Raccomandata
Incarto n. 36.2009.18
cs
Lugano 9 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2009 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 16 febbraio 2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, cittadino italiano domiciliato ad __________ (Italia), infermiere presso l’__________ dal 1998 con un salario annuo di circa fr. 65'000 (doc. VIII), non coniugato e senza figli a carico, senza ulteriori attività lavorative, è al beneficio di un permesso “G” CE/AELS per frontalieri.
1.2. Con decisione del 19 gennaio 2009 l’Ufficio Assicurazione Malattia (di seguito: UAM) ha affiliato d’ufficio RI 1 presso __________ con effetto dal medesimo giorno, con la precisazione che “trattandosi di affiliazione tardiva (art. 5 cpv. 2 LAMal), si specifica che a livello teorico l’obbligo d’assicurazione avrebbe dovuto avere inizio in data 1° ottobre 2008” (doc. 1).
L’amministrazione ha in sostanza ritenuto che l’interessato non ha fatto uso, nel termine di tre mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera, previsto dall’Allegato II, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa all’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea (di seguito ALC), del diritto di opzione verso il suo Stato di residenza per la copertura assicurativa delle cure medico-sanitarie. L’UAM ha inoltre constatato che __________ ha lasciato trascorrere infruttuosamente anche il termine del 30 settembre 2008 per sanare la situazione “in forza della moratoria/sanatoria stabilita dal Cantone Ticino, previa indicazione delle Autorità federali in materia”, malgrado fosse stato “avvertito personalmente di quanto sopra con scritto 12 giugno 2008, a cui è stato allegato il modulo ufficiale TI 1 per la verifica della copertura d’assicurazione malattie, e in particolare per l’esercizio del diritto di opzione verso il suo Paese di residenza”.
Nell’allegata scheda per l’assicuratore malattie è inoltre stato indicato, a proposito del diritto al sussidio, che “l’interessato deve essere invitato ad inoltrare richiesta” e che gli “devono essere applicati i premi della Comunità europea in base all’Italia” (cfr. doc. 1).
1.3. Il 26 gennaio 2009 RI 1 ha presentato tempestivo reclamo, facendo in sostanza valere di non aver mai ricevuto il questionario da compilare e di essere assicurato in Italia (doc. 2).
1.4. Con decisione su reclamo del 16 febbraio 2009 l’UAM ha respinto le censure dell’assicurato rilevando che in base al diritto comunitario vige il principio generale dell’affiliazione nello Stato in cui è esercitata l’attività lavorativa (lex loci laboris), ma che per i lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e residenti in Austria, Germania, Francia e Italia così come per i familiari residenti in Finlandia, l’ALC prevede la possibilità di optare per una copertura assicurativa contro le malattie nello Stato di residenza. L’opzione deve avvenire entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera. L’UAM ha rammentato di aver interpellato in tre occasioni l’interessato, informandolo circa la possibilità di opzione (nel mese di giugno 2002, nel mese di settembre 2003 e il 12 giugno 2008) ed ha rilevato che, previa indicazione delle Autorità federali, è stata decretata una procedura in sanatoria, con termine fissato dal Governo del Cantone Ticino al 30 settembre 2008 per la formalizzazione delle procedure d’opzione. L’operazione è stata impostata allo scopo di sanare tutte le situazioni irregolari che si sono determinate a far tempo dall’entrata in vigore dell’ALC. Il Governo ha emanato un comunicato stampa al riguardo, le persone inadempienti sono state personalmente informate, attraverso una procedura scritta, sono stati informati i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori. La questione è inoltre stata più volte affrontata tramite i mass media. Le consulenze telefoniche sono state 7'700, mentre le verifiche circa il pronunciamento pregresso dell’opzione sono state 29'000 (doc. 3).
1.5. Con ricorso dell’11 marzo 2009 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, contestando l’affiliazione d’ufficio presso __________ e facendo valere l’opzione per l’assicurazione nel suo Paese di residenza (doc. I).
L’insorgente, che rammenta di lavorare sia presso l’__________ che presso l’, sostiene innanzitutto di non aver mai ricevuto alcuna documentazione in merito all’obbligo di formalizzare la procedura d’opzione né al momento del rilascio del permesso di lavoro né prima del 30 settembre 2008. Il primo scritto ricevuto dall’UAM è la decisione del 19 gennaio 2009. L’interessato afferma di essere venuto a conoscenza della problematica solo il 22 dicembre 2008 allorquando l’ gli ha sottoposto un formulario di verifica per i lavoratori frontalieri. Egli sostiene che lavorando a turni molto irregolari (a volte serali e notturni) non ha avuto occasione di essere debitamente informato e fa valere di essere in buona fede. Per l’insorgente la presente fattispecie va trattata alla stregua di un’eccezione alla regola generale, trattandosi di un caso giustificato del ritardo nell’esercizio dell’opzione assicurativa e invoca l’applicazione dell’art. 27 LPGA, sostenendo che a determinate condizioni la mancata informazione da parte dell’autorità competente viene assimilata ad un’informazione errata. Il ricorrente chiede infine, genericamente, l’assunzione di nuove prove (documenti, testi, perizia, interrogatorio formale, richiamo documenti dall’UAM, edizione documenti).
1.6. Nella risposta del 26 marzo 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 20 aprile 2009 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza al termine della quale a RI 1 sono stati consegnati i documenti prodotti dall’UAM nell’ambito di un’altra procedura pendente presso questo TCA e relativi allo scambio di corrispondenza effettuato con le autorità federali.
Dall’udienza è emerso quanto segue:
" Il sig. Cereghetti, così invitato, spiega l'iter che ha condotto poi all'emanazione di una serie di decisioni che sono state contestate davanti al TCA non solo dal qui ricorrente, ma da molti altri frontalieri italiani.
Inizialmente, con l'adozione e l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali ed in vista di questo momento, l'Amministrazione cantonale ha preso contatto con le ASL italiane competenti per la fascia confinante, in particolare con l'ASL di __________, per verificare da un lato la consapevolezza dell'importanza dell'ALC e della loro influenza sull'aspetto dell'assicurazione malattia e d'altro lato per sapere quale sarebbe stata la sorte di quei frontalieri che, non optando per il sistema italiano (mutua italiana). sarebbero stati affiliati d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera.
Da parte italiana, l'UAM ha riscontrato poca consapevolezza del problema.
Per il sistema italiano, il cittadino italiano è pur sempre assicurato alla mutua italiana.
E meglio, se non opta per il sistema italiano ed è quindi assicurato secondo quello svizzero, di principio deve essere stralciato dal suo sistema sanitario nazionale, perché deve sussistere unicamente un unico assicuratore sociale in ambito di malattia.
Dopo il contatto con le amministrazioni italiano del marzo, salvo errore, 2002, con l'entrata in vigore dell'ALC l'UAM ha trasmesso, dopo aver censito la popolazione straniera frontaliera, direttamente ai domicili italiani una lettera di spiegazione, una tavola sinottica ed un formulario il più semplice possibile che imponeva esclusivamente l'apposizione di una crocetta ed una firma per l'opzione relativa al diritto nazionale. Il tutto, accompagnato da una busta non affrancata.
Questo modo di procedere ha permesso all'UAM di chiarire la posizione di un impressionante numero di frontalieri. Per fare ciò, l'UAM ha ottenuto dall'Ufficio permessi la lista dei nominativi delle persone interessate ed i loro indirizzi.
Il sig. RI 1 dice di non avere ricevuto questa prima comunicazione del giugno 2002; indica di essere in Svizzera come frontaliero da 11 anni, sempre attivo presso lo stesso datore di lavoro, ossia l', dove dispone di una casellina presso l' ed di una presso l'__________, dove da ultimo viene invitato a svolgere una parte della sua attività professionale, dove gli vengono recapitati i messaggi e le comunicazioni.
Il sig. RI 1 precisa che a casa dispone di una casella postale che controlla sistematicamente per scrupolo proprio e per ragioni professionali, poiché, in qualità di infermiere attivo nelle sale operatorie, deve seguire corsi di formazione professionale e riceve informazioni relative alla propria professione. Nessuna comunicazione gli è stata recapitata nel 2002 e nessuna comunicazione nel 2002 gli è stata trasmessa per invio raccomandato come ha riconosciuto l'UAM.
Alla luce dei risultati della prima tornata dell'informativa e riscontrando ancora delle lacune, nel settembre 2003 l'UAM ha ritenuto necessario procedere ad un richiamo con le medesime modalità operative, salvo che gli invii sono stati trasmessi ai datori di lavoro, e meglio all'indirizzo del frontaliero con recapito presso il datore di lavoro.
È capitato che vi fossero frontalieri che abbiano cambiato posto di lavoro, che hanno cessato la loro attività e quindi il datore di lavoro ne ha dato notizia per permetterci di verificare il nominativo del nuovo datore di lavoro se esistente.
Il sig. RI 1 evidenzia che in occasione della sua presa di contatto con l'UAM, prima di questo contatto, era stato avvisato da parte della sezione del personale dell'__________ che "Bellinzona" voleva sapere se lui era ancora collaboratore dell'__________. La sig.ra __________ indica effettivamente un contatto finalizzato all'accertamento circa lo statuto del sig. RI 1. Ciò è avvenuto nel dicembre 2008.
Nel corso del primo invio del giugno 2002, come appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione come descritto.
Si è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e non ha discriminato nessuno. Unico "potenziale" danneggiato poteva essere la mutua italiana che avesse pagato prestazioni sanitarie ad un frontaliero che, non avendo optato, doveva invece essere assicurato al sistema sanitario svizzero.
È giusto dire che nei nostri scritti non abbiamo accertato l'esistenza di un'attività parziale, a tempo ridotto, l'esistenza di collaterali attività presso altri datori di lavoro, o addirittura la percezione di pensioni di varia natura. Siamo partiti da un elenco di persone al beneficio del permesso G ed a mano di ciò abbiamo mandato i nostri invii.
È giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.
Queste persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a cambiare.
Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi dove non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli sfociati nelle decisioni giudiziari, ma per il resto, alla luce dei numeri, abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche verifica è stata fatta in questo senso.
Con il raffronto, più in avanti nel tempo, di dati statistici federali relativi ai frontalieri e visto il numero dell'esercizio del diritto d'opzione operato, ci siamo resi conto che una nuova grande massa di persone (12'208) non aveva operato una scelta, o perlomeno non aveva esercitato la scelta verso il loro Paese ed andavano teoricamente affiliati tutti presso l'assicuratore svizzero. Questa situazione è sembrata abnorme e ci ha imposto, per la soluzione del problema, un contatto con il DFI a seguito del quale è stato proposto ed accettato a livello federale di concedere un ulteriore termine di tre mesi per l'esercizio del diritto d'opzione, ancora una volta ponendo tutti gli assicurati potenziali su un piede d'uguaglianza e senza danneggiarli in alcun modo. Nuovamente si è posto il problema della relazione con lo Stato italiano e con l'assicuratore sociale italiano (mutua), problema che i funzionari del DFI hanno indicato di assumersi in proprio come da corrispondenza agli atti.
Qui siamo nuovamente partiti con una comunicazione diretta a tutti i potenziali assicurati che non ci risultavano aver scelto il loro sistema nazionale. Lo abbiamo fatto con uno scritto diretto al loro recapito italiano, abbiamo anche inviato il medesimo scritto presso tutti i datori di lavoro attivi in Ticino (anche se non datori di lavoro di frontalieri e ciò in vista di una possibile futura assunzione), le cui liste sono state reperite presso l'Ufficio federale di statistica.
Per l'operazione 2008 abbiamo informato i datori di lavoro, i sindacati, i mass media mediante il rilascio di interviste. Vi è stato poi un comunicato stampa del Consiglio di Stato per dare un'informazione generalizzata.
A seguito di questa operazione sono emersi 581 (tra cui quella del qui ricorrente) casi di non esercizio del diritto d'opzione che ci hanno imposto una procedura.
Il sig. RI 1 indica che è soltanto con l'apertura formale di questa procedura che ha ricevuto per la prima volta uno scritto nel gennaio 2009 da parte dell'UAM (decisione). Questo scritto indica in maniera imprecisa il codice di avviamento postale del suo comune (l'ultimo numero è un nove e non uno zero). La sig.ra __________ indica di avere usato il numero per le corrispondenze non trasmesse per raccomandata e per la decisione dalla documentazione che ha ricevuto dall'Ufficio dei permessi di Bellinzona. L'avv. __________ indica che la raccomandata, pur recando il CAP errato, è stata comunque recapitata verosimilmente per la maggiore attenzione che le poste impongono a questi scritti. Il sig. RI 1 specifica quindi che da quel momento è iniziata la sua consapevolezza della situazione. In un suo contatto con la sig.ra __________ dell'UAM egli ha ricevuto indicazioni sostanziali sul contenuto del reclamo che poteva essere inoltrato all'UAM stesso avverso la decisione.
Il sig. Cereghetti in conclusione segnala come l'UAM abbia voluto fissare l'obbligo di affiliazione a partire dall'ottobre 2008, ancorché questo obbligo potrebbe essere fatto retroagire al 1° giugno 2002, ossia all'entrata in vigore dell'ALC." (doc. VI)
1.8. L’11 maggio 2009 il TCA ha posto alcune domande al ricorrente, assegnandogli contestualmente un termine per prendere posizione in merito alla documentazione consegnatagli nel corso dell’udienza (doc. VII). L’interessato ha risposto il 14 maggio 2009 (doc. VIII).
1.9. Il 17 giugno 2009, nell’ambito di un’altra procedura relativa al diritto di opzione dei frontalieri, è stato sentito __________, responsabile del servizio della cancelleria della sezione dei permessi e dell’immigrazione. Il verbale, anonimizzato, è stato messo a disposizione del ricorrente per presentare eventuali osservazioni scritte in merito. __________ ha affermato:
" Sono il responsabile del servizio della cancelleria della sezione dei permessi e dell'immigrazione e mi occupo di trasmettere alle persone interessate che ne abbiano fatto richiesta tramite gli uffici regionali, le decisioni, i permessi rilasciati dalla nostra Sezione. Più precisamente, le richieste di permessi alla nostra Sezione vengono inoltrate tutte tramite gli Uffici regionali, dove i collaboratori verificano la completezza della domanda, della documentazione annessa e soprattutto la competenza dell'autorità. Una volta fatto questo, gli uffici regionali (URS) trasmettono alla sezione il dossier così come costituito che viene a sua volta verificato, esaminato e deciso da parte dei funzionari incaricati.
È possibile che in questi casi vi siano delle necessità di completazione o delle verifiche puntuali da svolgere. Ciò avviene per incarico delegato all'URS.
Una volta la procedura completata e la decisione emanata, in seno alla sezione vengono trasmessi alla cancelleria i documenti necessari.
Noi confezioniamo, io sono il responsabile della cancelleria, l'invio per il destinatario e quando si tratta di un permesso G, ossia un permesso per frontaliero, tema che il Giudice mi dice essere oggetto della causa, noi procediamo con l'inserimento del permesso nella sua custodia, con le altre formalità attinenti specificatamente i nostri compiti, ed inseriamo nel plico destinato all'invio, il formulario TI1, una lettera accompagnatoria allestita dall'UAM, una tabella e la busta di trasmissione.
Si tratta degli unici documenti non strettamente connessi alla nostra attività di concessione del permesso che vengono inseriti nella documentazione destinata alla spedizione.
Non vi sono documenti di natura fiscale o provenienti da altre amministrazioni.
La spedizione di questo plico, così costituito, viene effettuata mediante posta B - raramente se vi sono situazioni di urgenza anche per posta A -, al datore di lavoro.
Noi di principio non abbiamo un contatto diretto con i datori di lavoro.
È capitato che ci vengano sollecitati dei permessi che sembrano essere urgenti per gli interessati. È capitato in passato che qualcuno lamentasse il mancato ricevimento di un invio che a noi risultava effettuato. In questi casi abbiamo proceduto con il rilascio di un duplicato del permesso.
Non spediamo niente in Italia.
In caso di cambiamento di datore di lavoro, di cambiamento di indirizzo in Italia o di mutazione dei dati personali nello stato civile, noi non procediamo ad un nuovo rilascio ma rettifichiamo la documentazione a nostra disposizione. Viene allegato un nuovo permesso all'interessato con le nuove indicazioni, ma non alleghiamo più la documentazione a nostra disposizione dataci dall'UAM.
In caso di cessazione dell'attività che duri più di sei mesi, la ripresa dell'attività comporta una nuova procedura di rilascio del permesso G.
Se invece questa interruzione dura meno di sei mesi, non si opera con un rilascio, ma alla modifica delle condizioni.
La nostra sezione non informa l'UAM in merito al quantitativo di formulari TI1 che vengono da noi trasmessi ai datori di lavoro destinati poi ai frontalieri; dall'UAM non riceviamo neppure nessuna informazione di questa natura. Non c'è una verifica incrociata dei dati.
A domanda dell’ (… omissis …) ribadisco che nel caso in cui si tratti di rinnovo del permesso, noi non mandiamo il formulario TI1 ed è quindi possibile che qualcuno che abbia ottenuto il permesso G e poi abbia cessato momentaneamente la sua attività per un periodo inferiore ai 6 mesi, con il riinizio dell'attività abbia domandato ed ottenuto un rinnovo per un nuovo periodo di 5 anni come le nuove norme prevedono, senza vedersi notificare il formulario TI1.
Ribadisco che la persona che riceve il permesso G è informata dell'esigenza di notificare alla nostra sezione nei trenta giorni le modifiche di indirizzo, di stato civile, di sede, motivo per cui nei nostri registri gli indirizzi del lavoratore sono aggiornati alle informazioni del titolare del permesso che è obbligato a notificare eventuali modifiche.
Anche il datore di lavoro riceve la medesima avvertenza, di cui produco una copia.
Di principio è il lavoratore che deve fornire queste informazioni. Capita che sia anche il datore di lavoro quando vi sia una modifica che coinvolge più collaboratori.
A precisazione di quanto riferito prima, vi è un'altra ipotesi di rilascio del permesso quando un lavoratore cessa l'attività per un periodo inferiore a sei mesi antecedentemente alla scadenza del suo permesso, e riprenda una nuova attività, sempre nei sei mesi, ma dopo la scadenza del permesso. In questi casi, si procede mediante nuovo rilascio del permesso e quindi trasmissione del formulario TI1." (doc. XV)
1.10. Con scritti del 3 luglio 2009 il TCA ha interpellato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP, doc. XII) e l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, doc. XIII). Dopo aver brevemente riassunto la fattispecie, il Tribunale ha chiesto:
" 1. Esistono direttive del vostro Ufficio a proposito del diritto di opzione
dei frontalieri e delle modalità di informazione da parte delle autorità cantonali (in caso di risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercele)?
In uno scritto del 24 aprile 2008 all’autorità cantonale, l’UFSP ha indicato che “en ce qui concerne l’information à donner aux autorités italiennes, l’OFAS envisage d’organiser prochainement, à l’Ambassade de Suisse à Rome, une réunion portant sur la problématique du droit d’option. Le sujet des travailleurs frontaliers au Tessin sera abordé à cette occasion et les autorités italiennes seront informées que la Suisse a prolongé de manière unilatérale le délai de trois mois, afin de permettre aux interessés d’exercer leur droit d’option.” Qual è stato l’esito di questa riunione? Le autorità italiane hanno informato i loro concittadini della possibilità di optare per il sistema nazionale? Le autorità federali hanno informato in altro modo le autorità italiane o i cittadini italiani residenti in Italia?
A vostra conoscenza anche altri Cantoni sono confrontati con la medesima problematica? In caso di risposta affermativa come hanno agito nei confronti dei lavoratori frontalieri che non hanno esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dall’ALC? Sono state emanate decisioni e/o sentenze in questo ambito da parte di queste autorità e/o Tribunali cantonali? (in caso di risposta affermativa vi chiediamo di trasmettercene una copia).
In Ticino, nell’ambito della procedura di “sanatoria”, l’Ufficio Assicurazione Malattie ha recapitato tramite posta semplice ai lavoratori frontalieri recensiti che non avevano esercitato l’opzione nei termini previsti dall’ALC (oltre 12'000) una lettera di spiegazioni, allegando un formulario tramite il quale era possibile optare per il sistema sanitario nazionale e una busta con l’indirizzo dell’autorità cantonale. L’amministrazione ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti cantonali. Complessivamente l’UAM ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati, nell’ambito dell’operazione di “sanatoria”. L’operazione ha comportato 7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all’avvenuta opzione. Inoltre il Governo cantonale ha rilasciato un comunicato stampa il 3 giugno 2008 e il Capo Ufficio dell’UAM ha sollecitato numerose interviste. Secondo la vostra opinione, l’autorità cantonale ha informato adeguatamente i frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione?
Vi chiediamo cortesemente di voler prendere posizione in merito all’intera fattispecie."
1.11. Il 14 luglio 2009 è pervenuto al TCA, dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, l’intero incarto del ricorrente (doc. XIV).
1.12. Il 30 luglio 2009, l’UFSP, ha prodotto le lettere informative trasmesse ai Cantoni nel corso degli anni circa il diritto di opzione dei frontalieri, ha comunicato al TCA che i rapporti con le autorità italiane sono di competenza dell’UFAS ed ha tra l’altro affermato:
" (…)
Per quanto ne sappiamo, non esiste una giurisprudenza in materia. Tuttavia attiriamo la Sua attenzione sull’interpellanza Robbiani <<Libera circolazione e opzione per l’assicurazione malattia>> (09.3596), che prossimamente dovrebbe ricevere una risposta da parte del Consiglio federale, e La invitiamo a interessarsi del seguito che verrà dato.
Tramite lettera del 12 febbraio 2008, l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM) del Canton Ticino ha reso noto al nostro Ufficio che, in seguito all’avvio di una procedura di controllo concernente l’esercizio del diritto di opzione da parte dei frontalieri, era emerso che circa 10 000 lavoratori frontalieri non avevano esercitato il loro diritto di opzione entro il termine di tre mesi. Abbiamo dunque consultato l’UFAS, il quale riteneva possibile una dilazione unilaterale di tale termine, per permettere agli interessati di richiedere l’esenzione. Abbiamo quindi informato l’UAM, tramite missiva del 13 marzo 2004, della possibilità di avviare una procedura straordinaria di regolarizzazione, pregandolo di preparare una lettera informativa da indirizzare agli interessati e di trasmetterne prima una copia all’UFAS e all’UFSP per informazione e presa di posizione. L’UAM ha sottoposto i documenti concernenti la procedura straordinaria di regolarizzazione (lettera personale ai frontalieri, informativa ai datori di lavoro e comunicato stampa del Governo del Canton Ticino) all’approvazione dell’UFAS e dell’UFSP il 29 aprile 2008. I documenti sono stati approvati da UFAS e UFSP rispettivamente il 7 e l’8 maggio 2008. Con decisione del 3 giugno 2008, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha approvato la procedura straordinaria di regolarizzazione, accordando agli interessati il termine del 30 settembre 2008 per esercitare il loro diritto di opzione. Durante tutta la procedura, l’UAM ha agito secondo le indicazioni delle autorità federali. Non si è dunque solo limitato a informare i frontalieri interessati (individualmente e tramite la stampa) ma ha posto la problematica anche all’attenzione dei datori di lavoro e dei sindacati, onde evitare che si ripresentassero situazioni simili. Tramite tali azioni, l’UAM ha dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando addirittura oltre le esigenze di legge.
Come indicato nella lettera dell’UAM del 2 aprile 2008 e nella nostra risposta del 24 aprile 2008, la definizione, in casi giustificati, di un termine straordinario per l’esercizio del diritto di opzione riprende la soluzione prevista dall’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (sezione A, art. 3, lett. b, p. aa). Nel caso specifico, la dilazione del termine di tre mesi era giustificata poiché, apparentemente, le persone assicurate in Italia non avevano capito l’importanza di compilare correttamente il modulo sul diritto di opzione. Con la presente, teniamo a confermare la nostra interpretazione giuridica del caso. Tuttavia, considerata l’ampia campagna informativa condotta dall’UAM durante la procedura straordinaria di regolarizzazione, riteniamo che gli interessati siano stati informati a sufficienza e che sia ora un loro compito avviare le pratiche necessarie per esercitare il loro diritto di opzione entro i termini stabiliti. Tra l’altro, considerato il suo carattere straordinario, una tale procedura di regolarizzazione non potrebbe essere ripetuta ogni anno." (doc. XVI)
1.13. Con scritto 3 agosto 2009 anche l’UFAS ha risposto alle domande del TCA, allegando le direttive richieste. L’autorità federale ha tra l’altro affermato:
" Ad. 2. All’entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229 del 29.6.2004, p. 35), diverse Aziende Sanitarie Locali (ASL) hanno deciso di revocare le iscrizioni dei pensionati svizzeri residenti in Italia che avevano esercitato il loro diritto di opzione e di non accettare nuove iscrizioni. Di fronte a questa risoluzione unilaterale del diritto di opzione da parte dell’Italia, il nostro Ufficio ha cercato di trovare una soluzione con il Ministero italiano della Salute in modo da lasciare aperto il diritto di opzione per i pensionati svizzeri. Allo scopo era stata prevista una riunione all’Ambasciata svizzera a Roma. Nel frattempo, l’UFSP, in accordo con il nostro Ufficio, ha concesso la regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che non avevano esercitato correttamente il loro diritto di opzione in Svizzera. Il nostro Ufficio ne voleva informare il Ministero italiano della Salute in occasione della citata riunione. Il problema dei pensionati svizzeri si è però risolto da sé e la riunione a Roma è stata annullata.
La regolarizzazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che non hanno esercitato correttamente il loro diritto di opzione in Svizzera è una questione che concerne unicamente la Svizzera. Un’informazione alle autorità competenti italiane non era legalmente necessaria. Inoltre, l’autorità del Cantone Ticino ha debitamente informato i lavoratori frontalieri residenti in Italia.
Ad 3. L’applicazione del diritto di opzione è sempre stato difficile, anche in relazione ad altri Paesi. Per quanto ne sappiamo, nessun altro Cantone è stato confrontato alla medesima problematica con i lavoratori frontalieri residenti in Italia. Diversi Cantoni hanno invece incontrato gli stessi problemi con lavoratori frontalieri residenti in altri Paesi. Ad esempio, i lavoratori frontalieri residenti in Francia che non hanno esercitato il loro diritto di opzione entro il termine ordinario di 3 mesi sono stati obbligatoriamente assicurati in Svizzera: le autorità competenti svizzera e francese hanno deciso di non prorogare il termine (cfr. il “Procès verbal de la réunion franco-suisse des 0 et 11 février 2005”, punto 3.7. e la “Note conjointe relative au droit d’option”). Per altro, non siamo a conoscenza di decisioni e/o sentenze di alcun Tribunale.
Ad. 4. A nostro avviso, l’autorità cantonale ha informato adeguatamente i lavoratori frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione. Non vediamo come avrebbe potuto informare meglio.
Ad. 5. Per principio, un lavoratore deve essere soggetto alla legislazione di un solo Stato membro per tutti i settori della sicurezza sociale, inclusa l’assicurazione malattie (art. 13 cap. 1 del regolamento 1408/71). Il diritto di opzione previsto alla cifra 3 lett. b dell’allegato VI del regolamento 1408/71 è dunque un’eccezione al principio dell’unicità della legislazione applicabile. Quest’eccezione è stata prevista soprattutto in seguito alle reiterate pressioni esercitate dai lavoratori frontalieri sui rispettivi governi per evitare di pagare i premi presso un assicuratore svizzero. La procedura da seguire è la stessa per tutti i lavoratori soggetti alla legislazione svizzera residenti all’estero: presentare una domanda di esenzione entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera e tre mesi dopo l’inizio dell’attività lavorativa nel nostro Paese per tutti gli altri. Come già menzionato, l’applicazione del diritto di opzione non è facile: è difficile, in particolare, il controllo da parte delle autorità cantonali dell’affiliazione a un assicuratore svizzero o straniero delle persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia. Secondo le nostre informazioni, all’entrata in vigore dell’ALCP le autorità cantonali avevano informato bene i lavoratori frontalieri. Non va inoltre dimenticato che secondo il regolamento 574/72, il lavoratore è comunque tenuto a compiere i passi necessari per l’applicazione delle disposizioni del regolamento 1408/71 relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Dinanzi a tanti casi di lavoratori frontalieri che non avevano depositato la loro domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera, l’autorità cantonale non poteva far altro che chiedere all’UFSP ed ai nostri servizi se fosse possibile concedere un termine straordinario per regolarizzare la situazione di queste persone. Senza questa procedura straordinaria, il danno sarebbe stato più ampio. Per permettere queste regolarizzazioni, l’autorità cantonale ha informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia."
(doc. XVIII).
1.14. L’UAM ha preso posizione in merito con osservazioni del 20 agosto 2009, tramite le quali ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXII). A proposito dell’interpellanza Robbiani, l’UAM ha affermato:
" (…)
Il modello a cui il Deputato accenna è sostanzialmente quello seguito dal Liechtenstein e codificato nella revisione dell’Accordo con l’AELS.
Impregiudicati l’orientamento del Consiglio federale in materia, così come l’intenzione dell’Italia di porre questa opzione sul piano negoziale, resta comunque da valutare la sua compatibilità giuridica con i principi fondamentali che reggono la libera circolazione all’interno della CE; con riferimento, segnatamente, al principio cardine di diritto comunitario lex loci labori.
La soluzione proposta dal Liechtenstein si situa infatti al di fuori della CE e concerne solo lo spazio AELS, ragione per la quale il quesito giuridico di fondo in rapporto al diritto comunitario non si pone.
Da sottolineare, al proposito, che gli accordi specifici in questo senso raggiunti dalla Svizzera con l’AELS limitano strettamente la loro portata al comprensorio AELS, ma non sono estensibili in via naturale alla CE.
Ma evidentemente la questione giuridica di specie, al di là del fatto che si situa in un ambito de iure condendo, esula dal contesto dei gravami aperti presso codesta Corte." (doc. XXII)
1.15. Il 24 agosto 2009 il Giudice delegato del TCA ha scritto al ricorrente informandolo della chiusura della procedura istruttoria e dell’acquisizione del suo incarto presso la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, di scritti e documenti dell’UFSP e dell’UFAS, nonché di copia del verbale di udienza di __________ ed ha assegnato un termine scadente l’11 settembre 2009 per visionare gli atti acquisiti dal TCA, domandare eventuali complementi probatori e presentare osservazioni scritte in merito (doc. XXIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in Italia, al beneficio di un permesso G per frontalieri ed attivo professionalmente nel nostro Cantone, è stato informato della possibilità di optare per l’assicurazione malattie del suo Paese di residenza.
2.2. Va preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Per l’art. 95a cpv. 1 LAMal per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 dal regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della LAMal, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. a) e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. b).
L’art. 95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della LAMal fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:
" d. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità
europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo 95a lettera a della legge;
e. le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette
all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati nell’articolo 95a lettera b della legge."
Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) N. 118/97, regolamento (CEE) N. 1290/97, regolamento (CEE) N. 1223/98, regolamento (CEE) N. 1606/98 e regolamento (CEE) N. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo successivo all’entrata in vigore dell’ALC (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessato è di nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato.
La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2.3. L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25 gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, "Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS" in "L’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse", Berna 2001, pag. 131 segg.).
Per l'art. 13 regolamento (CEE) n. 1408/71:
"
soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)
f) la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71).
I cittadini di Paesi membri dell'UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono soggetti alla legge svizzera (art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano solo in uno degli Stati dell'UE non sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.
L'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si riferisce a norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata.
In generale, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano un'attività salariata in due o più Stati membri dell'UE sono assoggettati alla legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CEE) n. 1408/71).
Se il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett. ii del regolamento (CEE) n. 1408/71).
Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento (CEE) n. 1408/71).
Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assoggettati alla legislazione svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CEE) n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece, l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento (CEE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato.
Di regola, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano l'attività indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel paese dove esercita l'attività principale (art. 14bis par. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71).
I cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato).
I cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assicurati in Svizzera. Per diversi Stati (tra cui l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o di un Paese membro dell'UE è assoggettato in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività indipendente in uno Stato dell'Unione Europea.
A questo proposito l’art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri), prevede:
" La persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata a un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:
a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3;
b) nei casi menzionati nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri."
A norma dell’art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71:
" Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16."
A proposito delle norme citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
" Le persone coperte dal regolamento sono soggette esclusivamente alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavora (principio dell'assoggettamento contributivo). Per determinati gruppi di persone sono applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle contenute nelle nostre convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme concernono i lavoratori dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in diversi Stati, i lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il personale delle ambasciate e dei consolati.
Una clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo sussidiario il principio del Paese di residenza."
La regola dell'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 regolamento (CEE) n. 1408/71) non si applica ai lavoratori che non sono cittadini di Paesi membri dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Nei casi non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita sulla base delle Convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l'assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero.
A questo proposito l’art. 3 OAMal prevede che (cfr. anche doc. XVI/4, Accordo con la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni sull’assicurazione malattie, Informazione ai Cantoni, pag. 14, n. 5.3, secondo paragrafo):
" 1A loro domanda vengono assoggettati all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non esercitino all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2Sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni."
2.4. Di principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).
Tuttavia, nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro luogo di residenza.
L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI diverse disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46).
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
La decisione di aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato di residenza esplica, come visto, effetti anche per familiari residenti in quello stesso Stato.
A questo proposito l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:
" o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
(…)
Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.
La domanda
aa) dev’essere presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."
La Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
2.5. Va ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. A norma dell’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
L’art. 6a cpv. 1 LAMal prevede che i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività lucrativa esercitata in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per l’art. 6a cpv. 2 LAMal l’informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
A norma dell’art. 6 cpv. 3 LAMal l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. E’ fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2bis e ter (relativo all’istituzione comune LAMal).
L’art. 6 cpv. 4 LAMal prevede che gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.
Per l’art. 10 cpv. 1 OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.
A norma dell’art. 10 cpv. 1bis OAMal le informazioni sull’obbligo d’assicurazione destinate ai detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L’art. 10 cpv. 2 OAMal prevede che l’autorità cantonale competente decide delle domande di cui all’articolo 2 capoversi 3-5 e all’articolo 6 capoverso 3.
Gli assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo 6a capoverso 1 lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).
2.6. Nel caso di specie l'assicurato, cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea, domiciliato in Italia, ed esercitante unicamente un’attività lucrativa in Svizzera, in virtù dell'ALC e del regolamento (CEE) n. 1408/71 è, di principio, assicurato in Svizzera contro le malattie.
Tuttavia, in conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b, quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero, ha il diritto di optare per il sistema sanitario italiano.
La domanda di esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera. Unica eccezione prevista la presenza di "casi giustificati".
2.7. In concreto l’assicurato è in possesso di un permesso per frontaliero dal 1998 (doc. VIII).
Pertanto il termine di 3 mesi per far valere il diritto di opzione ha iniziato a decorrere con l’entrata in vigore dell’ALC, il 1° giugno 2002.
Tuttavia, molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente nel Cantone Ticino, non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC.
Nel febbraio 2008 l’UAM ha quindi segnalato all’UFSP questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G per frontalieri – esclusi i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno rispedito l'apposito modulo TI 1 relativo al diritto d'opzione per il sistema assicurativo nazionale che l'UAM, al momento dell'ottenimento del permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro unitamente ad una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.
Con risposta del 13 marzo 2008 l’UFSP ha riconosciuto che la procedura adottata dall’ALC è difficile da concretizzare. Inoltre, i frontalieri italiani fanno fatica a capire il sistema assicurativo svizzero, dato che non hanno l'abitudine di intraprendere passi amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati automaticamente in Italia. Pertanto, l'UFSP non ha ritenuto opportuno affiliare d'ufficio con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione cantonale le necessarie informazioni.
L'amministrazione federale ha sottolineato l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura assicurativa in caso di malattia in Svizzera o in Italia e per evitare gli effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha aderito alle richieste ticinesi considerando pure che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme per il Canton Ticino e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa in pratica dell'affiliazione stessa, con rischi per l'incasso dei premi dell'assicurazione malattia svizzera.
L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi connessi all'affiliazione tardiva. A questo proposito, il 24 aprile 2008, l’amministrazione federale ha affermato tra l’altro che:
" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation d’un délai extraordinaire pour l’exercice du droit d’option dans des cas justifiés correspond à la solution prévue par l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas d’espèce, la prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les personnes qui étaient assurées en Italie n’ont vraisemblablement pas compris l’importance de remplir correctement le formulare relatif au droit d’option. Conformément à la disposition susmentionnée, l’exemption déploie ses effets dès le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire, c’est-à-dire avec effet rétroactif, donc ex tunc (et non ex nunc, comme vous l’indiquez dans votre lettre du 2 avril 2008)."
Sulla scorta delle indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l’UAM ha allestito una lettera personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sottoposti alle autorità federali.
Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, rispettivamente l'8 maggio 2008 l'UFSP, hanno dato il loro benestare per questa procedura in “sanatoria”.
Questi scambi epistolari sono stati concretizzati il 3 giugno 2008 quando il Consiglio di Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il diritto d'opzione per il proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale esercizio del diritto d'opzione. Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per esercitare questo diritto in via di sanatoria.
Il 12 giugno 2008 l’UAM ha inviato a oltre 12'600 lavoratori frontalieri toccati da questa procedura una lettera di spiegazioni riguardante l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli Accordi bilaterali.
Lo scritto avvisa ogni interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente compilare l'allegato modulo TI 1 e ritornarlo al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già indirizzata.
La lettera specifica in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà obbligato ad assicurarsi in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non esercita attività lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più possibile concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".
Va ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato un’interpellanza (n. 09.3596) chiedendo al Consiglio federale di prendere posizione sull’obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di principio, sono già assicurati. L’Esecutivo, dopo aver rammentato brevemente le norme applicabili al caso concreto, ha affermato che spetta ai Cantoni verificare se i frontalieri che intendono chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera dispongono di un’altra protezione assicurativa sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione della domanda è applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno mostrato che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà con questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per adeguare l’allegato II dell’ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale. L’intenzione è quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma per agevolare l’attuazione, la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive con singoli Stati. In quest’ambito l’Esecutivo federale sta verificando la possibilità di negoziare una procedura speciale per i frontalieri italiani che vada maggiormente incontro alle esigenze degli interessati.
Va qui comunque evidenziato che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente in vigore e non può anticipare eventuali cambiamenti che del resto non sono neppure ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr in tal senso la DTF 133 V 201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner Vernehmlassung sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist, deren erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S. 1957 ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz 3 auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen haben.“ e sentenza H 158/06 del 5 settembre 2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21 décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II 1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux personnes sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous les couples puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de cotiser, indépendamment des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du conjoint non-actif. 7.2 Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la même proposition de changement de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle version du projet de 11e révision de l'AVS devait encore être discutée devant le Conseil National et le Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p. 204 s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas particulier.“, sottolineature del redattore).
2.8. Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente non ha esercitato il diritto d’opzione per il sistema sanitario del Paese di residenza neppure nell'ambito della procedura in sanatoria conclusasi il 30 settembre 2008.
L’interessato ha giustificato il mancato invio del formulario TI 1 con l’assenza di qualsiasi informazione in merito ai suoi diritti, conosciuti solo il 22 dicembre 2008, allorquando il datore di lavoro si è informato circa la sua situazione assicurativa.
Egli rileva in particolare di non aver ottenuto alcuna informazione tramite raccomandata, fa valere la sua buona fede ed invoca l’applicazione dell’art. 27 LPGA, rilevando di aver nel frattempo esercitato il diritto d’opzione.
L’UAM da parte sua afferma di aver adempiuto al suo dovere d’informazione, tramite lettere personali, lettere al datore di lavoro e alle organizzazioni sindacali, nonché comunicati stampa ed interviste.
2.9. Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).
Per l’art. 27 LPGA:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra, 2009 ad art. 27 pag. 396 e seguenti, sul tema specifico si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in CGSS 42-2009 pag. 33 e segg., in particolare punto 2.3.1. pag. 36 e 37).
Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 19 e seguenti pag. 402ss).
Come rileva Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 8 pag. 399, a proposito del capoverso 1 “Als Trägerinnen der Aufklärungs- bzw. Beratungspflicht können ferner Arbeitgeberinnen und –geber infrage kommen. Auch hier kann sich die entsprechende Pflicht aus einer ausdrücklichen Festlegung ergeben (vgl. z.B. Art. 72 UVV und dazu BGE 121 V 32 ff.) oder sie kann aus einer Beauftragung zur Wahrnehmung der Information abgeleitet werden. In der Gerichtspraxis finden sich Entscheide, mit denen eine solche (sozialversicherungsrechtlich fundierte) Beauftragung angenommen (vgl. dazu BGE 111 V 72 betreffend Arbeitgeber) bzw. abgelehnt wurde (vgl. BGE 111 V 171 betreffend Arbeitgeber, SVR 2001 KV Nr. 3 betreffend BSV).“ Kieser rammenta poi, a pag. 401, che „Die in Art. 27 Abs. 1 ATSG festgelegte Informationspflicht kann etwa dadurch erfüllt werden, dass Informationsbroschüren, Merkblätter oder – allgemein verständliche – Wegleitungen abgegeben werden (dazu BGE 131 V 476). Ausreichend ist es, wenn über die Möglichkeit, eine Abredeversicherung in der UV abschliessen zu können, mit einem allgemein zugänglichen Aushang im Betrieb des Arbeitgebers informiert wird (dazu Entscheid des Bundesgerichts vom 29. März 2004, U 255/03).“
In quest’ultima sentenza, citata da Kieser, l’Alta Corte, con riferimento all’art. 72 OAINF giusta il quale gli assicuratori provvedono a che i datori di lavoro siano sufficientemente informati in merito all’applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere queste informazioni ai dipendenti, ha affermato:
" In einem Fall, in welchem es um die Tragweite der Informationspflichten von Versicherer und Arbeitgeber hinsichtlich einer Abredeversicherung nach Auflösung eines Arbeitsverhältnisses ging, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht zunächst in Bestätigung der Auffassung des damaligen kantonalen Gerichts erkannt, Art. 3 UVG umschliesse lediglich die Obliegenheit des Versicherers, die Abredeversicherung zu führen und anzubieten, nicht jedoch die Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung des Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren (BGE 121 V 31 f. Erw. 1c). Hingegen ergebe sich aus der allgemeinen Informationspflicht des Versicherers (Art. 72 UVV) die Verpflichtung, nebst anderem über die Möglichkeit des Abschlusses einer Abredeversicherung zu informieren. Der Versicherer und auch der Arbeitgeber sind in diesem Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung und die Erfüllung ihrer Informationspflicht muss manifestiert werden und insbesondere im Hinblick auf die Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers (Art. 72 Satz 2 UVV) vom Versicherten erkennbar sein. Damit wird von den Durchführungsorganen organisatorisch nicht mehr verlangt, als nach jahrzehntelanger Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen Unfallversicherung schon unter der Geltung des KUVG beachtet wurde, nämlich beispielsweise ein Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten Betrieb, Informationen an Betriebsversammlungen usw. Da sich Versicherer und Arbeitgeber den Beweis der ihnen obliegenden Information mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit durch zumutbare Vorkehren ohne weiteres sichern können, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die Beweislast hiefür auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten des Arbeitgebers in Frage steht (BGE 121 V 32 ff. Erw. 2a und b mit Hinweisen). Bei Verletzung der Informationspflichten hat der Versicherer für seine sowie die Unterlassungen des Arbeitgebers einzustehen, wobei dies unter dem Vorbehalt steht, dass die weiteren Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz, insbesondere die kausal verursachte Disposition seitens des Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, erfüllt sind (BGE 121 V 34 Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. U 387 S. 274 f. Erw. 3b).
2.2 Wie die Abklärung der SUVA ergeben hat, sind in den vom Personal der Eisenbahn X.________ benutzten Räumen Informationen der SUVA über die Abredeversicherung angeschlagen; weiter haben Arbeitskollegen der Beschwerdeführerin Abredeversicherungen abgeschlossen, was bedeutet, dass sie über diese Möglichkeit informiert worden sind. Eine - hier erfolgte - Information durch allgemeinen Anschlag ist für die Erfüllung der Informationspflicht gemäss Art. 72 UVV ausreichend (vgl. BGE 121 V 33 Erw. 2b mit Literaturhinweis), so wurde denn auch in RKUV 2000 Nr. U 387 S. 277 Erw. 4c implizit eine Information durch Broschüren als grundsätzlich genügend vorausgesetzt (auch wenn dies im konkreten Fall nicht ausreichend gewesen und nicht korrekt erfolgt ist). Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin ausbilden zu lassen. Dies ist hier um so mehr der Fall, als in den Lohnabrechnungen jeweils der vorgenommene Abzug für die Nichtberufsunfallversicherung ausgewiesen und damit monatlich die Problematik der Unfallversicherung in Erinnerung gerufen worden ist. Eine Sensibilisierung für den Unfallversicherungsschutz wäre im Übrigen um so mehr zu erwarten gewesen, als die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2001 einen Unfall erlitten hatte und in der Folge bis zum 8. August 2001 arbeitsunfähig gewesen ist. Würde der Auffassung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gefolgt, welche letztlich eine explizite Information in jedem Einzelfall verlangt, liefe dies schlussendlich darauf hinaus, einem Arbeitnehmer bei der Kündigung alles und jedes - nicht nur betreffend Abredeversicherung - mitteilen zu müssen; ein dermassen umfangreicher Informationskatalog würde in der Folge nicht mehr gelesen (vgl. das Beispiel bei Gunther Arzt, Strafbarkeit juristischer Personen: Andersen, vom Märchen zum Alptraum, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2002, S. 233 Fn 23: Viele Käufer eines Fernglases werden die voluminöse Bedienungsanleitung mit absurden Warnungen nicht lesen, sodass ihnen auch der sinnvolle Hinweis entgeht, mit dem Fernglas nicht in die Sonne zu schauen). Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch nichts zu ihren Gunsten daraus ableiten, dass ein vom Inspektor der SUVA im Juni 2002 befragter Angestellter der Eisenbahn X.________ den Aushang über die Abredeversicherung nicht gekannt hat, da dieser Mitarbeiter - anders als die Beschwerdeführerin - allenfalls gar keine Veranlassung hatte, sich über die Versicherungsdeckung nach einer Kündigung Gedanken zu machen.
2.3 An der Erfüllung der Informationspflicht (Erw. 2.2 hievor) ändert die Tatsache nichts, dass der Inspektor der SUVA am 20. Juni 2002 festgestellt hat, die Informationen der SUVA seien am Bahnhof in Y.________ - Arbeitsort der Beschwerdeführerin - nicht angeschlagen gewesen; dies war offenbar nach einem erfolgten Umbau des Gebäudes unterlassen worden. Die Beschwerdeführerin hatte einerseits während ihrer Anstellung seit 1996 Gelegenheit, die angeschlagenen Informationen in den diversen von ihr benutzten Räumen in unterschiedlichen Bahnstationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese Informationen waren andererseits auch ab dem Zeitpunkt des Umbaus in Y.________ in den für das Personal vorgesehenen Räumen in anderen Bahnhöfen angeschlagen, wobei ausser Zweifel steht, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als Kondukteurin an solchen Orten aufgehalten hat. Damit ist die Informationspflicht im Sinne des Art. 72 UVV jedoch auch während der Zeit erfüllt worden, in der in Y.________ keine Informationen ausgehängt gewesen sind.
2.4 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Abredeversicherung hingewiesen habe, und dass ihr dieser Brief zu spät geschickt worden sei, da sie sich zu dieser Zeit bereits im Ausland aufgehalten habe, was der Eisenbahn X.________ bekannt gewesen sei. Es trifft zwar zu, dass die ehemalige Arbeitgeberin mit Schreiben vom 5. September 2001 nicht auf die Möglichkeit der Abredeversicherung (jedoch auf das Ende des Unfallversicherungsschutzes) hingewiesen hat. Da jedoch eine Information mittels Aushang am Anschlagbrett ausreichend ist (vgl. Erw. 2.2 hievor), ändert die Nichterwähnung der Abredeversicherung im Schreiben nichts an der Rechtslage.
Damit haben die SUVA und die ehemalige Arbeitgeberin die Informationspflicht gemäss Art. 72 UVV mittels Aushang korrekt erfüllt; eine Verletzung der Informationspflicht ist nicht erstellt und eine Leistungspflicht der SUVA in der Folge zu verneinen (vgl. BGE 121 V 34 Erw. 2b in fine).“ (sottolineature del redattore)
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 428 il Tribunale federale ha affermato:
" 11.3 Gemäss Art. 72 Satz 1 UVV sorgen die Versicherer dafür, dass die Arbeitgeber über die Durchführung der Unfallversicherung ausreichend informiert werden. Diese - nach Inkrafttreten des ATSG im Wortlaut unverändert belassene - Verordnungsbestimmung verpflichtet den Versicherer zu einer substantiellen Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber von Amtes wegen. Die entsprechende Verfahrenspflicht geht nach der vor 1. Januar 2003 ergangenen Rechtsprechung über die praxisgemäss aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen Auskunft zu erteilen, hinaus (BGE 121 V 28 E. 2a S. 32). Auch im Rahmen von Art. 72 UVV gilt - analog zu Art. 27 Abs. 2 ATSG - der Grundsatz, wonach die Verletzung der Informationspflicht nur dann zu Rechtsfolgen führen kann, wenn die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz (Art. 9 BV) allesamt erfüllt sind (RKUV 2004 Nr. U 517 S. 429 [U 255/03], 2001 Nr. U 441 S. 542 f. [U 285/99], 2000 Nr. U 387 S. 272 [U 340/99]).
11.4 Die Frage, ob die SUVA aufgrund der unwidersprochenen Entgegennahme von Prämienzahlungen und von erteilten Auskünften ihre Informationspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG und Art. 72 UVV verletzt hat und der Beschwerdegegner infolgedessen gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben Versicherungsschutz beanspruchen kann, lässt sich aufgrund der Akten nicht beantworten. Es liegt aber eine Notiz der SUVA vom 4. Mai 2006 vor, wonach die Arbeitgeberin bis am 3. Februar 2006 im Glauben gewesen sei, dass ihre Angestellten bei der SUVA gegen Unfall versichert seien. Anlässlich des Betriebserfassungsbesuches vom 15. März 2005 sei nicht darüber informiert worden, dass für Entsandte das Formular E101 hätte ausgefüllt werden müssen. Gemäss den Angaben des BSV wurde zudem erst seit dem 1. Januar 2006 in den Weisungsbestimmungen festgehalten, dass Arbeitnehmer, die ausschliesslich zum Zweck der Entsendung eingestellt wurden, nicht als Entsandte betrachtet werden könnten, eine Entsendung jedoch ausnahmsweise zulässig sei, wenn der Arbeitnehmer vor der Entsendung bereits in der Schweiz versichert gewesen sei. Das kantonale Gericht hatte zu dieser Problematik aufgrund seiner Beurteilung nicht Stellung zu nehmen. Die SUVA hat sich zu diesem Punkt bisher nicht geäussert. Die Vorinstanz, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird diesbezüglich sachdienliche Abklärungen vorzunehmen und alsdann darüber zu befinden haben, ob dem Beschwerdegegner gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen der SUVA zustehen oder nicht.“
Va ancora evidenziato che la legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal), a proposito del controllo dell’obbligo assicurativo, all’art. 16 prevede che:
" 1Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all’obbligo d’assicurazione le informazioni necessarie relative all’adempimento di questo obbligo.
2L’assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l’obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie:
a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore ad un anno;
b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.
3Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni."
L’art. 19 LCAMal prevede:
" 1Il Consiglio di Stato fa iscrivere d’ufficio, previa diffida scritta, le persone soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).
2
3Il regolamento può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori."
Per l’art. 5 RLCAMal:
" 1Previa richiesta dell’Istituto delle assicurazioni sociali, i datori di lavoro devono fornire tempestivamente, in forma gratuita, ogni informazione in ordine al controllo dell’obbligo d’assicurazione per lavoratori non domiciliati.
2Nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione istitutiva dall’AELS, tali informazioni possono riguardare anche i familiari, residenti in Svizzera o all’estero, del lavoratore domiciliato o non domiciliato in Svizzera."
A norma dell’art. 7 RLCAMal:
" 1L’iscrizione d’ufficio delle persone soggette all’obbligo d’assicurazione, non iscritte presso un assicuratore, è ordinata dall’Istituto delle assicurazioni sociali, previa diffida scritta.
2La ripartizione tra i singoli assicuratori considera l’effettivo degli assicurati affiliati.”
2.10. Nel caso di specie dall’istruttoria condotta dal TCA è emerso che l’UAM ha ampiamente adempiuto, con l’ausilio di numerosi canali informativi, ai suoi obblighi, come del resto rilevato sia dall’UFSP (doc. XVI, risposta 4 in fine:“Tramite tali azioni, l’UAM ha dunque adempiuto appieno ai suoi obblighi informativi, andando addirittura oltre le esigenze di legge.”) che dall’UFAS (doc. XVIII, risposta 4: “A nostro avviso, l’autorità cantonale ha informato adeguatamente i lavoratori frontalieri residenti in Italia circa il loro diritto di opzione. Non vediamo come avrebbe potuto informare meglio.” e risposta 5 pag. 2 in fine: “Per permettere queste regolarizzazioni, l’autorità cantonale ha informato su vasta scala e adeguatamente i frontalieri residenti in Italia.”).
L’amministrazione si è prodigata cercando di raggiungere tutti i frontalieri esercitanti un’attività lavorativa in Ticino in ben tre occasioni, concedendo ai medesimi, dopo aver contattato le autorità federali, perfino una proroga del termine di tre mesi previsto dall’ALC.
L’UAM, oltre a prendere contatto nel 2002 e nel 2003 con i lavoratori frontalieri recensiti ufficialmente, informandoli della possibilità di optare per l’assicurazione del proprio Paese di residenza, nel 2008 ha compiuto uno sforzo notevole per permettere a coloro che avevano omesso di far valere la loro opzione, di sanare la loro situazione.
L’autorità cantonale ha recapitato a tutti i lavoratori frontalieri recensiti e che non avevano optato per il sistema sanitario nazionale (12'684) una documentazione completa comprensiva del formulario TI 1, facilmente compilabile, essendo sufficiente indicare i propri dati ed apporre una crocetta nella casella “assicurazione malattie nel Paese di residenza”, di una tabella sinottica indicante gli obblighi assicurativi dei cittadini di Paesi membri dell’UE, della busta di trasmissione con indirizzo prestampato, con una lettera accompagnatoria dove figuravano le conseguenze in caso di mancato invio.
L’amministrazione ha inoltre trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro, ha informato 11 sindacati (Comedia, FTCA, UNIA, GaraNto, OCST, SEI, SEV, Sit, SSM, SSP/VPOD Lugano e Bellinzona, Syna) ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d’azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi (AITI), Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori (SSIC TI), Gastroticino).
Complessivamente l’UAM ha trasmesso 26'333 invii cartacei, personalizzati nell’ambito dell’operazione di “sanatoria”.
L’operazione ha avuto un grande impatto tra i lavoratori frontalieri, poiché ha comportato 7'700 consulenze telefoniche e 29'000 verifiche relative all’avvenuta opzione ed ha permesso al 95,8% dei frontalieri di procedere regolarmente all’opzione a favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza.
Inoltre il Governo cantonale ha trasmesso ai media cantonali un comunicato stampa il 3 giugno 2008 e il Capo Ufficio dell’UAM, Bruno Cereghetti, ha rilasciato numerose interviste, anche a giornali italiani, in cui ha informato i lavoratori frontalieri circa i passi da intraprendere per optare a favore dell’assicurazione del proprio Paese di residenza.
Secondo lo scritto dell’UFSP del 24 aprile 2008, la fissazione del termine di grazia al 30 settembre 2008 per l’esercizio del diritto di opzione in casi giustificati, corrisponde alla soluzione prevista dall’annesso II all’ALC (sezione A, art. 3, lett. b, punto aa) e si è resa necessaria a causa del fatto che le persone che erano assicurate in Italia non avevano compreso l’importanza di riempire correttamente il formulario relativo al diritto d’opzione (cfr. lettera dell’UFSP del 24 aprile 2008). A prescindere dalla questione a sapere se la fattispecie descritta configura effettivamente un’ipotesi di “caso giustificato”, accertato come l’UAM ha informato sufficientemente tutti gli interessati nel corso dei tre mesi di grazia tramite scritti ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai sindacati ed ai giornali (cfr. lettera dell’UFSP, doc. XVI, dell’UFAS, doc. XVIII e DTF U255/03 del 29 marzo 2004), va evidenziato come un “ulteriore” caso giustificato, con un nuovo termine decorrente dopo il 30 settembre 2008, non può più essere ammesso.
Nel caso di specie inoltre l’alto numero di frontalieri che esercitano un’attività per l’__________ (cfr. doc. XIV/1 dell’incarto della sezione dei permessi e dell’immigrazione: 198 “confinanti” presso l’__________ nel 2007) e l’infimo numero di coloro che sostengono di non aver saputo nulla (apparentemente 3, cfr. doc. F), significa che i dipendenti dell’__________ erano stati informati circa la facoltà di opzione (cfr. sentenza del 29 marzo 2004, U 255/03 consid. 2.2).
Come rileva il Tribunale federale nella sentenza U 255/03 del 29 marzo 2004 da una persona adulta come il ricorrente, che del resto lavora in ambito sanitario, può essere richiesto che si ponga delle domande circa il suo obbligo assicurativo („Das Genügen eines allgemein zugänglichen Aushangs für die Erfüllung der Informationspflicht ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der Eigenverantwortung (Art. 6 BV) zu sehen: Von einer mündigen Bürgerin wie der Beschwerdeführerin kann ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich zumindest Gedanken über den Versicherungsschutz macht und in dieser Hinsicht minimalste Abklärungen unternimmt (und sei es auch nur durch das Lesen der Anschläge in den Personalräumen), wenn sie ihre Arbeitsstelle kündet, um - offenbar während längerer Zeit - Sprachaufenthalte zu absolvieren und sich zur Reiseleiterin ausbilden zu lassen“).
Ciò vale a maggior ragione nel caso concreto dove l’interessato, per poter lavorare (da oltre 10 anni), si è recato in un’altra nazione, nella quale oltretutto si è votato in numerose occasioni sull’ALC, con conseguenti articoli di fondo sui giornali, accesi dibattiti e numerosi cartelloni pubblicitari che hanno creato polemiche anche oltre i confini nazionali elvetici.
Non va poi dimenticato che la possibilità di optare per l’assicurazione del proprio Paese di residenza è un’eccezione al principio generale dell’affiliazione al luogo di lavoro prevista dal diritto comunitario, concessa dalla Svizzera in particolare ai Paesi confinanti, tra cui l’Italia, membro fondatore dell’UE e i cui cittadini devono pertanto essere a conoscenza dei principi generali che reggono il diritto comunitario.
Del resto la facoltà di opzione, che non è prevista in senso contrario, se esercitata permette ai lavoratori frontalieri di non dover pagare premi notoriamente elevati che invece i residenti, che sono di principio tenuti ad affiliarsi in Svizzera (assieme a tutta la famiglia), devono accollarsi senza alcuna possibilità di assicurarsi altrove. Ciò avrebbe dovuto imporre all’insorgente una maggiore attenzione.
Ne segue che non può essere imputata all’UAM una violazione del dovere di informazione per cui, in assenza di un caso giustificato, e la pretesa ignoranza del diritto rispettivamente l’asserita mancata informazione diretta tramite raccomandata non costituiscono palesemente caso giustificato, l’opzione formulata dal ricorrente in sede di ricorso è tardiva.
2.11. Va ancora qui evidenziato che nell’ambito di altre procedure pendenti presso questo Tribunale e relative al medesimo tema, i ricorrenti hanno sollevato la censura della presunta disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità italiana (o di altri Paesi dell’UE) che abitano in Italia e lavorano in Svizzera, ai quali il termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera) e i frontalieri di nazionalità svizzera che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali il termine di tre mesi comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell’esistenza del diritto d’opzione.
A prescindere dalla circostanza che l’UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati (“UAM specifica che i pochissimi frontalieri svizzeri che fossero risultati, il caso concreto non si è presentato, a conoscenza del diritto d’opzione in modo qualsiasi, non si sarebbero visti riconoscere il termine di tre mesi per l’esercizio del diritto ma il termine sarebbe decorso dalla data di conoscenza”), va evidenziato che si tratta di una categoria di frontalieri particolari, poiché non conosciuti dall’amministrazione visto che non sono censiti, non necessitando del permesso per frontaliero per poter lavorare in Svizzera.
La questione non va comunque approfondita poiché nel caso di specie l’insorgente non è stato affiliato d’ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale entro i tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera (rispettivamente dall’entrata in vigore dell’ALC), bensì perché, malgrado l’ampia procedura di informazione messa in atto dall’UAM, l’interessato non ha fatto valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia. Per cui con la concessione di un termine supplementare l’autorità cantonale ha semmai ripristinato la parità di trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente i lavoratori residenti all’estero.
Non va poi dimenticato che comunque non può esservi parità di trattamento nell’illegalità.
Con sentenza K 109/06 del 5 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il Tribunale federale, nell’ambito dell’assicurazione malattie, in un caso dove l’insorgente ha chiesto di poster essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera, invocando un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha affermato che:
" (…)
Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … ) dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis … ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere una simile prassi."
Analogamente, nel caso di specie non si può dedurre l’intenzione di mantenere, in futuro, una prassi discordante.
2.12. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata va confermata.
Va qui rammentato al ricorrente che può chiedere all’UAM, se dati i presupposti, di essere messo al beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie conformemente a quanto previsto dall’art. 65a LAMal ed è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, di cambiare assicuratore.
Non deve invece essere qui risolta la questione circa l’impossibilità, per i frontalieri, di poter accedere ad una franchigia più elevata o ad altri modelli assicurativi, non essendo oggetto della decisione impugnata, che, per costante giurisprudenza federale, costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.13. L’insorgente chiede, genericamente, l’assunzione di numerose prove (documenti, testi, perizia, interrogatorio formale, richiamo documenti dall’UAM, edizione documenti).
Il TCA ha sentito le parti nel corso di un’udienza ed ha richiamato tutta la documentazione relativa allo scambio di corrispondenza tra l’UAM e le autorità federali, sottoponendola al ricorrente che ha potuto esprimersi in merito.
Questo Tribunale ritiene che non sia necessario assumere ulteriori prove, essendo quelle prodotte dalle parti sufficienti per poter decidere nel merito del ricorso.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti