Raccomandata

Incarto n. 36.2008.91

cs

Lugano 25 maggio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2008 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 giugno 2008 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di giugno 2006, RI 1, nato nel , è stato affiliato d’ufficio, dal “” del Cantone di __________, presso la Cassa malati CO 1, con effetto dal 1° luglio 2006 (doc. 7). L’assicuratore ha applicato una franchigia di fr. 300.

1.2. Il 28 agosto 2007 l’interessato ha scritto all’assicuratore un e-mail affermando che [verbatim] “je vous serais réconnaissant de tenit compte, que je sohaite etre assuré pour une franchise maximale dès que possibile.” (doc. 9). Con scritto del medesimo giorno ha ribadito di voler beneficiare della “franchise maximale de 1500.- fr sur mon assurance maladie” (doc. 8). Il giorno seguente RI 1 ha scritto affermando “que je désire avoir une franchise de 1500.- fr dans mon contrat d’assurance.” (doc. 10).

1.3. In assenza delle modifiche richieste, il 24 settembre 2007 l’assicurato ha nuovamente preso contatto con la __________ rilevando che il 23 ottobre 2006, tramite invio raccomandato, aveva contestato l’affiliazione d’ufficio presso la CO 1 fatta dal Canton __________, domandando “di portare subito la franchigia a 1500.- fr.. Non ho mai ricevuto risposta alla mia raccomandata, e quest’ultima nega persino di averla ricevuta, non ho mai saputo a chi altri rivolgermi della CO 1.” (doc. 13).

Il 2 ottobre 2007 l’assicurato si è nuovamente rivolto a CO 1 affermando di essere “appena venuto a conoscenza che la franchigia massima sarebbe di 2500 fr.- e non 1500.- come creduto da me fin’ora. Se ciò fosse il caso, le sarei riconoscente di modificare la mia franchigia in questo senso.” (doc. 14). L’assicuratore ha risposto affermando di non poter accettare l’aumento della franchigia a fr. 2'500 tramite e-mail (doc. 14).

Il 4 ottobre 2007 l’interessato ha affermato:

“(…)

Volevo comunque informarla che sono stato iscritto alla CO 1 in via obbligatoria, e che ho preso conoscenza di questa cosa con tre mesi di ritardo. In una raccomandata del 23.10.06, comunicavo alla signora __________ di 1) non accettare tale iscrizione, 2)se tale iscrizione fosse stata effettivamente coercitiva di portarmi cautelativamente alla franchigia massima che pensavo fosse 1500.-fr ma che scopro ora essere di 2500.-.

Mi preme sottolineare come né lo stato del canton __________, né la CO 1, si sono preoccupati di verificare, magari con una raccomandata, se fossi a conoscenza delle decisioni che mi concernevano; informandomi anche dei miei diritti, e magari rispettandoli; scelta dell’assicuratore, scelta della franchigia, richiesta dei sussidi.

La franchigia massima la vorrei, sempre che io debba essere iscritto alla CO 1, dall’inizio del contratto di cui io non ero a conoscenza.

Mi preme anche sottolineare come sia da un anno che ho inviato la mia raccomandata, ma come la signora __________ abbia sempre negato di averla ricevuta, solo con il cambiamento della persona di contatto ho potuto rilanciare questa mia osservazione.

Tengo comunque ancora una volta a precisare che comunque nella misura del possibile cercherò di sottrarmi all’affiliazione coercitiva presso la CO 1.” (doc. 15)

1.4. Chiamato dalla CO 1 a produrre copia dell’invio raccomandato del 2006, l’interessato ha affermato:

“purtroppo non trovo la fotocopia dell’originale, che però devo cercare:

mi permetto di sottolineare che: 1)non ho mai ricevuto una risposta dalla CO 1 alla raccomandata. 2)la CO 1 non ha mai preso atto del cambiamento di indirizzo da me notificato a più riprese persino nella raccomandata in questione; 1.10.06 Canton Ticino, per la CO 1 1.09.07 e, persino notificato il 10.04.07 dal servizio assicurazione malattia del canton __________.

Quindi per tutto questo periodo non ho più avuto corrispondenza dalla CO 1 fino all’invio di una raccomandata, spedita erroneamente sempre a __________ per poi essermi rispedita in Ticino in agosto 2007, e che quindi fino a tale data ho creduto la mia disinscrizione dalla CO 1 effettiva.” (doc. 17)

1.5. Il 23 ottobre 2007, in una nota interna, alcuni funzionari della CO 1 hanno scritto:

“Il 1 luglio 2006, il sig. RI 1, è stato affiliato coercitivo alla nostra cassa malati. Inoltre è stato assicurato con la variante __________ e con la franchigia minima (infortunio incluso).

Il 23 ottobre 2006 il cliente dice di aver inviato una lettera raccomandata alla sig.ra __________, dove lui pregava di non accettare l’affiliazione coercitiva e che inoltre richiedeva la franchigia di CHF 1'500.00 (il cliente credeva che era la franchigia massima).

Abbiamo richiesto alla sig.ra __________ di inviarci la lettera raccomandata del sig. RI 1. La sig.ra __________ ci ha comunicato che lei non ha nessuna lettera (vedi mail della sig.ra __________).

Ho telefonato con la Posta, la Signora __________, e mi ha confermato che la lettera è stata consegnata il 24.10.2006 alle ore 6.02 alla casella postale __________ a nome della sig.ra __________ __________ (riceveremo la conferma della posta ancora per iscritto).

Ora per il 1 gennaio 2008 abbiamo alzato la franchigia a CHF 1'500.00 come da richiesta del cliente.

Nel messaggio del 4 ottobre 2007 (scritto nel Mail Outlook) il cliente è venuto a sapere che la franchigia massima è quella di CHF 2'500.00. Noi gli abbiamo risposto che la sua richiesta di modificare la franchigia a CHF 2'500.00 c’è lo deve scrivere nel contatto diretto (sito protetto). Fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessun messaggio.

Naturalmente il cliente dice, se devo essere affiliato presso la CO 1 allora richiedo una franchigia di CHF 2'500.00 dal 1 luglio 2006.

In più abbiamo richiesto al cliente di inviarci una copia della lettera raccomandata del 23 ottobre 2006. Il 9 ottobre 2007 il cliente ci ha scritto che non trova più la famosa lettera, che però cercava ancora.” (doc. 18)

In un ulteriore promemoria del 26 ottobre 2007 una funzionaria della CO 1 ha scritto:

“Ho telefonato con __________), la Signora __________. Non ci possono inviare nessuna copia di una lettera inviata al sig. RI 1.

I dati che loro vedono sono tutte elettronicamente. In ogni caso la Signora __________ mi ha confermato che il 24.02.2006 il cliente è stato pregato di inviare al Cantone di __________ un attesto che ha l’ass. LAMal. Il sig. RI 1 non si è mai degnato di inviare una conferma. Perciò nel mese di giugno 2006 è stato affiliato alla CO 1.

In più la sig.ra __________ mi ha anche annunciato che il sig. RI 1 ha tentato più di una volta a far richiesta di sussidi. Però non inviando i documenti richiesti non gli sono mai accordati, a parte il periodo del 1.7.06-30.09.2006.

Inoltre l’assicurato e arrivato a __________ il 16.2.2006 però non si sa da dove. Nel 2003 lui gia abitava al indirizzo __________.” (doc. 19)

1.6. Il 5 novembre 2007 l’assicuratore ha scritto a RI 1, rilevando che è stato affiliato d’ufficio alla CO 1 con effetto dal 1° luglio 2006, che la lettera del 23 ottobre 2006 non è mai pervenuta all’assicuratore e che la richiesta di innalzare la franchigia deve pervenire entro il 31 dicembre 2007 (doc. 20).

1.7. Il 7 novembre 2007 l’interessato ha trasmesso alla CO 1 copia della ricevuta della raccomandata del 23 ottobre 2006 ed ha informato l’assicuratore di essere ritornato in Ticino dal 1° ottobre 2006. Egli ha rilevato inoltre che l’iscrizione è avvenuta a sua insaputa (doc. 22).

1.8. Il 13 novembre 2007 la Posta ha scritto all’assicuratore a proposito della raccomandata del 23 ottobre 2006, affermando:

“Sie haben uns beauftragt, den Nachweis der Unterschrift für folgende Sendung zu erbringen:

Art der Sendung: Einschreiben (R)

Barcodenummer: (….)

Absender: RI 1

Der oben gennannte Brief wurde Ihnen am 24. Oktobre 2007 (recte: 2006, cfr. modifica a mano sulla lettera) gegen Unterschrift zugestellt. In der Beilage erhalten Sie eine Kopie der gewünschten Unterschrift.” (doc. 24)

1.9. Con decisione formale del 14 gennaio 2008 la CO 1 ha affermato:

“Il __________), le ha fatto pervenire tramite il __________ – __________) un’affiliazione d’ufficio valida a partire dal 1° luglio 2006. A partire da tale data lei è assicurato presso la CO 1 con copertura corrispondente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS).

Con la sua lettera e il messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2007, lei ci ha chiesto di aumentare la franchigia annuale dell’AOCMS a CHF 1'500.--. Inoltre con il messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2007 ci ha comunicato il trasferimento di domicilio dal Canton __________ al Canton Ticino, valido dal 1° settembre 2007.

Con il suo messaggio di posta elettronica del 24 settembre 2007 ci ha comunicato d’aver inviato in data 23 ottobre 2006 una lettera raccomandata alla CO 1. Il contenuto di questa sua lettera lo ha spiegato nel detto messaggio di posta elettronica. Il 2 ottobre 2007 abbiamo ricevuto un ulteriore messaggio di posta elettronica con la sua scelta della massima franchigia annuale prevista dalla legge in CHF 2'500.-- . In data 4 ottobre 2007 le abbiamo confermato il cambiamento della franchigia annuale per l’AOCMS valida a partire dal 01.01.2008.

Inoltre le comunicammo, che in quanto alla sua lettera del 23 ottobre 2006, sono richiesti ulteriori chiarimenti. Il 9 ottobre 2007 le chiedemmo una copia della lettera del 23 ottobre 2006. Lo stesso giorno lei ci comunicò che non era più in possesso di tale copia.

Dalle nostre ricerche è emerso che la Posta ha trasmesso questa lettera alla CO 1, ma che non è mai giunta nel nostro reparto.

Per questa ragione non ne conosciamo il contenuto.

Lei ci ha comunicato per iscritto che non era d’accodo con l’affiliazione d’ufficio e se l’affiliazione non fosse più eseguibile, intendeva aumentare la franchigia annuale per l’AOCMS a CHF 1'500.—con validità a partire dal 01.01.2006.

In data 5 novembre 2007 le comunicammo per iscritto la nostra presa di posizione in relazione alle summenzionate circostanze di fatto.

Altri suoi messaggi ci sono pervenuto in data 7 e 8 novembre come pure il 13 e il 19 dicembre 2007, ai quali abbiamo anche risposto.

Inoltre teniamo a precisare che sin dall’inizio dell’assicurazione lei non ha pagato i suoi premi della cassa malati. E’ stata avviata una procedura d’ingiunzione.

Motivazione

In data 24 febbraio 2006 lei ha chiesto al __________ una copertura assicurativa per iscritto concernente la stipulazione dell’AOCMS presso un assicuratore-malattie di sua scelta. La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) nell’articolo 3, capoverso 1, prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi dall’elezione del domicilio in Svizzera a copertura delle cure medico-sanitarie. Inoltre, in applicazione dell’articolo 6, capoverso 1, i cantoni devono accertarsi dell’osservanza di questo obbligo d’assicurazione. L’articolo 2 disciplina che l’ufficio determinato dal Cantone affilia a un assicuratore-malattie quelle persone che non ottemperano al loro obbligo d’assicurazione entro il termine prescritto.

I termini per la disdetta sono disciplinati dalla legge. La disdetta ha validità esclusivamente se tutte le eventuali fatture (dei premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora, spese d’ingiunzione) sono state saldate e il suo nuovo assicuratore ci comunica al più tardi per il giorno d’uscita che si assume senza interruzione la copertura assicurativa. La rispettiva legislazione può consultarla nella Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) nell’articolo 7, capoverso 5, e nell’articolo 64a, capoverso 4.

(…)

decisione:

La CO 1 rifiuta l’adeguamento retroattivo a partire dal 01.01.2007 della franchigia annuale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS). Nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, e tenuto conto della sua comunicazione del 2 ottobre 2007 di modificare la franchigia annuale, confermiamo che la stessa sarà adeguata dal 1 gennaio 2008 e fissata a CHF 2'500.--. (doc. 29)

1.10. Il 13 febbraio 2008 l’interessato ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione (doc. 33).

1.11. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2008 la CO 1 ha deciso:

“1. Il Signor RI 1 è validamente assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la CO 1 CO 1.

  1. In qualità di assicurato, egli è tenuto per legge al pagamento mensile del premio assicurativo – tuttora insoluto dal 1° luglio 2006, per un montante scoperto di CHF 8'002.75 – conditio sine qua non per esercitare il diritto di recidere il contratto assicurativo e contrarre una nuova copertura presso un altro assicuratore riconosciuto.

  2. La franchigia per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2007, confermata dalle polizza assicurative in mano al cliente, resta fissata in CH 300.- annui. Essa è stata validamente mutata a far stato dal 1° gennaio 2008, e portata a CHF 2'500.-“ (doc. 35)

1.12. RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione (doc. I). Egli rileva in particolare:

“- febbraio 2003, ritiro il mio domicilio dal Canton __________, ma fino a febbraio 2006 non deposito i miei atti da nessuna parte, la mia residenza fisica però è in Ticino.

febbraio 2006 invio dal Ticino i miei atti al canton __________, con domicilio da un amico, __________, e scrivo così al controllo degli abitanti e all’ufficio tassazione di __________ per illustrare la mia inadempienza. Il controllo degli abitanti si limita a registrare il mio arrivo, senza poter fare nulla per gli anni trascorsi, mentre l’ufficio tassazione non ha mai risposto.

Vista l’inutilità di questa mia azione, ottobre 2006 richiedo i miei documenti che finalmente inoltro a __________ (1), scrivendo così all’ufficio tassazione di __________ che rimedia all’accaduto (cfr. __________).

Nel frattempo, luglio 2006, l’ufficio assicurazione malattia del canton __________, mi iscrive a mia insaputa, tramite suppongo invii ordinari mai ricevuti, __________ dice di avemeli inviati a __________ limitandosi a cancellare l’indirizzo di __________ e sostituendolo con quello di __________. La CO 1 procede alla mia affiliazione, presumo tramite invii ordinari, mai ricevuti; come sopra.

Né __________, né la CO 1 si sono interessati nel accertarsi se io fossi a conoscenza del mio destino, magari con invii raccomandati, che __________ ha sempre fatto inoltrare in Ticino. Inoltre non credo sia ancora obbligatorio informare le autorità o peggio, le assicurazioni dei propri spostamenti all’interno o all’esterno della confederazione.

Tengo a precisare che in questo modo sono pure stati lesi i miei diritti elementari: essere a conoscenza degli impegni presi nei miei confronti, la libera scelta dell’assicuratore, la scelta della franchigia, a la richiesta di sussidi, e come l’assicuratore non abbia adempiuto al suo obbligo di informare riguardo i miei sopraelencati diritti, ma come si sia limitato sempre ad elencare i miedi doveri, credendo cosi forse di sostituirsi allo stato.

Tengo a precisare come al momento del deposito dei miei atti a __________, ottobre 2006, mi sia fatto richiamare più volte dal segretario comunale (2), avendo io dichiarato, essendo all’oscuro di tutto, di non avere una copertura assicurativa.

Ottobre 2006, ricevo dei singoli bollettini di versamento, indirizzati a __________, ma rispeditimi in Ticino, e intuendo l’accaduto, con raccomandata (3), rifiuto l’iscrizione alla CO 1, chiedo in via cautelativa la franchigia massima, che non so se fosse di 1500.- 2500.- fr., comunico il cambiamento di indirizzo.

Non ricevo risposta alcuna dalla CO 1, fino ad agosto 2007, quando con raccomandata, inviata a __________, ma giunta in Ticino, mi si chiede il pagamento dei premi assicurativi.

Il 10 o il 13 aprile 2007, l’ufficio assicurazione malattia del canton __________, dietro segnalazione della CO 1 della mia insolvenza, e quindi presumo dell’annuncio della sospensione della copertura assicurativa, ha pure comunicato il mio cambiamento di domicilio, ma senza esito alcuno.

(…)

chiedo che siano prese delle sanzioni nei confronti della CO 1, se previste dalla legge.

Nel frattempo giungono i precetti esecutivi,… a casa di mio fratello, via __________, e non via __________), che non potendoli ritirare si ritrova la polizia in casa. Non essendo a conoscenza dell’esistenza di questi ultimi, avendo il domicilio dai miei genitori, questi ultimi si ritrovano la polizia in casa, per i precetti non ritirati. La mia situazione personale è oramai conosciuta da mio fratello, sua moglie, i miei genitori, con cui mi devo giustificare, e scusare per il disturbo e l’ansia causati.

Chiedo che siano prese della sanzioni verso il responsabile di quanto accaduto, se previste dalla legge.

Nel frattempo ritrovo la mia raccomandata in una scatola di cartone dove deposito dispense scaricate da internet come files PDF e poi stampate, la invio, ma non ne trovo menzione nelle diverse opposizioni alla mia richiesta di annullamento del contratto assicurativo, cfr. mia raccomandata del 13.02.08, (9).

Chiedo come sopra siano prese sanzioni se previste dalla legge.

(…)

chiedo quindi che venga annullato il contratto assicurativo della CO 1.” (doc. I)

1.13. Con risposta del 20 agosto 2008 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Da rilevare che l’assicuratore chiede al Tribunale di “stabilire l’eventuale equa penalità sotto forma di premio maggiorato, a seguito dell’affiliazione tardiva.” (doc. III)

1.14. Il 5 settembre 2008 RI 1 ha scritto al TCA affermando tra l’altro:

“(…)

2- non ho mai ricevuto solleciti che chiedessero la prova della mia affiliazione presso un assicuratore, nel caso contrario avrei contattato __________ per spiegare la situazione già illustrata: domicilio virtuale al fine di regolarizzare la mia situazione amministrativa, avrei aspettato il rientro in Ticino dove i premi sono inferiori del 50%, chiedendo subito una franchigia massima, cosa che ho fatto in ottobre tramite internet, tramite comparis.ch, che ha provveduto a inviare la mia richiesta presso l’assicuratore meno caro. Ma con l’intervento di __________ ho dovuto annullare tutto. __________ potrebbe averli effettivamente ricevuti, ha cancellato l’indirizzo di __________ per sovvrascrivervi quello di __________, non lo nego, ma a me non sono mai giunti. Non avevo dato particolari istruzioni a __________, mi stava solo facendo un favore, e io ho pensato che il mio soggiorno virtuale sarebbe trascorso nell’anonimato più assoluto. Lo stato, vista la mia latitanza, non avrebbe potuto fare tutto con una raccomandata?, in caso di necessità gliela avrei rimborsata.

(…)

5.- Non ho mai considerato legittima l’affiliazione alla CO 1, il cantone e/o la CO 1 avrebbero dovuto inviarmi una raccomandata per accertarsi che io fossi veramente a conoscenza di ciò che stava succedendo. E’ semplicemente ridicolo affiliare una persona ad un’assicurazione senza che quest’ultima ne sia a conoscenza. Pur avendo il domicilio in un luogo, non ho l’obbligo di soggiornarvici 24h al giorno, 365 giorni all’anno, quindi le ragioni per cui sarei potuto essere all’oscuro di tutto sono molteplici. Dispongo di me stesso come meglio credo.

6.- Sono costretto a riinteressarmi a questa situazione nel agosto 2007, quando con la ricezione della raccomandata della CO 1 inviata a __________, ma giunta in Ticino, mi si chiede il pagamento dei premi assicurativi scoperti, e mi rendo conto di come qualcosa non abbia funzionato, (cfr. cambio di frequenza delle mie e mails e sistematico contenimento dei costi in via cautelativa).

(….)

7- Le campagne di informazione decantate da __________ non esistono, né in Ticino, né ancora meno a __________ (…)” (doc. IX)

1.15. Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti.

1.16. Con lettera del 4 settembre 2008 il Tribunale ha interpellato l’__________, il ricorrente e il __________.

1.17. Il TCA ha chiesto a RI 1:

“con riferimento alla vertenza a margine, le chiediamo di voler precisare quanto segue.

  1. A norma dell’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Ciò premesso, le chiediamo di indicarci presso quale assicuratore era affiliato obbligatoriamente contro le malattie prima di essere assicurato d’ufficio presso CO 1 dal 1.7.2006, in particolare per il periodo 1.1.1996 al 30.6.2006.

  1. Il 23 ottobre 2007 lei ha inoltrato un ricorso a questo Tribunale contro la decisione su reclamo dell’UAM che le negava il diritto al sussidio per il 2007. La causa è stata stralciata dai ruoli il 12 novembre 2007. In quell’occasione l’UAM ha affermato:

“lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno 2007.

Nel corso delle prossime settimane la controparte riceverà una nuova decisione basata sul proprio reddito determinante (cfr. documento allegato).”

Le è stato concesso il sussidio per il 2007? In caso di risposta affermativa a quanto è ammontato il premio residuo 2007 (dedotto il sussidio)?

  1. Quando era domiciliato nel Canton __________ ha chiesto di poter beneficiare del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria? In caso di risposta affermativa, ha ottenuto il sussidio? Per quale periodo?

  2. Le chiediamo di trasmetterci copia degli scritti tramite i quali ha annunciato il suo arrivo e la sua partenza dal Canton __________ e il suo ritorno nel Canton Ticino.

La informiamo che richiameremo i suoi incarti dall’Ufficio assicurazione malattie del Canton Ticino, dall’Ufficio di tassazione di __________ e __________.” (doc. VII)

Il ricorrente ha affermato:

“1.- non sono in grado di indicarle presso quale assicuratore ero affiliato prima di essere assicurato d’ufficio. La mia “amministrazione” si limita a titoli di studio conseguiti, ho la tendenza a non conservare nulla che non mi sembri indispensabile.

2- il sussidio per il 2007 mi è stato concesso, ma non essendomi ancora pervenuta la tassazione non è stato fissato nessun sussidio.

3- ho richiesto il sussidio in maniera retroattiva, quando ho subito l’affiliazione coercitiva per i mesi luglio-settembre 2006 inclusi, per un ammontare totale di 240.-

4- non ho copia degli scritti richiestimi. “(doc. XIII).

1.18. Il TCA ha chiesto all’UAM:

“il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito all’affiliazione di RI 1, attualmente domiciliato in __________ (e, in precedenza nel Canton __________) alla Cassa malati CO 1.

RI 1 è già stato oggetto di una procedura innanzi a questo Tribunale quando ha contestato una vostra decisione su reclamo che rifiutava l’assegnazione del sussidio 2007. Il TCA ha stralciato la causa dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto in seguito alla modifica della decisione impugnata da parte vostra (sentenza 12 novembre 2007, inc. 36.2007.165).

Ciò premesso vi chiediamo quanto segue:

1.- RI 1 ha beneficiato del sussidio nel 2007? In caso di risposta affermativa a quanto ammontava il sussidio mensile e a quale assicuratore è stato versato?

2.- Siete a conoscenza presso quale assicuratore era affiliato RI 1 RI 1 prima di essere assicurato d’ufficio dall’autorità di sorveglianza del Canton __________ presso la CO 1 con effetto dal 1.7.2006?

3.- Vi chiediamo di voler trasmettere a questo Tribunale l’incarto completo relativo a RI 1 per quanto concerne l’assegnazione di sussidi negli ultimi anni.

4.- Quale autorità di sorveglianza avete ricevuto da parte di assicuratori la notifica di affiliazioni o di cambiamenti di affiliazione per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria di RI 1 nel corso degli ultimi 12 anni? In caso di risposta affermativa vi chiediamo di volerci trasmettere la corrispondenza in vostro possesso.

5.- Eventuali osservazioni.” (doc. VI)

L’amministrazione ha risposto:

“1. Al momento attuale la richiesta di sussidio per l’anno 2007 non è ancora stata evasa da parte nostra. La stessa risulta in sospeso in attesa di ricevere da parte dell’assicurato copia della notifica di tassazione 2004, come da nostra comunicazione allo stesso con email del 5 dicembre 2007 (cfr. incarto 2007).

  1. Il nostro Ufficio non è a conoscenza dell’assicuratore presso cui RI 1 era affiliato prima di essere assicurato d’ufficio dall’autorità di sorveglianza nel __________.

  2. RI 1 ha richiesto al nostro Ufficio i sussidi per gli anni 2007 e 2008. In allegato vi trasmettiamo gli incarti originali. Per quanto concerne la pratica relativa all’anno 2008 vi comunichiamo che al momento attuale non è ancora stata emessa alcuna decisione, in quanto il nostro Ufficio è in attesa di ricevere copia della notifica di tassazione 2005.

  3. In qualità di autorità di sorveglianza non abbiamo ricevuto alcuna notifica di affiliazione o di cambiamento di assicuratore nel corso degli ultimi 12 anni.” (doc. XI)

1.19. Il TCA ha chiesto alle autorità __________:

“le __________ doit statuer dans l’affaire RI 1 contre CO 1 suite à votre décision d’affiliation d’office du mois de juillet 2006 (voir “allegato” 7).

Pour nous permettre de mieux comprendre les faits, nous Vous prions de répondre aux questions suivantes:

1.- Pendant quelle période RI 1 a été domicilié dans le __________?

2.- Dans le passé, avant le 1.7.2006, RI 1 avait été affilié auprès d’une autre Caisse-maladie?

3.- RI 1 a bénéficié de réductions de primes en 2006 (ou avant 2006)?

4.- RI 1 Vous a informé du départ pour le Canton du Tessin (quand Vous-a-t-il informé)?

5.- Nous Vous demandons de nous envoyer une copie de la décision d’affiliation d’office envoyée à RI 1. La décision a été envoyée par recommandé? RI 1 a contesté la décision?

6.- Nous vous demandons de nous envoyer une copie du dossier complet de RI 1 pour les années 2003 et suivant, concernant l’affiliation d’office et la réduction de primes.” (doc. VII)

Il __________ ha affermato:

“1. Périodes des séjours de Monsieur RI 1 dans le canton de __________:

a. Venant d’un lieu inconnu: a séjourné à __________ du 09.10.1980 au 18.11.1991 (départ pour __________ (TI)).

b. Venant de __________ (TI): a séjourné à __________ du 31.12.1993 au 27.10.1993 (recte: 2003: cfr. doc. XV/16) (dèpart pour __________ (TI)).

c. Venant de __________ (TI): a séjourné à __________ du 16.02.2006 au 30.09.2006 (départ pour __________ (TI)).

  1. Selon les informations en notre possession, Monsieur RI 1 n’avait pas d’affiliation auprès d’un assureur LAMal avant le 01.07.2006.

  2. Monsieur RI 1 a bénéficié d’une reduction de primes du 01.07.2006 au 30.09.2006.

  3. L’__________ nous a avisé en date du 27.10.2006 du depart rétroactif de Monsieur RI 1 au 30.09.2006.

  4. La decision d’affiliation d’office a été envoyée par courier ordinaire et Monsieur RI 1 ne s’est pas oppose à cette decision.” (doc. XV)

Da rilevare che tra gli atti trasmessi dall’autorità __________ vi è una lettera del 28 settembre 2006 dove l’insorgente ha scritto:

“je viens de prendre connaissance du courrier du 20.06.06, que vous m’avez envoyé: Je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne dispose pas d’un revenu regulier, je donne en effet des repetitions de mathematiques, pour un revenu de 7000.-/8000.- fr annuels, sans payer de loyer ni à monsieur __________, ni à mes parents domiciliés au Tessin. Je ne peux simplement pas me permettre les frais occasionnés par la couverture d’une caisse maladie.” (doc. XV/7)

1.20. Da parte sua l’ufficio di tassazione, chiamato a trasmettere gli incarti fiscali del ricorrente, ha affermato che l’assicurato “era domiciliato nel comune di __________ fino al 1994. In seguito ha trasferito il suo domicilio in un altro Cantone, per poi tornare in Ticino, solo nell’arco del 2006. Di conseguenza non siamo in possesso di alcun documento relativo agli anni 2001/2002, da lei richiesti.” (doc. X)

Il 17 dicembre 2008 l’UT ha comunicato al TCA di aver emanato le tassazioni 2003-2007 ed il 4 febbraio 2007 le tassazioni su reclamo (doc. XIX).

1.21. Il 24 marzo 2009 le parti sono state sentite innanzi al TCA ed hanno affermato:

“Il Giudice riassume la situazione ed indica come la decisione di affiliazione del Cantone di __________ non risulti formalmente contestata e quindi si debba far capo alla stessa.

Dal 1.7.2006 quindi il ricorrente deve essere ritenuto affiliato a CO 1.

L'assicuratore dà atto della volontà del sig. RI 1 subito manifestata appena avuto conoscenza della situazione di disporre di una franchigia massima.

Questo desiderio è in particolare stato manifestato con lo scritto raccomandato andato perso di cui è discussione agli atti.

Alla luce di questo CO 1 è disposta a rivedere la sua decisione, alla luce delle nuove informazioni acquisite in questa sede oggi e con l'istruttoria di causa, e concedere la franchigia massima possibile per legge al sig. RI 1 riconoscendolo anche come cliente online e posto al beneficio della opzione __________ ossia l'opzione con cui, prima di ricorrere alle spese di un medico, l'assicurato si impegna a contattare un servizio specifico della cassa che funge da filtro tra il medico e l'assicurato.

Dal 1.7.2006 quindi con la copertura infortunio, il sig. RI 1 è assicurato a CO 1 con franchigia massima e con la riduzione del premio del servizio online e __________.

Le parti convengono che i premi luglio, agosto settembre 2006 saranno calcolati sulla base delle tariffe del Canton __________ mentre successivamente vigeranno quelle del Cantone Ticino notoriamente più basse.

CO 1 rinuncia alle spese di sollecito e richiamo, mentre il sig. RI 1 non contesta l'assunzione delle spese di assunzione dei precetti esecutivi.

Le parti danno atto che sulla somma nuovamente calcolata dovranno poi essere percepiti interessi del 5%.

Dal canto suo il TCA verificherà con l'UAM l'aspetto relativo al sussidio 2006 ritenuto che per i mesi in cui il domicilio era a __________ ossia dal luglio a fine settembre 2006 un sussidio è stato concesso dalle autorità di __________.

Scopo della verifica è accertare per i mesi da ottobre a dicembre 2006 il tema del sussidio in favore del sig. RI 1.

Le parti danno atto che i premi definiti come sopra con le massime franchigie e deduzioni possibili e con la maggiorazione dei costi esecutivi rispettivamente degli interessi, saranno comunque calcolati, ritenuti i sussidi concessi dal Cantone Ticino al sig. RI 1 per il 2007/2008 (il 2006 è soggetto a verifica).” (doc. XXIV)

1.22. Interpellato in merito, l’UAM il 30 marzo 2009 ha affermato di aver concesso la riduzione del premio per l’anno 2007 e per l’anno 2008 (doc. XXVI).

1.23. Il 30 aprile 2009 la CO 1 ha trasmesso al TCA copia della proposta di accordo con il ricorrente (doc. XXVIII), rifiutata dall’insorgente (doc. XXX). L’assicuratore ha chiesto al TCA di decidere senza indugio, prendendo in considerazione la possibilità di aggiungere una penalità al premio dell’assicurato (doc. XXIX).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’interessato è stato affiliato correttamente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, in caso di risposta affermativa, a quale franchigia ha diritto.

2.2. Non è oggetto del contendere, invece, l'eventuale supplemento del premio previsto dall'art. 8 OAMal (e 5 cpv. 2 LAMal) giusta il quale il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad (sic nel nuovo tenore della legge) doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

Infatti per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto la decisione impugnata non si esprime circa l’eventuale supplemento del premio dovuto dall’assicurato. Per cui questo Tribunale non può decidere alcunché in merito.

Abbondanzialmente va comunque evidenziato come competente a decidere in merito è l'assicuratore, il quale deve esprimersi su questo punto tramite decisione formale (cfr. STFA del 18 febbraio 2003 nella causa H, K 151/01, pubblicata in DTF 129 V 159):

“1.

Oggetto del contendere è, in ordine, la competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva. Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto dal 1° gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal, dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione con un'eventuale affiliazione tardiva.

Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni

assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad

esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,

compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.1 A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L'art. 10 OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la versione in vigore dal 1° gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3 (cpv. 2).

2.2 In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto

tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

2.3 Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire

sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati X con

effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.

Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

2.4 L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5 Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che

l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno annullati.

  1. In considerazione delle succitate conclusioni questa Corte può quindi unicamente pronunciarsi sull'eventuale esenzione dall'obbligo assicurativo dell'assicurato dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999.”

A proposito del supplemento del premio va rilevato che il TFA, con sentenza del 25 febbraio 2003, pubblicata in DTF 129 V 267 = SVR 2003, KV nr. 24, pag. 91 segg., ha stabilito che la legge non permette la percezione di premi arretrati, ma impone la fissazione, da parte dell'assicuratore, di un premio superiore a quello degli altri assicurati. Si tratta di un supplemento al premio mensile, che può essere richiesto al massimo per 5 anni. Competente a decidere in merito è l'assicuratore presso cui l'interessato si è affiliato tardivamente e non l'autorità cantonale.

Il TFA ha affermato:

" (…)

3.3 L'art. 5 al. 2 LAMal ne permet pas la perception de primes arriérées, mais impose la fixation par l'assureur à l'assuré qui s'est affilié tardivement d'une prime supérieure à celle de ses autres assurés (Message du Conseil fédéral, loc. cit.). Aussi la sanction

n'a-t-elle, d'emblée, pas été conçue sous la forme d'une prime unique exigible à l'affiliation, mais comme un supplément aux primes mensuelles (EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerische Bundesverwaltungsrecht, note 49, p. 13), dont la durée de perception (Erhebungsdauer dans le texte allemand de l'art. 8 al. 1 OAMal) correspond au double de la durée du retard d'affiliation mais à un taux n'excédant pas 50%.

(…)

La délégation de compétence au Conseil fédéral prévue par l'art. 5 al. 2 LAMal portant sur la fixation de taux indicatifs tenant compte, notamment, de la durée du retard, il faut admettre que le législateur a délégué le soin de régler la question du rapport entre la durée du retard et celle de la sanction au Conseil fédéral. Aussi n'est-il pas nécessaire d'examiner si le non-plafonnement de la durée de la sanction constitue une lacune, proprement dite ou non, de la loi (cf. ATF 122 I 255 consid. 6a, 121 III 225 ss) et si les conditions auxquelles le juge peut combler une lacune de la loi sont réunies (cfr. ATF 127 V 41 consid. 4b/cc, 123 V 130 consid. 2, 121 III 226, 121 V 176 consid. 4d, 119 V 254 ss consid. 3b et le références citées). Il suffit, en effet, de constater que l'application de la norme réglementaire peut aboutir au prononcé de sanctions dont la durée n'est plus dans un rapport raisonnable avec l'omission fautive qui les justifie - elles violent, partant, l'exigence constitutionnelle de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) - et que la règle de l'art. 8 al. 1 OAMal ne peut, partant, être appliquée dans tous les cas sans correctif.

Le cas d'espèce, dans lequel l'obligation d'assurance a été violée soixante-dix mois durant et où, partant, la sanction devrait être infligée pendant 132 mois, soit onze ans, est, à cet égard, exemplaire.

4.3 La perception de (sur)primes d'assurance à tire de sanction administrative en cas de violation d'une obligation d'assurance est également prévue dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire (v. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 580).

Conformément à l'art. 95 al. 1 LAA (Primes spéciales) si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'employeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

La similitude des problématiques réglées (la sanction en cas de retard d'affiliation) et des solutions données respectivement par les art. 5 al. 2 LAMal et 95 LAA (une surprime) justifie que l'on applique par analogie au supplément de prime de la LAMal le délai maximal de cinq ans applicable à la prime spéciale de l'art. 95 LAA. Ce délai correspond, du reste, quant à sa durée, à celui de l'art. 94 al. 1 LAA (sur l'application par analogie de cette disposition dans le domaine de la LAMal, v. MAURER Krankenversicherungsrecht, pp. 145 s. relatif au paiement des arriérés de primes dans l'assurance-accidents obligatoire). (…)"

2.3. Secondo l'art. 3 LAMal

“1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.”

Giusta l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).

Vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali.

La continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 II 51).

L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).

Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).

Infine, per l’art. 26 CCS la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.

2.4. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti

2.5. Va innanzitutto rilevato che l’assicurato, nato nel __________, domiciliato in Svizzera e, apparentemente, non affiliato presso un qualsiasi assicuratore contro le malattie da diverso tempo (cfr. doc. A16: “non ho mai fatto richiesta scritta, né verbale, presso l’ufficio dell’assicurazione malattia, né presso qualsiasi altro ufficio o autorità per essere affiliato a un assicuratore”) è tenuto, ex art. 3 LAMal, ad essere assicurato nel nostro Paese.

A questo proposito va rammentata una decisione K 28/02 e 30/02 del 29 gennaio 2003 dove il Tribunale federale ha affermato:

“Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).

Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations - par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens de l'art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (ATF 126 V 268 sv. consid. 4a et les références).

Il est constant que M.________, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal).

Il ne saurait se soustraire au principe de l'obligation d'assurance. A cet égard, comme en procédure cantonale, il se prévaut de la violation d'un certain nombre de normes constitutionnelles. Il invoque en particulier, la protection de la sphère privée (art. 13 Cst et 8 CEDH), la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst. et 9 CEDH), de même que la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., en affirmant que la loi est manifestement contraire à la Constitution fédérale et à la CEDH. Mais son argumentation est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.).

Le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais il ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch. 1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par M.________ à l'appui de ses conclusions.

En conséquence, bien qu'il n'ait plus payé de cotisations à l'assurance-maladie, M.________ n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'il semble croire, sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).

La caisse était donc en droit de poursuivre le prénommé pour le montant des primes d'avril, mai et juin 2000, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117; ch. 16.1 des conditions générales d'assurance [CGA] d'ASSURA valables dès 1999). A cet égard, l'interprétation qu'a faite le premier juge de la traduction française de l'arrêt ATF 125 V 276 publiée dans RAMA 1999 N° KV 88 p. 440 n'est pas conforme à ce qu'a retenu la Cour de céans. Selon cette jurisprudence, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations.

Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour l'application des règles du Code des obligations sur la conclusion des contrats, de sorte que l'argumentation développée par M.________ sur la liberté contractuelle est vaine.” (sottolineature del redattore)

In concreto, l’insorgente sembra contestare la decisione dell’autorità __________ di affiliarlo presso la CO 1, facendo valere di non essere mai stato informato dell’obbligo assicurativo, né di aver mai ricevuto la decisione di affiliazione. Egli tuttavia da una parte ammette di non aver mai avvisato le autorità __________ della modifica del suo indirizzo, sottraendosi in questo modo in maniera illecita alla notifica della decisione, che tra l’altro, lo stesso ricorrente ammette essere stata inviata al suo precedente indirizzo laddove afferma che il suo amico __________ “dice di avemeli inviati a __________ limitandosi a cancellare l’indirizzo di __________” e che il suo amico “potrebbe averli effettivamente ricevuti, ha cancellato l’indirizzo di __________ per sovvrascrivervi quello di __________, non lo nego, ma a me non sono mai giunti. Non avevo dato particolari istruzioni a __________, mi stava solo facendo un favore, e io ho pensato che il mio soggiorno virtuale sarebbe trascorso nell’anonimato più assoluto.” (sottolineatura del redattore). Del resto anche in sede di udienza l’interessato non ha contestato le affermazioni del Giudice ivi riportate e del seguente tenore: “Il Giudice riassume la situazione ed indica come la decisione di affiliazione del Cantone di __________ non risulti formalmente contestata e quindi si debba far capo alla stessa. Dal 1.7.2006 quindi il ricorrente deve essere ritenuto affiliato a CO 1” (doc. XXIV).

D’altra parte il ricorrente, obbligato per legge ad assicurarsi in Svizzera (cfr. art. 3 LAMal), non ha comprovato in nessun modo di essersi affiliato contro le malattie presso altri assicuratori.

Anzi, l’insorgente può dirsi fortunato di non essere stato scoperto in precedenza dalle competenti autorità di vigilanza che avrebbero potuto e dovuto affiliarlo in precedenza. L’interessato, che, come emerge dagli atti, si trova in una situazione di grande disordine amministrativo, cerca inutilmente di sfuggire al suo obbligo assicurativo che la LAMal ha voluto imporre a tutte le persone domiciliate in Svizzera, per garantire una solidarietà tra tutti gli assicurati (DTF 125 V 76).

Del resto il ricorrente ha nel frattempo richiesto ed ottenuto i sussidi per il pagamento dei premi della Cassa malati sia dal Canton __________, per il periodo durante il quale è stato ivi affiliato, sia dalle autorità cantonali ticinesi per gli anni 2007 e 2008, ai quali non ha rinunciato, e dimostrando in questo modo di sapersi attivare laddove vi è necessità di ottenere aiuti dallo Stato.

Non va poi dimenticato che se l’insorgente non avesse voluto affiliarsi presso la CO 1, nulla gli avrebbe impedito, negli anni in cui non è stato affiliato presso alcuna Cassa malati, di chiedere delle offerte ad altri assicuratori e di scegliere quella che più gli conveniva. Emerge infatti dagli atti che l’interessato ha comunque fatto capo al sito comparis.ch che si occupa prevalentemente di comparare i premi dei vari assicuratori presenti sul territorio svizzero. Appare assai sorprendente che l’insorgente non sapesse dell’obbligo assicurativo, oggetto di ampie discussioni a livello nazionale, ma conoscesse il sito sul quale trovare le migliori offerte.

Anche le lamentele dell’assicurato circa la non perfetta corrispondenza dell’offerta conciliativa della Cassa con quanto affermato in corso di udienza vanno respinte.

La Cassa ha infatti offerto all’insorgente la possibilità di pagare l’importo minimo possibile, venendo incontro alle sue richieste e permettendogli di affiliarsi, addirittura con effetto retroattivo, all’offerta CO 1 __________, annullando nel contempo le spese di sollecito e di richiamo e mettendolo in questo modo in una situazione privilegiata rispetto ad altri assicurati. L’interessato a questo proposito non può pretendere di poter usufruire dell’assicurazione CO 1 __________ anche nel 2006, ossia addirittura prima che fosse offerta a tutti gli altri assicurati e di essere messo già nel 2006 a beneficio della franchigia massima allorché non si è attivato in precedenza per cercarsi un altro assicuratore.

Il ricorrente non può trarre alcun beneficio dal verbale di udienza del 24 marzo 2009, proprio perché si trattava semplicemente di un’offerta della Cassa che andava ancora definita nei dettagli e che, se accolta dall'assicurato, doveva poi ancora essere avallata dal giudice di merito se il ricorso non fosse stato ritirato.

2.6. Anche per quanto concerne la richiesta di cambiare assicuratore il ricorrente si trova nel torto.

Infatti, va qui rammentato che per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L’art. 7 cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

A norma dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.

Giusta l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.

Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

Per l’art. 7 cpv. 6 LAMal il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

A norma dell’art. 7 cpv. 8 LAMal, in caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l’assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 stipulate presso di lui.

Per l’art. 7 cpv. 8 LAMal l’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per l’assicurazione sociale malattie.

Con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore ricettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.

Infine, l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di quello precedente (cons. 5.4).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora.

Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

In concreto, l’assicurato non ha adempiuto le condizioni previste dagli articoli sopra indicati. Ritenuto inoltre che si trova in mora, non avendo pagato i premi, ogni sua richiesta di cambiare assicuratore va respinta.

2.7. L’unico punto sul quale l’insorgente ha ragione è l’applicazione di una franchigia superiore rispetto a quella di fr. 300 figurante anche nella polizza del 2007, come del resto ammesso dall’assicuratore in sede di udienza (doc. XXIV:”L’assicuratore dà atto della volontà del sig. RI 1 subito manifestata appena avuto conoscenza della situazione di disporre di una franchigia massima”).

Infatti, l’insorgente ha comprovato di aver trasmesso per raccomandata un invio ricevuto dalla Cassa il 24 ottobre 2006 (doc. 24). L’assicurato in sede di ricorso ha prodotto tale scritto, del seguente tenore: “je rifuse l’inscription à la CO 1 faite par le service assurance maladie du canton de __________”, “en voie cautelative je veux la franchise maximale (si l’affiliation était vraiment obbligatorie)” e “ je vous informe de mon changemente d’adresse: RI 1” (doc. A3).

L’assicuratore non è invece stato in grado di stabilire il contenuto della raccomandata.

Ora, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di un atto incombe alla persona che intende prevalersene (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa K. (C 94/94), il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In quell’occasione il TFA ha affermato:

" Zu prüfen bleibt somit, ob mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen oder mittels Beweismassnahmen ausgewiesen werden kann, dass das offenbar nicht mehr auffindbare Original des Formulars für die Meldung schlechtwetterbedingter Arbeitsausfälle der bei der Verwaltung am 4. November 1993 eingegangenen Sendung tatsächlich beigelegt worden ist. Dies hängt wesentlich davon ab, was der damals verschickte Umschlag sonst noch enthielt.

Wie sich den vom kantonalen Arbeitsamt bei der Arbeitslosenkasse eingeholten und im vorliegenden Verfahren zusammen mit der Vernehmlassung beigebrachten Unterlagen entnehmen lässt, beinhaltete dieser effektiv die auf den Oktober 1993 bezogenen und für die Abrechnung bei der Arbeitslosenkasse bestimmten Angaben, nämlich – nebst Lohnabrechnungskopien – die Originale der Formulare "Antrag auf Schlechtwetterentschädigung", "Abrechnung über die wetterbedingten Arbeitsausfälle" und "Rapport über die wetterbedingten Ausfallstunden". Da der Inhalt der Sendung somit beweist, dass sich die beschwerdeführende Firma am 3. November 1993 gerade wegen der Schlechtwetterentschädigung für den Monat Oktober 1993 an die Verwaltung wandte, ist von der Vermutung auszugehen, dass darin auch das Original des Formulars für die Meldung wetterbedingter Arbeitsausfälle im Oktober 1993 enthalten war. Es verhält sich diesbezüglich nicht wesentlich anders als bei der Versendung eines Schriftstücks mit eingeschriebener Post, wo die Rechtsprechung erkannt hat, dass, wer den Aufgabeschein und die zurückbehaltene Kopie des Schriftstückes vorweisen kann, die Vermutung für sich hat, die fragliche Eingabe habe sich tatsächlich im eingeschrieben versandten Umschlag befunden. So kann beispielsweise eine rechtzeitige Beschwerdeeinreichung als nachgewiesen gelten, wenn eine Postquittung oder ein anderer Empfangsschein für eine Sendung vorgelegt wird, in der die behauptete Rechtsschrift enthalten gewesen sein kann. Macht die Behörde in einem solchen Fall einen andern Inhalt geltend, liegt es grundsätzlich an ihr, hiefür den Nachweis zu erbringen. Die blosse Erklärung, es erscheine in hohem Grade unwahrscheinlich, dass die Eingabe in der Kanzlei verloren gegangen sei, genügt dazu nicht (ZAK 1985 S. 130). Da das kantonale Arbeitsamt im vorliegenden Fall nichts vorbringt, das gegen die sich zunächst zugunsten der beschwerdeführenden Firma auswirkende Vermutung spricht, ist von der Richtigkeit ihrer Darstellung auszugehen, was zur Gutheis-sung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.“ (sottolineature del redattore)

In concreto è stato comprovato che l’insorgente, il 23 ottobre 2006, ha spedito, tramite raccomandata, uno scritto all’assicuratore.

Poiché l’insorgente ha prodotto il contenuto della busta, mentre l’assicuratore non è stato in grado di comprovare alcunché, questo Tribunale, in applicazione della succitata giurisprudenza, deve concludere che l’assicurato ha trasmesso alla cassa malati il doc. A3, con il quale ha chiesto l’applicazione della franchigia massima possibile, ossia fr. 2'500.

Ritenuto tuttavia che la modifica può avvenire solo per l’anno successivo, l’aumento della franchigia ha effetto dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 94 OAMal).

In questo senso la decisione va modificata. Ritenuto inoltre che nel frattempo l’autorità cantonale ha concesso i sussidi per il pagamento del premio per gli anni 2007 e 2008, anche l’ammontare dovuto dall’assicurato si riduce di conseguenza.

In queste condizioni, accertato l’obbligo assicurativo dell’insorgente, rilevato che dal 1° gennaio 2007 beneficia della franchigia massima di fr. 2'500 e che nel 2007 e 2008 ha diritto al sussidio, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato alla Cassa affinché ricalcoli con precisione il debito del ricorrente, tenuto conto che quest’ultimo sarà tenuto a pagare, oltre alle spese esecutive ed agli interessi, anche le spese di sollecito e di richiamo per gli scritti inviati al suo domicilio a __________.

Per quanto concerne il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva previsto dall’art. 8 OAMal, compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento di premio, come indicato al consid. 2.2, non essendo oggetto di decisione il Tribunale cantonale non può esprimersi in merito.

Spetterà alla Cassa, se lo ritiene opportuno, emettere una decisione formale anche su questo punto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso é parzialmente accolto.

La decisione impugnata, nella misura in cui concerne l’ammontare del debito di RI 1, è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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