Raccomandata

Incarto n. 36.2015.46+54

IR/sc

Lugano 13 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2015 formulato da

  1. RI 1
  2. RI 2

contro

la decisione su reclamo del 28 maggio 2015 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Il 27 maggio 2014 RI 1 e RI 2, nati rispettivamente nel 1941 e nel 1938, al beneficio di rendite, domiciliati a __________, hanno postulato l’attribuzione della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2015 (doc. 1). La domanda è stata respinta con decisione formale del 20 novembre 2014 avverso la quale gli assicurati hanno inoltrato un e-mail lamentando la difficoltà di contatto con il funzionario responsabile e per avere spiegazioni sul come “si è pervenuti a questo risultato” al fine dell’inoltro di un reclamo.

Dopo riesame della situazione finanziaria dei signor RI 1 l’amministrazione, il 16 gennaio 2015 (doc. 3), ha scritto agli assicurati spiegando loro le modalità del calcolo ed indicando loro di avere considerato, come desumibile dai dati fiscali, un reddito complessivo di CHF 61'559 dal quale ha potuto dedurre i premi medi di riferimento (determinati in CHF 9'750 per i due membri adulti componenti l’unità di riferimento) e CHF 3'000 per gli interessi passivi versati (limite massimo di deduzione possibile).

L’amministrazione ha quindi considerato un reddito disponibile di riferimento di CHF 48'809, importo che ha raffrontato con il limite disponibile massimo che conferisce il diritto alla riduzione del premio pari alla costante del 3.4 moltiplicata per il 50% del limite del fabbisogno esistenziale (senza il computo della pigione) fissato dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps qui di seguito). Applicando alla formula matematica prevista dalla legge i dati citati è scaturito che il reddito disponibile massimo assomma a CHF 44'288,40 (costante del 3.4 x 50% di CHF 26'052). Tale importo essendo inferiore al reddito disponibile di oltre CHF 4'500 il sussidio non è stato accordato.

1.2. Nonostante le spiegazioni del 16 gennaio 2015 i signori RI 1 e RI 2 hanno formulato il loro reclamo (il 26 gennaio 2015, doc. 6), considerando “incomprensibile per il comune cittadino” come i membri del potere legislativo ed esecutivo possano decidere di “modificare … a loro piacimento … onde sanare debiti milionari accumulatisi per cattiva gestione della cosa pubblica … senza alcun buon senso che vanno sempre a toccare … il povero ed inerme ”. Nella sostanza essi contestano la deducibilità di soli CHF 3'000 dagli interessi passivi versati. I reclamanti considerano la LAMal “obsoleta”, evidenziano che la decisione di tassazione perde, con questo sistema, di credibilità e di utilità, che lo scopo del legislatore sarebbe solo quello di “fare cassetta”. Dopo avere discettato in tema di ristorni dei premi pagati in eccesso, di freno agli aumenti e di assenza sostanziale di fatti positivi, i reclamanti hanno postulato il riconoscimento della riduzione del premio.

Il 28 gennaio 2015 l’amministrazione (doc. 7) ha attestato ricevuta del reclamo, ha svolto le verifiche di calcolo del caso (doc. 11) ed il 28 maggio 2015 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha, nella sostanza, ribadito modalità di accertamento dei dati, nonché correttezza del calcolo, confermando la decisione contestata.

1.3. Con ricorso datato 9 giugno 2015 (doc. I) RI 1 e RI 2 hanno confermato le loro contestazioni dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Essi evidenziano in particolare come il reddito imponibile ammonti a CHF 32'300 e non a CHF 48'809 come considerato dall’amministrazione, essi lamentano le scelte del legislatore e dell’esecutivo tese a “parare sul debito pubblico”, rilevano di essere pensionati al beneficio della rendita AVS e di disporre della residenza primaria gravata da debito importante, ciò che non consente loro nulla, ribadiscono che il sistema voluto dal legislatore svilisce la decisione di tassazione, osservano che gli oneri vengono posti sempre a carico dei più deboli e meno favoriti, ciò che sarebbe illegale. Nelle loro conclusioni essi postulano l’annullamento del provvedimento attaccato ed il riconoscimento del loro diritto alla riduzione del premio sulla scorta dell’imponibile 2012 pari a CHF 32’300.

L’atto è stato intimato all’amministrazione l’11 giugno 2015 (doc. II) che ha presentato la risposta di causa ed il dossier completo, il successivo 22 giugno 2015 (doc. III). Con la risposta l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa e la conferma del provvedimento impugnato sulla scorta di argomenti che saranno ripresi, dove necessario, in corso di argomentazione. Nelle sue conclusioni la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG chiede che le spese e ripetibili seguano la legge, ossia – salvo eccezioni di negligenza o leggerezza nell’interporre il ricorso – le spese siano poste a carico dello Stato e all’amministrazione non vengano riconosciute ripetibili.

Il 25 giugno 2015 (doc. IV) la risposta di causa è stata notificata agli assicurati per consentire loro l’esercizio del diritto di essere sentiti e di domandare l’acquisizione di nuove prove. Essi, il 26 giugno 2015 (doc. V), hanno presentato un testo intestato “puntualizzazioni” con cui hanno ribadito il contenuto del loro ricorso, la scelta di fare capo ad un reddito altro che quello imponibile sarebbe il frutto di una “soluzione semplicistica” tesa al riequilibrio dei conti dello Stato, la legge avrebbe dovuto essere, siccome importante, “come minimo … oggetto di approvazione da parte del popolo sovrano mediante votazione”, in particolare siccome la deduzione degli interessi passivi è limitata a CHF 3'000 annui, limitazione che imponeva di procedere mediante approvazione popolare del testo legislativo. Secondo i ricorrenti lo scopo delle nuove norme della LCAMal è solo quello di risparmiare, ciò che sarebbe inammissibile siccome i risparmi si fanno sempre sulle spalle dei meno favoriti.

L’atto è stato trasmesso all’amministrazione che, con scritto del 15 luglio 2015, ha rinunciato ad esprimersi in merito confermandosi nelle precedenti allegazioni.

Non sono state acquisite nuove prove.

in diritto

In ordine

2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

2.2. Il ricorso formulato da RI 1 e RI 2 ha contenuto minimo sufficiente e conclusioni espresse in modo comprensibile ed è quindi ricevibile in ordine siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su reclamo.

Nel merito

2.3. Con l'inizio del 2012 sono entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Le nuove regole tendono all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione del fabbisogno minimo che serve a stabilire l’entità dell’aiuto sociale.

Va ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

2.4. Per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito). La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

2.5. Per quanto attiene al premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal) considerando la percentuale degli assicurati con modello standard e quelli con modelli alternativi (sempre con franchigia ordinaria) ed il relativo sconto medio. Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).

2.6. Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto. In caso di donazione o cessione dell’usufrutto occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM del 29 maggio 2012, pubblicato sul BU il 1 giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

Per determinare quindi il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Ci si può domandare quali criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo.

La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.

2.7. Determinato quindi il RDS riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito disponibile massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza figli come quella del ricorrente, è definito come segue:

RDM = costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.

Per le unità di riferimento che hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. La formula è così espressa nella legge:

Le due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3.4 e del 3,9.

Nel corso dei lavori preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali”

(Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.

(Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo Messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS) illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

Se dal raffronto tra il reddito disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM, quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento ha diritto alla riduzione del premio e sarà allora sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente formula:

[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]

Dove l’acronimo PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento cantonale cifrato nel 73,5%.

Se invece il RDM è inferiore al valore del reddito diponibile l’unità di riferimento non ha diritto alla riduzione del premio.

2.8. I ricorrenti a più riprese nei loro allegati insistono nel volere vedere applicato, alla determinazione del loro diritto al sussidio, il reddito imponibile e non quello disponibile imposto dal legislatore. Essi considerano questo reddito più confacente alla realtà rispetto al reddito disponibile.

In sostanza i signori RI 1 contestano l’uso del reddito disponibile che ritengono, così perlomeno implicitamente, non tale da realizzare e concretizzare le riduzioni dei premi come imposto dal diritto federale.

2.9. Questa Corte ha più volte avuto modo di evidenziare (per tutte si veda la STCA 36.2014.8 in re M del 16 aprile 2014 consid. 2.10) che in merito alla natura del diritto cantonale che regola la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria, per volontà del legislatore chiara (come i TF ha indicato ripetutamente: a titolo d’esempio si vedano le DTF 136 I 220; 131 V 202 e 125 V 183 rispettivamente 124 V 298 nonché le DTF 8C_612/2013 e 8C_614/2013 del 30 dicembre 2013), le regole cantonali sono autonome ed hanno quale limite solo il divieto di violare la preminenza del diritto federale svuotando la norma federale del suo senso e della sua portata. In DTF 136 I 220 consid. 6.1. il TF così si esprime:

" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schliesst in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung abschliessend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung - nicht abschliessend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen (ZBl 109/2008 S. 311, 2P.229/2006 E. 3). Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 122 I 343 E. 4a S. 349; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2007, S. 764 Rz. 1071; URS CH. NEF, Die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, 1997, S. 489)."

In sostanza il legislatore federale ha concesso ai cantoni di determinare il concetto di condizioni economiche modeste dell’art. 65 cpv. 1 LAMal. Con l’introduzione del cpv. 1 bis della medesima norma il legislatore federale ha voluto imporre ai cantoni unicamente di versare importi incidenti e sufficientemente significativi per favorire non solo gli assicurati viventi in disagio economico ma anche per le famiglie di ceto medio. La definizione di quest’ultimo concetto è stata lasciata, anche in questa costellazione, alla legislazione cantonale. Nel Messaggio di accompagnamento della modifica legislativa qui in discussione (pubblicata in FF 2004 3869) e nella bozza di legge (FF 2004 3895) il Consiglio federale aveva proposto di cambiare radicalmente il sistema di riconoscimento e versamento delle riduzioni dei premi. Il progetto non è stato però seguito da Parlamento e ne è rimasta la norma discussa dal ricorrente che, come detto, impone solo che per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

Come indicato però per la definizione di questi redditi medi e bassi il Cantone è pienamente autonomo. Il sistema scelto in Ticino prevede che si faccia capo, per determinare la condizione economica degli assicurati, ai redditi complessivi conseguiti e non invece al reddito imponibile.

2.10. La tesi dei ricorrenti riferita al parametro (del reddito disponibile) che non consentirebbe di conseguire Sinn und Zweck dell’art. 65 cpv. 1 LAMal non permettendo un’adeguata definizione di condizione economica modesta, appare da respingere e non può essere seguita. Il legislatore, rispetto al sistema in vigore sino alla fine del 2011 (che si fondava sul modello scalare e riteneva il reddito imponibile quale elemento di valutazione del diritto alla riduzione dei premi) ha cambiato il paradigma per conseguire la riduzione del premio proprio perché nel corso degli anni è stato possibile verificare lo scollamento in essere tra i redditi di cui un contribuente poteva beneficiare e gli importi determinati con l’imponibile come i lavori preparatori dimostrano. Le scelte in materia fiscale di concedere deduzioni significative a diverse categorie di assicurati, di optare per deduzioni a forfait, di ammettere importanti deduzioni sociali, hanno specificatamente indotto il Parlamento ticinese a procedere all’adozione di un altro punto di riferimento per accertare il diritto alla riduzione dei premi per non favorire talune categorie di assicurati e per conseguire una maggiore equità tra assicurati. Tra gli assicurati favoriti dal previgente sistema – con altri – proprio i beneficiari di rendite AVS i quali, a norma dell’art. 34 cpv. 2 LT, oltre alle altre deduzioni ammesse dal reddito, si vedevano riconoscere una deduzione sociale, ciò che aveva incidenza anche in ambito di riduzione dei premi. Questa deduzione ha certamente una ragion d’essere a livello fiscale (con un alleggerimento dell’onere fiscale) ma non può e non deve averne, secondo il legislatore ticinese, in ottica di RIPAM siccome un vantaggio di natura fiscale andrebbe ad ampliare i suoi effetti in ambito di aiuti sociali. Il cpv. 2 dell’art. 35 LT recita:

a) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1 (persone sole n.d.r.): fr. 8000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito supplementare;

b) per i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2 (aliquota coniugati n.d.r.): fr. 8000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito supplementare.

In caso di rendita parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.

La critica dei ricorrenti appare quindi destituita di solidità. Il reddito disponibile è, certamente, strumento migliore rispetto all’imponibile, per determinare la capacità economica di un assicurato.

2.11. Il giudice non ha il potere di staccarsi dalla scelta del legislatore e di non applicare le norme della legge se non nel particolare caso retto dall’art. 73 cpv. 2 Cost. cant. per cui i Tribunali esercitano il potere giudiziario (decidendo in modo indipendente), vincolati solo dalla legge. Essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.

L’opzione del reddito disponibile, in luogo del reddito imponibile dell’imposta cantonale, è frutto di una analisi approfondita sia del Consiglio di Stato (Messaggio 6264 del 15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie [LCAMal] del 26 giugno 1997) che della Commissione della gestione e delle finanze (Rapporto 8 giugno 2010 sul Messaggio 6264 citato), trova le sue radici in studi fatti allestire dal Dipartimento della sanità e socialità, è stato specificatamente voluto a fronte delle distorsioni che il precedente sistema causava e non contrasta in nessun modo con il diritto federale, che concretizza, e non è contrario al diritto costituzionale.

In questo contesto il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha ragione di scostarsi dalla norma, ed il gravame non fornisce alcun utile elemento per un tale approccio se non l’insoddisfazione dei ricorrenti che non si vedono riconoscere un aiuto sociale.

I signori RI 1 lamentano che il reddito imponibile è inferiore a quello complessivamente conseguito di CHF 16'509, somma che “sicuramente ci farebbe piacere avere”. In realtà i ricorrenti hanno conseguito rendite per complessivi CHF 40'000 ca., come indica la decisione di tassazione 2012 acquisita agli atti che mostra redditi complessivi per CHF 61'559, comprensivi di un valore locativo per la loro casa di __________ (avente un valore di stima di CHF 347'403) per un importo di CHF 20'000. Va rammentato qui che il valore locativo degli immobili rappresenta il vantaggio economico che il proprietario consegue dalla sua abitazione. La circolare 7/2010 dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni ricorda come il valore locativo dipenda

" … essenzialmente dalle condizioni generali del mercato ed equivale, di regola, per quanto riguarda le abitazioni primarie, mediamente al 60 - 70% del valore di mercato della pigione che si dovrebbe pagare per un immobile dello stesso genere oppure - trattandosi di una costruzione usuale facilmente cedibile in locazione - al 60 - 70% della pigione che si potrebbe ottenere affittando l'oggetto ad un terzo qualsiasi.

Per contro, nel caso di immobili adibiti a residenza secondaria, il valore locativo corrisponde al valore di mercato pieno.”

Il Tribunale Federale ha, nella sua giurisprudenza ancora recentemente confermata, ritenuto che una regolamentazione cantonale che fissi l’ “Eigenmietwert” nel 60% del valore di mercato, sia ancora rispettoso del principio dell’uguaglianza giuridica dell’art. 8 Cost. fed.. In particolare nella DTF 128 I 240 consid. 4 (che conferma le precedenti DTF 126 I 76; 125 I 65; 124 I 145).

Fare riferimento all’imponibile, come chiedono i ricorrenti, significherebbe considerare il valore locativo ridotto ritenuto in sede fiscale, da cui verrebbero dedotte, nella loro pienezza, sia le spese di manutenzione dell’immobile (che i ricorrenti hanno cifrato in CHF 9'472 nella loro dichiarazione fiscale del 2012 ma che l’Ufficio di Tassazione ha determinato in CHF 5'000), che gli interessi passivi versati a fronte del debito ipotecario (in concreto CHF 9'845). Ora non v’è chi non veda che simile trattamento di privilegio è ingiustificato in norme che tendono ad identificare gli “assicurati di condizione economica modesta”. Per correggere appunto le distorsioni che l’applicazione delle norme fiscali causava in tema di aiuto sociale, il legislatore ha deciso di correggere la deducibilità degli interessi passivi versati sui debiti.

I due esempi citati in tema di deduzioni sociali per i beneficiari di rendite e della determinazione del valore locativo mostrano i limiti del reddito imponibile cantonale ed illustrano almeno parte delle ragioni per cui il legislatore ha voluto fare riferimento al reddito disponibile.

2.12. I ricorrenti lamentano che le modifiche sostanziali della LCAMal entrate in vigore il 1 gennaio 2012, siano state adottate dal solo Parlamento cantonale, senza interpellare il corpo votante nel suo insieme come si sarebbe dovuto fare alla luce dell’importanza e dell’incisività delle nuove norme.

L’argomento non è di pregio. Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni. In altri termini le leggi sottostanno a referendum facoltativo che, per le modifiche della LCAMal adottate il 24 giugno 2010 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2012, non è stato chiesto.

L’importanza o l’incidenza di una norma non è il criterio per il quale le leggi sono sottoposte all’approvazione del popolo. E’ indubbiamente vero che le regole del nuovo modello di LCAMal incidono in maniera importante nei diritti di diversi assicurati, come rammenta il Messaggio stesso del Consiglio di Stato citato in precedenza. Ma questa, va ribadito, è scelta precisa del legislatore, come rammenta il Rapporto della Commissione della Gestione e delle finanze (dell’8 giugno 2010 p. 1) per il quale la riduzione dei premi deve essere stabilita in modo tale da essere maggiormente

" conforme a criteri di politica sociale. Ciò avverrà tramite la modifica del reddito di riferimento che serve a valutare la situazione economica delle persone sole e delle famiglie passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile, criterio più indipendente dalle scelte di politica fiscale.”

Ed ancora:

" l’equità nell’accesso al sistema di riduzione dei premi verrà migliorata. Il nuovo sistema terrà maggiormente in considerazione la diversa capacità delle famiglie di finanziare i premi, in funzione della loro dimensione.”

Questi intenti, concretizzati nelle norme modificate, erano ampiamente noti. Il dibattito pubblico in merito è stato ampio ed approfondito. Nessuna organizzazione, partito, movimento od associazione ha pensato di raccogliere le firme per sottoporre il tema al voto del popolo siccome la maggioranza di questi enti ha certamente condiviso scopi e modalità per raggiungerli.

2.13. Nelle loro ulteriori motivazioni i ricorrenti sottolineano di essere pensionati, di possedere una casa (residenza primaria) gravata da debito importante. Dalla tassazione 2012 si evidenziano, oltre al valore di stima dell’immobile di poco inferiore ai CHF 350'000, titoli e capitali per CHF 94’000, da un lato, e debiti privati per CHF 546'100 dall’altra. Questi debiti incidono nei redditi in misura comunque relativamente limitata (CHF 9'845) con importi che neppure lontanamente si avvicinano agli usuali valori della locazione per oggetti analoghi a quello di proprietà di RI 1 (come rilevabile dal sistema d’informazione fondiaria del Cantone Ticino [SIFTI]) composto da un mappale di complessivi 922 mq comprensivo di 5 edifici complessivamente di cui il principale, (subalterno C) in pianta, ha una superficie di 114 mq.

A ragione i signori RI 1 osservano che la loro unica entrata materiale (fatto salvo un piccolo reddito da attività indipendente per CHF 500 nel 2012 e gli interessi sui capitali per CHF 715) deriva dalla rendita di vecchiaia dell’AVS, ma questa Corte non può scostarsi dall’applicazione delle norme volute dal legislatore. Nella sua costante prassi il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto la conformità dell’art. 31 cpv. 1 LCAMal (che regola la fissazione del reddito disponibile prevedendo limiti nelle deduzioni dallo stesso di importi per interessi passivi e per spese professionali) al diritto federale.

In una sentenza 36.2012.80 del 28 novembre 2012 relativa al sussidio 2012 di un’assicurata al beneficio di una rendita di vecchiaia dell’AVS e proprietaria di un immobile gravato da una forte ipoteca, il TCA aveva evidenziato quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito in esteso:

" X. critica anche il mancato riconoscimento, in deduzione dal reddito lordo per la fissazione del RDS, degli interessi passivi effettivamente pagati sul debito ipotecario. Gli interessi passivi sono ammessi dalla legge recentemente modificata per: “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (Messaggio pag. 18). Il limite della deduzione è giustificato dal favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato.”

In una sentenza 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in tema di spese per disabilità, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto che questo genere di deduzioni non possono essere contemplate siccome non comprese nell’art. 31 LCAMal. In quel giudizio, emesso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa, questa Corte aveva ritenuto:

" … la volontà del legislatore appare chiara e la lista delle possibili deduzioni dal reddito lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non soggetta ad interpretazioni. Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT riconosce talune spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per cifrare l’imponibile. Per le spese per disabilità il diritto fiscale ammette le deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono dedotte le “spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui sostentamento egli provvede”, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese necessarie ed imposte da una condizione particolare e specifica le perplessità del ricorrente sono quindi certamente comprensibili. Nonostante ciò il legislatore, nel recente esame della LCAMal, non ha considerato dette spese quali elementi di riduzione dal reddito lordo per la determinazione del RDS e nessun elemento concreto permette di ritenere che si sia trattato di una lacuna mentre l’esame dei lavori preparatori inducono a ritenere che si tratti di scelta deliberata del legislatore verosimilmente voluta per tenere in conto di altre prestazioni di cui beneficiano persone invalide (si pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le deduzioni ammesse in favore dei contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui vengono riconosciute in deduzione del reddito già al netto delle deduzioni di legge gli importi, di certo rilievo, … (su questo aspetto si veda RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N. 80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non consente una diversa interpretazione e non permette, conseguentemente, altre deduzioni. La lista degli importi deducibili dal reddito lordo – per la fissazione del RDS – è da ritenere esaustiva. Spese vincolate che la LT ammette in deduzione dal reddito per fissare l’imponibile non possono essere considerate in difetto di una esplicita volontà del legislatore nelle nuove norme della LCAMal."

Analogo ragionamento va fatto con riferimento alle spese per malattia. Il tema è stato affrontato ed analizzato nella STCA 36.2012.11 del 20 giugno 2012, così come, per quanto concerne il ricovero in casa anziani medicalizzata di un ricorrente con la conseguenza di maggiori spese a suo carico, nelle STCA 36.2012.14 e 36.2012.42 , del 3 settembre 2012, dove questa Corte ha ritenuto che:

" Il fatto di non considerare, nella determinazione del RDS, spese per malattia che vengono invece ammesse, entro limiti specifici (è deducibile la parte di spesa a carico del contribuente dopo la partecipazione della cassa malati o dell’assicurazione e che supera una franchigia fiscale del 5% calcolata sul reddito netto intermedio), non può essere ritenuto lesivo né della parità di trattamento dei cittadini davanti alla legge, siccome per tutti vale lo stesso principio, e neppure del disposto dell’art. 65 LAMal poiché la definizione di persona dalle condizioni economiche modeste è di competenza del cantone il quale sceglie i parametri di tale definizione. Non considerare una spesa, ammessa fiscalmente con limiti ben precisi, non permette di ritenere una violazione del senso e dello scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal e non giustifica, nell’ambito della definizione di condizione economica imposta da detta norma federale, un trattamento discriminante tra chi deve sopportare spese maggiori per la salute e chi queste spese non le deve sopportare. La scelta del legislatore con la LCAMal, che non segue pedissequamente i criteri della LT, può essere criticata per le sue conseguenze ma non sindacata in questa sede. Il fatto per una persona di dovere utilizzare prioritariamente una parte del proprio reddito per fronteggiare una parte delle spese, non coperta (e quindi limitata) dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie, non comporta ancora che essa possa essere definita economicamente di condizione modesta.”

In concreto gli interessi passivi che gravano le spalle dei ricorrenti possono essere dedotti esclusivamente sino alla soglia di CHF 3'000 come rettamente calcolato dalla Cassa, e non possono invece essere computati nella loro interezza.

2.14. Alla luce di quanto precede questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni constata che il reddito complessivo da computare assomma a CHF 61'559, da questo valore vanno dedotti i premi medi di riferimento dei due assicurati componenti l’unità di riferimento (CHF 9'750) e gli interessi passivi versati sino al limite di CHF 3'000. Come già indicato nelle considerazioni che precedono il reddito disponibile in concreto assomma a CHF 48'809 (pari a CHF 61'559 da cui sono dedotti, come indicato, CHF 9'750 per i premi e CHF 3'000 per gli interessi passivi). Questo importo è superiore al reddito disponibile massimo, ossia al massimo importo del reddito che consente il versamento di una riduzione dei premi.

Come è stato illustrato nelle cosiderazioni del punto 2.7. per l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) che è calcolato, per le unità di riferimento composte da coppie senza figli, nel seguente modo:

" costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.”

Quindi, in concreto, mediante la moltiplicazione della costante per la metà del limite del fabbisogno dell’art. 10 Laps. L’importo del limite Laps definito dalla dimensione dell’unità di riferimento è stato analizzato dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua prassi, si vedano tra le altre la STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) dove questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a) per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione). Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps va ricordato come l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Quest’ultima percentuale altro non è che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato nell’1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che “l’aumento percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con l’Ordinanza 13 del 21 settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza. Nel caso concreto al 2014.

L’importo considerato dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amiminstrazione ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art. 37, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano a CHF 26'052 complessivamente.

2.15. Da quello che precede discende che il reddito disponibile massimo è di: 3.4 x (CHF 26'052 : 2) = CHF 44'288,40

Importo inferiore rispetto ai CHF 48'809 costituenti il reddito disponibile dei ricorrenti. Ne discende che l’operato della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e la decisione impugnata va confermata in questa sede.

Il ricorso deve quindi essere respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili, come di legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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