Raccomandata

Incarto n. 36.2009.179

IR/lb

Lugano 11 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull'istanza del 27 ottobre 2009, completata il successivo 9 novembre 2009 formulata da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro la decisione emanata l'8 ottobre 2009 da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie (obbligo d'assicurazione)

ritenuto, in fatto

A. RI 1, 1976, domiciliato a __________, ingegnere, al beneficio di un permesso G dal 2004, lavoratore frontaliero, coniugato con __________ (1981) si è visto notificare una decisione formale dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia datata 19 gennaio 2009 con cui gli è stato imposto, in uno con la moglie, di assicurarsi presso l’assicuratore malattie Visana. Con reclamo 19 febbraio 2009 RI 1 si è opposto alla decisione formale dell’amministrazione contestandone i presupposti. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha quindi emanato, il successivo 16 marzo 2009, una decisione su reclamo con cui ha confermato il suo provvedimento precedente.

B. La decisione emanata su reclamo il 16 marzo 2009 non è stata ulteriormente contestata da parte di RI 1 ed è conseguentemente cresciuta in giudicato. Il successivo 27 luglio 2009, con il patrocinio della fiduciaria che ancora lo rappresenta, RI 1 ha chiesto la revisione della decisione emessa su reclamo dall’amministrazione cantonale. A fondamento della sua richiesta RI 1 evidenzia come il modulo trasmesso per l’esercizio del diritto d’opzione in favore del suo regime sanitario nazionale sarebbe stato spedito all’amministrazione cantonale da parte del datore di lavoro __________, oggi in fallimento, il 10 novembre 2004. Dal 2 maggio 2006 il qui ricorrente è attivo presso __________, succursale di __________. Nella sua istanza di revisione RI 1 insiste indicando l’esercizio effettivo del diritto d’opzione, non concretizzatosi per motivi indipendenti dalla sua volontà.

C. Con decisione dell’8 ottobre 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rilevato l’assoluta assenza di nova nell’istanza di revisione e l’ha respinta.

D. Il successivo 27 ottobre 2009 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contestando il provvedimento amministrativo riprendendo la motivazione dell’istanza di revisione, segnalando l’assenza di obbligo di una trasmissione per scritto raccomandato del formulario contenente l’opzione, e rilevando l’adempimento delle condizioni per beneficiare del proprio sistema sanitario nazionale in luogo di quello, più oneroso, elvetico.

E. In data 29 ottobre 2009 il giudice delegato si è rivolto al rappresentante del ricorrente segnalando le incongruenze, l’incompletezza e le lacune dell’esposto concedendo termine di 15 giorni per porvi rimedio (doc. II). Con scritto del 9 novembre 2009 il patrocinatore ha completato l’esposto poi trasmesso all’amministrazione cantonale per la risposta di causa. Con atto del 27 novembre 2009 l’UAM ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. Il ricorrente ha avuto la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito rinunciando a tale suo diritto (doc. VII scritto 9 dicembre 2009).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel merito

  1. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve stabilire se, correttamente, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto inesistenti gli estremi per riconsiderare la decisione amministrativa, resa su reclamo il 16 marzo 2009, concernente il ricorrente e la moglie, ed avente per oggetto l’obbligo assicurativo in Svizzera, stante intempestivo esercizio del diritto d’opzione previsto dagli Accordi bilaterali CH/CE grazie al quale i frontalieri possono scegliere il sistema sanitario del loro paese e non quello del paese in cui sono attivi professionalmente (normalmente applicabile in virtù del principio lex loci labori).

  2. Il tema dell’obbligo assicurativo in Svizzera da parte di frontalieri che non hanno esercitato il diritto d’opzione o lo hanno fatto tardivamente, è stato oggetto di una serie di sentenze a partire dal 9 novembre scorso (prima tra tutte ed emessa dal TCA nella sua composizione completa la sentenza in re S., inc. 36.2009.18 sul tema specifico si vedano anche le decisioni 36.2009.86 in re C., 36.2009.51 in re V. e 36.2009.78 in re P., tutte del 05.01.2010). Come noto l’Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia - vigila sull’assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, ciò anche con riferimento alle norme che discendono dall’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e dall’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (art. 1 Reg.LCAMal del 16 novembre 2007).

Nell’ambito della sua attività l’unità amministrativa è abilitata ad emettere decisioni formali. Per ciò fare, come rammenta l’art. 76 LCAMal, applica la Legge di procedura per le cause amministrative. Contro le decisioni emesse in virtù della legge cantonale d’applicazione della LAMal all’assicurato rispettivamente alla persona colpita è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che ha emesso il provvedimento, e ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Il TCA, adito dalla parte interessata e toccata dalla decisione emessa su reclamo, applica la LPRTCA vigente dal 1 ottobre 2008. Per quanto non stabilito dalla stessa, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

  1. Per quanto attiene il tema qui in discussione, ossia la revisione della decisione 16 marzo 2009 dell’UAM, l’unità amministrativa ha applicato la LPAmm in virtù della quale, contro le decisioni amministrative, è possibile domandare la revisione (art. 35) tra l’altro:

(…)

b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

(…)

d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.

Secondo l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione è dato quando l'autorità, per svista, ossia per disattenzione involontaria, ha omesso di considerare fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la revisione non è data per eliminare un presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi. Un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (error in iudicando) è censurabile soltanto con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT 1980 n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n. 2 a). Dal canto suo l’art. 35 lett. d LPAmm prevede la revisione in caso di conoscenza di fatti nuovi rilevanti o scoperta di nuove prove, decisive, che l’interessato non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente (su questo tema si veda la sentenza TRAM 24 luglio 2009 inc. 52.2009.289). La LPAmm prevede (art. 36) un breve termine per l’inoltro della domanda di revisione, infatti entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione della decisione oggetto di revisione, deve essere proposto il riesame per la svista o la disattenzione involontaria, lo stesso termine vale anche per i nova. Entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione la domanda va sottoposta all’autorità che ha giudicato.

Dal canto suo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA prevede che le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. Analogamente l'art. 24 LPRTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova o se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPRTCA la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dall'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. L'art. 25 cpv. 2 LPRTCA stabilisce forma e procedura.

Come indicato in concreto l’UAM doveva applicare la LPAmm, ai suoi art. 35 e 36, e questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve verificare se l’amministrazione ha applicato correttamente dette norme escludendone l’applicazione.

  1. Va qui rammentato, con riferimento alle qui richiamabili dottrina e giurisprudenza federali e cantonali in materia di applicazione dell’art. 61 cpv.1 litt i LPGA, come un fatto sia da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B., secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S., aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."

Infine, in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:

" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

La revisione è un metodo straordinario d’impugnazione, non devolutivo e, se non deciso specificatamente dal Presidente dell’autorità adita, non ha effetto sospensivo (Marco Borghi/Guido Corti: Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 36). Per bypassare la certezza del diritto data dalla crescita in giudicato della decisione rispettivamente della sentenza amministrativa occorrono seri motivi, “veri nova” (come ricordano Borghi e Corti, op. cit. loc. cit.). Per quanto attiene agli specifici motivi di revisione previsti dalla LPAmm la giurisprudenza cantonale, sempre evocata nel Compendio di Borghi e Corti (op. cit. loc. cit.), ha precisato le condizioni di applicazione dei motivi previsti alle lett. b e d dell'art. 35. Per quanto attiene all'art. 35 lett. b va evidenziato come con il termine "fatti” siano da intendere le “circostanze che concorrono a determinare la fattispecie. Per giustificare una revisione, i fatti devono inoltre risultare dagli atti ed emergere quindi dal complesso dell'incarto. Non tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La revisione è data soltanto se l'autorità ha omesso di considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta: è in sostanza una forma di violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 100 Ia 34; RDAT 1984 n. 20). Il mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione involontaria (RDAT II-1995 n. 17”).(Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.).

Come indicato in precedenza scopo della revisione non è quello di togliere un “presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi o costruzione giuridica (M. Borghi, GAT n. 394; RDAT II-1991 n. 17 e 1982 n. 35); un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (errore in iudicando) è censurabile solo con i rimedi ricorsuali ordinari (RDAT 1980 n. 22)” (Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.). Il rimedio della revisione non è poi ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato con l’impugnazione della decisione e quindi seguendo le ordinarie vie ricorsali processuali.

Per quanto attiene invece il motivo di revisione previsto con la lett. d dell'art. 35 sono nuovi unicamente i fatti già verificatisi in pendenza di procedura e quindi quando ancora potevano essere indicati nella fase processuale precedente, fatti non addotti siccome “la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (R. Forni, pag. 98 seg.; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, n. 1132; Kölz/Häner, pag. 189 n. 321 seg.; RDAT II-1995 n. 17, I-1992 n. 16)” (Borghi/Corti, op. cit., loc. cit.).

Come visto, per quanto attiene alla scoperta di nuove prove queste debbono avere attinenza ad un fatto sostanziale ed esistente momento del precedente giudizio, fatto che non si era potuto dimostrare. Come rammentano Borghi e Corti (op. cit., loc. cit.): “La soluzione contraria recherebbe pregiudizio eccessivo alla certezza del diritto (DTF 86 II 386 consid. 1). In particolare, un parere peritale divergente non è una nuova prova e non dà quindi luogo a revisione (DTF 92 II 71 consid. 3; R. Forni, pag. 102 seg.; sentenza 5 agosto 1996 del Tribunale amministrativo in re T., inedita).”

  1. Nell’evenienza concreta l’istante ha rinunciato ad inoltrare ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione emessa su reclamo da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, i motivi di questa rinuncia non sono noti, non debbono essere qui acclarati e non sono sindacabili da questo giudice in questa sede. L'esame deve vertere unicamente sull’esistenza o meno dei motivi di revisione esplicitati nelle considerazioni che precedono. Ora in sede di ricorso il rappresentante di RI 1, e della moglie __________, non ha segnalato alcun fatto nuovo, ossia nessuna circostanza che già non fosse conosciuta dall’autorità adita e che non sia stata opportunamente valutata dalla stessa. Il semplice conferimento del mandato successivamente all’emanazione della decisione su reclamo da parte dell’UAM alla fiduciaria non è sufficiente motivo di revisione ovviamente. Da un lato RI 1, che dispone di una formazione superiore, poteva gestire gli atti ulteriori sia autonomamente (le formalità dinanzi al TCA sono infatti semplici e la procedura retta dal principio inquisitorio), rispettivamente poteva conferire mandato a terzi, come poi ha fatto, in tempo utile. Ribadire in sede di istanza di revisione e di ricorso a questo TCA che il signor RI 1 ha comunque tempestivamente esercitato il diritto d’opzione (a tal proposito si vedano le sentenze di questo TCA più sopra citate) non è indicativo di nova o del fatto che la prima autorità non abbia considerato fatti rilevanti esistenti già al momento del suo giudizio. Proprio questi aspetti sono stati oggetto di analisi (l’UAM ha rilevato come il termine iniziale per l’esercizio del diritto d’opzione del qui ricorrente sia decorso infruttuoso, con il rilievo implicito che nessun formulario per il diritto d’opzione è tempestivamente pervenuto) e sono stati valutati.

Neppure il complemento 11 novembre 2009 inoltrato dal fiduciario offre elementi sufficienti, le circostanze fattuali indicate in quella sede da un lato non costituiscono nova e dall’altro neppure fatti rilevanti che la prima autorità di giudizio abbia omesso di considerare. Il fatto che il primo datore di lavoro di RI 1, la __________, sia fallito 5 mesi prima della decisione emessa su reclamo e che una ricerca di prove non sia stata possibile non sono indubbiamente elementi sufficienti. Il signor RI 1 doveva, potendolo fare, impugnare la decisione 16 marzo 2009 indicando i fatti rilevanti che poi il Tribunale avrebbe accertato. La sua istanza di revisione è stata correttamente respinta dall’UAM in assenza dei presupposti di legge, assenza che va ribadita qui. Nessun elemento di fatto nuovo o nuova prova come esplicitato nelle considerazioni di diritto è stato adeguatamente invocato, d'altro canto nessun fatto contenuto nell’incarto e che l’autorità amministrativa non abbia valutato pur essendo rilevante, è stato indicato. Tutti i fatti significativi e tutte le argomentazioni del reclamo sono state adeguatamente esaminati. La decisione dell’amministrazione si palesa quindi corretta ed il ricorso va respinto. Si prescinde, eccezionalmente, dal carico di tassa di giustizia e spese ma il ricorrente è avvertito che il gravame sottoposto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni era ai limiti della temerarietà.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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