Raccomandata
Incarto n. 36.2016.89
TB
Lugano 13 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. __________ e RI 1 erano affiliati nel 2016 a CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal e per una copertura LCA e, pertanto, erano tenuti al pagamento dei rispettivi premi (docc. 1 e 2).
B. Con fattura dei premi del 22 febbraio 2016 (docc. 3 e F) la Cassa malati ha chiesto a RI 1 il pagamento dei premi LAMal e LCA di entrambi i coniugi riferiti ai mesi di aprile 2016 (conteggio n. 328854110), maggio 2016 (n. 328854131) e giugno 2016 (n. 328854162) rispettivamente entro il 31 marzo 2016, il 30 aprile e il 31 maggio 2016, per un totale mensile di Fr. 816,50.
C. Il 18 aprile 2016 (docc. 4 e F) la Cassa malati ha sollecitato RI 1 al pagamento della fattura n. 328854110 di Fr. 816,50 per i premi LAMal e LCA di aprile 2016 dei coniugi, aggiungendo al totale Fr. 10.- di spese di sollecito.
Non pervenendo entro il termine del 30 aprile 2016 il pagamento dovuto, un mese dopo, il 18 maggio 2016 (docc. 5 e F), la Cassa malati ha diffidato l’assicurato a versare l’importo di Fr. 846,50, comprensivo di Fr. 30.- di spese di diffida, entro il 17 giugno 2016, avvertendolo delle conseguenze della mora.
D. Con domanda di esecuzione del 2 luglio 2016 (doc. 6), CO 1 ha chiesto all’Ufficio di __________ di __________ di escutere RI 1 per i premi LAMal (Fr. 806,50) e LCA (Fr. 10.-) del mese di aprile 2016, somme a cui andavano aggiunti gli interessi di mora del 5% dal 4 luglio 2016, Fr. 120.- di spese amministrative e Fr. 10,30 di interessi scaduti.
L’11 luglio 2016 (doc. A) l’U__________ di __________ ha fatto spiccare il PE n. __________ nei confronti di RI 1, a cui il 13 luglio seguente si è opposta la moglie al momento della notifica.
E. Lo stesso giorno (doc. B) l’assicurato ha contattato telefonicamente la sua Cassa malati non risultandogli né di avere degli scoperti né di avere ricevuto richiami in tal senso. Avendo infatti ricevuto la conferma che tutti i premi erano stati pagati, sempre il 13 luglio 2016 egli ha scritto all’assicuratore chiedendo di ritirare subito la procedura d’esecuzione e di inviargli un estratto dei premi pagati dalla sua famiglia. L’assicurato ha inoltre chiesto il riconoscimento di Fr. 500.- a titolo di rimborso spese per il tempo e i costi sopportati da “questa fastidiosa procedura”.
F. Il 19 luglio 2016 (doc. C) la Cassa malati gli ha spiegato di avergli inviato la fattura dei premi di aprile 2016 il 22 febbraio 2016, a cui hanno fatto seguito un sollecito il 18 aprile e una diffida il 18 maggio 2016. L’amministrazione ha osservato che benché il pagamento di Fr. 816,50 sia giunto il 6 luglio 2016, i costi relativi alla procedura esecutiva restavano comunque dovuti ma, eccezionalmente, essa rinunciava all’incasso di Fr. 90.- del precetto esecutivo se il debitore versava le spese di Fr. 93,60.
Il 25 luglio 2016 (doc. D) l’assicurato ha ribadito l’invito a voler immediatamente ritirare la procedura esecutiva, pena l’avvio di una procedura esecutiva nei confronti della Cassa malati stessa.
L’assicuratore malattia ha ricordato che finché il debitore non verserà Fr. 93,60, la procedura esecutiva n. __________ non sarà annullata (doc. 12).
G. Con decisione del 9 agosto 2016 (doc. F) CO 1 si è pronunciata sulla domanda di risarcimento danni di Fr. 500.-, respingendola, a motivo che la procedura d’esecuzione in questione è stata avviata perché l’assicurato non ha tempestivamente pagato i premi di aprile 2016 malgrado un sollecito e una diffida. La richiesta di esecuzione era dunque giustificata, perciò l’assicuratore malattia non ha violato l’art. 78 LPGA. Inoltre, il danno vantato dall’assicurato non è stato comprovato con elementi concreti, non bastando di avere corrisposto e parlato con la Cassa malati in merito alla procedura esecutiva.
H. Il 22 agosto 2016 (doc. G) l’assicurato ha introdotto presso il Giudice di pace di __________ un’istanza di conciliazione volta all’accertamento dell’inesistenza del debito, alla condanna della Cassa malati di annullare il PE n. __________ e al riconoscimento dell’importo di Fr. 2'500.- a titolo di risarcimento danni.
I. Con ricorso del 23 agosto 2016 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di fare ordine all’Ufficio __________ di cancellare il PE n. __________ e di condannare la Cassa malati al pagamento di un’adeguata indennità quale risarcimento danni.
Il ricorrente ha evidenziato di avere sempre pagato tutti i premi notificatigli e che, ad oggi, non vi sono premi scoperti, perciò il suo debito era inesistente. Per di più, egli non ha mai ricevuto delle ingiunzioni di pagamento.
L. Prima di allestire la propria risposta, con cui ha proposto di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile, il 3 settembre 2016 (doc. 14) CO 1 ha chiesto al competente Ufficio di __________ di annullare la procedura avviata nei confronti dell’assicurato e il 19 settembre seguente (doc. 15) ne ha dato conferma all’interessato.
Nel termine prorogato al 20 settembre 2016 (doc. IV) la Cassa malati ha ripercorso cronologicamente i fatti, osservando che in virtù dell’art. 64a LAMal era autorizzata ad escutere l’assicurato in mora con il pagamento dei premi di aprile 2016, che peraltro non ha contestato di averli pagati in ritardo, perciò è a buon diritto che l’assicuratore ha respinto la sua pretesa di risarcimento danni, che l’interessato non ha comunque comprovato di aver subìto.
Quanto alla richiesta del ricorrente di annullare il precetto esecutivo, l’amministrazione l’ha considerata irricevibile nella presente procedura, rilevando di averne ad ogni modo già chiesto la cancellazione al competente Ufficio.
M. L’insorgente ha precisato il 28 settembre 2016 (doc. VII) di essere affiliato dal 2011 alla Cassa malati resistente e, vista la regolarità dei pagamenti avvenuti negli ultimi cinque anni, la procedura adottata nei suoi confronti non sarebbe giustificata.
Inoltre, a fine agosto 2016 (docc. H1 e H2) la Cassa malati ha rimborsato all’interessato e a sua moglie degli importi, ciò che a suo dire significherebbe che non sono debitori di alcunché.
Vista inoltre la difficoltà nel contattare i funzionari della Cassa e le spese che la stessa gli ha accollato per la procedura in questione, è a giusta ragione che egli pretende un’adeguata indennità quale risarcimento del danno arrecato.
L’assicuratore malattia ha ribadito che la procedura avviata nei suoi confronti era corretta, non avendo l’assicurato pagato per tempo i premi dovuti. Inoltre, una compensazione con i rimborsi delle spese mediche non era possibile per legge (doc. IX).
L’interessato ha stigmatizzato il mancato invio di una raccomandata prima di procedere con l’incasso forzato, che infine è stato annullato solo dopo l’inoltro del presente ricorso (doc. XI).
La Cassa malati ha precisato di non essere tenuta a spedire la propria corrispondenza mediante raccomandata e ha ritenuto alquanto impossibile che tutti e tre gli invii dei premi all’assicurato (fattura, sollecito, diffida) siano andati perduti (doc. XIII).
N. Il 4 novembre 2016 (doc. XV) il ricorrente ha comprovato mediante degli estratti bancari di avere pagato i premi di Fr. 816,50 da gennaio a settembre 2016 (docc. XV/1-9); in particolare, i premi di aprile 2016 sarebbero stati pagati il 15 aprile 2016, perciò non v’era alcun motivo per escuterlo e i costi che sono stati cagionati per un’infondata procedura esecutiva vanno risarciti.
La Cassa resistente ha evidenziato il 18 novembre 2016 (doc. XVII) che ogni fattura dei premi è numerata e che le relative polizze di pagamento recano dei numeri corrispondenti, cosicché quando avviene il pagamento mediante una di queste polizze di versamento arancioni (PVR) il sistema informatico della banca o della posta accredita automaticamente l’importo pagato con PVR al credito corrispondente nel sistema informatico del creditore.
Non v’è dunque alcun dubbio, secondo l’assicuratore, che l’importo di Fr. 816,50 relativo alla fattura n. 328854110 per i premi di aprile 2016 sia stato registrato e quindi accreditato il 6 luglio 2016 sul conto di CO 1.
Ciò spiegherebbe, per di più, il motivo per cui nel mese di luglio 2016 (doc. XV/4) la banca del debitore ha eseguito due ordini di pagamento di Fr. 816,50 lo stesso giorno anziché, come per tutti gli altri mesi, un solo versamento del medesimo importo. Secondo la Cassa malati, il 4 luglio 2016 sarebbe stato dato l’ordine di pagare i premi di aprile 2016, ma anche di luglio 2016, che dovevano essere corrisposti entro il 30 giugno 2016. Entrambi gli accrediti sul suo conto sono avvenuti il 6 luglio 2016 (doc. 7).
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), come sarà dettagliatamente indicato nelle considerazioni che seguono. Il TCA può quindi decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007). Sul tema del giudizio a giudice unico da parte del Giudice delle Assicurazioni sociali in Ticino si veda il contributo dottrinale pubblicato in RTiD 2016 I pag. 307. dove è posta in risalto la contraddittorietà dell’ultima giurisprudenza federale in materia.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata e meglio l’eventuale diritto dell’interessato a un “risarcimento del danno arrecato e quale parziale risarcimento delle spese e costi causati”, che nel suo petitum il ricorrente non quantifica chiedendo solo “un’adeguata indennità”, ma definisce il valore di causa della procedura giudiziaria in “almeno Fr. 2'500.-, oltre interessi e spese”.
L’altra questione evocata dall’assicurato con il suo ricorso, ossia l’ordine di cancellazione del precetto esecutivo, esula invece dalla presente vertenza ed è irricevibile.
Peraltro, tale questione sarebbe comunque priva di oggetto, stante l’annullamento della procedura richiesta dal creditore stesso all’Ufficio __________ e avvenuta nel settembre 2016.
nel merito
Secondo l’art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.
Le condizioni dell’azione di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione, e un nesso di causalità tra i due (U. Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, pagg. 116-121).
L’art. 78 cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell’istituto assicuratore (U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78).
La responsabilità è inoltre sussidiaria, nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come ad esempio gli articoli 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF o ancora 18 cpv. 6 LAM (cfr. DTF 133 V 14 consid. 5; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78).
Affinché una responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell’affermativa, un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi.
La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).
Se l’atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l’illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si parla d’illiceità nel risultato. Se, per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).
A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato d’illecito il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all’art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere al datore di lavoro il formulario per la restituzione d’anticipi, nonostante che il datore di lavoro avesse informato l’ufficio che desiderava riceverne un esemplare (cfr. DTF 133 V 14).
Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 riguardante il caso di un’assicurata che pretendeva un indennizzo di Fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata la sua domanda di riqualifica professionale in ambito AI, al considerando 3 il Tribunale federale ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto illecito e che può ledere la personalità.
Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell’attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell’attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa).
La nozione di danno nell’ambito del diritto pubblico della responsabilità è di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (cfr. STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima dell’apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un’altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d’ottenere delle ripetibili, non è più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di un’ulteriore azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a).
Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’agire illecito è atto a causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 eseguenti ad art. 78).
La relativa giurisprudenza non è oltremodo rigida. Non è richiesta una prova rigorosa, ma è sufficiente che il Tribunale maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti s’impone con verosimiglianza preponderante (Kieser, Haftung, op.cit., pag. 120).
Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero interrotto, quando un’altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere prevedibile. Di per sé, l’imprevedibilità dell’atto concomitante non è sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre necessario che questo atto abbia un’importanza tale da imporsi quale causa più probabile e più immediata dell’evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell’autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).
Questo Tribunale rileva che non vi è stato alcun atto illecito da parte della Cassa resistente, né è ravvisabile un danno subìto dall’insorgente. Fanno quindi difetto i presupposti legali per potere dare seguito alla richiesta ricorsuale di un indennizzo.
Per l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
In virtù dell’art. 90 OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
L’art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Non dando seguito a questo suo obbligo di pagamento, la Cassa malati ha fatto spiccare nei confronti dell’assicurato dall’Ufficio di __________ di __________ un precetto esecutivo per il medesimo importo, a cui si sono aggiunti gli accessori.
Il pagamento di Fr. 816,50 è stato effettuato dall’assicurato tra la domanda di esecuzione (2 luglio 2016) e la notifica del PE n. __________ (13 luglio 2016): l’accredito sul conto dell’assicuratore è infatti avvenuto il 6 luglio 2016 (doc. 7).
Il ricorrente ha sempre sostenuto di non essere mai stato in debito con il suo assicuratore malattia, di avere sempre pagato tutti i premi, perciò ritiene che la procedura esecutiva avviata contro di lui sia illecita e, come tale, che gli abbia causato dei danni.
In effetti, la fattura dei premi n. 328854110 del 22 febbraio 2016 di Fr. 816,50 è stata pagata dal ricorrente con la relativa polizza di pagamento n. 2126946853288541109 soltanto mediante ordine bancario di pagamento del 4 luglio 2016 (doc. XV/4) e l’importo è stato accreditato sul conto dell’assicuratore malattia il 6 luglio seguente (doc. 7).
Ciò dimostra chiaramente che il ricorrente ha pagato manifestamente in ritardo i premi LAMal e LCA di aprile 2016 e che quando il 2 luglio 2016 la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva nei suoi confronti detto pagamento non le era ancora pervenuto.
L’assicurato non è mai stato in grado di comprovare che detto pagamento fosse già stato invece effettuato e quindi che la procedura di incasso mediante PE fosse arbitraria.
A dire il vero, l’assicurato non ha mai comprovato nemmeno alla Cassa malati, mediante documenti giustificativi, che i premi LAMal e LCA suoi e della moglie del mese di aprile 2016 fossero già stati soluti.
Egli ha sempre, e soltanto, obiettato di non essere debitore di alcunché nei confronti del suo assicuratore ma, anzi, addirittura creditore (doc. E). È però evidente che quando l’assicurato si è informato direttamente presso la Cassa malati sulla ragione d’essere del PE n. __________, il 13 luglio 2016 non risultavano premi scoperti, giacché il pagamento del 6 luglio precedente aveva colmato la lacuna dei premi del mese di aprile.
È solo il 4 novembre 2016 (doc. XV), pendente causa, che l’interessato ha trasmesso al Tribunale gli ordini bancari con cui da gennaio a settembre 2016 sono stati mensilmente versati alla sua Cassa malati gli ammontari di Fr. 816,50.
Tuttavia, con la produzione di questi estratti l’insorgente ha soltanto comprovato di avere corrisposto mensilmente a CO 1 l’importo di Fr. 816,50, ma da questi ordini non è possibile risalire a quale prestazione si riferisca ogni pagamento: mancando la causale di ogni versamento è infatti impossibile conoscere il motivo di ogni pagamento.
Nel suo scritto accompagnatorio il ricorrente ha invece fornito una spiegazione e ha indicato la causale appaiando ogni suo pagamento a ogni singolo mese di premi dovuti (doc. XV).
Secondo l’elenco che egli ha allestito, i due pagamenti del 4/5 luglio 2016 si riferirebbero ai premi di giugno rispettivamente a quelli di luglio 2016, mentre i premi di aprile 2016 sarebbero stati corrisposti il 15 aprile 2016.
Questa tesi, però, non regge e non può quindi essere tutelata.
Infatti, come ha rettamente rilevato la Cassa resistente, per ciò che concerne la mensilità in discussione va evidenziato che, conformemente all’ordine del 4 luglio 2016 dato dal cliente, risulta che l’indomani la banca ha eseguito due pagamenti di Fr. 816,50 ciascuno a CO 1.
Dall’estratto conto del 2 settembre 2016 (doc. 7) risulta che questi importi sono stati entrambi accreditati sul conto dell’assicuratore il 6 luglio 2016 (“Incasso tramite PVR”).
Il primo ammontare è andato a coprire i premi del mese di aprile 2016 (pag. 1), che con fattura n. 328854110 erano da corrispondere entro il 31 marzo 2016. Visto il ritardo nel pagamento, per questi premi la Cassa malati ha avviato l’esecuzione n. __________, nell’ambito della quale il 4 luglio 2016 sono state accollate al debitore le spese amministrative di Fr. 120.-, gli interessi scaduti di Fr. 10,30 e le spese della procedura d’esecuzione di Fr. 53,30.
L’altro importo è stato accreditato sui premi del mese di luglio 2016 (pag. 2), fatturati il 17 maggio 2016 (n. 336261287) e da corrispondere entro il 30 giugno 2016.
Il pagamento del 15 aprile 2016, che nella sua distinta l’interes-sato sostiene riferirsi ai premi di aprile 2016, è stato invece accreditato sui premi di maggio 2016, scaduti a fine aprile 2016.
Dal conteggio allestito dalla Cassa malati risulta che tutti i pagamenti dei premi LAMal e LCA sono stati effettuati dall’assicurato con le polizze di versamento arancioni (PVR) trasmessegli dall’assicuratore (doc. 7: “Incasso tramite PVR”). Ciò significa che ogni versamento era tracciato, ovvero ogni polizza di versamento era numerata e questo numero corrisponde al numero della fattura delle prestazioni, così che l’importo pagato andava direttamente a coprire la relativa prestazione fatturata.
Questo è quanto è capitato anche nel caso concreto.
Avendo usato le polizze di pagamento originali fornitegli dalla Cassa malati, il versamento dei premi di aprile 2016 è stato così facilmente rintracciato come accreditato il 6 luglio 2016.
Con certezza - anche perché l’assicurato non è stato in grado di comprovare il contrario, la semplice elencazione di avvisi di addebito non dimostrando ancora la causale di ogni singolo ordine di pagamento - questo Tribunale può quindi concludere che il pagamento dei premi LAMal e LCA di aprile 2016 dei coniugi è avvenuto manifestamente in ritardo e quindi in palese violazione dell’art. 90 OAMal, secondo cui i premi vanno pagati in anticipo (in concreto, entro il 31 marzo 2016).
Stanti così le cose, la Cassa malati resistente era legittimata a richiedere l'esecuzione dell’assicurato (art. 64a cpv. 2 LAMal e art. 105b cpv. 1 OAMal) dopo averlo infruttuosamente diffidato concedendogli un termine supplementare di 30 giorni susseguente a un sollecito (art. 64a cpv. 1 LAMal) (STF 9C_414/2015 del 16 ottobre 2015 consid. 4.2.1).
Quanto alle affermazioni dell’assicurato secondo cui la causa dello scoperto “(…) è tutt’altro che chiara e verosimilmente riconducibile ad un mancato invio da parte di CO 1)” (doc. XI) e che “vi possa essere stato un disguido imputabile a CO 1 o un semplice ritardo nella registrazione del pagamento” (doc. I punto 5) che ha dato poi luogo alla procedura esecutiva, alla luce di quanto precede è dimostrato che la procedura aperta dalla Cassa malati era fondata, siccome i premi di aprile 2016 sono stati effettivamente soluti con tre mesi di ritardo.
Non va infatti dimenticato che la domanda di esecuzione, che è sfociata nel PE n. __________ dell’11 luglio 2016, è stata comunque presentata antecedentemente (2 luglio 2016) il pagamento dell’assicurato, ordinato il 4 luglio 2016 e giunto alla Cassa malati il 6 seguente.
In effetti, la questione in esame porta sull’esistenza o meno di un danno che sarebbe derivato all’assicurato dalla notifica, come tale, del precetto esecutivo n. __________ e non sulla correttezza della procedura adottata dalla Cassa malati resistente.
Inoltre, e ad ogni modo, l’assicurato ha saldato il suo debito e la Cassa malati ha conseguentemente annullato la procedura esecutiva appositamente avviata, perciò la censura dell’assicurato diventa ugualmente priva di oggetto.
Ritenuto, occorre ribadirlo, che il ricorrente era senza dubbio in ritardo nel pagamento dei premi del mese di aprile 2016, essendo il (primo) termine di pagamento scaduto il 31 marzo 2016, l’avvio della procedura esecutiva quando l’interessato era ancora debitore dei premi di aprile 2016 era dunque, in sé, giustificato.
Da una procedura corretta non è dunque possibile fare valere un danno, sia esso materiale sia esso morale. L’assicurato, che ha violato l’art. 90 OAMal per avere pagato in ritardo i premi LAMal e LCA di aprile 2016, non può certo lamentarsi di avere subìto un danno dall’esecuzione intrapresa dal suo assicuratore.
Se del caso, invece, sarebbe la Cassa malati a potere vantare nei confronti del suo affiliato un danno per avere atteso tre mesi per incassare il suo credito. Ed in effetti il suo danno si è tradotto con il computo di interessi di ritardo e con l’accollare al debitore le spese amministrative ed esecutive che ha essa dovuto sopportare e anticipare per recuperarlo. Addirittura, per venire incontro all’assicurato, questi accessori sono stati in via del tutto eccezionale stornati ed annullati e quindi sono rimasti a carico del creditore che, come visto, aveva invece tutte le ragioni per avere cercato di incassare il suo premio. Così agendo, il precetto esecutivo ha potuto essere cancellato e la relativa procedura di incasso annullata, ma solo dopo che l’importo di Fr. 816,50, certamente dovuto, è stato debitamente corrisposto dall’assicurato.
Per di più, il ricorrente non ha mai e in alcun modo dimostrato alla Cassa malati e neppure al Tribunale di avere patito dei danni, materiali e/o morali.
La circostanza di avere fatto valere i suoi diritti scrivendo e contattando telefonicamente il suo assicuratore per chiedere spiegazioni non vuole ancora dire che da ciò egli ne abbia derivato un danno.
Neanche il fatto che il ricorrente si sia attivato presso un’altra autorità e davanti a questo Tribunale può portare a una diversa conclusione.
L’assicurato non ha nemmeno comprovato di essere stato penalizzato nell’esercizio della sua professione dall’avere dovuto dedicare del tempo per capire il motivo della sua escussione, scrivere e telefonare alla Cassa malati.
Inoltre, egli non ha neppure sostenuto di avere subìto delle ripercussioni nella sua attività lavorativa per essere stato escusso, a suo dire a torto, per un debito riferito al mancato pagamento di premi di Cassa malati.
Ad ogni modo, il TCA osserva che nessun danno poteva e può comunque essere validamente fatto valere per l’avvio di una procedura esecutiva che i fatti hanno poi ampiamente giustificato.
In virtù di quanto precede, la (generica) richiesta di condanna di CO 1 a pagare un’adeguata indennità quale risarcimento del danno arrecatogli e quale parziale risarcimento delle spese e dei costi causati deve essere pertanto manifestamente respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti