Raccomandata

Incarto n. 36.2013.64

IR/sc

Lugano 14 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 luglio 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

Considerato in fatto ed in diritto

· che RI 1 ha indirizzato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un ricorso datato 2 ottobre 2013 ma consegnato alla posta il giorno successivo 3 ottobre 2013 (doc. I), aggravandosi contro decisione resa su opposizione il 31 luglio 2013 da parte dell’assicuratore CO 1 relativa a saldo della partecipazione ai costi fatturata con il numero di riferimento __________ e concernente la partecipazione __________, entrambe del dicembre 2012;

· che il giudice delegato ha rilevato l’intempestività apparente del gravame, infatti il ricorso contro decisioni rese su opposizione può essere formulato nei 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnabile, in concreto, rilevate le ferie giudiziarie, il ricorso 2/3 ottobre 2013 appariva inoltrato ben oltre i termini di legge;

· che, come impone costante prassi del TF in applicazione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed., il giudice delegato ha chiesto al signor RI 1 di esprimersi compiutamente sull’apparente ritardo (doc. II);

· che RI 1 ha preso posizione in merito il 10 ottobre 2013 non contestando il ritardo come tale nell’inoltro del ricorso, segnalando comunque una sua generale contestazione relativa ai conteggi 2012 e 2013 dell’assicuratore;

· che va ricordato qui come il rimedio giuridico contro una decisione formale emanata da un assicuratore sociale quale l’assicura-tore malattia è l’opposizione che deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni dalla ricevuta dell’atto;

· che contro una decisione resa su opposizione invece è possibile aggravarsi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ciò sempre nel termine di 30 giorni dall’intimazione dell’atto;

· che in merito all’intimazione di una decisione amministrativa va ricordato che, per costante giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).;

· che in concreto non fa dubbio che la decisione resa su opposizione da parte di CO 1 sia stata effettivamente emessa e che la stessa sia entrata nella sfera del ricorrente;

· che va evidenziato come la data della decisione resa su opposizione è il 31 luglio 2013, e la decisione reca l’indicazione di sua intimazione a mezzo di invio raccomandato;

· che in una sentenza H 60/06 il Tribunale federale ha ricordato che un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella buca delle lettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329);

· che, in altre parole, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich") del destinatario (STF 9C_1042/2009, consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio 2008, consid. 4.2). Non è invece necessario che quest'ultimo la prenda effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento);

· che, sempre secondo la giurisprudenza (STF I 935/06 del 21 febbraio 2008, consid. 3), la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte legittimata alla sua impugnazione; per lei il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza effettiva della decisione (DTF 118 Ia 46 consid. 2a pag. 49 con riferimenti). Ciò non significa tuttavia che l'interessata può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede le impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che la riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76; 102 Ib 91 consid. 3 pag. 93 seg.);

· che una decisione cresce in giudicato solo se il destinatario o la persona legittimata a impugnare l'atto resta inattivo/a durante un periodo di tempo corrispondente al termine di ricorso, aumentato del tempo ragionevolmente necessario per informarsi della situazione (citata STF 9C_1042/2009, consid. 5.10; STF 6A.100/2006 del 28 marzo 2007, consid. 2.2.);

· che nel caso di specie il ricorrente, nonostante l’invito del giudice delegato, non ha motivato l’apparente ritardo nella sua reazione alla decisione su opposizione 31 luglio 2013 della Cassa malati, che lo avvisava correttamente dei tempi necessari per formulare un ricorso contro il provvedimento;

· che ne discende che il ricorso inoltrato il 3 ottobre 2013 contro la decisione del 31 luglio precedente va considerato intempestivo. Infatti anche considerando le ferie giudiziarie che si sono protratte sino al 15 agosto compreso, il termine di impugnativa ha iniziato a decorrere, in difetto di indicazioni (comprovate) del ricorrente, il 16 agosto 2013. I 30 giorni disponibili per la formulazione del ricorso sono così scaduti il 14 settembre 2013;

· che il gravame in discussione è quindi ampiamente intempestivo;

· che la contestazione fatta valere da RI 1 nel suo ricorso è comunque più generale rispetto al tema del PE a lui intimato. In effetti il signor RI 1 evidenzia di essere passato ad CO 1 con effetto al 1 luglio 2012 e di non avere avuto chiarezza e contezza della sua franchigia residua ed in genere delle sua partecipazioni ai costi (egli indica di recarsi sovente dal medico, oltre a rammentare come sia suo costume pagare i suoi conti in tempi ristretti non appena ricevuta la sua rendita AVS);

· che il signor RI 1 potrà domandare al suo assicuratore precedente il conteggio delle sue partecipazioni per il primo semestre del 2012 e potrà parallelamente domandare ad CO 1 il conteggio complessivo delle sue partecipazioni (franchigia e spese di partecipazione ai costi) per il secondo semestre 2012 al fine di potere rilevare se la franchigia indicata sulle polizze assicurative sia stata o meno rispettata e per verificare se nel complesso la partecipazione limite ai costi sia stata essa pure considerata correttamente;

· che, qualora si rilevasse un esubero delle spese di partecipazione o delle franchigie, RI 1 potrà domandare la restituzione di quanto pagato in eccesso al suo assicuratore;

· che, alla luce di quanto precede, il ricorso è comunque da considerare irricevibile siccome intempestivo. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 2 ottobre 2013 di RI 1 è irricevibile.

  2. Non si prelevano tasse e spese e con si attribuiscono ripetibili.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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