Raccomandata

Incarto n. 36.2008.128

IR/sc

Lugano 4 novembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 30 luglio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

A. RI 1, 1921, domiciliato a __________, vedovo, pensionato, ha chiesto con formulario ottenuto presso la cancelleria del comune di suo domicilio, la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008. La domanda è stata accompagnata dalla tassazione del 2005 da cui si rileva come, a fronte di reddito complessivi per CHF 53'312, il signor RI 1 si sia visto notificare un reddito imponibile pari a 0. La sostanza netta ammonta invece a CHF 555'000 per tale motivo l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta alla luce dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal.

Con reclamo 20 febbraio 2008 RI 1 ha contestato l’entità della sostanza ritenuta cifrandola in CHF 273'600 alla luce delle spettanze dei figli (¼ + ¼).

L’amministrazione, nell’esame del reclamo ha indicato al ricorrente l’esistenza di una sostanza determinata nella decisione di tassazione di riferimento cifrata in CHF 555'000 concedendo al signor RI 1 la possibilità di esprimersi in merito ulteriormente. Facendo riferimento alla retta della casa per anziani dove si trova degente, determinata sulla scorta di una sostanza di CHF 274'510, il ricorrente ha ribadito il suo diritto al sussidio.

In data 30 luglio 2008, con decisione su reclamo, l’amministra-zione ha confermato il provvedimento iniziale rifiutando il sussidio per il superamento dei limiti della sostanza come all’art. 29 cpv. 2 LCAMal e per il superamento dei limiti di reddito per la concessione dell’aiuto sociale alla luce della conversione della sostanza da computare a norma dell’art. 30 LCAMal.

B. RI 1, conferma il suo buon diritto fondandosi sulla decisione di tassazione dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione del 21 maggio 1998 che determinava l’attivo successorio ereditato dagli eredi fu __________, (mancata il 24 giugno 1997) in poco più di CHF 321'000. Il ricorrente rileva di essere solo usufruttuario della sostanza iscritta nella sua tassazione, sostanza che spetta per ¼ ad ognuno dei suoi figli. Il signor RI 1 ribadisce quindi che la sua reale sostanza assomma a CHF 273'600 e non a 555'000.

Con lunghe, dettagliate e puntuali osservazioni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia postula la reiezione del ricorso ribadendo le argomentazioni sviluppate nella decisione su reclamo, osservando come l’amministrazione debba applicare le norme della LCAMal e del relativo regolamento e non possa fare riferimento ai sistemi di calcolo delle rette per le case per anziani. Richiamando la giurisprudenza l’UAM indica come debba essere fatto riferimento alla sostanza ritenuta a livello fiscale. In casu la sostanza, dedotta la franchigia, non permette di concedere il sussidio al ricorrente. Quale ulteriore argomento l’amministrazione richiama poi il tenore del nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal che preclude la possibilità di ottenimento del sussidio in caso di sostanza netta superiore ai CHF 400'000.-. In sede istruttoria il ricorrente ha prodotto un ulteriore allegato di replica (doc. V) il 30 settembre 2008 accompagnato da un certificato ereditario della successione q.d.m. __________ indicante nel marito qui ricorrente e nei due figli gli eredi della sostanza relitta. RI 1 ribadisce quindi di essere solo in parte proprietario dei beni ed in parte di esserne solo usufruttuario.

Invitata a prendere posizione l'amministrazione, il 14 ottobre 2008, ha confermato di dovere fare capo a quanto emerge dagli atti fiscali.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

  2. Il ricorso, tempestivo poiché inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole, Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000 è il reddito di riferimento.

  1. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

Nel corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio 2008 l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente dal 1 gennaio 2008 – prevede:

"o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."

L’esecutivo cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40 e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo nel Reg.LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.

La nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’ammini-strazione cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1 gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Da rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25 del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19 dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.

Prima di esaminare oltre il caso, alla luce delle argomentazioni dell’amministrazione che ha inteso applicare l’art. 29 cpv. 2 LCAMal che pone limiti oggettivi alle concessioni dei sussidi, limiti derivanti dal reddito o dalla sostanza, appare opportuno specificare il tema della retroattività che le norme citate dall’amministrazione pongono. Sin da subito va rilevato come il tema vada qui solo abbozzato e non si imponga sua soluzione alla luce dell’esito della procedura in discussione. In sostanza va evocato come il legislatore cantonale abbia introdotto dopo il 15 febbraio 2008 una norma che ha imposto come applicabile ai sussidi 2008 che, per legge e fatte salve le eccezioni citate, debbono essere richiesti entro la fine dell’anno precedente ossia il 2007. Il legislatore ha quindi, nel febbraio 2008, messo in vigore una norma che ritiene applicabile a situazioni di fatto completamente svoltesi precedentemente la sua adozione ed entrata in vigore ed a fronte di procedure pure completatesi (per imposizione legale) antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si realizzano (in particolare nell’ambito della LADI cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135). Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma. La giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 4 della v. Costituzione federale (il cui tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della n. Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396). Dalla retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a fatti terminati prima dell'adozione della nuova normativa, va distinta la retroattività impropria, che è invece permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311). A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, ribadito che:

" ... Secondo la giurisprudenza, un disposto ha effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate).

Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re CC. F-O, H 178/99, consid. 2b, pag. 3)

Per quanto attiene alla retroattività propria il TFA in una sentenza del 28 gennaio 2003 nella causa X., pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono adempiute. In quel caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali presupposti non erano ossequiati. In particolare il TFA ha rilevato:

" (…)

Da sich der massgebende Sachverhalt abschliessend vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat, läge eine echte Rückwirkung vor, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (BGE 126 V 135 E. 4a mit Hinweisen; HÄFELIN/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4, Auflage, Zürich 2002, Rz. 330 f). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. So fehlt es an einer entsprechenden ausdrücklichen Anordnung und einem sich aus dem Inhalt des Erlasses ergebenden klaren Willen. Die bereits zitierten Übergangsbestim-mungen sehen vielmehr die Anwendung des bisherigen Rechts auf die Beitragsbemessung für die Zeit bis Ende 2000 vor. Ebenso wenig sind triftige Gründe ersichtlich, welche für die Bejahung der rückwirkenden Geltung des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 22 AHVV sprechen würden. Ein begünstigender Erlass, dessen rückwirkende Anwendung unter weniger strengen Voraussetzungen zulässig wäre (BGE 105 Ia 40 E. 3 mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER, a. a. O., Rz. 334 ff.), liegt nicht vor: Wohl hätte die Gegenwartsbemessung für die Jahre 1999 und 2000 im Fall des Beschwerdeführers eine geringere Beitragsbelastung zur Folge; demgegenüber sähen sich andere Beitragspflichtige, welche ebenfalls im Jahr 1997 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, ihr Einkommen jedoch 1999 und 2000 gegenüber den Vorjahren steigern konnten, mit höheren Beiträgen konfrontiert.

Die Zulässigkeit der Rückwirkung eines Erlasses begründet im Übrigen keinen Anspruch auf Rückwirkung (BGE 127 V 453 E. 3 a mit Hinweisen, 99 V 203 E. 2). Ein solcher besteht nur, wenn es der Erlass ausdrücklich vorsieht (HÄFELIN/Müller, a. a. O., Rz. 335), was vorliegend nicht zutrifft. Ebenso lässt sich die rückwirkende Anwendung des neuen Rechts auf den Vorrang des milderen Rechts (lex mitior) stützen. Dieses Prinzip gilt in erster Linie im Bereich der Strafsanktionen. Im Verwaltungsrecht findet das mildere Recht, wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich angeordnet ist, auf einen abgeschlossenen Sachverhalt nur ausnahmsweise Anwendung, während ansonsten der Grundsatz der Nichtrückwirkung eines Erlasses gilt (Urteil C. vom 8 Mai 1998, 2A.82/1996, mit Hinweis auf BGE 102 Ib 64 E. 4 und ALFRED KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, ZSR 192/1983 II S. 175). Vorliegend besteht keine Grundlage für die Annahme eines Ausnahmefalles." (SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 37)

In concreto non occorre esaminare il tema a sapere se la retroattività imposta dall’entrata in vigore della norma dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal sia o meno corretta. In effetti il gravame non può trovare accoglimento per il superamento del limite di concessione del sussidio alla luce dell’applicazione dell’art. 30 LCAMal come sarà precisato in corso di motivazione.

  1. Va ulteriormente rammentato che per l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

  1. Il signor RI 1 contesta che l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia abbia fatto capo alla sostanza inserita nella sua decisione di tassazione 2005 siccome egli sarebbe solo in parte proprietario dei beni mentre per il resto lo sarebbero i suoi due figli, in sostanza egli beneficia dell’usufrutto soltanto della sostanza lasciata dalla signora __________. A livello fiscale la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT) e ciò analogamente all’imposta immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 cpv. 2 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida della quale la giurisprudenza si era espressa nei seguenti termini (come ricordato in una sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77)):

" Secondo l'art. 12 LT i beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21 cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è aggiunto al reddito dell'usufruttuario.

La giurisprudenza di questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).

(…)

Ne consegue che l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il reddito, viene messa a carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché criticata da parte della dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione dell'intera imposta sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal profilo della semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del 22 maggio 1989 in re B.B.).

(…)

La medesima soluzione si impone con riferimento all'imposta federale diretta, ove la sola differenza è costituita dall'assenza dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig (Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince dalla chiara lettera dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen Genuss eines Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen zurechnen will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di famiglia o del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio giuridico a titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt die sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig, op. cit., p. 468 s.).

(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)

Come si ricordava nella sentenza 8 ottobre 2002 lo scopo del legislatore è quello di imporre il reale beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale limitato. In un giudizio del 2007 – sentenza 6 settembre 2007 inc. 36.2007.71 che l’amministrazione puntualmente ricorda nelle sue osservazioni – il TCA ha ribadito ulteriormente il concetto ricordando quanto ripreso nella sentenza 22 aprile 1999 (inc. 36.1999.17) in cui si evidenziava come:

" la natura della sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid 4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”

Non vi è valido motivo per scostarsi da questa prassi, la legge non dà spazio al giudice per non far capo alla sostanza così come ritenuta a livello fiscale. D’altro canto la soluzione adottata dal legislatore ticinese in ambito fiscale non comporta delle conseguenze inaccettabili nell’ottica del diritto al sussidio LAMal, anzi. Appare infatti corretto ed equo porre a carico dell’usufruttuario, come fa la LT, la sostanza gravata (la nuda proprietà perdendo praticamente di valore per i nudi proprietari) e conseguentemente sottoporla all’imposta. E’ l’usufruttuario che gode pienamente (salvo convenzione contraria, qui non sostenuta) del bene (mobile od immobile) soggetto alla servitù: egli si vede attribuire il pieno godimento della cosa per la durata del diritto, spesso (in caso di persone fisiche) dell’intera sua vita. Economicamente l’usufruttuario si trova in una posizione molto prossima a quella del proprietario stesso salvo la possibilità di alienare il bene, ma con il diritto di rinunciare al diritto reale limitato conformemente alla legge (al proposito art. 748 CCS). Coerentemente con la LT la LCAMal ritiene la sostanza costituita dal bene sottoposto ad usufrutto, che non compare più nella partita fiscale del nudo proprietario, per la determinazione del diritto al sussidio. Sarebbe scioccante che una persona che beneficia del frutto di importante sostanza, si pensi a titoli depositati o ad immobili locati, possa beneficiare dell’aiuto sociale soltanto per il mancato computo della sostanza.

Di poco pregio l’argomento del ricorrente secondo cui egli avrebbe diritto ad una quota del 50% nella successione di __________ mentre per il resto i beni spetterebbero ai suoi figli. Da ritenere qui che la sostanza che l’Ufficio di tassazione competente ha considerato e che non risulta essere stata contestata dal ricorrente, é a disposizione del ricorrente che può goderne nei limiti degli art. 745 e segg. CCS.

  1. Implicitamente RI 1 contesta che si faccia capo alla decisione fiscale determinata dal Consiglio di Stato come specificato nelle considerazioni che precedono. In merito occorre qui ricordare la costante prassi di questo Ufficio giudiziario (in merito si veda la sentenza 29 marzo 2004 inc. 36.2003.91) secondo cui

" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata.”

In questo senso si vedano la sentenza TCA 2 giugno 1999, inc. 36.1999.28., concetti ribaditi nella sentenza 19 aprile 2006 inc. 36.2006.8 e nella sentenza 28 febbraio 2008 inc. 36.2007.172 dove di è ritenuto:

" Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79.

  1. Va ancora evidenziato, come nella sentenza 11 ottobre 2004 è stato espresso il principio susseguentemente a più riprese ricordato, secondo cui:

" … unicamente una tassazione ordinaria … riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale … (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.”

  1. In concreto dunque gli importi della sostanza ritenuti nella tassazione 2005 vanno presi a base per la determinazione del diritto al sussidio. Dalla sostanza netta di CHF 555'000 vanno dedotti CHF 150'000 della franchigia e va ritenuto 1/15 dell’importo così determinato. A ragione l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha calcolato in CHF 27'000 l’importo da ritenere per la determinazione del diritto al sussidio. Questa cifra non consente di concedere l’aiuto sociale richiesto. Il ricorso va respinto senza percezione di tassa di giustizia e spese.

  2. Il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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