Raccomandata
Incarto n. 36.2012.28
IR/sc
Lugano 28 giugno 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 aprile 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, 1943, domiciliata a , divorziata ed assicurata per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la __________, ha chiesto, con formulario redatto il 24 giugno 2011 (doc. 1), la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012 alla competente Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, servizio prestazioni.
Con il formulario preposto la signora RI 1 ha prodotto copia della decisione di tassazione per l’imposta cantonale dell’anno 2009 da cui si desumono i seguenti redditi: Rendite AVS per CHF 20'796, interessi sui capitali per CHF 113 e valore locativo/affitti per CHF 1'180. Il totale dei redditi ritenuti assomma a CHF 22'089, la sostanza netta assomma invece a CHF42’579, quella imponibile a CHF 42'000.
Con decisione del 23 novembre 2011 (doc. 2) l’amministrazione ha accolto la domanda e concesso il sussidio specificando che “L’importo dettagliato della RIPAM in favore … è indicato nella tabella riportata sul retro” la decisione contiene poi l’avvertenza dei rimedi di diritto. Sul verso del foglio che contiene la decisione è quantificato l’importo della riduzione del premio cifrata in CHF 1'890 annui. La decisione è stata notificata per posta semplice.
Gli atti dell’amministrazione contemplano uno scritto dell’assicu-rata diretto al “Dipartimento sanità” (doc. 3) con cui la signora RI 1 lamenta, in pratica, l’insufficienza della RIPAM riconosciuta e chiede il riesame della situazione. Lo scritto, che non è datato, risulta essere pervenuto all’Ufficio prestazioni AVS AI PC il 20 febbraio 2012. Il doc. 4 è invece costituito dal calcolo della RIPAM in favore della ricorrente.
B. Lo scritto pervenuto il 20 febbraio 2012 all’amministrazione è stato ritenuto quale reclamo dalla Cassa ed è stato dichiarato tardivo dalla stessa (siccome inoltrato successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni di legge) con decisione emanata su reclamo il 16 aprile 2012.
Con scritto 25 aprile 2012 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni anzitutto scusandosi “per non aver letto più a fondo la lettera ricevuta il 23 novembre 2011”, in realtà datata 23 novembre 2011, e ribadendo la fatica per una vita dignitosa senza l’aiuto sociale più corposo, il carico economico per la copertura di base essendo raddoppiato rispetto all’anno precedente.
L’atto, una volta completato con la trasmissione dei documenti necessari, è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione della risposta di causa (doc. IV). Con risposta del 23 maggio 2012 (doc. V) la Cassa propone la reiezione del ricorso e ribadisce che il reclamo è stato presentato intempestivamente.
Il Giudice delegato ha chiesto all’amministrazione di comprovare, a mano degli elementi a disposizione, l’esatta data di intimazione dell’atto al fine di verificarne la tempestività (doc. VII). Interpellata l’assicurata da parte del Tribunale cantonale delle Assicurazioni la stessa ha indicato di non ricordare la precisa data di ricevuta della decisione amministrativa del 23 novembre 2011, verosimilmente la stessa è stata ricevuta prima delle festività di fine anno 2011 (annotazione sul doc. VI). Il Servizio prestazioni della Cassa ha risposto il 6/13 giugno 2012 indicando di non disporre di elementi tali da potere accertare la data di intimazione della decisione ribadendo che l’assicurata stessa indica nel mese di novembre la data di ricevuta ed ammette il suo errore nella reazione (doc. VIII).
L’assicurata è stata invitata a presentare eventuali osservazioni in merito (doc. IX).
in diritto
in ordine
La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel merito
Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se il reclamo interposto dall’assicurata fosse tempestivo e quindi irrita la decisione dell’amministrazione resa su reclamo con cui è stato dichiarato irricevibile od al contrario se fosse tempestivo e, conseguentemente, corretta la decisione della Cassa che non è entrata nel merito del reclamo.
A norme dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione."
In casu è contestata la tempestività del reclamo, la materia, come rammenta la norma appena riportata, al cpv. 1, è retta dalla LPAmm. Questo corpo normativo, nelle norme generali di procedura, all’art. 10 cpv. 1 prevede che termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, il cpv. 3 indica che se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale e (cpv. 4) quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza. I termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Per quanto attiene ai termini l’art. 13 specifica che:
" Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:
a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto."
Il termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
L’invio delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato. Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Infine, va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Come evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15 marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:
" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor, die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L." ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai 1982 eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR 783.01). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 rechtsgültig zugestellt worden ist."
Non va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta dal proprio domicilio pendente una procedura deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo della posta normale, in caso di contestazione della data di recapito della decisione, l’onere probatorio incombe all’amministrazione che notifica l’atto. La prova può essere portata mediante, ad esempio, corrispondenza in cui l’atto è citato e dato per notificato. In caso di divergenza delle versioni ed in assenza – in questa costellazione – della prova di una notifica della decisione la versione dell’assicurato sarà ritenuta.
Dal canto suo l’assicurata, interpellata da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, ha indicato di non ricordare l’esatta data della ricezione della decisione, probabilmente ciò è avvenuto prima delle feste della fine anno 2011. Partendo da questo assunto, come deciso dall’amministrazione, il reclamo contro la decisione del 23 novembre 2011 va purtroppo ritenuto tardivo. In effetti, anche considerando quale giorno d’intimazione l’ultimo giorno di dicembre 2011 e ritenendo come il termine di 30 giorni per inoltrare il reclamo abbia cominciato a decorrere il 2 gennaio 2012, lo stesso è venuto a scadere, purtroppo per la ricorrente, ben prima dell’inoltro dello scritto 20 febbraio 2012 alla Cassa.
Correttamente quindi l’amministrazione ha ritenuto tardivo il reclamo dell’assicurata.
Il fatto che la decisione amministrativa tardivamente contestata non contenga elementi utili alla valutazione del calcolo non è elemento ancora sufficiente per considerare che siano in stati violati i diritti dell’assicurata, in particolare il diritto di essere sentita alla luce dell’incompleto contenuto della decisione stessa. La decisione amministrativa è formalmente valida, essa regola in maniera chiara ed esplicita pretese della qui ricorrente, è accompagnata dall’indicazione precisa dei rimedi di diritto ed è motivata. La motivazione potrebbe essere maggiormente esplicita sul calcolo effettuato, sui valori ritenuti del RDS con indicazione del reddito lordo da cui l’amministrazione è partita e degli importi dedotti dallo stesso, rispettivamente sul calcolo effettuato (di cui si ritrova traccia nell’incarto). Resta non di meno che la decisione in discussione contiene una precisa indicazione dell’importo riconosciuto quale RIPAM, semplicemente sul verso della decisione e questa circostanza è esplicitamente richiamata nel dispositivo. Bastava alla ricorrente domandare spiegazioni relative al calcolo mediante reclamo o semplice lettera per ottenerle.
Alla luce di quanto precede la signora RI 1 ha purtroppo reagito tardivamente alla decisione dell’amministrazione che, correttamente, ha ritenuto il suo reclamo tardivo.
Abbondanzialmente questo giudice ha verificato l’ammontare della RIPAM riconosciuta e la stessa appare corretta. Il sistema è cambiato da inizio del corrente anno ed i parametri legali hanno subito una significativa modifica. In merito questa Corte si è espressa in alcune recentissime sentenze, in particolare nella sentenza in re S. (36.2012.11 del 20 giugno 2012) dove, nelle considerazioni di diritto, sono spiegate le modalità di determinazione del diritto alla riduzione del premio. Si rimanda qui a quelle considerazioni che si danno per interamente riprodotte. Basti qui ricordare che il nuovo sistema parte, sostanzialmente, dalla determinazione (a mano della tassazione relativa al periodo deciso dal Consiglio di Stato) del reddito lordo conseguito dall’assicurata. Qui CHF 22'089, cui va aggiunta la quota di 1/15 della sostanza netta qui pari a CHF 42'579, e quindi CHF 2'838,60. Il reddito lordo ammonta quindi a CHF 24'927,60. Da questo importo sono dedotti importi fissi determinati dalla legge. In particolare qui può essere dedotto il premio medio di riferimento che il Consiglio di Stato ha fissato in CHF 4'850 per gli adulti nel 2012. Il reddito disponibile semplificato assomma quindi a CHF 20'077.60.
Il 50% di questo importo, ossia CHF 10'038,80, supera l’importo normativo massimo del premio determinato in CHF 4’850. Come evidenziato nelle considerazioni della decisione 36.2012.11 citata il reddito disponibile semplificato, superando l’importo del premio normativo, occorre procedere conformemente all’art. 36 LCAMal per determinare in che misura l’interessata debba partecipare al pagamento del proprio premio. Nel caso specifico la signora RI 1 è persona sola e senza figli, quindi il 20% del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal deve essere destinato al pagamento dei premi, secondo questo calcolo:
CHF 20'077,60 (RDS) - CHF 8’688 (metà importo determinato secondo l’art. 10 Laps) = CHF 11'389,60
Importo di cui bisogna considerare il 20% (art. 36 LCAMal) quindi
CHF 11'389,60/ 100 x 20 = CHF 2'277,90
Il premio normativo di diritto della ricorrente è quindi:
Premio normativo massimo CHF 4’850 – Partecipazione obbligatoria CHF 2'277,90 = CHF 2'572,10
Per determinare l’importo che la signora RI 1 ha diritto di ottenere per la riduzione dei suoi premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1 LCAMal corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:
CHF 2'572,10 : 100 x 73,5 = CHF 1’890 (arrotondato)
Il calcolo è stato eseguito considerando i decimali di tutti gli importi, per tale motivo scosta leggermente da quello operato dall’amministrazione che assomma a CHF 1'889,80 poi arrotondato a CHF 1’890 così come a pagina 2 della decisione. Alla luce di quanto precede il ricorso sarebbe stato da respingere anche se esaminato nel merito. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso 25 aprile 2012 formulato da RI 1, contro la decisione 16 aprile 2012 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è respinto.
Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti