Raccomandata

Incarto n. 36.2009.187

cs

Lugano 9 dicembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 (recte: 21) novembre 2009 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di giugno 2006 il “__________” del Canton __________ ha affiliato d'ufficio RI 1 presso la Cassa malati CO 1. A contare dal 1° luglio 2006 l'interessato è stato quindi assoggettato all’assicurazione obbligatoria con una franchigia di fr. 300.-.

A seguito di una richiesta dell'assicurato volta ad ottenere un aumento della franchigia, con decisione formale del 14 gennaio 2008, la Cassa malati l'ha fissata in fr. 2'500.- a partire dal 1° gennaio 2008.

Il 13 febbraio 2008 RI 1 ha inoltrato opposizione contro la predetta risoluzione. La Cassa l'ha evasa il 5 giugno seguente, confermando l'affiliazione dal 1° luglio 2006 e l'applicazione di una franchigia di fr. 2'500.- dal 1° gennaio 2008.

1.2. Il 4 luglio 2008 RI 1 ha impugnato la citata decisione su opposizione innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, sollevando numerose censure tese essenzialmente a conseguire l'annullamento della copertura assicurativa in essere presso la CO 1.

Esperiti svariati atti istruttori, compresa un'udienza in contraddittorio, il 25 maggio 2009 (inc. 36.2008.91) il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è pronunciato sul ricorso, accogliendolo parzialmente e stabilendo che RI 1 era stato affiliato correttamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma che la franchigia doveva essere fissata in fr. 2'500.- a far tempo dal 1° gennaio 2007. Donde il rinvio dell'incarto alla Cassa, affinché ricalcolasse il debito complessivo del ricorrente (premi rimasti impagati, interessi e spese varie), tenendo pure conto dei sussidi spettantigli per gli anni 2007-2008.

1.3. Adito dall'assicurato mediante ricorso in materia di diritto pubblico, il 28 luglio 2009 (sentenza 9C_551/2009) il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha giudicato inammissibile l'impugnativa.

1.4. Nel solco di quanto disposto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, il 12 agosto 2009 la CO 1 ha emanato una decisione concernente il calcolo degli interessi sui premi scoperti, i sussidi versati dal Cantone Ticino relativamente agli anni 2007

  • 2009 e le spese legate alla procedura esecutiva.

L'assicurato si è opposto alla medesima e la Cassa malati si è pronunciata in merito il 21 ottobre 2009, giungendo alla conclusione che, previa rettifica degli interessi effettivamente dovuti, RI 1 era tenuto per legge a pagarle complessivi fr. 5'203.90.

1.5. Avverso tale decisione su opposizione RI 1 si è nuovamente aggravato davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, adducendo che il premio assicurativo è stato calcolato erroneamente, che la franchigia applicata non è quella prescelta, che la Cassa non ha sostenuto spese amministrative dal luglio 2006 all’agosto 2007 e che i precetti esecutivi non gli sono stati intimati al domicilio.

Nel suo ricorso datato 20 novembre 2009 l'insorgente ha rivolto diverse critiche all'indirizzo del Tribunale cantonale delle assicurazioni.

1.6. Ritenendo che le esternazioni fossero da intendere quale formale istanza di ricusa dell'intero collegio che aveva emanato la sentenza del 25 maggio 2009, il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso (doc. II) la pratica alla Presidente del Tribunale di appello in carica all'epoca, la quale ha invitato la CO 1 e i magistrati ricusati ad esprimersi in merito (doc. III).

Quest'ultimi hanno chiesto di respingere l’istanza di ricusa sottolineando che “dai considerandi della precedente sentenza non emerge così nessun elemento di prevenzione da parte nostra nei confronti del sig. RI 1 (cfr. SVR 2009 UV Nr. 2).” (doc. IV).

1.7. Con sentenza del 2 agosto 2010 il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto, per l’occasione (cfr. doc. VIII punto H), dai giudici Stefano Bernasconi, Matteo Cassina e Andrea Pedroli ha respinto l’istanza di ricusa e retrocesso l’incarto ai giudici ordinari del TCA affinché statuiscano sul merito del ricorso 20 novembre 2009 di RI 1, una volta cresciuta in giudicato la pronunzia cantonale.

Nella sua sentenza il Tribunale ha rilevato:

" 3.2. Nel suo giudizio del 25 maggio 2009 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato con diffusa motivazione che il ricorrente era stato affiliato correttamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma che la franchigia doveva essere fissata in fr. 2'500.- a far tempo dal 1° gennaio 2007. Ha quindi disposto il rinvio dell'incarto alla Cassa malati, affinché ricalcolasse il debito complessivo dell'assicurato (premi rimasti impagati, interessi e spese varie), tenendo pure conto dei sussidi spettantigli per gli anni 2007-2008.

Contrariamente a quanto assevera l'istante in ricusa, la sentenza non contiene nulla, ma proprio nulla che possa far pensare anche solo lontanamente ad un sentimento di parzialità e/o prevenzione in capo ai giudici che l'hanno prolata. In essa non è riscontrabile alcun apprezzamento negativo nei confronti dell'insorgente o del suo comportamento nella vertenza che l'ha opposto alla CO 1. Nel giudizio in discussione non è nemmeno ravvisabile un qualsiasi passaggio oggettivamente lesivo della personalità del ricorrente, che possa averlo veramente offeso o ferito. Di certo non possono essere considerate tali le considerazioni esposte a pag. 22, laddove si accenna senza alcuna vena polemica alle iniziative prese da RI 1 per ottenere i sussidi cantonali e comparare i premi assicurativi richiesti dalle varie casse malati attive sul territorio nazionale. In realtà, il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è limitato ad un'oggettiva esposizione della fattispecie riportando testualmente - in modo ripetuto - le affermazioni delle parti in causa, seguita in diritto da una corretta e puntuale disamina delle contestazioni ammissibili sollevate nel ricorso. In simili circostanze, si deve escludere che siano dati gli estremi per poter esigere la ricusazione dei membri del collegio che ha emanato detta pronuncia. Dal complesso degli atti non emerge infatti alcun elemento indicante che ai membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni sia venuta meno quell'irrinunciabile esigenza di imparzialità e di indipendenza che è insita nell'istituzione stessa del giudice.

4.Stante tutto quanto precede, l'istanza di ricusa dev'essere respinta, sia nella misura in cui concerne l'intero Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto dai giudici Daniele Cattaneo, Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, sia nella misura in cui si possa ritenere che sia stata rivolta contro il solo Presidente dott. Daniele Cattaneo.

Silente sul tema della ricusa, la Lptca contempla invece norme molto chiare in materia di oneri processuali. L'art. 29 Lptca dispone infatti che di principio la procedura è gratuita, fatta salva la possibilità di addebitare spese e tassa di giustizia alle parti che agiscono con leggerezza o in modo temerario (art. 29 cpv. 3 Lptca). L'istanza di ricusa di RI 1, manifestamente infondata, denota sotto ogni punto di vista un comportamento temerario. Ciònondimeno, questo Tribunale decide in via del tutto eccezionale di non addebitargli alcun onere procedurale, in modo da non aggravare ulteriormente la sua situazione debitoria.”

1.8. L’11 agosto 2010 RI 1 si è rivolto al Giudice delegato del TCA affermando che “dopo aver inoltrato ricorso sia al Tribunale Federale, sia al Tribunale d’Appello, mi è stata finalmente notificata, e quindi a mé resa chiara, l’incompetenza del Tribunale delle Assicurazioni da Lei rappresentato, riguardo i motivi per i quali avrei inutilmente inoltrato ricorso: l’occultamento intenzionale della ricezione della mia raccomandata da parte della CO 1, l’impossibilità di ritirare i precetti esecutivi, e nuovo, forse da ultimo, le calunnie di __________ nei suoi scritti nei miei confronti” e chiedendo di essere informato circa la Sezione del Tribunale cantonale a cui dovrebbe rivolgersi e con quali modalità per citare CO 1 in giudizio o di fornirgli il nome della persona abilitata a rispondere alle sue domande (doc. IX).

1.9. Il 19 agosto 2010 il giudice delegato del TCA ha assegnato alla Cassa 20 giorni per presentare la risposta di causa all’impugnativa del 20 novembre 2009 ed ha informato l’insorgente che il suo ricorso sarebbe stato giudicato dal Tribunale nella sua composizione ordinaria. Egli ha pure trasmesso, per completezza degli atti, lo scritto 11 agosto 2010 di RI 1 alla CO 1 (doc. X e XI).

L’assicurato, lo stesso giorno, ha nuovamente scritto al giudice delegato criticando l’agire dell’assicuratore che gli avrebbe accollato spese amministrative per errori commessi dalla stessa CO 1, in particolare da luglio 2006 ad agosto 2007. Egli rileva di trovarsi in una situazione economica difficoltosa e contesta la maggiorazione del 10% del premio che l’assicuratore ha calcolato per l’affiliazione tardiva. L’insorgente sostiene che nel periodo contestato non aveva eletto domicilio in Svizzera, il suo attestato di origine non era depositato da nessuna parte, non pagava le tasse, non versava contributi AVS, non svolgeva alcuna attività dipendente, non aveva diritto di voto e di eleggibilità e quindi, probabilmente, non era tenuto ad essere assicurato e ritiene la precedente sentenza fondamentalmente errata, sottolineando che “se mi avesse notificato tempestivamente la Sua incompetenza per gli oggetti da mé già menzionati nel precedente scritto, avrei focalizzato i miei ricorsi sulle argomentazioni adesso addotte”, dicendosi infine esterefatto e disorientato poiché, malgrado le sue continue denunce, nessuno tra Tribunale cantonale delle Assicurazioni, Tribunale federale e Tribunale d’Appello ha preso posizione sugli oggetti menzionati (doc. XII).

1.10. Con risposta di causa del 3 settembre 2010 l’assicuratore ha proposto il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alle spese di sollecito e di richiamo da calcolare unicamente dal 1° settembre 2007, data in cui la Cassa ha saputo con certezza del nuovo indirizzo di __________ del ricorrente. Per il resto CO 1 ha chiesto la conferma della decisione impugnata e meglio la condanna del ricorrente al pagamento di fr. 3'501.40 per i premi ancora insoluti dal 1° luglio 2006 al 1° settembre 2009, compreso il supplemento del 10% per affiliazione tardiva, interessi al 5% sui premi scaduti dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2010 per fr. 591.20, spese di sollecito e di richiamo dal 1° settembre 2007 per fr. 385 e spese dei precetti esecutivi trasmessi a __________ per fr. 297.60 (doc. XIV).

1.11. Il 13 settembre 2010 l’assicurato ha prodotto un nuovo scritto tramite il quale ribadisce che solo dal 1° gennaio 2008 l’indirizzo e la franchigia sono corrette, che dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 i premi sono errati per franchigia e domicilio, che dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007 la franchigia è sempre errata e che i precetti esecutivi concernono premi che sono errati dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 (doc. XVI). L’insorgente ribadisce nuovamente che l’assicuratore ha negato a torto la ricezione della raccomandata che questo TCA ha invece giudicato ricevuta nella precedente sentenza del 25 maggio 2009 (inc. 36.2008.91). L’interessato afferma che “questo comportamento delittuoso che il Tribunale sembra voler cauzionare, ha avuto delle conseguenze dirette sia sulla mia richiesta tardiva di sussidi, sia evidentemente sul versamento dei premi dovuti, a cui non mi sono mai sottratto, ma ho solo invano atteso di potermi finalmente indirizzare al Tribunale da Lei rappresentato. Quindi le spese amministrative e gli interessi di ritardo non sono dovuti. Dal delitto ne trarrebbe così un illecito profitto il delinquente. E’ chiaro che in questa situazione di incertezza non potevo richiedere i sussidi, quindi questi ultimi mi sono stati concessi solo in via retroattiva. Da quando i sussidi mi sono stati corrisposti, la franchigia mi è stata riconosciuta, il domicilio anche, ho pagato tutti i premi richiestimi.”

L’interessato ha poi evidenziato come “la CO 1 avendo io dimostrato tramite fotocopia della ricevuta l’invio della mia raccomandata, ottobre 2006, avrebbe dovuto immediatamente accettare le mie indicazioni sul contenuto di quest’ultima (cfr. sentenze del Tribunale Federale citate dal sig. Cattaneo), dandomi così la possibilità di regolare al più presto tutte le pendenze giuridico amministrative, contenendo o sospendendo il conteggio degli interessi. La CO 1 fino all’udienza del Tribunale da Lei presieduto ha negato l’esistenza della mia raccomandata.”

Infine l’insorgente ha tenuto a sottolineare che “nella mia raccomandata accettavo l’affiliazione se effettivamente coercitiva. La CO 1 avrebbe dovuto darmi la possibilità di ricorrere al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di __________ dove avrei chiesto di poter scegliere retroattivamente al 01.06.06 l’assicuratore e la franchigia, cosa che comunque intendo fare una volta terminate le mie pendenze giuridico amministrative in Ticino” (doc. XVI).

1.12. Pendente causa il TCA ha chiesto all’assicuratore la produzione di ulteriore documentazione (doc. XVII).

Il 1° ottobre 2010 quest’ultimo ha tra l’altro affermato:

" (…)

Per quanto attiene le spese di richiamo, ricordiamo che la pratica della CO 1 consiste nell’inviare un primo sollecito per posta normale, con un supplemento di CHF 5.00 per le spese amministrative cagionate, mentre il secondo sollecito avviene per lettera raccomandata, con le spese che passano a CHF 20.00, sostituendosi alle precedenti di CHF 5.00. Il processo è interamente automatizzato e non esiste presso la cassa un incarto per ogni assicurato con la copia cartacea del primo, rispettivamente del secondo invio: ciò sarebbe improponibile, dato l’elevato numero dei richiami inviati ogni mese.

La CO 1 tiene tuttavia due tracce degli avvenuti invii. La prima, la più semplice e la meglio ricapitolata, sotto forma di una lista annuale con l’estratto delle quote, è facilmente e rapidamente ottenibile con una richiesta al servizio dedito all’incasso. Questa lista permette per ogni assicurato di conoscere subito il montante del premio lordo, l’eventuale sussidio concesso dal cantone, il premio netto, il premio effettivamente pagato e, se presenti, le spese di richiamo.

La seconda traccia degli invii effettuati in seguito al ritardo nel pagamento dei premi o delle partecipazioni esiste sotto forma elettronica, in un server esterno alla cassa ove sono stoccati centinaia di migliaia di invii. In teoria è dunque possibile risalire ad ogni invio raccomandato che è stato inoltrato nella fattispecie all’assicurato. In pratica tuttavia, l’elevato numero di solleciti sistematicamente inviati al ricorrente, unitamente all’obbligo di ricorrere al gestore del server esterno, rendono per questo caso l’operazione non solo lunga – dalle due alle tre settimane a contare dall’inoltro della lista coi documenti sollecitati – ma addirittura più costosa per la convenuta che non i CHF 385 richiesti in concreto.

Date queste premesse, la scrivente cassa opta con la presente per la soluzione più pragmatica, riproponendo la lista dell’estratto delle quote per gli anni 2006 a 2009, già prodotta con la decisione formale 12 agosto 2009, e dunque conosciuta dal ricorrente da oltre un anno (allegato 1).

Il servizio giuridico della cassa tiene a tal uopo a precisare che, come per le spese dei precetti, solo sono state ritenute le spese dei richiami a partire dal 1° settembre 2007, ossia da quando vi era certezza sul domicilio dell’assicurato a __________. Inoltre, lo stesso servizio ribadisce come solo il suo coinvolgimento attivo abbia permesso di porre uno stop ai richiami a far stato dal mese di giugno 2009, e questo a tutto vantaggio dell’assicurato.” (doc. XVIII)

1.13. Con scritto del 6 ottobre 2010 l’insorgente ha preso posizione in merito sostenendo in pratica che l’assicuratore dovrebbe esibire le fotocopie delle singole cedole di versamento dalle quali risulterebbe che fino al 30 settembre 2007 la cassa ha chiesto il pagamento di premi su base __________ e comunque sulla base della franchigia minima, mentre dal 1° gennaio 2008 le richieste di pagamento non contenevano ancora la riduzione del sussidio (doc. XX).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha calcolato correttamente l’arretrato di cui è debitore l’insorgente dal 1° luglio 2006.

2.2. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).

A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L’art. 64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.

Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

L’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

L’art. 90 OAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, prevedeva quanto segue.

Per l’art. 90 cpv. 1 i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3).

Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4).

Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5).

Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7).

Dal 1° agosto 2007 l’art. 90 OAMal è stato modificato. I capoversi da 2 a 7 sono stati abrogati e sostituiti dagli art. 105a OAMal e seguenti, mentre l’art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

I nuovi art. 105a OAMal e seguenti prevedono quanto segue.

A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.

Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L’art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l’art. 105 b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

2.3. In concreto va esaminato se l’assicuratore ha calcolato correttamente il debito del ricorrente.

Va preliminarmente rammentato che con sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009 questo Tribunale ha sancito l’obbligo assicurativo del ricorrente presso la convenuta con effetto dal 1° luglio 2006 ed ha accertato che l’interessato deve pagare il premio sulla base di una franchigia di fr. 300 fino al 31 dicembre 2006 e di fr. 2'500 dal 1° gennaio 2007.

Inoltre dagli atti emerge che dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006 l’assicurato deve pagare i premi sulla base delle tariffe del Canton __________, mentre dal 1° ottobre 2006 sono applicabili le tariffe valide per i domiciliati nel Canton Ticino.

Va poi ribadito che il TCA ha tenuto conto della raccomandata ricevuta dalla Cassa il 24 ottobre 2006, tramite la quale è stato chiesto l’aumento della franchigia a fr. 2'500. Infatti il ricorso è stato parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’assicuratore per ricalcolare il premio dovuto dall’insorgente sulla base della nuova franchigia dal 1° gennaio 2007 (cfr. pag. 27 della sentenza del 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91). Il Tribunale ha affermato:

" In queste condizioni, accertato l’obbligo assicurativo dell’insorgente, rilevato che dal 1° gennaio 2007 beneficia della franchigia massima di fr. 2'500 e che nel 2007 e 2008 ha diritto al sussidio, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa affinché ricalcoli con precisione il debito del ricorrente, tenuto conto che quest’ultimo sarà tenuto a pagare, oltre alle spese esecutive ed agli interessi, anche le spese di sollecito e di richiamo per gli scritti inviati al suo domicilio a __________.

Per quanto concerne il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva previsto dall’art. 8 OAMal, compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento di premio, come indicato al consid. 2.2, non essendo oggetto di decisione il Tribunale cantonale non può esprimersi in merito.

Spetterà alla Cassa, se lo ritiene opportuno, emettere una decisione formale anche su questo punto.”

Il successivo ricorso inoltrato dall’assicurato è stato dichiarato inammissibile dal TF con sentenza 9C_551/2009 del 28 luglio 2009.

2.4. Per quanto concerne il calcolo dell’ammontare dei premi in arretrato va preliminarmente evidenziato che l’assicuratore può unicamente chiedere il pagamento degli importi dovuti fino al 30 giugno 2009, come stabilito con la decisione formale (cfr. doc. 49, pag. 2: “(…) tenuto conto che al 30 giugno 2009 il Signor RI 1 sarà tenuto a pagare, oltre i premi scoperti degli ultimi 36 mesi (…)”), non potendo la convenuta estendere il periodo contributivo a 40 mesi come fatto con la decisione su opposizione impugnata.

Altrimenti la procedura d’opposizione sarebbe vanificata e si priverebbe l’assicurato di un grado d’impugnazione.

Ciò premesso, il calcolo dei premi ancora insoluti è il seguente.

Dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006 l’insorgente, domiciliato nel Canton __________, era assicurato con una franchigia di fr. 300 (cfr. pag. 11-13, 21-23 e 27 della sentenza del 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91) per un premio di fr. 415,40 al mese (cfr. polizza allegata al doc. 49/2), da cui vanno dedotti fr. 80 di sussidio e fr. 1.40 di ridistribuzione delle tasse ambientali, per un importo di fr. 334 per tre mesi, ossia complessivamente fr. 1’002 (fr. 334 X 3).

Dal 1° ottobre 2006 l’insorgente è domiciliato in Ticino (cfr. pag. 11-13 della sentenza del 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91) ed è assicurato con una franchigia di fr. 300 fino al 31 dicembre 2006, per un premio di fr. 351,40 al mese da cui vanno dedotti fr. 1,40 di ridistribuzione delle tasse ambientali per complessivi fr. 1'050 (cfr. polizza allegata al doc. 49/2).

Va qui evidenziato che la Cassa (come per il 2007 e gli anni seguenti), con la decisione qui impugnata, ha applicato il premio valido per il Canton Ticino (doc. 49/2 e XIV pag. 9).

Dal 1° gennaio 2007 l’insorgente beneficia del premio più favorevole possibile offerto dalla convenuta (cfr. anche doc. 39), calcolato sulla base dell’assicurazione online con l’opzione CO 1 con la franchigia massima di fr. 2'500 e del sussidio versato dall’autorità cantonale ticinese.

Nel 2007 il premio mensile ammontava a fr. 194,70, da cui vanno dedotti fr. 1,60 di ridistribuzione delle tasse ambientali e di fr. 177,20 di sussidio, per un premio mensile di fr. 15,90 (194,70 – 1,60 – 177,20, cfr. polizza allegata al doc. 49/2).

Nel 2008 il premio era di fr. 195,90 da cui vanno dedotti fr. 1,40 di ridistribuzione delle tasse ambientali e fr. 177,10 di sussidio per un premio mensile di fr. 17,40 (195,90 – 1,40 - 177,10; cfr. polizza allegata al doc. 49/2).

Infine, nel 2009 dal premio di fr. 200,60 vanno dedotti fr. 1,40 di ridistribuzione della tassa ambientale e fr. 179,70 di sussidio (cfr. polizza allegata al doc. 49/2 e decisione su opposizione, doc. 52, pag. 3 punto 5) per un premio di fr. 19,50 (200,60 – 1,40 - 179,70).

Complessivamente l’interessato, per i premi in arretrato, deve pertanto un importo di fr. 2'568,60 (1'002 + 1'050 + 516,60 [15,90 X 12 + 17,40 X 12 + 19,50 X 6).

2.5. La Cassa ha aumentato i premi lordi del 10% in ragione del ritardo dell’assicurato, ritenuto ingiustificato dalla Cassa, nell’affiliazione all’assicurazione obbligatoria.

A norma dell’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

Per l’art. 8 cpv. 1 OAMal il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

A norma dell’art. 8 cpv. 2 OAMal non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.

L’art. 8 cpv. 3 OAMal prevede che se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.

2.6. La convenuta, ritenuto che l’insorgente non è stato in grado di provare da quanto tempo perdurava la sua situazione di mancata copertura assicurativa, ha fissato in 5 anni (ossia il massimo) la durata di riscossione del supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva. Tenuto conto della precaria situazione economica del ricorrente ha applicato un saggio del 10%.

Dalle tavole processuali emerge che l’insorgente, affiliato d’ufficio a __________ dal 1° luglio 2006, era domiciliato nella città sul __________ (dove era già stato domiciliato fino al 2003 quando si è recato a __________) dal 16 febbraio di quell’anno (cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 12), in arrivo da __________ (cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 12).

Interpellato nell’ambito della precedente vertenza circa il nome della Cassa presso la quale era assicurato dal 1.1.1996 al 30.6.2006, l’insorgente aveva affermato di non essere “in grado di indicarle presso quale assicuratore ero affiliato prima di essere assicurato d’ufficio. La mia “amministrazione” si limita a titoli di studio conseguiti, ho la tendenza a non conservare nulla che non mi sembri indispensabile.” (sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 10). Da parte sua l’allora UAM aveva precisato di non aver ricevuto alcuna notifica di affiliazione o di cambiamento di assicuratore nel corso degli ultimi 12 anni (cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 11), mentre il 17 dicembre 2008 l’Ufficio di tassazione di __________ aveva comunicato al TCA di aver emanato le decisioni di tassazione 2003-2007 (cfr. sentenza 25 maggio 2009, inc. 36.2008.91, pag. 12).

Pendente causa l’interessato ha prodotto uno scritto del 24 febbraio 2004 tramite il quale l’autorità __________, in seguito alla sua partenza, gli ha trasmesso i suoi atti d’origine (doc. B). Egli vuole così comprovare che fino al 2006 non aveva eletto domicilio in Svizzera, il suo attestato di origine non era depositato da nessuna parte, non pagava le tasse, non versava contributi AVS, non svolgeva alcuna attività dipendente, non aveva diritto di voto e di eleggibilità e quindi, secondo l’insorgente, non sarebbe stato tenuto ad essere assicurato in Svizzera.

In concreto la questione non merita ulteriore approfondimento poiché dalle tavole processuali emerge una situazione finanziaria assai precaria che ha condotto l’autorità cantonale a versare al ricorrente i sussidi per permettergli di far fronte al pagamento dei premi (fr. 177,20 nel 2007 [fr. 15,90 a carico dell’assicurato], fr. 177,10 nel 2008 [fr. 17,40 a carico dell’assicurato] e fr. 179,70 nel 2009 [fr. 19,50 a carico dell’assicurato]) e perché dalla documentazione si evincono, per il periodo in esame, alcune difficoltà di carattere amministrativo.

Considerate equamente la situazione (economica ed amministrativa) dell’assicurato e le circostanze del ritardo, ritenuta la precarietà finanziaria del ricorrente, rammentato l’intervento dell’allora UAM per il pagamento della quasi totalità dei premi dell’assicurazione malattie tramite il versamento di aiuti sociali (sussidi), considerati i disguidi sorti nella gestione di alcuni atti amministrativi, nel particolare caso di specie, tutto ben ponderato, non si giustifica alcun supplemento di premio.

2.7. Per quanto concerne le spese amministrative l’assicuratore ha chiesto il parziale accoglimento del ricorso affermando di voler domandare unicamente il pagamento degli importi per solleciti inviati correttamente a __________ a partire dal mese di settembre 2007 per complessivi fr. 385.

L’insorgente ritiene di non dover pagare le spese di diffida poiché la Cassa avrebbe chiesto premi sulla base di tariffe del Canton __________ fino al 30 settembre 2007 e di franchigie di fr. 300 fino al 31 dicembre 2007, mentre dal 1° gennaio 2008 le richieste di pagamento non contenevano ancora la riduzione del sussidio (doc. XX).

In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

L’art. 90 cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b cpv. 3 OAMal per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Nel caso di specie le disposizioni generali dell’assicuratore prevedono che “in caso di mora si esigono le tasse di diffida e le spese amministrative” (doc. 6).

Chiamato ad inviare al TCA copia dei solleciti trasmessi all’insorgente, l’assicuratore ha prodotto la lista delle diffide inviate al ricorrente, rilevando in sostanza che la produzione dei solleciti, visto il loro elevato numero e l’obbligo di far capo al gestore del server esterno, renderebbe in concreto l’operazione lunga e costosa (doc. XVIII).

Secondo giurisprudenza l'assicuratore competente è obbligato a costituire un incarto completo contenente tutti i documenti pertinenti (DTF 124 V 372; RAMI 1999 no. U 344 pag. 416, cfr. anche la sentenza K35/05 del 17 agosto 2005) - incombenza, questa, che la LPGA ha generalizzato con l'obbligo, sancito dall'art. 47, di registrare per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti - e a organizzarsi in modo tale da potere documentare adeguatamente il fondamento delle proprie richieste (cfr. sentenza K 35/05 del 17 agosto 2005 consid. 3.3).

Interpellato per presentare osservazioni scritte in merito alle affermazioni della convenuta circa il contenuto delle osservazioni di cui al doc. XVIII, il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto i solleciti ma ha in sostanza evidenziato che le diffide contenevano dati errati relativi a premi calcolati sulla base di tariffe valide per il Canton __________, di una franchigia di fr. 300 e senza tener conto dei sussidi versati dall’autorità cantonale.

Per quanto concerne il 2007 lo stesso assicuratore afferma che le spese di sollecito, che la Cassa ammette di aver inviato, fino al mese di agosto di quell’anno, ad un indirizzo sbagliato, non sono dovute.

Resta da esaminare se le spese per i solleciti trasmessi dal settembre 2007 a maggio 2009 possono essere domandate.

Le diffide relative al 2007 e quelle degli anni 2008 e 2009, pur non agli atti, contengono forzatamente, per i motivi che seguono, degli importi errati.

Infatti, per quanto concerne il 2007, l’assicuratore ha accettato di applicare la franchigia massima dal 1° gennaio 2007 con conseguente riduzione dell’ammontare dei premi solo nel corso dell’udienza tenutasi il 24 marzo 2009 innanzi al TCA (doc. 39), allorché, per i motivi evocati nella sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, è stato accertato che già tramite raccomandata del 23 ottobre 2006, l’insorgente ne aveva chiesto l’applicazione.

Inoltre i solleciti del 2007, del 2008 e del 2009 non hanno sicuramente tenuto conto, poiché non ancora decisi, dei sussidi cui l’interessato aveva diritto. Infatti solo nel corso del mese di aprile 2009, in seguito all’emissione in data 4 febbraio 2009 delle tassazioni 2004 e 2005, l’autorità cantonale ha fissato l’ammontare dell’aiuto statale perlomeno per il 2007 e per il 2008 (doc. XXVI).

Alla luce di quanto sopra, ritenuto che l’assicuratore non è stato in grado di produrre la documentazione richiesta, considerato che gli importi domandati con i solleciti, pur non agli atti, sono sicuramente errati sia perché non tengono conto dei sussidi (dal 2007 al 2009), sia perché non hanno preso in considerazione la franchigia chiesta tempestivamente dal ricorrente (per il 2007), e che essi sono nettamente superiori rispetto a quelli dovuti (fr. 15,90 invece di 193,10 nel 2007, fr. 17,40 invece di 194,50 nel 2008 e fr. 19,50 invece di fr. 199,20 nel 2009), rilevato che a fronte di un debito complessivo reale da settembre 2007 a maggio 2009 (data ultimo sollecito, cfr. doc. 74) di fr. 369.90 (15,90 X 4 + 17,40 X 12 + 19,50 X 5) l’importo di fr. 385 chiesto dalla Cassa appare inoltre nettamente sproporzionato, ritenuta la particolarità del caso, tutto ben considerato, le spese di sollecito vanno annullate.

2.8. L’assicuratore chiede la condanna del ricorrente al pagamento di fr. 297,60 (cfr. pag. 11 della risposta di causa) per i precetti esecutivi trasmessi al ricorrente dapprima in __________ a __________ ed in seguito in __________ sempre a __________.

Il ricorrente contesta di dover pagare le spese dei precetti trasmessi in __________ dal 1° settembre 2007, poiché era domiciliato in __________. Egli rileva inoltre che con i citati precetti esecutivi sono stati chiesti premi non conformi alla franchigia richiesta.

L’assicuratore ammette che l’indirizzo di notifica dei precetti esecutivi all’indirizzo di __________ è errato (l’insorgente era ivi domiciliato fino al 31 agosto 2007) ma evidenzia che sono comunque stati ritirati dall’insorgente stesso (cfr. doc. 65 e 66 allegati al doc. XVIII). La Cassa sostiene inoltre che non esiste alcuna relazione tra l’ammontare delle spese di precetto e quello della franchigia.

Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore ha notificato 5 precetti esecutivi (doc. da 65 a 69), e meglio:

precetto esecutivo n.__________ del __________ notificato in via __________ a __________ a RI 1, di fr. 2'484 (oltre interessi) per premi da luglio a dicembre 2006 e fr. 60 di spese di richiamo. Le spese di precetto ammontano a fr. 70, la tassa d’incasso a fr. 12,70 (doc. 65),

precetto esecutivo n. __________ del __________ notificato in __________ a __________ a RI 1, di fr. 3'804 (oltre interessi) per premi da gennaio a settembre 2007, oltre fr. 180 per spese di richiamo. Le spese di precetto ammontano a fr. 70, la tassa d’incasso a fr. 19,90 (doc. 66),

precetto esecutivo n. __________ del __________ notificato in __________, __________ a RI 1, per fr. 353,30 (oltre interessi) per premi di dicembre 2007, oltre fr. 20 di spese di richiamo. Le spese di precetto ammontano a fr. 30. La tassa d’incasso a fr. 5 (doc. 67),

precetto esecutivo n. __________ del __________ notificato in __________, __________ a RI 1, per fr. 426,30 (oltre interessi) per premi di ottobre 2007, oltre fr. 20 di spese di richiamo. Le spese di precetto ammontano a fr. 30. La tassa d’incasso a fr. 5 (doc. 68),

precetto esecutivo n. __________ dell’__________ notificato in __________, __________ a RI 1, per fr. 620,70 (oltre interessi) per premi da gennaio a marzo 2008, oltre fr. 60 di spese di richiamo. Le spese di precetto ammontano a fr. 50. La tassa d’incasso a fr. 5 (doc. 69).

L’importo richiesto di fr. 297,60 è pertanto così composto: fr. 70 + 12,70 + 70 + 19,90 + 30 + 5 + 30 + 5 + 50 + 5.

Va innanzitutto evidenziato che sia l’ammontare delle spese di precetto che della tassa d’incasso sono, perlomeno indirettamente, in relazione con l’importo della franchigia. Infatti più l’ammontare della franchigia è basso, più l’ammontare dei premi chiesti è alto e maggiore è l’importo delle spese di precetto e della tassa d’incasso (cfr. doc. 64 e doc. 69 e art. 16 e 19 OTLEF).

Rammentato che questo TCA in precedenza ha annullato la richiesta dell’assicuratore relativa all’ammontare delle spese di diffida per il 2007 anche perché è stato domandato all’insorgente un importo dei premi calcolato applicando la franchigia di fr. 300 in luogo di quella di fr. 2'500 chiesta con la raccomandata ricevuta il 24 ottobre 2006 dall’assicuratore, le spese dei precetti esecutivi con i quali la Cassa chiede il rimborso dei premi e delle spese di richiamo del 2007, ossia dei precetti n. __________ (spese complessive di fr. 89,90), __________ (spese complessive di fr. 35) e __________ (spese complessive di fr. 35) non possono essere accollate al ricorrente (doc. da 66 a 68). Infatti con i citati precetti sono stati chiesti importi di premi eccessivi, calcolati senza tener conto della franchigia tempestivamente chiesta, e di spese di sollecito che questo TCA ha annullato.

Le spese del precetto n. __________ per fr. 55 (doc. 69) sono solo in parte dovute dal ricorrente poiché concernono premi dell’anno 2008 secondo la franchigia di fr. 2'500 dovuti al momento dell’emissione del PE, ma poi ridimensionati in seguito al riconoscimento dei sussidi e dei premi calcolati secondo la variante online più favorevole CO 1 (fr. 17,40 X 3 = 52,20). A questo importo non possono essere aggiunte le spese di richiamo, poiché annullate.

L’ammontare della tassa d’incasso di fr. 5 non è modificata (cfr. art. 19 OTLEF che prevede un emolumento di fr. 5 per importi fino a fr. 1'000) mentre quella delle spese del precetto esecutivo va ridotta a fr. 17 (fr. 7 fino a fr. 100: art. 16 OTLEF, cui vanno aggiunti fr. 10 per le spese: cfr. art. 13 cpv. 1 OTLEF e www.ti.ch/di/dg/uef/precetto-esecutivo/precetto-esecutivo).

Resta da esaminare il precetto n. __________ del 14 settembre 2007, notificato all’indirizzo sbagliato ma ritirato dall’insorgente stesso e relativo ai premi da luglio a dicembre 2006 (doc. 65).

Con sentenza 5A_128/2010 del 2 settembre 2010 il TF ha confermato al consid. 7.2 che per costante giurisprudenza anche un precetto esecutivo intimato in modo irrito in Svizzera esplica i suoi effetti dal momento in cui l’escusso ne ha avuto conoscenza (DTF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b, 110 III 9 consid. 2, 104 III 12). Inoltre per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati.

Con l’esecuzione n. __________ l’assicuratore ha chiesto all’insorgente un importo di fr. 2'484, oltre alle spese di richiamo. Questo importo corrisponde al premio che l’insorgente avrebbe dovuto pagare, senza sussidi, se fosse stato domiciliato a __________ per 6 mesi (fr. 414 X 6). Tuttavia, dal 1° ottobre 2006 l’interessato è domiciliato in Ticino e l’ammontare esatto dei premi dovuti dal ricorrente nei sei mesi del 2006 è inferiore (fr. 2'292 [1'242 + 1’050] prima di ottenere i fr. 240 di sussidio). Inoltre non possono essere chieste le spese di richiamo poiché l’assicuratore ha ammesso che solo i richiami trasmessi a __________ dal settembre 2007 sono stati notificati correttamente e perché il TCA le ha comunque annullate.

Ne segue che le spese d’incasso, secondo l’art. 19 OTLEF, ammontano a fr. 10,25 in luogo di fr. 12,70 richiesti (5 per mille di fr. 2'052 [2'292 – 240 di sussidio]).

Per contro le spese del precetto esecutivo non vengono modificate trattandosi di un importo superiore ai fr. 1'000 ma inferiore ai fr. 10'000 (cfr. art. 16 OTLEF, fr. 60 a cui vanno aggiunti fr. 10 di spese: cfr. art. 13 cpv. 1 OTLEF e www.ti.ch/di/dg/uef/precetto-esecutivo/precetto-esecutivo). Non vanno riconosciute le spese di notifica di fr. 20 perché lo stesso assicuratore ha indicato un indirizzo errato.

Ne segue che l’importo complessivo che l’interessato deve pagare ammonta a fr. 102,25 (5

  • 17 + 10,25 + 70).

2.9. L’insorgente contesta genericamente l’ammontare degli interessi dovuti (fr. 476.50 fino al momento della decisione impugnata).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105a OAMal dal 1° agosto 2007, in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal).

L’insorgente contesta di dover pagare gli interessi affermando di essere esente da ogni colpa nel ritardo del pagamento dei premi.

In DTF 134 V 405 al consid. 7.1, in ambito AVS, il TF ha precisato che “l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).

Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa.”

Analogamente nel caso di specie, in ambito LAMal, l’assicurato deve versare gli interessi al 5% sui premi in arretrato.

Ritenuto tuttavia che l’assicuratore ha calcolato gli interessi prendendo in considerazione il supplemento del 10% (cfr. doc. A1) che questo TCA ha annullato, su questo punto l’incarto va rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dell’importo dovuto fino al 30 giugno 2009 (cfr. doc. 49, pag. 2 e consid. 2.4; per il calcolo cfr. anche la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).

Va del resto qui abbondanzialmente rilevato che Kieser, in ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a edizione, n. 51 ad art. 26 pag. 392, con riferimento alla DTF 129 V 267 sostiene che “nicht als Verzugszinsenfall ist der Prämienzuschlag” gemäss Art. 5 Abs. 2 KVG zu betrachten”.

2.10. Infine l’insorgente con scritto dell’11 agosto 2010 afferma:

" (…)

Dopo aver inoltrato ricorso sia al Tribunale federale, sia al Tribunale d’Appello, mi è stata finalmente notificata, e quindi a me resa chiara, l’incompetenza del Tribunale delle Assicurazioni da Lei rappresentato, riguardo i motivi per i quali avrei inutilmente inoltrato ricorso: l’occultamento intenzionale della ricezione della mia raccomandata da parte della CO 1, l’impossibilità di ritirare i precetti esecutivi, e nuovo, forse da ultimo, le calunnie di __________ nei suoi scritti nei miei confronti.

Le chiedo quindi sig. Giudice, se finalmente mi potesse indicare, a quale sezione del Tribunale Cantonale mi dovrei rivolgere, e con quale modalità, per citare la CO 1 in giudizio.

Se cio non le fosse possibile, per motivi a me ignoti e incomprensibili, Le sarei riconoscente se potesse indicarmi chi sia abilitato a tale compito.” (doc. IX)

Il 19 agosto 2010 il Giudice delegato ha risposto affermando che il TCA nella sua composizione ordinaria giudicherà il ricorso del 20 novembre 2009 (doc. X).

Con scritto del 19 agosto 2010 l’assicurato ha affermato che “malgrado le mie ripetute denuncie, per gli oggetti da me riportati nella lettera precedente, nessuno tra Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, Tribunale Federale, Tribunale d’Appello abbia preso posizione per gli oggetti da mé menzionati, ma che ciascuno li abbia sistematicamente ignorati.” (doc. XII).

L’insorgente chiede in sostanza di sanzionare la CO 1 per l’errore che avrebbe commesso nel trasmettere i precetti esecutivi al domicilio di suo fratello, per avere occultato una raccomandata e afferma che l’assicuratore lo avrebbe truffato e calunniato.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione del 21 ottobre 2009 ossia il calcolo dell’arretrato per premi, interessi, spese amministrative e di precetto esecutivo e il supplemento sul premio del 10%.

Sono pertanto irricevibili le questioni evocate dall’insorgente che esulano dall’oggetto del litigio (ad esempio la richiesta di sanzioni nei confronti dell’assicuratore per l’asserito invio del precetto esecutivo al fratello, la richiesta di un risarcimento per l’asserito occultamento di una raccomandata da parte dell’assicuratore o le presunte truffe e/o calunnie da parte di CO 1).

Nella misura in cui l’insorgente ha pretese di risarcimento per danni causati illecitamente da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari deve domandare l’emissione di una decisione formale direttamente all’assicuratore. Contro questa decisione è dato ricorso diretto al Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA).

Se la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatta decisione, l’insorgente potrà presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).

Laddove l’insorgente intende segnalare la fattispecie all’autorità di vigilanza in ambito di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie l’art. 21 LAMal prevede:

" 1Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione dell'assicurazione malattie.

2 L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo 12 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione.

3 L’Ufficio federale può impartire istruzioni agli assicuratori per l’applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Le ispezioni possono essere effettuate senza preavviso.

Gli assicuratori accordano all’Ufficio federale libero accesso a tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti all’ambito dell’ispezione in corso. Devono inviargli i rapporti e conti annui.

4 Nell’ambito della vigilanza sull’esecuzione della presente legge, gli assicuratori sono tenuti a fornire annualmente all’Ufficio federale i dati risultanti dalla fatturazione delle prestazioni e dall’attività assicurativa.

5 Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l’Ufficio federale può, a seconda della natura e della gravità dell’infrazione:

a. prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale, addebitandone le spese all’assicuratore;

b. ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare;

c. proporre al Dipartimento il ritiro dell’autorizzazione di esercitare l’assicurazione sociale malattie.

5bis In deroga all’articolo 33 LPGA, l’Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5.

6 Sono salve le disposizioni speciali sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati.”

A proposito dell’autorità di vigilanza in ambito di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’art. 24 cpv. 1 OAMal prevede che:

" L’UFSP vigila l’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera di cui agli articoli 24 a 31 e 67 a 77 della legge.”

Se il ricorrente ravvede inoltre una violazione delle norme penali da parte dell’amministrazione può sottoporre direttamente la fattispecie al Ministero Pubblico.

Infine, il TCA ribadisce di aver tenuto conto della notifica della raccomandata ricevuta il 24 ottobre 2006 dalla CO 1 tramite la quale è stata chiesta l’applicazione della franchigia massima. Tant`è che con la sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009 questo Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’amministrazione anche per un nuovo calcolo dei premi sulla base della franchigia di fr. 2'500 dal 1°gennaio 2007 (cfr. sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 25 e seguenti, consid. 2.7).

2.11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il ricorrente è condannato al pagamento di fr. 102,25 di spese per i precetti esecutivi (consid. 2.8) e fr. 2'568,60 per i premi (consid. 2.4 e 2.6) oltre ad interessi al 5% che l’amministrazione dovrà ricalcolare su quest’ultimo importo conformemente all’art. 26 cpv. 1 LPGA e 105a OAMal (in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal, consid. 2.9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto.

La decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 2.11 e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo degli interessi.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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