Raccomandata
Incarto n. 36.2008.60 32.2008.96
cs
Lugano 18 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
e sul ricorso del 19 maggio 2008 di
RI 1, RI 1 rappr. da: avv. RA 1
contro
la decisione del 14 aprile 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1964, dipendente, in qualità di imbianchino-decoratore, dell’azienda __________ di __________, di cui è titolare e gerente, è assicurato contro il rischio della perdita di guadagno in caso di malattia presso CO 1 (di seguito: CO 1) per il tramite di un contratto di assicurazione collettiva stipulato dal proprio datore di lavoro che prevede il versamento di un’indennità giornaliera dell’80% del salario effettivo dopo un periodo di attesa di 7 giorni per una durata delle prestazioni di 720 giorni nell’arco di 900 giorni (doc. 1).
Dal 13 dicembre 2006 l’interessato è inabile al lavoro a causa di una “dorso-lombosciatalgia con irradiazione dei dolori agli arti inferiori”.
L’assicuratore ha erogato le prestazioni pattuite.
L’11 maggio 2007 RI 1 è stato sottoposto ad una visita di controllo ad opera del medico fiduciario di CO 1, Dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, il quale, dopo aver descritto le limitazioni funzionali dell’assicurato, ha affermato:
" (…)
Non credo che la capacità lavorativa per le mansioni manuali della professione di imbianchino possa superare il 30% costringendo il signor RI 1 di limitarsi a piccoli interventi di rifinitura ecc., preferibilmente senza dover lavorare sopra l’altezza delle spalle. Per le mansioni amministrative da lui pure gestite (contatto con la clientela, progettazione, preventivi, ecc.) non vi è alcuna limitazione. Non posso giudicare la relativa percentuale delle mansioni manuali e di quelle amministrative svolte ciò che andrebbe eventualmente verificato con il paziente in ditta.
Per un’attività lucrativa consona alle presenti limitazioni il signor RI 1 è da considerare abile al lavoro al 100% ed a partire da subito. Si tratta per intanto di una valutazione teorica che non prende in considerazione la situazione professionale specifica del paziente (titolare di una piccola ditta).” (doc. 9, inc. 36.2008.60)
B. Con decisione formale del 12 novembre 2007 (doc. 12, inc. 36.2008.60), confermata dalla decisione su opposizione del 28 marzo 2008 dove tuttavia è stata indicata una riduzione del 15% del salario da invalido in luogo di quella del 10% effettivamente applicata (doc. 14, inc. 36.2008.60), CO 1, accertata una capacità lavorativa totale in attività leggere e confacenti allo stato di salute di RI 1, dopo aver effettuato l’abituale raffronto dei redditi, ha deciso il versamento di un’indennità giornaliera del 37% a partire dal 12 marzo 2008, ossia dopo un periodo di 4 mesi durante il quale l’interessato avrebbe dovuto trovare un’attività confacente alla nuova situazione valetudinaria.
C. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione su opposizione (doc. I, inc. 36.2008.60). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente fa notare che le determinazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato non trovano effettivo riscontro con le sue concrete attuali condizioni di salute e non tengono in debita considerazione la sua situazione personale e professionale, nonché la struttura dell’attività della sua azienda. Egli domanda una nuova ed aggiornata valutazione del suo stato di salute e delle limitazioni funzionali ad esso connesse ed un riesame dei parametri di calcolo usati ai fini della determinazione della sua capacità lavorativa residua.
L’insorgente contesta il referto del dr. med. __________ perché fondato su una perizia disposta oltre un anno prima che non tiene conto di quanto avvenuto successivamente e del fatto che la situazione non si è stabilizzata, poiché l’interessato si trova confrontato con la prospettiva di un intervento radicale e delicato quale quello di spondilodesi a due livelli. Il ricorrente ha pertanto deciso di sottoporsi di sua iniziativa ad una nuova valutazione ad opera di un esperto esterno le cui risultanze saranno prodotte agli atti non appena disponibili.
L’insorgente contesta poi i coefficienti di riduzione dei salari statistici utilizzati dall’assicuratore e sostiene che vi sia un’incongruenza nella decisione impugnata laddove l’assicuratore informa l’assicurato della possibilità di coinvolgere l’AI per una riqualifica professionale. Infatti da questa circostanza va dedotto che la prospettiva di reinserimento in una nuova attività professionale implica di principio la sua previa riqualifica. Sarebbe artificioso e contrario allo scopo fondamentale del contratto di assicurazione l’intento di privare l’assicurato delle prestazioni assicurative prima che questi abbia potuto eseguire le predette misure di riqualifica professionale e rammenta che se il diritto a riformazione professionale contrasta con l’obbligo di ridurre il danno, prioritaria è la pretesa all’integrazione (cfr. DTF 111 V 235). In tale contesto il grado dell’incapacità di lavoro durante il periodo di riformazione professionale è da stabilire in funzione dell’impedimento nell’esercizio della precedente professione. Per cui chiede in via principale l’erogazione dell’intera indennità giornaliera sino a quando non vi sarà una definitiva pronuncia sul suo diritto alla riformazione professionale, rispettivamente sino al completamento di questa nella misura in cui non fosse già esaurito il diritto alle prestazioni, in subordine l’erogazione di un’indennità giornaliera del 48% sino all’esaurimento delle prestazioni. Infine l’insorgente contesta anche il periodo di adattamento di soli 4 mesi concesso all’assicurato per trovare una confacente nuova collocazione professionale.
D. Con risposta del 15 maggio 2008 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III, inc. 36.2008.60).
E. Tramite decisione del 14 aprile 2008 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), fondandosi prevalentemente sugli accertamenti medici eseguiti da CO 1, dopo aver stabilito un grado d’invalidità del 16%, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità formulata dall’assicurato il 13 gennaio 2007 (doc. AI 1-8).
F. RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA anche contro la predetta decisione, facendo in sostanza valere censure simili a quelle sollevate con il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione emanata da CO 1 (doc. I, inc. 32.2008.96). L’insorgente censura inoltre la determinazione del salario da valido operata dall’amministrazione, sostenendo la necessità di utilizzare, nel raffronto dei redditi, quello verosimilmente percepito nel 2007, ossia fr. 76'700 e contesta il rifiuto di riconoscergli qualsiasi provvedimento integrativo professionale.
G. Con risposta del 28 maggio 2008 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV, inc. 32.2008.96).
H. Il 13 giugno 2008 l’insorgente ha prodotto una nuova valutazione del dr. med. __________, FMH reumatologia, del 9 giugno 2008 (doc. X+Bis, inc. 36.2008.60) ed ha preso posizione sulla risposta dell’UAI (doc. VI, inc. 32.2008.96).
I. Pendente causa le parti si sono ulteriormente espresse in merito, producendo ulteriore documentazione sulla quale hanno potuto presentare osservazioni (doc. XI e seguenti, inc. 36.2008.60).
L. Con decreto del 27 agosto 2008 il Giudice delegato del TCA ha ordinato la congiunzione delle cause 36.2008.60 e 32.2008.96, ha dato facoltà alle parti di visionare entrambi gli incarti, ha designato il dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia, quale perito ed ha fissato un termine scadente il 29 settembre 2008 per formulare i quesiti (doc. XXII, inc. 36.2008.60).
M. Il 29 settembre 2008 il TCA ha notificato i quesiti peritali al dr. med. __________, il quale, dopo aver visitato l’interessato il 10 ottobre 2008, ha trasmesso il suo referto il 20 ottobre 2008 (doc. XXVII, inc. 36.2008.60). Le parti si sono espresse in merito (doc. XXIX e seguenti).
N. Ritenuto che il perito ha rilevato come “l’attuale esame reumatologico, richiede dunque un completamento diagnostico in ambito neurologico specialistico” e che “l’ipotizzata sindrome dell’apertura toracica superiore, con parestesie-ipoestesie ai polpastrelli delle mani, va confermata da uno specialista FMH in neurologia” (doc. XXVII, inc. 36.2008.60), il 3 dicembre 2008 il TCA ha contattato il dr. med. __________, tramite e-mail, chiedendogli se sarebbe stato disponibile “per allestire una perizia che dovrebbe essere consegnata al TCA al più tardi verso la metà del mese di marzo 2009”. Lo stesso giorno lo specialista ha affermato di essere di principio a disposizione e che la conferma definitiva sarebbe dipesa dal volume della perizia e dalle condizioni. Il 4 dicembre 2008 il TCA ha ricontattato il dr. med. __________ per informarlo che “la perizia reumatologica fatta allestire da questo Tribunale, di 20 pagine, contiene già l’elenco di tutti gli atti medici dell’incarto e la descrizione dell’anamnesi familiare, personale, sistemica e sociale dell’assicurato. La perizia neurologica dovrebbe pertanto “limitarsi” a stabilire se, dal punto di vista neurologico, l’assicurato è abile oppure inabile al lavoro nella sua precedente attività e in altre attività leggere e confacenti al suo stato di salute” e che “l’unica condizione, oltre a quella temporale (se possibile la perizia dovrebbe essere allestita entro metà marzo 2009), sarebbe quella di visitare l’assicurato presso uno studio medico o un ospedale del canton Ticino per evitargli uno spostamento fino a __________.”
Il 4 dicembre 2008 lo specialista ha rilevato di poter “vedere il paziente in Ticino in Gennaio o Febbraio.” (cfr. plico doc. XXXIV, inc. 36.2008.60)
O. Con decreto del 12 dicembre 2008 il Giudice delegato del TCA ha incaricato il dr. med. __________ di allestire una perizia neurologica, trasmettendogli l’intero incarto con le domande (doc. XXXV, inc. 36.2008.60).
P. Il 29 aprile 2009, tramite e-mail, il TCA ha chiesto al perito di indicare i tempi previsti per l’allestimento del referto, mentre il 2 giugno 2009 ha sollecitato lo specialista ad indicare se la visita aveva già avuto luogo (doc. XXXVI, inc. 36.2008.60). Il 5 agosto 2009 il perito è stato nuovamente sollecitato ed il 2 settembre 2009 è pervenuta al TCA copia della convocazione del ricorrente per l’esame peritale fissato il 12 novembre 2009 (doc. XXXVIII, inc. 36.2008.60), seguita da un sollecito del Giudice delegato che ha chiesto al perito di rispondere ai quesiti subito dopo la visita del ricorrente (doc. XXXIX, inc. 36.2008.60). Dopo aver sollecitato nuovamente il perito in data 16 dicembre 2009 (doc. XL, inc. 36.2008.60), 2 febbraio 2010 (doc. XLI, inc. 36.2008.60), 6 aprile 2010 (doc. XLII, inc. 36.2008.60) e 5 maggio 2010 (doc. XLIII, inc. 36.2008.60), il 17 maggio 2010 il Dr. med. __________ ha trasmesso al TCA il referto datato 14 maggio 2010 (doc. XLIV, inc. 36.2008.60). Lo stesso giorno il TCA ha chiesto, tramite e-mail, alcune delucidazioni sulla perizia ed ha trasmesso il referto, insieme alla nuova presa di posizione (doc. XLV, inc. 36.2008.60), alle parti per presentare osservazioni entro il 31 maggio 2010 (doc. XLVI, inc. 36.2008.60).
Dopo ulteriori solleciti telefonici al perito, il 10 giugno 2010 è pervenuto al TCA l’intero incarto 36.2008.60 e 32.2008.96.
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 14 aprile 2008, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2; cfr. per quanto concerne l’applicazione delle nuove norme anche la sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata con una sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
A norma dell'art. 72 cpv. 6 LAMal, l'articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzio-ne della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
In concreto l’insorgente ha contestato la produzione delle condizioni generali d’assicurazione (di seguito CGA) del 2007 da parte dell’assicuratore in luogo di quelle del 2004. La convenuta rileva che di regola, nell’ambito della LAMal, a differenza della LCA, trovano applicazione le CGA valide al momento dello stato di fatto contestato (in concreto versamento di una prestazione del 37% a partire dal 12 marzo 2008) e non della conclusione del contratto. Nella fattispecie il ricorrente non contesta che l’indennità giornaliera va versata in caso d’incapacità al lavoro di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro stessa (cfr. l’art. 13 delle CGA 2007). Per il resto, visto come le contestazioni concernono in sostanza la valutazione medica della capacità lavorativa, il raffronto dei redditi ed il termine di adattamento, trovano applicazione le norme della LAMal e la giurisprudenza sviluppata dal TF in questi anni. Per cui la questione non merita ulteriore approfondimento.
Per quanto concerne la capacità lavorativa del ricorrente, l’11 maggio 2007 il medico fiduciario della Cassa, dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, dopo aver visitato l’insorgente ha affermato:
" (…)
Attuale: ha sofferto da diversi anni di dolori lombari, peggiorati in particolare nel 2003 quando fu diagnosticata una ernia discale al livello L5/S1, operata dal Dr. __________ in settembre del 2003. L'evoluzione post-operatoria sarebbe stata lenta ma infine il paziente ha comunque potuto riprendere il suo lavoro in forma normale (dalla primavera 2004 in poi). Riferisce di dolori lombari contenuti fino a dicembre del 2006 quando essi si sono riaccentuati con ripercussioni nella gamba sinistra, giustificando la presente inabilità lavorativa. Nel suo certificato per l'Assicurazione CO 1 del 22.12.2006 il medico curante Dr. __________, , ha diagnosticato una dorsolombosciatalgia con irradiazione dei dolori negli arti inferiori. Ha quindi provveduto ad una RM della colonna lombare. L'esame del 10.01.2007 presso l' ha evidenziato un'avanzata osteocondrosi al livello L5/S1, sede del pregresso intervento chirurgico; al livello L4/5 vi è invece un'ernia discale mediolaterale sinistra lussata caudalmente, comprimente la radice di L5 omolaterale.
Fu quindi chiesta una rivalutazione dal neurochirurgo Dr. __________. Nel suo controllo del 05.02.2007 egli suggerì una infiltrazione periradicolare al livello L4/5 a sinistra, escludendo per intanto una procedura chirurgica, non da ultimo perché "il paziente comunque è assolutamente contrario a qualsiasi genere di intervento". Secondo il paziente la infiltrazione non avrebbe portato ad alcun beneficio soggettivo. E' quindi stato chiesto un secondo parere neurochirurgico presso il __________. Il Professor __________ conferma nella sua valutazione del 12.03.2007 l'indicazione di principio per un intervento chirurgico che consisterebbe in una spondilodesi posteriore a due livelli (in presenza di un'insufficienza/instabilità bisegmentaria). Ancora prima di intervenire lo specialista consigliò però di chiarire la situazione professionale dato che con o senza intervento il lavoro svolto non sarebbe più proponibile.
Il paziente riferisce di ulteriori dolori lombosacrali risentiti di intensità altalenante con ad intervalli irradiazioni nella coscia sinistra, specialmente lungo il lato dorsale fino al ginocchio, regione che avrebbe perso il tatto. Parallelamente avverte un formicolio alla pianta del piede sinistro. Il tutto tende a peggiorare nelle ore serali o restando fermo per più di un'ora circa (seduto od in piedi). Trae un certo sollievo dal camminare. A volte è presente un dolore lombare al colpo di tosse. La forza negli arti inferiori sarebbe simmetrica; solo occasionalmente avverte un senso di cedimento di quella sinistra.
Nessuna sintomatologia nella gamba destra.
Quale cura ricorre al bisogno a dei FANS. Si applica creme. Effettua bagni. Non sono state prescritte delle fisioterapie.
(…)
Diagnosi
turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto) alterazioni degenerative bisegmentali tra L4 ed S1:
L4/5: ernia discale paramediana a sinistra, lussata caudalmente, comprimente la radice L5 omolaterale
L5/S1: netta osteocondrosi con ampia reazione spondilotica anteriore in stato dopo asportazione di una ernia discale nel 2003
Commento
All'origine della presente inabilità lavorativa in qualità di imbianchino in proprio vi sono impedimenti funzionali significativi dati da alterazioni degenerative bisegmentali tra L4 ed S1 dove il paziente ha subito un intervento di erniectomia e discectomia L5/S1 nell'autunno del 2003 con lo sviluppo di una netta osteocondrosi ed al livello L4/5 dove è stata riscontrata un'ernia discale comprimente la radice L5 omolaterale. La patologia morfologica spiega in forma esauriente la sintomatologia clinica caratterizzata da una parte da un'irritabilità meccanica della cerniera lombosacrale e dall'altra parte di una radicolopatia algica intermittente nella gamba sinistra (probabilmente L5). Come giustamente sottolineato dal neurochirurgo Professor __________ __________, la presente patologia porta a delle limitazioni funzionali con o senza intervenzione chirurgica con la necessità di rivalutare la situazione professionale del paziente. Le condizioni di salute del signor RI 1 sembrano essersi stabilizzate al punto che appare possibile anche valutare la sua capacità funzionale residuale:
molto leggeri (fino a 5 kg): normale
leggeri (fino a 10 kg): ridotta
medi (fino a 25 kg): esigua
pesanti (oltre a 25 kg): nulla
sopra il piano delle spalle:
manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
leggeri/di precisione: normale
medi: lievemente ridotta
pesanti: molto ridotta
posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
a braccia elevate: ridotta
con rotazione: ridotta
seduta e piegata in avanti: lievemente ridotta (con l'appoggio sulle braccia)
eretta e piegata in avanti: ridotta
inginocchiata: lievemente ridotta
con ginocchia in flessione: normale
-mantenere posizioni statiche:
seduta ed eretta: non oltre un'ora senza interruzione
per tragitti corti e medi (fino a 2 km circa): normale
per tragitti più lunghi: con brevi interruzioni
su terreni accidentati: lievemente ridotta
salire/scendere scale: lievemente ridotta (incluse scale a pioli)
l'impiego delle due mani all'altezza di un tavolo è possibile in forma normale.
Non credo, che la capacità lavorativa per le mansioni manuali della professione di imbianchino possa superare il 30% costringendo il signor RI 1 di limitarsi a piccoli interventi di rifinitura ecc., preferibilmente senza dover lavorare sopra l'altezza delle spalle. Per le mansioni amministrative da lui pure gestite (contatto con la clientela, progettazione, preventivi, ecc.) non vi è alcuna limitazione. Non posso giudicare la relativa percentuale delle mansioni manuali e di quelle amministrative svolte ciò che andrebbe eventualmente verificato con il paziente in ditta.
Per un'attività lucrativa consona alle presenti limitazioni il signor RI 1 è da considerare abile al lavoro al 100% ed a partire da subito. Si tratta per intanto di una valutazione teorica che non prende in considerazione la situazione professionale specifica del paziente (titolare di una piccola ditta)." (Doc. 9, inc. 36-2008.60)
Il 9 giugno 2008 il Dr. med. __________, FMH reumatologia, ha rilevato:
" (…)
VALUTAZIONE: Sindrome lombospondilogena cronica
osteocondrosi Modic li L5/S1 in stato dopo microdiscectomia
ernia discale L4/L5 di medie dimensioni, mediolateraie sinistra, senza neurocompressione (IRM 10.01.2007)
Sindrome dell'apertura toracica bilaterale
(…)
DISCUSSIONE:
Il quadro clinico attuale è quello di una sindrome lombospondilogena cronica senza evidenza per una sindrome radicolare irritativodeficita-ria, senza evidenza per una claudicatio di radice. Può essere utilizzato anche il termine "insufficienza segmentale/instabilità". La RM del 10.01.2007 mostra a livello L5/S1 operato nel 2003 un'osteocondrosi Modic Il (con edema sottocondrale) mentre al livello superiore vi è un'ernia discale L4/L5 di medie dimensioni che potrebbe comprimere la radice L5 nel recesso laterale di sinistra (come detto però attualmente non vi é alcuna evidenza clinica per una neurocompressione).
Per quanto riguarda le parestesie che il paziente lamenta alle due mani quando gli arti superiori sono oltre l'orizzontale, si tratta di una sindrome dell'apertura toracica che è insorta da quando il paziente non è più attivo fisicamente, in relazione al decondizionamento della muscolatura.
Dal punto di vista terapeutico, per quanto riguarda la schiena, sono a mio avviso indicate di preferenza misure conservative. (…) E' già stata discussa la possibilità di una fusione L4/L5 e L5/S1. Si tratta di un'opzione senz'altro ragionevole e con buone possibilità di migliorare la situazione almeno a breve termine, sapendo però che a medio-lungo termine i risultati sono spesso insoddisfacenti.
Per quanto riguarda la sindrome dell'apertura toracica, è raccoman-dabile la realizzazione regolare degli appositi esercizi.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, ritengo che il lavoro di imbianchino non sia più esigibile. Per quanto riguarda i compiti amministrativi che la gestione della ditta implica o qualunque altro lavoro d'ufficio, dal punto di vista reumatologico il paziente è da ritenere abile al lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura del 20%. In un'attività leggera e adatta, che eviti posizioni statiche prolungate, permetta quindi frequenti cambiamenti di posizione e brevi pause per sgranchirsi, eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione del tronco, permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti di dover mantenere a lungo gli arti superiori sopra l'orizzontale, il paziente è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20-30%." (Doc. X/bis, inc. 36.2008.60)
Il 23 giugno 2008 il dr. med. __________, medico fiduciario della Cassa, ha preso posizione, affermando:
" (…)
Non riprendo i dettagli anamnestici e clinici, ben riassunti nel suddetto rapporto e che riflettono in modo ben paragonabile le mie di un anno fa. Le sue conclusioni diagnostiche riguardanti il rachide lombare sono simili delle mie eccezion fatta per la componente radicolare da me ancora riscontrata (probabile irritazione di L5 a sinistra), dal Dr. __________ invece apparentemente non più evidente con dolori residuali nella gamba sinistra interpretati piuttosto di natura spondilogena (muscolo-tendineo). Nell'ottica di ciò si potrebbe al limite parlare di un certo miglioramento della situazione anche se l'impatto sulla capacità fisica residuale sarà probabilmente minimo. Il reumatologo ha inoltre constatato una "sindrome dell'apertura toracica bilaterale" da me non rilevata. Essa compromette l'uso delle braccia nel sopra dell'orizzontale, cose che indipendentemente da questa diagnosi è già stata considerata nella mia valutazione (portare pesi sopra il piano delle spalle: - di 5 kg ridotta, + di 5 kg nulla; posizioni di lavoro a braccia elevate: ridotta).
Dal profilo medico non vi sono quindi differenze significative tra le due valutazioni. La stabilità delle condizioni di salute del paziente da me ipotizzata (permettendo la valutazione dell'esigibilità già in maggio del 2007) si è quindi confermata.
Da parte mia avevo considerato esigibile in forma normale (al 100%) un'attività lucrativa consone alle limitazioni stabilite. Quelle descritte del Dr. __________ e pag. 3 del suo rapporto non indicano impedimenti che non sarebbero stati considerati da me (ed in forma più dettagliata).
Che il Dr. __________ giunga ad una riduzione della capacità lavora-tiva per un lavoro consone ed esse (nella misura del 20-30%) si spiega dal fatto che agli ritiene il rendimento del paziente ridotto, cosa che non condivido dato che le caratteristiche di un lavoro amministrativo come da lui (e da me) suggerito permettono di adeguarsi alle limitazioni in un modo da non interferire con la resa.
Visto che dal profilo medico la nuova valutazione reumatologica un anno dalla mia non contiene aspetti medici con maggiori limitazioni della capacità funzionale del paziente di quelle da me già considerate, ritengo che la vostra decisione di un'abilità lavorativa del 100% per un lavoro adatto venga mantenuta."
(Doc. 16, inc. 36.2008.60)
Viste le divergenze circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere, il TCA ha affidato al dr. med. __________, __________, specialista FMH reumatologia, l’allestimento di una perizia. Il 20 ottobre 2008 lo specialista ha affermato:
" (…)
Diagnosi
Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in
Ernia discale mediolaterale a sinistra L4/5
Osteocondrosi L5/S 1 in
-- Esiti da discectomia per ernia discale a sinistra L5/S 1 con radicolopatia S 1 a sinistra, il 13.10.2003
Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata)
Decondizionamento muscolare
Sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in
(…)
Anamnesi secondo la presentazione dell'assicurato:
Da circa 10 - 12 anni (quindi dal 1996-1998) circa sono comparsi per la prima volta dolori al rachide lombare sotto forma di blocco iperalgico apparso una mattina nel fondo schiena, a tal punto che non riusciva a stare in piedi. Si era in seguito recato dal medico curante, il quale aveva realizzato una radiografia ed una risonanza magnetica della colonna lombare, alla quale vedeva un'ernia discale; veniva prescritta una fisioterapia, alla quale stava meglio quando la faceva, quando riprendeva il lavoro ritornavano anche i dolori. Nel 2003, il neurochirurgo consultato Dr. __________, notava che la nota ernia discale era ulteriormente fuoriuscita toccando i punti vitali, per cui nel settembre 2003 veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico. Nel periodo postoperatorio, dopo circa 1 - 2 mesi, i dolori erano molto peggio di prima "atroci", così da non poter scendere dal letto, neanche per poter pulire i denti, i sintomi erano quasi più intensi di prima dell'intervento; il Dr. __________ comunicava all'assicurato durante la degenza presso la Clinica __________ che c'era un'ernia discale anche al segmento soprastante a quello operato, aspetto che spiegava il fatto che il dolore alla schiena si era spostato "se n'era aggiustato uno, ma ne è nato un altro"; nel 2005 veniva praticata presso la Clinica __________, un'infiltrazione nella schiena in sala operatoria. Nel mese di febbraio 2006 riprendeva a lavorare, i periodi lavorativi venivano alternati da periodi di malattia, a tal punto che nel dicembre 2006 il paziente non ce l'ha più fatta, "e mi son messo in malattia". In quel periodo i medici curanti si limitavano a prescrivergli antidolorifici e fisioterapia. Nel 2007 o 2008 il medico curante gli ha praticato un'ulteriore iniezione nella schiena.
Ora i dolori lombari persistono, nella parte bassa della schiena e si diramano a cintura associati ad un pizzicchio e ad addormentamento della coscia e del polpaccio sinistro, che coinvolge il piede sinistro, le lombalgie sono continue e profonde, presenti anche di notte, quando si deve girare nel letto, persistono sull'arco della giornata, aumentando verso sera, al mattino fa fatica ad avviarsi a seguito dei dolori, specialmente durante la prima ½ ora, in seguito, con il movimento, il dolore si alleggerisce pur rimanendo lì costante, l'addormentamento rimane fisso nella gamba sinistra, il pizzicchio nel polpaccio peggiora al movimento, alle manovre di Valsalva si intensificano i dolori lombari, camminando in salita pure, non sa se i dolori aumentano stando seduto o in piedi, ma non può stare seduto più di 30 - 60 minuti, vi è pure un peggioramento delle lombalgie chinandosi.
Dopo l'intervento neurochirurgico alla colonna lombare sono comparsi dolori stiranti alla colonna cervicale che persistono tuttora, non notturni, che si diramano verso le parti trasverse dei muscoli trapezi dalle due parti, specialmente verso le scapole bilaterali, ed aumentano stando seduto. Alzando le braccia avverte un addormentamento delle dita II - V ai polpastrelli delle mani bilaterali. Contro i dolori assume attualmente un analgesico di cui non ricorda il nome, il quale inizia con "Tr", è una scatola gialla con scritta nera, del quale assume 3 capsule al giorno; da 1 - 2 giorni ha iniziato ad assumere "pillole per l'ansia", 1 alla sera, di cui non ricorda il nome.
(…)
Valutazione:
Il signor RI 1, RI 1, indica di lamentare, dal 1996-1998 circa, dolori al rachide lombare insorti sotto forma di blocco iperalgico, per cui veniva sottoposto dal medico curante, ad accertamenti radiologici, con risonanza magnetica della colonna lombare, alla quale si evidenziava un'ernia discale; i dolori allora miglioravano a sedute di fisioterapia, ma si riaccentuavano, appena riprendeva l'attività come impiegato imbianchino; per questo motivo, il 13.10.2003, veniva sottoposto ad intervento di discectomia L5/S 1 a sinistra; il signor RI 1 descrive che dopo circa 1-2 mesi dall'intervento, i dolori erano molto peggio dì prima definiti da lui atroci, così da non poter scendere dal letto neanche per l'igiene personale, i sintomi erano quasi più intensi di prima dell'intervento; il Dr. __________, neurochirurgo curante, scriveva il 2.12.2003 che al primo controllo postoperatorio effettuato il 17.11.2003, il paziente accusava lievi dolori residui lombari e che il 2.12.2003 poteva registrare un netto miglioramento in assenza di una radicolopatia ma un lieve dolore lombare residuo, a tal punto da definire la prognosi abbastanza favorevole. Alla visita attuale, il signor RI 1 riferisce che ancora durante la degenza presso la __________, il neurochirurgo curante gli comunicava che c'era un'ernia discale anche al segmento soprastante a quello operato, aspetto che spiegava il fatto che il dolore alla schiena si era spostato; di fatti, nello scritto del neurochirurgo curante del 2.12.2003, veniva descritta un'importante discopatia in L4/5 e L5/S1 con prolasso discale laterale L4/5 a sinistra ed importante prolasso discale laterale L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra, quest'ultimo segmento poi operato il 13.10.2003 con asportazione dell'ernia discale L5/S1. L'assicurato, risultante inabile al lavoro dal 28.8.2003, riprendeva l'attività professionale in forma normale dalla primavera 2004; stando alle sue indicazioni, a partire dal 2004, si era poi messo in proprio, come imbianchino; stando al rapporto medico dello specialista in reumatologia Dr. __________, che visitava il paziente l'11.5.2007, fino nel dicembre 2006 i dolori lombari rimanevano contenuti con allora riaccentuazione con ripercussione nella gamba sinistra portante ad un'inabilità lavorativa completa; lo specialista in reumatologia interpellato dal medico curante, Dr. __________, __________, che visitava il paziente il 9.6.2008, descriveva che dopo aver ripreso a lavorare al 100 %, vi era stato nuovamente un peggioramento dei dolori lombari, percepiti come fitte, come pugnalate con persistenza di lieve ipoestesia posteriore all'arto inferiore sinistro fino alla pianta del piede sinistro con difficoltà alla deambulazione durante la quale lamentava soprattutto lombalgie. Il paziente indica che nel mese di febbraio 2006 riprendeva a lavorare ed i periodi lavorativi venivano alternati da periodi di malattia, a tal punto che nel dicembre 2006, non ha più potuto lavorare; di fatti, il medico curante, gli attestava un'inabilità lavorativa al 100 % a decorrere dal 13.12.2006, indicando la diagnosi di dorsolombo-sciatalgia con irradiazione dei dolori agli arti inferiori; il medico curante richiedeva una risonanza magnetica della colonna lombare, realizzata il 10.1.2007, alla quale il radiologo coinvolto riscontrava un'erniazione discale a livello L4/5 discretamente lussata inferiormente con indentazione sull'origine della radice di L5 a sinistra, al segmento operato L5/S1 riscontrava un'avanzata osteocondrosi senza indizi per recidive erniarie. Il Dr. __________, neurochirurgo curante, lo rivedeva il 5.2.2007 procedendo ad un'infiltrazione periradicolare L4/5 a sinistra escludendo un procedere chirurgico, infiltrazione che non portava ad alcun beneficio soggettivo, per cui il medico curante lo inviava per una seconda opinione presso il __________ dell'Ospedale __________, dove si parlava di sintomi di insufficienza-instabilità segmentaria, per cui si proponeva di procedere ad un intervento strumentato con PLIF ai 2 segmenti coinvolti con l'intenzione di ridurre la sintomatologia algica ripristinando una capacità lavorativa almeno parziale se non addirittura completa in funzione dell'attività svolta. Su incarico della CO 1, l'11.5.2007, il signor RI 1 veniva visitato dallo specialista in reumatologia Dr. __________ di __________, al quale riferiva dolori lombosacrali di intensità variabile, con irradiazione nella coscia sinistra, specialmente lungo il lato dorsale fino al ginocchio con formicolii alla pianta del piede sinistro, in aumento durante le ore serali, stando fermo prolungatamente, in diminuzione camminando, dolori necessitanti un consumo di antireumatici non steroidei, saltuario; la mobilità della colonna lombare appariva altamente limitata di 2/3 alle lateroflessioni bilaterali con dolori gluteali a sinistra alla lateroflessione verso destra, l'estensione risultava moderatamente ridotta di 1/3, la flessione raggiungeva una distanza dito-pavimento a 15 cm circa; all'esame neurologico, il Dr. __________ ritrovava debole il riflesso patellare a destra, assente il riflesso patellare a sinistra, assente il riflesso achilleo a sinistra; il signor RI 1 dopo un'inabilità lavorativa al 100 % dal 13.12.2006 al 22.5.2007, stando agli atti, riprendeva l'attività lavorativa come imbianchino in proprio, al 100 %, il 23.5.2007; a causa di un infortunio intercorrente con ferita al pollice sinistro, risultava tuttavia inabile al lavoro al 100 % dal 23.5.2007 a seguito dell'infortunio. Il 9.6.2008, consultava lo specialista in reumatologia, Dr. __________, su indicazione del medico curante, al quale segnalava dolori lombari con lieve ipoestesia posteriore all'arto inferiore sinistro fino alla pianta del piede sinistro, in aggiunta presentava pure una sensazione di addormentamento alle mani, quando teneva le braccia sopra l'orizzontale, senza parestesie notturne. La colonna lombare appariva fortemente ridotta ai movimenti in presenza di una resistenza attiva, a differenza della visita precedente presso lo specialista in reumatologia Dr. __________ dell'11.5.2007, erano ora presenti simmetrici i riflessi patellari, rimaneva assente il riflesso achilleo a sinistra, la manovra di Lasègue veniva descritta bloccata a 30° per accorciamento della muscolatura ischiocrurale, senza irradiazione radicolare agli arti inferiori; le parestesie appariscenti alle dita delle mani a braccia elevate, venivano spiegate dal Dr. __________ come conseguenza di una sindrome dell'apertura toracica superiore, in quanto notava che alla rotazione esterna in abduzione delle spalle, a sinistra, comparivano parestesie e spariva il polso radiale, senza soffi; la sindrome dell'apertura toracica superiore, veniva vista dal reumatologo consultato come conseguenza dell'inattività fisica, in relazione al decondizionamento muscolare. Alla visita attuale, il signor RI 1 descrive una persistenza dei dolori lombari, nella parte bassa della schiena, irradianti a cintura, associati a disestesie, ipoestesia della coscia e del polpaccio sinistro, coinvolgente anche il piede sinistro con lombalgie predominanti continue profonde, anche notturne, quando si deve girare nel letto, persistenti sull'arco della giornata, in aumento verso sera e all'avvio, in leggera diminuzione al movimento, dolori che aumentano in posizioni statiche, a tal punto da non poter stare seduto per più di 30 - 60 minuti, come pure chinandosi; contro questi dolori, assume ora un analgesico di cui non si ricorda il nome, alla frequenza di 3 capsule al giorno; in iperlordosi della colonna lombare, con minima scoliosi destroconvessa compensata, il manto muscolare è decondizionato, la mobilità del rachide lombare, risulta analogamente ridotta, come già stato riscontato in precedenza dai reumatologici coinvolti, con Schober attuale a 10/14 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 44 cm, prestazione che non si spiega se si pensa ad una manovra di Lasègue ottenuta fino a circa 80°, con impatto muscolare, quindi corrispondente ad un pseudo-Lasègue positivo, con irradiazione dorsale nella gamba sinistra, si riconferma la presenza di riflessi patellari bilaterali come già constatato dal Dr. __________, attualmente vivi e simmetrici, il riflesso achilleo a destra è debole, quello a sinistra permane mancante, come già riscontrato dal Dr. __________. Il paziente riferisce pure, dolori cervicali stiranti non notturni, che si irradiano verso le parti trasverse dei muscoli trapezi dalle due parti ma anche verso le scapole, soprattutto stando seduto, patologia finora mai documentata agli atti sebbene riferita presente dal 2003, quindi dopo l'intervento neurochirurgico alla colonna lombare; la colonna cervicale risulta soltanto minimamente limitata alla flessione passiva con impatto muscolare a seguito di un accorciamento della muscolatura suboccipitale, vengono lamentati stiramenti a fine corsa, senza dolori, si confermano indolenzite le parti trasverse dei muscoli trapezi dalle due parti; sono assenti deficit cervicoradicolari; la mobilità delle spalle avviene liberamente, senza sintomatologia di attrito, i test resistivi normali indolori, depongono contro una lesione maggiore alle cuffie rotatorie delle spalle; al momento dell'esame, non vengono riferiti disturbi della sensibilità mantenendo le braccia elevate; non ho indizi clinici per una neuropatia compressiva ai nervi ulnari e/o radiali, la sensibilità dolorifica è comunque diffusamente diminuita al braccio sinistro come pure nella regione anterolaterale del polpaccio e al dorso del piede sinistro, quest'ultimo deficit già noto da esami precedenti. L'attuale esame reumatologico, richiede dunque un completamento diagnostico in ambito neurologico specialistico.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi reumatologiche seguenti con conseguenza sulla capacità lavorativa: sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in ernia discale mediolaterale a sinistra L4/5, osteocondrosi L5/S1 in esiti da discectomia per ernia discale a sinistra L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra, il 13.10.2003, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata), decondi-zionamento muscolare, sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in sbilancio e decondizionamento muscolare.
L'ipotizzata sindrome dell'apertura toracica superiore, con parestesie-ipoestesie ai polpastrelli delle mani, va confermata da uno specialista FMH in neurologia.
Sul piano terapeutico, è sicuramente auspicabile, visto lo sbilancio e decondizionamento muscolare, un intenso programma di ricondizio-namento progressivo della muscolatura, rivolto anche a stabilizzare la colonna lombare, aumentando così la resistenza agli sforzi fisici; i neurochirurghi finora consultati dal medico curante, erano dell'opinione che, in caso di persistenza dei sintomi, poteva essere proposto un intervento di stabilizzazione della colonna lombare tramite PLIF bisegmentale L4/5 e L5/S 1, aspetto che andrà ora riconsiderato, in quanto le cure medicamentose-fisiatriche, non hanno portato ad un cambiamento della sintomatologia lombosciatalgica a sinistra con prevalenza dei sintomi d'instabilità/ insufficienza segmentale derivanti dai segmenti lombari alterati L4/5 e L5/S1.
Le misure terapeutiche citate, sono in grado di migliorare la qualità di vita del paziente, riducendo la sintomatologia algica, ottenendo una maggiore resistenza agli sforzi fisici; gli interventi terapeutici conservativi e chirurgici citati, non saranno però necessariamente in grado di incrementare la capacità funzionale e di carico residua nel paziente.
Mentre lo stato muscolare è in grado di migliorare alle cure citate, le alterazioni degenerative note, subiranno un incremento, associato all'invecchiamento, con ulteriore diminuzione della mobilità attiva e passiva del rachide lombare, senza che questa costituisca motivo sicuro di un'ulteriore riduzione della capacità funzionale e di carico e quindi della capacità lavorativa.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico attuale:
L'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
L'attività professionale principale di imbianchino, richiede una posizione di lavoro quasi esclusivamente in posizione eretta con frequenti movimenti di flessione e torsione del tronco, con necessità di lavorare anche con braccia elevate, in iperestensione della colonna vertebrale, per esempio quando deve pitturare soffitti e parti alte dei muri. Stando alle indicazioni del signor RI 1, a partire dal 2004, ha iniziato un'attività come imbianchino in proprio, ditta che dall'ottobre al dicembre 2007 occupava 2 operai, poi un operaio dall'aprile al maggio 2008; ora il paziente non ha più dipendenti fissi, ma accetta mandati da clienti, delegandoli poi in subappalto; quest'ultima attività è dunque di tipo amministrativo-gestionario.
Stando alle informazioni acquisite, è risultato inabile al lavoro nella misura del 100 % a , decorrere dal 28.8.2003 fino nella primavera 2004, in seguito, stando al questionario per il datore di lavoro pervenuto all'assicurazione invalidità del cantone Ticino, redatto il 20.7.2007, inabile al lavoro nella misura del 100 % dal 26.6.2006 al 16.7.2006, al 100 % dal 2.12.2006 in avanti.
Sulla base delle patologie reumatologiche riscontrate, giudico l'assicurato in un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua sopramenzionata, abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dal 2.12.2006, data a partire dalla quale, i medici curanti del paziente, attestavano un'inabilità lavorativa del 100 % per l'ultima attività principale esercitata di pittore-decoratore.
Come sopradescritto, l'attività di imbianchino in senso stretto non rispecchia in gran parte i limiti funzionali e di carico profilati, per cui giudico l'assicurato, come imbianchino, analogamente al Dr. __________, specialista FIM in reumatologia, __________, che aveva valutato il paziente in precedenza l'1.5.2007, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa, ma con una diminuzione del rendimento del 70 %.
Nelle mansioni puramente amministrative e di gestione della ditta, espletate dal signor RI 1, premesso che vi sia, come usualmente è il caso, in un'attività esercitata in proprio, la possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee, senza dover rimanere forzatamente seduto oltre 30 - 45 minuti, il paziente è abile al lavoro in misura completa, quindi al 100 % con un rendimento massimo del 100 %, sempre a decorrere dal 2.12.2006.
La capacità lavorativa dell'assicurato può essere migliorata tramite un aiuto al collocamento, in attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico citati prima.
Rispondo ora alle vostre domande:
A Quesiti presentati dall'UAI e dal ricorrente:
Descriva il perito lo stato di salute di RI 1, indicando da quando sono presenti le patologie riscontrate, e formuli la diagnosi e la prognosi a corto e medio-lungo termine.
Lo stato di salute di RI 1 viene descritto nei particolari nei capitoli soprastanti.
I dolori al rachide lombare sono apparsi sotto forma di blocco iperalgico inaugurale, nella seconda metà degli anni 90, circa nel 1996-1998, ed avevano poi portato ad una prima risonanza magnetica della colonna lombare, alla quale si vedeva un'ernia discale; nel 2003, venivano poi descritti importanti discopatie L4/5 e L5/S1 con prolasso discale laterale L4/5 a sinistra ed importante prolasso discale laterale L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra, che portava poi ad un intervento di asportazione dell'ernia discale L5/S1 a sinistra il 13.10.2003.
La sindrome cervicospondilogena bilaterale, viene indicata dal paziente, presente dal 2003.
Le diagnosi poste sono:
Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in
Ernia discale mediolaterale a sinistra L4/5
Osteocondrosi L5/S1 in
-- Esiti da discectomia per ernia discale a sinistra L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra, il 13.10.2003
Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata)
Sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in
Per quanto riguarda la prognosi a corto e medio-lungo termine, alle terapie adeguate, citate prima, lo stato della muscolatura può essere sicuramente migliorato; le alterazioni degenerative note subiranno un incremento, associato all'invecchiamento, con ulteriore diminuzione della mobilità attiva e passiva del rachide, senza che questa costituisca motivo sicuro di un'ulteriore riduzione della capacità funzionale e di carico e quindi della capacità lavorativa.
Quali patologie hanno un'influenza duratura sulla capacità lavorativa dell'assicurato? In particolare quali sono le limita-zioni funzionali nella sua abituale attività (descriva breve-mente l'attività precedentemente esercitata) e in quale misura questa attività è ancora esigibile (grado dell'incapacità lavorativa)?
Le patologie descritte nella diagnosi hanno un'influenza duratura sulla capacità lavorativa dell'assicurato. L'attività professionale principale dell'assicurato era quella di imbianchino, quindi richiedeva una posizione di lavoro quasi esclusivamente in posizione eretta con movimenti frequenti di flessione e torsione del tronco, con necessità di lavorare con braccia elevate, in iperestensione della colonna vertebrale, per esempio quando doveva pitturare soffitti e parti alte dei muri.
Il danno alla salute descritto, permette all'assicurato soltanto di effettuare talvolta lavori al di sopra della testa, di effettuare talvolta la rotazione del tronco, di assumere talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di mantenere talvolta la posizione in piedi di lunga durata, può salire soltanto di rado scale a pioli.
Mettendo a confronto le posizioni di lavoro richieste dall'attività di imbianchino con le limitazioni funzionali appena menzionate, vediamo che la capacità lavorativa nell'ultima attività principale di imbianchino, risulta notevolmente compromessa, aspetto che si traduce in una notevole riduzione del rendimento, da me quantificata, sull'arco di una giornata lavorativa normale, nella misura del 70 %.
Tali patologie (rispettivamente il loro influsso sulla capacità lavorativa) possono essere migliorate tramite adeguate misure mediche o terapeutiche? In caso affermativo, con quali misure?
Le patologie riferite nella diagnosi, non possono essere migliorate tramite adeguate misure mediche o terapeutiche a tal punto da avere un influsso sulla capacità lavorativa.
A partire da quando sussiste una inabilità lavorativa pari almeno al 20 %?
Risulta un'inabilità lavorativa al 100 % dal 26.6.2006 fino al 16.7.2006 e al 100 % dal 2.12.2006 in avanti.
Quale è stata in seguito l'evoluzione dell'incapacità lavorativa?
Sulla base degli atti, delle dichiarazioni del paziente, non è più stato in grado di riprendere l'attività principale come imbianchino, a decorrere dal 2.12.2006.
L'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
RI 1 può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute? In caso di risposta affermativa, quali attività può svolgere, in che misura (grado dell'incapacità lavorativa ed eventuali limitazioni) e da quando? In particolare in attività più leggere e consone al suo stato di salute, vi sarebbe un rendimento ridotto nell'espletamento di queste mansioni (se sì, in che misura)?
Il signor RI 1 può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute. Si tratta di attività che tengono pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritti al punto precedente. In una simile attività, giudico il signor RI 1 abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a decorrere dal 2.12.2006, data a partire dalla quale, i medici curanti del paziente, attestavano un'inabilità lavorativa al 100 % per l'ultima attività principale esercitata di pittore-decoratore.
È possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato tramite provvedimenti reintegrativi?
La capacità lavorativa dell'assicurato può essere senz'altro migliorata collocandolo in un'attività che tiene pienamente conto dei suoi limiti funzionali e di carico descritti prima.
Rispetto al rapporto dell' 11 maggio 2007 del Dr. med. __________, lo stato di salute di RI 1 è migliorato, peggiorato o rimasto invariato?
Lo stato di salute di RI 1, è sostanzialmente rimasto invariato, rispetto al rapporto dell' 11 maggio 2007 del Dr. med. __________.
B Ulteriori quesiti posti dall'assicuratore malattie:
Dica il perito se condivide la valutazione del Dr. med. __________ (dell'11 maggio 2007, doc. 9 e complemento del 23 giugno 2008, doc. 16). In caso di risposta negativa ne indichi i motivi.
Condivido la valutazione del Dr. med. __________ dell' 11 maggio 2007 e del 23 giugno 2008, giungendo alle stesse conclusioni per quanto riguarda la capacità lavorativa per l'ultima attività principale come imbianchino ed in attività adatta allo stato di salute come in un lavoro amministrativo e di gestione.
RI 1 può eseguire lavori amministrativi? In caso di risposta affermativa, con quale grado di capacità lavorativa?
RI 1 può eseguire lavori amministrativi con un grado di capacità lavorativa del 100 %.
Dica il perito se condivide la seguente affermazione del Dr. med. __________ (rapporto del 23 giugno 2008, doc. 16):"... che il Dr. __________ giunga ad una riduzione della capacità lavorativa per un lavoro consono ad esse (nella misura del 2030%) si spiega dal fatto che egli ritiene il rendimento del paziente ridotto, cosa che non condivido dato che le caratteristiche di un lavoro amministrativo come da lui (e da me) suggerito permettono di adeguarsi alle limitazioni in modo da non intervenire con la resa...".
Condivido l'affermazione del Dr. med. __________ nel suo rapporto del 23 giugno 2008, doc. 16: ".... che il Dr. __________ giunga ad una riduzione della capacità lavorativa per un lavoro consono ad esse (nella misura del 20-30%) si spiega dal fatto che egli ritiene il rendimento del paziente ridotto, cosa che non condivido dato che le caratteristiche di un lavoro amministrativo come da lui (e da me) suggerito permettono di adeguarsi alle limitazioni in modo da non intervenire con la resa ...". Come segnalato nella mia valutazione, nelle mansioni puramente amministrative e di gestione della ditta, svolte dal signor RI 1, lo giudico abile al lavoro in misura completa, quindi al 100 % con un rendimento massimo del 100 %, sempre a decorrere dal 2.12.2006, premesso che vi sia, come usualmente è il caso in un'attività esercitata in proprio, la possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee, senza dover rimanere forzatamente seduto oltre 30 - 45 minuti.
Spero che queste mie risposte alle vostre domande siano esaustive e complete; rimango a vostra più completa disposizione, per ogni complemento d'informazione, ringraziando per la fiducia accordatami e salutandovi molto cordialmente." (Doc. XXVII, inc. 36.2008.60)
Con perizia del 14 maggio 2010 il dr. med. __________, direttore del __________, __________ presso l’Ospedale __________, ha affermato:
" (…)
Questo ex imbianchino di 45 anni è oggetto di una perizia per la presenza cronica (dal 2004) ed invalidante (incapacità lavorativa completa dal dicembre 2006) di lombalgie e (meno spesso) lombosciatalgie sinistre apparse dopo una microdiscectomia L5-S1 per ernia discale effettuata nel 2003.
L'anamnesi ma soprattutto l'esame clinico e le indagini radiologiche effettuate (fra l'altro una RM lombare nel 2007) parlano contro una affezione neurogena (radicolare o spinale/irritativa o deficitaria) quale causa principale del quadro clinico attuale.
Se da un lato un leggero deficit radicolare senso-motorio S1 a sinistra è probabile (e già documentato negli esami clinici precedenti), la descrizione dei disturbi e l'esame clinico parlano infatti per una sindrome dolorosa d'origine non neurogena.
I dolori sono legati principalmente ad una sindrome lombospondiloge-na con alterazioni degenerative e stato dopo intervento chirurgico a livello L5-S1, così come a disturbi statici della colonna lombosacrale.
I seguenti elementi: 1) descrizione della sintomatologia, 2) associa-zione dei dolori a disturbi di concentrazione/memoria ed un umore deflesso, 3) esame clinico della colonna con solo discrete anomalie, 4) presenza all'esame clinico di una componente funzionale dei deficit sensitivi depongono in favore di una componente psichica/psicologica della sintomatologia attuale.
Indichi il perito se RI 1 è affetto (da quando) da patologie neurologiche (diagnosi), nonché la prognosi a corto-medio e lungo termine?
Diagnosi:
1 Lombosciatalgie croniche a predominanza sinistra con su
leggero deficit radicolare S1 a sinistra in stato dopo microdiscectomia L5-S1 (2003)
sindrome lombospondilogena su alterazioni degenerative e disturbi statici della colonna lombosacrale
componente psichica/psicologica probabile con disturbi cognitivi e dell'umore
Prognosi a corto-medio e lungo termine:
Si tratta di una sindrome dolorosa cronica della durata di più di 6 anni con un'incapacità lavorativa totale di più di 2 anni. Questa situazione clinica lascia prevedere una cattiva prognosi.
Dal punto vista neurologico quali patologie hanno un'influenza duratura sulla capacità lavorativa dell'assicu-rato? In particolare quali sono le limitazioni funzionali nella sua abituale attività lavorativa e in quale misura questa attività è ancora esigibile (grado dell'incapacità lavorativa)?
La sintomatologia dolorosa attuale non è spiegabile con un'irritazione o lesione del sistema nervoso periferico o centrale. In accordo con le diagnosi poste (risposta alla prima domanda) ritengo che una componente neurogena dei disturbi sia in secondo piano.
Il fatto che la ditta del paziente sia fallita nell'estate 2009 e che il paziente si sia separato dalla moglie nel maggio 2009 sono fattori che hanno sicuramente contribuito all'apparizione di disturbi psichici che influiscono negativamente sul quadro clinico.
Il lavoro di imbianchino è a mio avviso sulla base delle patologie diagnosticate non più esigibile al 100%. In un'attività leggera ed adatta (frequenti cambiamenti di posizione, brevi pause, assenza di movimenti ripetitivi di flessione ed estensione e rotazione del tronco) riconosco però un'abilità al lavoro del 70%.
Limitazioni funzionali: vedi risposta alle domande 6 e 7.
Tali patologia (rispettivamente il loro influsso sulla capacità lavorativa) possono essere migliorate tramite adeguate misure medico terapeutiche? In caso affermativo con quali misure?
Credo che la situazione potrebbe essere migliorata con un trattamento di tipo psicoterapico ed eventualmente con antidepressivi (con una preferenza per quelli che influiscono positivamente la soglia del dolore). Sulla base dell'impressione ricavata dai documenti e durante la mia perizia che il paziente non sia un candidato suscettibile di un importante sospetto miglioramento della situazione con questo tipo di intervento.
Sono invece convinto che un intervento di tipo neurochirurgico/ ortopedico avrebbe poche possibilità di migliorare la situazione, comportando invece un serio rischio di peggiorare. Non posso infine escludere la possibilità che un trattamento conservativo/fisioterapico intensivo (eventualmente in ambito stazionario) possa migliorare la sintomatologia.
A partire da quando sussiste una inabilità lavorativa pari almeno al 20%?
Dal 02.12.2006.
Qual è stata in seguito l'evoluzione dell'incapacità lavorati-va?
Dal dicembre 2006 il paziente non ha più lavorato come imbianchino (incapacità lavorativa totale).
L'anamnesi permette di riconoscere la presenza cronica di dolori lombari quotidiani presenti già al risveglio mattutino ma aumentati* alla posizione seduta prolungata (tipicamente se più di un'ora) ed in presenza di movimenti ripetitivi di rotazione/antero- e retroflessione della colonna lombare.
RI 1 può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute? In caso di risposta affermativa quale attività può svolgere e in che misura (grado dell'incapacità lavorativa ed eventuali limitazioni) e da quando? In particolare in attività più leggere e consone al suo stato di salute vi sarebbe un rendimento ridotto nell'espletamento di queste mansioni (se si, in che misura)?
In un'attività lavorativa confacente al suo stato di salute ritengo il paziente abile al lavoro al 100% con un rendimento al 100%.
Le limitazioni funzionali dell'assicurato sono le seguenti:
Sollevamento/trasporto di carichi: limitazione esigua fino a 10 kg, importante fino a 25 kg, completa oltre 25 kg.
Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere: limitazione esigua per oggetti leggeri, importante per oggetti pesanti.
Posizione di lavoro: limitazione esigua per la posizione seduta/eretta fino ad un'ora senza interruzione, limitazione importante per la posizione seduta/eretta per più di un'ora senza interruzione
Dinamica: limitazione medio-importante per movimenti ripetitivi di rotazione, antero e retroflessione della colonna lombare
Spostarsi e camminare: nessuna limitazione in piano, lievemente ridotta per terreni accidentati, per salire/scendere le scale.
RI 1 può eseguire lavori amministrativi? In caso di risposta affermativa con quale grado di capacità lavorativa?
Nonostante la perizia (recte: presenza) di dolori quotidiani non riconosco una riduzione della capacità lavorativa nell'ambito di un lavoro amministrativo (capacità lavorativa del 100%).
E' possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato tramite provvedimenti reintegrativi?
Come già segnalato (risposta alla domanda 3) un trattamento di tipo psicoterapico ed antidepressivo così come un trattamento fisioterapico intensivo (per un certo periodo eventualmente in regime stazionario) potrebbero migliorare la sindrome dolorosa e quindi la capacità lavorativa dell'assicurato. La cronicità della sindrome dolorosa e il suo carattere invalidante da anni rappresentano comunque elementi prognostici negativi.
Osservazioni finali
La diagnosi precedentemente evocata di sindrome dell'apertura toracica bilaterale (Dr. __________, 09.06.2008) non può essere confermata/non é più attuale.
Non ho ritenuto necessaria per questa perizia la ripetizione dell'esame di RM lombosacrale (eseguita l'ultima volta il 10.01.2007)." (Doc. XLIV, inc. 36.2008.60)
Il 18 maggio 2009 il TCA ha chiesto al dr. med. __________:
" Egregio Prof. Dr. med. __________,
abbiamo ricevuto la perizia neurologica affidatale il 12 dicembre 2008.
Dalla medesima rileviamo che alla risposta 2 afferma che "il lavoro di imbianchino è a mio avviso sulla base delle patologie diagnosticate non più esigibile al 100%. In un'attività leggera ed adatta (frequenti cambiamenti di posizione, brevi pause, assenza di movimenti ripetitivi di flessione ed estensione e rotazione del tronco) riconosco però un'abilità al lavoro del 70%".
Alla risposta 7 figura invece che "in un'attività confacente al suo stato di salute ritengo il paziente abile al lavoro al 100% con rendimento al 100%"
Le chiediamo cortesemente di voler precisare (1) qual è la capacità lavorativa in un'attività leggera ed adatta allo stato di salute del ricorrente (70% oppure 100% ?), (2) da quando e (3) qual è la capacità lavorativa come imbianchino.” (doc. XLV)
Lo specialista ha affermato:
" Le mie risposte sono da interpretare come una stima della capacità lavorativa:
al 70% come imbianchino (comprendente mansioni amministrative e di gestione*)
al 100% in un'attività confacente al suo stato di salute
*per lo svolgimento delle quali non ci sono limitazioni
Sulla base dei miei documenti la riduzione dell'abilità lavorativa sussiste dal 2.12.2006.” (doc. XLV)
Con osservazioni del 28 maggio 2010 l’UAI ha affermato:
" (…)
Con annotazioni 27 maggio qui in annesso, il Dr. med. __________ del SMR dopo aver rilevato che dalla citata perizia risulta che 'la sintomatologia dolorosa attuale non è spiegabile con un' irritazione o lesione del sistema nervoso periferico o centrale", ha espresso la seguente valutazione:
"In considerazione dell'assenza d'una patologia neurologica che spieghi i disturbi i limiti funzionali stabiliti in occasione della perizia reumatologica rimangono validi. Il dr. __________ indica la presenza d'una componente psichica / psicologica divenuta rilevante dal 2009 (quindi posteriore la decisione UAI) in seguito al fallimento e alla separazione dalla moglie." (…)" (Doc. XLVII, inc. 36.2008.60)
Il dr. med. __________ ha rilevato:
" (…)
Attuale perizia neurologica richiesta dal TCA del 12.11.2009 (datata 14.5.2010):
Diagnosi di sindrome dell'apertura toracica non può essere confermata
Diagnosi posta:
lombo sciatalgie croniche a predominanza sinistra con/su
leggero deficit radicolare S1 a sinistra in stato dopo microdiscectomia L5/S1 nel 2003
sindrome lombospondilogena su alterazioni degenerative e disturbi statici della colonna lombosacrale componente psichica / psicologica probabile con disturbi cognitivi e dell'umore
la sintomatologia dolorosa attuale non è spiegabile con un'irrita-zione o lesione del sistema nervoso periferico o centrale.
Valutazione:
In considerazione dell'assenza d'una patologia neurologica che spieghi i disturbi i limiti funzionali stabiliti in occasione della perizia reumatologica rimangono validi.
Il dr. __________ indica la presenza d'una componente psichica / psicologica divenuta rilevante dal 2009 (quindi posteriore la decisione UAI) in seguito al fallimento e alla separazione dalla moglie."
(Doc. XLVII/1, inc. 36.2008.60)
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicurato-re. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezza-mento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongo-no di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Viste le divergenze emerse tra il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ (cfr. consid. 7) e considerato che in corso di causa è emersa la possibile presenza di una patologia neurologica invalidante non sufficientemente indagata, il TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia reumatologica, ad opera del dr. med. __________, medico perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia e di una perizia neurologica eseguita dal dr. med. __________, direttore del __________, __________, dalle quali, come si vedrà meglio in seguito, non c’è nessun motivo per distanziarsi.
Per quanto concerne il referto del dr. med. __________, va evidenziato che lo specialista ha redatto un rapporto di 20 pagine, approfondito, completo e scevro di contraddizioni con il quale ha valutato ed esaminato in maniera completa tutti i punti litigiosi, fondandosi su esami approfonditi e prendendo in considerazione tutti i mali di cui si lamenta l’insorgente. Il perito, a conoscenza dell’anamnesi dell’assicurato, è stato chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica (cfr. doc. XXVII, inc. 36.2008.60).
Dal citato referto del 20 ottobre 2008 emerge che l’interessato, nato nel 1964, è affetto da una sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in ernia discale mediolaterale a sinistra L4/5, osteocondrosi L5/S1 in esiti da discectomia per ernia discale a sinistra L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra, il 13 ottobre 2003, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con minima scoliosi destroconvessa lombare, compensata), decondizionamento muscolare, sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in sbilancio e decondizio-namento muscolare.
Dopo aver descritto ed esaminato nei minimi dettagli tutti gli atti prodotti dalle parti, l’anamnesi familiare, personale e l’anamnesi secondo la presentazione dell’assicurato, sistemica e sociale ed aver effettuato l’esame reumatologico, il dr. med. __________ ha giudicato l’interessato, in un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua descritta nel referto, abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 2 dicembre 2006, data a partire dalla quale i medici curanti hanno attestato un’inabilità lavorativa al 100% per l’ultima attività principale esercitata di pittore-decoratore. Per contro l’attività di imbianchino non rispecchia in gran parte i limiti funzionali per cui lo ha giudicato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa ma con una diminuzione del rendimento del 70%.
Nelle mansioni puramente amministrative e di gestione della ditta, premesso che vi sia la possibilità di alternare frequente-mente le posizioni corporee, senza dover rimanere forzatamente seduto oltre 30-45 minuti, l’interessato è abile al lavoro in misura completa, quindi al 100% con un rendimento massimo del 100%, sempre a decorrere dal 2 dicembre 2006.
Il dr. med. __________ ha poi precisato di condividere la valutazione del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medico fiduciario dell’assicuratore malattie, contenuta nel rapporto del 23 giugno 2008 ed ha spiegato per quale motivo si scosta invece dalle conclusioni del dr. med. __________, FMH reumatologia (cfr. doc. XXVII).
Del resto il ricorrente, chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, pur annunciando, il 28 novembre 2008, la produzione di eventuali osservazioni ad opera del dr. med. __________, non ha trasmesso ulteriori certificati medici atti a sovvertire le pertinenti conclusioni del perito giudiziario (doc. XXXIII, inc. 36.2008.60).
Ne segue che le conclusioni del referto del dr. med. __________, univoche e convincenti, vanno confermate.
A proposito delle valutazioni di altri medici intervenuti prece-dentemente ed in particolare del dr. med. __________, primario del __________ dell’ospedale __________ e del curante, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, va rilevato che, ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e che occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
Va ancora evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4)
Ciò vale anche nel caso di specie, dove il perito, Dr. med. __________ al termine di un esame approfondito dell’intera fattispecie ha concluso che dal punto di vista reumatologico non vi è alcuna incapacità lavorativa in attività leggere.
In concreto questo Tribunale non intravede alcun motivo per scostarsi da questa valutazione.
Ritenuto che nella perizia reumatologica il dr. med. __________ ha affermato che “l’attuale esame reumatologico, richiede dunque un completamento diagnostico in ambito neurologico specialistico” e che “l’ipotizzata sindrome dell’apertura toracica superiore, con parestesie-ipoestesie ai polpastrelli delle mani, va confermata da uno specialista FMH in neurologia”, il TCA ha incaricato il dr. med. __________ di allestire una perizia neurologica.
Dal referto del 14 maggio 2010, che l’insorgente non ha contestato, emerge che alla questione di sapere, dal punto di vista neurologico, quali patologie hanno un’influenza duratura sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il perito ha rilevato che “la sintomatologia dolorosa attuale non è spiegabile con un’irritazione o lesione del sistema nervoso periferico o centrale. In accordo con le diagnosi poste (risposta alla prima domanda; ndr: leggero deficit radicolare S1 a sinistra in stato dopo microdiscectomia L5-S1 (2003), sindrome lombospondilogena su alterazioni degenerative e disturbi statici della colonna lombosacrale, componente psichica/psicologica probabile con disturbi cognitivi dell’umore), ritengo che una componente neurogena sia in secondo piano.”
Lo specialista ha aggiunto che “il fatto che la ditta del paziente sia fallita nell’estate 2009 e che il paziente sia separato dalla moglie nel maggio 2009 sono fattori che hanno sicuramente contribuito all’apparizione di disturbi psichici che influiscono negativamente sul quadro clinico.” ed ha concluso per un’incapacità lavorativa del 100% come imbianchino e del 30% in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, mentre alla questione di sapere se l’interessato può svolgere attività lavorative confacenti al suo stato di salute, ha risposto che l’insorgente è abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100%. Chiamato a precisare meglio il grado di capacità lavorativa dell’interessato in un’attività adatta e confacente allo stato di salute del ricorrente, il perito ha confermato la capacità lavorativa al 100% in attività leggere, precisando che la capacità al lavoro al 70% è da riferire all’attività di imbianchino comprendente mansioni amministrative e di gestione (doc. XLV, inc. 36.2008.60).
Ritenuto che anche la perizia neurologica, che non è del resto stata contestata tramite atti medici di altri specialisti, risponde ai crismi posti dalla giurisprudenza per ritenerla fedefacente, questo TCA deve concludere che anche dal punto di vista neurologico l’interessato può svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute nella misura del 100%.
Infine per quanto concerne la presenza di disturbi psichici, va evidenziato che il dr. med. __________ nella sua perizia del 20 ottobre 2008 aveva segnalato che l’’insorgente “da 1-2 giorni ha iniziato ad assumere “pillole per l’ansia”” (pag. 9 doc. XXVII, inc. 36.2008.60), mentre il dr. med. __________ ha affermato come “il fatto che la ditta del paziente sia fallita nell’estate 2009 e che il paziente sia separato dalla moglie nel maggio 2009 sono fattori che hanno sicuramente contribuito all’apparizione di disturbi psichici che influiscono negativamente sul quadro clinico.” (pag. 12 doc. XLIV, inc. 36.2008.60).
La presenza di una componente psichica è sorta ed è divenuta rilevante unicamente in un periodo successivo all’emissione delle decisioni impugnate che determinano il limite temporale dell’esame da parte del giudice chiamato ad esprimersi nel merito del provvedimento amministrativo (aprile-maggio 2008) e una sua incidenza sulla capacità lavorativa va semmai decisa con un altro provvedimento amministrativo, così come l’asserito peggiora-mento globale dello stato di salute dell’insorgente rispetto al novembre 2008 (cfr. pag. 9 doc. XLIV, inc. 36.2008.60).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il TCA deve pertanto concludere che l’insorgente è completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute con le limitazioni descritte nelle perizie del dr. med. __________ e del Dr. med. __________.
Se, come nel caso di specie, l'assicurato, per considerazioni legate all'obbligo di ridurre il danno, è tenuto a cambiare professione, l'assicuratore malattia deve sollecitarlo in tal senso e assegnargli un adeguato termine transitorio durante il quale perdura tuttavia l'obbligo di versare l'indennità per perdita di guadagno (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a, sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1). Di conseguenza, l'assicuratore malattia che vuole porre fine al versamento delle indennità giornaliere deve, se la riduzione del danno può essere ragionevolmente pretesa dall'assicurato, impartirgli un termine per trovare un impiego adatto al suo stato di salute (SJ 2000 II pag. 440, sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1).
Secondo invalsa giurisprudenza, di regola viene considerato adeguato un termine di 3-5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Eugster, op. cit., pag. 519). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
In questo contesto il ricorrente afferma che in virtù della giurisprudenza pubblicata in DTF 111 V 235, avrebbe diritto al versamento di indennità totali fino al suo esaurimento poiché avrebbe diritto anche ad una riformazione professionale. A prescindere dalla circostanza che, come si vedrà in seguito, il diritto ad una riformazione professionale gli è stata giustamente negata dall’UAI, va comunque evidenziato come in DTF 129 V 460 il TF ha stabilito che l'assicurato non può sottrarsi all'obbligo di ridurre il danno incombentegli nei confronti dell'assicuratore malattia invocando il fatto che egli è in attesa di provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità. L’Alta Corte ha affermato:
" 3. Streitig und zu prüfen bleibt, ob der Versicherte seiner Schadenminderungspflicht dadurch nachgekommen ist, dass er sich am 7. Dezember 2000 bei der Invalidenversicherung für berufliche Eingliederungsmassnahmen angemeldet hat.
3.1 Die Vorinstanz hat hiezu unter Hinweis auf BGE 111 V 235 ausgeführt, der Versicherte habe sich am 7. Dezember 2000 sogleich bei der IV-Stelle Bern für die Durchführung beruflicher Eingliederungsmassnahmen angemeldet. Entsprechende Vorkehren seien seitens der Invalidenversicherung jedoch erst mit Verfügung vom 31. Oktober 2001 in Form von Berufsberatung sowie der Abklärung beruflicher Eingliederungsmöglichkeiten getroffen worden. Der Aufenthalt in der Eingliederungsstätte Z. sei gar erst mit Verfügung vom 20. März 2002 festgesetzt worden. Weder aus den Akten der IV-Stelle noch den sonstigen Unterlagen sei ersichtlich, dass die Verzögerungen zwischen der Anmeldung und den beruflichen Eingliederungsmassnahmen durch den Versicherten verursacht worden seien. Es habe sich demzufolge um Verzögerungen gehandelt, die dem Versicherten nicht angelastet werden dürften. Dieser habe weder ahnen können noch wissen müssen, dass die beruflichen Abklärungen erst 15 Monate nach seiner Anmeldung beginnen würden. Verzögerungen bei der Durchführung von beruflichen Massnahmen von einem Jahr und mehr seien nicht notorisch. Da der Versicherte jederzeit mit der Anordnung beruflicher Massnahmen habe rechnen müssen, hätte er sich höchstens für kurzzeitige Einsätze melden können. Dies hätte seine Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt stark beeinträchtigt. Es sei ihm demnach nicht zumutbar gewesen, für vorher nicht bestimmbare, kurze Zeiten eine Erwerbstätigkeit zu suchen.
(…)
4.1 Der Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung gemäss Art. 22 Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 und 2 IVV setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass die versicherte Person in der gewohnten Erwerbstätigkeit eine mindestens 50%ige Arbeitsunfähigkeit aufweist und die Eingliederungsfähigkeit in subjektiver und objektiver Hinsicht so weit rechtsgenüglich erstellt ist, dass Eingliederungsmassnahmen - und nicht bloss Abklärungsmassnahmen - ernsthaft in Frage kommen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen bereits beschlossen ist (AHI 1997 S. 169 Erw. 3a; Urteil S. vom 7. August 2002, I 705/01). Insofern erweist sich die von der IV-Stelle im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren wiederholt vertretene Auffassung, wonach Wartetaggelder seitens der Invalidenversicherung erst dann ausgerichtet werden können, wenn eine konkrete berufliche Eingliederungsmassnahme bevorsteht, als unrichtig.
Der Umstand, dass ein in seiner gewohnten, d.h. bis zum Eintritt des Gesundheitsschadens ausgeübten Tätigkeit zu mindestens 50% arbeitsunfähiger Versicherter während der Zeit, in der sich Umschulungsmöglichkeiten abzuzeichnen beginnen, in Erfüllung der Schadenminderungspflicht eine Erwerbstätigkeit ausübt, schliesst den Anspruch auf ein Wartetaggeld der Invalidenversicherung grundsätzlich nicht aus, ist jedoch bei dessen Bemessung zu berücksichtigen (BGE 117 V 275 Erw. 2, 3; MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: MURER/STAUFFER [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, Ziff. II/3a zu Art. 22 IVG).
4.2 Demgegenüber setzt der Taggeldanspruch nach KVG eine mindestens hälftige Arbeitsunfähigkeit (Art. 72 Abs. 2 KVG) voraus, welche wie schon unter dem KUVG unter Berücksichtigung des bisherigen Berufes festzusetzen ist, solange von der versicherten Person vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, ihre restliche Arbeitsfähigkeit in einem anderen Berufszweig zu verwerten. Nach Ablauf einer angemessenen Anpassungszeit hängt der Taggeldanspruch davon ab, ob und wie sich die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit auf den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im bisherigen Beruf und auf den damit zusammenhängenden Taggeldanspruch auswirkt. Dies ergibt sich aus der Schadenminderungspflicht (vgl. GEBHARD EUGSTER: Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, S. 518; BGE 114 V 283 Erw. 1d und 287 Erw. 3d je mit Hinweisen). Diese stellt die Anweisung an die versicherte Person dar, nach Eintritt des Schadens alle ihr möglichen und zumutbaren Massnahmen zu treffen, um diesen zu mindern oder zu beheben. Sie ist als allgemeiner Grundsatz des Sozialversicherungsrechts bei der Leistungsfestsetzung regelmässig und zwingend zu beachten (BGE 117 V 400).
4.3 Aus der schwierigen Vermittelbarkeit eines Versicherten kann kein Anspruch auf das versicherte Krankengeld abgeleitet werden. Diesem Faktor ist bei der Ermittlung des zumutbaren Verdienstes Rechnung zu tragen. Grundsätzlich haben nicht die Krankenkassen das Risiko der schwierigen Vermittelbarkeit zu übernehmen. Dazu besteht jedoch die wichtige Ausnahme, dass sie dem zur Schadenminderung durch Berufswechsel verpflichteten Versicherten praxisgemäss eine gewisse Übergangsfrist zur Stellensuche und zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse einzuräumen haben (BGE 114 V 289 Erw. 5b).
4.4 Der Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung beginnt gemäss Art. 18 Abs. 2 IVV zu dem Zeitpunkt, in welchem die IV-Stelle aufgrund ihrer Abklärungen feststellt, dass Eingliederungsmassnahmen angezeigt sind, spätestens aber vier Monate nach Eingang der Anmeldung. Der Anspruch setzt voraus, dass Eingliederungsmassnahmen ernsthaft in Frage kommen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass die Durchführung der Eingliederungsmassnahmen bereits beschlossen ist (vgl. Erw. 4.1 hievor). Liegt demnach eine Anmeldung bei der Invalidenversicherung vor und kommen Eingliederungsmassnahmen ernsthaft in Frage, besteht ein Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung, dagegen kein solcher auf die weitere Auszahlung von Krankentaggeldern. Werden demgegenüber Massnahmen der Invalidenversicherung nicht ernsthaft ins Auge gefasst, und wird daher ein Anspruch auf Wartetaggelder abgelehnt, besteht der Anspruch auf Krankentaggelder weiter. In diesem Fall trifft den Versicherten gegenüber der Krankenkasse eine Schadenminderungspflicht. Dieser Pflicht kann sich der Versicherte indessen nicht mit der Begründung, er warte auf Massnahmen der Invalidenversicherung, entziehen, da solche eben nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, andernfalls ein Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung bestünde.
5.1 Im vorliegenden Fall hat der Versicherte ab August 2000 Krankentaggelder bezogen. Mit Verfügung der Helsana vom 29. November 2000 wurde ihm mitgeteilt, die Taggeldleistungen würden nach einer Übergangsfrist von vier Monaten per 31. März 2001 eingestellt. Gleichzeitig wurde der Versicherte auf die Umschulungsmassnahmen der Invalidenversicherung und die damit verbundenen möglichen Taggeldzahlungen hingewiesen. Aus diesem Grund hat sich L. am 7. Dezember 2000 bei der Invalidenversicherung zum Bezug von Leistungen angemeldet. Anlässlich einer telefonischen Unterredung vom 27. März 2001 hat der Vertreter des Versicherten die IV-Stelle um Wartetaggelder ersucht. Dieses Begehren hat er mit Schreiben vom 28. Juni 2001 wiederholt. Am 7. September 2001 wurde ihm von Seiten der IV-Stelle mitgeteilt, ein Wartetaggeld könne erst dann ausgerichtet werden, wenn eine konkrete berufliche Eingliederungsmassnahme bevorstehe. Dies sei noch nicht der Fall. Vorerst müssten weitere Abklärungsmassnahmen getroffen werden.
5.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Versicherte von der Beschwerdeführerin ordnungsgemäss auf seine Schadenminderungspflicht und auf mögliche Taggeldleistungen der Invalidenversicherung hingewiesen worden ist. Zudem wurde ihm die übliche Übergangsfrist von vier Monaten zur Arbeitssuche gewährt. Ein Gesuch um Wartetaggelder der Invalidenversicherung wurde mit der Begründung abgelehnt, es stehe noch nicht fest, ob es überhaupt zu Leistungen der Invalidenversicherung kommen werde, da die erstmaligen Abklärungen noch nicht abgeschlossen seien. Ob dies in Anbetracht der langen Dauer der Abklärungen unter dem Aspekt, dass Eingliederungsmassnahmen lediglich ernsthaft in Betracht gezogen werden müssen (Urteil S. vom 7. August 2002, I 705/01), zu Recht erfolgte, braucht im vorliegenden Verfahren nicht geprüft zu werden (vgl. zuletzt Urteil O. vom 26. August 2003, I 753/02). Jedenfalls konnte und musste der Versicherte unter diesen Umständen nicht mit unmittelbar bevorstehenden Massnahmen rechnen. Er war demnach nicht gehindert, seiner Schadenminderungspflicht nachzukommen.
5.3 Es kann offen bleiben, ob sich der vorliegende Fall mit dem BGE 111 V 235 zu Grunde liegenden Sachverhalt vergleichen lässt, da sich die Rechtslage seit dem Erlass des genannten Urteils verändert hat: Art. 18 Abs. 2 IVV, wonach Anspruch auf Wartetaggelder der Invalidenversicherung spätestens nach vier Monaten seit der Anmeldung besteht, ist erst seit 1. Juli 1992 in Kraft. Dem damaligen Beschwerdeführer konnte daher die entsprechende Bestimmung nicht entgegengehalten werden.
5.4 Nicht gehört werden kann der Einwand, der Versicherte habe sich höchstens kurzfristig für eine andere Stelle bewerben können und sei daher schwer vermittelbar gewesen, da sich dies nicht zu Lasten des Krankenversicherers auswirken darf und dem Versicherten eine angemessene Übergangsfrist eingeräumt wurde (vgl. Erw. 4.3). Dass der Beschwerdegegner tatsächlich gewillt war, eine andere Anstellung anzunehmen, ergibt sich schliesslich aus dem Umstand, dass er sich bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet hat.“ (sottolineature del redattore)
Analogamente, nel caso di specie, l’assicuratore con la decisio-ne formale del 12 novembre 2007 ha assegnato all’insorgente un termine di 4 mesi per cambiare professione, mentre il 14 aprile 2008 l’UAI ha deciso che non erano dati i presupposti per poter accedere a provvedimenti di reintegrazione professionale. Egli, come nel caso giudicato dal TF, non poteva e non doveva pertanto ritenere che misure di questo tipo gli sarebbero state assegnate a breve. Non era pertanto impedito di dar seguito al suo obbligo di ridurre il danno.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concreta-mente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Come rileva il ricorrente, in concreto, per quanto concerne la rendita AI, va preso in considerazione l’ammontare percepito nel 2007, ossia all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 12; 1 anno dal dicembre 2006: cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007), mentre per il diritto a prestazioni dell’assicurazione malattie va utilizzato il salario verosimilmente percepito nel 2008 (ossia da quando inizia il diritto a prestazioni parziali [12 marzo 2008]).
L’UAI rileva giustamente che il 20 luglio 2007 il datore di lavoro ha dichiarato che l’insorgente quell’anno avrebbe conseguito un reddito di fr. 70'800 all’anno, ossia fr. 5'900 per dodici mensilità (cfr. risposta 2.11, doc. AI 15-2, inc. 32.2008.60; nonché risposta 2.10 dove non viene indicata la tredicesima e la risposta 2.12 dove la tredicesima non figura).
Tuttavia, come si vedrà in seguito pur utilizzando l’ammontare più favorevole al ricorrente, ossia fr. 76'700 (fr. 78'234 nel 2008, ossia con l’adeguamento del 2% secondo l’evoluzione dei salari pubblicata in www.bfs.admin e in “la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95), il diritto alla rendita AI non sarebbe comunque dato ed anche l’indennità versata dall’assicuratore malattie non sarebbe superiore a quella già erogata.
A quest'ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V 90).
Le attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338 consid. 2). La prova dell'esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).
Nell'ambito dell'apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti degli indizi di una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag. 336).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Tramite sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; cfr. inoltre, tuttavia, sentenza 9C-404/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 2.3: “Da der tatsächlich erzielte Verdienst von Fr. 53'365.- nicht deutlich unter dem Tabellenlohn von Fr. 55'640.- liegt, besteht nach der Rechtsprechung kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen und zu einer Korrektur zu schreiten (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, R. vom 30. September 2002, I 186/01, H. vom 7. Mai 2001, I 314/00, und K. vom 16. März 1998, I 179/97)”, sottolineatura del redattore).
La questione è stata di recente definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X 41.7 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel 2007 (+ 1,6%, cfr. l’evoluzione dei salari, stima trimestrale pubblicata in www.bfs.admin, nonché la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95).
Nel 2008, sulla base della tabella TA1, l’interessato avrebbe un salario di fr. 59'979 (4’806: 40 X 41.6 [cfr. la vie économique 6-2010 tabella 9.2 pag. 94] X 12).
La diminuzione dell’importo è dovuta alla circostanza che si tratta di salari teorici.
Questo importo diverge da quello, errato, utilizzato dall’assicura-tore malattie e corrisponde a quello utilizzato, per il 2007, dall’UAI.
L’assicurato, quale imbianchino-decoratore, avrebbe guadagnato fr. 76’700 nel 2007.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 dove le professioni che percepiscono un salario maggiore, in particolare quelle relative alle attività finanziarie, non sono quelle del ricorrente).
Non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, l’allora TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazio-ne contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Va qui evidenziato che con recente sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 il TF, nel caso di un assicurato abile in attività leggere all’80%, cui era stata riconosciuta una deduzione del 5%, ha affermato quanto segue:
" (…)
A ciò si aggiunge che in nessun caso si giustificherebbe, nell’eve-nienza concreta, una deduzione superiore al 20% per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75), che nella fattispecie in esame possono essere riconosciute per la capacità lavorativa residua (cfr. a tal proposito ISS 2004, pag. 25, T6*), per i limiti funzionali anche in un’attività sostitutiva e per la lunga assenza dal mondo del lavoro.
6.2 Non entrano invece realisticamente in linea di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare, contrariamente a quanto invoca il ricorrente, l’età (56 anni al momento della decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. ISS 2004, pag. 65, TA9). Allo stesso modo di quanto si verifica del resto per la cittadinanza svizzera, ritenuto che anche questo fattore consente di conseguire, statisticamente, un reddito superiore al valore mediano (cfr. ISS 2004, pag. 69, TA12; cfr. pure sentenza 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2). Per contro, in considerazione del genere di attività (semplici e ripetitive) in cui il ricorrente è in grado di sfruttare (parzialmente) la sua capacità lavorativa residua, il modesto (a mente dell’insorgente) grado di formazione (certificato di capacità quale fabbro) non incide in maniera rilevante).”
Nella presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 10% (5% per l’attività leggera e 5% per il fatto che un cambiamento di professione implicherebbe una difficoltà di adattamento). L’assicuratore malattie in sede di opposizione ha ritenuto una riduzione del 15% senza tuttavia applicarla.
Il TCA ritiene che la valutazione dell’UAI, tenuto conto della giurisprudenza sopra riportata, ed in particolare dell’ancora giovane età del ricorrente che si trova da diversi anni in Svizzera, dove è ben integrato, della conoscenza della lingua del posto, della completa capacità lavorativa in attività adeguate, sia corretta.
Tuttavia, anche volendo prendere in considerazione una riduzione, generosa, del 15%, nel preciso caso di specie non vi sarebbe alcuna differenza.
Per quanto concerne il 2007, partendo da un salario da valido di fr. 70'800 ed una riduzione del 10% del salario da invalido a fr. 54’130, si otterrebbe un grado d’invalidità del 24%, che aumenterebbe al 33% prendendo in considerazione l’ipotesi più favorevole al ricorrente (salario da valido di fr. 76'700 e riduzione del 15% del salario da invalido a fr. 51’122), ossia, comunque, un grado non pensionabile.
Per quanto concerne il 2008 invece, utilizzando l’ipotesi più favorevole per il ricorrente (salario da valido di fr. 78'234 e da invalido ridotto del 15% a fr. 50’982), l’indennità giornaliera da versare dall’assicuratore malattie sarebbe del 35%, ossia inferiore rispetto a quanto calcolato anche dalla cassa malati.
Tuttavia, questo TCA, che in linea di principio può riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166), considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. sentenza del 23 giugno 2003, U 192/02; sentenza del 22 aprile 2003, U 334/02; sentenza del 2 giugno 2003, C 119/02; sentenza del 17 giugno 2003, H 313/01; DTF 119 V 249).
Aggiornando il salario da valido e da invalido al 2009 ed al 2010 (ritenuto comunque che ciò vale per l’assicurazione invalidità dato che il versamento delle prestazioni di malattia si esaurisce dopo 720 giorni), il grado d’invalidità non raggiungerebbe il 40% e rimarrebbe anzi al 35%. Infatti, nel 2009 i salari da valido ed invalido andrebbero aumentati del 2,1% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su www.bfs.admin e la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un grado d’invalidità, secondo i dati più favorevoli al ricorrente, del 35% (fr. 52'053 per il salario da invalido e fr. 79'877 per il salario da valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari del 1,2% (cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su www.bfs.admin), si raggiungerebbe un grado d’invalidità del 35% (52'678 per il salario da invalido e fr. 80'836 per il salario da valido).
Ne segue che anche su questo punto le decisioni vanno tutelate.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedi-menti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
" Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l’insieme delle misure reintegrative necessarie e adegua-te a procurare al richiedente un’opportunità di guadagno approssima-tivamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno. Non vi è diritto ad una riformazione professionale se l’assicurato è sufficientemente riadattato ed è possibile procurargli un’attività corrispondente alle sue attitudini senza una formazione supplementare. In un’attività idonea, come quelle indicate della consulente in integrazione professionale, il ricorrente risulta piena-mente abile con una perdita economica e quindi un’invalidità del 16%. Non ci sono quindi i presupposti per una reintegrazione professio-nale.” (doc. IV, inc. 32.2008.96)
L’interessato ha preso posizione sulla risposta dell’UAI (doc. VI, inc. 32.2008.96).
In concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% (cfr. consid. 14), la decisione dell’UAI merita conferma.
Infatti, la circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale nel tenore attualmente in vigore (simile a quello in vigore precedentemente, cfr. sentenza 32.2008.204 del 24 giugno 2009):
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Nel caso di specie la consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 25 gennaio 2008, non ha motivato il rifiuto solo con il grado d’invalidità del 20%, ma ha escluso ulteriori provvedimenti reintegrativi di natura professionale, osservando che “non è possibile una riqualifica professionale secondo l’art. 17 LAI perché l’A. non ha nessuna formazione di base e perché il grado di invalidità non raggiunge il 20%. Inoltre, la bassa scolarizzazione dell’A. e le difficoltà di scrittura in italiano non sono una base sufficiente per iniziare una formazione di tipo AFC. Su richiesta si può valutare un aiuto al collocamento e/o un’introduzione presso un nuovo datore di lavoro.” (doc. AI 21-1).
Ritenuto che l’interessato è capace al lavoro al 100% in attività semplici e confacenti al suo stato di salute ed in particolare che potrebbe “lavorare come fattorino, impiegato di logistica, venditore di materiale leggero oppure nell’industria come operaio o addetto alla sorveglianza o al controllo merce senza sollevare pesi importanti” (doc. AI 21-2) e nell’ambito di mansioni amministrative (contatto con la clientela, progettazione, preventivi, ecc.; cfr. doc. decisione formale dell’assicuratore malattie, doc. 12, inc. 36.2008.60), la decisione dell’amministra-zione merita conferma (cfr. anche sentenza 32.2008.204 del 24 giugno 2009).
Pendente causa il TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia reumatologica e di una perizia neurologica sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi ampiamente.
Le parti hanno inoltre prodotto ulteriore documentazione medica.
Alla luce degli accertamenti effettuati, che permettono di decidere nel merito dei ricorsi presentati dall’insorgente, questo TCA ritiene di aver chiarito l’intera fattispecie e rinuncia all’assunzione di ulteriori prove che non sarebbero atte a sovvertire l’esito delle vertenze.
Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti