Raccomandata
Incarto n. 36.2012.76
cs
Lugano 25 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 (recte: 11) settembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 giugno 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1957 (Doc. 3), dipendente della casa per anziani “” di __________ dal 1991 quale ausiliaria, addetta alla lavanderia con il compito di lavare, stirare, cucire (doc. 5), è assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia, per il tramite del proprio datore di lavoro, presso CO 1 (in seguito: CO 1).
1.2. Il 22 giugno 2011 la __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con RI 1 in seguito alla soppressione del servizio di lavanderia, affidato a terzi a causa del trasloco di tutta la struttura presso il __________ di __________ (doc. 2).
Non potendo garantire un reimpiego presso un altro settore, il contratto è stato sciolto con effetto al 31 dicembre 2011 (doc. 2), poi posticipato al 31 gennaio 2012 (doc. 7).
1.3. Dal 14 settembre 2011 RI 1 è stata dichiarata inabile al lavoro a causa di una depressione (doc. 3 e 4).
1.4. Il 19 ottobre 2011 l’assicurata è stata visitata dal medico fiduciario di CO 1, dr. med. , specialista FMH medicina interna, il quale, dopo aver rammentato l’invalidità (dal 1998) del marito 57enne, rimasto paralizzato a causa di una caduta dal terzo piano e ricoverato presso una casa per anziani (), ha confermato la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome da disadattamento con reazione depressiva e la completa incapacità lavorativa (doc. 7).
1.5. Il 13 gennaio 2012 la dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, incaricata da __________, ha visitato RI 1 ed ha confermato sia la diagnosi di sindrome da disadattamento con prevalenti problemi affettivi (F 43.23 dell’ICD 10), sia la completa incapacità lavorativa (doc. 10).
1.6. Il 18 aprile 2012 l’interessata ha sottoscritto un verbale in seguito ad un colloquio avvenuto presso la sede di CO 1 a __________ in presenza di un dipendente dell’assicuratore e di un dipendente della __________ alla quale CO 1 aveva affidato alcune indagini (doc. 13). Nel corso della seconda parte del colloquio RI 1 è stata informata del fatto che, in seguito ad accertamenti effettuati da __________, sarebbe emerso un quadro valetudinario diverso rispetto a quello descritto dai medici. In particolare sarebbe emerso che l’interessata svolgeva un’attività di donna delle pulizie malgrado l’inabilità al 100%.
1.7. Con decisione formale del 2 maggio 2012 CO 1 ha chiesto la restituzione dell’importo versato all’assicurata dal 14 settembre 2011 al 31 marzo 2012 per un ammontare complessivo di fr. 20'594.60, affermando:
" (…)
Secondo il verbale del colloquio da lei controfirmato (copia già in suo possesso), ci conferma di aver ricevuto da CO 1 a torto prestazioni d’indennità giornaliera per un importo di fr. 16'843.90. Oltre a questo importo CO 1 ha pure riconosciuto fr. 3'750.70 quale prestazioni d’indennità giornaliera per il mese di marzo 2012.
L’art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), cita: “Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
(…)
CO 1 le richiede la restituzione dell’importo versato a torto per il periodo dal 14 settembre 2011 al 31 marzo 2012, per un totale di fr. 20'594.60.” (doc. 16)
1.8. In seguito alle censure sollevate da RI 1, ora rappresentata dall’avv. __________, con decisione su opposizione del 29 giugno 2012, CO 1 ha confermato l’obbligo di restituzione (doc. 22).
1.9. RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente il ripristino dell’effetto sospensivo (doc. I).
L’insorgente rileva che l’assicuratore ha sospeso il pagamento delle prestazioni dal 1° aprile 2012 senza emanare alcuna decisione formale, l’ha obbligata a firmare un verbale contro la sua volontà, dopo averla pedinata con metodi illegali (ha “pedinato, spiato, fotografato e filmato sia la ricorrente sia i suoi amici e altre persone ancora”), in seguito ai quali avrebbe visto l’interessata svolgere piccoli lavori di pulizia.
La ricorrente non condivide la valutazione di CO 1, ritenuta arbitraria e parziale poiché “lede sia l’ordinamento delle assicurazioni sociali, oltre a violare diversi diritti fondamentali, come il diritto a ottenere una decisione motivata che tiene conto degli argomenti sottoposti, il diritto all’inviolabilità della privacy, il divieto di arbitrio, l’art. 6 e l’art. 8 CEDU e, non sarebbe da escludere nemmeno la violazione di talune norme del CP”.
Essa ritiene che l’udienza del 18 aprile 2012 presso l’assicuratore è “di fatto stato un interrogatorio mascherato da colloquio, stante la circostanza che la ricorrente è stata sottoposta ad una serie di domande suggestive risposte ed infine costretta pure a firmare un verbale alla cui redazione non ha partecipato”. Per la ricorrente l’ordinamento delle assicurazioni sociali non ha delegato simili prerogative agli assicuratori e il verbale deve essere considerato nullo e senza alcun effetto. L’interessata contesta di aver confessato o riconosciuto alcunché ed evidenzia di aver al massimo effettuato 3 piccoli lavori di pulizia, che comunque non sono incompatibili con la patologia di cui è affetta. Il rapporto de __________ non può sopperire al giudizio di un medico specializzato nel settore e non può avere alcuna valenza probatoria.
L’insorgente rileva che l’assicuratore non ha indicato quali leggi o quale giurisprudenza avrebbe permesso di affidare un mandato di sorveglianza a terzi nel rispetto della privacy. L’assicuratore non avrebbe del resto alcuna competenza di polizia, che le permetterebbe di fotografare o filmare altre persone.
Vi sarebbe, in altre parole,una violazione dell’art. 13 della Costituzione federale e dell’art. 8 CEDU, che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della corrispondenza.
Per l’insorgente la richiesta di spiare la vita dell’assicurata è sproporzionata rispetto alle esigenze di sapere se l’insorgente svolgeva un’attività lavorativa o meno ed è costitutiva di illeciti tutelati sia dalla normativa sulla privacy sia dal codice penale. Inoltre l’assicuratore non avrebbe dovuto delegare l’investigazione ad una società terza che dovrebbe verificare la compatibilità delle attività svolte con i suoi disturbi di salute.
La ricorrente si chiede chi è questa società di sorveglianza, chi sono e con quali competenze mediche le persone che si sono pronunciate sul quesito tecnico-medico, chi è la società __________ e quali sono le sue competenze.
L’interessata ribadisce l’illegalità e l’illegittimità sia della delega di CO 1 sia dell’attività stessa che violerebbe l’ordinamento delle assicurazioni sociali, la Costituzione federale, la CEDU, i patti ONU ed il CP.
Infine, per la ricorrente, l’assicuratore tenterebbe, in modo contrario ai precetti della buona fede, di aggirare l’art. 3 cpv. 2 OPGA, non avendo indicato il suo diritto di chiedere il condono.
1.10. Con risposta del 27 settembre 2012 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.11. Il 21 ottobre 2012 l’interessata ha domandato di poter avere accesso agli atti (doc. V). Ritenuto che nel referto allestito per __________, la dr.ssa med. __________ ha indicato che solo con il suo consenso sarebbe stato possibile consegnare la perizia alla ricorrente, il TCA ha interpellato l’assicuratore al quale è stato pure chiesto se è stato dato avvio ad una procedura di incasso della somma chiesta in restituzione (doc. VI).
1.12. Il 29 ottobre 2012 l’assicuratore ha indicato di non aver obiezioni a che tutto l’incarto sia sottoposto alla ricorrente ed ha prodotto uno scritto del 25 ottobre 2012 della dr.ssa med. __________i che ha autorizzato a sottoporre copia della perizia alla ricorrente, poiché contiene informazioni a lei già note (doc. VIII/1). CO 1 ha inoltre precisato di non aver ancora dato avvio alla procedura di incasso della somma chiesta in restituzione.
1.13. Il 23 novembre 2012, dopo aver visionato gli atti, l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XII). Essa ribadisce che l’assicuratore non avrebbe potuto effettuare i controlli eseguiti, contrari al rispetto della dignità umana, della privacy e della libertà di una persona e che i risultati dei pedinamenti non sono supportati da alcun atto medico.
Essa fa poi valere di essere legata ad un contratto di lavoro con __________ e che l’art. 43 del regolamento (ROCA) a lei applicabile prevede che sia il datore di lavoro a versare il salario fino al raggiungimento del 720.mo giorno di malattia. Per cui essa deve essere pagata dal datore di lavoro, il quale a sua volta deve farsi rimborsare da CO 1. La ricorrente evidenzia che “contrariamente alle norme ROCA sub Doc. A, art. 43, la ricorrente si è trovata a dover affrontare direttamente un colosso assicurativo come CO 1, anziché semmai il datore di lavoro __________, dove invece avrebbe potuto essere tutelata dal sindacato __________ a cui è affiliata __________ e i cui dipendenti sono tutti automaticamente associati a tale sindacato, oltre alla possibilità di istanze di giudizio diverse da quelle giudiziarie ordinarie, che sono sicuramente meno costose, stante il fatto che è il sindacato __________ ad assumere la difesa del dipendente, che così non deve incaricare un avvocato con considerevoli costi superiori. Ma vi è poi una serie di tutele offerte da questo Regolamento ROCA, segnatamente all’art. 61 è sancito il diritto del dipendente – in caso di soppressione di un servizio – prima di procedere al licenziamento, che la __________ cerchi di trovargli un impiego in settori interni, mettendo in atto se del caso misure di riqualificazione. Diritto disatteso nelle circostanze. Infatti, la ricorrente ha lamentato tale censura avanti tutti i medici interpellati per la sua depressione. Ne segue che la ricorrente contesta la legittimazione ad causam di CO 1 in questa causa e denuncia la lite __________ di __________. Questa Fondazione dovrebbe pagare tutti gli stipendi della ricorrente al 100% sino ad oggi. Ne segue che la ricorrente solleva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di CO 1 da un verso, e chiede di poter denunciare la lite a __________ dall’altro verso.”
L’insorgente ribadisce poi che il verbale è nullo e contesta che essa ha svolto dei lavori di pulizia che, del resto, nulla hanno a che vedere con l’attività svolta in lavanderia. Essa chiede che un medico, tramite una perizia, possa esprimersi circa la compatibilità di quanto accertato da CO 1 con quanto la ricorrente potrebbe esercitare. Essa contesta di aver riconosciuto di aver effettuato due o tre piccoli lavori di pulizia ma rileva di aver affermato che anche se avesse effettuato due o tre piccoli lavoretti per dei conoscenti, ciò non è sufficiente per sostenere che siano incompatibili con il suo stato di malattia.
1.14. Il 28 novembre 2012 il Giudice delegato ha scritto alla ricorrente evidenziando:
" Con la decisione formale del 2 maggio 2012 ha stabilito che RI 1 deve restituire le indennità giornaliere percepite dal 14 settembre 2011 al 31 marzo 2012 per un ammontare complessivo di fr. 20'594.60 in applicazione dell’art. 25 LPGA.
L’assicuratore ha indicato che “per le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso viene tolto l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 11 OPGA”.
In concreto CO 1, interpellata da questo Tribunale (doc. VI), il 29 ottobre 2012 ha affermato che “non ha ancora dato avvio alla procedura d’incasso della somma chiesta in restituzione” (doc. VIII).
In queste condizioni la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è priva di oggetto.” (doc. XIII)
1.15. Con osservazioni del 3 dicembre 2012 l’assicuratore ha ribadito la sua posizione (doc. XV), così come la ricorrente il 18 gennaio 2013 (doc. XXIII).
1.16. Pendente causa il TCA ha richiamato gli atti medici dell’incarto AI, sottoposti alle parti per osservazioni (doc. XXI).
1.17. Il 25 febbraio 2013 la ricorrente ha prodotto copia del progetto di decisione dell’UAI del 29 gennaio 2013 tramite il quale l’amministrazione ha accertato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività (sia precedente che in attività leggere) dal 14 settembre 2011 al 30 novembre 2012 ed al 50%, sempre in qualsiasi attività, dal 1° dicembre 2012, ed ha assegnato una rendita d’invalidità intera dal 1° settembre 2012 (alla scadenza dell’anno di attesa) ed al 50% dal 1° aprile 2013 (tre mesi dall’oggettivo miglioramento dello stato di salute; doc. XXIX/B).
1.18. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito CO 1 ha precisato che la documentazione non modifica la sua posizione, “del resto pure il progetto d’assegnazione di rendita AI di data 29 gennaio 2013 riconosce un grado AI del 100% a decorrere dal 1° settembre 2012 e le considerazioni di CO 1 concernono un periodo precedente” (doc. XXXII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore può chiedere in restituzione alla ricorrente tutte le indennità giornaliere versate nel periodo dal 14 settembre 2011 al 31 marzo 2012 per un totale di fr. 20'594.60.
2.2. La ricorrente, in sede di replica e richiesta di assunzione di nuovi mezzi di prova, contesta la legittimazione di CO 1 e denuncia la lite al proprio datore di lavoro, sostenendo che le avrebbe dovuto trovare un nuovo impiego prima di licenziarla, in applicazione dell’art. 61 ROCA. Essa fa inoltre valere che se avesse iniziato una causa contro il datore di lavoro avrebbe potuto beneficiare del patrocinio di __________, cui tutti i lavoratori di __________ sono automaticamente affiliati e avrebbe dovuto sopportare spese inferiori.
Questo TCA evidenzia innanzitutto che nulla avrebbe impedito alla ricorrente di chiedere il patrocinio del sindacato __________, in luogo di far capo ad un legale, con, secondo l’insorgente stessa, “considerevoli costi superiori” (doc. XII, pag. 3) anche per la causa qui in discussione. La censura si appalesa pertanto manifestamente infondata.
In secondo luogo il Tribunale rileva che la questione del licenziamento e dell’asserito diritto di ottenere un altro posto di lavoro all’interno della medesima struttura, esula dall’oggetto del contendere. Le questioni relative allo scioglimento del contratto di lavoro non sono di competenza di questo Tribunale (cfr. art. 1 Lptca) e vanno semmai contestate in altra sede giudiziaria.
Circa la legittimazione a stare in causa dell’assicuratore, va invece evidenziato quanto segue.
Nell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia retta della LCA, in applicazione degli art. 87 LCA e 112 cpv. 2 CO (stipulazione in favore di terzi) sorge, nell’ambito delle prestazioni, un rapporto diretto tra l’assicuratore e la persona assicurata (cfr. Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung [KTGV] nach KVG und nach VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, pag. 78: „Im Kollektivversicherungsverhältnis entstehen im Leistungsbereich Rechtsbeziehungen zwischen dem Versicherer und den versicherten Personen.”). In altre parole, la persona assicurata ha il diritto di chiedere la prestazione direttamente all’assicuratore.
L’allora TFA ha stabilito che l’art. 87 LCA e l’art. 112 cpv. 2 CO sono applicabili per analogia anche nell’ambito dell’indennità giornaliera ai sensi della LAMal (cfr. Eugster, op. cit., loc. cit.: „Das EVG hat art. 87 VVG bzw. Art. 112 Abs. 2 OR für die Taggeldversicherung nach KVG als analog anwendbar erklärt”; cfr. a questo proposito DTF 120 V 38 consid. 3a e 3bb: „Dies ändert jedoch nichts daran, dass grundsätzlich die versicherten Arbeitnehmer, und nicht der Versicherungsnehmer, Begünstigte des Vertrages sind und demnach auch allein Anspruch auf die Versicherungsleistungen haben. In den weitaus meisten Fällen schliesst der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer die Versicherung auf den Arbeitnehmer als versicherte Person ab, wobei der Arbeitnehmer gewöhnlich als Begünstigter ein direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer erhält. Insoweit dem Arbeitnehmer ein direktes Forderungsrecht gegenüber dem Versicherer zusteht, ist der Arbeitgeber von einer Lohnfortzahlungspflicht befreit (SCHÖNENBERGER, a.a.O., S. A 241, N. 58). Selbständige Ansprüche gegenüber dem Versicherer kann er aus dem zugunsten seiner Arbeitnehmer geschlossenen Versicherungsvertrag aber nicht geltend machen“; sottolineatura del redattore; cfr. anche DTF 120 V 81 dove l’allora TFA ha confermato che di principio, agli assicurati a favore dei quali è stato stipulato un contratto d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera spetta una pretesa diretta verso la cassa).
Nella misura in cui la persona assicurata ha diritto di chiedere la prestazione direttamente all’assicuratore, allo stesso modo quest’ultimo può chiedere la restituzione di prestazioni ritenute versate a torto direttamente all’assicurato.
Nel caso di specie CO 1 è di conseguenza legittimata ad emanare la decisione di restituzione qui impugnata.
Infine, per quanto concerne la denuncia di lite al datore di lavoro, il TCA evidenzia che se fosse confermato l’obbligo di restituzione per il periodo in cui l’interessata era ancora alle dipendenze di __________ potrebbe effettivamente sorgere una diatriba fra il datore di lavoro e l’assicurata circa l’eventuale versamento del salario.
In concreto l’assicuratore ha notificato un estratto della decisione formale al datore di lavoro (cfr. doc. 16 in fine) ma, apparentemente, non la decisione su opposizione (cfr. doc. 22).
La questione della chiamata in causa del datore di lavoro, tuttavia, visto l’esito del ricorso, come si vedrà in seguito, non merita ulteriore approfondimento poiché l’assicuratore, al quale va rinviato l’incarto, dovrà emettere una nuova decisione e, contestualmente, per le ragioni appena evidenziate, dovrà coinvolgere il datore di lavoro.
In queste condizioni il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
2.3. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
E’ considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.4. Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.5. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.6. A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha riconosciuto la legittimità di principio, argomentando come segue:
" (…)
Die Überwachung (inkl. die entsprechenden Videoaufnahmen)
Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1 UVG), welche vom öffentlichen Recht beherrscht wird und damit - als Teil des Staates
(STFA succitata, consid. 3.3.3.)
Con un successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF) (cfr., inoltre, la STFA U 316/06 del 6 luglio 2007, consid. 3.1.2).
Con sentenza dell’11 novembre 2011 (8C_272/2011), pubblicata in DTF 137 I 327, riassumendo la giurisprudenza in merito alla liceità di assicurati sottoposti a videosorveglianza o oggetto di investigazioni da parte di enti pubblici, il Tribunale federale ha concluso che se vi sono concrete indicazioni che mettono in dubbio la presunta incapacità lavorativa (oggettiva giustificazione dell’osservazione), se l’osservazione è eseguita in un periodo ragionevolmente corto e limitato (nel caso concreto trattato dal TF: tre giorni) e concerne solo riprese video relative alle quotidiane mansioni che non sono in nessuna relazione con la sfera personale (nel caso esaminato si trattava principalmente di pulizie del balcone e il portare di borse della spesa osservate dalla strada), la sfera privata osservata da un posto pubblico è solo leggermente toccata e l’interferenza nei diritti della personalità non è da considerare come grave (Zusammenfassend ergibt sich daher Folgendes: Wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, die Zweifel an der behaupteten Arbeitsunfähigkeit wecken (objektive Gebotenheit der Observation), die Observation nur während einer verhältnismässig kurzen, begrenzten Zeit stattfindet (hier: während drei Tagen), und einzig Verrichtungen des Alltags ohne engen Bezug zur Privatsphäre (hier: vorwiegend Putzen des Balkons, Einkaufstüten tragen) gefilmt werden, ist der Persönlichkeitsbereich auch bei einer Observation im öffentlich einsehbaren, privaten Raum nur geringfügig tangiert und wiegt der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht schwer; consid. 5.6).
Viceversa, l’assicurazione ed i suoi assicurati hanno un rilevante e legittimo interesse che la prestazione fornita a torto non abbia luogo. Detto diversamente, se l’osservazione non ha leso alcun bene giuridico, il quale ha la priorità sull’interesse pubblico alla lotta agli abusi, e tenendo conto delle circostanze, l’interesse dell’assicurazione (in quel caso era parte ricorrente) prevale rispetto all’interesse privato dell’assicurato (parte convenuta). L’osservazione effettuata è di conseguenza ragionevole e rispetta il principio della proporzionalità. L’essenza dell’art. 13 Cost. (protezione della sfera privata) non viene lesa da tale sorveglianza. („Umgekehrt hat die Versicherung und die dahinter stehende Versichertengemeinschaft ein erhebliches schutzwürdiges Interesse daran, dass nicht zu Unrecht Leistungen erbracht werden. Mit anderen Worten wird bei der erfolgten Observation kein Rechtsgut verletzt, welches Vorrang vor dem öffentlichen Interesse der Missbrauchsbekämpfung hat, und unter Einbezug sämtlicher Umstände sind die Interessen der Beschwerdeführerin gegenüber den privaten Interessen der Beschwerdegegnerin als höherwertig einzustufen. Die durchgeführte Observation ist als zumutbar und damit verhältnismässig im engeren Sinn zu bezeichnen. Der Kerngehalt von Art. 13 BV wird durch die Anordnung einer solchen Überwachung ebenfalls nicht angetastet“; consid. 5.6).
Va evidenziato che, secondo il TF, da solo un rapporto di osservazione non costituisce una sicura base di accertamento dello stato di salute e della capacità lavorativa di una persona assicurata. Esso può al massimo fornire degli indizi o fondare delle supposizioni. Unicamente la valutazione medica della documentazione di osservazione può fornire un sicuro accertamento dei fatti (STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.2, 8C 272/2011 dell’11 novembre 2011 consid. 7.1 (=DTF 137 I 327):
" Die Ergebnisse einer zulässigen Überwachung können zusammen mit einer ärztlichen Aktenbeurteilung grundsätzlich geeignet sein, eine genügende Basis für Sachverhaltsfeststellungen betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit zu bilden (SVR 2010 UV Nr. 17 S. 63, 8C_239/2008 E. 7; Urteil 9C_891/2010 vom 31. Dezember 2010 E. 5.2)."
Su questo tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, pag. 228-243 in particolare p. 232; sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni "in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali; Ed. CFPG, 2006 pag. 135 seg., in particolare pag. 148-153; "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N° 44-2012 pag. 105 seg., in particolare pag. 147-155.
Va ancora evidenziato che con sentenza 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 il TF, a proposito della sorveglianza, ha affermato al consid. 8:
" In via preliminare va rilevato che i rapporti redatti dalla X._________, riguardanti la sorveglianza intervenuta da giugno ad agosto e da ottobre a dicembre 2004, possono essere utilizzati quali mezzi di prova - il fatto non è del resto contestato in questa sede - in quanto l'osservazione risulta conforme alla legge (art. 28 cpv. 2 CC: DTF 129 V 323) e al principio della proporzionalità. L'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede inoltre l'obbligo dell'assicuratore infortuni di accertare i fatti senza limitazione in ordine ai mezzi di prova ammissibili. Di conseguenza secondo l'art. 96 LAINF gli organi a cui è affidata l'esecuzione della LAINF sono autorizzati a elaborare o far rielaborare i dati personali, compresi i dati particolarmente degni di protezione e i profili di personalità. Le citate norme costituiscono pertanto una base legale sufficiente per un intervento nella sfera privata dell'assicurato tramite un investigatore. Del resto quest'ultimo è stato osservato in un luogo ad accesso pubblico ed in attività da lui eseguite volontariamente. In virtù dell'art. 61 lett. c LPGA ciò vale anche per il Tribunale cantonale (DTF 132 V 241 consid. 2.5.1 pag. 242)."
2.7. In concreto dagli atti emerge che il 29 settembre 2011 il dr. med. __________, FMH medicina interna, ha attestato che l’interessata è inabile al lavoro fino al 23 ottobre 2011 (doc. 6).
Il 24 ottobre 2011 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, medico fiduciario della convenuta, dopo aver visitato la ricorrente in data 19 ottobre 2011, ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione depressiva ed ha affermato:
" (…)
Si tratta di una paziente 54-enne, la quale presenza una sindrome da disadattamento con reazione prevalentemente depressiva in seguito a problemi familiari e professionali: il marito è invalido e licenziamento dopo 20 anni di attività perché il suo posto di lavoro in lavanderia non esiste più e non si sono aperte altre possibilità d’impiego presso il datore di lavoro. La paziente è in cura specialistica psichiatrica con colloqui attualmente settimanali e psicofarmacoterapia. La prognosi è per il momento di 2-3 mesi, a medio-lungo termine incerta.” (doc. 7)
Il medico fiduciario ha confermato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività.
Il 16 gennaio 2012 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato la presenza di uno stato depressivo di media gravità indicando uno “sviluppo di una sintomatologia depressiva in relazione al licenziamento dal posto di lavoro su contesto già fragile (gravi problemi di salute del marito). Pz. Depressa, si sente vuota, fatica ad affrontare la vita quotidiana, perdita della fiducia in se stessa, pessimista, perdita di ogni interesse, problemi del sonno, ansia, sensi di colpa, perdita dell’appetito, stanchezza e facile affaticabilità” (doc. 8). La specialista ha confermato la completa incapacità lavorativa nella precedente attività, indicando la possibilità di proseguire l’attività presso un altro posto di lavoro in percentuale da valutare (doc. 8, pag. 2).
