Raccomandata

Incarto n. 36.2007.94

CI/td

Lugano 2 agosto 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2007 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 22 maggio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. Con formulario datato 2 dicembre 2006 e lettera allegata del 30 dicembre 2006 (doc.

  1. RI 1, cittadino italiano co­niugato al beneficio di un permesso di domicilio, ha postulato al­l'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno

B. La busta d'inoltro della richiesta recava il timbro del 2 gennaio 2007, per cui la domanda di sussidio è stata rite­nuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 30 aprile (doc. A), sia con decisione su reclamo del 22 maggio 2007 (doc. 2), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.

C. Con ricorso del 6 giugno 2007 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) chiedendo di con­cedere alla sua famiglia il sussidio di cassa malati per l'anno 2007, facendo valere che la domanda serebbe stata spedita nel periodo delle feste natalizie. Il ri­corrente invoca inoltre una disparità di trattamento rispetto alla sorte toccata alla suocera, la cui richiesta, accolta, sarebbe stata spedita nel medesimo giorno. Chiede dunque all'UAM un com­portamento coerente.

D. Con osservazioni del 28 giugno 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha postulato l'integrale reiezione del gravame per tardività della richiesta. A mente dell'UAM la misconoscenza della legislazione cantonale e le mancate informazioni dal Comune non lo aiuterebbero nel suo ritardo. Inoltre, non vi sarebbe disparità di tratta­mento nei confronti di altra persona assicurata, poiché le informazioni fornite all'UAM da quest'ultima avrebbero permesso il beneficio del sussidio per il 2007 anche se la domanda formulata nel corso del medesimo anno poiché beneficiaria di un permesso B e tassata alla fonte.

Invitato a presentare ulteriori prove, il ricorrente ha ribadito la propria posizione con scritto del 10 luglio 2007 (doc. V).

in diritto

  1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

  2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel merito

  1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato deter­mina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si ve­dano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e

della sostanza imponibili;

b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c) la quota media cantonale ponderata;

d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

  • persone sole,

  • famiglie,

  • reddito di riferimento;

e) la quota minima a carico degli assicurati;

f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g) l’importo minimo annuo di sussidio;

h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione designata (l’UAM) di accertare auto­nomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adem­pienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

  1. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riser­vato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di ri­ferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo canto­nale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare auto­nomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona in­teressata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno – appo­sitamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la con­cessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

  1. Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, pos­sono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di red­dito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regola­mento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che pre­cede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contem­pla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle si­tuazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferi­mento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze econo­miche e familiari più recenti). (…).”.

Giusta l'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nel­l'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni comple­mentari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo va­lido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i mo­tivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

  1. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene di aver fatto inviare da sua figlia la richiesta durante le festività natalizie. La spedizione sarebbe avvenuta nel periodo tra Natale e Capodanno, dunque di per sé entro il 31 dicembre 2006. Secondo quanto riferito verbalmente al Tribunale la persona che ha imbucato l'invio era da sola in quell'occasione e non è in grado di indicare prove (testi) a suffragio. Non potendo essere dimostrata la data esatta dell'invio, fa stato, come da ampiamente consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 82 III 101 del 5 novembre 1956, con­fermata in numerose occasioni ed ancora in DTF 124 V 372 del 27 novembre 1998), il timbro postale sulla busta, che in concreto è del 2 gennaio 2007. Pertanto la richiesta va purtroppo consi­derata tardiva.

In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va pre­sentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurato, beneficiario di un permesso di domicilio C, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la richiesta inoltrata nel 2007 è di per sé tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che pre­cede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006.

Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, poiché il ri­corrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi. Non vanno pertanto accertati autonomamente i redditi del 2007 in virtù dell'art. 67 RLCAMal, a cui il citato art. 45 rinvia.

Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

  1. A norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può rite­nere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non po­teva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo suffi­ciente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni­cato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, con­trariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribu­nale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sus­sidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settem­bre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ri­tardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello am­malato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la fami­glia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniu­gato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'a­vesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella causa C.B.).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicu­rato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richie­sta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.).

  1. Il ricorrente evidenzia (scritto 18 luglio 2007 doc. V) di avere lasciato alla figlia la domanda di sussidio da compilare, e quindi di essere partito per un periodo di vacanze. Come evidenziato egli ha dato incarico alla figlia di spedire la richiesta. La delega a terzi in casi come quello in discussione non può palesemente giustificare il ritardo.

  2. Il ricorrente fa generico riferimento ad informazioni erronee per procedere all'invio "nel periodo delle feste natalizie". Va rammentato come secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). In questo caso gli estremi di questa giurisprudenza non possono essere ritenuti. L'informazione relativa all'invio "nel periodo delle feste natalizie" non giustifica l'ammissione del sussidio per la violazione della buona fede del ricorrente. In effetti se una tale informazione fosse stata data - e fosse stata correttamente rispettata - il termine sarebbe stato salvaguardato.

  3. L'insorgente fa infine valere una presunta disparità di trattamento adottata dall'UAM nei confronti della suocera __________, anche lei cittadina italiana, la cui richiesta di sussidio (doc. 5) è stata inviata contemporaneamente a quella dell'insorgente - quindi in ritardo - ma alla quale è stata invece ugual­mente concessa la riduzione del premio.

Come ha rilevato l'UAM, le richieste di sussidio di questi due as­sicurati si basano su elementi diversi: il ricorrente ha dichiarato di essere domiciliato in Svizzera, quindi di avere un permesso C, mentre la suocera è al beneficio di un permesso di dimora, ossia di un permesso B.

Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio per fare valere una presunta violazione del principio generale dell'u­guaglianza di trattamento. Due situazioni di fatto diverse richie­dono l'applicazione di norme diverse. In effetti, per il ricorrente, tassato in via ordinaria, l'Amministrazione ha applicato la lettera a dell'art. 45 cpv. 1 RLCAMal; per la Signora __________, considerata tassata alla fonte, l'UAM ha applicato la lettera b del medesimo disposto, ciò che ha portato a due risultati diversi.

Non è comunque compito di questo Tribunale pronunciarsi sulla correttezza della decisione adottata dall'Amministrazione nei confronti dell'altra assicurata.

Ad ogni buon conto, anche nell'eventualità in cui si ammettesse che vi sia stato un errore da parte dell'Ufficio assicurazione ma­lattia nel concedere il sussidio alla suocera del ricorrente, la lamen­tela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci essere uguaglianza di trat­tamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1. gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le prin­cipe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur ana­logue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les réfé­rences). (…)."

  1. Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situa­zione finanziaria in cui versa l'assicurato, non è possibile la con­cessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2007.

Il ricorso va respinto.

Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

  1. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

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