36.2009.180

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.180

IR/lb

Lugano 25 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

Vista la petizione del 29 ottobre 2009 di

AT 1 rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato, in fatto ed in diritto

  • che AT 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con "ricorso con domanda di assistenza giudiziaria" 29 ottobre 2009 con cui ha evidenziato:

" (...)

La ricorrente era dipendente della __________, __________, quale cameriera dal 18.02.2008 (doc. C).

Il datore di lavoro ha sottoscritto con la spett. CV 1 per il tramite di __________ un contratto collettivo per l'indennità giornaliera di malattia dei dipendenti.

In data 6.08.2008 la dipendente è stata dichiarata inabile al lavoro al 50% dal dr. __________ (doc. D).

In seguito il periodo di inabilità lavorativa è stato prolungato sempre al 50% sino a fine ottobre 2008. Dal 1.11.2008 sino al 20.12.2008 (data del parto) la ricorrente è stata dichiarata inabile al lavoro al 100% sempre dal dr. __________ (doc. E e F).

I certificati del dr. __________ non sono stati ritenuti fedefacenti in quanto CV 1 ha valutato che dal punto di vista medico non vi fosse incapacità al lavoro dal 6.08.2008 (doc. G).

Contro questa presa di posizione è stato coinvolto il medico dr. __________, medico generale e specialista in medicina del lavoro (doc. H e I).

Egli ha confermato che l'inabilità lavorativa non è da ascrivere alla gravidanza ma è motivata da problemi medici molto più profondi, con un impatto non indifferente sull'attività lavorativa, problemi soprattutto nella sfera osteoarticolare e angiologica.

Questo in un primo tempo; in seguito e meglio dal 1.11.2008 le problematiche sopra specificate sono state complicate da uno stato psichico sempre più labile scatenato in parte da una situazione socio-famigliare non delle più brillanti.

Nonostante il parere del medico dr. __________ datato 28.11.2008 (doc. I) la CV 1 non ha assunto il caso. Svariata ulteriore corrispondenza (doc. L) non ha scaturito nulla, se non la risposta qui avversata (doc. A) dove CV 1 comunica di non essere tenuta a rilasciare una decisione formale, respingendo pure la richiesta di assistenza giudiziaria. (...)"

  • che AT 1 ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di indennità giornaliere "dal 06.08.2008 al 50% e dal 01.11.2008 sino al 20.12.2008 al 100%" con protesta di spese e ripetibili;

  • che l'atto è stato intimato a CV 1 che non ha inoltrato la risposta di causa nei termini di legge (doc. II);

  • che il termine di grazia non ha scaturito effetto (doc. III);

  • che l'Avv. __________ ha sollecitato il 13.01.2010 la produzione degli atti per la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. IV);

  • che il giudice delegato ha sollecitato formalmente CV 1 a trasmettere il dossier completo (doc. V, Scritto 14.01.2010);

  • che il 18 gennaio 2010 CV 1 ha comunicato che:

" (...)

Visto che non si tratta di un'assicurazione ai sensi della LAMal, la CV 1 non ha la competenza legale di rilasciare una decisione formale ai sensi dell'art. 49 LPGA. In conseguenza di ciò, la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni è contestata (non si tratta di un'assicurazione base (art. 74 LCAMal) o complementare, art. 75 LCAMal).

Il servizio menzionato (in fase di riorganizzazione personale da dicembre 2009) mi ha dichiarato di riesaminare il caso e d'inviare questa settimana una lettera alla parte contraria."

  • che il successivo 20 gennaio 2010 CV 1 ha trasmesso al TCA in copia uno scritto destinato all'Avv. __________ da cui si desume la volontà di CV 1 di riconoscere le pretese dell'assicurata (doc. VIII/1);

  • che l'Avv. __________, per l'assicurata, ha comunicato al TCA come l'assicurazione abbia riconosciuto "di dovere indennità giornaliera al 50% dal 6 agosto al 31 ottobre 2008 ed in seguito indennità giornaliere al 100% dal 1° novembre al 19 dicembre 2008 evidenziando come CV 1 abbia "accettato integralmente le richieste fatte valere con ricorso 29.10.2009."

  • che, sempre AT 1, ha evidenziato come il “ricorso risulta integralmente accolto” con protesta di spese e ripetibili;

  • che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1° della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

  • che quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile al previgente 47 LSA. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. In concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA – come ha ricordato l’assicuratore malattia – contratto sottoscritto con l’assicuratore sociale CV 1 nell’ambito delle su complementari e non dalla __________ come evidenziato dall’attrice, circostanza questa pacifica siccome incontestata e comprovata dalla documentazione. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel merito delle pretese di parte attrice;

  • che l’attrice chiedeva il riconoscimento di indennità giornaliera dal 06.08 al 31.10.2008 al 50% mentre dal 1.11 al 19.12 al 100%;

  • che CV 1 ha pienamente aderito alle richieste come la stessa attrice ha indicato nello scritto 21 gennaio 2010 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

  • che lo scritto prodotto al TCA dallo stesso assicuratore e trasmesso pure dall’attrice costituisce pacificamente un'acquiescenza alle pretese di causa;

  • che in applicazione della LPrTCA del 23 giugno 2008 la transazione conclusa dinanzi al Giudice del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è ammissibile per le cause sottoposte alla LPGA a precise condizioni precisate dalla giurisprudenza;

  • che in concreto la fattispecie non è sottoposta alla LPGA essendo retto, il contratto in discussione, dalla LCA. Sussiste quindi una lacuna legislativa. Infatti come rammenta l’art. 1 LPrTCA il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica (in realtà quale prima istanza giudiziaria, dopo un’istanza interna all’assicuratore sociale) i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale. La procedura prevede inoltre che il TCA giudichi anche le contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.

  • che, come visto più sopra, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in virtù dell’art. 75 LCAMal, deve giudicare anche le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assi-curazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze;

  • che tale norma sembra essere stata dimenticata dagli esperti incaricati dell’elaborazione del progetto di legge e negletta dal legislatore al momento dell’adozione del corpo normativo. L’art. 75 cpv. 2 LCAMal indica infatti come il giudice delle assicurazioni sociali del Cantone debba applicare, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Tale corpo normativo fa esclusivo riferimento – contrariamente alla pocedura precedentemente in vigore – a decisioni impugnabili ovviamente non esistenti e non dovute in caso di applicazione della LCA nei casi rammentati dall’art. 75 appena riportato. In altri termini il TCA deve applicare alle pretese fondate sulle complementari rispettivamente ai rami d’assicurazione praticati da assicuratori malattia autorizzati all’esercizio, che applicano in questi ambiti la LCA, una procedura che fa riferimento alle decisioni ed alle decisioni su opposizione, atti non dovuti secondo la LCA;

  • che gli esperti prima ed il legislatore poi hanno poi, contrariamente al complesso normativo previgente, richiamato quale diritto suppletorio non più il CPC – che prossimamente sarà abrogato per l’adozione delle norme federali note – ma la LPAmm;

  • che queste scelte, sovrane, non semplificano il lavoro del giudice. Meglio sarebbe stato – seguendo la precedente normativa e migliorandola – regolamentare dettagliatamente e specificatamente questa competenza del TCA derivata dall’art. 75 LCAMal;

  • che, sia come sia, in concreto il giudice deve osservare come la LPrTCA non regoli l’acquiescenza in ambito di pretese formulate sulla scorta della LCA nei confronti di un assicuratore autorizzato;

  • che neppure il diritto sussidiario indicato dal legilsatore cantonale nella LPrTCA all’art. 31, è di aiuto al giudice. Il rinvio alla LPGA, ridondante, e quello alla LPAmm, per il caso concreto, non sono utili. La LPAmm prevede unicamente all’art. 27 come la transazione conclusa davanti all’Autorità giudicante ha forza di sentenza;

  • che, alla luce delle lacune del pur recente testo legislativo che regola la procedura dinanzi al TCA, rispettivamente vista l’assenza di norme specifiche contenute nella LPAmm, occorre colmare la lacuna mediante l’applicazione delle norme previste dalla procedura civile ticinese come avveniva sotto l’egida della precedente LPrTCA del 1961;

  • che va allora evidenziato come, secondo l’art. 352 cpv. 1 CPC, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4). L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L' acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all' acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:

" (...)

3.2.1

Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l' acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

3.2.2

L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l' acquiescenza

  • della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

3.2.3

Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell' acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.

3.3

Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l' acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV. (...)"

  • che, in concreto, appare manifesta l’acquiescenza dell'assicuratore convenuto che, con il suo scritto al Tribunale, ha manifestamente e senza condizioni riconosciuto la pretesa di parte attrice, ciò pur senza quantificare l’entità delle indennità giornaliere (quantificazione neppure intervenuta a cura dell’attrice). CV 1 ammette e riconosce di dovere le indennità per il periodo di tempo voluto dalla signora AT 1. La quantificazione delle indennità avverrà in secondo luogo e, se vi fosse discordia tra le parti, AT 1 potrà ulteriormente adire questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni su tale tema;

  • che, a fronte di tale acquiescenza, indipendentemente dal fatto che la prestazione non sia ancora stata eseguita dal debitore, la procedura va stralciata dai ruoli, come rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale citata. La domanda di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto siccome, unitamente allo stralcio della procedura la convenuta, che ha imposto all’attrice di adire il Tribunale per farsi riconoscere le proprie pretese e per ciò fare ha dovuto far capo ad una avvocata, viene condannata a versare all’attrice congrue ripetibili che tengano conto dell’entità del litigio, dell’importanza degli allegati e degli scritti nonché del complessivo impegno della patrocinatrice;

  • che in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA infatti i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d’assicurazione. S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza la presente sentenza in forma elettronica senza i nominativi delle parti;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. La petizione 29 ottobre 2009 formulata da AT 1 contro CV 1, __________, è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

  2. La convenuta CV 1, è condannata a pagare a AT 1, a titolo di ripetibili, l'importo di CHF 1'500.00 (IVA compresa).

  3. La domanda di assistenza giudiziaria divenuta priva d'oggetto, è stralciata dai ruoli.

  4. Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

  5. Comunicazione in forma anonima ed in via elettronica alla

FINMA, Berna.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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