Raccomandata

Incarto n. 36.2015.37

cs

Lugano 5 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 emanata da

Istituzione comune LAMal, 4503 Solothurn

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Il 18 giugno 2014 __________, nato nel 1931, ha compilato per sé stesso, per la moglie RI 1, cittadina __________ al beneficio di un permesso C-CE/AELS, nata nel 1952, in Svizzera dal 3 novembre 1984 ed i figli __________, nata nel 1987 e __________, nato nel 1991, il questionario E 106/S1 dell’Istituzione comune LAMal di Soletta, indicando che la moglie beneficia di una pensione svizzera (doc. 1).

1.2. Il 20 giugno 2014 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha scritto ad RI 1, rilevando che, quale beneficiaria di una pensione sociale svizzera (rendita d’invalidità), dal 1° marzo 2013 è soggetta all’obbligo assicurativo nel nostro Paese, insieme al figlio __________ ed ha concesso un termine di 20 giorni per trasmettere un documento a comprova delle avvenute iscrizioni ad un assicuratore svizzero riconosciuto (doc. 2).

1.3. In seguito al rifiuto dell’interessata di assicurare sé stessa ed il figlio in Svizzera, con decisione dell’11 luglio 2014 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha intimato ad RI 1 ed ai suoi figli __________ e __________ di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e di produrre entro 30 giorni un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione. La Cassa ha accertato che RI 1 il 1° marzo 2013 è stata messa al beneficio di una prestazione sociale svizzera (rendita AI di fr. 1'525 oltre ad una rendita completiva per il figlio __________ di fr. 610) con effetto dal 1° ottobre 2011 e di conseguenza è tenuta ad assicurarsi nel nostro Paese contro le malattie, unitamente ai figli, non potendo più essere considerati a carico del marito, beneficiario di una pensione svizzera ed attivo quale indipendente (tenutario di un’azienda agricola) in __________ (doc. 4). Copia della decisione è stata trasmessa all’Istituzione comune LAMal di Soletta.

1.4. Con scritto del 16 settembre 2014 l’Istituzione comune LAMal ha scritto adRI 1, confermando il suo obbligo assicurativo in Svizzera e precisando che, poiché un’assicurazione con effetto retroattivo presso una cassa malati svizzera non è possibile, per evitare un vuoto assicurativo, l’iscrizione presso l’istituzione comune sarebbe stata mantenuta fino al 30 settembre 2014. Copia dello scritto è stato trasmesso sia alla Cassa cantonale che all’__________ di __________ (doc. 5).

1.5. Il 18 settembre 2014 l’interessata ha informato l’Istituzione comune LAMal di aver interposto reclamo e di rimanere di conseguenza affiliata presso la medesima istituzione per il tramite del proprio marito fino ad una decisione definitiva del Tribunale (doc. 6).

1.6. Il 26 settembre 2014 l’Istituzione comune LAMal ha ribadito che il diritto di chiedere prestazioni sarebbe terminato il 30 settembre 2014 (doc. 7).

1.7. Nel corso del mese di dicembre 2014 ERI 1 ha trasmesso all’Istituzione comune LAMal una fattura relativa all’acquisto di occhiali in Svizzera, chiedendo il rimborso (cfr. doc. 9 e 13).

1.8. Con decisione del 25 febbraio 2015 l’Istituzione comune LAMal ha rilevato che solo i cittadini di uno Stato UE/AELS che non sono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera hanno diritto all’aiuto reciproco in materia di prestazioni e che in concreto l’interessata è tenuta ad assicurarsi nel nostro Paese. L’istituzione ha deciso che l’iscrizione per l’assistenza delle prestazioni in natura è terminata il 30 settembre 2014 e che dal 1° ottobre 2014 non vi è più alcun diritto ad ottenere prestazioni presso l’Istituzione comune LAMal. Di conseguenza la richiesta di rimborso dei costi degli occhiali è stata rifiutata (doc. 13).

1.9. Con scritto del 25 febbraio 2015 alla Cassa di compensazione, l’Istituzione comune LAMal ha ricordato che garantisce l’assistenza sanitaria alle persone che sono assicurate all’estero e non può assumersi i costi delle persone soggette all’obbligo assicurativo in Svizzera poiché non vengono più rimborsati dall’assicurazione estera. L’istituzione ha rammentato di non poter decidere circa l’obbligo assicurativo, competenza prettamente cantonale ed ha rilevato che alla luce delle contestazioni di RI 1 che non intende assicurarsi in Svizzera, vi è il rischio di lacune assicurative. Di conseguenza ha inviato l’amministrazione cantonale ad emettere urgentemente una decisione su reclamo, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso al Tribunale, poiché un’assicurazione con effetto retroattivo presso un assicuratore malattie in Svizzera non è possibile (doc. 12).

1.10. Il 3 marzo 2015 RI 1 si è opposta alla decisione dell’Istituzione comune LAMal, rilevando l’incompetenza a decidere circa l’obbligo assicurativo e sostenendo che con decisione 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato la sua affiliazione in , presso l’ di __________, per il tramite del proprio marito (doc. 14).

1.11. Con decisione su reclamo del 2 aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo assicurativo di __________ in Svizzera, mentre ha esonerato i figli, considerati a carico del padre, __________, ed assicurati di conseguenza in __________ (doc. 15).

1.12. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo (inc. 36.2015.24).

1.13. Con decisione su opposizione del 20 aprile 2015 l’Istituzione comune LAMal di Soletta ha confermato la cessazione dell’iscrizione per l’assistenza delle prestazioni in natura in Svizzera con effetto dal 30 settembre 2014 e il rifiuto della richiesta di rimborso per gli occhiali inoltrata nel dicembre 2014, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo al ricorso (cfr. inc. 36.2015.37).

1.14. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il ripristino con effetto retroattivo della copertura, nonché l’obbligo di rimborso delle fatture mediche sospese (doc. I). La ricorrente rileva di essere iscritta, unitamente ai figli, presso l’istituzione comune LAMal tramite il modello E 106/S1 del marito, il quale essendo beneficiario di una rendita sociale sia svizzera che __________ e svolgendo esclusivamente un’attività indipendente agricola in __________, soggiace all’obbligo assicurativo contro le malattie in __________. Richiamati l’art. 34 cpv. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e la sentenza 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 del TCA l’interessata ritiene legittima la sua richiesta. L’insorgente rileva inoltre che non è competenza dell’istituzione comune LAMal di occuparsi del controllo dell’obbligo assicurativo.

1.15. Con risposta del 30 giugno 2015 l’Istituzione comune LAMal di Soletta ha proposto la reiezione del ricorso (doc. V). Essa rileva che la fondazione istituzione comune LAMal esegue il mandato per le prestazioni in natura nell’assicurazione malattia a favore di persone assicurate in un Paese UE/AELS. Hanno diritto all’assistenza reciproca i cittadini di un Paese UE/AELS che non sono soggetti all’obbligo assicurativo svizzero. Mediante specifico questionario vengono regolarmente valutati i requisiti per la concessione delle prestazioni di assistenza. In caso di concorso di pretese rispetto a più Paesi, ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 regolamento (CE) n. 883/2004 l’autonoma pretesa scaturente dalla normativa di uno Stato membro prevale rispetto a pretese derivanti da prestazioni di familiari. In virtù della percezione di una rendita, l’interessata va affiliata in Svizzera ai sensi dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa può far valere sia una pretesa autonoma rispetto alla Svizzera sia un diritto derivato quale familiare del coniuge rispetto all’Italia. Questa seconda pretesa in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 è tuttavia di secondo rango. Circa la sentenza cantonale, l’istituzione LAMal evidenzia che essa era stata emessa sulla base di altri parametri non più attuali, e meglio l’assenza di erogazione di una rendita alla ricorrente. Infine l’istituzione conferma che la competenza nel decidere circa l’obbligo assicurativo spetta al Cantone, tuttavia la convenuta è competente per decidere circa la valutazione delle pretese a prestazioni in natura nel contesto dell’assistenza internazionale (art. 18 cpv. 3 LAMal e 19 cpv. 1 OAMal). Di conseguenza deve decidere circa specifiche questioni attinenti al contesto internazionale di coordinamento sulla sicurezza sociale. La prestazione di reciproca assistenza è strettamente correlata alla sussistente assicurazione in uno Stato UE/AELS e dipende da una valida attestazione della pretesa. In conseguenza della pretesa diretta (autonoma) in Svizzera all’interessata non spetta alcun diritto al reciproco aiuto internazionale. Se l’istituzione assumesse costi per prestazioni (in natura) privi di legittimazione, tali costi potrebbero poi non essere riconosciuti dal competente assicuratore malattia e di riflesso i crediti che l’istituzione non può far valere nei confronti del competente assicuratore finirebbero per ricadere indebitamente sugli stessi assicuratori svizzeri di malattia ed in ultima analisi sugli assicurati in quanto pagatori di premi. L’indebito trasferimento dei costi a carico degli assicurati svizzeri non riflette né lo spirito del diritto di coordinamento europeo né si concilia con i vigenti principi del sistema sanitario svizzero (doc. V).

1.16. Con scritto del 16 luglio 2015 la ricorrente ha ribadito l’incompetenza dell’Istituzione comune LAMal di occuparsi del controllo dell’obbligo assicurativo, che spetta alla cassa cantonale. Fintanto che non sarà emessa una sentenza in merito alla parallela procedura (inc. 36.2015.24), l’interessata ritiene che l’istituzione non ha diritto di sospendere le prestazioni (doc. VII).

1.17. Il 9 settembre 2015 il Giudice delegato del TCA ha scritto il TAF, ritenendo opportuno procedere ad uno scambio di opinioni circa la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di statuire nel merito della vertenza in esame (doc. IX). Con scritto del 13 ottobre 2015 il Presidente della Corte III del TAF ha condiviso le conclusioni del Giudice delegato del TCA e confermato la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. XI). Lo scambio di corrispondenza è stato trasmesso alle parti per conoscenza (doc. XII).

1.18. In data odierna il TCA ha statuito anche in merito al ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2015 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione (inc. 36.2015.24).

in diritto

2.1. In concreto l’istituzione comune LAMal di Soletta ha deciso che l’iscrizione della ricorrente “presso l’istituzione comune LAMal per l’assistenza delle prestazioni in natura in Svizzera è terminata dal 30 settembre 2014”, che “la richiesta di rimborso per gli occhiali secondo ricevuta inoltrataci il 5 dicembre 2014 viene rifiutata” e che “un ricorso contro questa decisione non avrà effetto sospensivo”. La ricorrente sostiene che l’istituzione non poteva emettere una decisione in merito all’obbligo assicurativo, poiché competente in merito è unicamente la Cassa cantonale.

In primo luogo occorre stabilire se il TCA è competente a decidere sui ricorsi contro decisioni su opposizione emessi dall’Istituzione comune LAMal. Nonostante non sia stata sollevata dalle parti, in quanto presupposto processuale, la questione della competenza materiale deve essere verificata d’ufficio (cfr. Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, § 2, n. 14).

2.2. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

A norma dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

Per l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27-54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Secondo l’art. 55 cpv. 2 LPGA la procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali.

L'art. 56 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Giusta l'art. 57 LPGA, il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

L’art. 58 cpv. 1 LPGA recita che é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (cpv. 2).

L'autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

2.3. Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAMal gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono essere approvati dal Dipartimento. Se gli assicuratori non creano l'istituzione comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione dell'istituzione.

Per l’art. 18 cpv. 2 LAMal l’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili.

Secondo l’art. 18 cpv. 2bis LAMal l’Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.

Per l’art. 18 cpv. 2 ter LAMal essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 quater LAMal essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.

L’art. 18 cpv. 2quinquies LAMal prevede che essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.

Secondo l’art. 18 cpv. 2 sexies LAMal essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro indennità.

Per l’art. 18 cpv. 3 LAMal il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune altri compiti, segnatamente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.

Giusta l’art. 18 cpv. 4 LAMal gli assicuratori possono conferirle di comune accordo determinati compiti d'interesse generale, segnatamente d'ordine amministrativo e tecnico.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LAMal per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.

L’art. 18 cpv. 5bis LAMal prevede che la Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2bis-2quinquies.

Secondo l’art. 18 cpv. 6 LAMal il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assegnati all'istituzione comune giusta il capoverso 3.

Per l’art. 18 cpv. 7 LAMal l'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei compiti. Beneficia dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPGA.

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 8 LAMal ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies è applicabile per analogia l'articolo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Secondo l’art. 19 cpv. 1 OAMal, emesso in virtù della delega di cui all’art. 18 cpv. 3 LAMal, all'istituzione comune compete l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull'articolo 95a della legge, a un'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni. L'istituzione comune è inoltre competente dell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi internazionali.

Ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 OAMal l'istituzione comune assume inoltre compiti di coordinamento per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 95a della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti:

a. stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall'organo competente dell'Unione europea (Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia;

b. appronta entro il 31 maggio un rapporto all'attenzione dell'UFSP sull'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell'Unione europea, per l'Islanda, per la Norvegia e per ogni singolo assicuratore svizzero.

Secondo l’art. 19 cpv. 3 OAMal i costi inerenti l'esecuzione dei compiti che l'istituzione comune adempie in qualità di istituzione d'assistenza reciproca come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che l'istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.

L’art. 19 cpv. 4 OAMal prevede che se, giusta l'articolo 42 capoverso 2 della legge, assicuratori e fornitori di prestazioni hanno stabilito per convenzione che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione, l'istituzione comune è assimilata, nell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, agli assicuratori convenzionati.

Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 OAMal (contenzioso) in caso di contestazione tra l'istituzione comune e un assicuratore è applicabile l'articolo 87 della legge. Sono fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 15 dell'ordinanza del 12 aprile 1995 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.

Per l’art. 22 cpv. 2 OAMal in caso di contestazione tra l'istituzione comune e un fornitore di prestazioni è applicabile l'articolo 89 della legge.

Secondo l’art. 22 cpv. 3 OAMal l'istituzione comune statuisce pronunciando una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, in caso di una contestazione che l'oppone a un assicuratore in merito:

a. alla ridistribuzione delle riserve secondo l'articolo 19a;

b. alla riscossione di contributi al fondo per i casi di insolvenza e il pagamento di prestazioni da parte di detto fondo;

c. al versamento dell'eccedenza di entrate ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter.

Per l’art. 22 cpv. 4 OAMal i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

L’art. 90a cpv. 1 LAMal prevede che in deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2quinquies.

Secondo l’art. 90a cpv. 2 LAMal il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni del governo cantonale secondo l'articolo 53.

L’art. 95a LAMal prevede quanto segue:

" 1Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.”

2.4. Va ancora evidenziato che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie del 31 maggio 2000 (FF 2000 pag. 3537 e seguenti, in particolare pag. 3548) il Consiglio federale ha rammentato che “secondo l’articolo 22 capoverso 1 OAMal, in caso di contestazione tra l’Istituzione comune e un assicurato o una persona titolare di diritti in virtù del diritto internazionale, come pure tra l’Istituzione comune e un assicuratore o un fornitore di prestazioni, sono applicabili gli articoli 79 - 91 LAMal. Tali disposizioni prevedono le seguenti vie legali: emanazione di una decisione, procedura di opposizione presso l’Istituzione comune, procedura di ricorso presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (nella fattispecie, il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta), procedura di ricorso davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nell’assolvere i suoi compiti di istituzione di mutuo soccorso in conformità con la Convenzione vigente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale e secondo il nuovo accordo, l’Istituzione comune opera al posto di un assicuratore-malattie. Questo modo di procedere giustifica le vie legali previste dalla OAMal in caso di controversia con un assicurato straniero. Se tuttavia all’Istituzione comune sono attribuite competenze decisionali in materia di riduzione dei premi, essa non opera più in qualità di assicuratore-malattie, bensì in veste di autorità federale. In tal caso, non vi è ragione per cui il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta non debba decidere in seconda istanza in merito a tutte le decisioni di riduzione dei premi concernenti beneficiari di rendite e i loro familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea. È opportuno prevedere, contro simili decisioni dell’Istituzione comune, una possibilità di ricorso presso la già esistente Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, che esamina i ricorsi dei beneficiari di rendite AVS e AI residenti all’estero. Le decisioni di questa commissione federale di ricorso possono in seguito essere impugnate davanti al TFA mediante ricorso di diritto amministrativo.”

Nel messaggio concernente l’adeguamento dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali del 7 novembre 2001 (FF 2002 pag. 715 e seguenti, in particolare pag. 736), il Consiglio federale ha rammentato che “in relazione agli accordi bilaterali la revisione della LAMal del 6 ottobre 2000 prevede una modifica dell’articolo 18. La disposizione assegna nuovi compiti all’istituzione comune, che in futuro dovrà decidere sulle richieste di esenzione dall’obbligo assicurativo dei pensionati (e dei loro familiari) residenti negli Stati dell’UE e, se del caso, affiliarli d’ufficio. Per queste persone l.stituzione comune svolgerà un ruolo attivo anche nella riduzione dei premi. Per quanto riguarda la procedura, in caso di decisioni concernenti l’obbligo d’assicurazione o di affiliazione d’ufficio (art. 18 cpv. 2bis e 2ter LAMal), in linea di principio non dovrà fondarsi sulla PA, ma sulla LPGA (cfr. art. 55 cpv. 2 LPGA). In tal modo sarà applicabile anche l’articolo 56 LPGA, secondo cui le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso. Nel quadro della revisione della LAMal del 6 ottobre 2000, il Parlamento ha previsto di introdurre un nuovo articolo 90a LAMal in oggetto alla competenza di trattare i ricorsi delle persone residenti all’estero. Secondo questa disposizione l’incombenza spetta alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. L’articolo 58 capoverso 2 LPGA prevede invece la scelta tra due fori: competente è o il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio svizzero del ricorrente o quello del Cantone in cui aveva domicilio il suo ultimo datore di lavoro svizzero. Non potendosi determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione. Per risolvere la contraddizione, la deroga alla LPGA deve essere espressamente dichiarata nell’articolo 90a LAMal. Nel caso dei ricorsi contro decisioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2quinquies LAMal non vi è invece deroga alla LPGA, in quanto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera c LAMal, alla riduzione dei premi non si applica la LPGA, ma la procedura secondo la PA. Per motivi legati alla sistematica, inoltre, la menzione del ricorso di diritto amministrativo nell’articolo 90a LAMal (testo secondo la revisione della LAMal del 6 ottobre 2000) va stralciato e integrato nell’articolo 91 LAMal (versione dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000), cui meglio conviene.”

2.5. In concreto si tratta di un ricorso contro una decisione su opposizione emessa nei confronti di una persona assicurata domiciliata in Svizzera a cui l’istituzione comune LAMal ha negato il rimborso del costo di acquisizione degli occhiali in ragione del fatto che non adempirebbe più i requisiti per essere iscritta pressa la medesima istituzione nell’ambito dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal.

Non trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1 LAMal in combinazione con l’art. 18 capoversi 2bis (domanda di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia), 2ter (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione) e 2 quinques (riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a), e non trattandosi di una controversia con un altro assicuratore o un fornitore di prestazioni (cfr. art. 22 OAMal), in applicazione dell’art. 55 cpv. 2 LPGA, secondo cui la procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali e 58 cpv. 1 LPGA (è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso), questo TCA deve entrare nel merito del ricorso (cfr. anche, e contrario, Frésard-Fellay, in Droit de la sécurité sociale, Volume II, Berna 2015, pag. 573: “En droit des assurances sociales, cette instance [ndr: Tribunale amministrativo federale] statue sur le litiges suivants: […] les recours contre des décisions de l’institution commune selon l’art. 18 LAMal (art. 90a LAMal)”; cfr. anche la sentenza 9C_634/2012 del 31 agosto 2012 dove il TF ha dichiarato irricevibile, perché non motivato, un ricorso contro una pronunzia emessa dal Tribunale amministrativo del Canton Berna che si era pronunciato in merito ad un ricorso per denegata giustizia presentato da un assicurato contro l’istituzione comune LAMal).

2.6. La ricorrente sostiene che l’istituzione comune LAMal non avrebbe potuto emanare la decisione in esame, poiché il controllo dell’obbligo assicurativo incombe al Cantone.

Questo Tribunale evidenzia che la stessa istituzione comune LAMal ha più volte affermato di non essere competente per decidere in merito all’affiliazione della ricorrente ad un assicuratore malattie svizzero essendo la ricorrente domiciliata nel nostro Paese. Per l’art. 6 cpv. 1 LAMal infatti i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione e per l’art. 6 cpv. 2 LAMal l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. Del resto l’istituzione comune LAMal si era inizialmente rifiutata di emanare una decisione circa l’obbligo assicurativo, invitando la Cassa cantonale ad agire (cfr. doc. 7 e 12, cfr. anche la parallela procedura 36.2015.24). Tuttavia, dopo aver ricevuto, nel corso del mese di dicembre 2014, una fattura per il rimborso del costo degli occhiali, l’istituzione comune LAMal ha dovuto stabilire, tramite l’emissione dapprima di una decisione formale ed in seguito di una decisione su opposizione, il suo obbligo prestativo, negando ogni rimborso.

Di principio, dal punto di vista formale, nella misura in cui la convenuta si è espressa circa il suo obbligo prestativo, ha agito nel limite delle sue competenze. Infatti da una parte l'istituzione comune è competente dell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento in virtù dell’ALC (cfr. art. 19 cpv. 1 OAMal e 95a LAMal), d’altra per l’art. 49 cpv. 1 LPGA quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Tuttavia, nella misura in cui la questione dell’obbligo assicurativo in Svizzera della ricorrente non è ancora stato stabilito definitivamente tramite una decisione cresciuta incontestata in giudicato, l’istituzione comune LAMal non avrebbe dovuto emanare la decisione impugnata, ma, prima di evadere l’opposizione, avrebbe piuttosto dovuto attendere l’esito della procedura parallela (inc. 36.2015.24). A questo proposito va rammentato che con sentenza 8C_130/2011 del 30 maggio 2011, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, in un caso in cui il TCA aveva statuito su un ricorso di un assicurato la cui vertenza con il datore di lavoro non era ancora terminata, al consid. 3 il TF ha affermato:

" Nel caso concreto, gli addebiti che il Consorzio Protezione Civile X.________ muove al ricorrente risultano assai gravi. Tuttavia, essi non sono stati accertati da un giudizio definitivo, l'interessato avendo deferito la decisione del Consiglio di Stato confermante il suo licenziamento immediato, con perdita del diritto allo stipendio, al Tribunale cantonale amministrativo, il quale non si è finora pronunciato sul gravame. A mente del Tribunale federale, la Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento prima di statuire sulla legittimità della sospensione del diritto a indennità decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a seconda delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo giudice al consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La revisione configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il ricorrente non può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che gli art. 30 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una colpa dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come in concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza competenze specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. La precedente istanza dovrà pertanto sospendere la procedura ricorsuale contro la decisione su opposizione della Cassa cantonale di disoccupazione in attesa dell'esito finale nella parallela procedura.”

Analogamente, nel caso di specie, l’istituzione comune LAMal, prima di emettere la decisione su opposizione, avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura avviata dalla Cassa cantonale di compensazione atta a stabilire il Paese nel quale l’interessata deve affiliarsi contro le malattie e sfociata nella parallela procedura 36.2015.24. Certo, nel caso in cui l’obbligo assicurativo in Svizzera fosse stabilito definitivamente l’interessata potrebbe incorrere in una lacuna assicurativa avendo l’istituzione comune sospeso dal 30 settembre 2014 la sua affiliazione e non essendo possibile un’affiliazione retroattiva in Svizzera (cfr. su questo tema: Perrenoud, l’assurance-maladie in: Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, Berna, 2015, n. 54, pag. 45: “En cas d’affiliation tardive […], la couverture d’assurance déploie ses effets dès l’affiliation (art. 5 al. 2 LAMal). En pareille hypothèse, si la personne tombe malade avant de s’être affiliée à un assureur-maladie, elle supporte seule les coûts liés à sa maladie. L’affiliation tardive entraîne ainsi des lacunes de couvertures”). Tuttavia in concreto la Cassa cantonale ha notificato alla ricorrente un termine per comprovare l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore riconosciuto in Svizzera già in data 20 giugno 2014 (doc. 2). Ora, da quel momento l’interessata era al corrente del fatto che la Cassa, per il futuro, l’avrebbe ritenuta obbligatoriamente da assicurare nel nostro Paese ed avrebbe di conseguenza dovuto cautelarsi in attesa della decisione giudiziaria (cfr. a questo proposito, in ambito AVS, la sentenza H 167/04 - H 168/04 del 21 luglio 2006, consid. 3.4.1; cfr. anche in ambito LAMal [rimborso di un medicamento], la sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4.1 e la sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).

Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’istituzione comune LAMal affinché sospenda questa procedura in attesa della crescita in giudicato della sentenza emessa in data odierna dal TCA e relativa al ricorso presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2015 della Cassa cantonale di compensazione (inc. 36.2015.24).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata all’istituzione comune LAMal affinché proceda come ai considerandi.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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