Raccomandata
Incarto n. 36.2007.74
ir/td
Lugano 15 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 12 aprile 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
il ricorrente si è rivolto al Tribunale in lingua tedesca e con l’invio semplicemente di un telescritto (fax), e lo ha fatto – come evidenziato – al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e non mediante reclamo all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia stesso. Già per questa ultima circostanza si giustifica la trasmissione degli atti completi all’amministrazione affinché provveda ad esaminare la ricevibilità dell’atto, semmai provveda a farlo emendare se dati i presupposti, ed evada il “Rekurs” dell’assicurato;
" … l'art. 1a LPTCA prevede che:
1L’ atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:
(…)
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha stabilito:
"il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)"
questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 16 gennaio 2001 nella causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag. 296-298 e in una sentenza del 2 settembre 2003 nella causa K., C 166/03;
in un'altra sentenza del 23 settembre 2005 nella causa S., I 438/05, il TFA ha rilevato:
"nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il tenore degli scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,
a questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che, salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127 V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.),"
l’art. 84 § 4 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, applicabile in Svizzera a seguito dell’entrata in vigore,il 1° giugno 2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) del 21 giugno 1999 stipulato tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, prevede che le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.1.; STFA del 24 dicembre 2003 nella causa M., U 260/03; R. Spira, "L'application de l'Accord de la libre circulation par le juge des assurances sociales", in Accords bilateraux Suisse-UE. Ed. Helbing & Lichtenhahn e Bruylant 2001, pag. 369 seg. (379-388);
l’art. 8 ALC enuncia che, conformemente all’Allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
L’art. 4 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 applicato dalle parti contraenti nell’ambito delle loro relazioni giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II dell’Accordo, in unione con la Sezione A di tale allegato, enuncia espressamente che rientrano nel campo di applicazione “ratione materiae” del Regolamento: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (cfr. STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 5, 6)."
" da quanto precede discende che, di principio, il Tribunale non può respingere "le richieste o altri documenti" solo perché redatti in una lingua ufficiale di uno Stato membro ma non nella lingua del Tribunale;
il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni potrebbe comunque esigere una traduzione del testo prodotto (ciò che non corrisponderebbe a sua reiezione) in lingua italiana;"
Nel caso in esame l’amministrazione dovrà valutare gli aspetti connessi alla lingua utilizzata dal qui ricorrente nell’ambito del suo reclamo (qualora l’atto fosse da ritenere ricevibile o fosse eventualmente emendato nuovamente in lingua tedesca), alla luce di quanto esposto ed anche della materia trattata;
Per quanto attiene l’utilizzo del telescritto, l’assicurato è – come indicato - insorto contro la predetta decisione tramite telescritto (fax) trasmesso in data 14 maggio 2007. Appaiono qui di rilievo le annotazioni che seguono;
il “Rekurs” del signor RI 1, inoltrato avverso decisione datata 12 aprile 2007, emessa quindi in periodo di ferie giudiziarie, non è ulteriormente pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a mezzo di un invio postale;
A proposito della trasmissione di ricorsi a mezzo telescritto va rilevato come, in una sentenza del 13 luglio 1995 pubblicata in DTF 121 II 252 (cfr. anche DTF 127 III 181), il Tribunale federale ha stabilito che un ricorso non può essere validamente inoltrato via telefax, rilevando in particolare:
" 3.- Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (…)
Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus. La doctrine récente paraît admettre que, dans les relations entre parties, la forme écrite selon l'art. 13 CO est respectée par un échange de télécopies (…)
4.-a) Le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA et 30 OJ). Par conséquent celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir un tel mémoire sait d'emblée que son acte est vicié.
b) Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est un vice réparable (art. 52 al. 2 PA et 30 al. 2 OJ): le recourant se voit alors impartir un délai convenable pour régulariser son acte.
Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l'intéressé de réparer une omission. Bien que la loi ne fasse pas de distinction à ce sujet entre omissions volontaires et omissions involontaires, il y a lieu de penser que le législateur visait la deuxième catégorie d'omissions, alors que le cas présent fait partie de la première. Les dispositions susmentionnées ne tendent pas à couvrir le vice d'un acte par définition imparfait. Sinon, on en arriverait d'ailleurs à admettre une autre irrégularité: le non-respect du délai. Le recourant qui dépose un acte, dont il ne peut ignorer l'irrégularité (absence de signature), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial s'attend en fait à une prolongation du délai de recours. En effet, le problème de la validité de l'acte ne se posera que lorsque le recourant utilisera le télécopieur à la fin du délai de recours - ce qui sera vraisemblablement le cas - et ne pourra plus le régulariser avant l'échéance de ce délai. Il n'est pas justifié de protéger un tel comportement qui s'apparente à l'abus de droit. Cela est d'autant plus vrai que, tant pour le recours administratif que pour le recours de droit administratif, le délai de recours est relativement long: en principe trente jours (art. 50 PA e 106 OJ). Au demeurant, l'obligation faite au recourant de remettre son mémoire sinon à l'autorité compétente, du moins à un bureau de poste suisse à son adresse - outre le cas particulier du dépôt du recours à une représentation diplomatique ou consulaire suisse - (art. 21 al. 1 PA et 32 al. 3 OJ) n'est pas excessive.
Compte tenu de ce qui précède, le dépôt d'un recours ne peut être effectué valablement au moyen d'un télécopieur.
c) Au surplus, l'admission du dépôt d'un recours au moyen d'un télécopieur poserait un grand nombre de problèmes pratiques.
A l'heure actuelle, une autorité a l'obligation de recevoir les actes qui lui sont envoyés, mais pas celle de recevoir en permanence les actes que les intéressés voudraient lui remettre, notamment en dehors des heures d'ouverture normales des bureaux (Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 32). Si l'on admettait le dépôt d'un recours par télécopieur, il faudrait décider si l'autorité devrait disposer d'un tel appareil et si elle pourrait le débrancher. Il conviendrait aussi de déterminer si elle serait responsable des pannes et autres incidents qui pourraient survenir à cet appareil.
La question de la date déterminante se poserait également. Pour éviter tout risque de manipulation, il faudrait en principe se fonder sur la date apposée non pas par l'appareil émetteur mais par l'appareil récepteur. Il serait alors nécessaire d'établir comment devrait être un écrit dont une partie serait transmise le dernier jour du délai de recours avant minuit et l'autre après minuit.
Il conviendrait en outre de se demander si le principe de la transmission d'une autorité incompétente à l'autorité compétente s'appliquerait au cas où le recourant utiliserait un mauvais numéro de télécopieur. On devrait également veiller au respect du principe de la confidentialité de la procédure.
En outre, il y a lieu de relever que l'autorité verrait son travail de chancellerie augmenter, notamment par l'obligation d'interpeller systématiquement ceux qui utiliseraient le télécopieur, afin qu'ils fassent parvenir un original signé de leur écrit."
" Secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso mediante telefax non è ammessa poiché manca la firma (manoscritta) del ricorrente o del suo mandatario. Sebbene la legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG) preveda esplicitamente la possibilità di aggiungere successivamente la firma se quest’ultima fa difetto al momento del deposito (art. 30 cpv. 2 OG), il Tribunale federale ha ritenuto che tale clausola non si applichi alla presentazione di un ricorso mediante telefax, argomentando che l’omissione della firma non è involontaria (DTF 121 II 252 segg.). Ha però espresso l’auspicio che la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale si apra in futuro alla comunicazione elettronica”
(…)
“La legislazione vigente, in linea di massima, non disciplina in maniera specifica la comunicazione elettronica tra i singoli cittadini e le autorità federali nell’ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari. Qualche disposizione consente di depositare atti procedurali scritti trasmessi per telefax (p. es. art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, RS 142.317 art. 19 della legge sugli acquisti pubblici, RS 172.056.1; art. 3 dell’ordinanza sulle patate, RS 916.113.11). Altre disposizioni prevedono la trasmissione elettronica di dati in casi particolari (p. es. l’ordinanza concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati; art. 23 dell’ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, RS 641.811; art. 3 dell’ordinanza sulle importazioni agricole, RS 916.01). La trasmissione di atti procedurali per via elettronica è permessa in determinati settori (art. 4 dell’ordinanza sulla dichiarazione, RS 818.141.1; art. 3 dell’ordinanza sulle patate, RS 916.113.11) ed esclusa espressamente in altri (art. 23 cpv. 2 dell’ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo, RS 142.317). Per il resto, la situazione giuridica è attualmente incerta. Non è infatti chiaro se la comunicazione elettronica adempia i requisiti di una comunicazione scritta così come è prevista, per principio, per la notificazione di decisioni (art. 34 PA) o per alcuni generi di domande (p. es. art. 30 cpv. 2 della legge sui cartelli, RS 231, o gli art. 5, 101 e 138 della legge sui brevetti, RS 232.14). Applicando per analogia l’articolo 13 CO, si può dedurre che la forma scritta implica necessariamente una firma manoscritta della persona o dell’autorità che s’impegna. Nella prassi, tuttavia, è generalmente approvata la rinuncia a una firma manoscritta nei settori in cui l’Amministrazione prende un gran numero di decisioni (segnatamente per i conteggi d’imposta o per la riscossione dei premi assicurativi, cfr. DTF 112 V 87). Laddove una firma non è necessaria, una comunicazione elettronica equivale a uno scritto? Una firma digitale può sostituirsi a una firma manoscritta? Quali sono le conseguenze procedurali di una comunicazione elettronica, per esempio in materia di scadenze? Ecco tanti interrogativi ai quali è difficile rispondere chiaramente in base al diritto vigente. È indispensabile, quindi, chiarire la situazione giuridica il che risponde, peraltro, a un bisogno crescente: non soltanto le parti in causa in procedimenti dinanzi alle autorità federali rivendicano sempre più frequentemente la possibilità di indirizzare alle autorità i propri atti procedurali per via elettronica, ma anche le autorità federali chiedono di poter notificare alcune delle loro decisioni elettronicamente. (FF 2001 pag. 3820 e seg)."
Sempre nei lavori preparatori della nuova legge sul TF nel messaggio di accompagnamento il Consiglio Federale osserva di avere adottato poi l’Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica che disciplina solo i casi di firma digitale a chiave asimmetrica, la sola forma attualmente affidabile di firma digitale. Nel suo esame poi l’esecutivo federale ha voluto distinguere (capitolo 2.6.3.1 e 2.6.3.2) tra le comunicazioni dei singoli verso l’autorità e dell’autorità verso i singoli. Per il primo tema per la proposta di LTF il CF ha indicato:
" È dunque opportuno formulare la LTF in modo da consentire alle parti a un procedimento o al Tribunale federale di compiere atti procedurali per via elettronica. Non è invece possibile imporre a breve termine a tutte le autorità federali alle quali si applica la legge sulla procedura amministrativa (cfr. art. 1 cpv. 2 PA) di accettare il disbrigo di atti procedurali per via elettronica. Alcune autorità saranno pronte, altre invece avranno ancora bisogno di tempo. La comunicazione elettronica con le autorità deve poter essere sviluppata gradatamente." (FF 2001 3822)
L’esecutivo federale, dopo esame dettagliato del tema, conclude indicando la possibilità di far capo alle forme elettroniche di trasmissione laddove si sia in presenza di una firma digitale accertata.
