Raccomandata
Incarto n. 36.2014.72-74
IR/sc
Lugano 14 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 16 settembre 2014 formulati da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 7 agosto 2014 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto
· che con 3 distinti ricorsi, tutti datati 16 settembre 2014 e pervenuti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il giorno successivo, RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA 1, si è aggravato contro tre distinte decisioni rese su opposizione da CO 1 in materia di rigetto dell’opposizione ad esecuzioni avviate dall’assicuratore per l’incasso di incasso di partecipazioni;
· che nelle specifiche del ricorso riferite alla forma la patrocinatrice del ricorrente indica di avere ricevuto le decisioni, impugnate successivamente al Tribunale, il 18 agosto 2014;
· che i tre ricorsi sono apparsi, di primo acchito, intempestivi. Il giudice delegato ha quindi voluto chiarire il tema della tempestività delle impugnative alla luce del tenore dell’art. 4 cpv. 1 LPTCA interpellando la patrocinatrice del ricorrente ed invitandola a prendere posizione;
· che il 30 settembre 2014 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che:
" (…)
Contrariamente alle indicazioni da lei rilevate in track e trace, le tre raccomandate in discussione contenenti le tre decisioni impugnate il timbro con data 8 agosto 2014, come si può desumere dalle 3 copie degli inviti di ritiro gialli, che qui allego, pervenuti nella mia casella postale (non so quando perché non vado tutti i giorni a svuotare la casella) con il termine scritto per il ritiro al giorno 16 agosto 2014, sabato, pertanto secondo l'accademica regola che se l'ultimo giorno per il ritiro cade durante il fine settimana, la scadenza per il ritiro slitta al giorno dopo, ovvero nel caso concreto al giorno lunedì 18 agosto 2014. Vero è che le tre buste sono state da me poi ritirate il giorno 21 agosto 2014, ma ho calcolato 30 giorni dal giorno di scadenza effettiva, ovvero dal 18 agosto 2014. Ne segue che il termine di 30 giorni è venuto a scadere in data 17 agosto 2014. Ne discende che i miei 3 ricorsi inviati in data 16 agosto 2014 sono tempestivi. Produco i tre inviti di ritiro gialli che confermano i fatti ora esposti." (doc. IV)
· che il rappresentante dell’assicuratore ha potuto esprimersi sullo scritto del ricorrente ed ha formulato proprie osservazioni il 6 ottobre 2014 trasmesse alla patrocinatrice del ricorrente per conoscenza;
· che, alla luce dell’esito delle procedure, non occorre intimare i tre ricorsi ad CO 1 per una presa di posizione nel merito poiché le impugnative, che possono essere evase con un’unica decisione, risultano irricevibili siccome intempestive;
· che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che in concreto occorre verificare la tempestività dei ricorsi in discussione;
· che le decisioni rese su opposizione (art. 56 cpv. 1 LPGA), quali quelle oggetto della controversia, possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione (art. 60 cpv. 1 LPGA);
· che la LPGA rende applicabile alla procedura di ricorso le norme relative al computo e sospensione dei termini, all’osservanza dei termini, alla proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza nonché alla restituzione in termini così come regolati agli art. 38 a 41 LPGA (art. 61 cpv. 2 LPGA);
· che in particolare l’art. 38 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente;
· che per l’art. 38 cpv. 2bis “Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario” o di un’altra persona autorizzata a ritirarla “è considerata avvenuta il (recte: al) più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito”;
· che, secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005);
· che, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella buca delle lettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005). Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1; 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329);
· che ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento);
· che, detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza 2A.271/2001 del 3 luglio 2001);
· che questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a);
· che, generalmente, un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4);
· che, a norma della giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; si veda anche: Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti, se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284);
· che, in merito alla notifica di una decisione su opposizione nel periodo di ferie giudiziarie la giurisprudenza si è espressa in una sentenza di principio pubblicata in DTF 131 V 305 consid. 4 in cui, come recita il regesto, il TF ha considerato che l'evento scatenante il dies a quo (notifica della decisione su opposizione) può, secondo la LPGA, sopraggiungere durante la durata della sospensione dei termini di modo che il termine di ricorso comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini (si vedano anche le DTF I 643/06 del 2 novembre 2006 e 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008);
· che va ancora evidenziato come la validità del principio della notificazione fittizia è data pure nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale come rammenta la giurisprudenza in DTF 134 V 49 consid. 4 e 8C_465/2014 dell'8 luglio 2014;
· che la dottrina riprende i medesimi principi in materia, si veda in particolare Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2 Aufl., Schulthess Zurigo 2009, ad art. 38 n. 20. Il medesimo autore, con riferimento all’art. 38 cpv. 2bis LPGA, al n. 11, rammenta come la normativa richiami il tenore dell’art. 20 cpv. 2bis PA e come, in casi di contestazione, occorra verificare se il destinatario dovesse attendersi un simile invio;
· che va ancora evidenziato come la giurisprudenza (sentenza 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008) confermi che: “Aux termes de l'art. 38 al. 2bis LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA), une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (voir aussi les art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA, dont la teneur est identique). Il s'agit d'une fiction légale qui n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept jours (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553).“;
· che, con riferimento all’art. 44 cpv. 2 LTF (di tenore uguale all’art. 38 cpv. 2bis LPGA), Jean-Maurice Frésard (in Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2 ed. 2014, ad. Art. 44 n. 14) ricorda che "Le délai de sept jours court dès le lendemain du dépôt de l'avis de retrait, même si l'envoi ne peut pas être retiré à la poste le jour du dépôt de l'avis, ce qui est généralement le cas dans les grandes agglomérations. Il court également pendant les vacances judiciaires, même si le destinataire a demandé à la poste de garder son courrier jusqu'à une date postérieure à la fin de celles-ci. Le délai pour recourir ne commence cependant à courir qu'à la fin des féries (arrêt 2C_740/2010 du 3 mars 2011). Peu importe enfin que la tentative de notification ait lieu un jour ouvrable, un samedi ou un jour férié (arrêt 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2: avis de retrait déposé le 30 décembre).";
· che la sentenza del TF 1C_85/2010 citata dal giudice Frésard specifica che:
" Gemäss dem Auszug des Zustellnachweises der Post wurde dem Beschwerdeführer die Sendung am Mittwoch, 30. Dezember 2009 zur Abholung gemeldet. Er hat sie am Donnerstag, 7. Januar 2010 am Postschalter abgeholt. Die Beschwerde trägt den Poststempel vom Montag, 8. Februar 2010.
(…)
Die Mitteilung gilt spätestens am siebenten Tag nach der erfolglosen Zustellung als erfolgt (Art. 44 Abs. 2 BGG). Da diese Frist durch das Einlegen der Abholungseinladung in den Briefkasten des Adressaten ausgelöst wurde, begann sie am folgenden Tag zu laufen (Art. 44 Abs. 1 BGG; BGE 135 V 49 E. 4 S. 51 f. mit Hinweisen auf BGE 123 III 492 und BGE 127 I 31 E. 3b/cc S. 37; bestätigt in Urteil 5A_2/2010 vom 17. März 2010 E. 3.2). Die siebentägige Frist begann am 31. Dezember 2010 und lief am 6. Januar 2010 ab. Die Sendung gilt spätestens an diesem Tag als zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist (Art. 100 Abs. 1 BGG) begann unter Berücksichtigung von Art. 44 Abs. 1 BGG am Donnerstag, 7. Januar 2010 zu laufen und endete am Freitag, 5. Februar 2010.
(…) Der Beschwerdeführer macht zum einen geltend, auf der Abholungseinladung sei eine Frist bis zum 7. Januar 2010 vermerkt gewesen, auf die er sich in guten Treuen verlassen habe. Aufgrund der in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post aufgeführten Regelungen habe er auf diese Frist vertrauen dürfen. Da die Rechtsmittelfrist am 7. Januar 2010 zu laufen begonnen habe, sei der 30. Tag der Rechtsmittelfrist auf den Samstag, 6. Februar 2010, gefallen. Die Rechtsmittelfrist sei demnach erst am nächstfolgenden Werktag, dem Montag, 8. Februar 2010, abgelaufen, seine Beschwerde mithin rechtzeitig erhoben. Zum anderen beruft er sich auf den Friststillstand, so dass die siebentägige Frist erst am 3. Januar 2010 begonnen und die Rechtsmittelfrist erst am 9. Januar 2010 zu laufen begonnen habe.
… Umstritten ist die Anwendung von Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG auf die siebentägige Frist nach Art. 44 Abs. 2 BGG.
Wird der Adressat einer eingeschriebenen Briefpostsendung oder Gerichtsurkunde nicht angetroffen und eine Abholungseinladung in seinen Briefkasten gelegt, wird die Sendung in jenem Zeitpunkt als zugestellt betrachtet, in welchem sie auf der Poststelle abgeholt wird. Geschieht dies nicht innert der siebentägigen Frist, wird angenommen, dass die Sendung am letzten Tag dieser Frist zugestellt wurde (Zustellfiktion). Dies gilt nur, sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (BGE 134 V 49 E. 4 S. 51; 127 I 31 E. 2a/aa S. 34; 123 III 492 E. 1 S. 493; 115 Ia 12 E. 3a S. 15). Nach der Rechtsprechung tritt die Zustellfiktion immer sieben Tage nach dem erfolglosen Zustellungsversuch ein und markiert den Beginn der Rechtsmittelfrist, zu deren Berechnung unerheblich ist, ob sie an einem Werktag oder Samstag oder anerkannten Feiertag beginnt (BGE 127 I 31 E. 2b S. 35). Nichts anderes gilt, wenn der Beginn der Frist in die Gerichtsferien fällt.
Nach dem Zweck von Art. 46 Abs. 1 BGG soll sich der Rechtsuchende während des Friststillstandes grundsätzlich nicht um die Vornahme prozessualer Handlungen sorgen müssen. Er soll keinen Nachteil erfahren, wenn er sich während den Zeiten des Friststillstandes nicht um das Verfahren kümmern kann. Die Regelung der Zustellfiktion gemäss Art. 44 Abs. 2 BGG enthält keine Frist zur Vornahme einer prozessualen Handlung, sondern bestimmt, wann bzw. wie viele Tage nach dem erfolglosen Zustellungsversuch die die Rechtsmittelfrist auslösende Mitteilung als erfolgt zu gelten hat. Die Zustellfiktion kann daher auch während des Friststillstandes eintreten (vgl. AMSTUTZ/ARNOLD, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 35 zu Art. 44 BGG; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, N. 1114 S. 479; derselbe, La notification en droit interne suisse, 2002, N. 1030). Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG ist demnach auf die siebentägige Frist nach Art. 44 Abs. 2 BGG nicht anwendbar.
… Von der Frage des Zeitpunkts des Eintritts der Zustellfiktion ist die Frage zu unterscheiden, wie lange eine Sendung bei der Post abgeholt werden kann (Urteil 4P.188/2002 vom 5. November 2002 E. 2.1), was sich nach Ziffer 2.3.7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen "Postdienstleistungen" der Post (Ausgabe April 2009) bestimmt.
Notiert der Postbote auf der Abholungseinladung versehentlich eine andere, als die siebentägige Frist, ändert dies grundsätzlich nichts am Zeitpunkt des Eintritts der Zustellfiktion nach Massgabe von Art. 44 Abs. 2 BGG (Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4297; BGE 127 I 31 E. 3b S. 36; Urteil 4P.188/2002 vom 5. November 2002 E. 2.1).
Bedient sich eine Behörde für amtliche Verrichtungen wie die Zustellung von Entscheiden einer Hilfsperson - hier der Post -, muss sie sich deren Handlungen grundsätzlich anrechnen lassen. Der Empfänger darf grundsätzlich auf diese vertrauen. Nach Ziffer 2.3.7 lit. b der Allgemeinen Geschäftsbedingungen "Postdienstleistungen" der Post (Ausgabe April 2009) ist der Inhaber einer Abholungseinladung während einer Frist von sieben Tagen zum Bezug der darauf vermerkten Sendung berechtigt. Entsprechend vermerkt der Postbote auf der Abholungseinladung den Tag, an dem die Frist abläuft. Hält sich die Post bzw. der Postbote an diese Regel, was erwartet werden darf, entspricht das Datum des Endes der postalischen Abholfrist jenem des Eintritts der Zustellfiktion gemäss Art. 44 Abs. 2 BGG. Hält sich die Post bzw. der Postbote nicht an diese Regel, besteht die Gefahr, dass eine Partei den tatsächlichen Empfang der Sendung als das die Rechtsmittelfrist auslösende Ereignis betrachtet, derweil diese Frist durch das frühere Datum der Zustellfiktion ausgelöst wurde, ohne dass sie sich dessen bewusst ist.
So wie aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung den Parteien keine Nachteile erwachsen dürfen (Art. 49 BGG), darf einer Partei durch falsche Angaben der Hilfsperson, der sich die Behörde bedient, kein Nachteil erwachsen, es sei denn, der Fehler sei offenkundig bzw. für die Partei erkennbar (BGE 127 I 31 E. 3b/bb S. 36).
Im vorliegenden Fall ist die vom Postboten auf den 7. Januar 2010 angesetzte Frist vom Datum der Zustellfiktion um einen Tag verschoben. Die Vorinstanz macht zwar geltend, der Beschwerdeführer sei Jurist. Er ist jedoch nicht Anwalt und auch nicht von einem solchen vertreten. Kenntnis von juristischen Feinheiten wie die Unterscheidung der rechtlichen Unabhängigkeit des Endes der Legalfrist betreffend Zustellfiktion vom Ende der postalischen Abholfrist mag von einem Anwalt, der sich von Berufs wegen mit Fragen des Fristenlaufs beschäftigt, zwar erwartet werden können, nicht aber ohne Weiteres von jemandem, der einmal eine juristische Ausbildung genossen hat. Unter Würdigung der konkreten Umstände ist davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer aus dem Auseinanderklaffen des Datums der Zustellfiktion (6. Januar 2010) und des letzten Tags der postalischen Abholfrist (7. Januar 2010) kein Nachteil erwachsen darf, weshalb die Beschwerde als rechtzeitig erhoben entgegenzunehmen ist."
Jean-Maurice Frésard (op. cit. ad art. 44 n. 7 e n. 8) precisa poi ancora come
" Le délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui le déclenche. Cette solution est conforme à l'art. 3 par. 1 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1983 (RS 0.221.122.3). Cette disposition de la convention pose en effet la règle selon laquelle le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de délai (alors qu'il est tenu compte du jour où il expire, autrement dit du dies ad quem).
(…)
Le délai commerce aussi à courir le lendemain de la communication lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour fériée (…)"
· che in concreto le decisioni rese su opposizione da parte dell’assicuratore malattia CO 1 recano la data del 7 agosto 2014, sono state consegnate alla Posta il medesimo giorno come rileva l’atto di tracciabilità degli invii, gli avvisi di ritiro delle tre raccomandate sono stati inseriti nella casella postale della destinataria patrocinatrice il giorno successivo (8 agosto 2014) come conferma la data apposta sui documenti prodotti dalla patrocinatrice medesima;
· che, in concreto, vista l’opposizione e la rappresentanza in atto da parte di RA 1, giurista ed avvocato con studio legale proprio, era palese che la decisione su opposizione dovesse essere resa, e conseguentemente attesa dalla stessa;
· che, ne consegue, che il termine di giacenza degli invii della durata di 7 giorni, ha iniziato a decorrere con il 9 di agosto (compreso), poco importa se tale giorno cadeva nel periodo delle ferie giudiziarie;
· che il termine di giacenza dell’invio è scaduto conseguentemente il successivo il 15 agosto 2014 e conseguentemente il termine di ricorso il 14 settembre, domenica, e quindi riportato al giorno successivo 15 settembre 2014;
· che i ricorsi datano e sono stati consegnati alla posta il successivo 16 settembre 2014 risultando così intempestivi;
· che la posticipazione del recapito chiesto all’Ufficio postale dalla patrocinatrice, non cambia nel risultato come rammenta la giurisprudenza appena citata;
· che, alla luce di quanto precede, i tre ricorsi in discussione sono intempestivi e vanno dichiarati irricevibili;
· che, quand’anche si volesse ammettere, come suggerisce la patrocinatrice del ricorrente, che il termine ultimo di ritiro delle raccomandate scadeva il 16 agosto 2014 (come indicato il termine di finzione legale di 7 giorni della giacenza ha iniziato a decorrere il giorno successivo il deposito in casella dell’avviso, l’8 agosto 2014 e scadeva il 15 agosto 2014, si faccia riferimento all’art. 38 cpv. 2bis LPGA e la DTF 9C_657/2008 consid. 2.2.), nulla muterebbe nelle conclusioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
· che in effetti, in tale costellazione, il primo giorno da computare sarebbe il 17 agosto 2014, anche se una domenica come rammenta la DTF 9C_657/2008 consid. 2.2. in medio. Diversa la situazione quando un termine scade di domenica, ciò che non è il caso in concreto;
· che, visto quanto precede, si prescinde dal carico di una tassa di giustizia e di spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi 16 settembre 2014, RI 1 contro CO 1 sono congiunti nella trattazione e nel giudizio.
I ricorsi di cui sub. 1 non sono ammissibili siccome tardivi.
Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti