36.2017.19

Raccomandata

Incarto n. 36.2017.19

IR/sc

Lugano 27 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul rinvio 22 febbraio 2017 della Pretura del Distretto di __________ (__________) nella procedura OR. __________ che oppone:

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 2

considerato in fatto e in diritto

  1. Con decisione datata 22 febbraio 2017 (doc. I), cui ha annesso l’intero incarto formante la procedura OR.2016.120, il Pretore di __________ ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni una procedura promossa il 16 giugno 2016 da AT 1, __________, con il patrocinio dell’avv. RA 1, contro CV 1, agenzia generale di __________. Il Pretore, a fondamento della sua decisione, ha evidenziato che a partire dal 1° gennaio 2017 “tutte le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 7 CPC”. Il Giudice civile di prime cure ha fatto inoltre riferimento al tenore dell’art. 75 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal) e alla pubblicazione della modifica legislativa intervenuta sul BU 13 dicembre 2016 p. 511.

La decisione del Pretore è la conseguenza di uno scritto del precedente 10 febbraio 2017 del patrocinatore di CV 1 che richiamava all’attenzione del giudice il tenore dell’art. 83d LCAMal secondo cui “le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni”. In merito il patrocinatore di AT 1 si è rimesso alla prudente valutazione del Pretore circa la trasmissione della procedura per competenza a questo Tribunale. Il decreto (doc. I) è stato intimato direttamente dal Pretore alle parti.

  1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha proceduto alla registrazione dell’incarto e non ha proceduto ad alcuna raccolta di materiale probatorio alla luce dell’esito della procedura. In effetti la fattispecie sottoposta all’esame del TCA trae la sua origine da un infortunio subito dall’attore il 6 novembre 2014 presso una palestra di , nella fase successiva all’allenamento, mentre AT 1 si trovava sotto la doccia. A seguito di una scivolata l’attore ha urtato la spalla sinistra ponendosi in cura presso il suo medico dott. __________ e non potendo svolgere la sua attività professionale nella misura del 100% dal 10 novembre 2016 (doc. 9). Il doc. 10, ossia il certificato medico allestito dal dott. __________ dell’ di __________ l’11 novembre 2014, conferma che il signor AT 1 si è infortunato.

L’origine infortunistica dell’inabilità lavorativa è pure desunta dal doc. 11 ossia dalla notifica da parte del dott. __________ alla convenuta CV 1 delle risposte a quesiti formulati dall’assicurato-re, risposte che escludono palesemente un’origine patologica, ossia da ricondurre a malattia (doc. 11, in merito si veda anche il doc. 16 ossia il rapporto operatorio 23 luglio 2015 della __________).

Il caso è stato assunto dalla convenuta CV 1 nell’ambito della copertura, di cui è beneficiario l’attore, n. __________, doc. 17, ossia della polizza per un’assicurazione complementare infortuni (e non invece un’assicurazione perdita di guadagno per causa di malattia) retta dalla LCA (doc. 3, 20 e petizione p. 2).

L’origine infortunistica delle pretese d’indennizzo di AT 1 non è d’altronde posta in discussione dalle parti.

  1. Il presente giudizio può essere emanato monocraticamente in base all’art. 4 cpv. 1 Lptca secondo cui il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile. D’altra parte il Tribunale cantonale delle Assicurazioni può decidere monocraticamente in base all’art. 49 cpv. 2 LOG le fattispecie che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss.

  2. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente a dirimere, con effetto dal 1° gennaio 2017, le vertenze che oppongono, come rettamente ha indicato il Pretore nel suo decreto 22 febbraio 2017, gli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione. La scelta del legislatore ticinese è la conseguenza di un’iniziativa del deputato Gianrico Corti e cofirmatari del 15 dicembre 2015 che ha posto alla sua base la giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 141 III 479. Nel suo Messaggio 7199 del 28 giugno 2016 il Consiglio di Stato evidenziava che:

" In una sentenza del 20 ottobre 2015 il Tribunale federale, statuendo su una controversia sorta nel Canton Vallese, ove vige un sistema simile a quello ticinese, ha stabilito che l’art. 7 CPC non conferisce alcuna possibilità di un trasferimento solo parziale delle competenze attribuite all’istanza unica designata dal diritto cantonale. La norma offre ai Cantoni una sola alternativa: o istituire un’autorità giudiziaria che statuisce in istanza unica e gli attribuisce tutti i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure rinunciare a questa giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con due istanze (civili) cantonali. In altre parole, il Cantone che istituisce un Tribunale che decide quale istanza cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC deve sottoporre a quest’ultimo tutte le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie.”

Come indicato la LCAMal, ossia la specifica legge applicativa cantonale della LAMal, e quindi riferita all’ipotesi della malattia (e non dell’infortunio), è quindi stata modificata. Nel suo rapporto la Commissione della legislazione (Rapporto del 31 agosto 2016) ha inquadrato il tema anch’essa esclusivamente nell’abito dell’assicurazione contro le malattie. In altri termini, con la modifica legislativa che qui interessa, i litigi concernenti le complementari alla LAMal (rette dalla LCA), tra cui si annoverano le assicurazioni per perdita di guadagno, che siano gestite da un assicuratore riconosciuto quale assicuratore sociale o da un assicuratore privato, sono di competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

  1. Il tema in esame qui è quello dell’applicabilità della nuova norma in caso di perdite di guadagno erogate da un assicuratore privato in applicazione della LCA che traggano la loro origine da un evento infortunistico. In altri termini occorre analizzare se il litigio fondato sull’assicurazione complementare infortunio quale quella sottoscritta da AT 1 con la CV 1, debba essere demandato alla competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in applicazione della norma citata dal Pretore nella sua decisione.

La risposta è manifestamente negativa. Il legislatore ticinese ha infatti posto mano esclusivamente alla LCAMal ed il riferimento dell’art. 75 agli altri rami dell’assicurazione è chiarito bene dal Rapporto 31 agosto 2016 della Commissione della legislazione redatto della deputata Amanda Rückert sull’iniziativa parlamentare citata, di cui occorre riportare un passaggio:

" Secondo il quadro legislativo in vigore, le casse malati possono offrire l'assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal (RS 832.10) e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa, ma anche le assicurazioni complementari e – secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale – possono esercitare altri rami d'assicurazione, definiti dall'art. 1 OVAMal (RS 832.121). L'assicurazione sociale rientra nella sfera del diritto pubblico assicurativo. Le assicurazioni complementari e gli altri rami d'assicurazione sono questioni di diritto privato e sono retti dalla LCA (RS 221.229.1). Questi possono venire offerti dalle casse malati autorizzate all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie ex art. 5 LVAMal (RS 832.12), oppure da altri assicuratori privati autorizzati secondo i disposti della LSA (RS 961.01). Per la regolamentazione del contenzioso giudiziario i Cantoni hanno una certa libertà. La maggioranza di essi ha attribuito sia le controversie di diritto pubbliche, sia le cause relative alle assicurazioni complementari al Tribunale competente per giudicare nel merito delle vertenze delle assicurazioni sociali. Ciò è possibile in virtù dell'art. 7 CPC (RS 272), in vigore dal 2011, secondo il quale i Cantoni possono designare un Tribunale competente a decidere in istanza cantonale unica le controversie derivanti da assicurazioni complementari alla LAMal.”

Il quadro esatto entro il quale l’art. 75 LCAMal si pone è quello tracciato dal legislatore federale che consente agli assicuratori – nel solco della LAMal – di offrire da un lato l’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatorie e dall’altro l’indennità giornaliera e “altri rami d’assicurazione”, che non comprendono la complementare infortunio.

  1. Al proposito della complementare all’infortunio, retta dalla LCA, è opportuno citare qui l’iniziativa parlamentare di Mauro Poggia, all’epoca membro del Consiglio nazionale e poi divenuto Consigliere di Stato a Ginevra, che, il 21 giugno 2013 (iniziativa . 13.441 reperibile sul sito del parlamento federale www.parlament.ch) chiedeva che gli art. 7 e 243 CPC fossero modificati con l’inserimento dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LF 20 marzo 1981 (LAINF). In particolare l’iniziativa (ripresa dal deputato Golay) ha la seguente motivazione di fondo:

" L'articolo 57 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali prevede l'obbligo per i cantoni di istituire un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. Le controversie nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie (LAMal) o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) sono quindi sottoposte imperativamente a un'istanza unica speciale. Le assicurazioni private, assoggettate alla legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione, restano sottoposte al Codice di procedura civile e, di conseguenza, alle norme della procedura civile che prevedono due istanze cantonali. Consapevole del fatto che questa situazione potesse portare gli interessati a dover sottoporre a due istanze distinte procedimenti presentanti un'evidente connessione, il Parlamento ha previsto nell'articolo 7 CPC la possibilità per i cantoni di sottoporre a un'istanza unica le controversie derivanti dall'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie; tale disposizione ha indotto i cantoni, che hanno legiferato in questo ambito, a designare il Tribunale cantonale delle assicurazioni per queste controversie specifiche. Sebbene il problema si ponga esattamente nello stesso modo, i lavori preparatori del nuovo Codice di procedura civile non menzionano stranamente le assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che rientrano anch'esse nell'assicurazione privata, e che presentano una connessione evidente con la LAINF. In altre parole, mentre possono sottoporre alla stessa istanza unica le controversie derivanti dalla LAMal e dall'assicurazione complementare, i cantoni non possono assegnare a un'istanza unica le controversie derivanti dalla LAINF e dall'assicurazione complementare. Tale situazione complica inutilmente le procedure, le prolunga e aumenta le spese sia per gli interessati sia per i cantoni. È quindi opportuno completare l'articolo 7 CPC per colmare tale lacuna. Per motivi di coerenza, occorre completare nello stesso senso anche l'articolo 243 capoverso 2 lettera f al fine di estendere la procedura semplificata alle controversie derivanti dall'assicurazione complementare alla LAINF.”

  1. Alla luce di quanto precede la base legale indicata dal Pretore di __________ non consente, contrariamente da quanto da esso ritenuto, di riconoscere una competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni per dirimere i litigi fondati su un contratto assicurativo teso al riconoscimento di indennità per perdita di guadagno complementare all’assicurazione infortuni. Non essendo data una competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia la procedura va stralciata dai ruoli e gli atti rinviati nuovamente al Pretore di __________ affinché continui la procedura istruttoria (recepita quale ordinaria e non fondata sugli art. 243 e ss CPC che regolano la procedura semplificata) e renda il suo giudizio.

  2. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Alla trasmissione della procedura OR.2016.120 che oppone AT 1, __________, alla CV 1 Agenzia generale di __________, non è dato seguito per incompetenza rationae materiae del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

  2. Gli atti della procedura sono ritornati alla Pretura del Distretto di __________ per il proseguimento dell’istruttoria e giudizio.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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