Raccomandata
Incarto n. 36.2010.13+14
cs
Lugano 30 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2010 di
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2010 emanata da
parte chiamata in causa:
CO 1 rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
PI 1
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1950 e RI 2, nata nel 1948, nel corso del __________ si sono assicurati contro le malattie per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la Cassa malati CO 1 (doc. A9).
B. Il 6 novembre 2009 i coniugi __________, dopo aver ricevuto conferma dalla Cassa malati CO 1 di avere uno debito di fr. 67'696.40 per premi, partecipazioni e spese di richiamo nei confronti dell’assicuratore, hanno ricordato a quest’ultimo di aver disdetto il rapporto assicurativo nel corso del 2002 e di essersi affiliati presso il __________ dal mese di gennaio 2003 (doc. A8).
C. Con decisione formale del 1° dicembre 2009 la Cassa malati CO 1, riferendosi allo scritto del 6 novembre 2009, ha affermato di non aver ricevuto alcuna disdetta della copertura assicurativa e di aver ottenuto una conferma di assicurazione presso PI 1 solo il 24 febbraio 2009, con l’indicazione di una stipulazione di un contratto con effetto dal 1° gennaio 2004. L’assicuratore ha accertato che i contratti con i coniugi __________ non sono mai stati disdetti, che da allora non è stato versato alcun premio ed ha confermato la continuità dell’obbligo assicurativo presso CO 1 (doc. A5).
D. Con decisione su opposizione del 21 gennaio 2010 CO 1 ha confermato che il contratto assicurativo non è mai stato rescisso, che le disdette indirizzate “all’impresa assicurativa indipendente CO 1 __________, __________, __________” non gli sono mai pervenute e non possono di conseguenza essere accettate e che a tutt’oggi gli arretrati dei premi non risultano essere stati versati (doc. IIIBis).
E. Contro la predetta decisione su opposizione i coniugi __________ sono tempestivamente insorti facendo valere che nel mese di ottobre/novembre 2003, tramite il broker assicurativo signor __________, hanno sottoscritto un contratto con PI 1, la quale ha inoltrato regolare disdetta all’CO 1 e presso la quale sono assicurati dal 1° gennaio 2004 dove sono stati versati regolarmente i premi assicurativi. Gli insorgenti rilevano che per anni tutto è proseguito regolarmente senza aver ricevuto alcuna nuova comunicazione dal vecchio assicuratore fino nel corso del 2008. Gli assicurati ritengono che CO 1 avrebbe dovuto intervenire in precedenza (doc. I e III).
F. Con risposta del 23 marzo 2010 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso, affermando che dal 2001 gli interessati non pagano i premi e che lo scoperto a favore di CO 1 ammonta a fr. 67'696.40. L’assicuratore rileva che i contratti in essere non sono mai stati rescissi e nessuna disdetta in tal senso gli è mai pervenuta. Abbondanzialmente afferma che, qualora la disdetta fosse a suo tempo effettivamente stata notificata, la stessa non avrebbe avuto alcun effetto in applicazione dell’art. 105d LAMal e che anche l’ombudsman delle assicurazioni sociali, interpellato dai ricorrenti, ha dato ragione a CO 1.
In conclusione l’assicuratore chiede la condanna dei ricorrenti al pagamento di fr. 67'696.40 (doc. VII).
G. Con decreto del 14 aprile 2010 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1, mettendole a disposizione gli atti completi dell’incarto ed assegnandole un termine scadente il 4 giugno 2010 per visionare la documentazione e presentare osservazioni scritte in merito.
H. Con risposta di chiamata in causa del 2 giugno 2010 l’assicuratore, dopo aver riassunto la fattispecie, ha chiesto di accertare che i coniugi __________ sono assicurati presso PI 1 dal 1° gennaio 2004, che PI 1 non è responsabile del danno subito dagli assicurati e di respingere ogni altra conclusione di CO 1 (doc. XII).
I. Le parti, chiamate a presentare osservazioni scritte in merito, si sono ulteriormente riconfermate nelle loro posizioni (doc. XIX e seguenti).
L. Il 21 luglio 2010 il TCA ha chiesto ad CO 1 di trasmettere tutte le polizze assicurative inviate ogni anno ai ricorrenti ed ogni eventuale ulteriore corrispondenza non ancora prodotta a questo Tribunale relativa al periodo dal novembre 2003 al dicembre 2009 (doc. XXIII) ed ha interpellato PI 1 e i coniugi __________ chiedendo loro di precisare se sono in possesso di eventuali ricevute che attestano l’invio delle disdette del 4 novembre 2003 alla CO 1 – __________ (doc. XXIV e XXV).
M. Il 23 luglio 2010 i ricorrenti hanno risposto affermando di aver firmato il formulario di disdetta “inviata in seguito da parte della nuova compagnia assicurativa” e che “essendo passati parecchi anni non siamo in grado di mostrare la nostra copia di disdetta” (doc. XXVI).
N. Il 9 agosto 2010 CO 1 ha prodotto copia delle polizze trasmesse all’inizio di ogni anno ai ricorrenti dal 2004 al 2010 (doc. XXVII), mentre l’11 agosto 2010 PI 1 ha affermato di non essere “in possesso di ricevute che attestano l’invio delle disdette del 4 novembre 2003 alla CO 1-__________ di __________. La comunicazione è stata fatta dai congiunti __________. Con “attestato” del 6 novembre 2003 PI 1 ha scritto a CO 1 a __________, affermando che “RI 1 è assicurato presso la nostra cassa per le prestazione legale fissate dalla LAMal dal 1° gennaio 2004”. Lo stesso attestato è stato mandato per la signora RI 2” (doc. XXVIII).
O. Alle parti è stata data la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte in merito entro il 23 agosto 2010 (doc. XXIX).
in diritto
In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata ossia la continuazione del rapporto assicurativo con CO 1 a causa dell’(asserita) assenza di una disdetta nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Ne segue che le richieste di CO 1 di condannare i ricorrenti al pagamento dell’importo di fr. 67'696.40 (mai quantificato nelle decisioni formali e su opposizione) e de PI 1 di essere esonerata dalla responsabilità del danno subito dai coniugi __________, sono irricevibili poiché esulano dalla presente vertenza.
Nel merito
Oggetto del contendere è la questione di sapere se i ricorrenti hanno disdetto regolarmente il loro rapporto assicurativo con CO 1 nel corso del 2003 e se sono affiliati, a partire dal 1° gennaio 2004, presso PI 1.
Per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.
L’art. 7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.
A norma dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.
Giusta l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.
Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
Secondo l’art. 7 cpv. 6 LAMal il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.
L’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4).
Il 13 marzo 2001 CO 1 ha trasmesso a RI 1 un estratto conto dei premi e delle partecipazioni in arretrato con un totale a favore dell’assicuratore di fr. 12'440.50 (doc. 1).
Con decreto del 2 giugno 2004 la Pretura di __________ ha concesso a RI 1 una moratoria di 6 mesi per l’ottenimento di un concordato (doc. 7). In data 15 novembre 2004 CO 1, in relazione alla citata moratoria concordataria, ha scritto al commissario del concordato, __________, insinuando il credito di fr. 37'004.60, comprendente in particolare i premi ancora insoluti per gli anni dal 1998 al 2004 compresi (doc. 6). Il commissario, dopo le usuali pubblicazioni, ha provveduto a stabilire una situazione debitoria e non essendo in possesso di una situazione contabile dettagliata ha accettato l’insinuazione dei crediti senza sollevare contestazioni (doc. 7, pag. 3).
Il 23 maggio 2005 il commissario del concordato ha informato le parti di aver chiesto alla Pretura la revoca della moratoria non disponendo delle maggioranze previste dall’art. 305 cpv. 1 LEF (doc. 9).
In data 19 agosto 2005 CO 1 ha chiesto all’UEF di __________ gli attestati di carenza beni dei coniugi __________ (doc. 10).
Il 21 gennaio 2007 l’assicuratore ha scritto a RI 1 un ultimo sollecito prima dell’esecuzione per i premi dovuti dal 1.1.2005 al 31.12.2006 (doc. 11).
Il 26 aprile 2007 è stato spiccato, nei confronti di RI 1, un precetto esecutivo per i premi dovuti dal 1.1.2005 al 31.12.2006. Non è stata sollevata nessuna opposizione (doc. 12). Il 16 maggio 2007 RI 1 è stato sollecitato a pagare i premi del 2007 (doc. 14) e l’8 settembre 2007 è stato spiccato nei suoi confronti un precetto esecutivo per i premi del 2007. Anche in questa occasione non è stata sollevata alcuna opposizione (doc. 17). Il 9 luglio 2008 ha fatto seguito il rilascio del relativo attestato di carenza beni per fr. 8'756,60 (doc. 18). Il 7 e l’8 ottobre 2008 sono stati spiccati due ulteriori precetti esecutivi nei confronti sia di RI 1 che di RI 2 cui, in questo caso, sono state fatte opposizioni (doc. 21 e 22 e 24).
Il 13 ottobre 2008 RI 1 e RI 2 hanno informato CO 1 di essere assicurati dal 2003 presso il __________ (doc. 25 e 26), a cui nel corso del 2009 sono seguiti ulteriori scambi di corrispondenza (doc. 27 e seguenti).
Dagli atti prodotti da PI 1 risulta che i coniugi __________ hanno sottoscritto una proposta di assicurazione il 1° novembre 2003 (doc. 4). Dalla documentazione emerge inoltre uno scritto intitolato “disdetta del contratto d’assicurazione” indirizzato alla CO 1 – __________ __________ datata 4 novembre 2003 e sulla quale figura anche la dicitura “LSI”, di regola indicante l’invio di uno scritto per raccomandata (doc. 5 e 7). Il 6 novembre 2003 PI 1 ha scritto ai coniugi __________ allegando la polizza assicurativa valida dal 1° gennaio 2004 (doc. 8 e 10).
I ricorrenti hanno inoltre prodotto due lettere del 6 novembre 2003 de PI 1 a CO 1, __________, in cui viene indicato che i ricorrenti sono assicurati presso PI 1 dal 1° gennaio 2004 (doc. A7).
Va qui rammentato che CO 1 afferma di non aver ricevuto né le disdette del 4 novembre 2003 né le lettere del 6 novembre 2003 e che chiamati a produrre la comprova dell’avvenuto invio della disdetta del 4 novembre 2003 le parti hanno espressamente affermato di non esserne in possesso.
Infatti né i ricorrenti né PI 1 sono riusciti a comprovare l’avvenuta notifica delle disdette del 4 novembre 2003 (e degli scritti del 6 novembre 2003) a CO 1.
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Con sentenza del 18 settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
Per quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.
Occorre anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
Nella sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
In uno scritto del 6 novembre 2009 a CO 1 RI 1 afferma che “sempre il sig. __________ ha provveduto a dare regolare disdetta alla vostra compagnia e nuova affiliazione alla __________. Premesso che il sig. __________ lavora con diverse compagnie e questo tramite il suo ufficio di consulenza (…) sempre tramite lui sono venuto a sapere che la disdetta da lui inviata a suo tempo era regolarmente giunta ai vostri uffici e da voi allora aggettata.” (doc. A8). Tuttavia, successivamente, e meglio l’11 dicembre 2009, i ricorrenti hanno modificato la propria versione e, scrivendo a __________, hanno affermato che “al momento di sottoscrivere i nuovi contratti, ho pure firmato un foglio per disdire i contratti con la vecchia compagnia ovvero la CO 1. __________ mi informava che per quanto riguardava la disdetta, questa veniva fatta direttamente dai vostri uffici” (sottolineatura del redattore) ed hanno chiesto a PI 1 di inviare “copia delle due disdette fatte a suo tempo” (doc. A4).
Con i ricorsi gli insorgenti hanno ribadito che “tramite l’assicurazione (ndr: e dunque non più tramite il sig. __________) è stata fatta regolare disdetta” (doc. I) e che “la disdetta è stata fatta regolarmente da parte della mia attuale Compagnia (cassa malatia __________ PI 1)” (doc. III, sottolineatura del redattore).
Interpellati in merito per sapere se sono in possesso di eventuali ricevute che attestano l’invio delle disdette del 4 novembre 2003 alla CO 1 i ricorrenti hanno espressamente affermato che la disdetta è stata “inviata in seguito da parte della nuova compagnia assicurativa” (doc. XXVI, sottolineatura del redattore) e di non disporre di alcuna ricevuta, escludendo pertanto l’intervento di __________, mentre PI 1 ha rilevato di non essere in possesso di attestazioni circa l’invio delle disdette e che “la comunicazione è stata fatta dai congiuti __________” (doc. XXVIII).
Ne segue che né i ricorrenti né l’assicuratore chiamato in causa sono stati in grado di comprovare l’avvenuto invio della disdetta del 4 novembre 2003.
La questione del preteso invio della disdetta va pertanto risolta alla luce della consolidata giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86; fra le ultime: STCA del 5 agosto 2009, inc. 36.2009.106, STCA del 19 ottobre 2009, inc. 36.2009.141, STCA del 9 novembre 2009, inc. 36.2009.171) secondo cui chi inoltra un atto dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio o mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, o con la produzione di corrispondenza con l'Ufficio destinatario dell'invio relativa all'oggetto in esame, che attesti quindi che l'amministrazione ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
In questo contesto, la prova dell’inoltro della disdetta tocca all'assicurato (o al nuovo assicuratore in caso di suo intervento) ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.
Nella fattispecie, dagli atti a disposizione non si può desumere che la disdetta sia stata effettivamente inviata. Non v'è infatti documentazione che comprovi quanto sostengono gli assicurati e PI 1. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, CO 1 non è rimasta silente per oltre 5 anni (doc. I), avendo sempre trasmesso le polizze assicurative ai ricorrenti ed avendo sollecitato RI 1 a pagare il dovuto (21 gennaio 2007) un anno e mezzo dopo essere stata informata della revoca della moratoria concordataria (23 maggio 2005).
In mancanza di prove concrete attestanti l'invio degli scritti del 4 novembre 2003 (e quindi l'assenza della ricevuta postale della spedizione per raccomandata o specifica corrispondenza riferentesi alla documentazione in discussione), questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere come le disdette non siano in realtà mai state trasmesse all’assicuratore.
Pertanto, con riferimento agli art. 7 cpv. 2 LAMal (al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi) e 7 cpv. 5 prima frase LAMal (il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni della protezione assicurativa), il cambiamento non è mai avvenuto.
Non può neppure essere presa in considerazione quale data della disdetta quella del 24 febbraio 2009, ossia il giorno in cui CO 1 afferma di aver ricevuto da PI 1 la conferma di assicurazione poiché gli insorgenti sono in mora, come si evince dagli atti, con il pagamento dei premi e l’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione.
Per contro, considerato che una doppia assicurazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa (DTF 130 V 448), l’affiliazione presso PI 1, in assenza di disdetta, non è invece mai avvenuta.
Va qui rammentato che la disdetta del rapporto assicurativo, ossia la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata decide di cambiare il suo assicuratore, è un atto giuridico unilaterale che produce i suoi effetti indipendentemente dall’accordo dell’assicuratore (cfr. DTF 126 V 480, consid. 2d; cfr. tuttavia il citato art. 64a cpv. 4 LAMal in caso di mora dell’assicurato).
La disdetta è un atto formatore recettizio, deve cioè essere ricevuta dall’assicuratore al più tardi l’ultimo giorno del termine previsto dalla legge (DTF 126 V 480, consid. 2d).
Ora, nel 2003, quando è stata compilata la proposta d’assicurazione per PI 1, i ricorrenti non hanno disdetto il rapporto assicurativo con CO 1, alla quale non è giunto alcuno scritto in tal senso.
Giacché il rapporto con PI 1 non poteva giuridicamente sorgere fino a quando il precedente rapporto assicurativo non era stato disdetto nelle dovute forme, a causa del divieto della doppia assicurazione (DTF 130 V 448: “Das neue Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das bisherige beendet ist. Da andererseits auch Versicherungslücken zu vermeiden sind, stimmt der Zeitpunkt des Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen der Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses überein.“) i ricorrenti non sono mai stati assicurati presso PI 1.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le richieste di CO 1 e de PI 1 sono irricevibili.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti