l’assicuratore abuserebbe del suo potere, citando articoli di legge, e meglio l’art. 21 LAMal, ormai abrogati e chiede di conseguenza che lo scritto del 13 aprile 2017 (doc. X1 [numerazione del ricorrente]; doc. C3 [numerazione del tribunale]), venga immediatamente invalidato. Il ricorrente chiede ancora “che alla CO 1 venga imposto il divieto delle procedure, di incassare soldi, sospendere tutte le loro richieste nei miei confronti, fintanto che il tutto venga chiarito, e fatto piena luce su tutte le loro malefatte”; “che la CO 1 mi deve risarcire i danni finanziari spese per le causa e quant’altro”; “che la CO 1 venga condannata, per mancata assistenza sanitaria e umana collaborazione (loro dovere) in quanto in data 18.1.2017 dovevo operare l’inguine sinistro, ma non è stato possibile, in quanto la CO 1 mi ha negato il capitale necessario per l’operazione con la scusa della morosità”. Il ricorrente esige inoltre dall’assicuratore “un resoconto preciso e dettagliato ca. quanto è stato da me a loro versato finora e quanto loro hanno speso in prestazioni per la mia salute”.
H. Il citato scritto, con gli allegati, è stato trasmesso il 31 maggio 2017 all’assicuratore per conoscenza (doc. XI).
in diritto
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
In concreto l’insorgente, al quale in passato sono già state indicate le modalità con le quali rivolgersi all’assicuratore per ottenere una decisione impugnabile (cfr. sentenza 36.2013.83 del 26 marzo 2014), solleva numerose questioni di merito e si riferisce in più occasioni all’esecuzione n. __________ ed al relativo avviso di pignoramento.
Per quanto concerne la citata esecuzione n. __________ ed alle censure ivi connesse, va ribadito che il TCA ha trasmesso gli atti per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che si è pronunciata il 10 aprile 2017 (doc. III). Contestazioni relative alla predetta procedura sono pertanto irricevibili innanzi a questo Tribunale.
Le altre richieste, e segnatamente le censure concernenti l’ammontare dei premi LAMal del 2015 che l’interessato afferma essere attualmente in fase di contestazione (doc. I e IV), la riduzione della pretesa da fr. 5'237.30 a fr. 2'214.90, le lagnanze nei confronti della diffida del 16 marzo 2017 poiché sarebbe fondata sull’art. 21 LAMal, ormai abrogato, le contestazioni relative all’aumento del premio 2017 del 24% rispetto al 2016 (doc. IV) e circa “i premi incassati in esubero (a livello cantonale ca. 400.000.000 Fr.)”, la richiesta di condannare l’assicuratore al risarcimento danni di fr. 500, al versamento della somma di fr. 1'680, rispettivamente di fr. 6'000 o delle altre spese da lui sostenute, la domanda di condannare la convenuta “per mancata assistenza sanitaria e umana collaborazione (…) in quanto in data 18.1.2017 dovevo operare l’inguine sinistro, ma non è stato possibile, in quanto la CO 1 mi ha negato il capitale necessario per l’operazione con la scusa della morosità” e di obbligare l’assicuratore ad allestire “un resoconto preciso e dettagliato ca. quanto è stato da me a loro versato finora e quanto loro hanno speso in prestazioni per la mia salute”, così come la richiesta di “sospendere tutte le loro richieste nei miei confronti, fintanto che il tutto venga chiarito, e fatto piena luce su tutte le loro malefatte”, sono irricevibili in assenza di una decisione impugnabile.
Infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pertanto pronunciarsi unicamente circa un’eventuale ritardata o denegata giustizia. Le altre questioni esulano invece dalla presente vertenza.
Questo Tribunale evidenzia tuttavia, abbondanzialmente, con riferimento al rimprovero mosso all’assicuratore di aver citato l’art. 21 LAMal ormai abrogato, che nella diffida del 16 marzo 2017 (doc. A2) e nella comminatoria di esecuzione del 13 aprile 2017 (doc. C3), viene indicato, per quanto concerne la LAMal, l’art. 64a. L’art. 21 concerne invece la LCA, ossia le assicurazioni complementari. La convenuta ha di conseguenza citato articoli tutt’ora in vigore.
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, Ed. Schulthess 2015 pag. 740 n. 21). L'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione se v'è disaccordo con l'assicurato in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L’art. 49 cpv. 3 LPGA stabilisce invece che le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. Queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA). Le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
Vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
Nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza. Si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 Pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301.
In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). Il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito.
Questi principi sono stati recentemente espressi da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (sentenza del 14 novembre 2011, inc. 36.2011.72).
5.1. Relativamente alle contestazioni dei premi 2015 egli non sostiene tuttavia che vi sarebbe una denegata o ritardata giustizia, ma rileva unicamente che la questione è “attualmente in fase delle mie contestazioni, alla quale sono sempre in attesa di una risposta” (doc. I) e che i premi del 2015 sono “in fase di mia contestazione” (doc. IV).
5.2. Per quanto concerne invece le altre contestazioni, egli chiede all’assicuratore la produzione di tutte le lettere raccomandate alle quali “non si è mai degnato minimamente di prendere posizione ed assumersi come esige la legge la dovuta responsabilità”.
Sennonché, nella misura in cui l’assicurato stesso sostiene che ad alcune sue contestazioni l’assicuratore non avrebbe risposto, spetta a lui medesimo produrre gli scritti trasmessi alla convenuta e sui quali quest’ultima non avrebbe mai preso posizione.
Infatti, l’Alta Corte ha già avuto modo di rilevare che non può essere chiesta in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
5.3. Circa la documentazione prodotta dall’interessato nelle more processuali va evidenziato quanto segue.
5.3.1. L’assicurato ha prodotto numerosi documenti che tuttavia non fanno stato di alcuna contestazione o che comunque non sono di competenza di questo Tribunale.
I doc. A4 (risposta dell’UE di __________ del 28 marzo 2017 alla contestazione del ricorrente contro l’avviso di pignoramento per l’esecuzione n. __________), A5 (contestazione del ricorrente datata 22 marzo 2017 e trasmessa all’UE di __________), A6 (saldo di un’esecuzione dell’UE di __________ del 16 marzo 2017), A7 (precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 febbraio 2017), A8 (avviso di pignoramento del 16 marzo 2017) e B1 (convocazione dell’UE di __________ del 6 aprile 2017 per il pagamento del saldo dell’esecuzione) esulano dalla procedura in esame e sono oggetto della procedura esecutiva sfociata nella sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che si è pronunciata il 10 aprile 2017 (doc. III; cfr. consid. 2).
Il doc. A9 ed il doc. B4 sono copie della polizza d’assicurazione 2015 e non contengono alcuna contestazione.
I doc. B3 e B5 sono le panoramiche dei premi e dei costi 2015 per la dichiarazione delle imposte emesse nel gennaio 2016. Il ricorrente ha apparentemente contestato la panoramica con scritto del 10 marzo 2016 senza mai ricevere alcuna risposta. Essa concerne tuttavia la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione fiscale e non fissa i premi dovuti dall’interessato.
Alle osservazioni del 24 maggio 2017 l’insorgente ha poi allegato l’assegnazione del termine per presentare eventuali osservazioni del 16 maggio 2017 del TCA (doc. C1), uno scritto del 7 febbraio 2017 di CO 1 all’insorgente e relativo al ricovero programmato del 18 gennaio 2017 presso l’Ospedale __________ di __________ a cui non viene data la garanzia poiché l’autorità competente ha deciso la sospensione delle prestazioni (doc. C2), la comminatoria di esecuzione del 13 aprile 2017 (doc. C3), un estratto degli art. 19, 20 LAMal, nonché 21 e 21a LAMal abrogati (allegato doc. C3), la fattura dell’avv. Prof. Dr. __________ in relazione ad una causa innanzi al Giudice di Pace (doc. C4), con allegata la sentenza del 4 gennaio 2016 e uno scritto del 16 dicembre 2015 di CO 1 al Giudice di Pace (allegati al doc. C4) e la risposta di CO 1 del 12 maggio 2017 al ricorso dell’assicurato, con sue annotazioni personali scritte a mano, con allegata la lista delle regioni dei premi 2017 (doc. C5). Questi documenti non fanno stato di una contestazione o di una richiesta di emanare una decisione formale e non sono pertanto d’aiuto all’insorgente.
5.3.2. Agli atti è poi stata prodotta la raccomandata del 23 marzo 2017 all’assicuratore (doc. A1) con la quale viene contestata la diffida del 16 marzo 2017 per i premi del 2017 (doc. A2/A3) ed in cui vi è una censura anche relativa all’aumento dei premi.
Il breve tempo trascorso tra la raccomandata (23 marzo 2017) e il ricorso (31 marzo 2017) non è costitutivo di denegata giustizia.
L’assicuratore dovrà tuttavia tener conto di questo scritto e, tramite decisione formale, dopo aver valutato la tempestività delle censure, prendere posizione sulle contestazioni.
5.3.3. Il doc. B2 è la polizza dei premi del 2016. In calce alla medesima, con data del 3 novembre 2015, figura, in maniera non sempre leggibile: “raccomandata (…) presente Polizza non è da me accettata (…) la stessa mi risulta un aumento del 9.6% è superiore alla media annunciata dai (…) media. Esigo (…) dettagliate motivazioni credibili”. Si tratta, a non averne dubbio, di una richiesta di spiegazioni che, dagli atti, non risulta essere stata evasa. Chiamata dal TCA a prendere specifica posizione circa il fatto che il ricorrente sosteneva che l’assicuratore non avrebbe dato seguito alle contestazioni, tra cui ad esempio il doc. B2, la convenuta, relativamente a quest’ultimo documento, è rimasta silente, limitandosi a precisare l’ammontare del premio dovuto nel 2017 (doc. V e VIII).
Non avendo contestato di aver ricevuto lo scritto del 3 novembre 2015 e non avendo comprovato di averlo già evaso, questo Tribunale, visto il tempo trascorso, deve accertare una denegata giustizia ed imporre all’assicuratore di emanare una decisione formale in tempi brevissimi che si chini sulle richieste dell’insorgente.
L’assicuratore dovrà comunque tener conto anche dei limiti imposti dal TF in ambito di contestazione di premi (cfr. sentenza K 103/06 del 4 dicembre 2006; cfr. DTF 131 V 66 consid. 1.2 pag. 69; DTF 135 V 39 consid. 4.3 pag. 43-44; SVR 2010 KV N° 7 pag. 29 consid. 2.2.2; STF 9C_97/2014 del 10 marzo 2014; STCA 36.2006.18+19 del 15 marzo 2007 consid. 2.2, riassunta in RtiD II-2007 pag. 150; STCA 36.2006.17 del 21 marzo 2007; D. Cattaneo, “Le perizie sulle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG 2008 pag. 203 seg. (206-208 N° 2); D. Cattaneo, “Les expertises en droit des assurances sociales” in CGRSS N° 44-2010 pag. 105 seg. (107 N° 2); Ayer / Despland “LAMal. Annotée“, Ed. Helbing & Lichtenhahn 2013, pag. 160; cfr. anche sentenza 36.2015.95 del 22 febbraio 2016; cfr. anche sentenza 36.2016.46 dell’11 luglio 2016).
All’assicuratore, cui va trasmesso l’intero incarto, spetterà, tramite decisione formale e, in caso di contestazione, decisione su opposizione (cfr. tuttavia per le decisioni di risarcimento l’art. art. 78 cpv. 4 LPGA), esprimersi su tutte le richieste dell’assicurato formulate nelle more della presente procedura, previo accurato esame della tempestività delle medesime (cfr. anche sentenza 8C_23/2007 del 12 marzo 2008, pubblicata in DTF 134 V 145 e sentenza 36.2013.61 del 17 aprile 2014, consid. 2.2).
La convenuta va inoltre condannata ad emettere una decisione formale in tempi brevi in relazione con le richieste contenute nel doc. B2.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
A CO 1 è fatto ordine di emanare – senza indugio – la decisione richiesta dall’assicurato.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti