Raccomandata

Incarto n. 36.2008.133

cs

Lugano 7 gennaio 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° settembre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 4 agosto 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI 1 ha chiesto di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008. Il formulario, datato “27.12.2007”, è stato ricevuto dall’UAM il 2 gennaio 2008 (doc. 1).

B. La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché l’amministrazione ha ritenuto la domanda tardiva.

C. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha presentato tempestivo ricorso (doc. I), completato in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. II e III). L’insorgente sostiene di aver inoltrato, e quindi spedito, la richiesta per l’ottenimento del sussidio già il 27 dicembre 2007, quindi entro il termine fissato dalla legge.

D. Con risposta del 30 settembre 2008 l’UAM ha proposto di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

E. Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito (doc. XIII e seguenti).

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.- è il reddito di riferimento.

  1. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare autonomamente il reddito determinante, trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 31 Reg. LCAMal (art. 67 vReg. LCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

Con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell'11 luglio 2008 l'esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg. LCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dall'amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella - vigente retroattivamente dal 1° gennaio 2008 - prevede:

" o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassa-

sazione applicabile, nel caso in cui si comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza."

L'esecutivo cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all'alienazione di beni immobili da parte dell'assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004, inc. 36.2004.40 e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007, inc. 36.2007.9) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi.

L'ammontare è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.”

La nuova ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell'introduzione, con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.--. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno."

  1. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

  1. In concreto si tratta di stabilire se la ricorrente ha trasmesso entro i termini previsti dalla legge il formulario per la richiesta della riduzione del premio assicurativo 2008, ossia entro la fine del 2007. L’interessata è infatti tassata in via ordinaria, per cui trova applicazione l’art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal (cfr. anche art. 28 cpv. 2 LCAMal).

Dagli atti emerge che la “richiesta di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2008” porta la data del 27 dicembre 2007 (doc. 1). L’UAM ha ricevuto il modulo, debitamente compilato, in data 2 gennaio 2008 (doc. 1), mentre il francobollo affrancato sulla busta di spedizione (posta “A”), è stato timbrato il 1° gennaio 2008.

Interpellata dal TCA, l’interessata ha affermato che la lettera è stata inoltrata per posta semplice in data 27 dicembre 2007 e che “considerato che il 1 gennaio 2008 è festa e gli uffici postali erano chiusi, è provato che io l’ho spedita entro il 31 dicembre 2007.” (doc. VIII).

Il 10 ottobre 2008 l’interessata ha prodotto uno scambio di e-mail con la Posta, adducendo di aver in buona fede inviato la richiesta per la riduzione individuale dei premi malattia entro il termine stabilito.

La ricorrente ha domandato al __________ della Posta se “è possibile che una lettera inoltrata negli ultimi giorni dell’anno 2007 possa avere come timbro postale la data del primo gennaio 2008?”. Un funzionario del ____________________ ha precisato che “potrebbe essere possibile, se ci sono dei giorni festivi oppure dei sabati o delle domeniche.” (doc. X/Bis). L’interessata ha nuovamente contattato il medesimo funzionario, comunicandogli di aver spedito una lettera a fine dicembre “ed il destinatario sostiene che sulla busta c’è il timbro del primo gennaio (che è un giorno di festa.” La ricorrente ha chiesto se “è possibile a casa delle festività che questa mia lettera spedita per tempo, sia stata trattenuta e timbrata solo il primo gennaio 2008?”. Il __________ ha affermato che “la timbratura delle lettere viene sempre fatta in un giorno lavorativo. Una timbratura con il primo gennaio non mi sembra possibile almeno che non si tratti di un errore. Dovrebbe chiedere se la persona può inviarle questa busta o almeno una fotocopia.” (doc. XII).

Interpellata dal Giudice delegato del TCA, la ricorrente ha precisato di aver imbucato la lettera contenente la richiesta di riduzione del premio “senza l’accompagnamento di terzi” e di averla inoltrata “per posta semplice in data 27 dicembre 2007 in __________ a __________; visto il tempo trascorso da allora, non sono in grado di stabilire a che ora.” (doc. XVII).

Il 29 ottobre 2008 il Giudice delegato del TCA ha interpellato __________, della ____________________ __________ della Posta, domandandogli in particolare se da giovedì 27 dicembre 2007 al 1° gennaio 2008 non è più intervenuto prelievo della corrispondenza presso le buche delle lettere di __________, e meglio presso quella indicata dalla ricorrente e più sopra specificata, se, una volta prelevata dalla bucalettere, la posta raccolta è stata trasportata presso l’ufficio postale dove è stata timbrata e se è possibile che una busta depositata a __________ il 27 dicembre 2007 possa essere timbrata a __________ il 1° gennaio 2008 ed infine se è possibile indicare, per sommi capi, come è stato organizzato il lavoro presso gli uffici postali nel periodo successivo al Natale 2007 (orari di apertura sportelli ed organizzazione dei prelievi della posta, doc. XVIII).

Con scritto del 7 novembre 2008 __________, del __________ della Posta, ha affermato:

" L’invio in questione è stato bollato e codificato dalla macchina di spartizione automatica presso il __________ di __________ la sera del 1° gennaio 2008.

Dagli accertamenti fatti presso la __________ di __________ non risultano intoppi nella regolare vuotatura delle bucalettere di __________, __________, nel periodo dal 27 al 31.12.2008. Gli invii impostati nel comprensorio di __________, vengono, di solito e salvo rare eccezioni, bollati a __________ e quindi avviati verso il __________ di __________ per lo smistamento e l’inoltro a destinazione.” (doc. XIX)

Il funzionario ha allegato un resoconto dettagliato sul servizio di vuotatura delle bucalettere fatto dal __________ di __________, da cui emerge:

" giovedì 27 dicembre 2007 il servizio vuotatura della buche delle lettere pubbliche è stato eseguito regolarmente; la buca delle lettere situata in __________ __________ è pertanto stata svuotata tra le ore 16:45 e le 17:45. L’orario di vuotatura indicato su questa buca delle lettere è, da lunedì a venerdì, quello delle 16:45.

Anche venerdì 28.12.2007 il servizio è stato svolto regolarmente, la buca delle lettere in questione è stata vuotata allo stesso orario: tra le 16:45 e le 17:15.

In sabato la vuotatura di questa buca delle lettere è effettuata tra le ore 14:30 e le 15:00, l’orario indicato sulla buca è quello delle 14:30.

Sabato 29.12.2007 il servizio è stato eseguito regolarmente e la buca delle lettere è stata vuotata tra le 14:30 e le 15:00.

In Domenica non viene eseguita nessuna vuotatura di questa buca delle lettere, per cui Domenica 30.12.2007 la stessa non è stata vuotata.

Lunedì 31.12.2007 il servizio è stato svolto regolarmente e la buca delle lettere in questione è stata vuotata tra le 16:45 e le 17:15.

Tutta la corrispondenza proveniente dalle buche delle lettere veniva poi bollata all’ufficio postale di __________ __________ indi avviata __________ di __________ per lo smistamento e il successivo avviamento a destinazione. Singoli invii inseriti in mazzi da bollare con la macchina bollatrice potevano tuttavia “sfuggire” alla bollatura e giungere al __________ di __________ privi del bollo e data.

Nel periodo di tempo preso in considerazione non sono stati segnalati alla direzione dell’ufficio problemi o ritardi particolari nello svolgimento del servizio di vuotatura delle BL per cui dobbiamo ritenere che il servizio è stato eseguito nel rispetto dei termini previsti, sopra indicati.” (doc. XIX/1)

I funzionari hanno allegato uno scambio di e-mail da cui emerge:

" la lettera è stata trattata effettivamente il 1° gennaio 2008 alla sera. I dati riguardanti la codifica e l’ulteriore spartizione dettagliata non sono più disponibili.

Da quello che si può vedere dal bollo (anno 08) dovrebbe pure essere stata bollata al __________ di __________ lo stesso giorno.” (doc. XIX/2)

  1. Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

  1. Per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

  2. Va qui segnalata la sentenza 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 dove il Tribunale federale si è chinato su un caso concernente un assicurato che riteneva di non aver ricevuto una raccomandata e di nemmeno aver trovato, nella sua buca delle lettere, la notifica del postino con l’invito a recarsi in posta per ritirare l’invio (cfr. anche sentenza 8C_105/2008 del 26 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni).

La nostra Massima Istanza ha in particolare affermato:

" 4.1 In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die fristansetzende Verfügung vom 21. Mai 2007 am 23. Mai 2007 als Gerichtsurkunde an den Beschwerdeführer versandt worden war, diesem jedoch nicht direkt durch die Poststelle der Wohngemeinde hatte zugestellt werden können und auch nicht innert der siebentägigen Abholungsfrist vom Adressaten dort abgeholt worden war. Aktenkundige und allseits anerkannte Tatsache ist zudem, dass die Sendung unter dem Datum 24. Mai 2007 in der Zustellliste der Post vermerkt ist. Aufgrund dieser Sachlage war das kantonale Gericht im Nichteintretensentscheid vom 20. Juni 2007 zum Schluss gelangt, in Anwendung der Zustellungsfiktion sei das Zustelldatum der Verfügung vom 21. Mai 2007 auf den 31. Mai 2007 zu fingieren (Ablauf der siebentägigen Abholungsfrist); damit habe die angesetzte, in der Folge unbenutzt verstrichene zehntägige Nachbesserungsfrist am 1. Juni 2007 zu laufen begonnen und am Montag, 11. Juni 2007 geendet.

4.2

4.2.1 Im vorinstanzlich - nach erstmaliger tatsächlicher Kenntnisnahme der Verfügung vom 21. Mai 2007 am 13. Juli 2007 [Erhalt des Nichteintretensentscheids] rechtzeitig - eingereichten Fristwiederherstellungsgesuch hatte der Gesuchsteller einzig geltend gemacht, er habe für die fragliche Gerichtsurkunde nie eine postalische Abholungseinladung erhalten und aus diesem Grund von der verfügungsweisen Fristansetzung vom 21. Mai 2007 unverschuldeterweise nicht Kenntnis nehmen und fristgerecht darauf reagieren können. Für die Richtigkeit dieser Sachverhaltsdarstellung spreche, dass er als redliche und zuverlässige Person keinerlei Anlass gehabt habe, die Annahme (resp. Abholung) der eingeschriebenen Postsendung zu verweigern; ausser während seiner Dialyse-Behandlungen (dreimal wöchentlich) sei er denn auch grundsätzlich zu Hause. Auch der Umstand, dass er den Nichteintretensentscheid vom 20. Juni 2007 umgehend auf der Post abgeholt habe, zeuge von seiner kooperativen Einstellung.

4.3 Das kantonale Gericht hielt dafür, mit seinen Ausführungen vermöge der Gesuchsteller den - aufgrund der rechtsprechungsgemäss vermuteten Avisierung ihm obliegenden - Nachweis für den Nichterhalt einer Abholungseinladung nicht zu erbringen; namentlich begründeten die Vorbringen keine Zweifel an der Richtigkeit der Darstellung der Post (gemäss Schreiben vom 27. Juli 2007), wonach die fragliche Sendung durch eine als zuverlässig geltende Mitarbeiterin avisiert wurde; in der Zustellliste der Post sei die Gerichtsurkunde denn auch unter dem Datum 24. Mai 2007 eingetragen. Es sei daher davon auszugehen, dass dem Gesuchsteller an jenem Tag tatsächlich eine Abholungseinladung in den Briefkasten gelegt wurde. Damit erweise sich - so die implizite Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts - die im Nichteintretensentscheid vom 20. Juni 2007 dargelegte Berechnung der siebentägigen Abholungsfrist und der mit Verfügung vom 21. Mai 2007 angesetzten zehntägigen Nachbesserungsfrist (1. bis 11. Juni 2007) ohne Weiteres als richtig und bleibe für eine Fristwiederherstellung kein Raum.

5.1 Der Beschwerdeführer rügt zu Recht nicht, die vorinstanzliche Tatsachenfeststellung des Erhalts der Abholungseinladung (am 24. Mai 2007) sei offensichtlich unrichtig (Art. 105 Abs. 2 BGG). Soweit er darin das Ergebnis einer willkürlichen (Art. 9 BV) oder anderweitig rechtsfehlerhaften, insbesondere den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) missachtende Beweiswürdigung erblickt, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Im Rahmen freier Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) hat die Vorinstanz unter Bezugnahme auf die rechtserheblichen Akten sowie in Auseinandersetzung mit den Einwänden des Beschwerdeführers sachlich begründet, weshalb sie die Sachverhaltsdarstellung der Post als erwiesen und den Nachweis des im Fristwiederherstellungsgesuch einzig unter Berufung auf die Redlichkeit des Versicherten und die möglichen Versehen in den postalischen Abläufen behaupteten Gegenteils als nicht erbracht erachtet. Von Willkür oder einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann diesbezüglich nicht die Rede sein. Nicht als willkürlich erscheint das Beweisergebnis der Vorinstanz auch im Lichte der letztinstanzlich erstmals vorgebrachten Tatsachenbehauptung des Beschwerdeführers, an seiner Wohnadresse befänden sich insgesamt sieben Briefkästen von insgesamt sieben verschiedenen Mietern, weshalb ohne Weiteres möglich sei, dass die Postbotin die Abholungseinladung versehentlich in einen nicht dem Beschwerdeführer gehörenden Briefkasten warf und der fälschlicherweise bediente Adressat diese Abholungseinladung übersehen oder aus einem andern Grund nicht dem Beschwerdeführer übergeben habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich so zugetragen ist, ist als sehr gering einzustufen, da der Briefkasten des Beschwerdeführers gemäss dem in den Akten liegenden Foto klar und deutlich beschriftet ist und sich durch seine Position in der Gesamtanordnung der sieben Briefkästen besonders hervorhebt; im Übrigen handelt es sich bei mindestens fünf der verbleibenden sechs Mieter nicht um Privatpersonen, sondern um Firmen, die den Posteingang tendenziell mit erhöhter Sorgfalt prüfen und von denen in besonderem Masse erwartet werden kann, dass sie eine nicht an sie adressierte Abholungseinladung für eine Gerichtsurkunde ordnungsgemäss weiterleiten (vgl. etwa auch Urteil 5A_729/2007 vom 29. Januar 2008, E. 4.2 in fine).

5.2 Unbegründet ist des Weitern die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe von ihm in rechtsverletzender, gegen den Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung (Art. 29 Abs. 1 BV; einschliesslich Rechtsverweigerungsverbot) verstossender Weise einen strikten Nachweis des Nichterhalts der Abholungseinladung verlangt, welcher bezüglich negativer Tatsachen bekanntlich nicht erbracht werden könne. Das kantonale Gericht hat ausdrücklich festgehalten, es sei nicht "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dargetan, dass die Zustellung der Abholungseinladung unterblieben ist", mithin gerade nicht einen vollen Beweis verlangt. Damit ist die Vorinstanz jedenfalls nicht in Willkür verfallen, und es kann offen gelassen werden, ob für die Widerlegung der rechtsprechungsgemässen Vermutung der korrekten postalischen Übermittlung der Abholungseinladung bundesrechtlich (Art. 8 ZGB) ein strengeres Beweismass gilt oder nicht.

5.3 Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass - wie der Beschwerdeführer behauptet - der Nichterhalt der Abholungseinladung "genauso wahrscheinlich" ist wie deren ordnungsgemässe Ausstellung und Übermittlung, folgte daraus nicht, dass der Zustellungsfiktion die Anwendung zu versagen ist. Vielmehr läge diesfalls Beweislosigkeit vor, zumal (zu Recht) von keiner Seite geltend gemacht wird, von zusätzlichen Abklärungen seien neue, rechtserhebliche Erkenntnisse zu erwarten. Nach dem unter E. 3 hievor dargelegten Grundsätzen über die Beweislastumkehr bezüglich der Zustellung der Abholungseinladung hat die Folgen der Beweislosigkeit der Beschwerdeführer zu tragen. Inwiefern diese bundesrechtliche Beweisregel als solche verfassungsmässige Rechte verletzen soll, wird in der Beschwerde nicht substantiiert dargetan (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG), weshalb sich diesbezügliche gerichtliche Ausführungen erübrigen.“

  1. Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e degli accertamenti effettuati nelle more processuali, questo Tribunale deve concludere che la ricorrente non ha reso verosimile che l’invio della richiesta di riduzione dei premi sia avvenuto entro il 31 dicembre 2007.

Infatti, il timbro apposto sul francobollo della busta d’intimazione porta la data del 1° gennaio 2008 ed è stato ricevuto il giorno seguente dall’UAM, come succede alla quasi totalità degli invii trasmessi tramite posta “A”.

L’invio è stato bollato e codificato dalla macchina di spartizione automatica presso il __________ di __________ il 1° gennaio 2008. I funzionari preposti hanno evidenziato che la lettera è stata trattata la sera del 1° gennaio 2008 e che “da quello che si può vedere dal bollo (anno 08) dovrebbe pure essere stata bollata al __________ di __________ lo stesso giorno.” (doc. XIX/2).

Il __________ ha appurato che la buca delle lettere dove l’interessata ha indicato di aver imbucato la busta con il formulario per la richiesta del sussidio è stata regolarmente svuotata ogni giorno dal 27 al 31 dicembre 2007, esclusa domenica 30 dicembre, e che non è stato registrato alcun intoppo da parte dei preposti servizi postali per quanto concerne la distribuzione della posta nel periodo litigioso.

Certo, i medesimi funzionari hanno rilevato che di principio tutta la corrispondenza proveniente dalla buca delle lettere in esame viene bollata all’Ufficio postale di __________ e poi trasmessa __________ __________ di __________ per lo smistamento e il successivo avviamento a destinazione e non può essere escluso che singoli invii inseriti in mazzi da bollare con la macchina bollatrice potevano “sfuggire” alla bollatura e giungere __________ di __________ privi di bollo e data (doc. XIX/1). Tuttavia la circostanza che sulla busta d’intimazione ci sia il timbro di __________ e non di __________ non può essere d’aiuto alla ricorrente.

Ciò per diversi motivi.

Innanzitutto nel periodo preso in esame non sono stati segnalati alla direzione dell’ufficio problemi o ritardi particolari nello svolgimento del servizio di vuotatura della buca delle lettere __________, per cui occorre ritenere che il servizio è stato eseguito nel rispetto dei termini previsti.

In secondo luogo anche se la timbratura non è avvenuta a __________, non può essere escluso, che l’invio sia stato bollato, lo stesso giorno, a __________.

Infine l’insorgente non è comunque stata in grado di rendere verosimile che l’invio della busta contenente il formulario sia avvenuto ancora nel corso del 2007 e che il bollo del 1° gennaio 2008 è stato apposto in un giorno diverso da quello dell’invio.

Peraltro è notorio che la bollatura e la trasmissione delle lettere al __________, per le buste con i francobolli per la posta “A” avviene, di principio, il medesimo giorno in cui è svuotata la buca delle lettere. Per cui il lasso di tempo trascorso tra la data in cui l’insorgente afferma di aver spedito la sua richiesta, ossia il 27 dicembre 2007, e la data della bollatura, ossia il 1° gennaio 2008, è comunque troppo ampio per poter ritenere la versione della ricorrente.

Per cui questo Tribunale deve ritenere che l’interessata ha trasmesso la busta contenente la richiesta volta all’ottenimento del sussidio per il 2008 in data 1° gennaio 2008.

Va qui rammentato, come rileva l’UAM in sede di risposta, che con sentenza del 10 settembre 2008 (inc. 36.2008.110), questo Tribunale ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva datato 12 novembre 2007 il formulario per la richiesta di sussidio, il quale è giunto tuttavia solo il 4 gennaio 2008 all’UAM. In quell’occasione il TCA ha, tra l’altro, affermato:

" Il formulario reca la data del 12 novembre 2007 ma è stato ricevuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia unicamente il 4 gennaio 2008 (come attestato dalla data apposta sul doc. 1). A fronte della divergenza esistente tra la data di ricevimento e quella riportata dal formulario l’amministrazione ha, intelligentemente e correttamente, trattenuto la busta di spedizione che reca sul verso il nominativo del mittente e la stessa grafia che reca la busta (intestata: Z) con cui il ricorso è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Indubbiamente la domanda di sussidio è giunta tardivamente all’amministrazione, ossia è stata presentata dopo lo scadere del termine del 31 dicembre 2007.”

  1. Nel caso di specie non è ravvisabile neppure una violazione del principio della buona fede. Infatti la ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolta ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste. Perciò un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare conferma. Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Infine, non essendo stato fatto valere un caso particolare ex art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal (cfr., per un elenco dei casi trattati da questo Tribunale, la sentenza 36.2008.132 del 17 ottobre 2008), la decisione dell’UAM di ritenere tardivo l’invio della ricorrente perché trasmesso il 1° gennaio 2008, va confermata.

In queste condizioni non deve (ancora) essere risolta la questione di sapere se, per rispettare i termini di legge, il formulario per la richiesta dei sussidi deve essere notificato entro la fine dell’anno oppure se l’UAM deve riceverlo entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno di competenza del sussidio.

  1. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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