Raccomandata

Incarto n. 36.2009.190

IR/lb

Lugano 1 febbraio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 27 ottobre 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

  • che RI 1, celibe, nato nel 1978 e di nazionalità __________ è stato segnalato dal controllo degli abitanti della città di __________ al Dipartimento della sanità e della socialità, e più specificatamente all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con scritto del 31 luglio 2007 siccome sprovvisto della copertura contro le malattie obbligatoria. La comunicazione è intervenuta dopo che il 21 marzo 2007 l’autorità aveva già ammonito RI 1 ad affiliarsi e dopo la diffida del 15 giugno 2007 (doc. 1);

  • che l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha a sua volta, come da prassi, diffidato RI 1 ad assicurarsi nel termine di 20 giorni (doc, 2), invito cui lo straniero non ha dato seguito alcuno;

  • che l’autorità cantonale, vista la mancata reazione, ha diffidato RI 1 il 14 luglio 2008 a volersi assicurare in difetto di che lo avrebbe iscritto d’ufficio presso un assicuratore (doc. 6);

  • che con decisione formale del 13 agosto 2008 l’amministrazione cantonale ha proceduto all’iscrizione d’ufficio del signor RI 1 presso la __________ con inizio al 13 agosto 2009 e, trattandosi di un’affiliazione tardiva, ha stabilito come a livello teorico la copertura dovesse iniziare il 1 febbraio 2007;

  • che la decisione è stata trasmessa a RI 1 per invio raccomandato. Avverso la stessa non è stato inoltrato tempestivo reclamo siccome soltanto il 28 agosto 2009 e, quindi, oltre un anno dopo l’intimazione della decisione, il signor RI 1 si è opposto alla stessa;

  • che il 26 agosto 2009 l’assicurato ha, tramite una collaboratrice del gruppo __________, trasmesso all’UAM una proposta di copertura presso la __________ pervenuta all’assicuratore il 10 novembre 2008;

  • che con data 27 ottobre 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha emesso una decisione sul reclamo rilevando come “I termini di inoltro del reclamo sarebbero scaduti” e, analizzando comunque il merito della tematica, ha respinto le richieste dell’assicura-to osservando comunque come la “proposta assicurativa __________ risulta essere firmata in data 22 ottobre 2008” e quindi successivamente alla decisione formale emessa e cresciuta in giudicato;

  • che con un primo laconico scritto 27 novembre 2009 intestato “Ricorso cautelare” RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA 1 di __________, ha chiesto semplicemente l’annullamento del provvedimento impugnato senza indicare alcuna motivazione;

  • che il Giudice delegato ha imposto il completamento del gravame (doc. II del 1 dicembre

  1. ed il rappresentante del ricorrente ha provveduto mediante un complemento del 17 dicembre 2009 con cui evidenzia l’incompetenza dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ad emanare decisioni in materia. D’altro canto il ricorrente invoca motivi d’ordine economico che imporrebbero sostanziale rinuncia all’affiliazione;
  • che l’amministrazione ha preso posizione in merito al ricorso con osservazioni del 13 gennaio 2010 e le parti sono state convocate ad un’udienza di discussione il 21 gennaio 2010 nel corso della quale il patrocinatore del ricorrente ha posto in evidenza la drammatica vita del signor RI 1, paraplegico, e della sua famiglia;

  • che non sono state acquisite rispettivamente offerte nuove ulteriori prove;

  • che, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

  • che non è oggetto del contendere l'eventuale supplemento del premio previsto dall'art. 8 OAMal (e 5 cpv. 2 LAMal) giusta il quale il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al (sic nel nuovo tenore della legge) doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo;

  • che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b);

  • che in concreto la decisione impugnata non si esprime circa l’eventuale supplemento del premio dovuto dall’assicurato;

  • che abbondanzialmente va comunque evidenziato come competente a decidere in merito è l'assicuratore, il quale deve esprimersi su questo punto tramite decisione formale (cfr. STFA del 18 febbraio 2003 nella causa H, K 151/01, pubblicata in DTF 129 V 159):

" (...)

Oggetto del contendere è, in ordine, la competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva. Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto dal 1° gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal, dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione con un'eventuale affiliazione tardiva.

Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L'art. 10 OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la versione in vigore dal 1° gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3 (cpv. 2).

2.2 In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

2.3 Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.

Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

2.4 L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5 Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno annullati.

In considerazione delle succitate conclusioni questa Corte può quindi unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo dell'assicurato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999. (...)”

  • che a proposito del supplemento del premio va rilevato che il TFA, con sentenza del 25 febbraio 2003, pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91 segg., ha stabilito che la legge non permette la percezione di premi arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un premio superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato tardivamente e non l'autorità cantonale;

  • che il TFA ha affermato:

" (…)

3.3 L'art. 5 al. 2 LAMal ne permet pas la perception de primes arriérées, mais impose la fixation par l'assureur à l'assuré qui s'est affilié tardivement d'une prime supérieure à celle de ses autres assurés (Message du Conseil fédéral, loc. cit.). Aussi la sanction n'a-t-elle, d'emblée, pas été conçue sous la forme d'une prime unique exigible à l'affiliation, mais comme un supplément aux primes mensuelles (EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerische Bundesverwaltungsrecht, note 49, p. 13), dont la durée de perception (Erhebungsdauer dans le texte allemand de l'art. 8 al. 1 OAMal) correspond au double de la durée du retard d'affiliation mais à un taux n'excédant pas 50%.

(…)

La délégation de compétence au Conseil fédéral prévue par l'art. 5 al. 2 LAMal portant sur la fixation de taux indicatifs tenant compte, notamment, de la durée du retard, il faut admettre que le législateur a délégué le soin de régler la question du rapport entre la durée du retard et celle de la sanction au Conseil fédéral. Aussi n'est-il pas nécessaire d'examiner si le non-plafonnement de la durée de la sanction constitue une lacune, proprement dite ou non, de la loi (cf. ATF 122 I 255 consid. 6a, 121 III 225 ss) et si les conditions auxquelles le juge peut combler une lacune de la loi sont réunies (cfr. ATF 127 V 41 consid. 4b/cc, 123 V 130 consid. 2, 121 III 226, 121 V 176 consid. 4d, 119 V 254 ss consid. 3b et le références citées). Il suffit, en effet, de constater que l'application de la norme réglementaire peut aboutir au prononcé de sanctions dont la durée n'est plus dans un rapport raisonnable avec l'omission fautive qui les justifie - elles violent, partant, l'exigence constitutionnelle de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) - et que la règle de l'art. 8 al. 1 OAMal ne peut, partant, être appliquée dans tous les cas sans correctif.

Le cas d'espèce, dans lequel l'obligation d'assurance a été violée soixante-dix mois durant et où, partant, la sanction devrait être infligée pendant 132 mois, soit onze ans, est, à cet égard, exemplaire.

4.3 La perception de (sur)primes d'assurance à tire de sanction administrative en cas de violation d'une obligation d'assurance est également prévue dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire (v. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 580).

Conformément à l'art. 95 al. 1 LAA (Primes spéciales) si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

La similitude des problématiques réglées (la sanction en cas de retard d'affiliation) et des solutions données respectivement par les art. 5 al. 2 LAMal et 95 LAA (une surprime) justifie que l'on applique par analogie au supplément de prime de la LAMal le délai maximal de cinq ans applicable à la prime spéciale de l'art. 95 LAA. Ce délai correspond, du reste, quant à sa durée, à celui de l'art. 94 al. 1 LAA (sur l'application par analogie de cette disposition dans le domaine de la LAMal, v. MAURER Krankenversicherungsrecht, pp. 145 s. relatif au paiement des arriérés de primes dans l'assurance-accidents obligatoire). (…)"

  • che secondo l'art. 3 LAMal:

" 1.

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.”

  • che giusta l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100);

  • che affinché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata);

  • che vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali.

La continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 II 51);

  • che l’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135). Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag. 164, DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti. Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51);

  • che, infine, per l’art. 26 CCS la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti;

  • che in concreto è fuori di dubbio, e neppure contestato dal patrocinatore professionista, che tutti i presupposti di legge siano perfettamente adempiuti per imporre l’obbligo assicurativo a RI 1. La procedura è stata condotta in maniera più che rispettosa delle norme vigenti, il signor RI 1 è stato sollecitato e diffidato dall’autorità comunale competente, segnalato a quella cantonale che lo ha dapprima invitato e poi diffidato a trovarsi un assicuratore malattia autorizzato. Egli non ha reagito a questi inviti e la decisione formale è stata inevitabile;

  • che l’argomento principe del ricorrente secondo cui la decisione dell’autorità amministrativa sarebbe da annullare per incompetenza dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia misconosce già il solo testo della norma che cita. Come ricorda il signor __________, responsabile del settore:

" (...)

...ex lege (art. 19 cpv. 1 LCMal) non è infatti il Consiglio di Stato che "iscrive d'ufficio" il soggetto renitente, bensì il Governo cantonale "fa iscrivere (...) le persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal)".

Già questo assioma implica che vi sia una delega di competenza nei confronti dell'Autorità amministrativa affinchè la medesima provveda ai sensi di legge.

La delega esplicita è poi formulata ex art. 7 Reg. LCAMal, di questo tenore:

G. Iscrizioni Articolo 7

d'ufficio 1L'iscrizione d'ufficio delle persone soggette

all'obbligo d'assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall'Istituto delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.

2La ripartizione tra i singoli assicuratori

considera l'effettivo degli assicurati affiliati.

Come già rilevato, e ad abundantiam, si richiama inoltre la copiosa giurisprudenza di codesta Corte in materia di affiliazione coattiva nel nostro Cantone. (...)" (doc. V, pag. 3)

  • che l’argomentazione ricorsale misconosce poi tutta la prassi di questo Tribunale, giurisprudenza abbondante e facilmente reperibile, e sicuramente nota al patrocinatore del ricorrente. L’argomento appare allora defatigatorio e, sin dall’inizio, destituito da ogni possibilità di essere seriamente considerato;

  • che, per i motivi che precedono, il ricorso sarebbe stato da respingere nel merito se lo stesso non si palesasse manifestamente infondato siccome il reclamo inoltrato all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia a fronte della decisione amministrativa doveva esserlo nel termine di 30 giorni (art. 76 cpv. 1 LCAMal). RI 1 si è invece opposto oltre un anno dopo l’intimazione della decisione formale, poco importa che la signora __________, diligente collaboratrice dell’UAM, abbia analizzato anche il merito del reclamo formulato da RI 1 oltre ad evidenziare la tardività dell’impugnativa e poco importa quanto ritenuto nelle osservazioni del capo ufficio al gravame. Non può ovviamente qui essere questione di buona fede per il ricorrente siccome prima di inoltrare il suo reclamo nessuna garanzia o promessa contraria alla legge gli era stata formulata da parte di un’autorità amministrativa competente. In sostanza quindi il ricorso deve essere rigettato e ciò avviene senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso contro la decisione 27 ottobre 2009 emessa dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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