Il 17 febbraio 2012 la dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’interessata il 13 gennaio 2012 ed aver posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con prevalenti problemi affettivi (ICD 10: F 43.23), ha affermato:
" (…)
L’assicurata presenta uno stato psichico reattivo al licenziamento subentrato nell’estate dell’anno scorso per la fine del 2011, rifiutando il trattamento che le è stato fatto – a suo dire – ingiustamente, in quanto avrebbero potuto riassumerla in un altro ambito, anche se la lavanderia stava chiudendo.
Il licenziamento, vissuto come traumatico, risveglia il trauma principale nascosto sotto questo evento che è il grave incidente subentrato al marito, che vive da tredici anni su una sedia a rotelle, dopo un grave trauma cranico.
Tredici anni fa, l’assicurata ha praticamente dovuto accettare un radicale cambiamento di vita, perdendo il sostegno e l’affetto del marito, gravemente infortunato. Egli ha impiegato tantissimo tempo per riprendersi, non riuscendo mai completamente nemmeno sul piano neuropsicologico ed è ricoverato stabilmente presso la casa per anziani di __________.
Attualmente l’assicurata rivive tutto il periodo di lotta mai completamente terminato, per cercare di sopravvivere a questo evento gravissimo, accaduto in famiglia, cosicché i traumi si sommano e cresce, invece di diminuire, la sua rabbia contro di sé e contro tutti.
Questa rabbia l’ha portata diverse volte a pensare di buttarsi sotto un treno, in quanto la sua vita non vale più niente ed in qualche modo finora è riuscita a trattenersi.
Prognosi: le condizioni psico-emotive dell’assicurata sono ancora precarie per spingerla, nell’immediato, a chiudere l’incapacità lavorativa per malattia ed entrare in disoccupazione, cercandosi un nuovo posto di lavoro.
Chiedo alla Dr.ssa __________ di rivalutare la terapia farmacologica: non sembrerebbe che Remeron stesse aiutando questa assicurata ad uscire dallo stato pisco-emotivo e dovrebbe essere sostituito – a mio parere – con Ludiomil alla sera in combinazione con Anafranil al mattino, per esempio.
Inoltre, dovrebbe essere vista un maniera ravvicinata, per permettere all’assicurata di evacuare la rabbia e lo sconforto, che si sono accumulati in lei in questi tredici anni, dopo che ha dovuto sopportare le gravi conseguenze dell’infortunio subentrato al marito, che attualmente non fa che sovrapporsi al trauma provocato dal licenziamento. Sembrerebbe che quest’ultimo ha scoperchiato l’amarezza, la frustrazione, la rabbia e delusione contro tutto e tutti, sentimenti accumulatisi in questi tredici anni.
Prognosi: credo comunque che il lavoro dovrebbe poter aiutare l’assicurata a rimuginare meno su tutti questi aspetti, in quanto riprenderebbe una vita sociale attiva, riprendendo la propria vita in mano, per cui credo che prolungare oltremodo l’inabilità lavorativa per malattia risulti controproducente.
Chiedo di conseguenza alla Dr.ssa __________ di rivalutare con l’assicurata la chiusura dell’inabilità lavorativa a partire dal
La riabilitazione socio professionale ridarà il coraggio a questa assicurata per continuare a vivere ed a lottare per la sua vita: coraggio che ha perso con quello che le è capitato.
In conclusione, accentuando il sostegno psicoterapeutico e con un cambiamento della farmacoterapia, dovrebbe essere possibile chiudere l’inabilità lavorativa per malattia al più tardi entro due mesi a partire dalla visita odierna.” (doc. 10)
La specialista ha confermato una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività (doc. 10).
L’11 aprile 2012 la dr.ssa med. __________, scrivendo all’UAI, ha affermato:
" (…)
La paziente non avrebbe mai presentato problemi a livello psichico; sarebbe sempre stata, a sua detta, una persona forte che reagiva di fronte alle difficoltà, in particolare la situazione del marito che le ha cambiato completamente la vita. Il lavoro le avrebbe permesso di avere comunque uno scopo malgrado i problemi del marito, le permetteva di stare con altra gente e di sentirsi utile. Il licenziamento le avrebbe tolto tutto ciò lasciandole un vuoto incolmabile.
Ho visto per la prima volta la paziente il 15.9.2011, su segnalazione del medico curante Dr. med. __________ di __________, a causa di un importante stato depressivo reattivo.
Presentava umore deflesso, vuoto interiore, rabbia a causa del licenziamento, perdita di ogni interesse e di qualsiasi piacere delle cose in genere (anche per i nipoti ai quali è normalmente molto legata), difficoltà di attenzione e concentrazione, impossibilità ad immaginarsi il futuro. Pure presente intensa ansia, stanchezza con facile affaticabilità, perdita dell’appetito ed un importante disturbo del sonno.
(…)
Durante i colloqui, dopo una prima fase nell’ambito della quale la paziente esprimeva i suoi sentimenti in relazione al licenziamento, vi è stata una seconda fase in cui è riemerso il tema dell’incidente del marito con tutto quello che avrebbe comportato per lei. La situazione attuale ha quindi richiamato quella passata e la paziente si ritrova a far fronte a anche a difficoltà passate che si sommano a quelle attuali.
Questo l’ha portata ad avere idee di morte senza però mai una suicidalità, si dice infatti comunque legata alla vita soprattutto per il figlio ed i nipoti.
A livello psicoterapico valuto le risorse della paziente come pure le sue capacità di mentalizzazione, al momento attuale, scarse. Il lavoro attuale è comunque rivolto in particolare a ridurre l’ansia per permetterle di iscriversi al più presto in disoccupazione, anche in misura parziale. Avere un’occupazione le permetterebbe di ritrovare delle motivazioni per se stessa.
Concludendo, dal punto di vista lavorativo la paziente è da ritenersi ancora inabile al 100% in qualsiasi occupazione per quanto scritto in precedenza. Una ripresa parziale della capacità lavorativa potrebbe essere prospettata per il mese di maggio, al più tardi per giugno. La prognosi è comunque, dal punto di vista lavorativo, da ritenersi ancora incerta.” (doc. XXII)
Il 16 aprile 2012 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" (…)
Il 12.04.12 __________ consulente UAI annota: Telefonato alla Dr.ssa __________ che vedrà l’A. in data odierna per valutare se è possibile stabilire una CL in modo di poter accedere all’aiuto al collocamento della disoccupazione. Le spiego la possibilità di Misure di Reinserimento da parte AI, attuabili anche con una IL completa, con lo scopo di ristabilire una CL al lavoro tramite una misura progressiva, accennando alla possibilità presso la lavanderia __________. Ne parlerà con l’A., e lunedì sentirà il Dr. __________ per una risposta. Se dovesse essere positiva, con __________ convocheremo l’A. per spiegarle la possibilità e fisseremo una visita presso la struttura per poi lasciarle decidere se se la sente di partire con il provvedimento proposto.
Sentita in data odierna, la dottoressa __________ conferma lo stato d’inabilità ma ritiene possibile vincere le resistenze dell’A. proponendo i provvedimenti descritti. A tal fine farà pervenire al più presto un rapporto medico integrativo a quello del 11.04.12."
(doc. XXII)
Il 25 aprile 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Il 24.04.12 __________ consulente IP con nota di posta elettronica mi informa che con il consulente __________ hanno incontrato l’A. proponendo il provvedimento di riabilitazione socioprofessionale presso la lavanderia de l’ __________.
Si presume che l’A. accetterà di iniziare con questo progetto e probabilmente inizierà con una CL del 50% e poi si valuterà il seguito." (doc. XXII)
Dagli atti emerge inoltre che il 18 aprile 2012 l’interessata è stata sentita nel corso di un colloquio tenutosi presso __________ da cui è emerso:
" All’inizio del colloquio viene spiegato alla signora RI 1 che si tratta di un’analisi della situazione e prende atto del fatto che le saranno chieste informazioni sui suoi disturbi, sul decorso di guarigione, sul futuro modo di procedere e sulla situazione professionale. Il seguente colloquio viene registrato per la nostra documentazione in forma di un appunto.
(…)
Mi sono chiusa, non esco di fuori, sto male con la vita, vedo le cose negative, non ho la forza di fare qualcosa.
No, l’unica cosa che sono riuscita a recuperare è il dormire, in generale la mia tristezza incomincia a pesare molto di più.
(…)
Ancora oggi sono in malattia nella misura del 100%.
(…)
No, l’unica cosa che faccio, vado una volta alla sera all’istituto di mio marito. Ho un nipotino che non riesco a giocare con lui, mi fa male questa cosa.
(…)
Con questi disturbi, mi chiudo in casa tutto il giorno, penso e ripenso, mi metto a piangere, non riesco a capire niente della mia vita. Non riesco a fare niente.
Si, quello che mi ha spiegato anche la dottoressa, non faccio più le cose come prima, tipo lavare e stirare faccio fatica, non ho dolori fisici, se devo portare la spesa posso portarla.
(…)
Sono tutto il giorno in casa, ogni tanto vado di sotto alla __________ e prendo il pane, alla sera vado da mio marito all’istituto.
(…)
Fine del colloquio: ore 14.45
(…)
Inizio del colloquio / Continuazione: ore 15.05
Rimostranza:
Alla signora RI 1 viene spiegato, che CO 1 a causa dello stato degli atti, dubiti della sua dichiarazione. Infatti dagli accertamenti supplementari effettuati da CO 1A risulta che la signora RI 1 nel periodo in cui era attestata dal suo medico curante un’inabilità del 100%, ha svolto attività che non sono compatibili con gli attestati medici.
Signora RI 1, dai nostri accertamenti risulta che lei svolge con grande probabilità, un’attività di donna delle pulizie. Lei è stata vista diverse volte a fare le pulizie in diversi appartamenti, tuttavia lei presenta un’inabilità lavorativa al 100%. Abbiamo qui una foto del 16.02.2012 che mostra che lei fa le pulizie. La preghiamo di prendere posizione:
Sono andata da amici e basta, sono sulle scale, è gente che conosco da anni, non ho fatto le pulizie, sono andata a trovare la signora e ha un gatto, lo stesso ha vomitato sulle scale e le ho pulite. Gli amici si trovano a __________ non so che via si tratta. Non posso dare il nome della mia amica. Posso portarvi da loro se volete. Non so se è giusto dire il nome e cognome in confronto ai miei amici. Io non lavoro come donna di pulizie. Sono solo andata a trovare i miei amici e basta.
__________ … non mi ricordo il cognome e neanche la via.
La signora di sotto l’ho conosciuta tramite un’altra amica, sono amica anche con quella famiglia, una volta lavoravo per loro, quando il piccolo era appena nato, (parlo di 3 anni fa), siamo rimasti che ogni tanto vado da lei, ora come ora non vado spesso, quando faccio una passeggiata vado a trovarla. Sono andata a trovare una persona, non posso andare a trovare una persona che conosco? E se non stava bene ed il suo gatto ha vomitato sulle scale, io le ho pulite.
Questa è la verità, non sto facendo le pulizie, sono andata solamente a trovare la signora. Ho visto __________ ad andare a lavorare e sono andata a salutarla, per me questa è la verità. Conosco anche __________ (famiglia che abita da parte al signor __________), lo conosco da una vita. Non sto lavorando in nero per queste persone.
Qual è la sua versione signora RI 1?
La donna delle pulizie dello __________ era in vacanza, e mi hanno chiamata perché la moglie non stava bene, ed ho pulito un po’ le scale, poi mi sono fermata e ho detto allo __________ che ho diversi problemi e tutto il resto e non posso continuare, poi sono andata da __________.
Io non sto negando che non sono andata una o due volte, ma non sono andata tutti i giorni e tutte le settimane.
Ha ricevuto un guadagno?
Ho fatto le pulizie (__________mi ha dato CHF 50.- perché ha insistito) perché sono andati in vacanza due volte allora ha voluto darmi fr. 50.--.
Abbiamo un video che è stata 4 ore a pulire:
Una persona non può stare 4 ore da un’amica?
Sono stata anche dalla famiglia __________ (la famiglia che sta dalla parte dello __________) ma non ho fatto le pulizie. Sono stata solo per 4 o 5 ore da loro, ma non ho fatto niente.
Vado da __________ quando faccio la passeggiata, vado più spesso, da __________ non faccio le pulizie.
Signora RI 1, l’CO 1 ha versato per il suo caso malattia, per la sua inabilità lavorativa al 100%, in totale prestazioni di CHF 16'843.90. (14.09.2011 fino 29.02.2012). Dai nostri accertamenti è emerso che nel periodo in cui era attestata un’inabilità al 100% dal suo medico curante, lei ha svolto delle attività non compatibili con gli attestati medici. Quindi lei ha ricevuto delle prestazioni a torto.
L’CO 1 prevede il modo di procedere come seguito:
La signora RI 1 conferma di aver ricevuto delle prestazioni di CO 1 a torto.
La signora RI 1 è disposta a rimborsare ad CO 1 le prestazione versate a torto ed inoltre si riserva il diritto di esaminare un eventuale rimborso dei costi degli accertamenti supplementari eseguiti.
CO 1 provvederà ad emettere una decisione formale alla signora RI 1iliana nelle prossime settimane.
CO 1 tiene il diritto a provvedere una denuncia penale.
Niente, si ho preso nota.
(...)
Letto e confermato le domande e risposta tra la signora __________ e signora __________.
Durante il colloquio i collaboratori di competenza della __________ e dall’CO 1 hanno tenuto una condotta corretta nei miei confronti. A tale proposito non ho alcuna obiezione da fare. Le affermazioni che ho fatto corrispondono alla verità."
(doc. 13)
Agli atti è stato prodotto un rapporto ed un dossier fotografico relativo al periodo dal 23 gennaio 2012 al 7 marzo 2012 de __________ (doc. 14).
Dal rapporto emerge che l’interessata è stata seguita il 23 gennaio 2012, il 24 gennaio 2012, il 10 febbraio 2012, il 16 febbraio 2012, il 22 febbraio 2012 ed il 7 marzo 2012 (doc. 14).
Dai risultati si evince che:
il 23 gennaio 2012 la ricorrente il mattino ha condotto il marito presso la __________, si è, verosimilmente, recata in posta per effettuare i pagamenti, poi dalla dr.ssa med. __________, ed infine presso un’edicola ed una cartoleria; il pomeriggio è andata in panetteria e vicino ad un’edicola per poi tornare a casa (pag. 2-4, doc. 14);
il 24 gennaio 2012 l’interessata ha dapprima fatto una lunga passeggiata, poi, per quattro volte, si è recata alla __________ comperando ogni volta due confezioni da sei bottiglie di acqua minerale che ha portato alla __________. Il pomeriggio dapprima si è recata in posta e poi in farmacia (doc. 14, pag. 4, 5, 6);
il 10 febbraio 2012 si è recata in una palazzina e poi, verosimilmente, dal figlio (doc. 14, pag. 7);
il 16 febbraio 2012 è stata vista recarsi, il mattino, presso un’abitazione di __________. Dal rapporto emerge:
" Grazie alle ampie vetrate di cui le quattro case a schiera sono dotate, alle 09.15 RI 1 viene individuata nell’abitazione contrassegnata dal numero civico 21a, domicilio dei Signori __________. Dismessi il giubbetto gilet e il pullover, appare ora indossare solamente una maglietta a maniche corte di colore nero.
Temporaneamente scomparsa al piano sub scendendo le scale interne visibili attraverso le vetrate, alle 09.28 l’assicurata riappare sulle scale per riportarsi ai piani superiori con un secchio e dei manici di scopa.
Scomparsa sino ad allora dalla visuale garantita attraverso le vetrate, alle 09.56 RI 1 riappare sulle scale interne con in mano il secchio, uno spazzettone e uno straccio che viene scorta passare lungo il telaio delle vetrate. Equipaggiata ad entrambe le mani di guanti da pulizia in latex, poco dopo viene scorta passare l’aspirapolvere sui gradini delle scale. Non potendo continuare ad occupare la posizione con vista sulle vetrate e sull’ingresso dell’abitazione, alle 10.05 ci si apposta lungo __________ in maniera da riuscire a scorgere la partenza dell’assicurata attraverso la sua discesa dalla diramazione a fondo cieco.
Tuttora munita della propria borsetta e del sacchetto “__________”, alle 12.33 RI 1 viene scorta allontanarsi da __________ con passo sostenuto. Mentre si trova a percorrere Via __________ dopo avere disceso un’erta scalinata, alle 12.38 viene avvicinata da un autoveicolo con insegne pubblicitarie della società __________ intestato alla Signora __________ con recapito in Via __________ a __________. Dopo avere dato l’impressione di voler prendere posto a bordo del veicolo, al termine di un rapido scambio di battute con il conducente la donna riprende il cammino lungo Via __________. Giunta in Via , alle 12.42 attraversa la strada in direzione della fermata “”.
Mantenutasi in piedi durante la breve attesa, alle 12.45 l’assicurata prende posto a sedere su di un autobus della linea 2. Giunta alla fermata “__________” di __________ alle 13.17 scende dal mezzo di trasporto pubblico dirigendosi verso la scalinata che conduce al domicilio. Dopo avere prelevato la corrispondenza dalla buca lettere, alle 13.18 rincasa. Il servizio viene interrotto.” (doc. 14, pag. 9)
il 22 febbraio 2012 l’interessata si è ancora recata a __________. Dal rapporto si evince:
" (…)
Giunta sul piazzale antistante gli ingressi, alle 08.37 viene scorta entrare nell’abitazione al numero civico __________ aprendo la porta d’entrata con una chiave tolta dalla borsetta portata a tracolla.
Temporaneamente scomparsa al piano sub scendendo le scale interne visibili attraverso le vetrate, alle 08.40 RI 1 riappare sulle scale con in mano un secchio, vestita con abiti diversi da quelli indossati in partenza da casa.
Ora vestita con una maglietta a maniche corte e dei pantaloni pinocchietto di colore chiari e delle scarpe sportive rosse, alle 08.44 l’assicurata si affaccia un attimo all’uscio dell’abitazione per consultare il display di un cellulare. Dopo avere chiuso dietro di sé la porta d’entrata, alle 08.46 viene scorta salire le scale interne con in mano uno spazzettone e due secchi, di cui uno contenente delle confezioni di detergente.
Alle 09.51 RI 1 viene nuovamente scorta nell’abitazione contrassegnata dal numero civico __________, domicilio dei Signori __________. Dopo essersi intrattenuta più di un minuto dinanzi ad una vetrata intenta ad osservare l’area di parcheggio sottostante, si riattiva nei lavori di pulizia avendo cura di passare l’aspirapolvere sulle scale. Mentre si mantiene china sui gradini manovrando il tubo flessibile con la mano destra, sorregge la slitta con la mano sinistra. Non potendo continuare ad occupare la posizione con vista sulle vetrate e sull’ingresso dell’abitazione, alle 10.00 ci si apposta lungo Via __________ in maniera da riuscire a scorgere la partenza dell’assicurata attraverso la sua discesa dalla diramazione a fondo cieco.
Alle 10.33 dalla diramazione a fondo cieco viene scorta partire una donna al volante di una __________ le cui targhe TI __________ risultano intestate alla __________ con recapito in Via __________ a __________, società nota per la creazione di una piattaforma online di presentazione degli immobili in Ticino. Transitata dinanzi al veicolo dei nostri agenti sorreggendo in mano un cellulare come se stesse facendo uso della fotocamera per scattare una fotografia o girare un filmato, la donna si allontana in direzione di Via __________. Rincasata verso le 11.15, verrà scorta ripartire da Via __________ alle 12.30 alla guida della __________ che continuerà ad apparire priva di passeggeri.
Le sede della , nonché abitazione dei soci __________ trova spazio lungo la diramazione a fondo cieco che conduce alle “”. Nel corso dell’osservazione svolta giovedì 16 febbraio, RI 1 era stata vista avere un rapido contatto con il conduttore di un autoveicolo con insegne pubblicitarie della __________ intestato alla Signora __________.
Iniziando a sospettare che RI 1 possa essersi allontanata inosservata da Via __________, alle 13.30, 14.30 e 15.30 si effettuano tre telefonate pretestuose al domicilio di __________ La prima risposta da parte dell’assicurata si otterrà in occasione della terza telefonata. Se ne deduce debba essere rincasata tra le 14.30 e le 15.30.
Il servizio viene immediatamente interrotto dopo avere portato a termine un giro di ricognizione rilevante l’esistenza di una via di fuga alternativa alla diramazione abitualmente percorsa dall’assicurata. Trattasi di un viale privato delimitato da cancello attraversante il sedime dell’abitazione __________. Non avendo scorto RI 1 su nessuno dei veicoli usciti dalla diramazione a fondo cieco, se ne deduce debba essersi allontanata percorrendo il viale privato attraversante il sedime dell’abitazione di Via __________.” (doc. 14, pag. 11-12)
il 7 marzo 2012 dal rapporto emerge:
" (…)
Giunta dinnanzi al cancello delimitante l’accesso alla casa di Via , l’assicurata rivolge per un attimo lo sguardo in direzione dell’area di parcheggio delle “”. Ottenuta l’apertura del cancello, alle 07.58 scompare verso l’abitazione dei Signori __________, nonché sede della __________.
Alle 09.42 RI 1 viene individuata al secondo piano dell’abitazione __________, mentre compare dietro ad una finestra dopo averne scostato la tenda. Vestita con una maglietta a maniche corte di colore arancione e dei pantaloni pinocchietto chiari, nei minuti che seguono verrà scorta passare l’aspirapolvere per terra e sul telaio della finestra.
Non potendo continuare ad occupare la posizione con vista sull’abitazione, alle 09.50 ci si apposta per il tramite di due agenti lungo Via __________ e Via __________ in maniera da riuscire a scorgere la partenza dell’assicurata attraverso una delle due vie di fuga esistenti.
Vestita con una maglia a maniche lunghe bianca in luogo del pullover nero indossato in partenza da casa, alle 13.36 RI 1 compare sulla diramazione a fondo cieco di Via . Tuttora munita della propria borsetta e del sacchetto “”, scende l’erta scalinata che conduce su Via __________ proseguendo con passo dinamico in direzione di Via . Giunta da poco alla fermata “”, alle 13.45 sale su di un autobus della linea 2. Il servizio viene interrotto." (doc. 14, pag. 13-14)
Dal rapporto emergono le seguenti conclusioni (pag. 14-16):
" RI 1 è stata osservata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 durante sei giorni feriali ripartiti in un periodo di tempo di sette settimane (lunedì 23, martedì 24 gennaio, venerdì 10, giovedì 16, mercoledì 22 febbraio e mercoledì 7 marzo).
Come dettagliatamente descritto al capitolo Risultati, durante la sorveglianza l’assicurata è stata vista allontanarsi da casa undici volte. In quattro occasioni le sue assenze dal domicilio sono perdurate all’incirca dieci minuti, giusto il tempo per permetterle di riaccompagnare il marito alla casa anziani e svolgere delle rapide commissioni a P__________ (Panetteria __________, Ufficio postale, farmacia e __________). In una circostanza si è intrattenuta fuori casa ¾ d’ora per acquistare otto confezioni di acqua minerale trasportate a due a due dal negozio __________ sino alla casa anziani. In altre sei circostanze si è assentata da casa per più di ¾ d’ora: una prima volta per intrattenersi una quarantina di minuti presso lo studio della Dr.ssa __________ e fermarsi qualche minuti in un’edicola e un attimo in una cartoleria, una seconda volta per compiere di primo mattino una passeggiata jogging della durata di 70 minuti, una terza volta per intrattenersi poco più di un’ora in una palazzina di Via __________ a __________ e fermarsi successivamente in Via __________ a __________ in una palazzina corrispondente all’indirizzo di residenza del figlio e altre tre volte per recarsi a svolgere lavori di pulizia in tre diverse abitazioni di Via __________ a __________.
Alla luce delle indagini svolte i quesiti posti possono così essere risolti:
comportamento generale nella vita quotidiana (disturbi evidenti)?
Durante il periodo di sorveglianza RI 1 è apparsa in buone condizioni fisiche. Dinamica nei movimenti, non ha manifestato nessun genere di impedimento nel compimento delle azioni. Per raggiungere le sue mete si è spostata in autobus oppure a piedi, percorrendo con passo sciolto e spedito da alcune centinaia di metri sino ad oltre tre chilometri. In occasione dell’acquisto di otto confezioni di acqua ha mostrato di essere in grado di sollevare e trasportare pesi di almeno 9 kg con entrambe le mani. Ha dato prova della sua forza anche quando si è trovata a dover spingere il marito in carrozzella dal domicilio sino alla casa anziani, affrontando senza difficoltà il tratto in salita.
In occasione delle sue comparse fuori casa l’assicurata è stata vista avere rapidi contatti con persone incontrate per strada o nei negozi frequentati, compiere un breve tragitto a piedi con un uomo uscito contemporaneamente dalla palazzina e passeggiare per oltre un’ora con una donna che si presume essere una vicina di casa. In tutte queste circostanze è sempre stata vista rivolgersi cordialmente ai suoi interlocutori, esternando talvolta anche dei sorrisi.
esercizio di un’attività professionale o accessoria?
RI 1 è stata vista svolgere un’attività lavorativa nelle mattinate di giovedì 16 febbraio, mercoledì 22 febbraio e mercoledì 7 marzo 2012, quando si è occupata di lavori di pulizia in tre diverse abitazioni di Via __________ a __________, intrattenendosi:
giovedì 16 per oltre 3 ore e 30 minuti, e meglio
dalle 08.55 alle 12.32 (3 ore e 37 minuti);
mercoledì 22 per oltre 1 ora e 1/4 , e meglio
dalle 08.37 sin oltre le 09.53 (oltre 1 ora e 16 minuti);
mercoledì 7 per oltre 5 ore e 30 minuti, e meglio
dalle 07.58 alle 13.35 (5 ore e 37 minuti).
Nei giorni e negli orari in cui la sorveglianza è stata esperita, l’assicurata risulta pertanto avere lavorato per tre diversi clienti: i Signori __________ (Via __________), i Signori __________ (Via __________) e i Signori __________ (Via __________).
Attività incompatibili con i disturbi attuali?
I disturbi di salute lamentati non hanno impedito a RI 1 di sbrigare le commissioni e gli impegni di cui si è detto ai punti precedenti. Ritenuta la regolarità con cui l’assicurata è solita svolgere l’attività di donna delle pulizie, appare verosimile che il suo attuale stato di salute debba essere compatibile con l’esercizio di un’attività lavorativa.” (doc. 14)
2.8. In concreto questo Tribunale, chiamato a stabilire se l’assicuratore ha correttamente deciso di chiedere la restituzione delle prestazioni versate alla ricorrente dal 14 settembre 2011 al 31 marzo 2012, per i motivi che seguono, ed in particolare per la circostanza che i risultati delle investigazioni non sono stati sottoposti ad una valutazione medica, non può tutelare l’agire della Cassa.
Il TCA evidenzia in primo luogo che, di principio, la sorveglianza effettuata da __________ è compatibile con quanto stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 135 I 169 consid. 4.2.1 e DTF 137 I 237 consid. 5.1).
Le indagini del 23 gennaio 2012, del 24 gennaio 2012 e del 10 febbraio 2012, allorché non è stato rilevato lo svolgimento di un’attività lucrativa da parte della ricorrente, si sono in sostanza limitate alla sorveglianza dei movimenti dell’interessata su suolo pubblico. L’insorgente è stata vista effettuare attività quotidiane normali quali passeggiare, salire sui bus, recarsi in posta, andare in edicola, fare le spese ed aiutare il marito gravemente malato spingendo la carrozzella. Le foto e le osservazioni relative a questi tre giorni concernono azioni svolte in luoghi pubblici facilmente accessibili.
La successiva sorveglianza, avvenuta nei giorni 16 febbraio, 22 febbraio e 7 marzo 2012, concerne invece le azioni compiute dall’interessata mentre effettuava attività di pulizia all’interno di alcuni appartamenti.
In particolare gli investigatori hanno scattato fotografie che riprendono l’insorgente mentre pulisce le scale, le finestre e, apparentemente, passa l’aspirapolvere.
Le foto del 7 marzo 2012 ritraggono l’assicurata mentre svolge dei lavori di pulizia all’interno dell’appartamento dietro ad una finestra con delle tende che la coprono parzialmente, quelle del 22 febbraio 2012 la riprendono dietro ad una finestra mentre porta un aspirapolvere ed esegue delle pulizie ed infine quelle del 16 febbraio 2012 l’hanno immortalata attraverso un vetro mentre puliva delle scale all’interno di una casa.
A questo proposito va evidenziato che nella già citata DTF 137 I 237 al consid. 6.1 con riferimento all’art. 179quater CP (per il cui cpv. 1 chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria), il TF ha affermato che non fa parte della sfera privata protetta ciò che accade in pubblico e può essere visto da chiunque. Della sfera privata protetta fanno invece parte, di regola, le azioni eseguite in luoghi chiusi e protetti dagli sguardi di terzi (“Nicht zum geschützten Bereich gehört, was sich in der Öffentlichkeit abspielt und von jedermann wahrgenommen werden kann. Zur geschützten Privatsphäre gehören demnach grundsätzlich dagegen alle Vorgänge in geschlossenen, gegen den Einblick Aussenstehender abgeschirmten Räumen und Örtlichkeiten (STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7. Aufl. 2010, § 12 Rz. 55; FRANZ RIKLIN, Der strafrechtliche Schutz des Rechts am eigenen Bild, in: Festschrift für Leo Schürmann, 1987, S. 550 f.; BGE 118 IV 41 E. 4 S. 46 ff., BGE 118 IV 319 E. 3b S. 324), wie Vorgänge in einem Haus, in einer Wohnung oder in einem abgeschlossenen, privaten Garten (VON INS/WYDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 2. Aufl. 2007, N. 9 zu Art. 179quater StGB)”. Il TF ha rammentato che per dottrina e giurisprudenza accadimenti avvenuti in un luogo protetto ai sensi dell’art. 186 CP (per il quale chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria), di norma, non possono essere ripresi od osservati con l’aiuto di mezzi tecnici. Tuttavia, non ogni ripresa della sfera privata è penalmente reprensibile ma, di regola, lo è se vi è uno stretto legame con la sfera privata (“In Literatur und Rechtsprechung unbestritten ist, dass Vorgänge in einem solchen nach Art. 186 StGB geschützten Raum nicht mit technischen Hilfsmitteln beobachtet oder aufgenommen werden dürfen. Mit Blick auf den häuslichen Bereich wird in der Literatur auch die Ansicht vertreten, dass nicht jede beliebige Aufnahme aus dem geschützten Privatbereich strafbar sein soll, sondern nur die Abbildung eines Objekts erfasst sein kann, das einen engen Bezug zur Privatsphäre hat. Genannt werden das Eigenleben betreffende Tatsachen aus dem Privatbereich im engeren Sinn, die faktisch also nicht jedermann ohne weiteres zugänglich sind (TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N. 4 zu Art. 179quater StGB mit weiteren Hinweisen; BGE 118 IV 41 E. 4b bis 4e S. 46 ff.); es geht um das Festhalten privater Lebensvorgänge (vgl. RIKLIN, a.a.O., S. 551 und MARTIN SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bd. III: Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB, 1984, N. 12 zu Art. 179quater StGB). Müssen körperliche oder rechtlich-moralische Schranken überwunden werden, um damit in die Privatsphäre im engeren Sinn fallende Tatsachen aufzunehmen, sind die Tatsachen nicht mehr "ohne weiteres" jedermann zugänglich. Als rechtlich-moralisches Hindernis gilt eine Grenze, die nach den hierzulande allgemein anerkannten Sitten und Gebräuchen ohne die Zustimmung der Betroffenen nicht überschritten wird (BGE 118 IV 41 E. 4e S. 49 f.).“).
Per contro l’Alta Corte ha stabilito che se una persona svolge liberamente un’attività che rientra nelle mansioni quotidiane, visibile da un luogo pubblico, va ritenuto che ha rinunciato alla protezione della sfera privata (“Bei einer Person, die bei freiwillig ausgeübten, von blossem Auge beobachtbaren Alltagsverrichtungen in einem von jedermann öffentlich einsehbaren Bereich gefilmt wird, darf angenommen werden, sie habe insoweit auf einen Schutz der Privatheit verzichtet und in diesem Umfang ihre Privatsphäre der Öffentlichkeit ausgesetzt“).
Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha evidenziato che l’osservazione delle attività quotidiane svolte sui balconi, pur toccando la sfera privata della persona assicurata, erano visibili dalla strada. Fin quando la persona interessata è rimasta sui balconi, non protetti da alcunché, le attività svolte potevano essere viste da chiunque e non solo dai familiari più stretti. Si trattava di attività visibili senza che fosse necessario oltrepassare barriere fisiche o psichiche e non concernevano attività strettamente personali ma semplici mansioni della vita quotidiana. Le riprese effettuate non avevano un legame stretto con la sfera privata della persona interessata e in queste condizioni l’art. 179quater CP non è stato violato (“Die Beobachtung der Beschwerdegegnerin auf den Balkonen tangierte demnach zwar ihren Privatbereich, beide Balkone der beobachteten Wohnungen waren aber von der Strasse aus frei einsehbar. Soweit und solange sie sich auf den nicht abgeschirmten Balkonen aufhielt, waren sämtliche Handlungen daher faktisch nicht mehr nur von nahe verbundenen Personen, sondern von jedermann ohne weiteres wahrnehmbar. Es handelt sich dabei um Tatsachen, die ohne Überwindung einer physischen oder psychologischen Schranke zugänglich waren. Ausserdem liegen keine besonders persönlichkeitsträchtige Szenen, sondern freiwillig ausgeübte Alltagsverrichtungen vor; die Aufnahmen weisen keinen engen Bezug zur Privatsphäre auf, weshalb bei der Observation nicht gegen Art. 179quater StGB verstossen wurde. Es kann daher offengelassen werden, ob allenfalls ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Vermeidung eines ungerechtfertigten Leistungsbezugs besteht, welches auch ein einen Straftatbestand (von Art. 179quater StGB) erfüllendes Verhalten rechtfertigen würde.“).
Ciò vale anche nel caso di specie. Le riprese sono state effettuate da luoghi pubblici ed hanno immortalato la ricorrente, dietro i vetri, mentre svolgeva normali mansioni quotidiane.
Questa circostanza non è tuttavia sufficiente per tutelare l’agire dell’amministrazione.
Infatti, l’assicuratore, in seguito alle investigazioni effettuate, si è limitato a sentire la ricorrente nel corso di un colloquio dove l’interessata, pur ammettendo di aver svolto, ma solo in un paio di occasioni (doc. 13: “Io non sto negando che non sono andata una o due volte, ma non sono andata tutti i giorni e tutte le settimane”), delle attività di pulizia, ha in sostanza contestato quanto rimproveratole.
La Cassa non ha invece sottoposto le risultanze delle indagini ad uno specialista in psichiatria.
Ora, secondo il TF, da solo un rapporto di osservazione non costituisce una sicura base di accertamento dello stato di salute e della capacità lavorativa di una persona assicurata. Esso può al massimo fornire degli indizi o fondare delle supposizioni. Unicamente la valutazione medica della documentazione di osservazione può fornire un sicuro accertamento dei fatti (sentenza 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.2; sentenza 8C 272/2011 dell’11 novembre 2011 consid. 7.1 = DTF 137 I 327; D. Cattaneo, "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N° 44-2010 pag. 151 N° 39).
In DTF 137 I 327 il TF, alla luce delle divergenze tra gli atti medici e le investigazioni, ha rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. 7.1:” Die Ergebnisse einer zulässigen Überwachung können zusammen mit einer ärztlichen Aktenbeurteilung grundsätzlich geeignet sein, eine genügende Basis für Sachverhaltsfeststellungen betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit zu bilden (SVR 2010 UV Nr. 17 S. 63, 8C_239/2008 E. 7; Urteil 9C_891/2010 vom 31. Dezember 2010 E. 5.2)“ e consid. 7.3: “Trotz der vorliegenden Schwierigkeiten, aus medizinischer Sicht die tatsächlich bestehenden gesundheitlichen Beschwerden festzustellen und gestützt hierauf eine Arbeitsfähigkeitsschätzung abzugeben, können die bestehenden Divergenzen hinsichtlich des erwerblichen Zumutbarkeitsprofils nicht im Rahmen einer Beweiswürdigung aufgelöst werden. Es besteht daher aufgrund der diametral entgegengesetzten Schlüsse aus Begutachtung und Observation Anlass zu weiteren medizinischen Abklärungen. Diese sind interdisziplinär auszurichten, um den somatischen wie psychischen Leiden Rechnung zu tragen. Entgegen der vorinstanzlichen Ansicht wird das Observationsmaterial von den Medizinern dabei nach dem Gesagten zu berücksichtigen sein. Die Sache ist daher an die Beschwerdeführerin zurückzuweisen.”).
Nel caso di specie tutti gli specialisti che hanno visitato la ricorrente, sia i medici curanti, dr. med. __________, FMH medicina interna e dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia che i medici incaricati dall’assicuratore, dr. med. __________, FMH medicina interna e dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno stabilito che l’interessata era completamente incapace al lavoro nella precedente attività svolta in lavanderia ed in qualsiasi altra.
Non vi è un atto medico che attesti la possibilità per la ricorrente di svolgere un’attività lavorativa al momento della visita.
La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha accennato alla possibilità, futura, per l’interessata, di iniziare un’attività e riprendere contatti a livello sociale (doc. 7: “il lavoro dovrebbe poter aiutare l’assicurata a rimuginare meno su tutti questi aspetti, in quanto riprenderebbe una vita sociale attiva, riprendendo la propria vita in mano, per cui credo che prolungare oltremodo l’inabilità lavorativa per malattia risulti controproducente”) ed aveva proposto di rivalutare con l’assicurata di riprendere un’attività dal 1° aprile o dal 1° maggio 2012 (doc. 7). Anche la dr.ssa med. __________ aveva accennato alla possibilità di riprendere l’esercizio di un’attività lavorativa in futuro (cfr. doc. 8, pag. 2, domanda 7).
Tuttavia, senza una valutazione medica che stabilisca se ed in che misura quanto accertato in sede di investigazione è compatibile con quanto attestato dai medici, una soppressione e, a maggior ragione, una richiesta di restituzione di prestazioni già versate non è compatibile con la giurisprudenza (DTF 137 I 327).
Tanto più che l’insorgente è stata vista svolgere l’attività di pulizia per la prima volta il 16 febbraio 2012 (doc. 14). Non vi sono pertanto motivi medici oggettivi per ritenere che in precedenza, ossia già dal 14 settembre 2011, le prestazioni sarebbero state versate a torto.
Contrariamente a quanto sembra sostenere l’assicuratore, la sottoscrizione del verbale di colloquio del 18 aprile 2012 non è sufficiente a suffragare gli indizi raccolti con le investigazioni. In quell’occasione la ricorrente ha negato di aver lavorato per tutte le persone presso le quali è stata vista ed ha ammesso unicamente di aver fatto le pulizie in un paio di occasioni e di aver percepito, per tale attività, fr. 50 (doc. 13: “Io non sto negando che non sono andata una o due volte, ma non sono andata tutti i giorni e tutte le settimane” e “Ho fatto le pulizie (__________mi ha dato CHF 50.- perché ha insistito) perché sono andati in vacanza due volte allora ha voluto darmi fr. 50.--)”). Nel verbale non figura, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore (cfr. decisione su opposizione), che l’interessata ha ammesso di aver percepito le indennità a torto, ma “unicamente” che la ricorrente “conferma di aver ricevuto delle prestazioni di CO 1 a torto” (doc. 17, sottolineatura del redattore), ossia alcune prestazioni. Ciò è compatibile con l’ammissione dell’interessata di aver conseguito fr. 50 per il lavoro svolto ma non significa ancora che tutte le prestazioni siano da restituire e che nessun’altra prestazione sia dovuta. Se è vero che l’interessata ha affermato di essere disposta a rimborsare all’assicuratore le prestazioni versate a torto, ciò non vuol dire che tutte le indennità siano state versate senza causa.
Del resto se, come sembra ritenere l’assicuratore, l’interessata avrebbe potuto svolgere la professione di donna delle pulizie, ciò non significa ancora che essa avrebbe pure potuto effettuare la precedente professione che svolgeva presso la lavanderia. La Cassa avrebbe così dovuto accertare in quale misura la professione di donna delle pulizie sarebbe stata possibile, effettuare il calcolo del grado d’invalidità applicando l’abituale raffronto dei redditi e, se del caso, assegnare un termine di 3-5 mesi alla ricorrente per permetterle di cambiare professione.
Infatti con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).
In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a).
Infine, va evidenziato che nel frattempo l’UAI, con progetto di decisione del 29 gennaio 2013 (doc. B, pag. 2), ha stabilito una totale incapacità lavorativa della ricorrente dal 14 settembre 2011 al 30 novembre 2012 ed al 50% dal 1° dicembre 2012 e, alla scadenza dell’usuale anno di attesa ai sensi dell’art. 28 LAI, le ha assegnato una rendita intera dal 1° settembre 2012 ed al 50% dal 1° aprile 2013.
In queste condizioni, questo Tribunale non può tutelare l’agire dell’assicuratore.
La Cassa, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà richiamare dall’UAI l’intera documentazione per stabilire le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad attribuire alla ricorrente un rendita e sottoporre tutti gli atti, compresi quelli relativi alle investigazioni effettuate, ad un perito specialista in psichiatria per valutare l’incapacità lavorativa della ricorrente nel periodo litigioso sia nella precedente attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
In seguito dovrà stabilire, procedendo, se necessario, all’abituale raffronto dei redditi, se ed in che misura l’interessata ha diritto alle prestazioni già versate e, eventualmente, ad ulteriori prestazioni dal 1° aprile 2012, tenendo conto della circostanza che, perlomeno in un paio di occasioni, l’interessata ha svolto un’attività lucrativa percependo fr. 50.
In queste condizioni il ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione per gli accertamenti appena descritti.
Visto l’esito del ricorso, alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Alla luce dell’esito dell’impugnativa la richiesta della ricorrente di procedere con l’allestimento di una perizia e con l’assunzione di nuove prove diventa priva di oggetto.
A questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per ulteriori accertamenti.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. RI 1 verserà a RI 1 fr. 2'500.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti