Raccomandata

Incarto n. 36.2009.141

ir/lb

Lugano 19 ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2009 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 giugno 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, 1964, divorziato, salariato, domiciliato a __________ ed assicurato presso la __________, ha inoltrato – con invio raccomandato trasmesso il 19 gennaio 2009 dall’Ufficio Postale di __________ - la domanda di sussidio per il 2009 mediante formulario ufficiale non munito di etichetta.

Con scritto accompagnatorio datato 15 gennaio 2009 intestato “Richiesta sussidio 2007/2008/2009” RI 1, ringraziando per la trasmissione dei moduli “dopo quasi tre mesi d’attesa” postula la concessione dell’aiuto sociale. L’assicurato ha prodotto la decisione di tassazione 2006 – emessa il 1° ottobre 2008 – da cui si desume un reddito da lavoro di CHF 73'105.-, valore locativo per CHF 4'155.- e reddito da capitali per CHF 104.-. La sostanza lorda assomma a CHF 110'000.- ca. Dedotte spese dal reddito e debiti dalla sostanza la tassazione 2006 di RI 1 presenta un imponibile nullo sia per reddito che per sostanza.

RI 1 ha annunciato poi un pignoramento previsto per il 31.03.2009.

1.2. Segnalando al signor RI 1 il ritardo della sua richiesta l’UAM gli ha chiesto, il 27 febbraio 2009, di giustificarne i motivi (doc. 3). L’assicurato ha indicato un peggioramento della sua situazione finanziaria e trasmissione tardiva dei formulari richiesti all’UAM nonché l’attesa della tassazione 2006 (doc. 4).

1.3. La domanda è stata respinta siccome intempestiva ed il ritardo non è stato considerato giustificato. Il successivo reclamo (doc. 5) non ha avuto miglior fortuna siccome rigettato con decisione su reclamo del 12 giugno 2009 con cui l’amministrazione ha ribadito l’intempestività della richiesta.

1.4. Con ricorso 8/10 luglio 2009 RI 1 ha riproposto le sue tesi ammettendo che la richiesta sia stata inoltrata il 19 gennaio 2009 ma ciò a causa di “un ritardo da parte dell’IAS”, in effetti egli avrebbe più volte telefonato nell’anno 2008 “per inviarmi i moduli necessari alla richiesta”. Richiamando la buona fede RI 1 chiede il riconoscimento del sussidio 2009.

Nelle more della procedura, nel termine per la risposta di causa, l’Ufficio Assicurazione Malattia ha interpellato l’assicurato chiedendogli di specificare le date dei colloqui telefonici durante l’anno 2008 ed i nominativi dei funzionari cui sarebbero stati chiesti i formulari (doc. 8). Dal canto suo l’assicurato ha fornito indicazione relativa ai periodi delle telefonate ma non ha saputo indicare il nominativo del funzionario interessato (doc. B1 trasmesso al TCA con scritto 23 luglio 2009).

Con lunghe osservazioni del 29 luglio 2009 l’Ufficio Assicurazione Malattia ha evidenziato come “secondo la prassi amministrativa in vigore, nel caso in cui un assicurato richiede telefonicamente il modulo di richiesta lo stesso viene inviato il giorno stesso o, al più tardi, il giorno lavorativo seguente. In considerazione di quanto precede appare dunque poco verosimile che per inoperosità soltanto nel mese di gennaio 2009 il nostro Istituto abbia dato seguito alle ripetute richieste telefoniche dell’insorgente (avvenute, secondo quanto indicato dal ricorrente, tra il 3 ed il 7 novembre 2008, tra l’8 ed il 12 dicembre 2008 e attorno al 22 dicembre – cfr. doc. 9) (…) lo stesso avrebbe comunque avuto la possibilità di richiedere il modulo ufficiale d’istanza presso la cancelleria del suo comune di domicilio e di trasmetterlo entro il termine del 31 dicembre 2008.”

L’UAM evidenzia come non sia stata violata la buona fede del ricorrente in assenza di “prova del fatto che nei periodi da lui menzionati egli ha effettivamente telefonato al nostro Istituto e lo stesso non è inoltre stato in grado di fornire elementi concreti sufficienti atti ad accertare il contenuto delle telefonate in oggetto, in particolare, come visto, il nome ed il cognome dei funzionari con i quali avrebbe parlato.”

Per l’amministrazione il ricorrente, che ha ricevuto la decisione di tassazione 2006 all’inizio di ottobre 2008, avrebbe dunque avuto il tempo sufficiente per inoltrare la sua richiesta. Non risulta inoltre che, nel corso del 2009, sia subentrata una delle condizioni di cui all’art. 31 Reg. LCAMal. La richiesta sarebbe dunque intempestiva.

Al ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.

in diritto

2.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

2.2. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

Il Consiglio di Stato ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

2.3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

2.4. L’istanza in esame è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11 Reg. LCAMal. L’assicurato non ha indicato peggioramento del suo reddito nel corso del 2009 come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.

Siccome l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato.

Nel caso in esame la richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008, ciò non è avvenuto.

2.5. L’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

2.6. Giova ancora rammentare qui come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008 entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

Si veda ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.

2.7. Per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Va ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:

“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

2.8. Alla luce delle argomentazioni sollevate con il ricorso in esame, va evocato come il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate), la buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge, già con sentenza 36.2005.112 del 3 ottobre 2005 il TCA ha affermato che:

" … La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.”

2.9. In concreto il ricorrente rileva di avere chiesto per tre volte direttamente all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia la trasmissione dei formulari necessari all’inoltro della domanda di sussidio per il 2009. Va subito osservato come la richiesta di riduzione del premio dell’assicurazione malattie per il 2009 (doc. 1) è stata inoltrata all’amministrazione cantonale a mano di un formulario che non è palesemente uno di quelli che normalmente vengono trasmessi dall’UAM. Quest’ultimi, come appare dal doc. 10, sono infatti timbrati con l’indicazione dell’amministrazione stessa, sono in tutti simili a quelli che vengono trasmessi – normalmente a partire dalla metà del settembre dell’anno che precede quello di sussidio – ai Comuni e, soprattutto, non recano la dicitura “Spazio per incollare l’etichetta con il vostro indirizzo e NIP”. Questa frase è stampata infatti sui moduli che l’amministrazione fa pervenire agli assicurati potenziali (per quanto desumibile dalle decisioni di tassazione che siano emesse per tempo) beneficiari del sussidio.

In altri termini, come anche evocato nelle considerazioni che precedono, l’UAM trasmette tra giugno e luglio dell’anno che precede quello per il quale il sussidio è richiesto, i formulari ai potenziali aventi diritto la cui tassazione presenti un imponibile inferiore ai limiti di legge. La prassi del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già precisato che la trasmissione ad una persona potenzialmente avente diritto all’aiuto sociale non crea diritto alcuno al sussidio se i presupposti per l’ottenimento della riduzione del premio non siano in realtà adempiuti. Trasmessi detti moduli ed ottenuti i rientri degli stessi l’amministrazione fa pervenire alle amministrazioni comunali ulteriori esemplari di formulari che – contrariamente a quelli direttamente trasmessi ai potenziali beneficiari – non recano la dicitura riferita all’etichetta ed al NIP. In effetti la trasmissione di questi moduli ai Comuni non è personalizzata, i moduli non sono destinati a specifiche persone (che potrebbero usare etichette autocollanti prestabilite), ma sono a disposizione di quei cittadini che ritengano di adempiere i presupposti per ottenere l’aiuto e non abbiano in precedenza ricevuto il modulo e l’etichetta direttamente dall’UAM. Si pensi a persone che adempiono i presupposti dell’art. 31 LCAMal, od ancora a coloro che, al momento della trasmissione dei formulari ai potenziali beneficiari non rientrino in questa categoria di persone in difetto di emissione della decisione di tassazione per il periodo determinato dal Consiglio di Stato.

Ebbene, in concreto, il ricorrente ha ottenuto la decisione di tassazione 2006 il 1 ottobre 2008, quindi ben dopo la trasmissione dei formulari da munire dell’etichetta collante spediti tra giugno e luglio 2008. Egli non poteva così essere destinatario di un modulo come quello che ha in effetti usato per domandare l’aiuto statale. RI 1 ha, con tutta verosimiglianza, utilizzato un formulario non a lui destinato, che ha verosimilmente fotocopiato (siccome il modulo doc. 1, originale della domanda di sussidio trasmesso dall’amministrazione cantonale, è stampato unicamente sul fronte e non sul retro). Questo formulario è stato poi recapitato tardivamente all’UAM.

Il ricorrente sostiene di avere contattato l’Ufficio Cantonale preposto alla trattazione delle domande di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie in periodi non sufficientemente precisati tra il 3 ed il 7 novembre 2008, tra l’8 ed il 12 dicembre 2008 ed ancora intorno al 22 dicembre 2008. Egli non ha saputo indicare i nomi delle persone, in seno all’amministrazione pubblica, con le quali avrebbe conferito e, quale unico elemento probatorio a suo favore, vi sarebbe un’annotazione sulla sua agenda con l’indicazione generica “chiamare IAS”. Ora tali elementi non sono sufficienti, senza bisogno di ulteriori approfondimenti, per ritenere una buona fede in favore dell’assicurato. Stando al suo stesso dire egli ha chiesto, ben prima che il temine per l’inoltro della domanda di riduzione scadesse il 31 dicembre 2008, la trasmissione di un esemplare del formulario. Egli non sostiene e non ritiene di essersi visto promettere o garantire la tempestività della sua domanda anche se formulata a termini scaduti. A RI 1 l’amministrazione non ha formulato promesse e non ha creato, in suo favore, aspettative di sorta. L’assicurato, anche se fosse dimostrato il suo contatto con l’amministrazione avente per oggetto la trasmissione del modulo, non potrebbe trarre dalla mancata trasmissione del formulario da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nessun diritto. Infatti il modulo poteva semplicemente a facilmente essere ottenuto presso la Cancelleria del Comune del suo domicilio, e ciò già dal giorno in cui gli è stata recapitata la decisione di tassazione che prevedeva manifestamente il diritto all’aiuto sociale in assenza di reddito e di sostanza imponibili. L’art. 10 cpv. 2 RegLCAMal prevede esplicitamente che i moduli ufficiali “sono recapitati dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari della riduzione di premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza”. Quindi l’assicurato poteva, ed anzi doveva, non avendo ricevuto il modulo direttamente dall’UAM, chiedere alla Cancelleria di __________ un modulo per l’inoltro della sua richiesta.

2.10. Nelle sue motivazioni il ricorrente fa valere il suo diritto al sussidio ed implicitamente contesta il rigore nell’applicazione delle norme da parte dell’amministrazione cantonale. Il tema è stato esaminato a più riprese da questo Tribunale a fronte di analoghe contestazioni di altri assicurati che si erano visti negare l’aiuto statale per un ritardo di pochi giorni a fronte del manifesto diritto a ricevere la riduzione del premio dell’assicurazione malattie. Il ricorrente rileva quindi implicitamente che l’aiuto deve essere sociale sottintendendo che il giudizio dell’amministrazione sarebbe formalistico e teso a non riconoscere un diritto sostanziale. Così non é. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è confrontato con critiche analoghe, che non sono state ritenute, in particolare nella sentenza 9 gennaio 2006 inc. 36.2005.141 (riprese nelle successive sentenze 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228; 29 settembre 2008 in re V. inc. 36.2008.111 e 17 ottobre 2008 in re S. inc. 36.2008.113). Dalla sentenza 15 febbraio 2007, qui di seguito, si riprendono i principali passi.

" Con il ricorso propongono di interpretare l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo scopo (“Sinn und Zweck der Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche modeste.

La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esa-me delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4).

Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.

In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata.

Per quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare l’art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la lettera, va evidenziato che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizeri-sche Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In concreto, il testo della legge è chiaro.

Infatti, come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza.

Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe inammissibile.

Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)."

In queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta dai ricorrenti."

Non v’è motivo per scostarsi da queste conclusioni. Le norme, nel loro essenziale scopo, non vengono disattese imponendo agli assicurati, per motivi importanti di valutazione del merito e non solo per la migliore gestione dei flussi di lavoro provocati dalle numerosissime richieste, il rispetto di scadenze precise non certo brevi, ed oneri probatori in caso di mancata ricezione degli atti.

Alla luce di quanto precede il ricorso deve allora essere respinto poiché la domanda è stata presentata tardivamente, e cioè dopo la scadenza del termine intervenuta il 31 dicembre 2008. Non si prelevano tasse di giustizia e spese siccome la procedura – fatti salvi casi particolari qui non adempiuti – è gratuita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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