36.2010.115

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.115

IR/lb

Lugano 29 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 19 ottobre 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

• che RI 1 si è rivolta a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni con atto datato 27 ottobre 2010 con cui indica ricevimento di una decisione formale da parte dell’assicuratore malattia CO 1 con cui le sono state negate prestazioni (intervento della dott. __________);

• che la ricorrente indica come la cassa si fondi su di una sentenza federale (certamente erroneamente indicata nella decisione pubblicata ai DTF 144 V 159) e segnala che la sua curante Dott. __________, psichiatra, avrebbe adeguatamente fornito alla Cassa le necessarie indicazioni e fornito gli elementi sufficienti per una decisione a lei favorevole come d’altra parte avrebbe pure fatto la dott. __________ endocrinologa;

• che l’atto di ricorso non è stato intimato all’assicuratore per la presentazione della risposta di causa alla luce dell’esito del gravame;

• che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

• che la decisione impugnata direttamente dinanzi a questo Tribunale da parte di RI 1 è una decisione formale e, secondo suo stesso tenore, richiama l’art. 52 LPGA e rammenta la possibilità di opporsi contro la stessa;

• che l’art. 52 cpv. 1 LPGA rammenta come le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

• che come rammentato nella decisione 33.2008.10 del 7 ottobre 2008, la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo appunto che, secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato – è entrata in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

• che nel caso di specie la decisione formale della Cassa, che data del 19 ottobre 2010, non ha ancora fatto oggetto di una decisione su opposizione. Il ricorso inoltrato a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni appare quindi inammissibile e l’atto equivale ad opposizione. Conseguentemente gli atti della procedura vanno trasmessi alla Cassa affinché emani il provvedimento auspicato e ciò dopo approfondito esame del caso. La Cassa non potrà limitarsi a citare in maniera erronea una sentenza federale ed a lamentare il mancato inoltro di un documento medico ma dovrà provvedere a richiedere, dove necessario per il tramite dell’assicurata ricorrente, gli atti completi per una valutazione approfondita del caso e, se il caso lo imporrà, provvederà ad interpellare i medici fiduciari (od a sottoporre l’assicurata a valutazione peritale) nelle varie discipline interessate al fine di potere emanare una decisione completa e che valuti compiutamente tutti gli aspetti del problema della signora RI 1 e le sue richieste;

• che, una volta emanata la decisione su opposizione e qualora la stessa non soddisfi le aspettative della signora RI 1, l’assicurata potrà impugnare il provvedimento dinanzi a questa autorità giudiziaria nei tempi e modi previsti dalla legge e che saranno indicati sulla decisione su opposizione stessa;

• che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 27/28 ottobre 2010 formulato da RI 1 è irricevibile.

1.1. Di conseguenza gli atti vengono immediatamente trasmessi all'assicuratore malattia __________, __________, per l'emanazione della decisione su opposizione alla luce delle considerazioni espresse.

  1. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 36.2010.115
Entscheidungsdatum
29.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026