Raccomandata

Incarto n. 36.2008.131

IR/sc

Lugano 14 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2008 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 30 luglio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

A. RI 1 nata nel 1920, nubile, senza attività, domiciliata a __________, quartiere di __________, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie con formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________ fatto pervenire all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il successivo 26 marzo 2008.

La domanda, così come il successivo reclamo, sono stati respinti. RI 1 ricorre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione su reclamo 30 luglio 2008 dell’amministrazio-ne cantonale che respinge la sua istanza a motivo dell’esistenza di una sostanza netta superiore ai CHF 400'000.--.

RI 1 rammenta la sua sostanza già composta da un terreno ora venduto con l’intenzione di acquistare un appartamento (idea poi abbandonata), rammenta la pensione modesta, la vita dedicata al lavoro nell’azienda famigliare purtroppo ora fallita e chiede la concessione del sussidio.

B. L’amministrazione propone la reiezione del gravame alla luce della tassazione 2005 che va ritenuta quale base per la determinazione del diritto al sussidio 2008 che presenta una “sostanza imponibile (che) supera il limite di CHF 400'000.-- previsto dall’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal …”. Dopo avere esaminato in diritto i limiti oggettivi per la concessione del sussidio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia evidenzia come “sulla scorta di quanto previsto dall’art. 30 LCAMal, dalla notifica di tassazione 2005 risulta in ogni caso un reddito determinante pari a CHF 28’000.--” considerando la sostanza computabile (1/15). L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rileva poi come in concreto non siano soddisfatti i presupposti di cui all’art. 31 Reg. LCAMal per la mancata diminuzione di entrate e neppure per una diminuzione della sostanza come la produzione di atti recenti dimostra. Per l’amministrazione non può essere ritenuta la tassazione 2007 prodotta dalla ricorrente siccome riferita ad altro periodo.

Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di prove.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

  2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole, Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000 è il reddito di riferimento.

  1. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

Nel corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio 2008 l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente dal 1 gennaio 2008 – prevede:

"o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."

L’esecutivo cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40 e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo nel Reg.LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.

La nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1 gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Da rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25 del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19 dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.

  1. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra tutte si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:

" 2.2 (…) che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (...) accertato va obbligatoriamente (...) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle (...).

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (...) cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito netto inferiore a quello accertato mediante la notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

  • l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate. L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito come la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione completa del Tribunale.

  1. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

  1. Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del marzo
  2. L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007. Poiché l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

Alla luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato. In questo senso la ricorrente richiama l’art. 31 Reg.LCAMal (norma più sopra citata) facendo riferimento al cambiamento della sua situazione patrimoniale mediante la vendita del terreno.

  1. Occorre anzitutto rilevare qui come, alla luce della tassazione del 2005, cui ci si deve riferire per determinare il diritto al sussidio da parte della signora RI 1, emerge un reddito imponibile di CHF 7'900 (rilevato in maniera incontestata da parte dell’UAM nelle proprie osservazioni e comunque desumibile dall’estratto informatico doc. 5 prodotto agli atti) cui deve essere sommata la quota di sostanza (1/15) ritenuta a livello della tassazione (CHF 447'000) dedotta la franchigia di CHF 150'000 nel caso concreto. La somma che ne deriva va arrotondata al mille franchi superiore. Nella fattispecie il calcolo effettuato dall’amministrazione (pag. 5 osservazioni) non presta il fianco a critiche. I limiti sono superati.

  2. Prima di esaminare oltre il caso, alla luce delle argomentazioni dell’amministrazione che ha inteso applicare l’art. 29 cpv. 2 LCAMal che pone limiti oggettivi alle concessioni dei sussidi, limiti derivanti dal reddito o dalla sostanza, appare opportuno specificare il tema della retroattività che le norme citate dall’amministrazione pongono. Sin da subito va rilevato come il tema vada qui solo abbozzato e non si imponga sua soluzione alla luce dell’esito della procedura in discussione. In sostanza va evocato come il legislatore cantonale abbia introdotto dopo il 15 febbraio 2008 una norma che ha imposto come applicabile ai sussidi 2008 che, per legge e fatte salve le eccezioni citate, debbono essere richiesti entro la fine dell’anno precedente ossia il 2007. Il legislatore ha quindi, nel febbraio 2008, messo in vigore una norma che ritiene applicabile a situazioni di fatto completamente svoltesi precedentemente la sua adozione ed entrata in vigore ed a fronte di procedure pure completatesi (per imposizione legale) antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (in particolare nell’ambito della LADI cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135). Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma. La giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 4 della v. Costituzione federale (il cui tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della n. Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396). Dalla retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a fatti terminati prima dell'adozione della nuova normativa, va distinta la retroattività impropria, che è invece permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311). A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, ribadito che:

" ... Secondo la giurisprudenza, un disposto ha effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate).

Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re CC. F-O, H 178/99, consid. 2b, pag. 3)

Per quanto attiene alla retroattività propria il TFA in una sentenza del 28 gennaio 2003 nella causa X., pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono adempiute. In quel caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali presupposti non erano ossequiati. In particolare il TFA ha rilevato:

" (…)

Da sich der massgebende Sachverhalt abschliessend vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat, läge eine echte Rückwirkung vor, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (BGE 126 V 135 E. 4a mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4, Auflage, Zürich 2002, Rz. 330 f). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. So fehlt es an einer entsprechenden ausdrücklichen Anordnung und einem sich aus dem Inhalt des Erlasses ergebenden klaren Willen. Die bereits zitierten Übergangsbestim-mungen sehen vielmehr die Anwendung des bisherigen Rechts auf die Beitragsbemessung für die Zeit bis Ende 2000 vor. Ebenso wenig sind triftige Gründe ersichtlich, welche für die Bejahung der rückwirkenden Geltung des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 22 AHVV sprechen würden. Ein begünstigender Erlass, dessen rückwirkende Anwendung unter weniger strengen Voraussetzungen zulässig wäre (BGE 105 Ia 40 E. 3 mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER, a. a. O., Rz. 334 ff.), liegt nicht vor: Wohl hätte die Gegenwartsbemessung für die Jahre 1999 und 2000 im Fall des Beschwerdeführers eine geringere Beitragsbelastung zur Folge; demgegenüber sähen sich andere Beitragspflichtige, welche ebenfalls im Jahr 1997 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, ihr Einkommen jedoch 1999 und 2000 gegenüber den Vorjahren steigern konnten, mit höheren Beiträgen konfrontiert.

Die Zulässigkeit der Rückwirkung eines Erlasses begründet im Übrigen keinen Anspruch auf Rückwirkung (BGE 127 V 453 E. 3 a mit Hinweisen, 99 V 203 E. 2). Ein solcher besteht nur, wenn es der Erlass ausdrücklich vorsieht (HÄFELIN/Müller, a. a. O., Rz. 335), was vorliegend nicht zutrifft. Ebenso lässt sich die rückwirkende Anwendung des neuen Rechts auf den Vorrang des milderen Rechts (lex mitior) stützen. Dieses Prinzip gilt in erster Linie im Bereich der Strafsanktionen. Im Verwaltungsrecht findet das mildere Recht, wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich angeordnet ist, auf einen abgeschlossenen Sachverhalt nur ausnahmsweise Anwendung, während ansonsten der Grundsatz der Nichtrückwirkung eines Erlasses gilt (Urteil C. vom 8 Mai 1998, 2A.82/1996, mit Hinweis auf BGE 102 Ib 64 E. 4 und ALFRED KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, ZSR 192/1983 II S. 175). Vorliegend besteht keine Grundlage für die Annahme eines Ausnahmefalles." (SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 37)

In concreto non occorre esaminare il tema a sapere se la retroattività imposta dall’entrata in vigore della norma dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal sia o meno corretta. In effetti il gravame non può trovare accoglimento per la tardività della richiesta dell’assicurata che non appare giustificata.

  1. Nel caso della signora RI 1 va evidenziato come non vi sia stata una diminuzione alcuna del reddito conseguito dall’assicurata. Nel corso del passato anno anzi la modesta rendita è stata aggiornata e leggermente aumentata. La signora non invoca inoltre altre ipotesi previste dall’art. 31 LCAMal lettere da a sino alla n. Per quanto attiene alla lettera o della norma occorre rilevare come, essa pure, potrebbe essere ritenuta soggetta al principio di non retroattività delle norme e quindi non essere considerata in concreto. Sia come sia gli atti di causa prodotti dall’amministra-zione indicano una richiesta di sussidio pervenuta successivamente al 31 dicembre 2007, segnalano – sia che l’art. 29 cpv. 2 LCAMal e l’art. 31 litt. o Reg.LCAMal trovino applicazione o meno – dei valori oggettivi tali da impedire il sussidio ed assenza di diminuzione dei valori della sostanza stessa come dimostrato dal documento 2. La banca dell’assicurata attesta infatti – al 26 maggio 2008 - una sostanza complessiva (conto risparmio seniori, conto risparmio e conto vincolati) di oltre CHF 454'000 leggermente aumentata rispetto ai valori ritenuti nella decisione di tassazione 2005. Da quanto precede discende che non sono dati in concreto gli estremi per concedere alla ricorrente il sussidio 2008.

  2. Consegnando agli atti la tassazione 2007 la signora RI 1 sembra fare riferimento ai dati in essa contenuti per rivendicare il suo diritto al sussidio. In merito le osservazioni formulate dai competenti e diligenti collaboratori dell'UAM appaiono illuminanti e riprendono i principi giurisprudenziali noti che vanno qui evocati all'attenzione della ricorrente:

" (...) unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.”

Nello stesso senso la sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81. Non va dimenticato che il legislatore ha imposto di fare riferimento alla decisione di tassazione indicata dall’esecuti-vo cantonale annualmente, in difetto di dati ritenibili non è ammissibile fare riferimento ad altra tassazione. In effetti alcuni cittadini potrebbero disporre di più tassazioni, nel caso del sussidio per il 2008 infatti la tassazione di riferimento è quella del 2005, numerosi cittadini dispongono già da tempo però anche delle decisioni di tassazione del 2006 e del 2007, in questo caso – come nel caso dell’assenza di emanazione di decisioni di tassazioni successive a quella di riferimento – ci sarebbe il dubbio su quale decisione di tassazione utilizzare, a quali dati far capo. Si rischierebbe un trattamento ingiustificatamente diverso tra i cittadini. Per questo motivo la legge ha previsto che, in assenza di dati utili, l’amministrazione provveda – in maniera uguale per tutti gli interessati nelle medesime condizioni – al calcolo del reddito come ai dettami di legge ed alla successiva conversione a mano delle tabelle allestite da altra amministrazione (Divisione delle Contribuzioni), tabelle recentemente pubblicate e pubblicizzate sul sito dell'Istituto Assicurazioni Sociali (www.iasticino.ch). Sia come sia la tassazione del 2007, che certo non costituisce una tassazione intermedia ma una tassazione ordinaria per altro periodo, non può essere utilizzata. In concreto l’assicurata ricorrente dispone della tassazione 2005 cui occorre fare riferimento, i dati in essa contenuti non permettono, per la sostanza esistente di cui occorre ritenere 1/15 della parte eccedente i CHF 150'000, di concedere il sussidio. Come detto non risulta diminuzione del reddito rispettivamente delle entrate della signora RI 1 tale da giustificare l’applicazione dell’art. 31 Reg. LCAMal.

  1. Il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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