" Premesso questo, è possibile conferire alla firma digitale lo stesso valore della firma manoscritta. Laddove la legge esige espressamente una firma (art. 39 cpv. 1 LTF; art. 52 cpv. 1 PA; art. 23 lett. g e 29 lett. g PC), questa potrà essere sia manoscritta che elettronica (art. 21a cpv. 2 PA; art. 39 cpv. 4 LTF). L’impiego dell’uno o dell’altro tipo di firma dipenderà dalla natura del documento al quale essa è collegata: una firma digitale può essere apposta solo su un documento elettronico mentre un documento cartaceo dovrà essere firmato a mano. Ma non qualsiasi firma digitale è ammissibile: essa dev’essere innanzitutto riconosciuta dall’ordinamento giuridico svizzero. Deve trattarsi quindi di una firma digitale creata con una chiave certificata conformemente al diritto svizzero ovvero, attualmente, all’ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (RS 784.103). Una firma digitale riconosciuta, tuttavia, può sostituirne una manoscritta solo se attesta la capacità del firmatario di assumere impegni giuridici; è necessario quindi che il titolare della chiave crittografica pubblica, così com’è menzionato nel certificato elettronico (art. 2 e 7 OSCert), sia una persona fisica e non una persona giuridica o un’autorità. Il certificato, invece, può menzionare una persona giuridica o un’autorità che la persona fisica è abilitata a rappresentare.” (FF 2001 3824/3825)
Per quanto invece attiene al telefax propriamente detto il CF ha ulteriormente ribadito:
" Un semplice telefax o una e-mail priva di firma digitale riconosciuta non rappresentano alternative accettabili, per lo meno in quei casi in cui il diritto esige la forma scritta. Questi metodi di trasmissione, infatti, non forniscono nessuna assicurazione in merito alla provenienza del documento ricevuto. Il destinatario di un telefax o di una e-mail priva di firma digitale, inoltre, non ha alcuna garanzia sull’integrità del documento ricevuto: mancano forse delle pagine? Il messaggio è stato modificato durante la comunicazione? Il destinatario di un documento munito di firma digitale, invece, può controllare facilmente se il documento è completo e se la firma è proprio quella della persona che sostiene di esserne l’autore.” (FF 2001 3825)
con implicito rinvio quindi alla vigente giurisprudenza del Tribunale Federale più sopra evocata. In altri termini la trasmissione di un ricorso per telescritto a livello federale appare (ancora, alla luce delle novità legislative) irricevibile. A questa stessa conclusione è giunto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in una sentenza del 17 dicembre 2002 in re D. (30.2002.217 in materia di AVS) dove un assicurato aveva trasmesso a mezzo fax al TCA (subito dopo ricezione della decisione impugnabile) un ricorso. Alla luce dei veloci tempi di trasmissione di tale gravame (e della possibilità quindi di emendamento del difetto) all’assicurato è stata richiesta la trasmissione del testo originale dell’impugnativa, senza seguito. In quel caso l’impugnativa era stata considerata irricevibile;
Nel caso di specie l’amministrazione, anche su questo tema, dovrà operare le sue verifiche e valutare, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale, se chiedere all’assicurato la produzione dell’atto originale verificando i termini e tempi della trasmissione, oppure se dichiarare irricevibile il reclamo;
Sia come sia le problematiche sollevate dalla trasmissione non debbono essere risolte in questa sede da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni al fine di non pregiudicare l’autonomia dell’amministrazione in merito e per garantire – semmai – la possibilità di impugnazione a questo Tribunale all’assicurato;
Alla luce di quanto precede il ricorso, senza necessità in questa sede di procedere od ordinarne traduzione, va ritenuto irricevibile e gli atti immediatamente trasmessi all’Istituto delle assicurazioni sociali per competenza. Non si giustifica carico si tasse e spese al signor RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Gli atti sono immediatamente trasmessi all'Istituto delle assicurazioni sociali per la decisione di sua competenza.
Non si percepiscono tasse di giustizia e spese.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti