Raccomandata

Incarto n. 36.2008.52

cs

Lugano 11 giugno 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 aprile 2008 inoltrato dall'

RI 1,

contro

la decisione su opposizione del 17 marzo 2008 emanata da

in relazione al caso:

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

PI 1,

ritenuto che il 23 novembre 2005 RI 1 (di seguito: RI 1), dopo aver rilevato che PI 1 dal 1° gennaio 2005 non pagava più i premi dell’assicurazione sociale obbligatoria nel Canton Ticino bensì nel Canton __________, ha invitato la Cassa malati CO 1 a rettificare il contratto assicurativo, nel senso di chiedere a PI 1 il pagamento dei premi dovuti in caso di domicilio in Ticino (doc. 1, inc. 36.2006.242),

poiché l’assicuratore non ha dato seguito alla richiesta dell’RI 1, l’autorità __________, dopo numerosi scambi di corrispondenza con PI 1 e con la Cassa malati, con decisione del 25 agosto 2006 ha stabilito che l’interessato è domiciliato nel Canton Ticino giacché il Canton __________ va considerato quale semplice luogo di lavoro e di domicilio fiscale, ed ha intimato all’assicuratore di applicare i premi validi nel Canton Ticino con effetto dal 1° maggio 2006 (doc. 14, inc. 36.2006.242),

le censure sollevate dalla CO 1 sono state respinte con decisione su reclamo del 6 novembre 2006 (doc. 18, inc. 36.2006.242),

con tempestivo ricorso del 5 dicembre 2006 l’assicuratore è insorto contro la predetta decisione (doc. I, inc. 36.2006.242),

con sentenza del 18 giugno 2007 (inc. 36.2006.242) il TCA ha accolto il ricorso della Cassa malati, giacché l’RI 1 non era competente ad emettere una decisione su tale tema ed ha, tra l’altro, affermato:

" (…)

Il __________ ha invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite decisione, quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo assicurativo.

Se una persona è già affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni inerenti l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente all’art. 49 LPGA.

Tuttavia l’RI 1, se, come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità __________ sarà legittimata dapprima ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il TF ha infatti ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di una città contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio 2007, K 18/06).

In queste condizioni la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità __________ non è competente a decidere in merito.”,

su richiesta dell’RI 1, la Cassa malati CO 1, in data 21 settembre 2007 ha emesso una decisione formale tramite la quale ha stabilito che PI 1 paga regolarmente i suoi premi nel Canton __________, dove è domiciliato (doc. 39),

il 25 settembre 2007 l’RI 1 ha trasmesso uno scritto alla Cassa malati CO 1 affermando:

" lo scrivente Ufficio, richiamato il suo precedente intervento 20 agosto 2007 al riguardo, ha preso atto della decisione formale 21 settembre 2007 di CO 1 Cassa malati in base alla quale si evince che:

“la CO 1 Cassa malati __________, dopo approfondita indagine, ha potuto con certezza stabilire che il luogo ove il Signor PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, ove si situa il centro dei suoi interessi (…) è il Comune di __________, nel Canton __________”;

La CO 1 Cassa malati conferma che il Signor PI 1 paga regolarmente i premi assicurativi validi per il Cantone di __________, e questo a far stato del 1° gennaio 2005, in considerazione del luogo ove il Signor PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, che coincide con quello in cui si situa il centro dei suoi interessi (…)” (doc. A3),

il 23 ottobre 2007 l’RI 1 ha scritto al Comune di __________ affermando:

" (…)

Ora la decisione di specie è cresciuta in giudicato, in quanto lo scrivente Ufficio non ha proceduto ad alcuna impugnazione.

Nemmeno la persona interessata ha manifestato reazioni di segno contrario.

Considerato quanto sopra, il Comune di __________ è invitato a voler provvedere di conseguenza, in quanto, giusta l’art. 23 cpv. 2 CC, “Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi”.

Questo Ufficio invita parimenti il Comune di __________ a voler confermare nei tempi più brevi possibili lo stralcio del domicilio prefato.

Nel contempo informa codesta Autorità comunale che, alla luce di quanto precede, il Cantone Ticino non riconoscerà più alcun obbligo di intervento nei confronti del signor PI 1, con particolare riferimento agli oneri finanziari che possono derivare da eventuali ospedalizzazioni cantonali o extracantonali.” (doc. 42),

una lettera dello stesso tenore è stata inviata anche al Comune di __________ (doc. 43),

il 31 ottobre 2007 l’assicuratore ha scritto due lettere distinte di analogo contenuto (di cui una in tedesco) ai due citati Comuni, affermando:

" (…) oggetto della sua decisione formale 21 settembre 2007 (allegato 2) era unicamente stabilire il chiaro legame esistente tra il luogo di domicilio fiscale e la regione di pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria di base.

Tramite la summenzionata decisione, la CO 1 Cassa malati __________ ha stabilito che all’esistenza del domicilio fiscale nel Canton __________ (allegato 3), andavano affiancati i premi assicurativi relativi tale regione.

Contrariamente a quanto tendenziosamente sostenuto RI 1, la cassa non ha mai minimamente insinuato che il domicilio civile del Signor PI 1, attualmente in __________, debba essere stabilito nel Comune di __________, nel Canton __________, sposando al contrario sin dall’inizio di codesta incresciosa vicenda la tesi dallo stesso Lodevole __________, ossia come “nulla osta ad una persona di avere domicilio fiscale e civile/politico in due differenti Comuni” (allegato 4).” (doc. 45),

con scritto 7 novembre 2007 __________ di __________ ha informato l’RI 1 che:

" (…) vi ribadiamo quanto già comunicato in data 7 luglio 2006, ovvero che nulla osta ad una persona avere il domicilio fiscale e civile/politico in due differenti Comuni.

A questo proposito, a seguito della vostra, sempre del 23.10, al Comune di __________, questi ci ha comunicato, come da allegata lettera, del 30.10, che il sig. PI 1 non viene domiciliato nel loro comune, fermo restando che lo stesso vi sia imposto fiscalmente.

Anche la CO 1 si è, con scritto 31.10, inviatovi in copia, espressa in merito alla vostra missiva, facendo presente in grassetto, di non aver mai insinuato che il domicilio civile del sig. PI 1 debba essere stabilito nel Comune di __________; anzi, alla lettura dall’allegato 2, ossia dalla decisione del 21.9 alla vostra attenzione, non sembrerebbe che dalla STCA del 18.6.2007 emerga che l’assicuratore malattia possa decidere in merito al luogo di domicilio.” (allegato B al doc. 47),

il Comune di __________, il 30 ottobre 2007, ha affermato:

" Gemäss heutigem Telefongespräch mit Herrn PI 1 wird kein Wohnsitzwechsel vollzogen. Hr. PI 1 will seinen zivilrechtlichen Wohnsitz in __________ und den Aufenthalt in der Gemeinde __________ beibehalten.“ (allegato A al doc. 47),

il 22 novembre 2007 l’RI 1 ha nuovamente scritto all’assicuratore chiedendo la revisione della decisione formale, “richiamati i novum determinatisi dopo la decisione CO 1 21 settembre 2007.” (doc. 8),

con decisione formale del 19 dicembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 17 marzo 2008, l’assicuratore ha respinto l’opposizione, rilevando in sostanza che gli scritti dei due Comuni interessati non costituiscono fatti nuovi, poiché contengono fatti conosciuti sin dall’inizio dall’autorità __________ (doc. 9 e 15),

tramite ricorso del 2 aprile 2008 l’RI 1 è tempestivamente insorto al TCA, sviluppando le argomentazioni già evidenziate in precedenza (doc. I),

tramite risposte del 21 aprile 2008 (doc. III), rispettivamente 24 aprile 2008 (doc. IV), PI 1 e la Cassa malati CO 1 hanno proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario saranno riprese in corso di motivazione,

le parti si sono ulteriormente espresse in merito (doc. VI e seguenti),

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA,

oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se sono dati i presupposti per una revisione della decisione del 19 dicembre 2007 dell’assicuratore (doc. A9),

per l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza,

a norma dell’art. 53 cpv. 2 LPGA l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza,

l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA),

per l’art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto,

la nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG, nel frattempo abrogato (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005], cfr. sentenza U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 4.2),

sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205),

nel caso di specie il ricorrente sostiene di voler far valere quattro fatti nuovi (doc. I, pag. 4 e seguenti), salvo poi limitare, in gran parte, il suo ricorso in una critica della decisione formale del 21 settembre 2007 e del successivo comportamento dell’assicuratore, dei due Comuni interessati e dell’assicurato, nonché della sentenza del 18 giugno 2007 di questo Tribunale (inc. 36.2006.242), cresciuta incontestata in giudicato, ritenendo di essere maggiormente competente e veloce per poter decidere in merito al luogo di domicilio degli assicurati,

si rileva qui che la sentenza del TCA è nel frattempo cresciuta in giudicato e l'RI 1 non ha contestato la successiva decisione dell’assicuratore del 21 settembre 2007,

l’RI 1 critica in numerosi passaggi del suo ricorso la decisione formale del 21 settembre 2007, riproponendo i concetti di domicilio (fiscale e civile) e censurando nuovamente la conclusione cui è giunto l’assicuratore,

per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),

se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),

in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione, ossia sapere se sono dati gli estremi per una revisione della decisione della Cassa del 21 settembre 2007,

pertanto laddove l’amministrazione contesta il contenuto della sopra citata decisione e la sentenza del TCA del 18 giugno 2007 (inc. 36.2006.242), il ricorso si rivela irricevibile,

le censure rivolte dall'RI 1 contro la decisione impugnata non possono essere recepite,

l’amministrazione afferma che né l’assicuratore (tramite gli scritti del 31 ottobre 2007, doc. 45 e 46), né i due Comuni coinvolti (scritti del 30 ottobre 2007 e 7 novembre 2007, allegati A e B al doc. 47), né l’assicurato (scritto del Comune di __________ del 30 ottobre 2007, allegato A al doc. 47) riconoscono “il carattere costitutivo della decisione” presa, ossia, secondo l’RI 1, l’accertamento di un domicilio civile nel Canton __________ e il conseguente obbligo di abbandonare il domicilio di __________,

questa circostanza, a prescindere dalla fondatezza delle conclusioni tratte dall’RI 1, non è un fatto nuovo, bensì, semmai, un fatto verificatosi dopo la fine del procedimento, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, poteva ancora essere addotto e non va pertanto considerato non potendo fondare una domanda di revisione,

sia come sia, dagli atti emerge che quanto scritto dai Comuni coinvolti, nonché da PI 1 nei mesi di ottobre e novembre 2007, è una ripetizione di quanto, i medesimi attori, avevano già precisato negli anni precedenti,

già nella decisione del 21 settembre 2007 l’assicuratore evidenzia la differenza che intercorre tra domicilio definito “fiscale” e domicilio chiamato “civile/politico” (consid. 7 della decisione: “[…] l’assicuratore può tranquillamente riferire che il Signor PI 1 enumera un domicilio fiscale nel comune di __________, così come uno civile-politico nel comune di __________, e questo “ritenuto come nulla osta ad una persona di avere domicilio fiscale e civile-politico in due differenti Comuni (lettera __________ del comune di __________, del 7 luglio 2006)”, cfr. anche consid. 13) e al consid. 12 in fine afferma esplicitamente che “l’applicazione dell’art. 41 cpv. 3 LAMal, più volte invocato dal Lodevole RI 1, implica dunque un chiaro riferimento all’assoggettamento fiscale del paziente (DTF K 108/04, pto. 5.6, ultima frase), e non al suo luogo di domicilio giusta l’art. 23 CC” e al consid. 13 che “forte di queste argomentazioni, la CO 1 Cassa malati __________ ha stabilito, mantenuto e, tramite la presente decisione formale, conferma, che il montante del premio applicabile al Signor PI 1 per l’assicurazione obbligatoria di base resta quello del suo domicilio fiscale nel Canton __________” (sottolineatura del redattore),

pertanto le considerazioni espresse negli scritti del 31 ottobre 2007 di CO 1, del 30 ottobre 2007 del Comune di __________ (di cui __________ fa parte: cfr. www.__________________________________________________.cfm: “Die Gemeindegrenzen __________ umfassen … __________", e del 7 novembre 2007 del Comune di __________ non fanno che ribadire concetti già noti alle parti, mentre la circostanza che l’assicuratore ha ritenuto che il luogo dove vanno pagati i premi è il luogo dove vengono pagate le tasse doveva (ed era) già evidente all’RI 1 con la decisione formale del 21 settembre 2007 e poteva essere contestato con la stessa,

la decisione del 21 settembre 2007, seppure non sempre limpida in tutti i suoi aspetti, ha il pregio di essere chiara per quanto concerne l’elemento cardine ritenuto dall’assicuratore a motivazione della sua decisione, ossia l’aspetto fiscale,

ancora una volta va ribadito che se l’RI 1 non avesse condiviso la conclusione cui è giunta la Cassa, la quale ha fatto riferimento al domicilio fiscale, avrebbe potuto impugnare la decisione al TCA,

non avendolo fatto, l’amministrazione non può ora, tramite una domanda di revisione, contestare il contenuto della medesima,

va pure ribadito come dal ricorso dell’RI 1 traspaia una certa insofferenza per la soluzione adottata con la sentenza del 18 giugno 2007 di questo Tribunale (36.2006.242), presa nella composizione completa della Camera, lamentela qui non ricevibile,

dagli scambi epistolari emerge inoltre un’incomprensione di fondo tra i diversi attori coinvolti circa il concetto di domicilio fiscale e di domicilio politico, che questa procedura, che si protrae da diverso tempo, non contribuisce di certo a risolvere,

abbondanzialmente, per evitare ulteriori inutili ricorsi, va rilevato che per l’art. 23 cpv. 1 CCS il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404; DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100),

perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata),

vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali,

la continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 II 51),

l’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze

  • rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata),

secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135),

per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1, consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti,

va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51),

in concreto alla luce del fatto che PI 1 abita nel Canton __________ dal 1995, lavora nel vicino Canton __________ da oltre 3 anni, ha un’auto targata __________ dal 4 settembre 2007 (cfr. doc. 38: “a partire da martedì prossimo 04.09.07 la mia automobile sarà targata __________ e non più Ticino”), paga le tasse a __________ dal 2004, va dal medico nel Canton __________ (cfr. allegato al doc. 25, nonché doc. 38), mentre in Ticino si reca raramente e per dormire deve andare dai propri genitori, la conclusione cui è giunta la Cassa, di ritenere che l’interessato debba pagare i premi nel Canton __________, dove ha il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni, può essere condivisa, anche se le argomentazioni contenute nella risposta di causa della Cassa (che comunque non fanno parte integrante della decisione) non appaiono del tutto pertinenti,

alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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